Servizio di brokeraggio assicurativo CAPITOLATO D’ONERI
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO
Ospedale “S. Carlo” di Potenza Ospedale “X. Xxxxxxxxx xx Xxxxx” di Pescopagano
Via Xxxxxx Xxxxxxx – 85100 Potenza
Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764
Servizio di brokeraggio assicurativo
CAPITOLATO D’ONERI
ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA GARA
Le prestazioni oggetto dell'incarico di brokeraggio assicurativo in favore dell'Azienda Ospedaliera Regionale (Azienda) “San Carlo” di Potenza comprendono, in via indicativa e non esaustiva:
1. l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi attinenti l'intera attività dell'Azienda con la l'elaborazione e l'attuazione di correlati progetti assicurativi;
2. il monitoraggio e la riclassificazione dei contratti assicurativi esistenti con indicazioni di eventuali adeguamenti necessari/opportuni;
3. lo studio e la progettazione delle forme contrattuali più adeguate alle esigenze di protezione aziendale per la rinegoziazione con il mercato assicurativo;
4. l'assistenza e la consulenza per l'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'affidamento del servizio assicurativo sia per la predisposizione degli atti necessari all'indizione delle gare che per la valutazione delle offerte pervenute;
5. l’assistenza e consulenza nella gestione delle polizze dell'Azienda e il loro allineamento temporale con segnalazione tempestiva, e comunque nei 30 (trenta) giorni antecedenti, delle scadenze dei relativi premi;
6. l'assistenza e consulenza nella gestione dei contratti assicurativi con il relativo completo controllo tecnico ed amministrativo - contabile;
7. l'assistenza e la gestione, per conto e nell'interesse dell'Azienda, dei sinistri attivi e passivi verificatisi durante il periodo contrattuale anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali esterne per eventuali esigenze di consulenza specifica (legale-peritale) e compresa l'attività di reportistica periodica con le valutazioni tecniche e le proposte inerenti;
8. l'aggiornamento in ordine alle problematiche sulle garanzie da richiedere ai fornitori di beni e servizi ed agli appaltatori di lavori pubblici per conto dell'Azienda;
9. l'elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che xxxxxxxxxx gli interventi effettuati;
10. la collaborazione nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi già in corso alla data dell'incarico e degli eventuali sinistri pregressi non ancora definiti alla data del predetto incarico;
11. l'assistenza nei rapporti contrattuali con i fornitori dell'Azienda per quanto concerne le richieste assicurative agli stessi (fidejussioni, eto);
12. la consulenza in materia assicurativa in generale;
13. ogni altro servizio aggiuntivo indicato nell'offerta tecnica presentata in gara.
Restano nell'esclusiva sfera decisionale della Azienda:
⮚ l'adozione degli atti e del capitolato d'oneri in base al quale si articoleranno, nelle forme di legge, le gare e/o le trattative con le compagnie di assicurazione;
⮚ la decisione finale sui quanto assicurare;
⮚ la valutazione finale e l'eventuale accoglimento delle proposte del broker;
⮚ la sottoscrizione dei documenti contrattuali e di ogni altro impegno ivi compresa l'accettazione degli indennizzi.
Resta inteso, peraltro, che qualsiasi iniziativa relativa al contratti di assicurazione della Azienda da parte di Compagnie di Assicurazione, loro Agenti e/o intermediari sarà devoluta per competenza all'affidatario.
Il broker si impegna a non assumere iniziative che non siano state preventivamente concordate con la Azienda e dalla stessa formalmente approvate.
Il broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a depositare presso l'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi. Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Azienda assicurando la tutela degli interessi della stessa. Nell'ipotesi in cui l’Azienda intenda stipulare e/o rinnovare contratti di assicurazione senza ricorso a formale procedimento ad evidenza pubblica, l'affidatario metterà a disposizione della stessa Azienda le risultanze dell'indagine di mercato appositamente esperite, con una relazione contenente le notizie di ordine tecnico ed economico necessarie per le determinazioni di competenza dell'Azienda stessa.
L’Azienda si impegna a corrispondere al broker, nei termini contrattualmente previsti, i premi relativi alle polizze, che dovranno essere versati in nome e per conto della Azienda stessa alle competenti Compagnie Assicuratrici. Il broker contestualmente al versamento dei premi, rilascerà alla Azienda le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.
