CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
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CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
CIG: 75953687F3
La presente polizza è stipulata tra
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezia (ISZVE) |
Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx, 00 |
00000 XXXXXXX (XX) |
C.F. / P.IVA 00206200289 |
e
Durata della polizza
Dalle ore 24.00 del | 31.12.2018 |
Alle ore 24.00 del | 31.12.2023 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni | 31.12 |
INDICE
1. SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI .- 1 -
• Art. 1.1 - Definizioni ...........................................................................................- 1 -
2. SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE .............................- 2 -
• Art. 2.1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto......- 2 -
• Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori..................................................- 2 -
• Art.2.3 - Durata del contratto ..............................................................................- 2 -
• Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia ...................................- 2 -
• Art.2.5 - Regolazione del premio..........................................................................- 3 -
• Art. 2.6 – Revisione del prezzo.............................................................................- 4 -
• Art. 2.7 – Recesso della Società............................................................................- 4 -
• Art. 2.7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente .................- 4 -
• Art. 2.7.2 – Recesso per aggravamento del rischio .................................................- 4 -
• Art. 2.7.3 - Norme comuni a tutte le ipotesi di recesso ............................................- 4 -
• Art.2.8 - Modifiche dell’assicurazione...................................................................- 5 -
• Art.2.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società ..............................- 5 -
• Art. 2.10 - Oneri fiscali ........................................................................................- 5 -
• Art.2.11 - Foro competente.................................................................................- 5 -
• Art.2.12 - Interpretazione del contratto................................................................- 5 -
• Art.2.13 – Ispezioni e verifiche della Società..........................................................- 5 -
• Art.2.14 - Assicurazione per conto di chi spetta .....................................................- 5 -
• Art.2.15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza................................................- 6 -
• Art. 2.16 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio...................................- 6 -
• Art. 2.17 - Coassicurazione e delega
• Art. 2.18 - Clausola Broker ..................................................................................- 7 -
• Art. 2.19 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n°. 136/2010 - 7
• Art. 2.20 - Rinvio alle norme di legge ....................................................................- 8 -
• Art.2.21 – Rinuncia alla rivalsa .............................................................................- 8 -
• Art.2.22 - Trattamento dei dati ............................................................................- 8 -
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA.............................................- 9 -
• Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione .....................................................................- 9 -
• Art. 3.2 - Esclusioni e rivalsa ................................................................................- 9 -
• Art. 3.3 - Oneri a carico del Contraente............................................................... - 10 -
• Art. 3.4 - Estensione Territoriale .- 10 -
• Art. 3.5 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità .................. - 10 -
• Art. 3.6 - Modalità per la denuncia dei sinistri ..................................................... - 11 -
• Art. 3.6.1 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle assicurazioni)- 11 -
• Art. 3.6.2 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice delle assicurazioni)- 12 -
• Art. 3.6.3 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice delle assicurazioni) ................................................................................................. - 12 -
• Art. 3.7 - Gestione delle vertenze....................................................................... - 12 -
• Art. 3.8 - Attestazione dello stato di rischio ......................................................... - 12 -
• Art. 3.9 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo.....................................- 13 -
• Art. 3.10 – Pagamento delle franchigie (xxx xxxxxxxx)........................................... - 13 -
3. SEZIONE 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI ................................................................... - 14 -
─ Art. 4.1 – Massimali RCA............................................................................ - 14 -
─ Art. 4.2 – Polizza Libro matricola – Regolazione del premio............................ - 14 -
─ Art. 4.3 - Sostituzione del certificato e del contrassegno................................ - 14 -
─ Art. 4.4 - Sospensione delle applicazioni ..................................................... - 14 -
4. SEZIONE 4.1 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI) ...................................................... - 15 -
─ A - Carico e scarico.................................................................................... - 15 -
─ B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici.....................- 15 -
─ C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 3.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione ...... - 15 -
─ D - Danni a cose di terzi trasportati ............................................................. - 15 -
─ E – Responsabilità Civile dei trasportati ....................................................... - 16 -
─ F - Ricorso Terzi da Incendio....................................................................... - 16 -
─ G – Rimorchi – Rischio Statico .................................................................... - 16 -
─ H – Autoveicoli speciali per portatori di handicap ......................................... - 16 -
─ I – Danni da inquinamento......................................................................... - 16 -
─ L - Dolo e colpa grave ................................................................................ - 16 -
─ M - Rinuncia al diritto di surrogazione ......................................................... - 16 -
5. SEZIONE 5 – CONDIZIONI SPECIALI .......................................................................... - 17 -
6. SEZIONE 6 - GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA (SEMPRE OPERANTI) ........................................................................................................... - 19 -
7. Riparto di coassicurazione .- 20 -
─ Disposizione finale .................................................................................... - 20 -
• Clausole da approvare esplicitamente per iscritto................................................ - 20 -
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
Art. 1.1 - Definizioni
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurazione: | il contratto di assicurazione |
Polizza: | il documento che prova l'assicurazione |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione |
Assicurato: | il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione |
Società: | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società |
Rischio: | la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Risarcimento: | la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Legge: | D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 “Codice delle Assicurazioni” – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni |
Regolamento: | i Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni |
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 2.1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.2.3 - Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 5 (CINQUE) con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2023.
Il Contraente e la Società hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata A/R o PEC da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del broker.
I documenti assicurativi (certificato contrassegno, certificato di assicurazione e carta verde) relativi al contratto, dovranno essere consegnati al Broker prima della data di decorrenza del rischio in tempo utile per consentire il controllo degli stessi e la consegna al Contraente per la distribuzione nei rispettivi uffici.
Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 90 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art.2.5 - Regolazione del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società, ritenuta corretta.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 2.6 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 2.1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 2.4 “Pagamento e decorrenza della garanzia”.
Art. 2.7 – Recesso della Società
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 2.7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 2.7.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 2.6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite lettera raccomandata A/R o PEC.
Art. 2.7.3 - Norme comuni a tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli artt. 2.7.1 e 2.7.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 2.16 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
Art.2.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art.2.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 2.10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.2.11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.2.12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.2.13 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art.2.14 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con
l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.2.15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 2.16 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ del valore del premio annuo imponibile a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Quale modalità alternativa pagamento della penale è ammesso anche il pagamento diretto mediante bonifico bancario.
Art. 2.17 - Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto
mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 2.18 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Xxxxx Spa con sede legale in Milano – Viale Bodio 33 - P.IVA n. 01699520159 ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
La remunerazione del broker è pari al 6,00 % su ogni premio imponibile.
Art. 2.19 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n°. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
La Stazione Appaltante può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 2.20 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.2.21 – Rinuncia alla rivalsa
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art.2.22 - Trattamento dei dati
Ai sensi della vigente normativa (in particolare del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 UE), ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali La Società è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri del Contraente ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 196/2003 e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati, dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e relativamente alle macchine agricole, il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli.
La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile:
- per i sinistri che avvenissero all’interno di depositi, autorimesse, officine;
- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti da mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche, dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa del veicolo, ovvero mentre xxxxxxx a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all’esterno dell’abitacolo per motivi di servizio.
Art. 3.2 - Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L’assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs.
30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. L’assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.
Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3.3 - Oneri a carico del Contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 3.4 - Estensione Territoriale
L'assicurazione vale per il territorio dell’Unione Europea e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla legislazione dello Stato Italiano.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto al precedente art 3.2
Art. 3.5 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità
L’assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell’Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:
a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o dei rinnovi intermedi, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
b) tariffa con franchigia: che prevede, in caso di sinistro, un contributo dell’Assicurato/Contraente al risarcimento del danno;
c) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura.
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 3.6 - Modalità per la denuncia dei sinistri
In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro il 20° giorno lavorativo da quando l’ufficio competente ne ha avuto conoscenza.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915 x.x. xx xxxxxx xxxxxx (xxx. 000, 0x xxxxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice delle assicurazioni sul modulo conforme al modello approvato dall’IVASS “Modulo di constatazione amichevole di incidente”(cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l’apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del Codice delle assicurazioni
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.
Art. 3.6.1 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle assicurazioni)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice delle assicurazioni) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle assicurazioni) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni.
Art. 3.6.2 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice delle assicurazioni)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 3.6.1, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.
Art. 3.6.3 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice delle assicurazioni)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art 141 del Codice delle assicurazioni.
Art. 3.7 - Gestione delle vertenze
La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C. assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
Art. 3.8 - Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare e/o mettere a disposizione in forma telematica al Contraente un'attestazione che contenga:
- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- l’indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell’assicuratore.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:
- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Art. 3.9 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto il contratto è risolto, limitatamente al solo certificato di assicurazione relativo al veicolo rubato, a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
In deroga all’art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all’art. 334 del Codice delle assicurazioni. Tale rimborso verrà conteggiato in sede di regolazione posticipata.
Art. 3.10 – Pagamento delle franchigie (ove previste)
La Società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.
La Società, con cadenza semestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.
SEZIONE 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 4.1 – Massimali RCA
€ 8.000.000,00.= unico per sinistro, per ciascun veicolo
Art. 4.2 – Polizza Libro matricola – Regolazione del premio
L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:
- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.
In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.
E’ data facoltà, pertanto, alla Contraente di richiedere l’inclusione di automezzi e/o variazioni con effetto immediato. In tal caso la Contraente dovrà indicare nella richiesta l’ora di effetto e la Società dovrà comunicarne per iscritto l’accettazione.
La comunicazione del premio di regolazione relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, da parte della Società deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell’annualità stessa.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell’aumento per frazionamento.
Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dalla data di comunicazione della Società e/o del Broker.
Art. 4.3 - Sostituzione del certificato e del contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.
Art. 4.4 - Sospensione delle applicazioni
In caso di fermata del veicolo per periodi non inferiori a 30 giorni, il premio pagato e non goduto verrà rimborsato in sede di riattivazione in occasione della emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso (in quanto restituiti certificato e contrassegno assicurativi).
SEZIONE 4.1 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)
A - Carico e scarico
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 3.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
A deroga dell’articolo 3.2, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettantele ai sensi di
legge nei seguenti casi:
1) nei confronti dell'Ente o società proprietaria o locataria e del Conducente del veicolo assicurato:
√ nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta purché il conducente ne ottenga il rinnovo entro un termine massimo di 6 mesi;
√ nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
√ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
√ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
2) nei confronti del solo Ente o società proprietaria del veicolo assicurato:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
Inoltre la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge quando al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.
D - Danni a cose di terzi trasportati
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso alle cose trasportate di proprietà di terzi o da loro detenute ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio ed agli indumenti indossati.
L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
E – Responsabilità Civile dei trasportati
La Società assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Società per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.
F - Ricorso Terzi da Incendio
La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 1.000.000,00 compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio.
G – Rimorchi – Rischio Statico
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
H – Autoveicoli speciali per portatori di handicap
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio dei mezzi meccanici.
I – Danni da inquinamento
Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.
L - Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave del conducente e delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
M - Rinuncia al diritto di surrogazione
A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.
SEZIONE 5 – CONDIZIONI SPECIALI
FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"
La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli : (vedi elenco veicoli)
L’Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 3.5 Sezione 3, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai Regolamenti Vigenti e per quanto dagli stessi non previsto secondo le tabelle approvate della Società ed allegate al contratto stesso.
E’ data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, alla fine di ciascuna annualità, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo intermedio. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dalla Società Gestionaria ai sensi dell’art. 30 della Convenzione CARD.
FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA SENZA APPLICAZIONE DEL PEJUS" (NON OPERANTE)
La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli
⮚ ciclomotori
⮚ motoveicoli
⮚ autovetture
⮚ motoveicoli adibiti al trasporto di cose
⮚ autoveicoli adibiti al trasporto di cose
⮚ autoveicoli adibiti al trasporto di persone
L’Assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.
FORMULA TARIFFA “FISSA” CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ (PEJUS)
La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli : (vedi elenco veicoli)
L’Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:
Qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 3.5 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 9 Sezione 2, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.
In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.
Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.
La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo intermedio utile.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo intermedio di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
E’ data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto di ogni rinnovo intermedio del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dalla Società Gestionaria ai sensi dell’art. 30 della Convenzione CARD.
SEZIONE 6 - GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA (SEMPRE OPERANTI)
a) Rimborso spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell’Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 1.500,00 per sinistro);
b) Rimborso delle spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in conseguenza di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 500,00 per sinistro);
c) Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
d) Xxxxxxxx delle spese sostenute per eliminare i danni riportati all’interno del veicolo assicurato in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx € 1.500,00 per sinistro);
e) Rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 1.500,00 per sinistro).
f) Qualora in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile la circolazione autonoma, la Società rimborsa le spese di traino purché documentate, fino alla concorrenza di € 1.200,00. La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale del Contraente o fino all’autocarrozzeria od autofficina di sua fiducia. Nel caso in cui, in seguito ad uscita di strada, il veicolo risulti danneggiato in modo da non potervi ritornare autonomamente, sono inoltre comprese le spese – purché documentate ed entro il limite sopra menzionato – necessarie per rimettere il veicolo danneggiato sulla sede stradale ovvero per sollevarlo e trasportarlo o trainarlo fino al più vicino punto di assistenza. Il rimborso esclude in ogni caso il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessari per la riparazione dei danni. La garanzia è operante anche qualora le suindicate operazioni di traino e/o recupero vengano effettuate dal Contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità.
g) Rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per il noleggio di un’autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito sinistro indennizzabile a termini del presente contratto fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro.
h) Rimborso spese sostenute dall’Assicurato, purché documentate, a seguito di attivazione dell’airbag dovuta per cause accidentali (massimo risarcimento € 1.000,00 per sinistro)
i) Xxxxxxxx spese per ottenere la revoca del ritiro della patente. Il rimborso all’Assicurato, sino alla concorrenza di € 200,00 per evento, conducente del veicolo descritto in polizza, delle spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente di guida, ai sensi di Xxxxx, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti di circolazione che siano avvenuti durante il periodo di validità dell’assicurazione e abbiamo provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona, sempre che l’Assicurato venga prosciolto o assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.
Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Scomposizione del premio ANNUO
Premio annuo imponibile | € | Vedi scheda di offerta economica |
SSN | € | Vedi scheda di offerta economica |
Imposte | €. | Vedi scheda di offerta economica |
Premio annuo lordo | € | Vedi scheda di offerta economica |
Il Contraente | La Società |
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Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:
• Art. 2.3 – Durata del contratto;
• Art. 2.7 – Recesso della Società;
• Art. 2.11 – Foro competente;
• Art. 3.6 – Modalità per la denuncia dei sinistri.
Il Contraente | La Società |
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