ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI TRAINEESHIP KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI TRAINEESHIP KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
nell’ambito del Programma Erasmus+ Paesi del Programma e Paesi Partner
ACCORDO N. /
(da citare in tutta la corrispondenza, riservato all’ufficio)
L’Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma).
Anno Accademico: 2023/2024
PREMESSA
Il presente Accordo ("l’Accordo") è concluso tra le seguenti parti:
da una parte
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Codice Erasmus: I PADOVA01
Via VIII Febbraio 1848, N. 2 – 00000 Xxxxxx XX
In seguito denominata “l’Istituto”, rappresentato ai fini del presente atto dal xxxx. Xxxxxx Xxxxx, Dirigente Area Ricerca e Rapporti con le imprese
e dall'altra dal “Partecipante”
Sig./Xxx.ra nome e cognome:
In seguito denominato “Il Partecipante”
CODICE FISCALE:
Data di nascita:
Indirizzo per esteso:
Telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
Nazionalità:
Ciclo di Studi: 🞏 I Ciclo 🞏 II Ciclo 🞏 III Ciclo 🞏 Ciclo breve Titolo di studio presso l’Istituto di appartenenza:
Codice/ Codice ISCED:
Anno di corso:
[Da completarsi da parte di tutti i Partecipanti che ricevono un contributo da fondi europei Erasmus+, ad eccezione di quelli senza contributo, in ogni caso i dati anagrafici, fiscali e bancari utilizzati per il pagamento saranno quelli inseriti dallo studente nella sua area riservata in Uniweb]:
Numero di contributo: | conto | corrente | su | cui | accreditare | il |
Nome dell’intestatario del conto (se diverso dal Partecipante, ma il Partecipante deve essere almeno co-intestatario del conto): | |
Nome della Banca: | |
Numero Clearing/BIC/Swift bancario: | |
IBAN: |
Le parti di cui sopra
HANNO CONCORDATO
i Termini e Condizioni e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement for Traineeship concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’Istituto ospitante e lo studente
Allegato II Carta dello Studente Erasmus
Quanto riportato nei Termini e Condizioni prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana o il regolamento di Istituto.
Il contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ include:
🞏 Una borsa mensile per il supporto individuale per mobilità di lunga durata (incluso top up per tirocinio)
🞏 Un contributo finanziario per minori opportunità pari a 250,00 Euro al mese (erogato in base a reddito,
art.1.7.2 Bando o come supporto all’inclusione1)
🞏 Un contributo finanziario aggiuntivo per il “viaggio green” pari a 50 euro nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili
🞏 Un contributo al supporto individuale per i giorni di viaggio aggiuntivi (nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili)
🞏 Un supporto all’inclusione [nel caso di supporto aggiuntivo richiesto sulla base di costi reali] Lo studente gode di:
🞏 Un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+
🞏 Una mobilità senza fondi europei Erasmus+ (“zero grant”)
🞏 Un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo europeo Xxxxxxxx (“zero grant”)
🞏 Un contributo finanziario integrativo con fondi MUR-Fondo Giovani (art.1.7.1 Bando) erogato in base a reddito e/o merito solo per mobilità con riconoscimento di CFU
1 nel caso di esigenze relative a condizioni fisiche, mentali e di salute certificate
TERMINI E CONDIZIONI
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO
1.1 Il presente Accordo stabilisce i diritti e gli obblighi, i termini e le condizioni applicabili al supporto finanziario concesso per svolgere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.
1.2 L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al Partecipante per intraprendere una mobilità a fini di tirocinio nell’ambito del Programma Erasmus+. Il contributo verrà erogato per i giorni di mobilità svolti in presenza presso l’ente ospitante e certificati dall’ente stesso. La mobilità in presenza dovrà svolgersi per almeno due mesi (60 giorni da Grant Calculator) affinché il contributo possa essere erogato.
1.3 Il Partecipante accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità, come descritto nell’Allegato I - LAT.
1.4 Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 La mobilità in presenza
Inizierà il | |
E si concluderà il |
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto ospitante; l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante.
Se autorizzati dalla sede ospitante, sono consentiti giorni di mobilità virtuale da aggiungersi ai giorni in presenza (tuttavia il periodo di mobilità fisica deve durare almeno 2 mesi). Gli eventuali periodi di mobilità virtuale devono essere indicati nel Learning Agreement e quindi programmati prima dell’avvio. I contributi sono previsti per la sola mobilità fisica in presenza nell’ente ospitante.