ARTICOLO 2
DURATA DELLA FORNITURA E PERIODO DI PROVA
Il contratto avrà durata triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni tre, con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio che sarà indicata nel Disciplinare d'incarico. In caso di mancato rinnovo l'incarico si intende cessato senza obbligo di disdetta. Alla scadenza dell'incarico il broker aggiudicatario dell'appalto si obbliga, su richiesta dell'Azienda, a garantire la continuità del servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione, nelle more di individuazione del nuovo broker, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze e nel pieno rispetto della continuità di copertura assicurativa, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dalla scadenza contrattuale.
I primi 6 (sei) mesi di vigenza contrattuale si considerano periodo di prova al fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'Azienda potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di gg. 30, da comunicare al broker mediante lettera raccomandata AR. Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, al broker spetterà il solo corrispettivo connesso al servizio espletato, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo e/o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.
ARTICOLO 3
ONERI
Il broker da atto che l’importo indicato nel bando di gara è puramente indicativo e concorda sulla possibilità che lo stesso, a valle delle polizze assicurative stipulate, risulti anche sensibilmente inferiore, impegnandosi a non richiedere all’Azienda alcun riconoscimento aggiuntivo, economico o di qualsiasi altro tipo, in caso di remunerazione inferiore rispetto a quanto presunto.
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti (compensi e/o rimborsi spese) per l'Azienda in quanto l'attività del broker sarà remunerata, come da prassi consolidata di mercato, esclusivamente dalle compagnie assicuratrici con le quali, a seguito di procedura di gara o altra procedura negoziata, verranno
stipulate le coperture assicurative dell'Azienda, sotto forma di commissioni calcolate in percentuale sui premi imponibili (al netto delle imposte).
Tali commissioni saranno determinate a seguito della gara in oggetto. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate ai futuri appalti relativi alle coperture assicurative dell'Azienda, l'entità dei suddetti compensi dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dall’Azienda con l'assistenza del broker e comunque non potrà superare i limiti indicati nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara disciplinata con il presente capitolato.
Al broker non verrà liquidato direttamente alcun compenso da parte dell'Azienda, né alcun rimborso spese per la gestione del sistema assicurativo dell'Azienda. Allo stesso modo non competerà alcun corrispettivo per l'analisi di nuovi rischi, per l'elaborazione di ulteriori proposte di garanzie assicurative o per l'esecuzione di qualsiasi altra prestazione offerta ai fini dell'aggiudicazione, intendendosi incluso il compenso per dette attività nelle medesime provvigioni.
Nessun compenso potrà essere richiesto all'Azienda nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle polizze o non si produca il buon esito delle gare relative.
Restano a completo carico del broker, aggiudicatario ai sensi della presente procedura, tutte le spese e gli oneri necessari per la stipula e registrazione della convenzione e per il corretto e completo espletamento dell'incarico, nonché i rischi allo stesso connessi e gli oneri derivanti dalla vigenza, per tutta la durata dell'incarico, della polizza di assicurazione RC per negligenza e/o errori professionali, prevista dal D. Lgsvo 209/2005 e s.m.i..
La convenzione/contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulata entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione in forma pubblica amministrativa con spese interamente a carico della stessa.
ARTICOLO 4
NORMATIVA APPLICABILE
Il servizio di brokeraggio dovrà essere svolto in conformità al D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., alle condizioni riportate nel disciplinare di gara e nei documenti ad esso allegati, al presente capitolato d’oneri, nonché - per quanto non disciplinato dalle predette leggi e regolamenti - alle norme generali contenute nelle disposizioni di legge sulla contabilità e amministrazione del patrimonio pubblico se ed in quanto applicabili e per quanto non incompatibili con la peculiarità dello specifico rapporto contrattuale avente ad oggetto l'incarico di cui alla presente procedura.
