COMUNE DI CASALGRANDE
COMUNE DI CASALGRANDE
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, PATROCINI e AUSILI FINANZIARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI
approvato con Delibera di CC n. 91 del 27/11/2020
SOMMARIO
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 3
Articolo 3 - Natura dei contributi e degli interventi 3
Articolo 4 – Limiti oggettivi del Regolamento 4
Articolo 5 – Soggetti beneficiari 4
Articolo 6 - Aree di intervento 5
Articolo 7 - Iscrizione al registro comunale delle associazioni e adesione al codice Etico 5
Articolo 9 - Casi particolari 6
CAPO II – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI 7
Articolo 10 - Contributi ordinari 7
Articolo 11 – Procedimento di concessione di contributi ordinari 7
Articolo 12 – Contribuiti straordinari 8
Articolo 13 - Concessione di contributi eccezionali 9
Articolo 14 – Concessione di altri benefici economici 9
Articolo 16 – Erogazione dei contributi ordinari e straordinari 11
Articolo 17 - Definizione di patrocinio 12
Articolo 18 - Soggetti beneficiari 13
Articolo 19 - Concessione del patrocinio 13
Articolo 20 - Utilizzo dello stemma comunale 14
Articolo 21 - Modalità di presentazione delle domande 14
Articolo 23 - Concessione/diniego del Patrocinio 15
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 16
Articolo 27 - Entrata in vigore e disposizioni finali 17
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’Articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di contributi, patrocini, e per l’attribuzione di benefici economici.
Articolo 2 – Finalità
1. Il Comune di Casalgrande, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà dall’Articolo 118 della Costituzione, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell’Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l’effettività dell’azione amministrativa del Comune su tutto il territorio per l’intera popolazione, ai sensi dell’Articolo 13 del D.Lgs 267/2000.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, benefici economici e patrocini, a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la loro concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione e dell’Articolo 1 della legge 241/1990.
3. Le norme del presente Regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale, regionale e delle previsioni dello Statuto del Comune di Casalgrande e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l’entrata in vigore di norme di rango superiore in contrasto con esse.
Articolo 3 - Natura dei contributi e degli interventi
1. Il presente Regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione, da parte del Comune, di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, anche sotto forma di concessione di beni mobili (attrezzature, macchinari, ecc…) o immobili (locali, sale, ecc…) da utilizzare per sedi o per attività temporanee a condizioni agevolate, nonché l’attribuzione di vantaggi economici a favore di associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati per la realizzazione, nell’ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.
2. I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti dei predetti enti e dai programmi dell'amministrazione (contributi ordinari) e/o per singole iniziative occasionali o aventi carattere straordinario (contributi straordinari) da svolgere sul territorio comunale, per le quali sia stata valutata la rilevanza sociale, culturale, sportiva oltre al reale significato e riscontro dell'evento stesso.
3. La partecipazione contributiva non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità da parte del Comune per le obbligazioni contratte ed i rapporti comunque stabiliti dai soggetti sussidiati nello svolgimento delle loro attività ed iniziative.
4. L’intervento dell’Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:
a. patrocinio: l’adesione simbolica del Comune di Casalgrande ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune;
b. contributi in denaro: con interventi, aventi carattere occasionale o continuativo, diretti a favorire iniziative per le quali l’Ente si accolla solo una parte dell’onere complessivo, ritenendoli apprezzabili sotto il profilo dell’interesse pubblico.
Si distinguono in :
⮚ contributi ordinari: somme di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell’Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’Articolo 118 della Costituzione;
⮚ contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi, progetti e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzati sul territorio comunale, e giudicate dall’Amministrazione di particolare rilievo;
⮚ contributi eccezionali: somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale;
c. benefici economici (ovvero contributi indiretti): agevolazioni, anche sotto forma di co/organizzazione, diverse dalla erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell’iniziativa proposta.
