REGIONE TOSCANA
REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale
DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE SETTORE BILANCIO E FINANZE
PROGETTO - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
relativo a:
FORNITURA DI ACQUA IN BOCCIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
(CIG Z4C0A19FAD )
Art. 1 – Oggetto e durata dell’affidamento
La fornitura in oggetto prevede un periodo contrattuale decorrente dalla data di trasmissione del primo ordinativo di fornitura per trentasei mesi, salvo l’esaurimento anticipato dell’intero importo contrattuale, ed è articolata come di seguito specificato:
a) Fornitura di acqua in boccioni da 18,9 litri caratterizzata da:
• consumo stimato per l’intero periodo contrattuale: n. 360 boccioni;
• vuoti a rendere e nessun ordinativo minimo da garantire;
• consegna entro cinque giorni dalla data di ricezione degli ordinativi trasmessi a mezzo fax da questo Ufficio sulla base delle esigenze dell’Amministrazione;
• ritiro dei vuoti presso la sede del Consiglio regionale della Toscana – Xxx Xxxxxx, 00 – Xxxxxxx;
• comodato in uso gratuito di n. 10 erogatori (vedi lettera successiva);
b) Utilizzo in comodato d’uso gratuito di n. 10 (dieci) erogatori refrigeratori per il periodo contrattuale, comprensivo di:
• consegna e installazione presso le sedi del Consiglio regionale della Toscana – Firenze;
• disinstallazione e ritiro di tutti gli erogatori alla scadenza del periodo contrattuale;
• sanificazione e igienizzazione semestrale di ciascun erogatore installato;
• interventi di assistenza tecnica e manutenzione necessari per il corretto funzionamento degli erogatori, secondo le vigenti norme di sicurezza e di igiene riguardanti tali attività, che dovranno essere eseguiti entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione trasmessa a mezzo fax da questo Ufficio.
Le quantità indicate alla precedente lettera a) sono presunte e possono subire variazioni in aumento o in diminuzione, senza diritto per l’appaltatore a reclamare alcuna indennità o compenso avendo quest’ultimo l’obbligo di fornire le effettive necessità di volta in volta ordinate.
Si precisa che gli erogatori per acqua in boccioni dovranno essere nuovi di fabbrica, consegnati e installati a cura della ditta affidataria nei locali che saranno indicati dal direttore dell’esecuzione del contratto entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta inoltrata dall’Amministrazione. Le attività di installazione degli erogatori stessi dovranno essere opportunamente programmate con il competente ufficio dell’Amministrazione. I nuovi erogatori così installati dovranno sostituire quelli attualmente collocati presso le sedi del Consiglio regionale della Toscana che saranno riconsegnati al relativo fornitore.
Si precisa che successivamente all’aggiudicazione provvisoria, l’affidatario dovrà presentare:
- schede tecniche degli erogatori;
- caratteristiche e parametri quali-quantitativi dell’acqua imbottigliata fornita, che comunque dovranno essere conformi a quelli previsti dalla normativa vigente in materia.
L’acqua in boccioni e gli erogatori che saranno effettivamente forniti dovranno corrispondere a quanto indicato nei sopra citati documenti.
Art. 2 – Valore stimato dell’appalto
L’ammontare presunto della fornitura di cui all’oggetto è stimato in Euro duemilasettecento/00 (€ 2.700,00) oltre IVA di legge. Il corrispettivo dovuto sarà stabilito dalle forniture che saranno effettuate sulla base delle richieste dell’Amministrazione, applicando alle stesse il relativo prezzo contrattuale, che sarà determinato applicando il prezzo offerto in sede di gara alle quantità richieste.
Ferme restando le condizioni di aggiudicazione, la Stazione Appaltante potrà introdurre varianti ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010.
Per il presente appalto, trattandosi di mera fornitura di beni, è esclusa la predisposizione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza (Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 05.03.2008, n. 3).
Art. 3 – Adeguamento dei prezzi
Decorsi i primi dodici mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto, si potrà dar luogo all’adeguamento dei prezzi secondo le modalità di cui all’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con riferimento a quanto previsto dall’art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del suddetto decreto legislativo.
In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita richiesta presentata all’Amministrazione e, ove accettato, decorrerà dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data di ricevimento della richiesta stessa.
Art. 4 – Direttore di esecuzione del contratto
Per tutti gli adempimenti relativi all’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006, soggetto designato è il responsabile unico del procedimento Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx.
Art. 5 – Termini, luogo e modalità di esecuzione della fornitura
L’Ufficio Gestione inventario beni mobili e magazzino del Settore Bilancio e finanze del Consiglio regionale della Toscana provvederà a trasmettere, sulla base delle esigenze dell’Amministrazione, l’ordinativo di fornitura mediante lettera, fax o e-mail.
