Cineca Consorzio Interuniversitario
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX 0
COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO ALL RISKS
CIG 69632618C0
Tra: Cineca Consorzio Interuniversitario
Codice Fiscale/Partita IVA: 00317740371 / 00502591209
con sede in: Casalecchio di Reno (BO)
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente
POLIZZA INCENDIO ALL RISKS N.
Contraente: Cineca Consorzio Interuniversitario
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxx, 0/0
00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX)
Broker: Xxxxxx Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31/12/2017 Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31/12/2020 Frazionamento: annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
INDICE
DEFINIZIONI | |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | |
Art. 1 | – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio e buona fede |
Art. 2 | – Diminuzione del rischio |
Art. 3 | – Xxxxxx, impostazione e revisione del contratto |
Art. 4 | – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art. 5 | – Modifiche dell’assicurazione |
Art. 6 | – Recesso in caso di sinistro |
Art. 7 | – Forma delle comunicazioni |
Art. 8 | – Oneri fiscali |
Art. 9 | – Foro competente |
Art. 10 | – Rinvio alle norme di legge |
Art. 11 | – Interpretazione del contratto |
Art. 12 | – Estensione territoriale |
Art. 13 | – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte |
Art. 14 | – Altre assicurazioni |
Art. 15 | – Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate |
Art. 16 | – Gestione del contratto |
Art. 17 | – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione |
Art. 18 | – Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art. 19 | – Trattamento dei dati |
Art. 20 | – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) |
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE | |
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DELLA CONTRAENTE | |
SEZIONE 1 – INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI | |
Art. 1 | – Oggetto dell’assicurazione |
Art. 2 | – Rinuncia al diritto di surroga |
Art. 3 | – Assicurazione per conto di chi spetta |
Art. 4 | – Ispezione dei beni assicurati |
Art. 5 | – Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società |
Art. 6 | – Acquisizione di nuovi beni |
Art. 7 | – Deroga alla regola proporzionale |
Art. 8 | – Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo”) |
Art. 9 | – Compensazione tra partite |
Art. 10 | – Somme assicurate – Limitazioni |
Art. 11 | – Esclusioni |
Art. 12 | – Denuncia dei sinistri – Impegni delle Parti |
Art. 13 | – Procedura per la valutazione del danno |
Art. 14 | – Mandato dei Periti |
Art. 15 | – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno |
Art. 16 | – Pagamento dell'indennizzo |
Art. 17 | – Limite massimo dell'indennizzo |
Art. 18 | – Anticipo dell’indennizzo |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX | |
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO | |
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO | |
ELENCO ANALITICO DELLE UBICAZIONI |
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’Assicurazione. |
Assicurato: | il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. |
Assicurazione: | il contratto di assicurazione. |
Broker: | Xxxxxx Italia S.p.A. |
Contraente: | Cineca Consorzio Interuniversitario. |
Franchigia: | parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato espressa in cifra fissa. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Polizza: | il documento che prova e regola l’assicurazione. |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto: | parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato espressa in percentuale. |
Sinistro: | il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno. |
Società: | l’impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici. |
Acqua piovana: | i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti. |
Allagamenti: | qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione. |
Atti di sabotaggio: | le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l’intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività. a parziale deroga dell’art. 3 - Durata, impostazione e revisione del contratto che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso “pro-rata” del premio relativo alla presente estensione. In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall’intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte. |
Atti di terrorismo: | le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse. a parziale deroga dell’art. 3 - Durata, impostazione e revisione del contratto che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso “pro-rata” del premio relativo alla presente estensione. In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall’intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte. |
Atti socio- politici: | danni occorsi a seguito o in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla. Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa protraesse per oltre 10 giorni |
consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l’Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati. | |
Attività del Contraente: | l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. |
Beni di dipendenti e utenti: | i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale del Contraente nonché agli utenti dei servizi erogati dal Contraente, da essi indossati e/o presenti all’interno delle strutture della e/o in uso al Contraente. |
Beni Immobili: | Per Beni Immobili, devono intendersi i Beni di proprietà del Contraente o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo. A titolo esemplificativo e non limitativo: • L’intera costruzione edile, complete o in corso costruzione, nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie e pensiline non amovibili, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade, piazzali, lastricati) compresi, fissi, infissi, lastre, serramenti, vetrate, cancelli ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, atti alla raccolta ed allo smaltimento dell’acqua piovana, igienici e sanitari, termici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di illuminazione, impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, impianti di estinzione, impianti di allarme, pannelli solari e fotovoltaici, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tendostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiseries omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. • Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario. • Fabbricati in corso di ristrutturazione. • Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi, alberi anche ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell’ambito dell’arredo di pertinenza pubblica. • Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. |
Beni mobili: | tutto quanto di proprietà del Contraente o dallo stesso assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (escluso quanto assicurato con polizza Elettronica - All Risks), contenuto all’interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione al Contraente, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti del Contraente o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso al Contraente se iscritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati con specifica polizza, gli animali e gli aeromobili , nonché le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno. Rientrano in tale definizione oggetti d’arte, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, di proprietà del Contraente o di terzi e di valore singolo non superiore ad €15.000,00. Qualora un determinato bene o un determinato ente non trovasse precisa assegnazione in una |
