PROTOCOLLO
Relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano membri dell'Unione europea il 1o gennaio 2007;
CONSIDERANDO che l'articolo I-58 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa prevede che le condizioni e le modalità dell'ammissione formino l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato;
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
PARTE PRIMA
PRINCIPI
Articolo 1
1. Ai fini del presente protocollo:
— per «Costituzione» s'intende il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;
— per «Trattato CEEA» s'intende il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione;
— per «Stati membri attuali» si intendono il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
— per «nuovi Stati membri» si intendono la Repubblica di Bulgaria e la Romania;
— per «istituzioni» si intendono le istituzioni create dalla Costituzione.
2. I riferimenti alla Costituzione e all'Unione contenuti nel presente protocollo si intendono fatti, a seconda dei casi, rispettivamente al trattato CEEA e alla Comunità istituita dal trattato CEEA.
Articolo 2
Dalla data di adesione le disposizioni della Costituzione, del trattato CEEA e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in tali Stati alle condizioni previste dalla Costituzione, dal trattato CEEA e dal presente protocollo.
Articolo 3
1. La Bulgaria e la Romania aderiscono alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
2. La Bulgaria e la Romania si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risolu- zioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché rispetto a quelle relative all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri; esse rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da dette dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
3. La Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 4.
4. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomanda- zione della Commissione e previa consultazione del Parla- mento europeo, adotta le decisioni europee che apportano alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione e pubblica il testo adattato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5. La Bulgaria e la Romania si impegnano, relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3, ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, e ad agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri.
6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare decisioni europee che integrano l'allegato I con le convenzioni, gli accordi e i protocolli firmati prima della data di adesione.
7. Gli strumenti specifici di cui al presente articolo includono quelli citati nell'articolo IV-438 della Costituzione.
Articolo 4
1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen, di cui al protocollo 17 della Costituzione sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato II così come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell'adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione.
2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'am- bito dell'Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per la Bulgaria e la Romania dalla data di adesione, si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtù di una decisione europea, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione in tale Stato.
Il Consiglio adotta la sua decisione, previa consultazione del Parlamento europeo, deliberando all'unanimità dei suoi
membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.
Articolo 5
La Bulgaria e la Romania partecipano all'Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quali Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo III-197 della Costituzione.
Articolo 6
1. Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dall'Unione con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per la Bulgaria e la Romania alle condizioni previste dalla Costituzione e dal presente proto- collo.
2. La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente protocollo, agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall'Unione congiuntamente agli Stati membri attuali.
L'adesione della Bulgaria e della Romania agli accordi o alle convenzioni conclusi o firmati dall'Unione congiuntamente agli Stati membri attuali con particolari paesi terzi o organizzazioni internazionali è approvata tramite un proto- collo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.
Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell'Unione e non incide sulla ripartizione dei poteri tra l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione.
3. Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.
4. Dalla data dell'adesione e in attesa dell'entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania applicano le disposizioni degli accordi o delle
convenzioni conclusi congiuntamente dall'Unione e dagli Stati membri attuali prima dell'adesione, ad eccezione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera. Tale obbligo si applica anche agli accordi e alle convenzioni che l'Unione e gli Stati membri attuali hanno convenuto di applicare provvisoriamente.
In attesa dell'entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2, l'Unione e gli Stati membri, agendo congiunta- mente, adottano, se opportuno nell'ambito delle rispettive competenze, le disposizioni necessarie.
5. La Bulgaria e la Romania aderiscono all'Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.
6. La Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire, alle condizioni stabilite nel presente protocollo, all'accordo sullo Spazio economico europeo (2), conformemente all'arti- colo 128 dell'accordo stesso.
7. Dalla data dell'adesione, la Bulgaria e la Romania applicano le intese e gli accordi tessili bilaterali conclusi dall'Unione con paesi terzi.
Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importa- zioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione. A tal fine, prima della data di adesione, l'Unione può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche delle intese e degli accordi bilaterali di cui sopra.
Qualora le modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione, l'Unione adatta secondo la necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania.
8. Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Bulgaria e della Romania di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati.
A tal fine, prima della data di adesione, saranno negoziati i necessari emendamenti alle intese e agli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra l'Unione e paesi terzi.