Il materiale richiesto dovrà essere consegnato, previo accordo telefonico con il personale di servizio, entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, esente da ogni spesa, in porto franco, imballaggio e scarico gratuiti, presso i locali dell’Ufficio Gestione inventario beni mobili e magazzino del Settore Bilancio e finanze del Consiglio regionale della Toscana in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx, 00, il cui accesso è soggetto ad apposite norme comunali di
limitazione del traffico. Contestualmente alla consegna del materiale, sarà onere del fornitore provvedere al ritiro dei “vuoti a rendere”.
La Ditta aggiudicataria deve garantire la consegna della fornitura ordinata alle condizioni offerte e provvedere a propria cura e spese alla sostituzione degli articoli eventualmente riscontrati difettosi entro tre giorni del ricevimento della relativa segnalazione inoltrata dall’Amministrazione tramite fax.
Eventuali perdite o danni subiti durante le operazioni di trasporto sono a totale carico della Ditta aggiudicataria che deve garantire l’integrale consegna alle condizioni offerte e sottoscritte.
In caso di ritardi nella consegna saranno applicate le penalità previste al successivo articolo 14.
Art. 6 – Modalità di controllo
Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura, nonché della sua rispondenza alle caratteristiche di cui al precedente art. 2, è effettuato dal responsabile unico del procedimento.
Art. 7 – Fatturazione e pagamenti
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 307 comma 2 D.P.R. 207/2010, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, che la prestazione effettuata risponda in termini quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e, ai sensi dell’art. 17 della l.r. 38/2007, dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa e degli eventuali subappaltatori. Qualora l’affidatario abbia l’intenzione di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 4 comma 14-bis del D.L. 70/2011 convertito nella L. 106/20111, la dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva dovrà essere necessariamente trasmessa unitamente alla fattura cui si riferisce.
L’Amministrazione si adopererà al rispetto del pagamento dei corrispettivi dovuti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura e comunque entro quarantacinque giorni qualora i tempi di rilascio delle necessarie attestazioni propedeutiche al pagamento si protraggano nei massimi termini consentiti dalle norme vigenti. L’affidatario presta consapevolmente il proprio assenso alle tempistiche indicate.
Le fatture, intestate al Consiglio regionale della Toscana (C.F. 01386030488) – Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx, dovranno essere trasmesse in modalità telematica tramite il sistema ap@ci e dovranno indicare i seguenti riferimenti:
- Xxxxxxx Xxxxxxxx e finanze;
1 Art. 4 comma 14 bis D.L. 70/2011 convertito nella L. 106/2011: “Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’ articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.”.
- numero e anno del decreto dirigenziale di affidamento;
- estremi dell’ordinativo della fornitura;
- codice identificativo di gara (C.I.G.).
In casi eccezionali e motivati dall’impossibilità ad utilizzare sistemi informatici sarà comunque possibile inviare fatture cartacee e la data di ricezione della fattura sarà rilevata dalla registrazione dell’ufficio Protocollo di questa Amministrazione.
In caso di inadempienza contestata, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, l’Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che l’affidatario non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
Art. 8 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’affidatario, nella sua qualità di appaltatore, ai sensi dell’articolo 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come successivamente modificata e integrata, assume tutti gli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.
I pagamenti saranno eseguiti esclusivamente con ordinativi a favore dell’affidatario da estinguersi mediante accredito su conto bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti della Pubblica Amministrazione. I dati afferenti a tale conto, nonché le generalità e il codice fiscale di tutti i soggetti delegati ad operarvi, dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto. L’affidatario è altresì tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni ogni variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
L’Amministrazione è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.
Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente contratto siano eseguite senza avvalersi di conto corrente bancario o postale dedicati, l’Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
In caso di subappalto, l’affidatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 comma 9 della
l. 136/2010 e s.m.i. ad inserire nel contratto di subappalto l’obbligo, a carico del subappaltatore e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura in oggetto, di rispettare gli adempimenti inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n. 136/2010 sopra richiamata. Il mancato inserimento di tale clausola comporta la nullità assoluta del contratto di subappalto.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 9 – Responsabilità e obbligazioni dell’affidatario
L’affidatario è tenuto all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente o dei soci lavoratori nel caso di cooperative, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione in vigore.
L’affidatario è direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell’Amministrazione o a terzi, occorsi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, con conseguente esonero dell’Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
L’affidatario è tenuto altresì al rispetto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e ad ottemperare all’obbligo previsto dall’art. 17 della stessa legge. L’affidatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, è obbligato ad attuare nei confronti
dei propri dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci lavoratori occupati nel presente appalto,
condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per la propria categoria e da eventuali accordi integrativi territoriali.
L’affidatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare a quanto disposto dagli artt. 17 e 18. È fatto inoltre obbligo di ottemperare alle norme di cui agli artt. 71 e 77 del medesimo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura effettuata.
Art. 10 – Cauzione definitiva
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 di importo pari al 10% dell’importo contrattuale al netto di IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, l’importo della cauzione è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, della banca o della compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, si applica l’art. 75 comma 7 dello stesso X.Xxx. 163/2006 pertanto l’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora l’esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.
