ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
(ex art. 15 L. 241/90) TRA
l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, (di seguito denominata ARSIAL),
P.I. n. 04838391003, con sede legale in Via Xxxxxxx Xxxxxxxx
n. 38, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a xxxxx il XX/XX/XXXX
che agisce in qualità di Presidente della stessa,
domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia. Indirizzo pec: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
E
Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (di seguito denominato DAFNE), dell’Università degli Studi della Tuscia, Codice Fiscale/Partita IVA n 80029030568/00575560560, con sede legale in Viterbo, Via x. Xxxxxxx xx Xxxxxx, rappresentato dal
direttore del Dipartimento, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a yyyyyy
il YY/YY/YYYY e domiciliato per la carica come sopra. Indirizzo pec: xxxxx@xxx.xxxxxx.xx
PREMESSO CHE
- ARSIAL è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, istituito con legge regionale n. 2/1995 al fine di promuovere lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura laziale,
nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale ed in
particolare la tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali di interesse agrario (art. 2 comma 1 lett. i);
- ARSIAL, in conformità alla L.R. 1 marzo 2000, n. 15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”, gestisce il Registro Volontario Regionale (RVR), nel quale vengono iscritte le risorse genetiche autoctone del Lazio, a rischio di erosione, e la Rete di Conservazione e Sicurezza (Rete) alla quale aderiscono i detentori delle risorse genetiche tutelate;
- il Piano Settoriale di Intervento per il triennio 2018-2020, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n.14 del 8 agosto 2018, prevede la prosecuzione delle azioni di recupero, caratterizzazione, conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche autoctone del Lazio d’interesse agrario ed a rischio di erosione, attuate secondo le “Linee Guida Nazionali per la conservazione in-situ/on-farm ed ex-situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” adottate dal MIPAF (G.U.n.171 il 24 luglio 2012);
- la conservazione in situ/on farm, così come è indicato nelle succitate Linee Guida del MIPAAF, per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale d’interesse per l’agricoltura, “deve essere svolta in modo da permettere alla popolazione/varietà locale di mantenere tutta la variabilità da cui è contraddistinta e di rimanere in equilibrio con l’ambiente di coltivazione/allevamento (compreso l’uomo) in cui ha evoluto le proprie caratteristiche distintive, in modo tale che queste ultime
non vengano perdute”;
- per quanto sopra detto, risulta pertanto necessario approfondire la caratterizzazione genetica e morfologica delle risorse genetiche tutelate dalla L.R. n. 15/2000, offrendo supporto scientifico e tecnico-agronomico alle comunità di agricoltori locali;
- ARSIAL, sulla base della Determinazione del 31 agosto 0000
x. X00000 del PSR Lazio 2014-2020, ha redatto un progetto delle attività da svolgere nell’ambito della domanda di sostegno per l’Operazione 10.2.1, per le annualità 2018, 2019 e 2020, che prevede diverse tipologie di azioni per le attività di conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in agricoltura;
- il Dipartimento DAFNE, dell’Università degli Studi della Tuscia, svolge attività con “… funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative ..”, e “… promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali nel rispetto
dell'autonomia di ogni singolo docente ..“, e “…assicura le condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle ricerche …”, che si svolgono sul territorio ed anche in collaborazione con altri enti.
