MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DI GARANZIE DIRETTE DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI SULLA SEZIONE SPECIALE FRIULI VENEZIA GIULIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA Novembre 2018
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DI GARANZIE DIRETTE
DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI
SULLA SEZIONE SPECIALE FRIULI VENEZIA GIULIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA
Novembre 2018
Con l’Accordo del 22 dicembre 2017 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle Finanze e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stata concordata, in attuazione dell’Azione 2.4. del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale - POR FESR 2014-2020, l’istituzione della Sezione speciale FVG presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
L’attivazione dell’intervento della Sezione speciale FVG consente:
l’aumento della copertura massima del Fondo centrale, rispetto alle misure previste dalle Disposizioni operative, fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, per la garanzia diretta, e fino all’80% dell’importo garantito dal confidi, nel caso di controgaranzia;
l’aumento della copertura massima del Fondo centrale sui portafogli di finanziamenti attraverso la sottoscrizione di una quota addizionale della tranche junior a carico del Fondo centrale e/o della sottoscrizione della tranche mezzanine dei portafogli stessi;
il pagamento delle commissioni una tantum eventualmente previste dal Fondo centrale sia per le singole operazioni sia per i portafogli di finanziamenti, ogni qual volta la Sezione speciale FVG intervenga a copertura delle operazioni finanziarie.
All’articolo 5 dell’Accordo è stabilito che:
1. Gli interventi di garanzia della Sezione speciale FVG sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai soggetti beneficiari, finalizzate al finanziamento di investimenti ovvero delle esigenze di capitale circolante del soggetto beneficiario connesse a un progetto di sviluppo aziendale.
2. Ai fini del rilascio della garanzia della Sezione speciale FVG, gli investimenti o i progetti di cui al comma 1, a fronte dei quali è concessa l’operazione finanziaria, devono essere riferiti alla sede principale del soggetto beneficiario, ovvero all’unità locale, ubicata nel territorio della Regione. A tal fine, con riferimento alle operazioni finanziarie inerenti fabbisogni di capitale circolante, in sede di richiesta della garanzia è acquisita apposita attestazione da parte del soggetto beneficiario in merito alla riferibilità dell’operazione finanziaria al territorio della Regione.
Sono “soggetti beneficiari” ai sensi dell’Accordo le PMI e i professionisti aventi la sede principale e/o almeno un’unità locale ubicata nel territorio della Regione.
La dichiarazione del soggetto beneficiario in caso di operazioni inerenti a fabbisogni di capitale circolante è richiesta per rispettare la disciplina del POR FESR, che impone che le risorse del FESR siano utilizzate per agevolare attività economica che si svolge sul territorio del Friuli Venezia Giulia.
Per quanto attiene al “progetto di sviluppo aziendale”, lo stesso è da considerarsi sussistente, come specificato nella circolare 4/2018 di Mediocredito centrale, se le operazioni sono dirette al finanziamento dei seguenti ambiti:
fasi iniziali dell’attività dei soggetti beneficiari;
capitale connesso all’espansione dell’attività dei soggetti beneficiari;
capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario (rientrano in tale categoria sia il rafforzamento della capacità produttiva del soggetto beneficiario sia le attività dirette a stabilizzare, ovvero a difendere, la posizione di mercato del soggetto beneficiario);
nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing;
attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento de minimis e dal regolamento di esenzione;
attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all’ottenimento di nuovi brevetti.
Nel caso di operazioni finalizzate al finanziamento delle esigenze di capitale circolante, in particolare, rileva l’ambito di cui alla precedente lettera c). Proprio al fine di rispettare tale criterio di ammissibilità, dalle operazioni ammissibili sono state escluse quelle relative a consolidamenti di debiti.
Conseguentemente, nel caso di imprese operanti in Friuli Venezia Giulia, presso la sede legale o una o più unità operative, salvo il caso dei consolidamenti, è possibile utilizzare le risorse aggiuntive della Sezione speciale FVG con riferimento a tutte le operazioni ammissibili alla garanzia o alla controgaranzia del Fondo centrale. Non ha alcuna rilevanza la localizzazione dei fornitori destinatari dei pagamenti effettuati con l’operazione finanziaria garantita, essendo del tutto indifferente se gli stessi sono insediati in FVG oppure no.
La c.d. regionalizzazione del Fondo centrale di garanzia, entrata in vigore in Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 18, lettera r), del decreto legislativo 112/1998, si riverbera anche sulla Sezione speciale FVG. Tuttavia, come noto, la regionalizzazione è solo parziale, interessando esclusivamente le operazioni finanziarie di importo compreso da euro 25.001 a euro 175.000. Pertanto, le banche conservano la possibilità di ottenere la garanzia diretta del Fondo centrale e, dunque, di usufruire dell’integrazione della Sezione speciale FVG, oltre che su tutte le operazioni di portafoglio di qualsiasi valore, anche sulle operazioni di valore inferiore a 25.001 euro e superiore a 175.000 euro.
Con l’entrata in vigore della riforma del Fondo centrale, i margini di intervento della Sezione speciale per le operazioni in garanzia diretta, come per quelle in controgaranzia, saranno assai significativi. È comunque possibile già adesso usufruire dei vantaggi addizionali offerti dalla Sezione speciale FVG.
Per quanto riguarda la garanzia diretta è innanzitutto possibile sfruttare la maggiorazione di intervento della Sezione speciale FVG, con un aumento dal 60% all’80% della quota di copertura del Fondo centrale, sulle c.d. “Altre operazioni finanziarie”, ossia secondo la definizione contenuta nelle Disposizioni operative <<le operazioni finanziarie, finalizzate all’attività di impresa, diverse dalle “Operazioni sul capitale di rischio”, dalle “Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., dalle “Operazioni di consolidamento di passività a breve su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata” e dalle “Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi”>>.
Fatta salva l’esclusione delle operazioni di consolidamento, come sopra ricordato non finanziabili con risorse POR FESR perché non rispondenti ai requisiti di “progetto di sviluppo aziendale”, è possibili usufruire della Sezione speciale FVG per aumentare fino all’80% l’intervento del Fondo centrale in garanzia diretta anche negli altri casi in cui non è già prevista la massima soglia di copertura, ovvero secondo le definizioni contenute nelle disposizioni operative:
“Operazioni sul capitale di rischio”: le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza nelle PMI, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, compiute dai fondi di investimento mobiliare chiusi per il tramite delle SGR e delle Società di Gestione Armonizzate, oltre che dalle Banche, dagli Intermediari e dalle SFIS;
“Operazioni di sottoscrizione di mini bond”: le operazioni di sottoscrizione, da parte di una Banca, di un intermediario finanziario o di un gestore, di mini bond, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 5 giugno 2014.