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
Qualora le modifiche delle intese e degli accordi bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione si applicano le disposizioni del primo comma.
9. Gli accordi di pesca conclusi prima dell'adesione dalla Bulgaria e dalla Romania con paesi terzi sono gestiti dall'Unione.
I diritti ed obblighi che derivano per la Bulgaria e la Romania da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.
Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.
10. Con effetto dalla data di adesione, la Bulgaria e la Romania si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio.
Nella misura in cui gli accordi tra la Bulgaria, la Romania o entrambi gli Stati, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente protocollo, la Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora la Bulgaria o la Romania incontrino difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritirano dallo stesso.
11. La Bulgaria e la Romania aderiscono, alle condizioni previste nel presente protocollo, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2, 5 e 6.
12. La Bulgaria e la Romania adottano le misure appropriate per adeguare, se necessario, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o altri Stati membri.
Esse si ritirano in particolare, alla data dell'adesione o il più presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l'Unione è parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.
13. I riferimenti contenuti nel presente articolo a conven- zioni e accordi conclusi o firmati dall'Unione includono quelli di cui all'articolo IV-438 della Costituzione.
Articolo 7
Una legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano più applicabili. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consulta- zione del Parlamento europeo.
Articolo 8
1. Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.
2. Le disposizioni del presente protocollo che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.
Articolo 9
L'applicazione della Costituzione e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente protocollo.
PARTE SECONDA
ADATTAMENTI DELLA COSTITUZIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 10
1. L'articolo 9, primo comma del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato alla Costituzione e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:
«Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternativamente quattordici e tredici giudici.».
2. L'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato alla Costituzione e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:
«Articolo 48
Il Tribunale è composto di ventisette giudici.».
Articolo 11
Il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato alla Costituzione, è modificato come segue:
1. All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma:
a) la frase di apertura è sostituita dalla seguente:
«1. Il capitale della Banca è di 164 795 737 000 EURO; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti (*):
(*) Le cifre relative alla Bulgaria e alla Romania sono indicative e si basano sui dati per il 2003 pubblicati da Eurostat»;
b) Tra le voci relative all'Irlanda e alla Slovacchia si inserisce:
«Romania 846 000 000»; e
c) tra le voci relative alla Slovenia e alla Lituania si inserisce:
«Bulgaria 296 000 000».
2. All'articolo 9, paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro. Un amministratore è inoltre designato dalla Commissione.
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
— due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
— due sostituti designati dalla Repubblica fran- cese;
— due sostituti designati dalla Repubblica ita- liana;
— due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
— un sostituto designato di comune accordo dal
Regno di Spagna e dalla Repubblica porto- ghese;
— un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussem- burgo e dal Regno dei Paesi Bassi;
— due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania;
— due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia;
— tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca;
— un sostituto designato dalla Commissione.».
Articolo 12
L'articolo 134, paragrafo 2, primo comma del trattato CEEA relativo alla composizione del Comitato scientifico e tecnico è sostituito dal seguente:
«2. Il comitato è composto di quarantuno membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.»
TITOLO II
ALTRI ADATTAMENTI
Articolo 13
L'ultima frase dell'articolo III-157, paragrafo 1 della Costitu- zione è sostituita dalla seguente:
«In relazione alle restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la data in questione è il 31 dicembre 1999».
Articolo 14
L'articolo IV-440, paragrafo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repub- blica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla
Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussem- burgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»
Articolo 15
1. All'articolo IV-448, paragrafo 1 della Costituzione è aggiunto il comma seguente:
«In forza del trattato di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara e rumena.»
2. All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Fanno egualmente fede le versioni del trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e unghe- rese.»
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI PERMANENTI
TITOLO I
ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
Articolo 16
Gli atti elencati nell'allegato III del presente protocollo formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.
Articolo 17
Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato IV del presente protocollo, resi necessari dall'adesione, sono effettuati confor- memente agli orientamenti enunciati in detto allegato.
TITOLO II
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 18
Le misure elencate nell'allegato V del presente protocollo sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.
Articolo 19
Una legge europea del Consiglio può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente protocollo, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari a seguito di una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI TEMPORANEE
TITOLO I
MISURE TRANSITORIE
Articolo 20
Le misure elencate negli allegati VI e VII del presente protocollo si applicano alla Bulgaria e alla Romania alle condizioni stabilite in detti allegati.
TITOLO II
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 21
1. Nell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge il seguente comma:
«In deroga al numero massimo dei membri del Parlamento europeo stabilito nell'articolo I-20, para- grafo 2 della Costituzione, il numero dei membri del Parlamento europeo è aumentato per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, nel periodo compreso tra la data di adesione e l'inizio del mandato 2009‑2014 del Parlamento europeo, del seguente numero dei membri provenienti da detti paesi:
Bulgaria 18
Romania 35».
2. Entro il 31 dicembre 2007, la Bulgaria e la Romania procedono all'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto dei propri cittadini, del numero dei membri stabilito nel paragrafo 1, conformemente alle disposizioni dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto. (1)
(1) GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da ultimo dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
3. In deroga all'articolo I-20, paragrafo 3 della Costituzione, se le elezioni si svolgono dopo la data di adesione, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i cittadini della Bulgaria e della Romania per il periodo compreso tra la data di adesione e le elezioni di cui al paragrafo 2 sono nominati dai parlamenti di tali Stati tra i loro membri, conformemente alla procedura stabilita da ciascuno di essi.
Articolo 22
1. Nell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge, tra le voci relative al Belgio e alla Repubblica ceca:
«Bulgaria 10»
e, tra le voci relative al Portogallo e alla Slovenia:
«Romania 14».
2. L'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma del protocollo
n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:
«Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno
255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù della Costitu- zione, debbono essere prese su proposta della Commis- sione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto
favorevole di almeno due terzi dei membri.».
Articolo 23
Nell'articolo 6 del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge, tra le voci relative al Belgio e alla Repubblica ceca:
«Bulgaria 12»
e, tra le voci relative al Portogallo e alla Slovenia:
«Romania 15».
Articolo 24
Nell'articolo 7 del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge, tra le voci relative al Belgio e alla Repubblica ceca:
«Bulgaria 12»
e, tra le voci relative al Portogallo e alla Slovenia:
«Romania 15».
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 25
1. Dalla data di adesione, la Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi, corrispondenti alla loro quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito nell'articolo 4 del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato alla Costituzione (1):
Bulgaria 14 800 000 EUR
Romania 42 300 000 EUR.
Tali contributi sono versati in otto rate uguali, esigibili il 31 maggio 2007, 31 maggio 2008, 31 maggio 2009,
30 novembre 2009, 31 maggio 2010, 30 novembre 2010,
31 maggio 2011 e 30 novembre 2011.
2. La Bulgaria e la Romania contribuiscono in otto rate uguali, esigibili alle date di cui al paragrafo 1, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste. (1)
Bulgaria 0,181 %
Romania 0,517 %.
3. Il capitale e i versamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati dalla Bulgaria e dalla Romania in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimità dal consiglio dei governatori.
Articolo 26
1. La Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/ 234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio: (2)
(milioni di euro, prezzi attuali)
Bulgaria 11,95
Romania 29,88.
2. I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono corrisposti, a partire dal 2009, in quattro rate da versare il
(1) Le cifre riportate sono indicative e si basano sui dati per il 2003
pubblicati da Eurostat. (2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.
primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle seguenti percentuali:
2009: 15 %
2010: 20 %
2011: 30 %
2012: 35 %.
Articolo 27
1. A decorrere dalla data di adesione, l'indizione delle gare d'appalto, le aggiudicazioni, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare (1), del programma Phare di cooperazione transfrontaliera (2) e di assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione di cui all'articolo 31 sono gestiti dalle agenzie esecutive in Bulgaria e Romania.
Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una procedura di accreditamento espletata dalla Commissione e ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformità dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 (3) e nell'articolo 164 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4).
Se detta decisione della Commissione sulla deroga al controllo ex ante non è presa prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione prende la decisione è inammissibile all'assistenza di preadesione.
Tuttavia, se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante è ritardata oltre la data di adesione per motivi non riconducibili alle autorità della Bulgaria o della Romania, la Commissione può accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti sottoscritti nel periodo compreso fra la data dell'adesione e la data della decisione della Commissione siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione dell'assistenza di preade- sione prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni.
(1) Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 123 del 27.4.2004, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione del 18 dicembre 1998 relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49). Regolamento modificato da ultimo dal xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 267 del 17.10.2003, pag. 9).
