CONTRATTO DI DEPOSITO A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E DI STRUMENTI FINANZIARI
CONTRATTO DI DEPOSITO A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E DI STRUMENTI FINANZIARI
Spett.le
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A.
Filiale di
(in seguito denominata “BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A.” o la “BANCA”)
Oggetto: Contratto di deposito a custodia ed amministrazione di titoli e di strumenti finanziari
Con la presente, io/noi sottoscritto/i, i cui dati anagrafici sono di seguito riportati (di seguito: “Investitore”)
DEPOSITO N° | NDG | ||
RAPP.D’APPOGGIO N° | |||
Intestatari/Denominazione sociale | Luogo di Nascita/Sede Legale | Data di Nascita/Iscrizione CCIAA | Codice Fiscale/P.IVA |
1° | |||
2° | |||
3° | |||
RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA | |||
VI CONFERISCO/CONFERIAMO L’INCARICO DI:
Custodire e amministrare gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide che trasferirò/trasferiremo per dare esecuzione all’incarico.
IL PRESENTE INCARICO È REGOLATO DALLE SEGUENTI NORME:
1. Oggetto del Contratto
1.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la prestazione, da parte della BANCA, del servizio accessorio di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche, e più precisamente del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.
2. Conclusione del contratto
2.2 Il contratto si conclude con la restituzione da parte della BANCA all’Investitore di copia della presente debitamente sottoscritta dai soggetti legittimati a rappresentare la BANCA. In caso di conclusione del presente contratto a distanza e qualora l’Investitore sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l’efficacia del contratto è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, l’Investitore può recedere dal contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, inviando una comunicazione scritta alla BANCA mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, posta elettronica e fax, purché confermati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
3. Strumenti finanziari oggetto del deposito e modalità di immissione in deposito
3.1 Oggetto del deposito possono essere sia strumenti finanziari cartacei sia strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del Titolo V del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione.
3.2 Nel caso di immissione in deposito di strumenti finanziari cartacei, l’Investitore deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3.3 Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la BANCA tiene luogo della materiale consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno avvenire esclusivamente mediante apposite scritturazioni contabili regolate ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea o di ritiro dei medesimi.
4. Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari
4.1 La BANCA custodisce gli strumenti finanziari, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto dell’Investitore ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi.
4.2 La BANCA non può in nessun caso utilizzare le somme o gli strumenti dell’Investitore in assenza di apposito consenso scritto e ferma la possibilità di concedere finanziamento tramite titoli ove ciò sia necessario per il compimento dell'operazione.
4.3 In caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la BANCA chiede in tempo utile istruzioni all’Investitore e provvede all’esecuzione dell’operazione solo a seguito di ordine scritto ed ad avvenuto versamento dei fondi all’uopo occorrenti.
4.4 Per i titoli non quotati in mercati regolamentati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove è costituito il deposito, l’Investitore è tenuto a dare tempestivamente alla BANCA le dovute istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la BANCA ha la facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo. Per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
4.5 Nel caso di assegnazione di un dividendo, la cui distribuzione è prevista secondo diverse modalità opzionali (ad esempio, in contanti ovvero sotto forma di nuove azioni, il c.d. scrip dividend), la Banca, in mancanza di istruzioni specifiche del Cliente, si atterrà alle eventuali modalità di distribuzione standard decise dall’emittente.
5. Poteri di rappresentanza
5.1 L’Investitore provvede al deposito della propria firma e di quella degli eventuali soggetti autorizzati a rappresentarlo nei propri rapporti con la BANCA relativi all’esecuzione del presente contratto, precisando per iscritto eventuali limiti alle facoltà ai medesimi accordate, attraverso la compilazione e la consegna, alla filiale ove è incardinato il rapporto, di apposito modulo predisposto dalla BANCA.
5.2 Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla BANCA finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario
per provvedere, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla BANCA sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa; l’autorizzazione a disporre del deposito, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
6. Diritti di voto
6.1 Il diritto di voto inerente i titoli e gli strumenti finanziari in custodia non viene esercitato dalla BANCA, salvo che l’Investitore abbia rilasciato alla medesima, in conformità alla normativa vigente, una delega per la partecipazione all’assemblea e la BANCA abbia accettato l’incarico.
