CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI
Rif.: 058_08FW Milano, 04 novembre 2008
Le presenti Condizioni Generali si applicano ai soggetti (“Fornitori”) che vendono Beni e/o prestano Servizi a Fastweb sulla base di specifici ordini (“Ordine/i”).
Le presenti Condizioni Generali, gli Ordini ed eventuali allegati costituiscono gli unici documenti di riferimento che regolano i rapporti tra Fastweb e il Fornitore e saranno di seguito definiti, congiuntamente, il “Contratto”.
Definizioni:
In aggiunta alle altre definizioni che si rinvengono altrove nelle presenti Condizioni Generali, in quanto ivi usati, i seguenti termini hanno il seguente significato:
“Beni" indica ciascun prodotto che il Fornitore fornisce a Fastweb come indicato nel relativo Ordine.
“Corrispettivi” indica i prezzi concordati per i Beni e/o Servizi così come precisato nell’Ordine.
"Personale" indica i dipendenti, collaboratori e consulenti di Fastweb o del Fornitore a seconda dei casi.
"Servizi" indica i Servizi che il Fornitore presta a Fastweb identificati nel relativo Ordine.
1 Descrizione della prestazione
Il Fornitore fornirà Beni e Servizi precisati nell’Ordine secondo i termini ivi previsti. Il Fornitore darà inizio all'esecuzione della prestazione soltanto dopo aver ricevuto un Ordine da parte di Fastweb. Fastweb può richiedere la modifica dell’Ordine. In tal caso il Fornitore sottoporrà a Fastweb un'offerta specificando l'implicazione di tale modifica. Le modifiche accettate da Fastweb verranno precisate in un Ordine di modifica accettato dalle parti. Il Fornitore accetterà tutti gli Ordini conformi ai termini e alle condizioni delle presenti Condizioni Generali.
Resta inteso che Fastweb emetterà Ordini secondo le proprie esigenze industriali ed a proprio insindacabile giudizio, con ciò a significare che le presenti Condizioni Generali non costituiscono alcun impegno per Fastweb, fatto salvo per quanto effettivamente ordinato in Ordine, né riconoscono al Fornitore alcun minimo garantito di fatturato.
2 Determinazione dei Corrispettivi
Il Fornitore offrirà i Beni e/o i Servizi a Fastweb ai Corrispettivi stabiliti. I Corrispettivi per i Beni e/o i Servizi definiti nell'Ordine ed accettati da Fastweb costituiranno l'unico importo dovuto al Fornitore da parte di Fastweb.
3 Pagamenti ed accettazione
3.1 I termini e le modalità di pagamento verranno precisati nell'Ordine. Se non diversamente specificato nell’Ordine, il pagamento delle fatture avverrà a 120 (centoventi) giorni data fattura fine mese. Il pagamento delle fatture non verrà considerato di per sé accettazione dei Beni e/o dei Servizi, in quanto tali Beni e/o Servizi verranno
assoggettati a verifica e/o collaudo e accettazione o rifiuto in conformità a quanto previsto nell’art. 4.2 e/o nell’Ordine.
3.2 In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini di cui al precedente 3.1, Fastweb sarà tenuta a corrispondere, previa intimazione scritta e/o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti, che, per espressa deroga delle parti al D.Lgs. 231/02, si convengono al tasso legale corrente. Resta inteso che l’eventuale ritardo nei pagamenti da parte di Fastweb, a quest’ultima imputabile, non autorizzerà il Fornitore ad interrompere le prestazioni oggetto del Contratto e/o di un singolo Ordine.