(3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
(4) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Xxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxx 0000 (XX L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
2. Gli impegni di bilancio globali stabiliti prima dell'adesione in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 e allo strumento di transizione di cui all'articolo 31 successivamente all'adesione, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l'adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformità delle pertinenti disposizioni dell'U- nione.
3. L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo 1 è effettuata nell'ultimo anno precedente l'adesione. I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi. Non è concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per l'esecuzione dei contratti, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati.
In deroga a quanto precede, i fondi di preadesione destinati a coprire spese amministrative di cui al paragrafo 4 possono essere impegnati nei primi due anni dopo l'adesione. Per i costi relativi alle revisioni contabili e alle valutazioni, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione.
4. Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché del programma ISPA (5), la Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che in Bulgaria e Romania resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l'adesione. Per la durata di tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali che prima dell'adesione coprivano posti in Bulgaria e in Romania e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione prima dell'adesione in conformità dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità di cui al regolamento (CEE, Xxxxxxx, CECA)
n. 259/68 del Consiglio (6). Le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale necessario, sono coperte dalla voce «Soppressione graduale dell'assistenza di preadesione per i nuovi Stati membri» o da voci equivalenti
(5) Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73). Regolamento modificato da ultimo dal xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 123 del 27.4.2004, pag. 12).
(6) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).
nell'ambito del settore politico pertinente del bilancio generale delle Comunità europee relativo all'allargamento.
Articolo 28
1. Si considerano approvate dalla Commissione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 che istituisce un Fondo di coesione (1), le iniziative che, alla data di adesione hanno formato oggetto di decisioni sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e la cui attuazione non è stata completata entro detta data. Gli importi ancora da impegnare ai fini dell'attuazione di dette iniziative sono impegnati ai sensi del regolamento relativo al Fondo di coesione in vigore alla data di adesione e iscritti nel capitolo ad esso corrispondente nel bilancio generale dell'Unione europea. Salva disposizione contraria nei paragrafi da 2 a 5, a dette iniziative si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle iniziative approvate ai sensi di tale regolamento.
2. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali alla data di adesione è già stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applicano tuttavia le disposizioni previste nell'articolo 165 del regolamento finanziario appli- cabile al bilancio generale delle Comunità europee. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali non è stato ancora pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono conformi alle disposizioni della Costituzione, agli atti adottati in forza delle stesse, nonché alle politiche dell'Unione, comprese quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, i trasporti, le reti transeuropee, la concorrenza e gli appalti pubblici.
3. I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di un'iniziativa di cui al paragrafo 1 sono imputati all'impegno aperto risalente più indietro nel tempo effettuato in primo luogo a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999 e in secondo luogo a norma del regolamento relativo al Fondo di coesione in vigore a quella data.
4. Le norme che disciplinano l'ammissibilità della spesa in conformità del regolamento (CE) n. 1267/1999 restano applicabili per le iniziative di cui al paragrafo 1, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta dello Stato membro interessato.
(1) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
5. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commis- sione può decidere di autorizzare deroghe specifiche alle norme che, in conformità del regolamento relativo al Fondo di coesione in vigore alla data di adesione, si applicano alle iniziative di cui al paragrafo 1.
Articolo 29
Qualora il periodo per gli impegni pluriennali assunti nell'ambito del programma SAPARD (2) in relazione all'imbo- schimento dei terreni agricoli, al sostegno per la creazione di associazioni di produttori o al finanziamento di progetti agroambientali superi la data ultima consentita per i pagamenti in tale ambito, gli impegni residui saranno coperti nel quadro del programma di sviluppo rurale 2007—2013. Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate secondo le procedure stabilite nell'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3).
Articolo 30
1. La Bulgaria, conformemente agli impegni assunti, ha chiuso definitivamente, per disattivarle successivamente, l'unità 1 e l'unità 2 della centrale nucleare di Kozloduy prima del 2003, e si impegna a chiudere definitivamente l'unità 3 e l'unità 4 della stessa centrale nel 2006 e a disattivare successivamente dette unità.
2. Nel periodo 2007-2009 la Comunità fornisce alla Bulgaria assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione delle unità 1 - 4 della centrale nucleare di Kozloduy.
L'assistenza contempla, tra l'altro: misure a sostegno della disattivazione delle unità 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy, misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis, misure di ammodernamento dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia conven- zionale in Bulgaria, misure per migliorare l'efficienza energetica, potenziare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
Per il periodo 2007-2009 l'assistenza ammonta a 210 milioni di EUR (prezzi 2004) in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali di 70 milioni di EUR (prezzi 2004).
L'assistenza o parte di essa può essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di
(2) Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87). Regolamento modificato da ultimo dal xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 349 del 25.11.2004, pag. 12).
(3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
sostegno alla disattivazione di Kozloduy, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
3. La Commissione può adottare norme di attuazione dell'assistenza di cui al paragrafo 2. Le norme sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1). A tal fine, la Commissione è assistita da un comitato. Si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/ 468/CE è di sei settimane. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 31
1. Nel primo anno successivo all'adesione, l'Unione fornisce alla Bulgaria e alla Romania un'assistenza finanziaria tempo- ranea, in appresso denominata «strumento di transizione», per sviluppare e rafforzare la loro capacità amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare la normativa dell'Unione e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. L'assistenza è volta a finanziare progetti di costruzione istituzionale e piccoli investimenti limitati accessori a questi.
2. L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale.
3. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministra- zioni volti allo sviluppo istituzionale, continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri, come stabilito negli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione.
Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi 2004, per la Bulgaria e la Romania ammontano a 82 milioni di EUR nel primo anno successivo all'adesione al fine di rispondere alle priorità nazionali e orizzontali. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
4. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa ed attuata secondo la procedura di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale.
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
Articolo 32
1. È istituito uno strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo per aiutare la Bulgaria e la Romania a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2009, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere e per favorire l'incremento degli stessi flussi di tesoreria nei bilanci nazionali.
2. Per il periodo 2007-2009, a titolo dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo, sono messi a disposizione della Bulgaria e della Romania sotto forma di pagamento forfettario gli importi seguenti:
(milioni di EUR, xxxxxx 2004)
2007 | 2008 | 2009 | |
Bulgaria | 121,8 | 59,1 | 58,6 |
Romania | 297,2 | 131,8 | 130,8 |
3. Almeno il 50 % dell'assegnazione per ciascun paese a titolo dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo è utilizzato per sostenere la Bulgaria e la Romania nel loro obbligo di finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.
4. Un dodicesimo di ciascun importo annuale è pagabile alla Bulgaria e alla Romania il primo giorno lavorativo di ciascun mese dell'anno corrispondente. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, la Bulgaria e la Romania presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti forfettari a titolo della parte Schengen dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo, corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione.
5. La Commissione può adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo.
Articolo 33
1. Fatte salve le decisioni di carattere politico da prendere in futuro, il totale degli stanziamenti d'impegno per azioni strutturali da rendere disponibile per la Bulgaria e la Romania nel triennio 2007-2009 è il seguente:
(milioni di EUR, prezzi 2004)
2007 | 2008 | 2009 | |
Bulgaria | 539 | 759 | 1 002 |
Romania | 1 399 | 1 972 | 2 603 |
2. Nel triennio 2007-2009, la portata e la natura degli interventi, nell'ambito di queste dotazioni fisse per paese, sono determinate sulla base delle disposizioni applicabili in quel momento alla spesa per gli interventi strutturali.
Articolo 34
1. Oltre ai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data dell'adesione, le disposizioni di cui alle sezioni da I a III dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il periodo 2007-2009 e le specifiche disposizioni
finanziarie di cui alla sezione IV dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania durante il periodo di program- mazione 2007‑2013.
2. Fatte salve le decisioni di carattere politico da prendere in futuro, gli stanziamenti d'impegno della sezione Garanzia del FEAOG destinati allo sviluppo rurale in Bulgaria e Romania nel triennio 2007-2009 ammontano a 3 041 milioni di EUR (prezzi 2004).
3. Le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell'allegato VIII sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, effettua gli adattamenti delle disposizioni dell'allegato VIII, laddove necessario, per garantire la coerenza con i regolamenti relativi allo sviluppo rurale.
Articolo 35
Gli importi di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 sono adeguati annualmente dalla Commissione in linea con le variazioni dei prezzi come parte degli adeguamenti tecnici annuali delle prospettive finanziarie.
TITOLO IV
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 36
1. Entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficoltà gravi di un settore di attività economica suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano arrecare grave perturbazione alla situazione economica di una data regione, la Bulgaria o la Romania possono chiedere di essere autorizzate ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno.
Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Bulgaria, della Romania o di entrambi gli Stati.
2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, adotta i regolamenti o le decisioni europei che istituiscono le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'appli- cazione.
In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.
3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme della Costituzione e in particolare al presente protocollo, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovrà accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
Articolo 37
Qualora la Bulgaria o la Romania non abbiano osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando così un grave pregiudizio al funzionamento del mercato
interno, inclusi impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare regolamenti o decisioni europei che stabiliscano le misure appropriate.
Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio e le misure adottate entrano in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempi- mento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare i regolamenti e le decisioni europei che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Articolo 38
In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi in Bulgaria o in Romania nel recepimento, nell'attua- zione o nell'applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in campo penale ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonché delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in campo civile ai sensi del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, e delle leggi e leggi quadro europee adottate in base alla parte III, titolo III, capo IV, sezioni 3 e 4 della Costituzione, la Commissione può, per un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare regolamenti o decisioni europei che stabiliscono le misure appropriate e precisarne le condizioni e le modalità di applicazione.
Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra Bulgaria o Romania e uno o più altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai
risultati del monitoraggio e le misure adottate entrano in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma finché tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, può adeguare opportuna- mente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare i regolamenti e le decisioni europei che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Articolo 39
1. Se il costante controllo da parte della Commissione degli impegni assunti dalla Bulgaria e dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione e in particolare le relazioni di controllo della Commissione dimostrano chiaramente che lo stato dei preparativi per l'adozione e l'attuazione dell'acquis in Bulgaria o Romania è tale da far sorgere il serio rischio che uno di questi Stati sia manifestamente impreparato a soddisfare i requisiti dell'adesione in alcuni importanti settori entro la data di adesione, ossia il 1o gennaio 2007, il Consiglio può, deliberando all'unanimità sulla base di una raccomandazione della Commissione, decidere di posporre di un anno, al 1o gennaio 2008, la data di adesione di tale Stato.
2. A prescindere dal paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei confronti della Romania qualora siano state riscontrate gravi carenze per quanto riguarda il rispetto da parte della Romania di uno o più degli obblighi o requisiti di cui all'allegato IX, punto I.
3. A prescindere dal paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 37, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione e sulla scorta di una valutazione particolareggiata, effettuata nell'au- tunno 2005, sui progressi compiuti dalla Romania nel settore della politica della concorrenza, adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei confronti della Romania qualora siano state riscontrate gravi carenze per quanto riguarda il rispetto da parte della Romania degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo europeo (1) o di uno o più degli impegni o requisiti di cui all'allegato IX, punto II.
4. Nel caso in cui sia adottata una decisione ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide immediatamente gli adeguamenti al pre- sente protocollo, inclusi gli allegati e le appendici, resisi necessari a seguito della decisione di posticipare la data di adesione.
(1) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra (GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2).
Articolo 40
Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali della Bulgaria e della Romania durante i periodi transitori di cui agli allegati VI e VII non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
Articolo 41
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e in Romania a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente protocollo, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la proce- dura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1) o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, o dalle leggi europee che li sostituiscono, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Tale periodo può essere prorogato da
una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Le misure transitorie che si riferiscono all'attuazione degli strumenti riguardanti la politica agricola comune che non sono specificate nel presente protocollo e che si rendono necessarie in conseguenza dell'adesione sono stabilite prima della data di adesione mediante regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione, oppure, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione mediante regolamenti o decisioni europei secondo la procedura richiesta per l'adozione degli strumenti in que- stione.
Articolo 42
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e in Romania a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimen- tare, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applica- bile. Dette misure sono adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo.
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO
TITOLO I
INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI
Articolo 43
Il Parlamento europeo apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Articolo 44
Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adatta- menti resi necessari dall'adesione.
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
Articolo 45
Un cittadino di ogni nuovo Stato membro è nominato membro della Commissione a partire dalla data dell'adesione. I nuovi membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, di comune accordo con il Presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 della Costituzione.
