APPROVAZIONE CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE ALLA SIAE DI UN VANO POSTO NELLA SEDE MUNICIPALE.
Deliberazione della Giunta Comunale – COPIA
Xxxxxxxx X.000 in data 17/07/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE ALLA SIAE DI UN VANO POSTO NELLA SEDE MUNICIPALE.
L’anno Duemilasediciassette questo giorno diciassette del mese di luglio su convocazione del Sindaco ai sensi dell’ art. 23 dello statuto comunale, la Giunta comunale si è r iunita in adunanza nell’ apposita sala del palazzo municipale.
COMUNE DI BORGO VAL DI TARO
Medaglia d’oro X.X.
XXXXXXXXX XX XXXXX
0. - Xxxxx Xxxxx
2. - Xxxxxx Xxxxxx
3. - Xxxxxxx Xxxxxx
4. - Xxxxx Xxxxxxxxxx
5. - Xxxxxxx Xxxxxxxx
Presenti | Assenti |
X X X X X | |
5 | 0 |
TOTALI
Partecipa il Segretario Comunale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Il Xxxx. Xxxxx Xxxxx nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare l’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che attualmente la Siae, fino a tempi recenti insediata con una agenzia a Borgo Val di Taro , ha comunicato all’Ente di essere alla ricerca di una altra sede a condizioni compatibili con le esigenze funzionali di area, allo scopo di mantenere la presenza a beneficio del bacino di utenza che ruota intorno al capoluogo di valle;
POSTO che i contatti avuti con il Comune hanno consentito di individuare un locale posto nella sede comunale e dotato dei collegamenti necessari, utilizzabile nella misura temporale necessaria allo scopo (una presenza settimanale);
RITENUTO:
• che il particolare servizio svolto dalla Siae ,che è Ente pubblico economico, risponde all’interesse pubblico generale rispetto alla collettività ,che compete al Comune perseguire in tutte le forme ed esercitando ogni competenza non attribuita ad altri livelli istituzionali;
• che quindi è opportuno per il Comune favorire la permanenza di un presidio della Società nel territorio , col quale in sostanza si rende un servizio di interesse collettivo in relazione alle manifestazioni musicali che in esso si svolgono, soprattutto nel periodo estivo ;
POSTO che ,in base all’art. 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 i Comuni devono locare i propri beni a valori di mercato ,salvo casi particolari tra i quali, pur confermando quanto sopra esposto, non rientra l’attività della Siae , considerandone lo status (Ente pubblico economico);
CONSIDERATO che l’affitto proposto ed accettato (1.000 € annui per un utilizzo complessivo di 54 giorni) appare del tutto in linea con le condizioni di mercato nel momento presente e nel territorio di riferimento;
RITENUTO di non acquisire il parere del revisore dei conti (ma di inviargli l’atto non appena adottato) in quanto l’art.98 del reg.cont. (sia la lett.i che la lett.m) affidano all’organo di revisione la materia della gestione patrimoniale nel senso della vigilanza dei profili contabili finanziari ed economici e non la estendono al momento decisionale iniziale, riproducendo in sostanza quanto previsto dall’art.239 c.1 lett.c) del T.U.267/00 e s.m.l. (che, appunto, tratta la vigilanza e non l’espressione del parere preventivo);
Acquisito ,ai sensi art.49 D.Lgs.18.8.00 n.267 ,il parere favorevole del segretario ,in veste di responsabile del I° settore e del responsabile UTC per la regolarità tecnica (quest’ultimo per la congruità del canone) e della responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile;
A voti unanimi palesemente espressi nelle forme di legge;
d e l i b e r a
DI sublocare alla SIAE un vano posto a primo piano della sede municipale alle condizioni esposte nel contratto di seguito trascritto;
DI attribuire alla presente immediata esecutività.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI Borgo Val di Taro Provincia di Parma Scrittura privata
SCHEMA CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI UN VANO POSTO ALL’INTERNO DELLA SEDE COMUNALE DESTINATO AD ATTIVITA’ DI SERVIZIO (SIAE)
L’anno 2017 addì ……………… del mese di , tra i signori:
1. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – nato a Fidenza il 19.10.1955 e che interviene nella veste di Responsabile I° Settore (XX.XX. ) del Comune di Borgo Val di Taro ,a ciò preposto con atto del Sindaco n. 39 del 31.12.2016 ,domiciliato per la carica ricoperta presso gli Uffici Comunali siti in Xxxxxx Xxxxxx 0 ,il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune stesso, codice fiscale – Partita IVA P.IVA 00440510345 in esecuzione della delibera Giunta comunale n. del ;
2. D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx,nata a Roma (RM) il 11 luglio 1968 in qualità di Direttore U.O. Acquisti e Logistica della SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori –Ente pubblico economico,con sede legale in Roma Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x.00, XXX 00000 (XX) X.X.X.X.X. xx Xxxx (XXX 840555) codice fiscale 01336610587 ,partita IVA 00987061009 ,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE
Il Comune di Borgo Val di Taro, nella sua qualità di locatario (contratto rep.n.2526/rep. del 28.09.1998) dell’edificio di proprietà di Opera Xxx Xxxxxx e sede del Municipio Xxxxxx Xxxxxx x.0 (xx.000 mp.210), mancando a ciò divieti nel contratto di locazione , quindi esercitando la facoltà concessa dall’art.1594 C.c., concede in sublocazione alla S.I.A.E., che accetta, il locale esteso mq. 10,50 posto all’interno del palazzo comunale (primo piano) e meglio individuato nella planimetria allegata per costituire parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata ,da destinare alle attività tipiche della Società come descritte nello Statuto della Società (approvato con D.P.C.M. 9.11.2012 ) e nel successivo regolamento (approvato con delibera commissariale del 21 febbraio 2013, modificato con delibera commissariale del 13 maggio 2013 e con delibere del Consiglio di Gestione dell’11 novembre 2014, del 14 aprile 2015, 18 dicembre 2015, del 10
ottobre 2016 e del 24 gennaio 2017).
