AS 2598
Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
AS 2598
PROPOSTE DI EMENDAMENTI
Sommario
PERSONALE 3
Mobilità orizzontale 3
Definizione dei profili professionali specifici nell’ambito della pianificazione dei fabbisogni di personale 4
Capacità assunzione e arretrati contrattuali 4
Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato 4
Incarichi temporanei a soggetti in quiescenza 5
Compensi per i componenti delle commissioni di concorso 5
Semplificazione delle assunzioni di personale per l’attuazione del PNRR 6
Direttore generale nei comuni capoluogo di provincia 6
Deroghe incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto 7
SOCIETÀ PARTECIPATE 7
Semplificazioni in materia di società partecipate 7
PICCOLI COMUNI 8
Proroga termini per finanziamenti per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale 8
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE 9
Semplificazioni in materia di accesso ai dati 9
PERSONALE
Mobilità orizzontale
Art. 6
(Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)
Dopo l’art. 6 inserire il seguente articolo 6- bis
1. All’articolo 30, comma 1-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’art. 6, comma 1 le parole “, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte” sono sostituite dalle seguenti: “, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.”.
Motivazione
Il ricorso agli istituti del comando e del distacco da parte delle amministrazioni locali è motivato da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico. Di conseguenza le nuove misure introdotte dall’art. 6, comma 1, del decreto, sono destinate a produrre notevoli difficoltà organizzative agli enti locali. Per quanto riguarda i piccoli comuni, che hanno organici di poche unità di personale, le limitazioni individuate dal decreto determinano nei fatti un divieto surrettizio di utilizzare gli istituti del comando e del distacco, anche solo parziale, per sopperire ad esempio alla carenza di figure fondamentali e infungibili quali il responsabile dell’ufficio tecnico o della ragioneria. Deve essere peraltro evidenziata la scarsa attrattività delle sedi di minori dimensioni e di collocazione territoriale periferica, per le quali è già oggi del tutto evidente l’inefficacia degli avvisi di mobilità.
L’emendamento proposto ha quindi la finalità di garantire la continuità amministrativa dei piccoli comuni, estendendo le previsioni derogatorie alle esigenze temporanee fino a 12 mesi e a quelle sostitutive su funzioni infungibili, e ad escludere dall’applicazione della norma i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Definizione dei profili professionali specifici nell’ambito della pianificazione dei fabbisogni di personale
All’art. 1, comma 2, dopo le parole: “entro il 30 giugno 2022” sono inserite le seguenti: “previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
Motivazione
La previsione contenuta nell’art. 1 del decreto, relativa alla definizione dei nuovi profili professionali ai fini della pianificazione dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, è destinata ad incidere sull’autonomia organizzativa dei Comuni e delle Città metropolitane. E’ dunque necessario prevedere un accordo in conferenza unificata sulle Linee di indirizzo alle PPAA, inclusi quindi gli enti locali, per la predisposizione dei nuovi piani dei fabbisogni di personale.
Capacità assunzione e arretrati contrattuali
Aggiungere il seguente articolo
1. A decorrere dall’anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all’effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell’impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Motivazione
L’emendamento rende neutra la spesa di personale degli enti territoriali per gli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionale di lavoro, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bi, e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ciò è necessario per evitare che sulla singola annualità 2022 gravino contemporaneamente, oltre al costo degli incrementi contrattuali a regime, anche gli arretrati accantonati negli anni 2019/2020 e 2021, determinato così una forte compressione della capacità assunzionale in un singolo esercizio. L’emendamento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato
Aggiungere il seguente articolo:
1. All’ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole “per garantire l'invarianza”, sono aggiunte le parole “per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato”
Motivazione
L’emendamento permette di incrementare, per le Regioni a statuto ordinario e gli Enti Locali, il limite per le risorse per il trattamento economico accessorio, in applicazione della norma contenuta nell’articolo 33 del DL34/2019, nell’ipotesi di incremento del personale rispetto a quello in servizio nell’anno 2018, anche con riferimento anche ai nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compresi quelli previsti per l’attuazione di progetti PNRR. L’emendamento è necessario per coordinare la norma con le indicazioni del MEF-RGS, secondo cui ai fini della determinazione del valore medio pro-capite del salario accessorio per il personale in servizio nel 2018 si tiene conto anche dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Del resto, le norme di legge prevedono l'incremento per nuove assunzioni in aumento e in diminuzione rispetto alla consistenza del fondo e del personale 2018. Il che significa che, una volta cessati i rapporti a tempo determinato, i fondi tornano a calare, nel pieno rispetto delle proporzioni di legge.
L’emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.
Incarichi temporanei a soggetti in quiescenza
Art. 10
(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx)
0. All’articolo 10, comma 1, eliminare le parole: “da almeno due anni”.
Motivazione
Obiettivo dell’emendamento è ampliare la possibilità, introdotta dall’art. 10 del Decreto, per le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi Regioni ed Enti locali, di conferire incarichi temporanei a soggetti in quiescenza, in deroga ai divieti previsti dall’art. 5, comma 9, del DL n. 95/2012. Tra gli incarichi conferibili sono espressamente richiamati quelli di RUP (in caso di carenze in organico), di progettazione, direzione lavori, direzione dell’esecuzione per i contratti di servizi e forniture, etc.
Le nuove disposizioni limitando tale possibilità solo a chi è in quiescenza da almeno due anni. Si propone pertanto di estendere tale previsione anche al personale cessato entro gli ultimi due anni.
Compensi per i componenti delle commissioni di concorso
Aggiungere il seguente articolo:
1. All’articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per i concorsi pubblici indetti dagli enti locali i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici, anche se dipendenti o
dirigenti dell’ente che ha indetto il concorso o di altra pubblica amministrazione, sono determinati ai sensi del decreto di cui al primo periodo”.
Motivazione
L’emendamento è necessario per superare il dubbio interpretativo che si è posto in seguito alle modifiche introdotte dal D.L. n. 162/2019 all’art. 3, comma 12, della legge n. 56/2019. In particolare, in seguito a dette modifiche, alcuni orientamenti delle sezioni regionali della Corte dei Conti (es.: n. 34/2022 della Sezione Piemonte) affermano che non sarebbe più consentita la corresponsione (sino ad oggi pacifica, cfr. parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0077558/2021 del 4/6/2021), in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, mentre questa continuerebbe ad essere consentita per i concorsi indetti da amministrazioni statali.
Questa lettura, oltre ad apparire in contrasto con il principio di eguaglianza, determina una notevole difficoltà per gli enti locali nella costituzione delle commissioni di concorso, causando un rallentamento delle procedure concorsuali.
Si evidenzia che l’emendamento non determina nuovi o maggiori oneri, in quanto trattasi di compensi da sempre corrisposti anche dalle amministrazioni locali.
Semplificazione delle assunzioni di personale per l’attuazione del PNRR
Aggiungere il seguente articolo:
1. All’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
Motivazione
In considerazione del fatto che il D.L. n. 80/2021 ha previsto la possibilità di incrementare, fino a raddoppiarli, i contingenti di posizioni dirigenziali che possono essere coperti con incarichi a tempo determinato previsti dall’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e che in materia di incarichi dirigenziali a contratto agli enti locali non si applica la disciplina del TUPI, ma l’articolo 110 TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), la proposta emendativa ha l’obiettivo di estendere ai Comuni e Città metropolitane gli incrementi percentuali consentiti dalla norma per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato alle amministrazioni centrali.
Direttore generale nei comuni capoluogo di provincia
Aggiungere il seguente articolo:
1. All’articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: “nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti”, sono aggiunte le seguenti parole: “e nei comuni capoluogo di provincia”.
Motivazione
Si propone di ripristinare la figura del direttore generale nei comuni capoluogo di provincia, in considerazione della complessità dell’attività amministrativa che tali amministrazioni sono chiamate a gestire.
Deroghe incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto
Aggiungere il seguente articolo:
Al fine di assicurare continuità all’azione amministrativa degli enti locali per cui si stato dichiarato il dissesto o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell’articolo 110 del TUEL.
Motivazione
L’emendamento ha la finalità, per gli enti locali per cui si stato dichiarato il dissesto o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di assicurare agli stessi la continuità amministrativa consentendo di non risolvere i contratti dirigenziali a tempo determinato di cui all’articolo 110 TUEL per l’attuazione degli investimenti a valere su risorse del Pnrr.
SOCIETÀ PARTECIPATE
Semplificazioni in materia di società partecipate
Dopo l’articolo 37 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 37-bis
(Semplificazioni in materia di società partecipate)
Al Testo Unico in materia di Società partecipate di cui al decreto legislativo 175/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
1) In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC, le previsioni di cui all’articolo 14, comma 5, all’articolo 21 nonché all’articolo 20, comma 2, lettera d) ed e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano all’esercizio 2022 ed ai relativi risultati.
2) all’ articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera
d) le parole “un milione di euro” sono sostituite con le seguenti: “cinquecentomila euro”.
Motivazione
La proposta di cui al punto 1, si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest’ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell’attuale congiuntura economica e dell’inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house. Inoltre molte società in house sono soggetti attuatori delle misure del PNRR e PNC, pertanto è necessario salvaguardarle al fine di agevolare una rapida realizzazione degli interventi.
In relazione al punto 2, la norma è necessaria al fine di consentire agli enti locali l’alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio - fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società – utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situazioni societarie particolari e complesse, sostituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 mln di euro, attualmente previsto nel TUSP.
PICCOLI COMUNI
Proroga termini per finanziamenti per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
Per l’anno 2022, i termini di cui all’articolo 30, comma 00 xxx, xxx xxxxxxx legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:
a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;
b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;
c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.
Sono fatte salve le consegne dei lavori successive alla data del 15 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Motivazione
L’emendamento si rende opportuno in considerazione della tipologia di Comuni fino a 1000 abitanti (1996 comuni) destinatari dei finanziamenti - per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - risente, in particolare, della carenza strutturale di personale con un incremento degli impegni e adempimenti dovuti al PNRR, bonus edilizi ecc.
La data del 15 maggio 2022, prevista di inizio esecuzione dei lavori, soprattutto nei piccoli Comuni per lo più ubicati in montagna (dove è normale andare in conferenza di servizi per i vincoli presenti sul territorio) crea, in particolare nel corrente anno, oggettive difficoltà ed il mancato rispetto della stessa comporta la revoca del contributo. Conseguentemente occorre aggiornare le scadenze correlate allo stesso provvedimento.
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
Semplificazioni in materia di accesso ai dati
Dopo l’articolo 32 è aggiunto il seguente:
Art. 32-bis
(Semplificazioni in materia di accessibilità dei dati)
Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 163, ultimo periodo, dopo le parole “con l’INPS” aggiungere le seguenti: “, che garantisce l’interscambio ovvero l’accesso ai dati necessari alla valutazione multidimensionale del bisogno complesso per la definizione ed attuazione degli interventi (sociali, sanitari e integrati) a tutti gli operatori, appartenenti a Pubbliche Amministrazioni ovvero ai corrispondenti soggetti attuatori pubblici, coinvolti nella presa in carico e percorso assistenziale della persona e del suo nucleo familiare, anche quando raccolti da Ente diverso da quello di appartenenza. Le modalità di interscambio di dati e accesso agli stessi saranno definite dal decreto di cui al comma 10 dell’art. 24 del DLgs 147 del 15 settembre 2017”.
Motivazione
La proposta emendativa ha la finalità di garantire un costante scambio informativo e un pari accesso ai dati da parte di tutti gli attori pubblici coinvolti nell’attuazione della disciplina relativa alle Case della comunità di cui al comma 163 della legge di bilancio 2022. Nell’ottica, infatti, anche della semplificazione dei processi amministrativi, occorre una costante interazione dei servizi tra le diverse amministrazioni al fine di offrire servizi di qualità ed efficienza nella attuazione delle politiche per le persone in condizioni di non autosufficienza.
Per l’attuazione si fa riferimento ad un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi per l’attuazione della disposizione di messa a disposizione dei dati da INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute accesso ai dati sempre con riferimento alle persone con disabilità e non autosufficienti.