Articolo 4 – Limiti oggettivi del Regolamento
1. Il presente Regolamento non si applica:
a) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico, gestione servizi sociali e altri) per i quali esista apposita disciplina e specifica convenzione;
b) a favore di terzi che svolgano attività caratterizzate da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale (annuale o pluriennale) e da obblighi di impegni assunti nei confronti del Comune, regolati da specifiche convenzioni;
c) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
Articolo 5 – Soggetti beneficiari
1. Possono essere beneficiari di contributi ordinari:
a) istituzioni ed enti pubblici;
b) associazioni di promozione sociale;
c) associazioni di volontariato e no profit;
d) altre associazioni senza fini di lucro;
e) aggregazione di associazione o comunque forme di cooperazioni tra le stesse;
2. Possono essere beneficiari di contributi straordinari e del patrocinio:
a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Istituzioni ed altri Enti;
b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Cooperative, Parrocchie, ordini professionali, privati cittadini e Società, che realizzano attività di interesse per la comunità locale o iniziative a carattere divulgativo, che non perseguano per l'evento il fine di lucro e purché l’iniziativa non sia caratterizzata politicamente.
Articolo 6 - Aree di intervento
1. Il Comune può disporre la concessione di contributi o altre utilità economiche con particolare riferimento:
- alle attività sociali,
- alle attività di tutela e valorizzazione dell’ambiente,
- alle attività educative e alla funzione genitoriale,
- alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero,
- alle attività di valorizzazione del tessuto economico,
- alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali,
- alle attività di promozione della legalità, della giustizia, della pace e dell’antifascismo.
2. La concessione dei benefici è esclusa per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politiche, di partito, di movimenti, di gruppi politici o a carattere prettamente confessionale.
Articolo 7 - Iscrizione al registro comunale delle associazioni e adesione al codice Etico
1. Le associazioni e gli altri enti, con sede a Casalgrande o che operano a Casalgrande, devono chiedere l'iscrizione (Mappatura) nell'apposito registro comunale delle Associazioni del Comune di Casalgrande.
2. L’ufficio competente cura l'aggiornamento di tale registro, l’elenco dei contributi erogati e riferisce periodicamente all’assessore di riferimento.
Articolo 8 – Criteri
1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
a) valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta in rapporto ai seguenti fattori:
- perseguimento d'interessi di carattere generale, con riferimento alle aree di intervento indicate al precedente Articolo 6;
- natura del servizio o dell’attività prestata, dando priorità a quelle rese gratuitamente al pubblico;
- tipo di organizzazione delle iniziative, favorendo quelle di promozione del territorio, quelle di volontariato a sostegno delle persone in situazione di disagio o disabilità e/o a favore di minori.
b) Considerazione del carattere di originalità e novità del progetto.
L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:
- al sostegno ottenuto anche da altri enti pubblici o privati (ad esempio: contributi regionali);
- al contributo richiesto rispetto al conto economico complessivo;
- all’impatto socio economico dell’iniziativa per lo sviluppo del paese.
2. Entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione, i contributi ed i vantaggi economici di cui al presente Regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi o attività, in un’ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali e culturali. I progetti possono essere presentati anche da più enti o associazioni.
Articolo 9 - Casi particolari
1. La Giunta comunale, inoltre, può concedere contributi straordinari chiesti da associazioni che non hanno la sede in Casalgrande e non siano iscritte al registro comunale delle associazioni, purché giuridicamente riconosciute o presenti negli albi del terzo settore o analoghi registri con valenza pubblica, al fine di favorire iniziative di solidarietà che abbiano una valenza territoriale più ampia di quella del Comune di Casalgrande.
2. Nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, al fine di promuovere la crescita sociale, economica e culturale della collettività locale, potranno essere concessi contributi in conto capitale per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di opere, impianti, macchinari ed attrezzature che, pur essendo di proprietà privata, vengono messi a disposizione della collettività locale senza alcun fine di lucro previa stipula di apposita convenzione.