I locali vengono consegnati nello stato in cui si trovano con la conseguenza che tutti i lavori che il sub conduttore riterrà necessari all’atto della consegna e successivamente per la sistemazione , adattamento e adeguamento dei locali e degli impianti, niente escluso e ivi compresi quelli che dovessero rivelarsi necessari per adempiere normative di sicurezza ed igiene, sono a suo carico esclusivo senza alcuno rimborso o indennità di sorta sia nel corso che al termine del rapporto .
ART. 2 DURATA E MODALITA’ DELLA LOCAZIONE
La sublocazione consente la disponibilità dei locali per un giorno la settimana (accorpabili, fermo restando il totale, in caso di esigenze organizzative) e avrà durata di anni uno con decorrenza dal 01.07.2017; la durata è rinnovabile ai sensi della Legge n. 392/1978 e s.m.i. per ulteriore uguale periodo.
Alla prima scadenza contrattuale, il sublocatore potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 della citata Xxxxx, con le modalità ed i termini ivi previsti.
Si riconosce al subconduttore la facoltà di poter recedere dal presente contratto anticipatamente, in qualsiasi momento, nel caso che venisse a cessare il bisogno dei locali dandone comunicazione al sublocatore almeno trenta giorni prima della data di riconsegna dei locali con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
ART. 3 CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione viene pattuito nella misura di € 1.000 annuali, da pagarsi in rate semestrali uguali e anticipate di € 500 entro i primi 20 giorni del mese di riferimento, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o bonifico bancario (IBAN XX00X0000000000000000000000 ).
Il suddetto canone è comprensivo di tutte le utenze come indicato all’art. 9.
La prima rata dovrà essere versata alla data di sottoscrizione del presente contratto, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale.
Qualora il subconduttore si rendesse moroso anche di una sola rata di affitto, a decorrere dal 21° giorno del mese di riferimento, l’ammontare della quota insoddisfatta verrà gravata degli interessi di mora nella misura degli interessi legali.
ART. 4 AGGIORNAMENTO DEL CANONE
Ai sensi dell’art. 32 della Legge 392/1978, così come modificato dall’art.1 della Legge 118/1985, a decorrere dall’inizio del secondo anno, le parti convengono che il contratto di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. Il conduttore pertanto rinuncia all’invio della raccomandata richiesta, le parti medesime ritengono automaticamente applicabile l’aggiornamento del canone.
ART. 5 DESTINAZIONE
L’immobile che si concede in sublocazione è destinato ad uso dell’attività descritta all’art.1 : qualsiasi altra destinazione è espressamente inibita.
ART. 6 SUBLOCAZIONE A CASCATA
E’ fatto espresso divieto al subconduttore di locare ulteriormente, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l’unità locata senza il permesso scritto del Comune,il cui silenzio o acquiescenza all’eventuale mutamento temporaneo del’uso pattuito o ad altre variazioni di utilizzo rispetto al presente contratto , avranno esclusivamente valore di mera tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore.
ART. 7 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
Il subconduttore s’impegna a mantenere l’immobile sublocato in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione e dovrà altresì provvedere, per espressa volontà delle parti, a sua cura e spese, a tutte le opere di manutenzione e riparazione ordinaria, mentre le opere di manutenzione straordinaria saranno a carico della parte sublocatrice.