4 Garanzie
4.1 Garanzie contrattuali
Il Fornitore presta le seguenti garanzie contrattuali:
1. è in possesso dei requisiti, poteri e capacità necessari per stipulare il Contratto e le sue prestazioni, a sue spese, non violano i termini di qualsiasi contratto, obbligazione, inclusa quella esistente tra il Fornitore ed i suoi utenti finali; o qualsiasi legge, normativa o regolamento di cui questi è o sarà tenuto all'osservanza;
2. nessuna pretesa, obbligo, sottoposizione a pegno e/o qualsiasi azione è in corso o viene minacciata nei confronti del Fornitore tale che possa interferire con i diritti di Fastweb derivanti dal Contratto, nel rispetto delle normative nazionali e/o europee;
3. i Beni e/o i Servizi non violano diritti di privacy, pubblicità, reputazione o di proprietà intellettuale di terze parti;
4. i Beni sono esenti da difetti e sicuri per qualsiasi uso compatibile con le garanzie, le specifiche e i requisiti di cui al Contratto;
5. i Servizi verranno prestati con la dovuta diligenza e capacità conformemente al Contratto;
6. Per i Servizi oggetto del presente Contratto, il Fornitore dovrà assicurarsi che le attrezzature e le apparecchiature impiegate siano in buone condizioni di funzionamento ed idonee ad assolvere alle loro funzioni nel rispetto delle norme e criteri di sicurezza, anche qualora siano stati acquistati o noleggiati dal Fornitore.
7. qualora, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o dell’Ordine, il Fornitore debba accedere, previa autorizzazione scritta di Fastweb, ai sistemi di quest’ultima e ai dati in essi contenuti, si impegna a mantenere un’adeguata protezione, attenendosi scrupolosamente alle direttive tutte e/o procedure aziendali di Fastweb che, qualora non già note al Fornitore, sarà onere di quest’ultimo richiedere preventivamente.
8. il Fornitore ottempererà a tutte le leggi e norme sulla protezione dei dati personali applicabili, porrà in essere e manterrà appropriate protezioni tecniche e di altro tipo per tutelare i dati personali, comunicando tempestivamente a Fastweb qualsiasi violazione della loro protezione, e coopererà pienamente con Fastweb qualora Fastweb richieda l'accesso ai dati personali in possesso del Fornitore, la loro correzione e la loro distruzione.
4.2 Contenuto della Garanzia
Salvo quanto previsto all'art. 5 “Brevetti ed altri diritti di proprietà”, qualora i Beni e/o i Servizi non risultino conformi all’Ordine e/o a quanto previsto nel Contratto, Fastweb può rifiutare i Beni e/o i Servizi e richiederne il relativo rimborso oppure chiedere al Fornitore di riparare o sostituire i Beni o di eseguire nuovamente i Servizi senza alcun addebito e in modo tempestivo, restando fermo ogni
ulteriore rimedio di legge. In caso di inadempimento a quanto precede, Fastweb potrà far riparare o sostituire i Beni o far eseguire i Servizi da soggetti terzi ed il Fornitore rimborserà a Fastweb le spese da quest’ultima sostenute, fermo ovviamente restando ogni ulteriore rimedio di legge.
Gli eventuali vizi di cui risultassero affette le prestazioni tutte oggetto del Contratto dovranno essere denunciati da Fastweb entro 30 giorni dalla scoperta.
In mancanza di diversa pattuizione, i Beni saranno coperti da una garanzia di ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna così come individuata al successivo art. 6.