Il partecipante in ogni caso invia all’Istituto entro 7 giorni dall’inizio del tirocinio/mobilità:
-il certificato di inizio in presenza/mobilità fisica, se la mobilità è svolta in presenza, dando avvio alle pratiche di pagamento.
-oppure il certificato di inizio in modalità virtuale, se la mobilità è avviata in modalità virtuale dall’Italia (tale certificato specificherà anche l’indirizzo da cui viene svolto il tirocinio ai fini della copertura assicurativa di cui all’art. 5.) Laddove la mobilità inizi in modalità virtuale, e in seguito lo studente si rechi all’estero per svolgere la parte seguente in presenza, lo studente invierà il “Certificato di inizio mobilità” virtuale all’inizio e in seguito il “Certificato di inizio mobilità” in presenza, non appena giunto nell’ente ospitante
2.3 Il periodo oggetto del presente Accordo include:
o Un periodo di mobilità fisica dal al per un totale di giorni
o Una componente virtuale dal al
mobility)
(solo nel caso di blended
o Massimo 4 Giorni di viaggio coperti da contributo (nel caso di green travel)
2.4 L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero o il Certificato di Tirocinio (Learning Agreement for Traineeship – sezione “After the mobility”/Transcript Certificate) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento – dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, inclusa la componente virtuale (se del caso).
Denominazione dell’Istituto ospitante | |
Codice ERASMUS (se del caso) | |
Paese |
2.5 Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità (artt 45 e 46 DPR n.445/2000) di aver partecipato al corso di formazione generale sulla sicurezza art.37 Dlgs 81/08 organizzato dall’Università di Padova in data per un totale di 4 ore.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1 Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del Programma Erasmus+ e nelle relative Disposizioni Nazionali relative all’anno di riferimento dell’accordo di mobilità.
3.2 Il partecipante riceverà un contributo finanziario da fondi europei Erasmus+ per giorni di mobilità fisica. [Se il partecipante non riceverà il contributo finanziario per una parte o per l'intero periodo di mobilità, il numero di giorni indicato dovrà essere adeguato di conseguenza]
3.3 Il Partecipante deve inviare eventuale richiesta di estensione della mobilità fisica entro i termini indicati nella Guida al Programma, ovvero, entro 30 gg dal termine della mobilità. Se l’Istituto accoglie la richiesta di prolungamento, dovrà conseguentemente procedere ad emendare il presente Accordo.
3.4 🞏 Il partecipante dichiara che per il viaggio A/R utilizzerà mezzi di trasporto sostenibili2
Se l’opzione viene selezionata, al partecipante vengono assegnati il contributo pari a 50 Euro per viaggio green e il supporto individuale per i giorni di viaggio aggiuntivi dovuti al green travel fino ad un massimo di 4 giorni. Il totale dei suddetti contributi per viaggio xxxxx verrà conteggiato e corrisposto dopo il termine della mobilità, previa consegna dei giustificativi relativi al viaggio A/R comprovanti l’utilizzo di mezzi sostenibili e della dichiarazione sul numero di giorni di viaggio aggiuntivi.
- Per i partecipanti a “zero grant” non è previsto un contributo per il viaggio.
3.5 Il Partecipante riceve un contributo totale per l’intero periodo di mobilità pari ad euro
2 treno, bus, car-sharing (non con auto private). Nave e traghetto non sono considerati mezzi sostenibili.
Il contributo sopra indicato include il top up per tirocinio e se assegnato, il top up per minori opportunità.
3.6 Il rimborso di eventuali costi reali sostenuti per le minori opportunità (oppure, ove il partecipante abbia diritto ad un contributo di viaggio), ove applicabile viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
3.7 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
3.8 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.7,il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
3.9 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante risolva l’Accordo prima dello scadere dei termini, in tal caso dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, comprese le eventuali integrazioni, fatta eccezione nei casi di forza maggiore. Tali casi devono essere segnalati non appena si verificano all’Istituto di Appartenenza, che provvederà a chiedere l’approvazione dell’Agenzia Nazionale.