ART. 8 – MIGLIORIE E INNOVAZIONI
I locali sono ceduti nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che la parte subconduttrice ritenesse necessario effettuare per l’utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Borgo Val di Taro , e rimarrà per patto a beneficio di quest’ultimo e del proprietario; quando anche autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate.
Qualora il Comune esegua sui locali opere di straordinaria manutenzione o ristrutturazione, potrà chiedere al conduttore che il canone di locazione venga integrato con un aumento pari all’interesse legale sul capitale impiegato nei lavori effettuati.
ART. 9 – UTENZE
Le utenze necessarie per l’approvvigionamento di energia ,combustibile ed altro indispensabile per l’uso del bene, restano intestate al Comune di Borgo Val di Taro e il compenso della quota riferibile ai locali è compreso nel canone.
ART. 10 – VISITA AI LOCALI
Il sublocatore ha facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la locazione, anche per l’esecuzione di lavori.
ART. 11 – RICONSEGNA DEI LOCALI
Alla data di cessazione del contratto, il subconduttore consegnerà puntualmente al Comune di Borgo Val di Taro i locali in buono stato di conservazione ,fatta salva la normale usura.
ART. 12 – MANLEVA
Il subconduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera espressamente il sublocatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possono derivare a se o a terzi frequentatori del locale e si obbliga a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro della sede municipale, a non esporre cartelli e/o insegne diversa da quella necessaria ad individuare la sede societaria , impegnandosi a riconsegnare l’immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte.
ART. 13 – GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, il subconduttore consegnerà al Comune, in sede di stipula del presente atto, cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o deposito presso tesoreria del complessivo importo di € 250, pari a circa n. 3 mensilità di affitto.
Detta cauzione verrà restituita al termine della locazione, sempreché siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale.
ART. 14 – IMPOSTE, TASSE, SPESE DI CONTRATTO
Il presente contratto è sottoposto a registrazione nel termine fisso di 30 giorni a cura e spese del subconduttore che ne assume la responsabilità , con applicazione dell’imposta proporzionale del 2% sull’’importo del canone relativo a ciascun anno di durata del contratto, ai sensi di legge; le suddette spese di registrazione sono a totale carico del subconduttore.
Sono a carico del conduttore tutte le altre spese inerenti e conseguenti il presente contratto, ivi compresi i diritti di segreteria.
Il presente contratto non è soggetto all’imposta sul valore aggiunto.
ART. 15 – MODIFICHE DEL CONTRATTO
Le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale. Qualunque modifica del presente atto deve apparire in forma scritta. Pure per iscritto deve essere fatta ogni comunicazione riguardante il contratto e la cosa locata.
ART. 16 – FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ed ai fini dell’individuazione del foro competente,il subconduttore dichiara di eleggere domicilio presso la sede Comunale Ufficio del Segretario P.zza Manara n.6.
Per quanto non specificato nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni, dettate in materia di locazione, dal Codice Civile, dalla legge n. 392/1978 e successive modificazioni e integrazioni, in mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti.
Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il subconduttore dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lg. 30 giugno 2006, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il Comune lo informa che il trattamento dei dati personali avverrà con strumenti cartacei e informatici e sarà improntato a pertinenza,liceità e correttezza , nella piena tutela dei suoi diritti ed in particolare della sua riservatezza.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché o opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo Val di Taro
Il responsabile del trattamento è il responsabile ,tempo per tempo,del I° settore .
ART. 18) CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia tra le parti è demandata alla competenza del Giudice Ordinario. A tal fine sarà competente, in via esclusiva il Foro di Parma.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL COMUNE DI BORGO VAL DI TARO IL CONDUTTORE
A norma degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo alla n. 3 (canone di locazione, interessi di mora),
n. 4 (aggiornamento del canone), n. 5 (destinazione), n.6 (sublocazione), n. 7
(manutenzione e riparazione), n. 8 (migliorie e innovazioni), n. 9 (utenze), n. 12 (manleva), n. 13 (garanzia degli obblighi contrattuali), n. 14 (imposte,
xxxxx, spese di contratto), dichiarano espressamente di approvarle rigettando ogni eccezione ed istanza. IL COMUNE DI BORGO VAL DI TARO IL CONDUTTORE
Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
X.XX X.XX
Certificato di Pubblicazione ed attestazione esecutività
Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio (art.5 dello Statuto), certifica che il presente estratto del processo verbale è pubblicato, all’Albo Pretorio on line (Legge n.69 del 18.06.2009) sul sito internet di questo Comune come da relata e diventerà esecutiva trascorsi 10 giorni dal termine della pubblicazione ai sensi dell’art.134 c.3 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 salvo che sia stata esercitata la facoltà prevista dal successivo comma della norma (dichiarazione immediata esecutività).