5 Brevetti ed altri diritti di proprietà
Il Fornitore garantisce a Fastweb che i Beni (incluso il relativo software) forniti a Fastweb ed il loro uso da parte Fastweb secondo il Contratto non violano brevetti, diritti di autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale o segreti di terzi. Il Fornitore difenderà a sue spese e manterrà indenne Fastweb da rivendicazioni di terzi asserenti una tale violazione, manlevandola da tutti i costi, le spese ed i danni causati a Fastweb da tali rivendicazioni; da parte sua Fastweb dovrà prontamente comunicare al Fornitore ogni e qualsiasi informazione relativa a tali presunte violazioni e non dovrà interagire con i soggetti che eventualmente avanzassero tali rivendicazioni, se non previo accordo con il Fornitore. Fermo restando quanto precede, qualora a seguito di tale azione legale sia emesso contro Fastweb un provvedimento cautelare che impedisca l'uso o la libera disponibilità di un Bene o in caso di accertata violazione, il Fornitore dovrà, a sua scelta ed a sue spese, adottare una delle seguenti misure:
a) ottenere per Fastweb dal titolare dei diritti cui la violazione si riferisce il diritto di continuare ad usare e disporre liberamente di detto Xxxx, o
b) modificare detto Bene al fine di evitare la violazione, senza alterarne le specifiche funzionali concordate, o
c) sostituire detto Xxxx con altro esente da violazione e conforme alle specifiche funzionali concordate,
fatto salvo, per Fastweb, ogni ulteriore diritto. Resta ovviamente inteso che l’eventuale adozione delle misure sopra indicate dovrà essere effettuata dal Fornitore avendo cura che a Fastweb non derivino disagi e/o disservizi nello svolgimento della propria attività e senza impatti economici per quest’ultima.
6 Consegna e/o collaudo/esecuzione
I Beni e/o i Servizi verranno consegnati e/o collaudati/eseguiti con le modalità e nei termini, che si considerano essenziali, specificati nell'Ordine. Fastweb può cancellare o riprogrammare la data di consegna e/o collaudo/esecuzione o cambiare il luogo di consegna e/o collaudo/esecuzione secondo quanto specificato nell’Ordine. Il rischio di perdita e la proprietà sui Beni saranno trasferiti a Fastweb nel luogo di consegna e/o collaudo come specificato nell’Ordine di riferimento. Se il Fornitore non sarà in grado di rispettare i termini di consegna e/o collaudo/esecuzione pattuiti, il Fornitore dovrà darne prontamente notizia a Fastweb, comunicandogli una nuova data di consegna e/o collaudo/esecuzione e Fastweb potrà richiedere al Fornitore una somma a titolo di penale pari all’1% (uno per cento) del
valore dell’Ordine di cui si tratta per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10% (dieci per cento).
Qualora, trascorsi 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di consegna e/o collaudo/esecuzione indicata, il Fornitore non sia in grado di garantire a Fastweb la piena disponibilità delle prestazioni oggetto del Contratto, Fastweb si riserva la facoltà di risolvere l’Ordine gravato dal ritardo con effetto immediato e fermo restando ogni altro ulteriore diritto, come per legge, mediante comunicazione scritta al Fornitore.
Il Fornitore, a completamento dell’esecuzione delle prestazioni dedotte in Contratto e/o in Ordine, dovrà: (i) lasciare il luogo di intervento in condizioni di massima sicurezza, eliminando ed evitando qualsiasi situazione pericolosa che in qualunque modo possa determinarsi in occasione dello sgombero del luogo di intervento; (ii) non modificare lo stato dei luoghi di intervento senza la preventiva autorizzazione scritta di Fastweb; (iii) provvedere allo smaltimento di rifiuti, provenienti dalle prestazioni eseguite, in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo al Fornitore venga corrisposto alcun ulteriore compenso.
7 Responsabilità
Il Fornitore sarà considerato il solo e diretto responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalle attività tutte oggetto del Contratto.
8 Fornitore e Personale del Fornitore
Il Fornitore è un appaltatore autonomo e i rapporti tra Fastweb e il Fornitore oggetto del Contratto non comportano né possono essere interpretati come rapporti societari, di associazione e/o collaborazione né ciascuna delle parti potrà essere considerata agente, dipendente o rappresentante dell’altra. Fastweb non si assume alcun impegno o responsabilità verso il Personale del Fornitore. Il Fornitore, in particolare:
1. garantirà che il Fornitore ed il proprio Personale ottemperino alle vigenti leggi, normative, ordinanze e ai requisiti per l'esercizio dell'attività;
2. sarà responsabile per la supervisione, il controllo, le retribuzioni, gli obblighi assistenziali e previdenziali, la salute e la sicurezza del Personale del Fornitore;
3. ottempererà a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone i relativi oneri;
4. attuerà, nei confronti del proprio Personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del possibile Ordine, alla categoria e nella località in cui vengono svolte le attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località;
5. continuerà ad applicare i citati contratti collettivi dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto o parte del periodo di validità del rapporto contrattuale;
6. porrà in essere con il proprio Personale opportuni accordi che gli permettano di adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale.
Il Fornitore si impegna, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a consegnare a Fastweb la certificazione unica di regolarità contributiva (DURC) nonché, previa specifica richiesta di Fastweb, a documentare in qualsiasi momento, quanto ai commi precedenti di cui al presente articolo, fornendo a Fastweb, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, libri matricola, posizione INPS e INAIL del Personale del Fornitore.
Il Fornitore s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne Fastweb da qualsiasi pretesa e/o azione avanzata per effetto della violazione delle garanzie tutte prestate ai sensi del presente articolo.
9 Requisiti di sicurezza
La fornitura indicata in Ordine deve rispettare tutti i requisiti, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dalla normativa vigente. Compatibilmente con quanto oggetto dello specifico Ordine, il Fornitore conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (di seguito anche “Decreto”) ed eventuali s.m.i., dichiara:
9.1 che i propri mezzi e le proprie attrezzature sono conformi alla normativa sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di avere ottemperato ad ogni previsto obbligo in materia di formazione/informazione del proprio personale in relazione ai rischi specifici, per la salute e sicurezza, correlati alle loro prestazioni lavorative;
9.2 (i) di aver preso atto delle informazioni, fornite da FASTWEB, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente in relazione alla propria attività ovvero (ii) in presenza di rischi di interferenza, di avere visionato e di accettare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, comprensivo di quanto al precedente (i), redatto e consegnato da Fastweb ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
9.3 che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 comma 8 D.Lgs. 81/2008, provvederà inoltre a munire il proprio personale di un’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, impegnandosi a verificare che i lavoratori espongano tale tessera.
9.4 che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008, i costi relativi alla sicurezza sono pari all’importo indicato nell’Ordine .
9.5 nell’eventualità di cantieri temporanei o mobili, di aver visionato e di accettare il Piano di Sicurezza e Xxxxxxxxxxxxx redatto e consegnato da FASTWEB ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/08 nonché di redigere il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lettera h) dello stesso Decreto.
Resta ovviamente inteso che per tutto quanto non espressamente disciplinato nei commi precedenti, le parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente in materia.
10 Subappalto
Il Fornitore non può avvalersi del subappalto per la fornitura dei Beni e/o la prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, salva autorizzazione scritta da parte di Fastweb. Per la richiesta di tale
autorizzazione, il Fornitore è tenuto a inviare comunicazione scritta a Fastweb precisando, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, le attività oggetto del subappalto, la ragione sociale della società subappaltatrice, le posizioni assicurative e previdenziali INAIL ed INPS del personale impiegato nei Servizi e fornendo i necessari elementi di valutazione a Fastweb in merito alla capacità della società subappaltatrice di eseguire la prestazione coerentemente ai requisiti contrattualmente fissati.
Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente articolo, Fastweb comunicherà, per iscritto, l'eventuale gradimento a fronte del quale il Fornitore potrà avvalersi della società per subappaltare le eventuali attività. La mancata comunicazione da parte di Fastweb, entro i predetti termini, sarà da intendersi come mancato gradimento di Fastweb della società prescelta dal Fornitore, per cui quest’ultimo sarà tenuto, compatibilmente con le tempistiche in Ordine e con le modalità tutte di cui al presente articolo, a proporre una diversa soluzione.
Il Fornitore si impegna comunque ad accertare, verificare e garantire che l’eventuale società subappaltatrice utilizzi esclusivamente personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze nonché l’ottemperanza della stessa alla normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare, il Fornitore dovrà assicurare che la società subappaltatrice rispetti le norme previste in Contratto, richiamandone i contenuti all’interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essa, con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza, la riservatezza, le coperture assicurative e le prescrizioni relative al personale impiegato.
Il Fornitore rimane comunque unico responsabile nei confronti di Fastweb, anche per eventuali inadempimenti della società subappaltatrice.
Fastweb si riserva il diritto di revocare motivatamente autorizzazioni concesse, con un preavviso di sette giorni, entro i quali il Fornitore si impegna a provvedere all'allontanamento del subappaltatore. Resta inteso che in caso di revoca dell’autorizzazione al subappalto, il Fornitore dovrà, senza indugio, riprendere in carico le attività che avevano formato oggetto dell’autorizzazione medesima.
11 Assicurazione
Il Fornitore deve stipulare, a sua cura e spese, e mantenere operanti polizze assicurative con primarie compagnie di assicurazione, in relazione al Contratto.
In particolare il Fornitore dovrà provvedere a munirsi della copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi per danni causati a persone e/o cose con un massimale unico per sinistro non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).
12 Comunicazioni precedenti e ordine di precedenza
Il Contratto sostituisce qualsiasi accordo o comunicazione precedente verbale o scritta tra le parti rispetto all'oggetto del Contratto, con l'eccezione di qualsiasi accordo relativo alla divulgazione di informazioni confidenziali.
Nel caso di conflitto tra i documenti costituenti il Contratto, l'ordine di precedenza sarà il seguente:
1. Ordine;
2. le presenti Condizioni Generali;
3. richiesta di offerta e documentazione tecnica fornita da Fastweb;
4. offerta del Fornitore con i relativi allegati.
Eventuali condizioni apposte dal Fornitore, qualora difformi e/o in contrasto con le presenti Condizioni Generali e/o un Ordine, si considerano non apposte.
13 Risoluzione del Contratto - Recesso
1. Ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere il Contratto e/o un singolo Ordine, con effetto immediato e fermo restando ogni altro rimedio di legge, mediante comunicazione scritta all’altra parte, nel caso in cui si verifichi:
a) un inadempimento agli obblighi contrattuali e non vi sia stato il pronto adempimento entro 30 giorni dalla data di formale intimazione scritta ad adempiere;
b) una delle parti presenti istanza di fallimento, sia dichiarata fallita, divenga insolvente o incorra in altra procedura concorsuale;
c) subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni;
d) venga messa in liquidazione, volontariamente o coattivamente;
e) violazione dell’art. 9 “Requisiti di sicurezza”;
f) la situazione contemplata all’art. 6 “Consegna e/o collaudo/esecuzione”, o all’art. 18 “Codice Etico e Modello 231”.
2. Fastweb potrà recedere in qualsiasi momento dal Contratto e/o da un singolo Ordine, previa comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di 30 giorni, senza che null’altro sia dovuto a qualsiasi titolo al Fornitore, fatta eccezione per le prestazioni già eseguite alla data di recesso.
Alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto e/o di un Ordine i diritti e gli obblighi delle parti cesseranno; tuttavia tale cessazione non avrà effetto sulla parte del Contratto e/o dell’Ordine già eseguita prima di detta cessazione, né sulle disposizioni del Contratto e/o dell’Ordine per le quali qui è espressamente prevista la loro vigenza oltre tale cessazione.
14 Divieto di Cessione del Contratto
Il Contratto non potrà essere ceduto, in tutto o in parte, dal Fornitore senza il preventivo consenso scritto di Fastweb. Qualsiasi cessione non autorizzata del Contratto è nulla ed inefficace.
15 Cessione del credito
Solo previa approvazione scritta di Fastweb, sono da intendersi cedibili a terzi i crediti vantati dal Fornitore, a fronte dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
16 Riservatezza
Tutte le informazioni riservate che verranno scambiate tra le parti durante il periodo di validità del Contratto saranno usate dalla Parte ricevente al solo scopo di dare esecuzione al Contratto medesimo.