Eventuali integrazioni già erogate con fondi MIUR dovranno essere restituite in toto
3.10 Eventuali integrazioni per stage curriculari su fondi MUR-Fondo Giovani (art. 1.7.1 del bando) verranno erogate in base a reddito e/o merito, dopo l’approvazione del LAT. Per poter ricevere le integrazioni, il Partecipante deve aver presentato tramite UNIWEB la richiesta di agevolazioni secondo le scadenze indicate nel bando. L’anticipo del 50% sarà riconosciuto, scorrendo la graduatoria per solo reddito, qualora non sia ancora disponibile la graduatoria definitiva per reddito/merito fornita dall’Ufficio Servizi agli Studenti. Il saldo definitivo in base a reddito/merito sarà erogato solo dopo la verifica della copertura finanziaria (viene garantito in ogni caso solo il saldo dovuto su base reddito) L’ammontare finale spettante del contributo aggiuntivo verrà ricalcolato sulla base del periodo attestato dal certificato finale.
Per avere diritto a tale integrazione, il Partecipante deve provvedere al riconoscimento e alla registrazione in carriera dei CFU di tesi o tirocinio come CFU sostenuti all’estero entro il 31 ottobre 2024, pena la completa restituzione delle eventuali integrazioni già liquidate.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Un prefinanziamento sarà accordato al Partecipante dopo la firma dell’Accordo da entrambe le parti, e in ogni caso al ricevimento del Certificato di inizio mobilità in presenza (entro 30 giorni). Tale prefinanziamento rappresenterà l’80% dell’ammontare del contributo specificato nell’Articolo
3.4. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Partecipante invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza o l’Istituto non possa provvedere alla liquidazione in forza degli adempimenti contabili connessi all'esercizio finanziario.
In caso di avvio virtuale della mobilità, il prefinanziamento sarà erogato dopo l’inizio delle attività in presenza (entro 30 giorni dall’invio del Certificato di inizio mobilità in presenza).
4.2 Se il pagamento di cui all’Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo spettante, l’invio on line del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) e la consegna del Certificato finale “After the mobility” sono considerati come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del
contributo spettante. Entro 45 giorni dalla ricezione l’Istituto emetterà il pagamento del saldo o un ordine di recupero in caso di rimborso.
Il saldo dell’integrazione Fondo Giovani, qualora assegnata, verrà pagato entro 45 giorni dalla registrazione dei CFU di tesi o tirocinio come mobilità.
ARTICOLO 5 – RECUPERO
5.1 Il supporto finanziario o parte di esso, dovrà essere recuperato dall’Istituto. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza che è comunque tenuto a richiederne approvazione all’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 6 – COPERTURA ASSICURATIVA
6.1 L’Università di Padova garantisce allo studente in stage la copertura assicurativa contro infortuni sul posto di lavoro e per la responsabilità civile, per la durata del tirocinio all’estero.
Per il Participante è possibile scaricare un certificato assicurativo in lingua inglese dalla pagina personale di Uniweb.
Le coperture sono valide durante l’attività di tirocinio
6.2 L’assistenza sanitaria nei paesi UE (e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) è garantita per le cure necessarie, dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia TEAM rilasciata dalla propria Ulss/Asl. È comunque necessario rivolgersi con un certo anticipo, prima della partenza, alla propria ULSS/ASL di appartenenza per ricevere informazioni su ulteriori documenti o modelli eventualmente richiesti e sulle relative procedure da seguire per ottenere il rimborso delle spese mediche.
Il Partecipante è invitato prima della partenza a verificare le informazioni specifiche per ogni paese e le modalità di fruizione di cure/ottenimento di rimborsi, sul sito del Ministero della salute: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxXxxxxxxxx/xxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxx.xxx
E’ comunque consigliabile la stipula di una polizza sanitaria privata dal momento che la TEAM non copre le spese di rimpatrio per emergenze e può non essere sufficiente in caso di specifici interventi medici.
Si ricorda che gli studenti con cittadinanza di paesi extra UE non possono utilizzare la TEAM per cure mediche in Svizzera, Danimarca, Islanda, Norvegia e Liechtenstein.
Gli studenti che non dovessero essere in possesso di tessera TEAM, che non possono usare la TEAM all’estero, o che si recano in paesi dove la TEAM non è valida, sono tenuti a stipulare una polizza sanitaria privatamente.
6.3 La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è:
_ l’istituto per responsabilità civile e infortuni durante le attività di tirocinio.
_ il partecipante per copertura sanitaria e responsabilità civile per eventuali rischi connessi all’esercizio di attività e/o prestazioni mediche e/o sanitarie
L’Università di Padova garantirà allo studente in stage all’estero la copertura assicurativa per la responsabilità civile, contro i danni causati ad altre persone o cose, con la compagnia assicuratrice GENERALI Italia S.p.A. rif. polizza n. 400834302.