CAPO II – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI
Articolo 10 - Contributi ordinari
1. Le associazioni e gli altri enti iscritti nel registro comunale possono chiedere contributi, beni strumentali, servizi, concessione di strutture, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame dell'istanza attraverso la compilazione completa della modulistica appositamente predisposta e disponibile gratuitamente presso gli uffici preposti e presentando integralmente la documentazione indicata nella stessa.
Alla domanda, indirizzata al Sindaco, devono essere allegati i seguenti documenti:
a) relazione illustrativa dell’attività oggetto della domanda corredata dei progetti da organizzare nell’anno ed indicazione del contributo richiesto;
b) il quadro economico-finanziario dell’iniziativa, reso in forma di dichiarazione sostituiva/ autocertificazione, con specifica indicazione dei costi di tutte le attività e delle eventuali entrate (biglietti, sponsor, ecc) a copertura degli stessi;
c) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività, con l’importo concesso ove ricorra;
d) situazione dell’estratto conto con giacenza media alla data di presentazione della domanda.
e) dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
2. Nella predisposizione dei bandi di cui all’articolo 11, il responsabile del procedimento può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.
3. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere motivatamente domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie adeguatamente motivate, oltre i termini stabiliti negli avvisi e nei bandi.
4. La presentazione delle domande non costituisce di per sé titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l’Ente.
5. Per effetto dell’avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l’Ente ha diritto di comparire e il beneficiario ha l’obbligo di evidenziare la partecipazione del Comune nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell’evento e/o del progetto ai sensi del successivo Articolo 15.
Articolo 11 – Procedimento di concessione di contributi ordinari
1. La concessione di contributi ordinari è disposta in applicazione dei criteri di trasparenza e parità tra i richiedenti, a tal fine l’Amministrazione agisce attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi.
2. La Giunta Comunale, con l’approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all’esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare annualmente alla concessione di contributi precisando i campi di intervento coerentemente con la programmazione comunale e con le linee di mandato.
3. Di norma, se compatibile con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell’Ente, entro il 31 marzo di ogni anno, le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano i bandi/avvisi per la concessione di contributi ordinari. E’ fatta salva la possibilità, ove ritenuto opportuno, di predisporre ulteriori bandi per l’erogazione di contributi per specifici filoni tematici di intervento anche in successivi periodi dell’anno.
4. Nel bando devono essere indicati almeno:
a. l’ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
b. l’ammontare della somma a disposizione per il contributo;
c. i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
d. le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
e. la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell’articolo 3;
f. i criteri di valutazione delle diverse istanze di assegnazione del contributo;
g. le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
5. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune secondo le regole della pubblicità legale; il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso anche attraverso l’attività comunicativa dell’ente.
6. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l’integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell’integrazione della documentazione. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo ordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
7. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l’indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione ovvero al diniego dell’erogazione del contributo.
8. L’ammontare del contributo assegnato può essere di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
Articolo 12 – Contribuiti straordinari
1. Al di fuori del bando di cui all’articolo 11, i soggetti di cui all'articolo 7 possono presentare, per iniziative “una tantum” di carattere straordinario e non ricorrente, richiesta di contributo straordinario al servizio comunale competente; la richiesta deve essere presentata di regola 30 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
2. La richiesta, da presentarsi utilizzando l’apposito modulo, deve contenere, oltre agli elementi indicati all’art 10 del presente Regolamento, anche i seguenti ulteriori elementi a pena di esclusione:
a. indicazione precisa circa l'entità del contributo richiesto, sia esso in denaro o in altri benefici economici;
b. dichiarazione attestante il carattere straordinario e non ricorrente dell’iniziativa.
3. La Giunta, per procedere alla valutazione delle iniziative di cui al presente articolo, tiene conto dei criteri individuati all’Articolo 8.
4. Il contributo è concesso dalla Giunta comunale.
5. Nel caso di contributo in denaro, salvo casi particolari approvati dalla Giunta stessa, viene erogato in toto dopo la presentazione del consuntivo dell'attività. Il contributo potrà essere quindi riproporzionato rispetto a quanto concesso in base all'effettiva attività svolta e alle spese sostenute.
Articolo 13 - Concessione di contributi eccezionali
1. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la Giunta può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitati o singoli volontari per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale o per iniziative legate a progetti di gemellaggio.
2. La Giunta delibera tale concessione con apposito atto individuando contestualmente le risorse utilizzabili.
Articolo 14 – Concessione di altri benefici economici
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, i benefici economici di cui all’Articolo 3 comma 4 lett. c) dello stesso, ovvero agevolazioni diverse dalla erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione (es. sale, impianti, attrezzature, spazi) funzionali allo svolgimento dell’iniziativa, sono da considerarsi quali contributi per l’importo corrispondente al loro valore economico.
2. Sarà adottata un’apposita deliberazione alla Giunta Comunale per la ricognizione delle attrezzature comunali utilizzate per l’organizzazione delle manifestazioni (palchi, sedie, impiantistica, ecc…) e per definire appositi criteri e modalità di concessione gratuita delle stesse.
3. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il bene esclusivamente per l’uso e le finalità previste e a restituirlo nello stato in cui lo ha ricevuto.
4. Nel caso di concessione temporanea di beni mobili quali, a titolo non esaustivo di esempio, sedie, palchi, attrezzatura per manifestazioni, se il Comune provvederà alle attività di
consegna, montaggio, smontaggio e ritiro del bene, tali attività saranno equiparate a benefici verso l’ente richiedente.
5. La concessione di spazi e sale civiche comunali, di norma a titolo oneroso secondo discipline e tariffario approvato con deliberazione di Giunta, eccezionalmente, a richiesta, può avvenire a titolo gratuito, qualora l’uso sia destinato a:
a) attività proposte da associazioni non aventi scopo di lucro, di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo per il territorio interessato e che siano aperte a tutta la cittadinanza;
b) attività con altri enti pubblici disciplinati da convenzioni od accordi approvati con deliberazione della Giunta.
6. Le manifestazioni devono essere compatibili con la destinazione prevalente degli spazi richiesti stabilita dall’Amministrazione Comunale, dalle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché dalle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
7. È facoltà dell’Amministrazione Comunale revocare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell’alternativa.
8. Il beneficiario è tenuto a risarcire l’Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
9. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
10. Al fine di consentire l’uso a tutte le associazioni e agli altri enti iscritti nel registro comunale che ne facciano richiesta, la concessione a titolo gratuito alla stessa associazione non può di norma avvenire per più di 2 volte nello stesso mese e per più di 6 volte nello stesso anno solare, fatte salve le iniziative singole che prevedono un’articolazione su più giornate.
11. Per periodi superiori ai tre mesi, la concessione in uso deve essere regolata in apposita convenzione o in apposito contratto, nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale o finale. La convenzione di cui al presente comma dovrà prevedere l’obbligo di attestare il permanere delle condizioni che hanno reso possibile la concessione e il buono stato di conservazione dell’immobile concesso.
12. La convenzione potrà altresì prevedere l’obbligo del versamento di un’adeguata cauzione per l’utilizzo degli immobili o delle attrezzature in uso gratuito, da stabilire con opportuno provvedimento.
Articolo 15 – Pubblicità
1. I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie, salvo che il Comune non abbia manifestato esplicita volontà di non comparire, che l’iniziativa è realizzata con il concorso del comune di Casalgrande. Nei manifesti e su tutto il materiale pubblicitario dovrà comparire la dicitura “realizzato con il concorso del Comune di Casalgrande”. Alla concessione del contributo corrisponde, di regola, anche la concessione del patrocinio comunale.
Articolo 16 – Erogazione dei contributi ordinari e straordinari
1. I contributi in denaro sono liquidati con provvedimento del funzionario competente per materia entro massimo 45 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come prevista dal presente Regolamento.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell’iniziativa o dalla conclusione dell’attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare:
a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il
contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
b) bilancio consuntivo analitico dell’iniziativa o dell’attività oggetto del contributo, con l’indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell’eventuale disavanzo;
oppure in alternativa
b1) copia delle fatture intestate al beneficiario o ai beneficiari e/o dei documenti di spesa;
oppure in alternativa
b2) per i contributi di importo inferiore a 1000,00 € dichiarazione del legale rappresentante attestante l’importo delle spese sostenute e non documentabili da pezze di appoggio.
3. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione delle somme di denaro.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo con l’obbligo di rimborso al Comune della quota di contributo eventualmente anticipato e l’impossibilità di ottenere contributi ordinari per l’anno successivo.
5. Al contributo si applicano le ritenute di legge ove previste.
6. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.
Articolo 17 - Definizione di patrocinio
1. Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative gratuite o senza fine di lucro valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, del particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale, scientifico ed umanitario, di un’iniziativa che si svolge sul territorio, per le quali i promotori abbiano avanzato richiesta espressa, non assumendo alcuna responsabilità sull’iniziativa stessa, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.
2. Possono essere oggetto di patrocinio:
a) eventi quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive; sono esclusi gli eventi organizzati a mero scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici o di particolare valore culturale;
c) prodotti multimediali e telematici ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l’obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita o quelli di particolare valore culturale;
d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali o scientifiche. Nel caso in cui ai partecipanti a queste iniziative sia richiesto un contributo per la partecipazione, dovrà essere specificato il relativo importo.
3. Nel caso di iniziative che, a vario titolo, prevedano una raccolta fondi o pubblicitaria sul territorio, all’amministrazione devono essere fornite tutte le informazioni necessarie a svolgere gli opportuni controlli ed un bilancio preventivo sommario e consuntivo dell’iniziativa, ove si evidenzino pubblicamente le somme raccolte e la loro destinazione.
4. Il patrocinio può essere concesso, in via eccezionale, anche per attività che si svolgono al di fuori del territorio, purché siano ritenute di particolare rilievo.
5. Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all’iniziativa o all’opera specifica per la quale esso è richiesto e solo per il periodo corrispondente all’iniziativa o alla durata dell’opera.
6. Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative quali per esempio rassegne composte da più appuntamenti o eventi.
7. Il patrocinio viene di norma concesso senza oneri per l’ente (patrocinio gratuito). Nel caso in cui vengano richiesti anche dei benefici economici diretti (somme di denaro o forniture di beni e servizi) o indiretti (utilizzo gratuito di beni comunali, esenzione dal pagamento di canoni e tariffe) il patrocinio è oneroso.
Articolo 18 - Soggetti beneficiari
1. Possono essere beneficiari del patrocinio i soggetti di cui all'Articolo 5 comma 2 del presente Regolamento.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione del logo comunale.
3. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).
Articolo 19 - Concessione del patrocinio
1. Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi che abbiano un valore pubblico senza discriminazione culturale, religiosa, etica e di genere.
2. Il Sindaco concede con propria nota il patrocino e dispone che venga comunicato agli interessati.
3. Il patrocino dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione l'immagine del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Casalgrande", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente.
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo, (es. utilizzo gratuito di sale comunali).
6. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.
7. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri per presente articolo, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
8. Il comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano pregiudicare in modo negativo l'immagine dell'Amministrazione.
9. Nel caso di richiesta di patrocinio oneroso, il Comune può limitarsi alla concessione del patrocinio gratuito, indicando nell’atto le motivazioni.
10. Il patrocinio non viene concesso per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune come specificate nello Statuto.
11. Anche in presenza di tutte le condizioni previste dal Regolamento, il Comune può rifiutare il patrocinio per ragioni di convenienza ed opportunità.
Articolo 20 - Utilizzo dello stemma comunale
1. Il soggetto patrocinato utilizza il logo del Comune di Casalgrande negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.
3. Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.
4. E' vietata la riproduzione e l'uso del logo comunale per fini commerciali e politici. L'utilizzo del logo comunale, senza la concessione del patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.
Articolo 21 - Modalità di presentazione delle domande
1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo del logo istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.
2. Può essere richiesto il patrocinio in via del tutto eccezionale anche a ridosso dell'evento se si riscontra l'evidenza dell'impossibilità di richiederlo nei tempi definiti da questo articolo, ma non oltre la data dell'evento stesso.
3. La domanda va indirizzata al Sindaco, mediante la compilazione di un modulo, predisposto dall'Amministrazione Comunale e reperibile presso gli uffici della medesima e sul sito del Comune di Casalgrande.
4. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere: la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.
5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.
6. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.
Articolo 22 - Competenza
1. I patrocini gratuiti sono concessi o rifiutati dal Sindaco con lettera indirizzata al richiedente.
2. Il Sindaco comunica i patrocini gratuiti rilasciati alla Giunta comunale nella prima seduta utile.
3. I patrocini onerosi sono concessi o rifiutati dalla Giunta comunale e l’esito del procedimento è comunicato al richiedente dall’ufficio o servizio competente per materia.
Articolo 23 - Concessione/diniego del Patrocinio
1. La nota di concessione o diniego del patrocino verrà comunicata entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web del Comune di Casalgrande.
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 24 – Decadenza
1. I soggetti beneficiari delle forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerli nel caso in cui:
a) non realizzino in tutto o in parte le iniziative o le attività previste;
b) modifichino il programma dell’iniziativa, senza la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile di Settore, ovvero del Sindaco, nel caso di concessione del patrocinio;
c) non presentino la rendicontazione entro 60 giorni dal termine dell’iniziativa, o non forniscano le integrazioni e i chiarimenti previsti dall’Articolo 16 comma 2.
2. Nel caso in cui il sostegno economico sia stato già parzialmente o integralmente erogato, e si verifichi una delle condizioni elencate al comma precedente, si darà luogo al recupero della somma erogata, con le modalità previste dalla legge e dai vigenti regolamenti dell’Ente.
3. Nel caso in cui l’iniziativa o l’attività vengano svolte solo parzialmente rispetto al programma presentato per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, si può prevedere una riduzione proporzionale del sostegno economico concesso.
4. Nei casi in cui sia stato concesso il patrocinio e si verifichi la condizione prevista al comma 1 lettera a) e b), il Sindaco, su proposta del Responsabile del settore competente per materia, revoca il patrocinio.
5. Nel caso in cui per lo svolgimento di una iniziativa sia stato concesso l’uso di attrezzature o di sale di proprietà comunale, e vengano riscontrati danni, furti, cessioni a terzi, usi impropri, l’Amministrazione Comunale dà luogo alla eventuale richiesta di risarcimento dei danni, secondo le modalità previste dalla legge, e - nel caso in cui l’iniziativa sia ancora in corso - revoca la concessione disponendo inoltre l’esclusione del soggetto da eventuali concessioni future. La stessa disposizione si applica nel caso in cui le attrezzature non vengano restituite nei tempi e con le modalità preventivamente stabilite.
6. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/90.
Articolo 25 – Sanzioni
1. Ogni caso di uso improprio del logo verrà sanzionato da parte del Responsabile di settore competente con l’emanazione di una sanzione amministrativa da Euro 500,00 ad Euro 2.500,00.
Articolo 26 – Trasparenza
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. I contributi erogati ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 27 del Dlgs 33/2013 e s.m.i.
3. Ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124, Articolo 1, commi 125-129, le associazioni, le fondazioni e le ONLUS dovranno pubblicare sui propri siti internet entro il 28 febbraio di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni con riferimento all’anno precedente. L’inosservanza dell’onere pubblicitario in questione comporta l’obbligo di restituire le somme ricevute all’amministrazione erogante entro tre mesi dalla scadenza del termine di pubblicazione delle informazioni richieste.
Articolo 27 - Entrata in vigore e disposizioni finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2021.
2. Dall’entrata in vigore delle presenti norme sono da intendersi abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con le stesse, fatte salve le procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti sino alla loro conclusione.