Contract
COMUNE DI NOICÀTTARO (Città Metropolitana di Bari) C.A.P. 70016 – Tel. 000.0000000– Fax 000.0000000 – C.F./P.Iva 05165930727 www.comune.noicattaro.bari.it- x.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx |
CAPITOLATO SPECIALE
PER LA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI Cod. CIG: 7117296276
Art. 1
Oggetto della concessione
Il Comune di Noicattaro intende concedere a terzi l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione del servizio centro aperto polivalente per minori, sito in via Xxxxxxx - Contrada Cipierno, della superficie interna di circa 564 mq, oltre allo spazio esterno di circa 1500 mq, come da allegata planimetria (allegato A1), costruito con finanziamento P.O. FESR Regione Puglia 2007-2013 nel rispetto degli standard strutturali previsti dal Regolamento Regionale n. 4/2007.
L’immobile consta di quattro aule laboratori, quattro unità per servizi, un blocco centrale; due vani destinati a locali tecnici come da planimetria. Costituisce obbligo del concorrente effettuare un sopralluogo per prendere visione della struttura. È in corso la procedura per il rilascio della certificazione di agibilità.
Art. 2 Finalità
Il centro aperto polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di minori e di giovani del territorio ed opera in raccordo con i servizi sociali d’Ambito e con le istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo – ricreativi, mirati a promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile.
Art. 3
Tipologia del servizio richiesto
Il concessionario è tenuto a gestire il centro aperto polivalente per minori con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, in coerenza con il progetto educativo ed organizzativo di base presentato in sede di gara. Il progetto di base sarà valutato anche ai fini del ricorso alla procedura di rinnovo del contratto di concessione ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche.
Il servizio richiesto al concessionario comprende:
a) l’offerta di una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali
l’ascolto, il sostegno alla crescita, l’accompagnamento, l’orientamento;
b) attività ludico – ricreative, di animazione extrascolastiche rivolte a promuovere le relazioni tra ragazzi, valorizzare le propensioni e gli interessi dei ragazzi.
Art. 4 Specificazione del servizio
Il servizio deve essere garantito a tempo pieno osservando un orario di apertura almeno di 5 ore giornaliere dal lunedì al sabato salvo un orario superiore in base al progetto.
Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, il concessionario deve assicurare la regolare gestione del centro aperto polivalente per minori, nonché l’efficacia, l’efficienza e la qualità del servizio.
Art. 5
Altre attività integrative. Servizi analoghi.
Il concessionario può realizzare nella struttura oltre alle attività indicate dall’art. 104 del Reg. Reg.
n. 4/2007 altre attività collaterali e/o integrative di socializzazione rivolte all’infanzia nel rispetto delle disposizioni dello stesso Regolamento compatibile con la destinazione principale della stessa. Il concessionario è tenuto a presentare all’amministrazione concedente un progetto di base dei servizi integrativi offerti e delle modalità organizzative da adottare per renderli compatibili con il principale servizio di centro aperto polivalente per minori.
Art. 6 Destinatari e ricettività
Nel centro aperto polivalente per minori possono essere accolti giovani in età compresa dai 6 ai 24 anni, con priorità per i minori fino a 18 anni residenti nel Comune nel rispetto degli standard strutturali e qualitativi di cui al R. R. n. 4/2007.
La capienza funzionale della struttura, nel rispetto della legge regionale n. 19 del 2006 e del citato regolamento attuativo n. 4/2007, è di n. 50 posti.
Non può costituire causa di esclusione alcuna minorazione psico-fisica né differenza di razza, religione o simili.
Art. 7
Durata della concessione
La durata della concessione della struttura e del servizio centro aperto polivalente per minori è di 3 (tre) anni decorrenti dalla data prevista dal contratto.
Il Comune, verificata la qualità dei servizi prestati ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per altri 3 (tre) anni alle medesime condizioni avvalendosi della procedura negoziata di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.
In mancanza di accordo sull’eventuale rinnovo, la concessione scadrà di pieno diritto al termine del
triennio senza bisogno di disdetta, fatta salva la facoltà di avvalersi della proroga tecnica.
Art. 8
Valore stimato della concessione
Il valore della concessione è calcolato tenendo conto degli introiti derivanti dal pagamento delle rette da parte degli utenti e dal valore della struttura concessa. Il valore stimato della concessione è pari a € 180.000,00 per il triennio. Il suddetto valore è determinato ipotizzando una retta mensile media di € 150,00 per 11 mesi all’anno per 3 anni oltre al valore della struttura.
Il valore stimato della concessione compreso l’eventuale rinnovo è pari ad € 540.000,00 ai dell’art.
35 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.
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Art. 9 Corrispettivi e contribuzioni
Il corrispettivo del contratto di concessione del servizio consiste nel diritto di gestire il servizio e la struttura con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo della gestione.
Il rapporto di concessione di servizi prevede che l’importo per l’attività di gestione del centro aperto polivalente per minori consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso; pertanto il concessionario provvederà a recuperare le rette direttamente dagli utenti, secondo le tariffe che saranno stabilite annualmente dallo stesso soggetto gestore nei limiti delle tariffe approvate dalla Regione Puglia.
Al fine di avere accesso alla compartecipazione pubblica al costo delle rette in favore delle famiglie, dette tariffe potranno formare oggetto di apposita contrattazione tra il gestore e l’Amministrazione comunale e saranno fissate in apposite convenzioni.
Art. 10 Compartecipazione pubblica
Data l’utilità sociale del servizio, il Comune intende sostenere la gestione garantendo l’utilizzo dell’immobile e facendosi carico di parte delle spese di avvio e funzionamento del servizio nei limiti delle proprie disponibilità promuovendo ogni iniziativa utile alla compartecipazione pubblica. Il Comune, tramite l’Ambito Territoriale n. 11, adotta ogni iniziativa per l’erogazione dei finanziamenti dell’Avviso Pubblico Buoni Servizio in favore del concessionario.
La compartecipazione pubblica obbliga il concessionario ad utilizzare i finanziamenti pubblici per l’abbattimento delle rette mensili secondo le modalità concordate con il Comune e fissate in convenzione.
Art. 11 Canone ricognitorio
Considerata l’utilità sociale della presenza di un centro aperto polivalente per minori sul territorio, il concessionario verserà al Comune di Noicattaro, a titolo di canone ricognitorio, il corrispettivo della concessione in uso dell’immobile, così come risultante dall’offerta economica in rialzo sul prezzo del canone annuo ricognitorio di € 6.000,00 e quindi per tre anni € 18.000,00 a base di gara.
Il Comune concede in uso al concessionario l’immobile ad un canone la cui entità tiene conto dell’investimento che l’operatore economico dovrà sostenere per le attrezzature e gli arredi, gli oneri a suo carico, di cui al successivo art. 13 e 15, e dell’impegno di concedere la struttura per almeno 5 eventi all’anno.
Il Comune si impegna a trasmettere al concessionario un calendario degli eventi in modo tale che il concessionario potrà organizzare il personale nei modi e nei tempi previsti.
Art. 12 Utilizzo della struttura
La struttura viene affidata in concessione dotata di impianti fissi, spazi esterni, nello stato in cui si trovano. Eventuali integrazioni imposte dalle autorità sanitarie ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative e sanitarie risultanti da apposite prescrizioni sono a carico del concessionario.
L’inventario e la descrizione dello stato dei locali saranno effettuati con verbali redatti prima della
sottoscrizione del contratto.
Le utenze dovranno essere intestate al concessionario: i costi derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas metano, spese telefoniche e quant’altro necessario per il funzionamento del servizio sono ad esclusivo carico del concessionario.
Alla scadenza del contratto, il concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile e gli impianti fissi in buono stato di funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.
Sarà a carico del concessionario la sostituzione/integrazione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati.