delle partite della presente polizza, oppure tale assegnazione risultasse dubbia o controversia, il bene e l’ente verrà attribuito alla partita Beni Mobili. | |
Colpo d’ariete: | l’urto violento provocato in una conduttura dall’immissione d’acqua o dalla sua interruzione. |
Crollo – Collasso strutturale: | il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori. |
Danno consequenziale: | il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza. |
Danno indennizzabile: | danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto dei eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo. |
Denaro, titoli e valori in genere: | denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, titoli di viaggio (biglietti/abbonamenti) e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà del Contraente o di terzi. |
Dolo del Contraente o dell’Assicurato: | il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato. |
Eruzione vulcanica: | fuoriuscita di materiale lavico, piroclastico o gassoso da una bocca vulcanica. |
Esplosione: | lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Evento sismico o terremoto, maremoto: | un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, anche sottomarina, dovuto a cause endogene. |
Fenomeni atmosferici: | i danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi. |
Fenomeni elettrici e/o elettronici: | l’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni: • di usura o di carente manutenzione; • direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove; • dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto, fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato. |
Franamento: | il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni. |
Fuoriuscita d’acqua: | la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o dell’Attività. |
Implosione: | il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna. |
Incendio: | la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può |
autoestendersi e propagarsi. | |
Infissi: | telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte e finestre. |
Inondazioni, alluvioni: | la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Lastre: | le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture. |
Liquidazione del danno: | la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo. |
Primo rischio assoluto: | la forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 del c.c. |
Rigurgito: | riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale. |
Regola proporzionale: | criterio secondo il quale la Società riduce proporzionalmente l’indennizzo, in caso di sinistro, quando il valore degli enti assicurati dichiarato in polizza sia inferiore a quello determinato al momento del sinistro, ai sensi dell’articolo 1907 del c.c.. |
Scoppio: | il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio. |
Serramenti: | strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc. destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti. |
Smottamento: | lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi |
Sovraccarico di neve: | il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all’interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all’epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti. |
Tetto: | complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell’acqua piovana. |
Ubicazione: | siti, insediamenti, identificati con specifico indirizzo, ove l’Assicurato, entro il perimetro fisico in cui sono posti gli Enti assicurati, svolge la propria attività. |
Valore intero: | forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del c.c.. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.
Le Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 2 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art. 3 - Durata, impostazione e revisione del contratto
L’assicurazione ha durata tre anni e ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2017 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2020.
E’ facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni economiche e normative fino ad un massimo di 365 giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale al fine di completare l’espletamento delle procedure di gara, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
È facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata o tramite PEC inviata dall’una all’altra parte almeno 150 (centocinquanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla ricezione del documento originale di polizza ritenuto formalmente corretto.
Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..
I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato
dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio
entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione;
• Il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le
Pubbliche Amministrazioni, artt. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 5 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione, mediante lettera raccomandata o PEC.
In tal caso la copertura assicurativa rimane efficace per ulteriori 150 gg dalla ricezione dell’avviso di recesso. Il computo dei 150 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. Nei 30 gg. successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito al netto delle imposte.
In caso di recesso da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà.
Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all’art. 12 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle Parti - necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 7 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, email, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
Art. 8 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 – Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne Sedi, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali il Contraente svolga la propria attività.
Art. 13 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese o Coassicuratrici (se esistente).
Art. 14 – Altre assicurazioni
Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente
polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.
L’Assicurato e/o il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l’esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 15 – Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate
Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d’ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno.
Il Contraente o l’Assicurato s’impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d’ogni annualità assicurativa l’ammontare delle nuove somme da assicurare.
Qualora il Contraente o l’Assicurato non ottemperi all’obbligo di comunicare l’aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all’incasso del relativo premio.
Il Contraente s’impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d’assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.
Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 16 – Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione Xxxxxx Italia S.p.A.
Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per il Contraente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per il Contraente.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle Parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione della comunicazione di disdetta e/o recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa, con lettera raccomandata A.R. o PEC.
Art. 17 - Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazio- ne Temporanea di Imprese:
⇒ | Compagnia Società mandataria | Quota xx% |
⇒ | Compagnia Società mandante | Quota xx% |
⇒ | Compagnia Società mandante | Quota xx% |
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del Broker.