Testi, modalità di comunicazione degli infortuni, nonché aggiornamenti/modifiche delle polizze sono consultabili alla pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
Le suddette polizze sono valide esclusivamente durante l’attività di tirocinio.
La suddetta assicurazione non comprende la copertura di rischi connessi all’esercizio di attività e/o prestazioni mediche e/o sanitarie.
I tirocini dell’area sanitaria svolti in qualità di studenti e/o da soggetti non abilitati alla professione sanitaria devono essere esclusivamente osservativi.
I tirocini dell’area sanitaria svolti da soggetti abilitati alla professione sanitaria, qualora prevedano attività non solo osservative, potranno essere svolti solo se i rischi connessi all’esercizio di attività e/o prestazioni mediche e/o sanitarie saranno coperti da assicurazione privata dello studente o dell’ente ospitante.
L’Università di Padova garantirà allo studente in stage all’estero la copertura assicurativa contro infortuni sul posto di lavoro:
Per i neolaureati: Infortuni sul lavoro INAIL: GESTIONE PER CONTO DELLO STATO
I laureati hanno la facoltà di usufruire anche della Polizza Aggiuntiva Infortuni POSTE Assicura S.p.A. rif. polizza numero 78432, per la quale è richiesto il pagamento di 6,50€.
Barrare la casella:
SI (se sì, allegare quietanza del pagamento effettuato, per le modalità di pagamento si rimanda alla pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx)
NO, non voglio usufruire dell’assicurazione
Per gli studenti: POSTE Assicura S.p.A. rif. polizza numero 78432 e Infortuni sul lavoro INAIL: GESTIONE PER CONTO DELLO STATO
Testi, nonché aggiornamenti/modifiche delle polizze sono consultabili alla pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
In caso di infortunio dello stagista, è necessario compilare e inviare al Career Service la documentazione scaricabile dal sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
Questo tipo di assicurazione copre i dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali infortuni sul lavoro; tuttavia, l’estensione di tale copertura assicurativa sui tirocinanti in mobilità transnazionale, può variare nei diversi Paesi impegnati in Programmi transnazionali di mobilità per l’apprendimento. L’Allegato I espliciterà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall’Impresa ospitante o meno.
ARTICOLO 7 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE
7.1 Il Partecipante dovrà completare la valutazione OLS delle proprie competenze nella lingua della mobilità (ove disponibile) prima della mobilità ed utilizzare il corso di lingua disponibile nella piattaforma OLS.
7.2 [Opzionale - solo se l’informazione non è specificata nel Learning Agreement] Il livello di competenza
linguistica in [specificare la lingua principale di
apprendimento/formazione] che lo studente ha già o si impegna ad acquisire entro l'inizio del periodo di mobilità corrisponde a:
A1🞏 A2🞏 B1🞏 B2🞏 C1🞏 C2🞏
ARTICOLO 8 – RAPPORTO NARRATIVO FINALE DEL PARTECIPANTE
8.1 Il Partecipante, deve trasmettere tramite lo strumento online EU Survey il Rapporto Narrativo sul proprio periodo di mobilità debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato
il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del proprio Istituto.
ARTICOLO 9 – ETICA E VALORI
9.1 Etica: l'attività di mobilità deve essere svolta in linea con i più elevati standard etici e con i principi etici applicabili come previsti dal diritto europeo, internazionale e nazionale.
9.2 Valori: il Partecipante deve impegnarsi e garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'UE (come il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze).
9.3 Se il Partecipante viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Articolo, la sovvenzione può essere ridotta.
ARTICOLO 10 – PROTEZIONE DEI DATI
10.1 Il beneficiario fornirà ai partecipanti la necessaria informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx.
10.2 Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
10.3 Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO
11.1 Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
11.2 In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.
ARTICOLO 12 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI
12.1 Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla
Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA’
13.1 Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
13.2 L’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
ARTICOLO 14 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
14.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
14.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito l’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
FIRME
Il Partecipante | Per l’Istituto |
Nome/cognome/ _ | xxxx. Xxxxxx Xxxxx, Dirigente Area Ricerca e Rapporti con le imprese
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Firma _ Luogo e data _ | Firma
Luogo e data
|
LINK all’ALLEGATO II CARTA DELLO STUDENTE XXXXXXX: