ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
Tra
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, rappresentato dalla Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede dello stesso CNR,
e
L’Ente Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol, nella persona del xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxx, nato Fiè allo Sciliar (BZ) il giorno 19 marzo 1971, Vice Presidente sostituto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol,
Premesso che:
Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
Le attività del CNR, attualmente, si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, di cui all’art. 55 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;
gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti Territoriali;
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), la maggiore struttura pubblica di ricerca in Italia, con i 7 dipartimenti di cui sopra e 102 Istituti, copre i principali saper, settori scientifici e tecnologici, oltre ad avere una capillare presenza sul territorio con più di 330 sedi secondarie e laboratori in Italia e all’estero.
Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
a) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
b) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
c) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
d) promuovere l’inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento
dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
e) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio.
Gli ambiti di competenza dei Dipartimenti (Scienze Biochimiche, Chimica e Tecnologia dei Materiali, Terra e Ambiente, Ingegneria, ICT energia e trasporti, Fisica e Materia, Scienze Umane e Patrimonio Culturale, Bio e agroalimentare) permeano profondamente la normazione regionale, nazionale ed europea e, tra gli Istituti afferenti al CNR, ve ne sono diversi con competenze prettamente giuridiche e tra questi l’Istituto di Studi sui Sistemi Federali Regionali e sulle Autonomie “M.S. Xxxxxxxx”.
Tale assetto consente al CNR di disporre di competenze di eccellenza che possono supportare il miglioramento della qualità della normazione, anche dal punto di vista dell’efficacia.
In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.
La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol:
poiché a norma del Testo unificato delle leggi regionali “Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale”, approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L e della legge regionale 2 maggio 1988,
n. 10 “Iniziative per la promozione dell’integrazione europea” e s.m. e i.:
- promuove e sostiene iniziative intese a favorire l’integrazione europea ed attività di interesse regionale;
- promuove e sostiene, tra l’altro, attività di studio, di ricerca, di informazione e di divulgazione volte a promuovere l’unità europea, nonché interventi per indagini, studi, rilevazioni e pubblicazioni di interesse regionale;
- pone in essere iniziative, progetti e attività di carattere diretto, ideate e realizzate dalla Regione in forma esclusiva o in collaborazione e/o cooperazione con altri enti o associazioni.
Considerato che:
è di rilevante interesse delle Parti:
sviluppare ed incrementare, con l’utilizzo delle rispettive risorse e nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, attività di ricerca, studio, formazione e documentazione di comune interesse ed intrinsecamente collegate con le finalità del presente Accordo Quadro;
creare e rafforzare la sinergia tra CNR e Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, sfruttando le competenze di ambo le Parti;
intraprendere attività di ricerca, studio, documentazione, di formazione avanzata e di innovazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti;
la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
il CNR e la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
il CNR e la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol manifestano l’interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
il CNR e la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol manifestano l’interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.
Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.
Art. 2 Oggetto e finalità
Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l’individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni nell’ambito delle discipline coinvolte nel presente Accordo Quadro.
Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell’art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
Le Parti con il presente Accordo Quadro non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali evidenziati in premessa.
Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito del tessuto economico, sociale ed ambientale del territorio e delle comunità e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.
Il presente Accordo Quadro si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.
Art. 3
Tipologia delle azioni programmatiche
I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:
• lo sviluppo di attività di ricerca, studio e documentazione congiunte;
• la definizione e possibile realizzazione di attività di formazione e di divulgazione scientifica e tecnologica;
• la diffusione della cultura della ricerca scientifica e del suo rapporto con le Istituzioni, con riferimento ai propri settori di competenza;
• la promozione, partecipazione congiunta a progetti di ricerca su base nazionale einternazionale;
• la collaborazione tra il personale delle Parti al fine di facilitare le attività di ricerca congiunte e l’utilizzo dei risultati ottenuti.
Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziare secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall’art. 5 del presente Accordo Quadro.
Art. 4 Comitato d’Indirizzo
Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto deII’Accordo Quadro.
Il Comitato è composto da 4 membri:
• due componenti nominati dal Giunta Regionale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol;
• due componenti nominati dal Presidente del CNR.
Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.
Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento.
Quando sia ritenuto opportuno dal Comitato in relazione alla portata delle attività avviate e/o realizzate, il Comitato stesso predispone una relazione sintetica sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene messa a disposizione delle due Parti con modalità concordate ed inoltrata agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni Operative.
Il Comitato può essere convocato su iniziativa di ciascuna delle Parti.
Art. 5 Convenzioni operative
Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
Le Convenzioni Operative regoleranno l’oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) attività da svolgere;
b) obiettivi da realizzare;
c) termini e condizioni di svolgimento;
d) tempi di attuazione;
e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti;
f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;
g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.
Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.
La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.
Le Convenzioni operative determinano la costituzione e la modifica di rapporti giuridici tra i contraenti.
Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.
Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.
Art. 6 Risorse
Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.
Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all’Art.5.
Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.
Art. 7 Proprietà intellettuale
Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10.02.2005 n. 30, modificato dalla L. 28.06.2019 n.58) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività
comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:
• ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
• i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d’uso dei risultati conseguiti.
Art. 8
Tutela dei dati personali
Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196(modificato dal D.Lgs.10/08/2018 n.101 per adeguamento al Regolamento europeo 27/04/2016n.679); gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto dell’Accordo, le Part, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.
Le parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare i rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
Art. 9
Visibilità dell’Accordo – Quadro
Le Parti concordano sull’importanza di offrire un’adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo – Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione.
Art. 10 Decorrenza e durata
Il presente Accordo - Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all’ altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo – Quadro.
E’ fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.
L’Accordo – Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato su G.U.
n. 117 del 21 maggio 2013.
Art. 11 Modifiche e Recesso
Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.
Art. 12 Nullità parziale
Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 1419 del Codice Civile.
Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l’invalidità e/o la impossibilità di attuazione.
Art. 13 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo Quadro, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.
Art. 14 Registrazione
Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Art. 15
Rinvii e Foro Competente
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso non si dovesse pervenire ad un accordo, il Foro competente sarà quello di Roma.
Roma lì,
Consiglio Nazionale delle Ricerche prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
- firmato digitalmente -
Trento, lì
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxx
- firmato digitalmente -
Firmato digitalmente da:Xxxx Xxxxxxxxxxx Data:14/10/2021 15:50:27
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).