In caso di coassicurazione
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:
⇒ Compagnia Quota % - Delegataria
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall’art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.
Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo Xxxxxx Italia Spa e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società Xxxxxx Italia S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker.
Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 19 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 20 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL CONTRAENTE
Cineca offre supporto alle attività di ricerca della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, grazie a un ambiente di calcolo al massimo livello delle architetture e delle tecnologie disponibili. Il suo personale specializzato è altamente qualificato e affianca i ricercatori nell'utilizzo dell'infrastruttura tecnologica, sia in ambito accademico che industriale. Partecipa ai progetti dell'Unione Europea con numerose iniziative di promozione, svilup- po e diffusione delle più evolute tecnologie informatiche.
La sua missione istituzionale comprende la realizzazione di sistemi gestionali e servizi a sostegno delle università e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
È inoltre concretamente impegnato nelle attività di trasferimento tecnologico alle imprese e la pubblica amministra- zione. In particolare realizza sistemi avanzati per la gestione e l'analisi delle informazioni in ambito biomedico e sani- tario, manifatturiero e della grande distribuzione. Offre servizi di implementazione e integrazione delle nuove tecno- logie a supporto dell'e-learning, nella realizzazione di portali per organizzazioni complesse e nella gestione della sicu- rezza dei sistemi informativi.
L’assicurazione è perciò operativa per ogni attività, nulla escluso né eccettuato.
Ferma l’attività svolta dal Contraente come sopra descritta, si precisa che il Contraente/Assicurato può inoltre svolgere e/o affidare:
• qualsiasi attività comunque connessa, preliminare, complementare, conseguente od affine a quelle sopra indicate, anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori;
• qualsiasi attività “per conto”, “in concessione”, “in appalto” o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.
SEZIONE 1 - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sofferti dai:
1. beni immobili,
2. beni mobili,
nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell’ambito del,
3. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,
in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) incendio,
b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
c) esplosione, implosione e scoppio,
d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
f) onda sonica,
g) urto di veicoli,
h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
i) fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
j) rottura accidentale di lastre,
k) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
m) fenomeni atmosferici,
n) formazione di ghiaccio, gelo,
o) acqua piovana,
p) fuoriuscita di acqua,
q) inondazioni, alluvioni,
r) allagamenti,
s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi [descrizione a pag. 16 - scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo pag. 26], (Variante – xxxxxx xxxxxx “offerta tecnica”)
t) crollo, collasso strutturale,
u) sovraccarico di neve,
v) fenomeni elettrici e/o elettronici [descrizione a pag. 16- scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo pag. 27],
(Variante – xxxxxx xxxxxx “offerta tecnica”)
w) evento sismico o terremoto, maremoto.
Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell’ambito delle garanzie di seguito elencate:
Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l’assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi, compresi gli affittuari e i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato o ritardato inizio, interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del massimale convenuto.
L'assicurazione non comprende i danni:
− a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
− di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono considerati Terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) se l’Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a) del presente articolo e le Società che risultino controllanti, controllate o collegate alla Società Assicurata o Contraente, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell’assicurato con riferimento all’art. 1917 Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente/Assicurato stesso.
Evento sismico o terremoto, maremoto: la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto e/o maremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell’art. 3 - “Durata, impostazione e revisione del contratto” che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso “pro-rata” del premio relativo alla presente estensione.
In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall’intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:
− causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
− da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
− da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all’effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
− da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.
Fenomeni / Eventi atmosferici: nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:
− fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali,
− mareggiate o penetrazione di acqua marina,
− formazione di xxxxxxxx,
− accumulo esterno di acqua,
− umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
non indennizza inoltre i danni subiti da:
− serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
− alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione;
− baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
− manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.
A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili) ma solo fino all’importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.
Lastre
Fermo quanto sopra, la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.
La Società' indennizza altresì le rotture:
− determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi;
− causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami;
− verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti. Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.
La garanzia non comprende le rotture liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto.
La garanzia comprende invece le rotture verificatesi in occasione di traslochi, riparazioni, trasporto, installazione o lavori in genere.
La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di indennizzo".
Si precisa che il limite previsto nella tabella sottolimiti/scoperti/franchigie si riferisce esclusivamente a danni derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi, compresi i dipendenti o collaboratori del Contraente, di lastre di vetro, cristallo e specchi pertinenti ai fabbricati assicurati, installati e situati sia all'interno che all'esterno degli stessi, quali pareti, vetrate, pannelli, verande, ma comunque non facenti parte della struttura portante del fabbricato stesso. Sono comprese le rotture verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti. Detto limite non deve intendersi operante per danni subiti da Beni Immobili costituiti da facciate continue in vetro e/o facciate strutturali vetrate.
Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da
− franamento, smottamento e cedimento del terreno,
− mareggiata, marea, maremoto,
− umidità, stillicidio, trasudamento,
− infiltrazione (salvo che per il caso di Xxxxxxxxxxx),
− guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
− mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all’effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
− nonché quelli subiti da enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.
Franamento, Smottamento, cedimento del terreno: la Società indennizza i danni materiali diretti e/o conseguenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico o da maremoto.
Crollo e Collasso Strutturale: la Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti e/o conseguenziali derivanti ai beni assicurati da Crollo e Collasso Strutturale.
Fenomeni elettrici e/o elettronici: La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti causati alle cose assicurate nella definizione di Beni Immobili per effetto di correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici e/o elettronici.
La Società assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi:
le spese sostenute dal Contraente per:
I. GUASTI AUTORITA’:
Le spese sostenute in conseguenza di guasti e danni causati dall’attività delle Autorità, del Contraente stesso o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze (e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto).
II. SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO ovvero:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare, scaricare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, inclusi i costi di smaltimenti degli stessi.
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire la riparazione di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di materiali terrosi, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell’importo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
III. ONORARI PERITI E PROFESSIONISTI
Le spese sostenute a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell’importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
IV. RICOSTRUZIONE ARCHIVI
Le spese sostenute per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant’altro assimilabile, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO; l’indennizzo avrà luogo a rifacimento, riparazione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 18 mesi dalla data del sinistro. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
V. SPESE MANTENIMENTO ATTIVITA’ E SERVIZI
per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia
viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
VI. RICERCA GUASTI
per la “ricerca guasti”, intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da “fuoriuscita di acqua”. fino alla concorrenza per evento dell’importo a tale titolo indicato nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
VII. PERDITA DELLA MERCE (DISPERSIONE DI LIQUIDI) PER ROTTURA ACCIDENTALE DI CONTENITORI
Relativamente i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, la Società indennizza esclusivamente quelli causati da rottura accidentale di serbatoi, contenitori, di capacità non inferiore a 300 litri, o delle relative valvole od organi di intercettazione; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza dell’importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
Sono esclusi i danni:
- di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- causati da gelo;
- verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, provi o collaudi. Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
VIII. ERRATA MANOVRA
La Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate avvenuti in occasione di movimentazione interna e/o causati da urto di veicoli, anche se di proprietà od in uso all’Assicurato, sempreché i danni si siano verificati all’interno delle recinzioni o degli ambiti aziendali nelle ubicazioni assicurate ove l’Assicurato svolge la propria attività.
Sono esclusi i danni subiti dal veicolo stesso.
Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
IX. RIMPIAZZO COMBUSTIBILE
La Società risarcisce le spese di rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene, GPL, ecc.) in caso di spargimento a seguito di guasto e/o rottura accidentale degli impianti.
Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
X. TRASLOCO
Nel caso l’attività esercitata in una qualsiasi delle ubicazioni assicurate venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell’attività sia conforme al disposto di cui ai precedenti:
Art. 12 – Estensione territoriale
Caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati ai fini dell’operatività delle garanzie prestate dalla presente polizza.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori del Contraente e/o delle persone di cui essi debbono rispondere.
Art. 2 - Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto.
Art. 3 - Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la pe- rizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non potranno es- sere esercitati che dal Contraente.
Art. 4 - Ispezione dei beni assicurati
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 5 - Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società
Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione il Contraente è esonerato), fermo quanto previsto ai successivi artt. “Acquisizione di nuovi beni” e “Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate”.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Art. 6 - Acquisizione di nuovi beni
Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 15% (quindicipercento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall’ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione con il limite di euro 10.000.000 per singola ubicazione distinta; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente ne avrà dato comunicazione.
Art. 7 - Deroga alla regola proporzionale
Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.
Le altre partite di polizza sono assicurate a 1° rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.
Art. 8 - Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo”)
Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”.
1. Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista dalle CONDIZIONI PARTICOLARI all’Art. 7 - Deroga alla regola proporzionale, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
4. l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
Art. 9 - Compensazione tra partite
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Particolari all’Art. 7 - Deroga alla regola proporzionale, si conviene che qualora – applicata la “deroga alla proporzionale” laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.
Art. 10 - Somme assicurate – Limitazioni
Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione il Contraente è esonerata).
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Art. 11 - Esclusioni
Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella sezione DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società’ non è obbligata per i danni:
I. verificatisi in occasione di:
a. atti di guerra dichiarata e non, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
c. eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine;
d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza dell’Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell’Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l’attività istituzionale svolta;
e. esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall’Accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,
II. causati da o dovuti a e/o danni a:
f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
g. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato;
h. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificata mente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
i. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
j. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici e/o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
x. xxxxxxxx e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione;
l. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
m. difetti noti al Contraente all’atto della stipulazione della polizza;
n. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;
o. la cui riparazione é prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dal Contraente;
p. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura;
q. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto in Polizza;
r. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto in Polizza;
s. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 100 metri;
si prende atto tra le Parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;
III. nonché:
t. la perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;
u. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato ovvero trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
v. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato;
w. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
x. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
y. i danni di natura estetica verificatisi in occasione di eventi socio-politici.
Art. 12 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle Parti
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro dieci giorni da quando l’ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente. In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, il Contraente ne darà immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte
le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all’indennizzo; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per il Contraente di conservare le tracce e i residui del sinistro.
La Società fornirà annualmente al Contraente, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell’evento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
É facoltà del Contraente richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora il Contraente lo richieda.
Art. 13- Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico (“perizia formale”).
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 14 - Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 12 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle Parti;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo Art 15 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora il Contraente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per il Contraente di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 13 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 15 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE 1 – Incendio ed altri danni ai beni:
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
− per Beni Immobili, la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili) escludendo soltanto il valore dell’area;
− per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).
Xxxxxx intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant’altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (diecipercento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata.
L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I. Beni Immobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II. Beni Mobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
L'ammontare del danno si determina:
− per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
− per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 cc.
Relativamente ai danni di “Fenomeno elettrico e/o elettronico” ai Beni Immobili, l’ammontare del danno è determinato intendendo per tale:
1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
− per i beni con vetustà non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
− negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.
In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.
Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.
Ove sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro, è facoltà della Società posticipare il pagamento dell’indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l’Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura d’istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa di gradimento della Società con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell’istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all’indennizzo.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dal Contraente avverrà anche se non é stato raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite, salvo quanto diversamente normato.
Art. 17- Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Il disposto della presente clausola non si applica per partite garantite a “Primo Rischio Assoluto”.
Art. 18 - Anticipo dell’indennizzo
Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00)
Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro e per anno.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
(L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza).
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Valido per tutte le sezioni
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per sinistro ed anno assicurativo | € 20.000.000,00 (Variante – vedasi scheda “offerta tecnica”) |
SEZIONE 1 - Incendio e altri danni ai beni
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto | Franchigia | Limite di | |
in % sul danno | con il minimo | indennizzo | ||
Oggetti d’arte, libri e manoscritti, quadri, dipinti, stampe, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue e tappeti | ====== | ====== | ====== | € 15.000,00 per singolo oggetto |
Collezioni e raccolte in genere | ====== | ====== | ====== | € 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Denaro, titoli e valori in genere | ====== | ====== | ====== | 10% del totale delle somme assicurate dei Beni Mobili con il massimo di € 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Effetti personali dei dipendenti e degli amministratori (esclusi Valori e Preziosi) | ====== | ====== | ====== | € 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Rottura accidentale di lastre Art. 1 - lett. j) | ====== | ====== | € 2.500,00 | € 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Atti socio-politici Art. 1 - lett. k) | 10% | € 2.500,00 | ====== | 70% delle somme assicurate di ogni singola partita indicata nella tabella di composizione delle somme assicurate complessivamente per tutte le ubicazioni per sinistro e anno assicurativo |
Atti socio-politici Art. 1 - lett. k) (occupazione non militare delle ubicazioni assicurate | 10% | ====== | ====== | 70% delle somme assicurate di ogni singola partita indicata nella tabella di composizione delle somme assicurate complessivamente per tutte le ubicazioni per sinistro e anno assicurativo |
Sabotaggio e terrorismo Art. 1 - lett. l) | 10% | €2.500,00 | ====== | 50% delle somme assicurate di ogni singola partita indicata nella tabella di composizione delle somme assicurate per ciascuna ubicazione col limite massimo di € 10.000.000,00 complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate per sinistro e anno assicurativo |
Fenomeni atmosferici Art. 1 - lett. m) | 10% | € 2.500,00 | ====== | 70% delle somme assicurate di ogni singola partita indicata nella tabella di composizione delle somme assicurate complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate per sinistro e anno assicurativo |
Fenomeni atmosferici su fabbricati aperti su più lati e tettoie (nell'ambito di fenomeni atmosferici) (Variante – vedasi scheda “offerta tecnica”) | 10% | € 5.000,00 | ====== | € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
Grandine su fragili (nell’ambito di fenomeni atmosferici) | 10% | € 2.500,00 | ====== | € 75.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Formazione di Ghiaccio e Gelo Art. 1 - lett. n) | ====== | ====== | € 1.000,00 | € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Acqua Piovana Art. 1 - lett. o) | ====== | ====== | ====== | € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Fuoriuscita d’acqua Art. 1 - lett. p) (provocati da rotture di impianti) | ====== | ====== | € 500,00 | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo, con il limite di € 10.000,00 per danni subiti dalle merci assicurate poste in locali situati in piani interrati o seminterrati per sinistro e anno assicurativo |
Fuoriuscita d’acqua Art. 1 - lett. p) (provocati da gelo) | ====== | ====== | € 1.000,00 | € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo con il limite di € 10.000,00 per danni subiti dalle merci assicurate poste in locali situati in piani interrati o seminterrati per sinistro e anno assicurativo |
Fuoriuscita d’acqua Art. 1 - lett. p) (senza rotture accidentali) | ====== | ====== | € 500,00 | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo, con il limite di € 10.000,00 per danni subiti dalle merci assicurate poste in locali situati in piani interrati o seminterrati per sinistro e anno assicurativo |
Inondazioni, alluvioni Art. 1 - lett. q) | 10% | € 2.500,00 | ====== | 50% delle somme assicurate di ogni singola partita indicata nella tabella di composizione delle somme assicurate per ciascuna ubicazione col limite massimo di € 25.000.000,00 complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate per sinistro e anno assicurativo |
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno Art. 1 - lett. s) (Variante) | 10% | € 10.000,00 | ====== | € 500.000,00 per sinistro ed anno |
Crollo/collasso strutturale Art. 1 - lett. t) | 10% | ====== | ====== | € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Sovraccarico neve Art. 1 - lett. u) | 10% | € 2.500,00 | ====== | 50% della somma assicurata per ogni singola partita indicata nella tabella di composizione delle somme assicurate per ciascuna ubicazione con il limite massimo di € 25.000.000,00 complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate per sinistro e anno assicurativo. In assenza di danni alle strutture portanti il limite di indennizzo è stabilito in € 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Fenomeni elettrici e/o elettronici Art. 1 - lett v) (Variante) | ====== | ====== | 1.500,00 | € 150.000,00 per sinistro ed anno |
Evento sismico o terremoto, maremoto Art. 1 - lett. w) | 10% | € 5.000,00 | ====== | 50% delle somme assicurate di ogni singola partita indicata nella tabella di composizione delle somme assicurate per ciascuna ubicazione col limite massimo di € 25.000.000,00 complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate per sinistro e anno assicurativo |
Spese di demolizione e sgombero Art. 1 – punto II) | ====== | ====== | ====== | 10% dell’indennizzo con il massimo € 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Xxxxxxx Xxxxxx e Professionisti Art. 1 – punto III) | ====== | ====== | ====== | € 60.000,00 per sinistro e anno assicurativo (Variante – vedasi scheda “offerta tecnica”) |
Ricostruzione archivi Art. 1 – punto IV) | ====== | ====== | ====== | 10% del totale somme assicurate per i Beni mobili con il massimo di € 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Spese mantenimento attività e servizi Art. 1 – punto V) | ====== | ====== | ====== | 10% dell’indennizzo con il massimo € 60.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Ricerca guasti Art. 1 – punto VI) | ====== | ====== | ====== | € 60.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Perdita della merce (dispersione di liquidi) per rottura accidentale di contenitori Art. 1 – punto VII) | 10% | € 2.500,00 | ====== | € 25.000,00 per contenitore |
Errata manovra Art. 1 punto VIII) | ====== | ====== | ====== | € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Rimpiazzo combustibile Art. 1 punto IX | ====== | ====== | € 1.000,00 | € 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Ubicazione | Indirizzo | Beni Immobili | Beni Mobili | Note |
1 | Xxx Xxxxxx, 00 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) | € 1.501.380,00 | ||
2 | Xxx Xxxxxxxxxx, 0/0 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) | € 10.685.325,00 | ||
3 | Xxx Xxxxx, 0 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) | € 6.920.595,00 | ||
4 | Xxx xxx Xxxxxx, 00 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) | € 1.766.750,00 | di cui € 800.000,00 impianto fotovoltaico | |
5 | Xxx xxx Xxxxx, 0 - Xxxx | € 3.412.500,00 | ||
6 | Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxxxx (XX) | € 11.250.000,00 | ||
7 | Xxx Xxxxxxxxxx, 0 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) | € 3.202.500,00 | ||
8 | Xxx xxx Xxxxx, 0/X - Xxxx | € 997.500,00 | ||
9 | Ubicazioni in Affitto | € 1.000.000,00 | ||
10 | partite comuni alle ubicazioni (arredamenti) | € 1.000.000,00 | ||
11 | partite comuni alle ubicazioni (archivi) | € 500.000,00 | ||
Totale valori assicurati | € 40.736.550,00 | € 1.500.000,00 |
SEZIONE 1 - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI – VALIDA PER TUTTE LE UBICAZIONI ELENCO DELLE UBICAZIONI
Partite assicurate | Capitali assicurati | Tasso Lordo Annuo °/°°° | Premio Lordo Annuo | |
Beni immobili | Euro | 40.736.550,00 | Euro | |
Beni mobili | Euro | 1.500.000,00 | Euro | |
Ricorso terzi/locatari | Euro | 5.000.000,00 | Euro |
PREMIO ANNUO AL 31.12.2017
TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO DI POLIZZA | Euro | .. |
IMPOSTE | Euro | .. |
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO DI POLIZZA | Euro | .. |
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
ELENCO ANALITICO UBICAZIONI
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Xxxx xx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX)
UBICAZIONE 1 | ||||||
I.D | PALAZZINA UFFICI VIA FUCINI n.11 | Sup. Lorda (mq) | STIMA-CC | Valore Fabbricato | Stato | Valore Impianto Fotovoltaico |
FI | Piano interrato | 312,00 | Discreto | |||
F | Piano rialzato | 326,96 | Buono | |||
F | Piano primo | 326,96 | Buono | |||
F | Corpo di collegamento | 35,00 | Buono | |||
F | TOTALE CORPO F | 1.000,92 | 1.500,00 | € 1.501.380,00 | ||
UBICAZIONE 2 | ||||||
I.D | SEDE PRINCIPALE VIA MAGNANELLI 6/3 | Sup. Lorda (mq) | STIMA-CC | Valore Fabbricato | Stato | Valore Impianto Fotovoltaico |
AI | Piano interrato (locali tecnici) | 110,00 | Buono | |||
A | Piano terra (biblioteca e locale mensa) | 195,65 | Buono | |||
A | Piano primo (uffici) | 218,23 | Buono | |||
A | TOTALE CORPO A | 523,88 | 1.500,00 | € 785.812,50 | ||
B | Piano terra B (uffici) | 702,00 | € 1.500,00 | € 1.053.000,00 | Discreto | |
C | Piano terra (atrio ingresso) | 135,00 | € 1.500,00 | € 202.500,00 | Buono | |
D | Piano terra (uffici) | 500,00 | Buono | |||
D | Piano primo (uffici) | 500,00 | Buono | |||
D | Piano secondo (uffici) | 500,00 | Buono | |||
D | Piano terzo (uffici) | 500,00 | Buono | |||
D | Piano quarto (uffici) | 500,00 | Buono | |||
D | Estra corsa ascensore | 34,38 | Buono | |||
D | TOTALE CORPO D | 2.534,38 | 1.500,00 | € 3.801.562,50 | ||
EI | Piano interrato (locali tecnici) | 267,75 | Buono | |||
E | Piano terra (uffici) | 318,15 | Ottimo | |||
E | TOTALE CORPO E | 585,90 | 1.500,00 | € 878.850,00 | ||
D1 | Piano terra (vano scala) | 92,40 | Ottimo | |||
D1 | Piano primo (uffici) | 300,00 | Ottimo | |||
D1 | Piano secondo (uffici) | 402,00 | Ottimo | |||
D1 | Estra corsa ascensore | 48,00 | Ottimo | |||
D1 | TOTALE CORPO D1 | 842,40 | 1.500,00 | € 1.263.600,00 | ||
SM1 | Piano interrato (vano scala e locali tecnici) | 650,00 | Buono | |||
SM | Piano terra (Sale macchine e locali tecnici) | 1.150,00 | Buono | |||
SM | TOTALE CORPO SM | 1.800,00 | 1.500,00 | € 2.700.000,00 | ||
TOT | TOTALE VALORE IMMOBILE | 7.123,55 | € 10.685.325,00 | |||
UBICAZIONE 3 | ||||||
I.D | EDIFICIO POLIFUNZIONALE VIA VERGA 6 | Sup. Lorda (mq) | STIMA-CC | Valore Fabbricato | Stato | Valore Impianto Fotovoltaico |
TS1 | Piano interrato Xx Xxxxxxxxxxxxxx | 1.128,00 | Ottimo | |||
TT | Piano terra Ed.Polifunzionale | 1.050,33 | Ottimo | |||
T1 | Piano primo Ed.Polifunzionale | 902,00 | Ottimo | |||
T2 | Piano secondo Ed.Polifunzionale | 902,00 | Ottimo | |||
T3 | Piano terzo Ed.Polifunzionale | 515,00 | Ottimo | |||
T4 | Piano quarto Ed. Polifunzionale | 116,40 | Ottimo | |||
D1 | TOTALE nuovo EDIFICIO POLIFUNZIONALE | 4.613,73 | 1.500,00 | € 6.920.595,00 | ||
UBICAZIONE 4 | ||||||
I.D | PALAZZINA UFFICI VIA DEL LAVORO 65 | Sup. Lorda (mq) | STIMA-CC | Valore Fabbricato | Stato | Valore Impianto Fotovoltaico |
L | Piano terra (uffici) | 539,00 | Ottimo | |||
L | Piano terra (locale pulizie) | 21,00 | Ottimo | |||
L | Piano terra locali tecnici (locali fatti apposta S.A.) | 56,00 | Ottimo | |||
L | Piano terra S.A porticato laterale | 28,50 | Ottimo | |||
L | TOTALE CORPO XXX XXX XXXXXX 00 | 644,50 | 1.500,00 | € 966.750,00 | 800.000,00 |
Sede di XXXX - Xxx Xxx Xxxxx, 0 - Xxxx
UBICAZIONE 5 | ||||||
I.D | PALAZZINA ex CASPUR ROMA | Sup. Lorda (mq) | STIMA-CC | Valore Fabbricato | Stato | Valore Impianto Fotovoltaico |
T | Piano interrato (sala ced) | 545,00 | Buono | |||
T | Piano terra (uffici) | 490,00 | Buono | |||
T | Piano primo (uffici) | 500,00 | Buono | |||
T | Piano secondo (uffici) | 500,00 | Buono | |||
T | Piano terzo (uffici) | 240,00 | Buono | |||
T | TOTALE Xxx Xxx Xxxxx 0 | 2.275,00 | 1.500,00 | € 3.412.500,00 |
Sede di MILANO - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxxxx
UBICAZIONE 6 | ||||||
I.D | CAPANNONE e PALAZZINA A | Sup. Lorda (mq) | STIMA-CC | Valore Fabbricato | Stato | Valore Impianto Fotovoltaico |
Piano terra Capannone (sala macchine) | 2.100,00 | Non utilizzato | ||||
Piano interrato (archivi e centrale termica) | 330,00 | |||||
Piano rialzato (uffici) | 340,00 | |||||
Piano primo (uffici) | 340,00 | |||||
Piano secondo (uffici) | 340,00 | |||||
Piano copertura extra corsa (uffici) | 50,00 | |||||
B | TOTALE Palazzina B | 3.500,00 | 1.500,00 | € 5.250.000,00 | ||
I.D | NUOVA PALAZZINA B | Sup. Lorda (mq) | STIMA-CC | Valore Fabbricato | Stato | Valore Impianto Fotovoltaico |
Piano interrato (magazzino) | 700,00 | Buono | ||||
Piano terra (uffici) | 750,00 | Buono | ||||
Piano primo (uffici) | 750,00 | Buono | ||||
Piano secondo (uffici) | 750,00 | Buono | ||||
Piano terzo (uffici) | 750,00 | Buono | ||||
Piano copertura (centrali tecnologiche) | 300,00 | Buono | ||||
B | TOTALE Palazzina B | 4.000,00 | 1.500,00 | € 6.000.000,00 | ||
TOT | TOTALE VALORE IMMOBILI | 7.500,00 | 1.500,00 | € 11.250.000,00 |
PALAZZINA UFFICI M2 - Xxx Xxxxxxxxxx, 0 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX)
UBICAZIONE 7 | ||||||
I.D | PALAZZINA UFFICI KION (Via Magnanelli, 2) | Sup. Lorda (mq) | STIMA-CC | Valore Fabbricato | Stato | Valore Impianto Fotovoltaico |
k | Piano interrato (palestra e ced) | 380,00 | Ottimo | |||
k | Piano interrato (centrale termica) | 105,00 | Ottimo | |||
k | Piano terra (uffici) | 700,00 | Ottimo | |||
k | Piano primo (uffici) | 700,00 | Ottimo | |||
k | Copertura sottotetto | 250,00 | Ottimo | |||
k | Capannone e area magazzino | 800,00 | Ottimo | |||
T | TOTALE Kion | 2.135,00 | 1.500,00 | € 3.202.500,00 |
Sede di XXXX - Xxx xxx Xxxxx, 0/X
UBICAZIONE 8 | ||||||
I.D | Xxx xxx Xxxxx, 0/X | Xxx. Xxxxx (xx) | STIMA-CC | Valore Fabbricato | Stato | Valore Impianto Fotovoltaico |
Magazzini | 665,00 | € 997.500,00 | Ottimo | |||
TOT | TOTALE VALORE IMMOBILI | 665,00 | 1.500,00 | € 997.500,00 |
PRECISAZIONI IN AGGIUNTA | |||
Ubicazioni | Stato | Valore Contenuto | Valore Fabbricato |
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0 – Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) – (foresteria e magazzino): | IN AFFITTO | € 500.000,00 | |
Xxx Xxxxxx Xxxx, 00 – Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) – (Uffici): | IN AFFITTO | € 100.000,00 | |
Via Xxxxxxxx Imparato, 198 – Napoli | IN AFFITTO | € 400.000,00 | |
partite comuni alle ubicazioni (arredamenti) | € 1.000.000,00 | ||
partite comuni alle ubicazioni (archivi) | € 500.000,00 |