Il mandato dei membri così nominati scade contemporanea- mente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Articolo 46
1. Due giudici sono nominati alla Corte di giustizia e due giudici sono nominati al Tribunale.
2. Il mandato di uno dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 2009. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 2012.
Il mandato di uno dei giudici del Tribunale nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 2007. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 31 agosto 2010.
3. La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Il Tribunale, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
I regolamenti di procedura così adattati sono sottoposti all'approvazione del Consiglio.
1. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.
Articolo 47
Un cittadino di ogni nuovo Stato membro è nominato alla Corte dei conti a partire dalla data di adesione per un periodo di sei anni.
Articolo 48
Il Comitato delle regioni è completato con la nomina di 27 membri, in rappresentanza delle collettività regionali e locali della Bulgaria e della Romania, titolari di un mandato elettorale regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Articolo 49
Il Comitato economico e sociale è completato con la nomina di 27 membri in rappresentanza delle varie componenti economiche e sociali della società civile organizzata della Bulgaria e della Romania. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Articolo 50
Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituiti dalla Costituzione, resi necessari dall'ade- sione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
Articolo 51
1. I nuovi membri dei comitati, dei gruppi e degli altri enti istituiti dalla Costituzione o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di detti comitati, gruppi o altri enti. Il mandato dei membri recentemente nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
2. I comitati o i gruppi istituiti dalla Costituzione o da un atto delle istituzioni con un numero di membri fisso a prescindere dal numero di Stati membri sono integralmente rinnovati all'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro l'anno successivo all'adesione.
TITOLO II
APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
Articolo 52
Dalla data di adesione la Bulgaria e la Romania sono considerate come destinatari delle leggi quadro europee, dei regolamenti europei e delle decisioni europee ai sensi dell'articolo I-33 della Costituzione e delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purché tali leggi quadro europee, regolamenti europei e decisioni europee e tali direttive e decisioni siano state
notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le decisioni europee che entrano in vigore ai sensi dell'articolo I- 39, paragrafo 2 della Costituzione e per le direttive e le decisioni entrate in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Bulgaria e la Romania sono considerate come aventi ricevuto notifica di tali decisioni europee e di tali direttive e decisioni al momento dell'adesione.
Articolo 53
1. La Bulgaria e la Romania mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle leggi quadro europee e dei regolamenti europei vincolanti per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi, ai sensi dell'articolo I-33 della Costituzione, nonché delle direttive e decisioni di cui all'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente protocollo. Esse comunicano tali misure alla Commissione al più tardi entro la data di adesione o, se del caso, entro il termine previsto dal presente protocollo.
2. Nella misura in cui le modifiche delle direttive di cui all'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 161 del trattato CEEA introdotte dal presente protocollo richiedono modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli attuali Stati membri, questi ultimi adottano le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle direttive modificate, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente protocollo. Essi comunicano tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente protocollo, se successivo.
Articolo 54
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Bulgaria e della Romania, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, confor- memente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
Articolo 55
Dietro richiesta debitamente circostanziata presentata dalla Bulgaria o Romania alla Commissione entro la data di
adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Com- missione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato adottato da essa, possono adottare regolamenti o decisioni europei che stabiliscono deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1o ottobre 2004 e la data dell'adesione. Le misure sono adottate in conformità delle regole di voto che disciplinano l'adozione dell'atto rispetto al quale si chiede una deroga temporanea. Tali deroghe, se adottate dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
Articolo 56
Quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'ade- sione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente protocollo o nei suoi allegati, il Consiglio, delibe- rando su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato adottato da essa, adottano gli atti a tal fine necessari. Tali adattamenti, se adottati dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
Articolo 57
Salvo disposizioni contrarie, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, i regolamenti o le decisioni europei che istituiscono le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.
Articolo 58
I testi degli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea in lingua bulgara e rumena fanno fede, dalla data dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle lingue ufficiali attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 59
Gli allegati I e IX e le relative appendici costituiscono parte integrante del presente protocollo.
Articolo 60
Il Governo della Repubblica italiana rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica e dei trattati che lo hanno modificato o completato nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.
Il testo del suddetto trattato, redatto in lingua bulgara e rumena, è allegato al presente protocollo. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo
comma redatti nelle lingue attuali.
Articolo 61
Il Segretario Generale rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme degli
accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.