E’ fatto divieto di apportare modifiche, innovazioni o addizioni ai locali e alla loro destinazione, agli impianti esistenti, ad eccezione di quelle necessarie ai fini del rilascio delle autorizzazioni igenico-sanitarie da parte degli organi pubblici competenti, sulla base delle prescrizioni imposte.
Ogni modifica non autorizzata può costituire causa risolutiva, salva la riduzione in pristino.
Art. 13
Manutenzione ordinaria della struttura
La manutenzione ordinaria della struttura è a carico del concessionario. Tali manutenzioni dovranno
essere concordate con l’amministrazione comunale per una valutazione dell’intervento.
Il concessionario dovrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria con tempestività.
Si considerano interventi di manutenzione ordinaria quelli necessari al mantenimento
dell’efficienza funzionale della struttura.
Particolare attenzione dovrà essere riposta nell’esecuzione degli interventi che possono determinare, se non eseguiti tempestivamente, il decadimento - anche temporaneo - della qualità e dell’efficienza
delle attrezzature, relativamente alla sicurezza in senso lato. E’altresì a carico del concessionario la
manutenzione periodica di tutti gli impianti.
Rientrano nel concetto di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:
- pitturazione interna;
- cura e pulizia del giardino, incluso il periodico taglio dell’erba e la potatura degli alberi;
- manutenzione periodica di tutti gli impianti; È facoltà dell’Amministrazione Comunale:
- vigilare sulla gestione del servizio e compiere gli accertamenti necessari sullo stato di manutenzione;
- intimare l’esecuzione dei lavori necessari per il buon funzionamento e la manutenzione del servizio;
- eseguire direttamente i lavori necessari, addebitando le spese al concessionario, in caso di inottemperanza alle intimazioni di cui sopra.
Art. 14 Personale
Il concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio il personale previsto dall’art. 104 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modifiche. Più precisamente il personale incaricato dell’espletamento del servizi è individuato almeno nelle seguenti figure professionali:
- n. 1 coordinatore socio-psico-pedagogico part time con esperienza di pari qualifica di almeno 1 (uno) anno;
- n. 1 operatore/10 giovani figure professionali funzionali alla realizzazione delle attività, quali educatori, educatori professionali, assistenti sociali, animatori, altre figure professionali con almeno tre anni di esperienza. Tra gli operatori devono figurare almeno un educatore;
- n. 1 ausiliario/25 giovani nel caso in cui il servizio relativo non venga esternalizzato.
Il rapporto numerico tra personale e bambini è stato calcolato ipotizzando n. 50 minori di fasce
d’età differenti.
Il personale impiegato nell’erogazione del servizio, nello specifico l’educatore, deve possedere i titoli di studio specifici (Laurea in Scienze dell’educazione o equipollente). Il coordinatore socio– psico-pedagogico deve possedere i titoli di studio e i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Il personale sarà coordinato dal coordinatore socio–psico-pedagogico che, inoltre, dovrà avere esperienza lavorativa di pari qualifica di almeno un anno.
Tutto il personale addetto al servizio non deve aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 e deve altresì possedere apposita certificazione sanitaria attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività.
Il concessionario garantirà per l’orario di apertura del servizio il rapporto numerico tra
educatore/minori in ottemperanza agli standard di personale previsti dalla vigente normativa.
Il Concessionario si impegna, altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del medesimo, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell’assistenza ai bambini.
Prima dell’inizio del servizio il concessionario deve inviare all’Amministrazione l’elenco dettagliato di tutto il personale educativo ed ausiliario, specificandone i dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti da ogni singolo operatore.
In caso di assenza del personale educativo, il concessionario deve garantire le condizioni standard del servizio, provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo, in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa, in modo che non sia alterato il numero delle unità di personale che prestano servizio.
Il concessionario può presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l’ingresso con l’Amministrazione. La stessa Amministrazione può proporre, a sua volta, progetti formativi per tirocinanti. Gli stessi, in ogni caso, possono solo affiancare e non sostituire gli operatori.
Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia
previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
In particolare dovrà curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi (comprovati da polizza infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività da presentarsi al momento della stipulazione del contratto), assistenziali e previdenziali riguardanti il personale sono a carico dell’aggiudicatario.
Il Comune è sollevato da qualsiasi eventuale responsabilità derivante dal mancato adempimento degli obblighi e degli oneri sopra richiamati.
Art. 15 Obblighi delle parti
O neri a carico dell’Amministrazione comunale concedente:
1. la messa a disposizione dei locali come si trovano allo stato di fatto che risulterà nel verbale da redigere in contraddittorio tra le parti;
2. la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi.
Oneri a carico del Concessionario:
Il Concessionario si impegna a svolgere l’attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire:
1. La realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati.
2. Adozione della Carta Servizi e del Regolamento interno.
3. Ogni spesa inerente il personale.
4. La pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi, dell’arredamento e del materiale.
5. Il rinnovo del materiale didattico e ludico obsoleto o danneggiato.
6. La fornitura del materiale di consumo e ludico-pedagogico necessario per l’effettuazione del servizio (detersivi, cartoleria, giochi, ecc…).
7. Le assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità civile del personale e dei giovani di cui al successivo art. 17.
8. Il pagamento delle spese per la fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas metano, raccolta e trasporto dei rifiuti e ogni altra utenza necessaria al funzionamento del servizio. Il concessionario è obbligato a intestare/volturare a proprio nome le utenze.
9. L’adeguata gestione del servizio, relativa a: attività di programmazione, documentazione,
valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con i servizi sociali.
10. L’acquisto, la manutenzione e l’eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi che
dovessero risultare necessari.
11. La gestione e introito delle rette mensili.
12. L’osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lvo 81/2008 e s.m.i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione.
13. La disponibilità dei locali e delle proprie risorse umane e strumentali, per la realizzazione per un massimo di 5 eventi annuali organizzati dal Comune nei tempi previsti formalmente dall’Ente.
14. Presentare annualmente rendiconto contabile e relazione sull’andamento del Servizio con riferimento al piano finanziario presentato in sede di gara.
Rimane a carico del concessionario ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato e della vigente normativa.
Art. 16 Garanzia definitiva
Il concessionario deve versare, all'atto della stipulazione del contratto e nelle forme previste dalla legge, la cauzione definitiva nella misura di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, a garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dal presente Capitolato e dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche. Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione concedente abbia dovuto avvalersi durante l'esecuzione del contratto.
Art. 17
Polizze assicurative a garanzia
Il concessionario è tenuto a stipulare apposite polizze assicurative a garanzia di eventuali danni di qualsiasi natura che potrebbero verificarsi a terzi, cose e persone, nonché agli utenti del servizio con massimale di copertura non inferiore a € 1.500.000,00, sollevando in tal modo l’Amministrazione, per tutta la durata del contratto, da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia ed altro, che possa loro derivare dalla gestione dei servizi. La polizza dovrà tenere conto della responsabilità civile verso terzi, per tutti i rischi, nessuno escluso e per ogni danno anche se qui non menzionato.
Il concessionario è tenuto a stipulare polizza di assicurazioni Infortuni per i dipendenti, relativamente ai rischi professionali, e ai giovani (in questo caso con riferimento alle attività, comprese le gite, ovviamente debitamente autorizzate)
Il concessionario è tenuto a stipulare altresì apposita polizza assicurativa Furti, Incendi e Atti Vandalici in danno della struttura almeno per € 500.000,00.
Le polizze assicurative, che dovranno coprire l’intero periodo della concessione, dovranno essere prodotte all’atto della sottoscrizione del contratto o comunque prima dell’avvio delle attività.
Il concessionario si impegna a presentare all’Amministrazione, ad ogni scadenza annuale, la
dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità di pagamento del premio.
Ogni responsabilità per danni che in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che
dovesse occorrere al personale dipendente del concessionario impegnato nel servizio.
Art. 18
Verifica e controllo sullo svolgimento del servizio
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto. Eventuali osservazioni verranno contestate per iscritto al Concessionario che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni.
Il concessionario si impegna a fornire all’Amministrazione Comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.
L’Amministrazione Comunale, tramite personale incaricato ai controlli, ha accesso alla struttura in ogni momento e, pur rispettando l’attività educativa, tale possibilità è intesa anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.
Art. 19 Inadempienze e penalità
In caso di inadempienze contrattuali si disporrà a titolo di penale, previa procedura di contestazione, la comminatoria di sanzioni pecuniarie da € 500,00 a € 1.500,00 a seconda della gravità in base ad una valutazione da parte del Dirigente del Settore, fatta salva l’applicazione dell’art. 1662 C.C.
Art. 20
Risoluzione anticipata e recesso dal contratto
L’Amministrazione comunale, previa diffida, può risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’artt. 108 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e all’art.
1456 del codice civile, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni e incameramento della cauzione, qualora il concessionario:
- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente per la gestione;
- non osservi in maniera reiterata le disposizioni di legge, di regolamento, gli obblighi previsti dal
presente capitolato, gli atti deliberatori o le determinazioni dell’Ente;
- interrompa il servizio senza giusta causa;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei
lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio o ometta di pagare le retribuzioni dovute;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di sub concessione.
Nelle ipotesi sopraindicate si applicano le norme di cui agli artt. 1453 e segg. del codice civile.
Nel caso di risoluzione del contratto, per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorrerà nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune.
L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di ordinare l’immediata sospensione del
servizio nel caso si verifichino violazioni che possano arrecare pregiudizio agli utenti.
Art. 21
Cessione del contratto e subconcessione
E’ fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio e la struttura sotto pena dell’immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria.
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione. La cessione si configura anche nel caso in cui il concessionario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui il concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Art. 22
Valutazione dei rischi da interferenze
Si dà atto che allo stato di fatto non sussistono rischi di interferenze, per cui il servizio in concessione non è soggetto a valutazione dei rischi da interferenze di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Qualora, durante l’esecuzione del contratto, dovessero essere programmate attività che coinvolgono altri lavoratori, il concessionario dovrà provvedere a redigere il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze (DUVRI) provvedendo a produrre un proprio piano operativo. Il concessionario è tenuto a presentare il piano dei rischi aziendali e ad indicare i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell’offerta economica .
Art. 23 Condizioni particolari
La presentazione dell’offerta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme vigenti in materia e di incondizionata loro accettazione, nonchè alla completa accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente Capitolato, dal Bando Disciplinare di gara.
L’avvio del servizio è subordinato all’ottenimento da parte del concessionario delle autorizzazioni di competenza previste dalla normativa vigente anche con riferimento ai servizi aggiuntivi proposti.
Art. 24
Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali
Il concessionario si impegna a garantire la riservatezza su dati, fatti o circostanze riguardanti i minori e le loro famiglie, assicurando l’adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Assume, inoltre, la qualifica di incaricato del trattamento dei dati personali. Il vincolo della riservatezza non potrà essere posto nei confronti del Servizio Sociale Comunale per quanto riguarda i compiti di competenza.
Il concessionario deve comunicare al Comune il Responsabile al trattamento dei dati.
Art. 25
Norme sulla tracciabilità
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, come modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. n. 187 del 12/11/2010, i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 26 Supplente
In caso di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l’amministrazione concedente, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della concessione; l’interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa; l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 27 Spese contrattuali
Sono a carico del concessionario tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione nonché per la pubblicazione del bando.
Art. 28 Controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Bari.
Art. 29
Altre disposizioni. Rinvii.
Per quanto non convenuto esplicitamente nel presente capitolato si applicano le disposizioni di cui alle leggi e regolamenti vigenti in particolare la L.R. n. 19/2006 e il Reg. Reg. n. 4/2007 nonché la Delibera G.C. n. 56 del 25.05.2017 e Determinazione di indizione gara n. 390 del 21/06/2017.
ALLEGATI:
A1. Planimetria dei locali e degli spazi esterni