COMUNE DI GAVELLO PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI GAVELLO PROVINCIA DI ROVIGO
Regolamento per la disciplina dell'attività di sala da gioco e per l'installazione di apparecchi da gioco.
Allegato alla deliberazione consiliare n. 34 del 28.11.2002
INDICE
Art. 1 Disposizioni generali e definizione di sala da gioco Art. 2 Caratteristiche dei giochi
Art. 3 Superficie e caratteristiche dei locali Art. 4 Ubicazione
Art. 5 Rilascio, presentazione e contenuti della domanda di apertura Art. 6 Nomina del rappresentante
Art. 7 Domande concorrenti Art. 8 Trasferimento dei locali Art. 9 Durata della licenza Art.10 Obblighi del titolare
Art.11 Eta’ richiesta per fruire della sala da gioco Art.12 Utilizzo degli spazi
Art.13 Orari della sala da gioco
Art.14 Trasferimento di gestione o di proprieta’ Art.15 Sospensione volontaria dell’attivita’
Art.16 Revoca, sospensione e decadenza della licenza Art.17 Vigilanza e sanzioni
Art.18 Licenze in essere all’adozione del regolamento Art.19 Attivita’ complementari consentite in sala da gioco
Art.20 Installazione e funzionamento di apparecchi da gioco in attivita' commerciali, circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi compresi quelli di somministrazione
Art.21 Entrata in vigore Art.22 Norme in contrasto Art.23 Norme transitorie
Art. 1
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE DI SALA DA GIOCO
Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi da trattenimento e da gioco di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi di somministrazione.
Viene denominata sala giochi un locale allestito per lo svolgimento di giochi leciti in cui vengono collocati apparecchi da gioco meccanici, semiautomatici o elettronici, da trattenimento e da gioco di abilità (non rientrano nel conteggio i tavoli da xxxxxxxx e i juke box).
La gestione di sale giochi e di singoli apparecchi da gioco è subordinata al rilascio della licenza da parte del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, 1° comma, punto 8 del D.P.R. 24.04.1997 n. 616 e dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Le modalità di rilascio della licenza e di esercizio delle attività di cui al comma 3° sono disciplinate dall'art. 86 del R.D. 18.06.1931 n. 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dall'art. 110 del medesimo T.U. così modificato dalla Legge 06.10.1995 n.425 e della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dall’art. 180 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n.635 recante il Regolamento di esecuzione dello stesso T.U., e da tutte le altre norme disciplinanti la materia, nonché dal presente Regolamento adottato ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 2 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI
I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Xxxx apparecchi dovranno essere conformi ai parametri legali e dovranno rispettare i seguenti limiti e condizioni:
- i congegni devono essere muniti di lettori ottici che accettano esclusivamente gettoni o moneta metallica non superiore ad Euro 1,00.=;
- le partite possono essere ripetute fino ad un massimo di dieci volte;
- possono essere rilasciati gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili in denaro;
- possibilità di riscuotere la vincita direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto non convertibile in denaro, massimo del valore di Euro 5,16.=;
- dotare gli apparecchi di targhetta con la denominazione del gestore degli apparecchi stessi e delle regole soprariportate;
- gli apparecchi, a richiesta degli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza, devono essere aperti a cura del titolare dell'esercizio, al fine di effettuare i necessari controlli. E' consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purchè autorizzati anche ai sensi del D.L.vo 17.03.1995 n.103 e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 precedente.
E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, vale a dire quelli che hanno insita una scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge .
Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura locale, visti gli artt. 1, 9 e 100 del TULPS.
Art. 3
SUPERFICIE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI
I locali adibiti a sala da gioco devono avere una destinazione d'uso conforme alle previsioni urbanistiche vigenti, devono possedere i requisiti richiesti dal P.R.G., dal Regolamento Edilizio e dalle normative riguardanti l'igiene pubblica.
Devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, nonché i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico nonché qualsiasi altra norma vigente in materia. Fatta salva l'osservanza delle norme contenute nei predetti Regolamenti e normative, i medesimi esercizi devono essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno.
I locali devono essere ben aerati e la superficie occupata dai giochi non deve superare il 50% della superficie calpestabile (sup. pavimento) complessiva, computata al netto della superficie dei servizi igienici di cui al comma 2.
La superficie minima dei locali, per il rilascio di nuove licenze, è fissata in mq. 50, la superficie massima è fissata in mq. 250.
Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare, ai sensi dell'art.5 lettera c) della legge 287/1991, purchè la superficie ove viene svolta l'attività di pubblico esercizio di tipo "C" di cui all'art. 5, comma 1 , della legge 287 del 25.08.1991 non sia superiore ad un quarto del totale della superficie dell'attività principale di sala giochi misurata come indicato al precedente comma 3 e l’attività di somministrazione sia all’interno al locale e non comunichi direttamente sulla pubblica via.
Art. 4 UBICAZIONE
Fatto salvo quanto stabilito al successivo art.8, comma 2, l'ubicazione dell'esercizio dell'attività di sala giochi è consentita solo in locali con destinazione d’uso conforme alle previsioni del P.R.G. vigente e adottato, nel rispetto della dotazione minima di parcheggi stabilita dagli strumenti urbanistici ed in osservanza delle norme del codice della strada.
Art. 5
RILASCIO, PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI APERTURA
La licenza per l’apertura di una Sala Giochi è rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio comunale competente.
L’interessato deve presentare domanda in bollo su apposito fac/simile predisposto dall’Ufficio comunale competente.
Il rilascio della licenza è sottoposto al regime del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 della L. 241/90.
La domanda deve essere corredata da seguenti allegati, ovvero, da dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni di cui agli artt. 46 e 47 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 445/2000.
A) Per unico titolare:
Cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del richiedente.
B) Per Società:
1. generalità del Legale Rappresentante o Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione, ragione sociale e denominazione, finalità, oggetto sociale, numero di Partita I.V.A.;
2. data ed estremi di registrazione dell’Atto Costitutivo;
3. numero e data dell’iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) rilasciata dalla Camera di Commercio;
4. assenso dei soci componenti il Consiglio di Amministrazione a che la licenza venga intestata al richiedente.
C) Per tutti:
1. ubicazione dell’esercizio e denominazione prescelta, da esporre sull’insegna del medesimo;
2. indicazione della destinazione d’uso del locale, desumibile dal certificato di abitabilità usabilità dei locali rilasciato dal Comune di Adria;
3. numero e tipo di giochi che si intendono installare (per tipo di gioco si intende o da trattenimento o di abilità);
4. dichiarazione con la quale si attesta che il locale ha una capienza inferiore a 100 posti e non è quindi soggetto alle norme di Prevenzione Incendi;
5. nel caso di capienza superiore a 100 posti dovrà dichiarare gli estremi, la data di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, nonché, la data di scadenza della sua validità.
6. dichiarazione di essere a conoscenza che l’utilizzo della sala da gioco per manifestazioni con presenza di pubblico e strutture, tali da provocare contatti accidentali (tornei, ecc.) dovrà essere autorizzato per le condizioni di sicurezza dei locali di cui all’art.80 del T.U.L.P.S. del D.P.R. 773/31.
Alla domanda di cui al comma 1, dovrà essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:
a) Planimetria dei locali in scala 1:100 con evidenziata l’esatta individuazione della zona destinata all’attività di sala da gioco e dei relativi servizi igienici, nonché la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all’area del locale;
b) Documentazione comprovante la disponibilità dei locali, mediante dichiarazione di proprietà o contratto di locazione o altro atto similare registrato;
c) Foto e Regolamento dei giochi in armonia con le vigenti normative in materia;
d) Documentazione redatta e firmata da tecnico abilitato attestante che l’attività svolta consente il rispetto dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia;
e) Dichiarazione effettuazione attività della S.I.A.E.
Il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente ed eventuali pareri in merito alla sorvegliabilità dei locali ai sensi dell’art.153 del regolamento di
esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 635/40 saranno accertati d’ufficio.
Per ogni nuova sala giochi dovrà essere prevista la dotazione minima di parcheggi previsti dalle N.T.A. degli strumenti urbanistici vigenti.
Art.6
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE
Le licenze rilasciate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di P.S. sono personali e possono, comunque, essere condotte per mezzo di rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 del TULPS medesimo;
Il titolare richiedente in possesso della licenza può, con comunicazione in bollo, nominare un rappresentante; questi deve dare il proprio assenso e deve essere in possesso dei requisiti soggettivi come il titolare. Detti requisiti saranno accertati d’ufficio. Il nominativo del rappresentante sarà annotato sul titolo di polizia.
Art. 7 DOMANDE CONCORRENTI
Per concorrenti si intendono le richieste presentate da soggetti diversi che intendono esercitare la medesima attività negli stessi locali.
In caso di domande concorrenti, la priorità, sarà accordata alla prima domanda completa della prescritta documentazione secondo l’ordine cronologico di presentazione al Protocollo Generale del Comune.
Art. 8 TRASFERIMENTO DEI LOCALI
Il trasferimento dell’attività in altri locali è ammesso nel rispetto delle norme contenute negli artt. 3, 4 e 5 del presente regolamento e previo rilascio di una nuova licenza.
Qualora il trasferimento sia dovuto a sopravvenuta comprovata causa di forza maggiore, la licenza potrà essere rilasciata anche in parziale deroga alle disposizioni di cui all’art. 3 del presente regolamento.
Si considerano ai fini del precedente comma 2., cause di forza maggiore:
a) lo sfratto giudiziario esecutivo dichiarato per motivi non imputabili a responsabilità del titolare
b) la sopravvenuta inagibilità dei locali.
La dimostrazione della sussistenza delle cause di forza maggiore di cui al comma 3 è ad esclusivo carico del richiedente.
Art. 9
DURATA DELLA LICENZA
La licenza ha carattere permanente ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. a) del D.P.R. 311/2001.
Art. 10 OBBLIGHI DEL TITOLARE
Il titolare della sala giochi deve adempiere ai seguenti obblighi:
- comunicare per iscritto, all’ufficio competente, entro 60 giorni dalla data del rilascio della licenza, l’inizio attività;
- esporre fuori dall’esercizio l’insegna con la scritta “SALA GIOCHI”;
- tenere esposti all’interno dell’esercizio in luogo ben visibile al pubblico, il regolamento, il prezzo di ciascun gioco, l’età minima di utilizzo dei giochi e la tabella dei giochi proibiti, che sarà rilasciata ai sensi dell’art. 110 TULPS, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio;
- esporre all’esterno dell’esercizio, in modo ben visibile, un cartello con indicato l’orario di apertura e di chiusura della sala giochi;
- a norma di quanto indicato all’art.2 del presente Regolamento, aprire gli apparecchi di trattenimento e da gioco a richiesta degli Agenti di Pubblica Sicurezza, per le ispezioni ed i controlli necessari;
- collocare gli apparecchi da gioco e trattenimento in modo da non arrecare intralcio. Nell’attività di sala giochi dove viene esercitata anche l’attività di somministrazione alimenti e bevande di tipo “C” di cui alla legge 287/91, il titolare dovrà esporre, in modo ben visibile, un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi.
Non è consentito apportare alcuna modifica dell’attività prevalente di sala giochi tesa ad aumentare la superficie dell’attività di somministrazione alimenti e bevande.
All’esterno della sala da gioco il titolare non potrà in alcun modo esporre insegna che pubblicizzi l’attività complementare di tipo “C” di cui al comma 2.
Qualora il titolare intenda sostituire, aumentare o ridurre il numero di giochi esistenti o modificare la superficie dei locali adibiti a sala giochi, dovrà presentare apposita domanda in bollo indirizzata al Sindaco contenente la seguente documentazione:
- Per modifica dei giochi:
a) foto e Regolamento dei giochi, in armonia con le normative vigenti in materia;
b) D.E.A. S.I.A.E.;
c) Relazione redatta e firmata da tecnico abilitato, attestante che l’attività svolta nella sala da gioco a seguito della sostituzione e/o aumento dei giochi, consente il rispetto dei limiti di rumore differenziali e non apporta peggioramenti sul piano acustico rispetto alle prescrizioni impartite sulla licenza originale
- Per modifica della superficie dei locali:
a) estremi della relativa Autorizzazione/Concessione Edilizia;
b) la nuova capienza dei locali (nel caso il locale abbia capienza inferiore a 100 posti il richiedente deve dichiarare in calce all’istanza la non assoggettabilità alle norme di Prevenzione Incendi);
c) la data di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, nonché la data di validità dello stesso, in capienza superiore a 100 posti.
Art. 11
ETA’ RICHIESTA PER FRUIRE DELLA SALA DA GIOCO
E’ fatto divieto di consentire l’utilizzo dei giochi ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da altra persona maggiore.
Art. 12 UTILIZZO DEGLI SPAZI
Senza specifica autorizzazione è vietata la collocazione di attrezzatura all’esterno dell’esercizio.
Art. 13
ORARI DELLA SALA DA GIOCO
Con apposita ordinanza il Sindaco fissa gli orari di apertura e di chiusura delle sale da gioco, nei limiti delle seguenti fasce orarie:
a) apertura non prima delle ore 10.00 antimeridiane;
b) chiusura non oltre le ore 22.00.
L’ordinanza sindacale dovrà prevedere la disciplina di riduzione degli orari per quelle sale da gioco in zone residenziali, a prevalente destinazione residenziale ed in tutto il Centro storico ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa in materia e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, secondo quanto previsto dal TULPS, dal vigente C.D.S., dalla L. 447 del 26.10.1995 e successive modifiche e integrazioni.
L’ordinanza dovrà inoltre prevedere particolari fasce orarie di accesso alle sale gioco, nel periodo scolastico, da parte dei minorenni.
Art. 14
TRASFERIMENTO DI GESTIONE O DI PROPRIETA’
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda può avvenire per atto tra vivi o causa di morte del titolare comporta il trasferimento della licenza.
Il predetto trasferimento avviene mediante il rilascio di nuova licenza con le modalità previste dall’art.5 del presente Regolamento.
Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, il subentrante per poter ottenere la licenza deve presentare domanda in bollo al Sindaco entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento dell’Azienda, secondo le modalità di cui all’art.5 e allegando:
a) contratto di cessione dell’Azienda, registrato nei modi di legge;
b) dichiarazione in carta semplice di rinuncia della licenza da parte del precedente titolare;
c) originale della licenza.
Nel caso di trasferimento per causa di morte il subentrante deve presentare domanda in bollo al Sindaco entro 60 giorni dalla data di decesso del dante causa, secondo le modalità di cui all’art.5 e allegando:
a) certificato di morte del precedente titolare;
b) documentazione comprovante l’attribuzione della qualità di erede e dichiarazione di rinuncia da parte di altri eredi;
c) ricevute rilasciate dall’Ufficio del Registro e comprovanti la presentazione della dichiarazione di cui all’art.36 del D.P.R. 26.10.1972 n. 637 ed il versamento dell’imposta di successione, se ed in quanto dovuta;
d) originale della licenza.
Decorsi 365 giorni dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda, gli eredi decadono dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l’attività. Il termine di cui al comma 5. del presente articolo può essere prorogato dal Dirigente
dell’Ufficio competente, prima della scadenza qualora l’interessato dimostri, documentandolo, che il ritardo non è imputabile allo stesso.
In caso di subingresso per atto fra vivi, il subentrante può iniziare l’attività solo dopo aver ottenuto il rilascio della licenza a proprio nome. In entrambi i casi l’attività deve essere ripresa entro tre mesi dal rilascio della licenza, salvo proroga per comprovate cause di forza maggiore.
Nel caso di morte del titolare, l’erede, ovvero, se si tratta del titolare di un’ impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l’attività nei tre mesi successivi alla data della morte.
Art. 15
SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL’ATTIVITA’
Il titolare può interrompere l’attività per un massimo di 30 giorni senza l’obbligo di dare alcuna comunicazione al Comune.
La sospensione dell’attività da 30 giorni e fino a 90 giorni deve essere comunicata per iscritto.
Per un periodo superiore a 90 giorni, la sospensione dovrà essere autorizzata, comprovando le ragioni di necessità o la causa di forza maggiore, fino ad un massimo di 365 giorni;trascorso tale periodo senza che l’esercizio venga riattivato dandone comunicazione scritta, la Licenza sarà revocata.
Il periodo di riposo per ferie, se superiore ai 30 giorni, dovrà essere comunicato con nota scritta.
Art. 16
REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA
Oltre ad eventuali altri casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza viene revocata:
a) qualora non si attivi l’esercizio entro 60 giorni dalla data di rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) qualora si sospenda l’attività di esercizio senza la prescritta autorizzazione per un periodo superiore a 6 mesi;
c) per chiusura dell’esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore ad 30 giorni;
d) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all’art.11 del TULPS, approvato con X.X. 000/00;
e) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico.
La licenza è sospesa, e può essere revocata in caso di recidiva, nei seguenti casi:
a) nel caso di abuso del titolare ai sensi dell’art.10 del TULPS;
b) per ripetuta inosservanza delle norme indicate dagli artt. 3, 10, 11, 12, 13, 19 e 20 del presente Regolamento;
c) per accertato superamento da parte dei competenti organi di controllo dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative;
d) per modifica totale o parziale dell’esercizio dell’attività principale;
e) per sostituzione non autorizzata degli apparecchi da gioco.
Se dall’esercizio dell’attività, in tutte le ipotesi di cui all’art.1, dovessero derivare problemi relativi all’ordine pubblico o intralcio al traffico veicolare e pedonale a causa dell’assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica, verrà disposta dal Dirigente dell’Ufficio comunale competente la sospensione della licenza per l’esercizio dell’attività di cui
sopra per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi.
In caso di recidiva alla violazione di cui al comma 3, è prevista la revoca della licenza con provvedimento motivato del Dirigente dell’Ufficio competente.
Art. 17 VIGILANZA E SANZIONI
La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia
Il Dirigente dell’Ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze, ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall’art.2 del presente regolamento.
La violazione alle norme del presente Regolamento, fatta eccezione per i casi di cui all’art.16, comma 1, sono punite con le sanzioni pecuniarie ed accessorie di seguito indicate:
a) sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,64.= (£. 100.000) ad Euro 309,87.= (£. 600.000);
b) sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi, nei casi di cui all’art.16, comma 2. o nel caso venga violata una stessa norma per due volte o norme diverse per tre volte.
Resta fermo il rimando dell’apparato sanzionatorio delle disposizioni del TULPS approvato con R.D. 773/31 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 18
LICENZE IN ESSERE ALL’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO
Le licenze in essere per l’installazione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per giochi leciti da trattenimento e da gioco di abilità, si intendono integrate e modificate sulla base delle disposizioni del presente Regolamento, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.
Dopo tale termine, gli apparecchi e congegni eccedenti il numero prescritto dalle presenti norme, dovranno essere dimessi e di tale dismissione dovrà essere data comunicazione al Comune da parte dei titolari delle relative licenze.
Trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli attuali titolari di licenze di cui all’art. 1, comma 3, dovranno far pervenire al Comune documentazione redatta e firmata da tecnico abilitato, attestante che l’attività svolta consente il rispetto dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe, ai sensi delle vigenti normative in materia inquinamento acustico.
Art. 19
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CONSENTITE IN SALA DA GIOCO
Presso la sala giochi è ammessa:
a) l’installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande analcoliche, previa osservanza delle vigenti norme previste in materia;
b) l’installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti normali e
codificate;
c) l’attività di somministrazione alimenti e bevande (tipo C), ai sensi della L. 287 del 25.08.1991, nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute negli artt. 3, 10 e 13 del presente regolamento.
Art. 20
INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI DA GIOCO IN ATTIVITA' COMMERCIALI, CIRCOLI PRIVATI, ESERCIZI DI TRATTENIMENTO E PUBBLICI ESERCIZI COMPRESI QUELLI DI SOMMINISTRAZIONE
Presso le attività commerciali, i circoli privati e i pubblici esercizi in genere ad esclusione delle attività artigianali, è consentita, previo il possesso della prescritta licenza, l'installazione di un numero di apparecchi da gioco di cui all'art.1 comma 1, non superiore a 2 (due), per gli esercizi con superficie fino a mq. 100 e non superiore a 3, per gli esercizi con superficie superiore a mq. 100, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
Ai fini dell'installazione di apparecchi da gioco di cui al comma 1. deve essere presentata domanda al Sindaco, sul modulo fac/simile predisposto dall'Ufficio comunale competente corredata dalla seguente documentazione:
a) perizia redatta e firmata da tecnico abilitato, che attesti che l'installazione di suddetti apparecchi da gioco, nell'esercizio commerciale o nel P.E., non sia causa di superamento dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia;
b) D.E.A. S.I.A.E.;
c) elenco degli apparecchi da installare, foto e regolamenti dei giochi in armonia con le vigenti normative in materia:
d) per locali con capienza superiore a 100 persone, il certificato di prevenzione incendi.
L'installazione degli apparecchi da gioco non deve in alcun modo mutare le caratteristiche dell'attività principale e gli stessi apparecchi dovranno essere collocati in modo da non intralciare il regolare flusso e deflusso della clientela.
Gli apparecchi da gioco installati presso circoli privati devono essere utilizzati solo da coloro i quali siano muniti di regolare tessera associativa.
La licenza per l'installazione e il funzionamento di apparecchi da gioco rilasciata in attività e P.E., in genere, decade in caso di cessazione dell'attività principale.
Art. 21 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell’atto deliberativo di approvazione del medesimo.
Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi dello Stato e della Regione Veneto, vigenti in materia.
Art. 22
NORME IN CONTRASTO
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e disposizioni in materia che contrastino con la presente normativa.
Art.23
NORME TRANSITORIE
Le sale gioco in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non ubicate e/o non rispondenti ai requisiti strutturali e normativi in esso previsti, dovranno essere rese conformi alle disposizioni e norme del presente Regolamento, entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
L’adeguamento degli esercizi già autorizzati, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sia per le sale gioco che per il numero di apparecchi installati nelle attività commerciali, circoli privati, attività artigianali e nei pubblici esercizi in genere, è obbligatorio entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le deroghe concesse agli attuali titolari di licenza per l’esercizio dell’attività di sala da gioco, inerenti anticipazioni o protrazioni dell’orario di apertura e chiusura degli esercizi stessi.