Ai fini del Contratto, per informazioni riservate (qui di seguito "Informazioni Riservate") si intendono le informazioni trasmesse da una parte all'altra in forma scritta, grafica o comunque tangibile e identificate chiaramente come tali, ovvero, se trasmesse oralmente, ridotte in forma scritta, grafica o comunque tangibile e identificate come "Riservate" entro il periodo di 30 (trenta) giorni dalla data della trasmissione orale.
Tutte le Informazioni Riservate trasmesse da una parte all'altra verranno mantenute segrete dalla parte ricevente per un periodo minimo di 5 (cinque) anni dalla cessazione del Contratto. A tale scopo, la parte ricevente si adopererà con la dovuta diligenza, ponendo in essere tutte le misure e le cautele con le quali mantiene segrete le proprie informazioni riservate di natura simile. La parte ricevente non userà le Informazioni Riservate se non per i fini di quanto sopra indicato. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti, collaboratori o consulenti delle parti solo se strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto, fermo restando che anche tali dipendenti, collaboratori o consulenti saranno tenuti ad adempiere agli stessi obblighi di riservatezza di cui sopra e ferma restando la responsabilità della parte che ha trasmesso le informazioni, nei confronti dell’altra, per le eventuali violazioni agli obblighi di riservatezza commesse da detti dipendenti, collaboratori o consulenti. Fermo restando quanto sopra, ciascuna parte potrà informare dell’esistenza e del contenuto del Contratto finanziatori, consulenti e intermediari finanziari al fine di poter gestire con tali terze parti operazioni di natura finanziaria.
Le previsioni di cui sopra non si applicano:
- alle informazioni che le parti abbiano legittimamente ricevuto da terzi estranei alle parti stesse o autonomamente prodotto;
- alle informazioni che siano divenute o divengano di pubblico dominio, per cause non imputabili alle parti.
17 Controversie
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con esclusione di ogni altro Foro.
18 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le parti relative al Contratto saranno effettuate così come verrà precisato nell’Ordine. Tutte le comunicazioni scritte relative al Contratto verranno inviate agli appropriati contatti specificati nell'Ordine e saranno valide a partire dall'effettivo ricevimento. Le comunicazioni possono essere inviate elettronicamente, tramite posta elettronica certificata o registrata, o inviate tramite corriere.
19 Codice Etico e Modello 231
1. Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “Decreto”) e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione del Contratto, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.
2. Il Fornitore è consapevole che tale Decreto prevede la responsabilità diretta dell’ente per una serie di reati commessi dai suoi dipendenti, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto (es. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali corruzione, concussione, frode in danno dello Stato, ecc.).
3. Il Fornitore dichiara altresì di aver preso atto che Fastweb ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al
citato Decreto (il “Modello”), nonché il codice etico (qui di seguito il “Codice Etico”), entrambi pubblicati sul sito xxx.xxxxxxx.xx. Il Fornitore, inoltre, dichiara di conoscere i contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi al rispetto dei medesimi.
4. L’inosservanza da parte del Fornitore di una qualsiasi delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto e legittimerà Fastweb a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Fastweb quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto. L’elenco dei reati di cui al decreto è tassativo ma potrebbe essere ampliato in futuro e la presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel Decreto introdotti anche successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto.
Il legale rappresentante o il procuratore del Fornitore
Timbro: Firma: Nome: Qualifica:
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del c.c. il Fornitore dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali: art. 3 (Pagamenti ed accettazione); art. 4.2 (Contenuto della Garanzia); art. 6 (Consegna e/o collaudo/esecuzione); art. 7 (Responsabilità); art. 8 (Fornitore e Personale del Fornitore); art. 9 (Requisiti di sicurezza); art. 10 (Subappalto); art. 13 (Risoluzione del Contratto - Recesso); art. 14 (Divieto di cessione del Contratto); art. 15 (Cessione del credito); art. 17 (Controversie); art. 19 (Codice Etico e Modello 231).
Il legale rappresentante o il procuratore del Fornitore
Timbro e Firma:
Milano,