ARTICOLO 5
OBBLIGHI DEL BROKER E DELL’AZIENDA
Il broker si impegna:
o a non assumere iniziative che non siano state preventivamente concordate con l'Azienda e dalla stessa formalmente approvate;
o a garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi;
o a garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Azienda assicurando la tutela degli interessi della stessa;
o a mettere, nell'ipotesi in cui l'Azienda intenda stipulare e/o rinnovare contratti di assicurazione senza ricorso a formale procedimento ad evidenza pubblica, a disposizione della stessa Azienda le risultanze dell'indagine di mercato appositamente esperite, con una relazione contenente le notizie di ordine tecnico ed economico necessarie per le determinazioni di competenza dell'Azienda;
o a rilasciare all'Azienda, contestualmente al versamento dei premi, le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate;
o a non corrispondere a nessuno, direttamente o indirettamente, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili comunque volte a facilitare la conclusione del presente atto;
o a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o gestione degli atti derivanti dagli obblighi assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
L'Azienda si impegna a corrispondere alla Società, nei termini contrattualmente previsti, i premi relativi alle polizze, che dovranno essere versati in nome e per conto dell'Azienda stessa alle competenti Compagnie Assicuratrici.
ARTICOLO 6
RESPONSABILITÀ DEL BROKER RELATIVAMENTE AI CONTRATTI ASSICURATIVI
Il broker affidatario è responsabile dei contenuto dei contratti aziendali che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare od integrare, nonché nei caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi aziendali competenti. Risponde, inoltre, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza dell'affidamento in esame.
ARTICOLO 7
XXXXXX, GARANZIE E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del broker nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
Il broker risponde pienamente per danni a persone e/o a cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, intendendosi fin d’ora l’Azienda sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
L’Azienda è altresì indenne, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L’Azienda è, infine, sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di violazione da parte della Ditta degli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di previdenza.
Il broker si impegna ad attivare una polizza assicurativa di RC Professionale, ai sensi di legge, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 e a mantenere in essere detta polizza o equivalente, per tutta la durata del servizio.
ARTICOLO 8
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il broker si impegna ad effettuare il trattamento dei dati trasmessi per la gestione dei sinistri nei rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e a non cedere, divulgare e/o rendere disponibili, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, a terzi, informazioni acquisite nell'ambito dello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda.
Il broker ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.
Il broker è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di
segretezza anzidetti.
L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che l’Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ARTICOLO 9
CESSIONE E SUBAPPALTO
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria di cedere, nonché di subappaltare tutte o parte delle prestazioni richieste.
L'inosservanza di tale divieto comporta l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l'Azienda di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
ARTICOLO 10
SPESE CONTRATTUALI
Le spese di contratto, di eventuale registrazione in caso d’uso e ogni altra spesa accessoria inerente la presente fornitura, sono a totale carico del broker aggiudicatario.
ARTICOLO 11
SUCCESSIONE, FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE E AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di morte del broker (se ditta individuale) o estinzione della Società, l’Azienda potrà risolvere il contratto ovvero accordare agli eredi o ai successori (in caso di società incorporate o fuse) la continuazione dello stesso.
In caso di fallimento del broker, il contratto sarà risolto, salve le ragioni spettanti all’Azienda con privilegio sulla cauzione definitiva prestata, sui crediti maturati, nonché il risarcimento di ogni danno ulteriore che potrà essere dalle stesse determinato.
In caso di scioglimento o di liquidazione del broker aggiudicatario, l’Azienda, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto da parte della Società in liquidazione.
ARTICOLO 12
CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE EX ART. 1456 C.C..
La Ditta aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.
L'affidamento potrà essere revocato, previa adozione di motivato provvedimento dell'Azienda e comunicazione con raccomandata A.R. al broker, nel caso in cui si dimostri che il broker, in qualsiasi fase di gara o nel corso della vigenza contrattuale, abbia reso dichiarazioni mendaci ovvero in caso di violazione degli obblighi contrattuali e di legge in materia di tutela della privacy ovvero non abbia stipulato annualmente la polizza di assicurazione per responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza, ovvero in ipotesi di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, ovvero in caso di cessione e/o subappalto dell'incarico non autorizzato, ovvero in caso di modifica del raggruppamento temporaneo d'imprese rispetto a quello risultante dall'impegno presentato in sede di gara, ovvero per violazione della vigente normativa in materia dì assunzioni del personale o mancata assicurazione del personale medesimo presso gli Enti previdenziali e/o assistenziali, ovvero a fronte di gravi e/o reiterate inadempienze della Società affidataria nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni del presente Capitolato d’Oneri o del Disciplinare di Gara o del progetto tecnico presentato in gara e negli altri casi previsti dalla legge o dalla speciale normativa in fattispecie.
La revoca avrà efficacia dal termine indicato nella predetta comunicazione (non inferiore a 15 gg. dalla data di ricevimento della raccomandata) e comporterà l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, per causa
imputabile all'affidatario del servizio, prima della scadenza ed al verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente comma, con oneri tutti a carico del broker e l'incameramento dell'intera cauzione definitiva versata a titolo penitenziale fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, il contratto si intenderà automaticamente risolto nei casi previsti dalla normativa in materia. In caso di perdita dell'iscrizione al RUI di cui al D. Lgsvo 209/2005 o di fallimento ovvero di altri requisiti di abilitazione all'esercizio dell'incarico da parte del broker, come pure nel caso in cui si dovessero verificare variazioni nella rappresentanza del broker medesimo e/o in altre circostanze che possano incidere sulla volontà dell'Azienda di proseguire nel rapporto contrattuale così come costituitosi all'atto dell'affidamento dell'incarico stesso, ferma restando la normativa specifica in materia, l'Azienda affidante potrà, a suo insindacabile giudizio, dichiarare, con atto amministrativo e con immediato effetto giuridico, la propria volontà inappellabile di risolvere il rapporto contrattuale.
Il broker ha il dovere di comunicare immediatamente all'Azienda eventuali variazioni della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente la Società e/o rappresentanza della medesima, fermo restando in tali ipotesi la facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto con atto amministrativo e comunicazione alla Società a mezzo raccomandata AR.
È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo d'imprese rispetto a quello risultante dall'impegno presentato in gara,
Per tutte le fattispecie di cui al presente articolo è espressamente fatta salva ogni ulteriore azione dell'Azienda per il risarcimento di eventuali danni.
Dopo la terza contestazione per violazione degli obblighi contrattuali, l’Azienda, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, “ipso facto et jure” (senza alcuna pronunzia dell’autorità giudiziaria), incamerando il deposito cauzionale, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda si riserva la facoltà di valutare l’opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire nuova gara. Alla broker aggiudicatario verranno addebitate le spese in più sostenute dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; nel caso di spesa inferiore nulla compete al broker aggiudicatario. L’esecuzione in danno non esime la broker aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Il contratto inoltre si risolve di diritto al verificarsi di una o più delle fattispecie sottoelencate:
1) violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza come previsti nel presente Capitolato, che costituisce grave inadempimento e comporta il diritto dell’Azienda a dichiarare il contratto risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
2) violazione dell’obbligo di cui agli artt. 5 o 9 del presente capitolato, che comporta l’incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l’Azienda di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
3) la ricorrenza di una delle situazioni disciplinate dall’art. 11 del presente Capitolato:
a) successione o estinzione della Società broker, che potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cc.;
b) fallimento del broker, che determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 cc. salve le ragioni spettanti all’Azienda con privilegio sulla cauzione definitiva prestata;
c) scioglimento o liquidazione del broker aggiudicatario, che comporta a insindacabile giudizio dell’Azienda, la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione.
In caso di risoluzione di diritto o giudiziale del contratto, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni, qualora questi siano valutati di importo superiore a quello della cauzione.
L’Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto, con semplice atto amministrativo e senza avviso di costituzione in mora o diffida giudiziale, nelle ulteriori seguenti condizioni:
• in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne il broker dalle spese sostenute e/o dalle forniture eseguite;
• in caso di sospensione della fornitura per fatto del broker aggiudicatario;
• in caso di recidiva nella effettuazione di servizi non conformi ai requisiti richiesti;
• in caso di cessione del contratto;
• in caso di subappalto non autorizzato;
• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale dopo l’applicazione delle penalità comminate;
• in caso di grave imperizia o negligenza della broker aggiudicatario, tali da compromettere la regolare esecuzione della fornitura;
• per motivi di pubblico interesse;
• in caso di cessazione d’attività del broker aggiudicatario, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico del broker aggiudicatario.
Per quanto non espressamente previsto o regolamentato dal presente capitolato si rimanda alle disposizioni di legge in materia.
ARTICOLO 18
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto è competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.
Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di averne compreso la portata e gli effetti.
DATA
PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)