- il DAFNE, in passato, ha provveduto a caratterizzare morfologicamente ed iscrivere al Registro Volontario Regionale (RVR) numerose risorse genetiche sia arboree che erbacee ed ha eseguito studi di valutazione sulle risorse iscritte all’RVR ;
− ARSIAL e DAFNE, intendono concludere un accordo di
collaborazione, con ricadute di pubblico interesse, per la realizzazione di studi legati alla zootecnia laziale in aree protette (risorse autoctone infeudate a territori ricadenti in habitat in rete Natura 2000, con specie selvatiche oggetto di tutela) e per l’approfondimento della ricerca relativa alla caratterizzazione, conservazione, monitoraggio e uso sostenibile del germoplasma di specie frutticole e orticole autoctone del Lazio ed a rischio di erosione, mettendo in sinergia le proprie diverse competenze istituzionali, le loro strutture, il loro personale tecnico e scientifico, la puntuale conoscenza del territorio della Regione Lazio e delle comunità locali di agricoltori detentori delle risorse genetiche tutelate o di nuove varietà da porre sotto tutela con l’iscrizione al Registro Volontario Regionale;
− l’Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula delle Convenzioni Operative, attuative del presente accordo;
− l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
− l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei
contratti pubblici - prevede che gli accordi conclusi tra due o più Amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del
codice dei contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’Accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
− conformemente alle finalità ed agli obiettivi del “il Piano Settoriale
di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020”, il presente Accordo si propone il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità;
− il presente Accordo stabilisce che i risultati della ricerca non
possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza, e devono essere di comune accordo resi pubblici tramite anche pubblicazioni a carattere divulgativo e scientifico;
− gli oneri finanziari che deriveranno dalle convenzioni operative
non costituiscono pagamento di un corrispettivo ma rappresentano un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DAFNE nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità;
− l’oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche
finalità affidate dal Legislatore statale e regionale alle predette
parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio;
TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.
Art. 2 Finalità
ARSIAL e DAFNE con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nell’attuazione di uno o più progetti che, coerentemente con quanto previsto dal Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone del Lazio, di interesse agrario e con i conseguenti Piani Operativi Annuali, si propongono di approfondire l’attività di censimento, caratterizzazione genetica, biochimica, e morfologica delle predette risorse ed altre attività finalizzate alla loro tutela, conservazione e valorizzazione.
Art. 3
Modalità operative e relazioni
Lo sviluppo dei progetti indicati nel precedente art. 2 verrà definito a mezzo di convenzioni operative, che saranno
sottoscritte dai rispettivi rappresentanti.
Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:
a) attività da svolgere;
b) obiettivi da realizzare;
c) termini e condizioni di svolgimento;
d) tempi di attuazione;
e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti;
f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.
Art. 4
Struttura di gestione dell’accordo quadro
Il coordinamento delle attività previste verrà svolto dai responsabili individuati delle rispettive strutture, che verranno coinvolte nelle attività delle convenzioni che saranno sottoscritte durante il periodo di validità del presente Accordo.
Art. 5
Spese e rendicontazione
In relazione all’esecuzione delle attività di cui all’Accordo, verrà riconosciuto al DAFNE, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo,
un contributo da definire nell’ambito di ogni convenzione operativa.
Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e delle Convenzioni operative che saranno eventualmente sottoscritte e, quindi, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.
Nei progetti, parte integranti delle singole Convenzioni Operative, i costi dovranno essere computati in termini di: disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell’ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente Accordo.
Art. 6 Riservatezza
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta dell’altra Parte.
Art.7
Tutela del background
Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
Art. 8
Proprietà e utilizzazione dei risultati
Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell’ambito dell’Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7, tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.
Art. 9
Durata, modifiche e procedura di rinnovo
Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e scadrà il 31 dicembre 2022.
Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.
L’Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.
In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.
Art. 10 Trattamento dati personali
Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell’Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016.
Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione dell’Accordo medesimo.
Art.11 Responsabilità
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Art.12 Diritto di recesso
Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.
Inoltre, ARSIAL si impegna a corrispondere al DAFNE l’importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell’anticipata risoluzione del rapporto.
Art. 13
Disciplina delle controversie
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.
Art. 14 Norme applicabili
Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.
Art. 15 Oneri fiscali
Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è assoggettato a registrazione solo in caso d’uso (artt. 1 e 4 della Tariffa, Parte seconda –
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni). Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.
Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine (art. 2 della Tariffa Allegato A, Parte prima - D.P.R. 642/1972 e
successive modificazioni e integrazioni), che sarà assolta dal DAFNE tramite apposizione di contrassegno telematico.
Letto, confermato e sottoscritto
Roma, Viterbo,
Per ARSIAL | Per il DAFNE |
Il Presidente | Il Direttore |
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx |