Condizioni generali di contratto per la realizzazione di impianti termoidraulici ed elettrici ad uso domestico
Condizioni generali di contratto per la realizzazione di impianti termoidraulici ed elettrici ad uso domestico
concordato fra
e
e promosso dalla
Camera di Commercio di Pisa in virtù dei poteri ad essa conferiti dall’art. 2, comma 4 lett. b) e c) della legge 580/1993 e dagli artt. 11, comma 3 e 15, commi 3 e 6 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37
Sommario
1. Tipologia dell’intervento
2. Prestazioni comprese nel prezzo
3. Conclusione del contratto
4. Variazioni dell’oggetto del contratto
5. Redazione del progetto
6. Prezzo
7. Pagamento
8. Caparra
9. Garanzia sui lavori eseguiti
10. Garanzia sui materiali impiegati
11. Inizio dei lavori. Consegna dei locali
12. Termine dei lavori. Penali
13. Collaudo
14. Recesso
15. Controversie
16. Documentazione/certificazioni da consegnare al Committente
17. Personale impiegato dall’Impresa
18. Allegati
Tra le Parti :
Impresa : …………………………… , con sede in …………… Via
…………. .n………., Partita Iva …………. rappresentata da
………………………………………… Codice Fiscale………………………..
e
il Signor/a……………………………………residente a …………………………………….., Via
…………………………………………,Codice Fiscale…………………….………..
– Committente -
Si stipula quanto segue
Art. 1. Tipologia dell’intervento
Il presente contratto è stipulato da una Impresa debitamente abilitata nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008,
n. 37, ed a richiesta del Committente deve essergli fornita la documentazione comprovante l’abilitazione medesima.
Il contratto ha ad oggetto i seguenti lavori e forniture (in seguito denominato Intervento):
🗆 realizzazione nuovo impianto elettrico
🗆 intervento su impianto elettrico preesistente
🗆 realizzazione nuovo impianto idraulico
🗆 intervento su impianto idraulico preesistente
🗆 realizzazione nuovo impianto termico
🗆 intervento su impianto termico preesistente
🗆 nuovo allacciamento impianto gas
🗆 altro
Art. 2. Prestazioni comprese nel prezzo, comprensivo di IVA
Il prezzo, comprensivo di Iva, comprende:
1) Il sopralluogo :
2) La progettazione :
3) La predisposizione del preventivo :
4) I collegamenti elettrici :
5) I collegamenti idraulici :
6) La demolizione o rifacimento dell’ impianto esistente :
7) Opere civili :
8) Collaudo :
9) Trasporto materiali :
10) Rilascio certificati ( compreso quello sul riconoscimento dei requisiti tecnico professionali ) e documentazione necessaria ai fini del lavoro da eseguirsi :
11) Fornitura dei materiali che si elencano dettagliatamente con Xxxxx e modello
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. Importo Complessivo a corpo EURO :
…………………………..……………………………………………………………………. Prestazioni eventualmente non comprese nel prezzo e relativi costi, con IVA.
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……………………………………………………………………………………………..
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Art. 3. Conclusione del contratto
Il contratto è concluso con la firma apposta da entrambe le parti alle presenti condizioni generali.
Art. 4. Variazioni dell’oggetto del contratto
Le eventuali variazioni apportate all’Intervento sono riconducibili a due differenti casi:
o variazioni resesi necessarie se nel corso dell’esecuzione dei lavori si scoprono circostanze contingenti non prevedibili al momento in cui il preventivo è stato predisposto;
o variazioni richieste dal Committente.
Le prime sono disciplinate analogamente a quanto indicato dal secondo comma dell’art. 1664 cod. civ.
Le seconde devono essere oggetto di accettazione da parte dell’Impresa per quanto concerne la loro fattibilità tecnica.
Tutte le modificazioni all’intervenuto contratto avranno luogo soltanto in seguito all’accordo raggiunto fra le parti circa le conseguenti modificazioni del prezzo contrattuale.
Ogni modificazione apportata all’Intervento successivamente alla stipulazione del contratto deve aver luogo per iscritto ed essere firmata da entrambe le parti.
Art. 5. Redazione del progetto
Ai sensi dell’art. 5 del DM 37/2008 il progetto dell’impianto deve essere redatto, in conformità alle norme vigenti al momento della redazione stessa, da un professionista debitamente abilitato.
Qualora il progetto sia redatto da un professionista di fiducia del Committente, l’Impresa è tenuta a darvi attuazione con la diligenza di un buon imprenditore.
Nel caso invece che il progetto sia approntato da un professionista/responsabile tecnico individuati dall’Impresa, quest’ultima si assume ex art. 1228 cod. civ. ogni responsabilità per l’operato dei suddetti.
Art. 6. Prezzo
II prezzo può essere determinato a forfait o in economia, così come parte a forfait e parte in economia, in relazione a differenti tipologie di lavori.
II prezzo comprende quanto specificato nella tabella di cui al precedente art. 2. Il compenso orario dell’Impresa è:
€ ……… per tecnici specializzati
€ ……… per manovali
Le prestazioni sono fatturate al Committente, ed i prezzi indicati, oltre che per le eventuali variazioni dell’Intervento disciplinate dal precedente art. 4, possono variare successivamente alla stipulazione del contratto esclusivamente in conseguenza di variazioni delle aliquote Iva o di altri oneri tributari/fiscali direttamente attinenti i lavori da eseguire o le forniture da effettuare.
Art. 7. Pagamento
II pagamento avrà luogo entro venti giorni dal collaudo, versando l'importo pattuito nel presente contratto, o quello successivamente modificato in conformità al precedente art. 4, dedotta la somma già corrisposta a titolo di caparra.
La caparra è pari al ……………….% del corrispettivo pattuito.
L’Impresa può concordare con il Committente il pagamento dei materiali acquistati in relazione all’esecuzione dei lavori, dopo averne verificata in contraddittorio la presenza nel luogo ove i lavori stessi devono essere eseguiti; il pagamento avrà luogo sulla base delle fatture esibite dall’Impresa.
Qualora l’importo contrattuale concordato sia superiore od eguale a € 25.000,00, l’Impresa ed il Committente potranno concordare un pagamento intermedio dopo aver verificato in contraddittorio lo stato di avanzamento dei lavori ed il presumibile rispetto del termine della loro ultimazione.
Art. 8. Caparra
Alla stipulazione del contratto il Committente corrisponde all’Impresa una caparra confirmatoria pari al % del corrispettivo pattuito.
Art. 9. Garanzia sui lavori eseguiti
L’Impresa esegue i lavori oggetto del contratto a regola d’arte e conformemente alla disciplina di riferimento vigente al momento della stipulazione del contratto stesso , normativa UNI e CEI e di altre indicazioni delle guide e norme di enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’ Unione Europea.
L’Impresa è responsabile dei lavori eseguiti nei termini disposti dall’art. 1667 cod. civ. Segnalati eventuali malfunzionamenti, l’Impresa interviene:
o immediatamente per la verifica del difetto;
o non oltre cinque giorni lavorativi per porvi rimedio.
In ogni caso, in presenza di difetti che rendano gli impianti inidonei all’utilizzazione, il Committente deve seguire le indicazioni impartite dall’Impresa astenendosi dall’utilizzare gli impianti stessi onde non aggravare i danni.
L’Impresa non risponde dei difetti dovuti al normale logorio o provocati da uso improprio degli impianti e delle attrezzature, nonché degli interventi di qualsivoglia soggetto diverso.
Nel corso del periodo di garanzia il Committente deve attenersi alle istruzioni d’uso dei produttori dei singoli componenti l’impianto, nonché a quelle eventualmente ricevute per iscritto dall’Impresa.
L’ Impresa ha l’ onere di informare il Committente su tutti gli adempimenti sulla sicurezza e sulle rispettive responsabilità prescritte dalle normative vigenti in relazione ai lavori da eseguirsi.
Art. 10. Garanzia sui materiali impiegati
L’Impresa utilizza ed installa esclusivamente componenti nuovi della miglior qualità; l’eventuale messa a disposizione di componenti nuovi od usati da parte del Committente è soggetta all’approvazione dell’Impresa in funzione degli standard qualitativi e di sicurezza vigenti al momento della realizzazione dell’impianto.
L’accettazione da parte dell’Impresa dei materiali forniti dal Committente comporta responsabilità per le sole conseguenze di eventuali carenze nella loro installazione.
In relazione ai singoli componenti incorporati negli impianti, purché di propria fornitura, l’Impresa è responsabile nei termini di cui agli artt. 128 xx. xxx x. xxx. 0 ottobre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).
L’Impresa assume pertanto nei confronti del Committente la posizione del venditore di detti componenti.
Qualora dovesse rendersi necessaria la riparazione o la sostituzione dei componenti medesimi, l’Impresa assumerà a proprio carico ogni costo per materiali e mano d'opera in relazione alla disinstallazione ed alla reinstallazione; sono altresì a carico dell’Impresa tutti i costi eventualmente correlati alle demolizioni ed alle ricostruzioni che dovessero rendersi necessarie.
Art. 11. Inizio dei lavori. Consegna dei locali
Il Committente pone a disposizione dell’Impresa i locali interessati all’esecuzione di lavori entro il …………..
Il Committente si impegna inoltre ad ottenere, salvo diverso accordo con l’Impresa, il rilascio di ogni provvedimento amministrativo necessario per l’effettuazione dei lavori. Qualora necessario, il Committente si impegna a concedere all’Impresa la disponibilità degli spazi condominiali eventualmente interessati all’esecuzione delle opere, o provvisoriamente da occupare nel corso dell’esecuzione delle opere stesse.
I Lavori inizieranno entro e non oltre il giorno ………………………….del mese di di mattina / di pomeriggio e precisamente il giorno ………………………………………………….
Le conseguenze di qualsiasi ritardo nell’inizio, così come nella conclusione dei lavori imputabili alla mancata consegna dei locali entro la data sopra indicata sono esclusivamente a carico del Committente, con l’esclusione degli eventi riconducibili a forza maggiore.
Art. 12. Termine dei lavori. Penali
I lavori termineranno entro e non oltre il giorno del mese di dell’ anno
Qualora per cause ascrivibili alla mancata disponibilità di componenti o ad altre cause al di fuori del controllo dell’Impresa dovessero preannunciarsi ritardi, l’Impresa stessa ne darà immediata comunicazione al Committente.
Nel caso in cui l’ impresa ritardi o l’ inizio o la consegna dei lavori , salvo il caso fortuito o forza maggiore, pagherà al committente una penale giornaliera, di euro di
xxxxxxx, sino all’ effettiva conclusione dei lavori. La penale concordata tra le parti è pertanto euro… al giorno.
Art. 13. Collaudo
Completati i lavori, alla presenza del Committente e/o di un tecnico di sua fiducia, ha luogo il collaudo, che si propone di verificare il perfetto funzionamento delle opere realizzate.
Il superamento del collaudo è attestato da un apposito verbale, conforme al modello allegato al presente contratto, e comporta l’accettazione dei lavori da parte del Committente.
Dalla data del collaudo decorrono i termini per far valere le difformità ed i vizi dell’ opera ex art. 1667 cod. civ. e 128 e ss. del Codice del Consumo.
Art. 14. Recesso
Il Committente può recedere dal contratto, per motivi propri ed in qualsiasi momento, mediante adeguata comunicazione.
L’Impresa ha diritto, conformemente a quanto disposto dall’art. 1671 cod. civ. al pagamento:
o delle spese sostenute e documentate sino al momento del recesso;
o del corrispettivo di tutti i lavori eseguiti sino al momento del recesso;
o del mancato guadagno dell’Impresa, forfettariamente determinato in misura pari alla caparra versata dal Committente.
Art. 15. Controversie
Le controversie eventualmente insorte fra Committente ed Impresa installatrice sono oggetto del tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio di Pisa, secondo la procedura disciplinata dal Regolamento di Mediazione depositato presso il suddetto Ente.
Parimenti le parti possono adottare come strumento di composizione non giudiziale della controversia, la procedura dell’ arbitrato, avvalendosi del Servizio prestato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Pisa.
Art. 16. Documentazione/certificazioni da consegnare al Committente
Al termine dei lavori l’Impresa è tenuta a consegnare al Committente ai sensi dell’art. 7 del DM 37/2008 la dichiarazione di conformità degli impianti, di cui fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto dell’impianto, con gli Allegati I e II il cui contenuto è previsto dal Decreto del MISE del 19 maggio 2010 e D.L. 09/02/2012 n. 5.
L’ Impresa è tenuta altresì a rilasciare al Committente, ove prevista, l’attestazione di collaudo.
Art. 17. Personale impiegato dall’Impresa
L’Impresa impiega esclusivamente personale con il quale intercorrano contratti di lavoro nel rispetto della legislazione vigente, degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi..
Nei luoghi interessati all’esecuzione dei lavori l’Impresa adotta ogni prescritta misura di prevenzione di infortuni ed incidenti, anche per quanto concerne i danni al Committente ed a terzi. L’Impresa è tenuta ad avere idonea copertura assicurativa all risks, ed a richiesta del Committente deve essergli consegnata copia della polizza.
Art. 18. Allegati
L’allegato n° 1 al presente contratto è rappresentato dal modulo di collaudo, conformemente al precedente art. 13.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
L'Impresa……
Il Committente…….
ALLEGATO N. 1
CERTIFICATO DI CONFORMITA’ E DI COLLAUDO
Impresa che ha eseguito i lavori
Denominazione Legale rappresentante Sede Codice fiscale/partita IVA
Committente
nato a il codice fiscale , e residente in
Via
Progettista
nato a il iscritto all’albo codice fiscale , e residente in
Via
Eventuale Direttore lavori
nato a
il iscritto all’albo , residente in
Via
Descrizione dei lavori eseguiti
L’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI ED IL COMMITTENTE ATTESTANO
che in data sono stati completati i lavori eseguiti presso l’immobile ubicato in
Via n°
L’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI
Il legale rappresentante dell’impresa (con l’eventuale direttore dei
lavori)
consapevole delle responsabilità che la presente dichiarazione comporta
CERTIFICA
che le opere realizzate sono conformi al progetto redatto dall’anzidetto professionista
L’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI ED IL COMMITTENTE
(con l’eventuale Direttore dei lavori)
🗖 Xxxxx proceduto in contraddittorio al collaudo delle opere eseguite, e ne attestano il regolare funzionamento in ogni loro parte
🗖 Hanno riscontrato i seguenti difetti:
Che l’Impresa si impegna ad eliminare entro dieci giorni lavorativi dalla data del presente atto. Il Committente :
L’Impresa :
L’eventuale Direttore dei lavori :
Pisa,