6.2 La rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dell’Investitore può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, utilizzando il modulo predisposto dalla BANCA. Tale modulo, datato e sottoscritto, dovrà pervenire alla BANCA almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l’assemblea in prima convocazione. Entro tale termine l’Investitore deve fare altresì pervenire alla BANCA le istruzioni per il deposito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge degli strumenti finanziari o, laddove previsto, delle certificazioni attestanti la partecipazione ad un sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari. La delega per l’esercizio del diritto di voto è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l’assemblea.
6.3 La BANCA esercita il diritto di voto secondo le istruzioni previste nel modulo di cui al precedente comma. In ogni caso, salvo diversa indicazione dell’Investitore, la BANCA potrà esprimere, dandone immediata e motivata comunicazione all’Investitore, un voto difforme da quello indicato nel predetto modulo ove siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo inerenti agli argomenti all’ordine del giorno, non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che l’Investitore, avendoli conosciuti, avrebbe votato in modo differente.
7. Trasferimento o ritiro degli strumenti finanziari
7.1 Fatte salve le vigenti previsioni in tema di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione, l’Investitore può richiedere alla BANCA, in qualunque momento, il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari immessi in deposito, ovvero il trasferimento dei medesimi su altro conto.
7.2 A tal fine, l’Investitore deve far pervenire avviso alla BANCA mediante raccomandata A.R. La BANCA provvede alla restituzione, nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dai subdepositari.
7.3 Il trasferimento o il ritiro degli strumenti finanziari non comporta l’addebito di alcuna penalità, salvo il recupero delle spese vive sostenute dalla Banca.
8. Custodia dei titoli
8.1 La BANCA ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione all’Investitore. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, la BANCA reagisce a tutto rischio dell’Investitore.
8.2 Fermo quanto precede, la BANCA istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di pertinenza dell’Investitore, suddivise per tipologia di servizio e attività prestata al medesimo, indicando inoltre l’eventuale subdepositario.
8.3 La BANCA provvede, su base regolare e tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere, alla riconciliazione delle proprie evidenze contabili con gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di pertinenza dell’Investitore, nonché con le risultanze degli estratti conto emessi dagli eventuali subdepositari.
8.4 La BANCA non opera in nessun caso compensazioni tra le posizioni, sia in denaro che in titoli, dell’Investitore e quelle di altri clienti, né tra le posizioni, in denaro o in titoli, dell’Investitore e quelle proprie nei confronti di terze parti.
9. Subdeposito dei titoli
9.1 L’Investitore autorizza espressamente la BANCA a subdepositare gli strumenti finanziari di sua pertinenza presso organismi di deposito centralizzato o altri depositari abilitati, italiani o esteri. La BANCA indica all’Investitore i depositari abilitati presso i quali sono sub depositati gli strumenti finanziari, nonché l’eventuale appartenenza degli stessi al gruppo della BANCA e la loro nazionalità.
9.2 Ai fini di cui al comma precedente, la BANCA può subdepositare gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in Paesi stranieri alle seguenti condizioni:
- ove l’ordinamento di tale Paese disciplini la detenzione e custodia di strumenti finanziari e preveda forme di vigilanza dei soggetti che prestano tale attività, la BANCA è tenuta a subdepositare gli strumenti finanziari presso soggetti regolamentati e vigilati;
- il subdeposito degli strumenti finanziari presso soggetti insediati in un Paese il cui ordinamento non preveda forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari è ammesso solo qualora la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.
9.3 Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati, gli strumenti finanziari dell’Investitore depositati presso terzi sono rubricati presso i subdepositari in conti intestati alla BANCA, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà di quest’ultima, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.
9.4 Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità in ordine alla regolarità dei titoli – la BANCA è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne ili raggruppamento da parte degli organismi subdepositari. L’Investitore accetta sin d’ora di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità.
9.5 Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi del presente articolo, la BANCA rimane responsabile nei confronti dell’Investitore a norma del presente Contratto.
10. Separatezza patrimoniale
10.1 Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide dell’Investitore a qualunque titolo detenuti dalla BANCA, ivi compresi gli strumenti finanziari dematerializzati, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della BANCA medesima e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della BANCA o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale subdepositario o nell’interesse degli stessi.
10.2 Su tali strumenti finanziari e disponibilità liquide non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal subdepositario nei confronti della BANCA.
11. Condizioni economiche, commissioni e spese
11.1 Come compenso per il servizio di deposito a custodia ed amministrazione di titoli e di strumenti finanziari, prestato dalla BANCA, l’Investitore corrisponderà a quest’ultima le commissioni previste nel “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 – sub 5.
11.2 Sono comunque a carico dell’Investitore gli oneri fiscali connessi alla prestazione del servizio, nonché le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla BANCA ad altro intermediario del quale quest’ultima si sia eventualmente avvalsa nello svolgimento del servizio prestato. L’Investitore è altresì tenuto al pagamento, oltre che delle eventuali imposte o tasse, delle spese occasionate dal rapporto, delle spese postali, delle spese per l’assolvimento dell’imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, delle spese sostenute per la partecipazione della BANCA ad assemblee di volta in volta autorizzata dall’Investitore e delle altre spese elencate nel “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 – sub 5.
11.3 La BANCA è sin d’ora autorizzata ad addebitare tutto quanto ad essa dovuto in dipendenza del presente contratto sul rapporto di appoggio. Qualora la liquidità presente su tale conto non sia sufficiente al pagamento di quanto dovuto alla BANCA, quest’ultima è sin d’ora espressamente autorizzata a liquidare in tutto o in parte gli strumenti finanziari di pertinenza dell’Investitore in deposito, per soddisfarsi sulle somme risultanti dalla liquidazione. Pria di realizzare gli strumenti finanziari di pertinenza dell’Investitore, la BANCA avverte il depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accodandogli un ulteriore termine di quindici giorni, decorrenti dal momento della ricezione da parte dell’Investitore della comunicazione.
11.4 La BANCA può, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, versare o percepire compensi o commissioni ovvero fornire o ricevere prestazioni non monetarie (“incentivi”) da terzi o da chi agisca per conto dei medesimi, come meglio definito nel Fascicolo Informativo.
12. Durata, recesso e risoluzione del Contratto
12.1 Il presente Contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna parte può recedere dal rapporto previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, comunicato mediante lettera raccomandata A.R.. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l’esecuzione delle disposizioni impartite anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocate in tempo utile. Il recesso non comporta alcuna penalità a carico dell’Investitore, il quale è comunque tenuto a rimborsare alla BANCA le spese derivanti dall’esecuzione delle operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento.
12.2 la BANCA ha altresì facoltà di recedere dal presente contratto senza preavviso, dandone comunicazione scritta, in presenza di una giusta causa ed in particolare:
a) qualora l’Investitore sia inadempiente all’obbligo di pagare somme dovute in base al presente Contratto o ad altro contratto o in base a contratti per operazioni analoghe o in base a contratti di finanziamento di qualunque tipo da esso stipulati o in base a garanzie prestate a terzi;
b) qualora l’Investitore, ai sensi dell’art. 1186 del cod. civ., decada o possa essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine con riferimento ad essi;
c) al prodursi di eventi che, salva la prestazione di idonea garanzia, incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell’Investitore in modo tale che sia evidente che vi è pericolo per il conseguimento della controprestazione, ivi inclusi, nell’ipotesi in cui l’Investitore sia una persona giuridica, l’assoggettamento a liquidazione o il verificarsi di una causa di scioglimento della società;
d) qualora i beni dell’Investitore siano sottoposti a procedure esecutive di qualsiasi tipo, l’Investitore sia divenuto insolvente o nei suoi confronti sia stata depositata istanza di fallimento;
e) qualora l’Investitore abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
f) qualora un mutamento di norme o dell’interpretazione di esse dovesse in qualsiasi modo incidere sugli obblighi discendenti dal Contratto e dai suoi allegati così da modificare sostanzialmente gli effetti economici risultanti dall’applicazione delle norme vigenti alla stipulazione del Contratto, sempre che le parti non addivengano ad una soluzione che permetta di ovviare agli effetti di tale modifica.
12.3 Il presente contratto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto all’atto della sottoposizione dell’Investitore a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto.
12.4 All’atto dell’estinzione del rapporto, da qualunque causa determinata, la BANCA provvederà – dedotte le eventuali spese e competenze – a mettere a disposizione dell’Investitore gli strumenti finanziari giacenti in deposito, dandone apposito avviso all’Investitore ed invitandolo a concordare le modalità per la restituzione o il trasferimento degli strumenti finanziari medesimi.
13. Modifica delle condizioni contrattuali
13.1 Il presente contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle parti.
13.2 La Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 118 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, si riserva la facoltà di proporre unilateralmente e in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, modifiche e/o integrazioni, anche in senso sfavorevole per il Cliente, alle disposizioni contrattuali e alle condizioni economiche previste in Contratto. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni del Contratto è comunicata espressamente al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con un preavviso minimo di 2 (due) mesi in forma scritta mediante comunicazione inviata al Cliente a mezzo lettera raccomandata semplice o altro supporto durevole concordato con il Cliente.
13.3 Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del Contratto, ai sensi del precedente comma, le modifiche e/o le integrazioni proposte dalla Banca entrano in vigore mediante il meccanismo del silenzio assenso, ossia per tacita accettazione da parte del Cliente, decorso il termine di 2 (due) mesi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra o il maggior termine in essa stabilito, salvo l’esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente che deve essere effettuato, senza spese a carico dello stesso, mediante lettera raccomandata a.r. entro il suddetto termine di 2 (due) mesi dalla comunicazione o il maggior termine in essa stabilito. In tal caso, sino alla data del recesso sono applicate al Cliente le condizioni del Contratto precedentemente applicate dalla Banca.
13.4 Le parti convengono che le modificazioni della normativa di carattere primario e di quella di carattere regolamentare verranno automaticamente recepite nel presente Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso dell’Investitore e di BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A.
14. Legge applicabile e foro competente
14.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
14.2 Le comunicazioni fra le parti, a meno di diversi accordi fra le parti, avvengono in lingua italiana.
14.3 Foro competente per eventuali controversie fra la BANCA ed il Cliente relative al rapporto è in via esclusiva quello di Frosinone. Ove si tratti di contratti conclusi con Consumatori ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio eletto dal Consumatore.
14.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
15. Reclami
15.1 Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la BANCA relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente, prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.
15.2 Il Cliente può presentare un reclamo alla BANCA, anche per lettera raccomandata o per via telematica agli indirizzi: Banca Popolare del Frusinate s.c.p.a., Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, 00 – 03100 Frosinone; xxx@xxx.xx. In alternativa il Cliente può rivolgersi direttamente presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto.
15.3 La BANCA deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (ad es. conti correnti, mutui, finanziamenti, servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli, ecc.) oppure entro 60 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi e attività di investimento.
15.4 In caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei tempi previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): i) se l’operazione o il comportamento contestato è successivo alla data del 01/01/2009; ii) nel limite di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; iii) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Per presentare il ricorso è necessario accedere al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e registrarsi. Per maggiori informazioni sul Portale e sulle modalità di funzionamento, è possibile consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Fino al 30 giugno 2019, sarà possibile presentare il ricorso anche in modalità cartacea nei soli casi indicati sul sito internet dell’ABF. Ulteriori informazioni sulle modalità di ricorso all’ABF possono essere richieste alle Filiali della Banca d’Italia oppure presso gli sportelli della BANCA.
15.5 Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie relative al precedente Punto, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la BANCA devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, in alternativa:
• all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx dove è disponibile il relativo Regolamento;
• ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposto Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.
15.6 In caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei tempi previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di problematiche insorte con la BANCA relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs.
n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 58/98. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della BANCA degli obblighi di cui al paragrafo precedente, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Il Cliente può rivolgersi all’ACF a condizione che: i) abbia preventivamente presentato sui medesimi fatti reclamo alla BANCA al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la BANCA abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni; ii) non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca; iii) non siano pendenti, anche su iniziativa della BANCA a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti; iv) il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Per maggiori informazioni sul Portale dell’Arbitro per le Controversie
Finanziarie, sulle modalità di funzionamento e di presentazione dei reclami, è possibile consultare il sito internet xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx- per-le-controversie-finanziarie. Ulteriori chiarimenti sulle modalità di ricorso all’ACF possono essere richieste presso gli sportelli della BANCA.
