Contratto di accesso all’impianto per utilizzo Rimessa TD e attrezzatura di Trentino Trasporti S.p.A.
Contratto di accesso all’impianto per utilizzo Rimessa TD e attrezzatura di Trentino Trasporti S.p.A.
Facendo seguito alle intese intercorse tra codesta spettabile Società e _ _ (Società richiedente), con la presente formuliamo una proposta di Contratto di accesso all’impianto tesa a definire i termini e le condizioni per la realizzazione delle attività indicate in oggetto:
CONTRATTO
tra
Trentino Trasporti S.p.A., con sede legale in Trento, via Innsbruck 65, P.IVA 01807370224, per la quale interviene nel presente atto il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Trento il 28.03.1970, in qualità di Dirigente dell’Esercizio Ferroviario (di seguito, per brevità, denominata “TT” o “Trentino Trasporti”)
e
(Dati Società richiedente)
di seguito, per brevità, congiuntamente denominate anche “Parti”
PREMESSO CHE
a) TT è società soggetta ad attività di direzione coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento e esercita anche attività di trasporto ferroviario passeggeri, in virtù di licenza n. 1/N del 13/05/2011 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sulla base del Certificato di Sicurezza parte A IT1120190007 del 12/04/2019 e parte B IT1220190013 del 12/04/2019;
b) TT è Operatore d’Impianto di Servizio ai sensi dell’art 3, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 112/2015, come modificato dal X.Xxx. 139/2018, nel rispetto della disciplina regolatoria in ultimo afferente alla Delibera ART 130/2019;
c) è (Dati Società richiedente);
d) TT e eserciscono, nell’ambito dei rispettivi accordi con la Provincia Autonoma di Trento, il servizio di trasporto pubblico ferroviario di persone di interesse provinciale;
e) il materiale rotabile di tipo Minuetto Diesel (DMU) in uso a _ _, unitamente a quello in uso a TT, utilizza, per i servizi connessi e servizi propedeutici all’esercizio di tale servizio pubblico, l’IMC di Trento in gestione a TT e l’attrezzatura al suo interno di proprietà di TT;
f) in ragione di tale promiscuità operativa, _ ha formulato una richiesta a TT per lo svolgimento di alcuni servizi propedeutici al trasporto in riferimento al materiale rotabile di tipo Minuetto Diesel (DMU) in uso a _ ;
g) la richiesta pervenuta a TT da parte di _ consiste nell’utilizzo della propria Rimessa TD, nell’IMC di Trento, di seguito per brevità “Rimessa”, per il materiale rotabile di tipo Minuetto Diesel (DMU) e dell’attrezzatura posta al suo interno, di proprietà di TT;
h) TT precisa che rimangono escluse dal Contratto e quindi rimangono in capo a
:
- le operazioni di manovra di entrata e uscita dalla Rimessa dei DMU;
- le attività di manutenzione svolte dal personale incaricato da _ esclusivamente di Alstom o su incarico di Alstom;
i) TT, effettuate le proprie valutazioni di merito e considerata in particolare anche la predetta promiscuità operativa, è disposta a consentire l’utilizzo della propria Rimessa e della rispettiva attrezzatura a personale di manutenzione di cui al punto precedente;
j) con il presente atto le Parti intendono formalizzare le condizioni, i termini e le modalità di espletamento per l’utilizzo della Rimessa e della sua attrezzatura.
Tutto quanto sopra premesso
Le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Premesse ed allegati.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito “Atto” o “Contratto”).
Art. 2 Oggetto.
TT, alle condizioni e termini di cui alla presente Contratto, si impegna nei confronti di
, che accetta, a dare in uso la propria Rimessa e la rispettiva attrezzatura, precisando che le operazioni di manovra di entrata e uscita dal deposito ed il personale di manutenzione rimangono in capo a _ _.
Art. 3
Durata del Contratto.
La durata della presente Atto decorre dal giorno _ed ha durata fino al
.
Al termine di tale periodo la presente Xxxx potrà comunque essere prorogata annualmente fino ad un massimo di 3 anni. In tal caso _, presenterà con un anticipo di 90 giorni rispetto alla scadenza, una richiesta a TT, che si riserva di accettare.
Art. 4
Costi del corrispettivo.
si impegna a corrispondere a TT un corrispettivo annuo di Euro
+ IVA (Euro _), pari a € _ + IVA (Euro
) trimestrali (l’I.V.A. sarà versata da secondo il metodo dello
split payment previsto dall’articolo 17 – ter D.P.R. 633/1972) calcolato sulla base della tariffa anno
pubblicata da TT, secondo logica regolatoria, pari a _ Euro / giorno, e all’utilizzo annuo stimato, per l’utilizzo della Rimessa e delle rispettive attrezzature.
La tariffa giornaliera comunicata da TT tramite sul proprio sito istituzionale può essere aggiornata, di anno in anno per ragioni legate alle variazioni dei costi fissi (cespiti) e dei costi variabili (bollette):
Gli importi di corrispettivo indicati si intendono essere comprensivi:
- del costo diretto, dato dalla % di utilizzo e dai giorni di utilizzato della Rimessa e dell’attrezzatura al suo interno;
- dei costi gestionali stabiliti forfetariamente nella percentuale del 5%;
- dei costi amministrativi stabiliti forfetariamente nella percentuale del 10%.
La tariffa di cui sopra potrà essere aggiornata nel corso di esecuzione del presente accordo in applicazione di interventi di carattere normativo e/o regolatorio.
Il corrispettivo trimestrale terrà conto dell’effettivo utilizzo della Rimessa e verrà conguagliato nel trimestre successivo.
Art. 5
Modalità di Pagamento.
Le fatture verranno emesse a cadenza trimestrale elettronicamente da TT, sulla base di un riepilogo ed inviate a nelle vie d'uso.
Art. 6 Tracciabilità dei flussi finanziari.
TT assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il Codice CIG del presente contratto è .
Art. 7 Recesso.
TT ha facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso comunicato con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo. Il recesso dovrà essere comunicato a _ a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R con preavviso di cui al comma precedente, senza che _ _ possa vantare diritto a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo richiesti.
In caso di recesso, _ dovrà liquidare soltanto il corrispettivo dovuto per il periodo di utilizzo effettivo.
Allo stesso modo si riserva di recedere dal contratto nel caso decida di non servirsi più della Rimessa dando un preavviso di 120 gg.
Art. 8
Clausola risolutiva espressa.
TT ha facoltà di risolvere la Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., nel caso in cui si verifichi una delle seguenti situazioni:
▪ mancata corresponsione del corrispettivo ai sensi degli art. 5;
▪ mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 11;
▪ mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 12;
▪ mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 13;
La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o costituzione in mora della controparte, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R, e lascia fermo il diritto di TT di promuovere azioni per l’eventuale risarcimento dei danni.
Art. 9
Referente di Contratto.
TT nomina proprio referente del Contratto il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente dell’Esercizio Ferroviario di TT e referente operativo _ .
nomina referente del Contratto il .
Art. 10 Responsabilità.
si impegna a far osservare ai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori tutte le disposizioni di legge, nonché le prescrizioni impartite dai Responsabili degli Impianti ferroviari oltre a quelle disposte dal Gestore dell’Infrastruttura. Pertanto TT non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare a ed ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto.
risponde dei danni cagionati a TT ovvero alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, o a terzi, per fatto o colpa propria ovvero dei suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori. Pertanto, si impegna a lasciare indenne TT da qualsiasi pretesa, a qualsivoglia titolo, anche da parte di terzi.
Art. 11
Polizza assicurativa.
Agli effetti del Contratto, TT dichiara di possedere idonee coperture assicurative avendo stipulato con primarie Compagnie –Generali - le seguenti polizze:
- Generali: Polizza Assicurativa responsabilità civile terzi n. 390752378 per responsabilità civile verso terzi, per danni indiretti, a terzi da incendio, da inquinamento accidentale;
- Generali: Polizza Assicurativa responsabilità civile terzi n. 390752379 per responsabilità civile verso terzi, per danni indiretti, a terzi da incendio, da inquinamento accidentale;
- Generali: Polizza Assicurativa responsabilità civile terzi n. 390752380 per responsabilità civile verso terzi, per danni indiretti, a terzi da incendio, da inquinamento accidentale;
e a mantenerle operanti, per tutta la durata del presente Contratto a garanzia dei danni sofferti da terzi per la quota di competenza e/o di partecipazione al danno.
TT dichiara tra l’altro che le polizze suddette assicurano i danni materiali e diretti, subiti dalle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, purché a qualsiasi titolo in uso, godimento o custodia dell’assicurato.
TT si impegna a fornire, a seguito richiesta da parte di _ una appendice/ dichiarazione della propria Compagnia Assicurativa contenente gli estremi assicurativi delle polizze citate.
Di contro, agli effetti del presente Contratto dichiara di possedere idonee coperture assicurative, avendo stipulato con primarie Compagnie le seguenti polizze:
-
-
La/e dichiarazione/i rilasciata/e dalla Compagnia Assicurativa non limita in alcun modo la responsabilità di dalle obbligazioni contrattuali e di legge; ne consegue che
risponderà per i danni, in tutto o in parte, non risarciti da dette polizze comprese le ipotesi di sospensioni per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
Art. 12
Tutela dei lavoratori.
si è adoperata verso le società incaricate delle attività di manutenzione e di manovra in ordine al corretto rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva e le ha informate della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell’ente Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi degli enti
I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della medesima provincia.
Art. 13
Disposizioni relative al rispetto del D.lgs. 231/2001.
prende atto dell’avvenuta adozione, da parte di TT, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché di un Codice Etico con allegato Codice di Comportamento e di Misure Integrative per la Prevenzione della Corruzione, pubblicati sul sito della società stessa nella versione più attuale, e si impegna a rispettare le norme ed i principi di comportamento ivi contenuti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
L’adozione, da parte di , di qualsiasi condotta contraria ai principi riportati nei documenti di cui al comma precedente configurerà un inadempimento grave delle obbligazioni di cui al presente contratto e legittimerà TT a risolverlo con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Art. 14
Tutela dei dati personali.
In relazione al presente Contratto, Titolare del trattamento è TT, e _ _ è tenuta al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 2016/679. Non ravvisandosi per il presente Contratto i presupposti di cui all’art. 28 del Regolamento medesimo, TT non si considera Responsabile del trattamento dei dati.
Le parti inoltre si impegnano a salvaguardare la riservatezza dei reciproci dati, trattati esclusivamente per la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Art. 15
Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali le parti, unitamente ai loro incaricati, sono tenute ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID- 19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all’adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.
Art. 16
Clausola fiscale.
Il presente contratto, concluso mediante scambio di lettere secondo l’uso del commercio, è soggetto ad I.V.A. ed è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 e dell’art. 1, comma 1 lett. a) Tariffa Parte II, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.
Art. 17
Foro competente.
Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Contratto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Trento. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Art. 18
Domicilio delle Parti.
- Trentino Trasporti - ai fini legali, amministrativi e fiscali - elegge domicilio in xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx.
- _.
Art. 19
Clausola Finale.
Per quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente Contratto, le Parti contraenti rinviano alle disposizioni del Codice Civile.
IL DIRIGENTE
- xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx –
Allegati:
All. 1:
All. 2:
…