La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria entro dieci giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante determina la decadenza dell’affidamento. Conseguentemente la Stazione Appaltante procede con l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è svincolata secondo le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 11 – Stipula del contratto
Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006. Formano parte integrante del contratto il presente Progetto – Capitolato speciale d’appalto, sottoscritto in ogni singola pagina, e l'offerta presentata dall’Impresa aggiudicataria.
La Ditta resta impegnata fin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre per l’Amministrazione il vincolo contrattuale sopraggiunge solo al momento dell’aggiudicazione definitiva.
Art. 12 – Spese, imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto d’appalto sono a carico dell’aggiudicatario.
Rimane a carico dell’Amministrazione l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Art. 13 – Subappalto
Qualora l’affidatario, in sede di presentazione dell’offerta, si sia avvalso della facoltà di subappaltare le prestazioni del presente contratto, dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione dell’attività.
Con il deposito del contratto di subappalto l’affidatario deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale.
Art. 14 – Penali
Qualora l’affidatario esegua la prestazione in ritardo o in modo non conforme a quanto stabilito, l’Amministrazione procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate mediante raccomandata A.R., PEC o telefax. L’affidatario ha cinque giorni lavorativi di tempo dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
Entro i successivi cinque giorni lavorativi, la Stazione Appaltante deve comunicare le proprie conclusioni e, ove ritenga di non dover accogliere le ragioni dell’affidatario ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, procederà all’applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie, salvo l’eventuale risarcimento del danno ulteriore:
a) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei beni o per la loro sostituzione è prevista una penale giornaliera pari a 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale;
b) decorsi inutilmente numero venti giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei beni o per la loro sostituzione la prestazione si considera non effettuata ed è prevista un’ulteriore penale pari al 50% del valore della merce non consegnata;
Nel caso in cui l’importo delle penali complessivamente raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Qualora il contraente non esegua la prestazione, l’Amministrazione, dopo aver inutilmente intimato l’adempimento della medesima, procederà alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo l’eventuale risarcimento del danno ulteriore.
Art. 15 – Risoluzione del contratto
In caso di gravi inadempienze nell’esecuzione della fornitura, la Stazione Appaltante invita l’affidatario a conformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell’art.1454 del codice civile, assegnando un termine per l’adempimento non inferiore a quindici giorni. Decorso inutilmente il termine, il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
Costituiscono causa di risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta inviata all’affidatario, i seguenti casi:
a) cessazione dell’attività commerciale, fallimento dell’attività commerciale, liquidazione coatta amministrativa;
b) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 e s.m.i., in particolare in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguire senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 14, ovvero oltre il 10 % (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale;
d) mancato adempimento delle prestazioni richieste;
e) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 dall’affidatario contraente per l’aggiudicazione del presente contratto;
f) violazione del divieto di cessione del contratto.
Art. 16 – Divieto di cessione e facoltà di recesso dal contratto
Ai sensi dell’art. 118 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 è tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente appalto. L’inosservanza di tale prescrizione comporta la nullità del contratto stesso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto di cui all’oggetto. Essa ne darà comunicazione all’affidatario con un preavviso di almeno dieci giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso dell’Amministrazione, l’affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, e s.m.i., ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. 488/1999 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. 488/1999.
È fatto divieto all’affidatario di recedere dal contratto.
Art. 17 – Attestazione di regolare esecuzione
Ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010, le prestazioni contrattuali sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione, al fine di accertarne la regolarità rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti.
L’attestazione di regolare esecuzione è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto ed è emessa non oltre quarantacinque giorni dall’ultimazione dell’esecuzione, previa verifica della regolarità dell’affidatario in merito al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Art. 18 – Informativa ai sensi della L. 241/1990 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai fini della presente procedura di affidamento in economia ed ai sensi del D.Lgs. 163/2006, il responsabile unico del procedimento è il funzionario responsabile Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, che, ai sensi dell’articolo 300 del D.P.R. 207/2010, è anche il direttore dell’esecuzione del contratto.
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati.
Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti negli appositi modelli vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica delle capacità giuridiche, ai fini dell’affidamento e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, dalla Legge n. 241/1990 e dalla l.r. 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo” e successive modifiche e integrazioni.
Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare, responsabile e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Consiglio regionale.
Responsabile del trattamento è il dirigente responsabile del Settore Xxxxxxxx e finanze;
Incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati alla struttura sopraindicata e formalmente individuati.
Art. 19 – Foro competente
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Consiglio regionale della Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Art. 20 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:
1. il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)”;
2. il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»”;
3. la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
4. le norme contenute nel regolamento del Consiglio regionale 20 luglio 2004, n. 5 “Regolamento interno di amministrazione e contabilità”;
5. il codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, la legge italiana.