Il ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.
15.8 L’esito della procedura di conciliazione e arbitrato non pregiudica, in nessun caso, il diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria.
16. Computo dei termini
16.1 Tutti i termini previsti nel presente contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
17. Comunicazioni periodiche
17.1 La BANCA invia trimestralmente all’Investitore il rendiconto relativo agli strumenti finanziari e/o alle disponibilità liquide di pertinenza dell’Investitore detenuti dalla medesima, inclusi quelli dematerializzati. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:
a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla BANCA per conto dell’Investitore alla fine del periodo di riferimento;
b) in che misura eventuali strumenti finanziari o disponibilità liquide dell’Investitore sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
c) l’entità di eventuali benefici maturati dall’Investitore in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati.
17.2 Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.
17.3 La documentazione si intende approvata, salvo il caso di errore manifesto, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’invio senza che l’Investitore abbia fatto pervenire alla BANCA, a mezzo Raccomandata A.R., motivato reclamo scritto.
17.4 Su richiesta scritta dell’Investitore e dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute, la BANCA mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.
17.5 Nel caso in cui il Cliente detenga posizioni in prodotti finanziari caratterizzati da effetto leva o posizioni in operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascun Prodotto (per tale intendendosi il prezzo di acquisto per i Prodotti finanziari acquistati per il tramite della Banca o il prezzo di carico per quelli oggetto di mero trasferimento nel dossier titoli del Cliente) subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione sarà effettuata dalla Banca entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del primo giorno lavorativo successivo.
18. Invio di comunicazioni
18.1 L’invio della corrispondenza al Cliente (lettere, rendiconti, etc.), delle eventuali notifiche, degli aggiornamenti delle informazioni sulla BANCA ed i suoi servizi, sulla natura e sui rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse, sul trattamento dei reclami, sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, sugli incentivi ricevuti o corrisposti e di ogni altra comunicazione o dichiarazione sarà fatto al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato in epigrafe o all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, che costituisce elezione di domicilio a tutti gli effetti di legge ivi compresi ai sensi dell’art. 47 c.c. e dell’art. 9 ter della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o all’indirizzo di posta elettronica certificata rilevato.
18.2 In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, le comunicazioni potranno essere trasmesse al Cliente in formato elettronico attraverso l’apposito servizio BPF POSTA ON LINE di cui al contratto di Internet Banking (art.17 del contratto Internet Banking).
18.3 In caso di rapporto cointestato l’obbligo della Banca si intenderà assolto attraverso l’invio della comunicazione ad uno degli intestatari.
18.4 L’invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche o di ogni altra comunicazione o dichiarazione alla BANCA è validamente effettuato dall’Investitore alla dipendenza/filiale presso la quale è radicato il rapporto.
18.5 L’eventuale modifica dei recapiti indicati nei precedenti commi deve essere comunicata all’altro contraente per iscritto mediante lettera raccomandata
A.R. ed avrà efficacia, se non diversamente indicato, dalla data di ricevimento della stessa.
Se siete d’accordo con quanto sopra, vogliate farmi/ci pervenire copia integrale della presente da Xxx sottoscritta per accettazione.
Luogo e data, | L’Investitore |
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. e dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dichiaro/dichiariamo altresì di aver attentamente esaminato tutte le clausole che precedono e di approvare specificamente le seguenti: Articolo 5.2 (Revoche e modifiche del potere di rappresentanza); Articolo 6.2 (Rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto); Articolo 8.1 (Luogo di custodia dei titoli e rischio di trasferimento); Articolo 9 (Subdeposito); Articolo 12 (Durata, recesso e risoluzione del contratto); Articolo 13 (Modifica delle condizioni contrattuali); Articolo 14 (Legge applicabile e foro competente).
Luogo e data, | L’Investitore |
VISTO PER AUTENTICITA’, IDENTIFICAZIONE E PER ACCETTAZIONE
(LUOGO) (DATA) (TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA)