COMUNE DI CAZZAGO BRABBIA
COMUNE DI CAZZAGO BRABBIA
PROVINCIA DI VARESE
DELIBERAZIONE N. 10 COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AZZATE - CAZZAGO BRABBIA - CROSIO DELLA VALLE - DAVERIO - GALLIATE LOMBARDO E INARZO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE - ESAME ED APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciannove addi ventidue del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta ORDINARIA i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:
XXXXX XXXXXX | P XXXXXXXXX XXXXX | X |
XXXXXXX XXXXXXXX | X | |
XXXXXXXX XXXXX | P | |
XXXXXXXXX XXXXXX | X | |
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | X | |
XXXXX XXXXXXXX | X | |
XXXXXX XXXXXXX | P | |
XXXXXXXXX XXXXX | X | |
XXXXXXXXXX XXXXX | X | |
XXXXXXXX XXXXXXXX | X |
Totale presenti 9
Totale assenti 2
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. ssa Xxxxx Xxxxxxxx il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Xxx. Xxxxxx Xxxxx nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
N. 10 In data 22.03.2019
Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AZZATE - CAZZAGO BRABBIA - CROSIO DELLA VALLE - DAVERIO - GALLIATE LOMBARDO E INARZO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE - ESAME ED APPROVAZIONE
Su relazione del Sindaco, il quale precisa che il coordinatore sarà il Sindaco di Inarzo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 30.04.2016 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, si approvava la Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Protezione Civile, tra i Comuni di Azzate, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Xxxxxxx, Galliate Xxxxxxxx e Inarzo;
PRESO ATTO che la convenzione indicava quale termine di validità il 31.01.2019;
CONSIDERATO che tra i predetti Comuni sono state raggiunte intese per il proseguimento in forma associata della suddetta funzione di Protezione Civile;
VISTO l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:
"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni.
2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.";
VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
RILEVATO, in particolare, che un processo di aggregazione tra Enti favorisce l'esercizio di quelle attività e/o di quei servizi aggiuntivi che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia, efficienza ed economicità dal singolo Comune;
VISTO lo schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra i Comuni associati, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli dei Comuni aderenti;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
VISTO lo Statuto Comunale.
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come da allegato; Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n.9 consiglieri presenti e votanti
D E L I B E R A
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Convenzione per lo svolgimento in forma associata fra i Comuni di Azzate, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Xxxxxxx, Galliate Lombardo e Inarzo della funzione di Protezione Civile, nel testo allegato alla presente deliberazione, composto da n. 11 articoli;
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi.
****
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n.9 consiglieri presenti e votanti
D E L I B E R A
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D L. 18 agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di avviare la funzione.
COMUNE DI CAZZAGO BRABBIA PROVINCIA DI VARESE
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 22.03.2019
(Ai sensi dell'art.49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18.08.2000)
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AZZATE – CAZZAGO BRABBIA – CROSIO DELLA VALLE – DAVERIO – GALLIATE LOMBARDO E INARZO PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE – ESAME ED APPROVAZIONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE Lì, 20.03.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
X.xx Xxx. Xxxxxx Xxxxx
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO -CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE Lì, 20.03.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx
CONVENZIONE FRA I COMUNI DI
AZZATE - CAZZAGO BRABBIA - CROSIO DELLA VALLE – DAVERIO - GALLIATE LOMBARDO - INARZO
PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
L’anno ………….., il giorno …… del mese di ………….
TRA
IL COMUNE DI AZZATE, rappresentato dal sig. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX nato a ………… il C.F.
…………………….. il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di AZZATE, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale
, esecutiva;
IL COMUNE DI CAZZAGO BRABBIA, rappresentato dal sig. XXXXX XXXXXX nato a …………….. il ………….
C.F. …………………….. il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di CAZZAGO BRABBIA, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale
, esecutiva;
IL COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE, rappresentato dal sig. XXXXX XXXX XXXXXX nato a il
………………….. C.F. il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio ma nella
sua qualità di legale rappresentante del Comune di CROSIO DELLA VALLE, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale , esecutiva;
IL COMUNE DI DAVERIO, rappresentato dal sig. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX nato a il
…………………. C.F. il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua
qualità di legale rappresentante del Comune di DAVERIO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. , esecutiva;
IL COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO, rappresentato dal sig. XXXXXXXX XXXXXX nato a
……………………… il ………………….. C.F. il quale interviene e agisce nel presente
xxxx non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di GALLIATE LOMBARDO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale , esecutiva;
IL COMUNE DI INARZO, rappresentato dal sig. XXXXXXXXX XXXXXXXX nato a il
……………………… C.F. …………………………………… il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di INARZO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. , esecutiva;
PREMESSO CHE:
- l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati, i Comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- l’art. 30, comma 4, dello stesso suddetto Decreto prevede la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- la Legge n. 225/1992, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, ed in particolare l’art. 15, affida le competenze ai Comuni e le attribuzioni al Sindaco quale autorità di Protezione Civile;
- nel D.Lgs. n. 112/1998 sono elencate le funzioni attribuite ai Comuni in materia di Protezione Civile da attuarsi anche in forma di cooperazione con altri Comuni (art. 108, lettera c) punti 3 e 6);
- l’art. 2 della L.R. n. 16/2004, al verificarsi di una situazione di emergenza nell’ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi delle Organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla Provincia e alla Regione;
- al medesimo art. 2, comma 2, nell’ambito del sistema regionale di Protezione Civile, i Comuni si dotano, anche attraverso forme associative, di una struttura di Protezione Civile, coordinata dal sindaco; tale struttura interviene, in particolare, per fronteggiare gli eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla Provincia o dalla Regione;
- all’art. 2 della L.R. n. 16/2004, la Regione, nell’assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni di volontariato, assegna priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più Associazioni o Gruppi comunali o intercomunali di volontari di Protezione Civile;
- i Comuni di Azzate, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo e Inarzo aderenti alla convenzione, intendono dare attuazione all’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi di protezione civile, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – FINALITÀ
Tra i Comuni di Azzate, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo e Inarzo si stipula una convenzione per le attività di Protezione Civile allo scopo di attuare in forma unitaria e coordinata le attività di Protezione Civile, al fine di ottimizzare il sistema di risposta per la tutela dell’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 24.02.1992, n. 225 e della legge regionale n. 16/2004, in accordo con le indicazioni di Provincia, Regione e Enti Statali.
Con la presente convenzione vengono disciplinati i rapporti di collaborazione gestionale e finanziaria tra i Comuni aderenti al fine di promuovere la cooperazione per una più efficace programmazione, coordinamento e gestione delle attività di Protezione Civile connesse alle fasi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino da calamità o catastrofi.
In particolare, la presente convenzione ha lo scopo di mettere in atto strategie comuni per l’attuazione delle attività e/o interventi volti a:
- studiare le problematiche del territorio;
- pianificare attività di prevenzione dei rischi;
- favorire la collaborazione tra le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per una migliore integrazione nelle attività di formazione, previsione, prevenzione, intervento;
- censire le risorse umane e strumentali disponibili sul territorio che possono essere utili in fase di emergenza;
- favorire la redazione di piani comunali e intercomunali di Protezione Civile;
- favorire la collaborazione tra gli Enti per fronteggiare in modo coordinato ed organico le attività di emergenza.
ART. 2 - DURATA E RECESSO
La presente convenzione ha validità di anni 5 (cinque) dal ………………. al e cessa ogni effetto,
per l’esaurimento del fine, alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte degli enti finanziatori sul rendiconto presentato.
Sarà comunque valida ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i comuni convenzionati e/o altri enti (Provincia, Regione, ecc.) tali da rendere applicabile il presente atto.
Ciascun ente può recedere dalla convenzione durante il suo periodo di validità, a condizione che abbia assolto a tutte le obbligazioni derivanti dalla sua permanenza nella stessa, previa deliberazione del proprio Consiglio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, mediante comunicazione agli altri comuni convenzionati a mezzo lettera raccomandata AR o PEC a cui allegare copia della predetta deliberazione consigliare.
In caso di scioglimento della convenzione, le eventuali giacenze finanziarie verranno ripartite tra i comuni convenzionati.
ART. 3 – FORME DI CONSULTAZIONE
Vengono istituite le seguenti forme di consultazione:
- Assemblea dei Sindaci;
- Comitato d’Area dei Coordinatori;
- Comune Delegato.
ART. 4 – ASSEMBLEA DEI SINDACI
E’ costituita dai Sindaci o Assessori da loro delegati dei Comuni.
L’Assemblea individua il Comune che dovrà svolgere la funzione amministrativa (Comune Delegato), il cui Sindaco o Assessore delegato svolgerà la funzione di Presidente.
Il Presidente convoca l’Assemblea dei Sindaci, definisce l’ordine del giorno, presiede le sedute e sottoscrive gli atti approvati dalla stessa Assemblea.
L’Assemblea si riunisce in xxx xxxxxxxxx xxxxxx due volte l’anno. Può riunirsi in seduta straordinaria per iniziativa del Presidente o, su proposta dei membri dell’Assemblea, su richiesta del Comitato d’Area dei Coordinatori.
Esso è validamente costituito con la presenza della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza di voti. All’Assemblea dei Sindaci spetta:
- definire gli obiettivi;
- approvare il piano annuale di attività proposto dai Coordinatori;
- approvare il piano delle spese e delle entrate;
- verificare entro il 30 giugno di ogni anno i risultati di gestione dell’anno precedente;
- approvare entro il 31 marzo di ogni anno gli inventari delle risorse umane e materiali dell’anno precedente;
- recepire nuove richieste di adesione ed informarne la Provincia per gli adempimenti conseguenti, qualora il Comune richiedente ricada nel territorio dell’Area Omogenea già definito dalla Provincia;
- promuovere e realizzare, in forma coordinata, iniziative volte a favorire la conoscenza e far crescere la cultura di Protezione Civile nel territorio, anche attraverso l’organizzazione di appositi convegni o manifestazioni;
- svolgere attività di impulso e informazione in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali in materia di Protezione Civile;
- svolgere in modo coordinato le attività di prevenzione;
- svolgere azioni di supporto operativo alle attività di emergenza nel territorio dei Comuni aderenti
- curare in modo coordinato la formazione ed esercitazione del personale addetto alla Protezione Civile;
- organizzare il servizio di reperibilità unificato.
I Coordinatori partecipano all’Assemblea con compiti di raccordo, in qualità di uditori e senza diritto di voto.
La responsabilità in termini di gestione dell’emergenza resta inderogabilmente in capo a ciascun Sindaco, per qualsiasi livello di emergenza classificato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 225/1992.
In capo a ciascun Sindaco rimane anche la verifica annuale del possesso dei requisiti per il mantenimento all’albo regionale del volontariato di Protezione Civile ai sensi della legge n. 266/1991 delle leggi regionali n. 16/2004 e
n. 1/2008 e del regolamento regionale n. 9/2010.
ART. 5 – COMUNE DELEGATO
Ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito di votazione tra tutti i Sindaci aderenti, si affida al Comune di la funzione di Comune delegato che opera in luogo e per conto degli enti deleganti,
svolgendo funzione di riferimento amministrativo. L’attività viene svolta con criteri di efficienza ed efficacia compatibilmente con le risorse umane disponibili, nonché con i carichi di lavoro e con le incombenze e priorità istituzionali.
E’ compito del Comune Delegato svolgere funzioni di raccordo tra i Comuni e verso le altre amministrazioni. Compete al Comune delegato:
- curare le attività amministrative inerenti le attività previste dalla convenzione; effettuare gli adempimenti di sua pertinenza conseguenti alle decisioni del Comitato dei Sindaci;
- gestire i fondi ed amministrare i beni a disposizione relativi alla convenzione;
- richiedere finanziamenti connessi all’esercizio associato della funzione di Protezione Civile;
- gestire in forma coordinata i fondi messi a disposizione da altri enti e destinati al servizio di Protezione Civile;
- espletare le procedure amministrative per l’acquisto dei mezzi e dei materiali;
- verificare che i Coordinatori esplichino in modo efficace la gestione delle attrezzature e dei mezzi a disposizione.
ART. 6 – MODALITÀ DI ESERCIZIO
Il Comune delegato esercita le attribuzioni di cui alla presente convenzione mediante le azioni rivolte allo svolgimento di tutte le attività di Protezione Civile, dalla pianificazione di emergenza alla gestione e coordinamento di tutte le attività di Protezione Civile “in tempo di pace” ed al supporto al coordinamento, in termini di personale, mezzi e strutture, durante le fasi dell’emergenza e della post emergenza.
I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane necessarie che saranno previste nei protocolli/procedure operativi debitamente approvati per il corretto esercizio delle funzioni conferite.
I Comuni collaborano alla attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti, elaborano proposte di fattibilità per la gestione associata, monitorano l’andamento della gestione stessa, svolgono attività d’impulso e coordinamento.
Tutte le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione meglio specificati anche nei successivi articoli, sono adottati dal Comune delegato. Presso l’Ente capofila possono essere comandati, dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.
ART. 7 – COMITATO D’AREA DEI COORDINATORI
Il Comitato d’Area dei Coordinatori è costituito dai Coordinatori dei Gruppi Comunali e dai Presidenti delle Associazioni di Protezione Civile iscritte all’Albo Regionale di Protezione Civile sezione Provinciale;
Al Comitato d’Area dei Coordinatori sono attribuite le seguenti competenze:
▪ nominare il ”Coordinatore referente” ed un “vice referente”, che convoca e presiede le sedute, rappresenta il Comitato nelle varie sedi, partecipa all’Assemblea dei Sindaci;
▪ studiare le problematiche del territorio, individuando le attività di previsione e gli interventi di prevenzione da rischi da attuarsi;
▪ presentare entro il 31.01 dell’anno successivo all’esercizio finanziario il resoconto annuale delle attività svolte;
▪ redigere, entro il 31.05 di ogni anno, il piano annuale delle attività previste per l’anno successivo da sottoporre all’Assemblea dei Sindaci, comprendente anche il fondo economale per eventuali emergenze;
▪ concordare entro il 31.12 di ogni anno l’attività formativa ed addestrativa comune alle Organizzazioni di Protezione Civile per l’anno successivo, approvata dall’Assemblea dei Sindaci;
▪ proporre iniziative utili ad una più efficace organizzazione della Protezione Civile ed alla diffusione della cultura di protezione civile sul territorio;
▪ entro il 31.05 di ogni anno, deve redigere l’inventario dei mezzi e delle attrezzature destinate all’attività di Protezione Civile facenti parte del patrimonio dei singoli comuni;
▪ proporre il piano degli acquisti, di eventuali entrate e il piano di gestione di materiali, mezzi e attrezzature da sottoporre all’Assemblea dei Sindaci;
▪ organizzare la gestione e verificare l’efficienza dei mezzi;
▪ stabilire le modalità operative di utilizzo e gestione dei materiali, mezzi ed attrezzature a disposizione;
▪ partecipa inoltre all’Assemblea dei Sindaci con compiti di raccordo e funge da punto di riferimento per le attività dei volontari, organizzate dalla Provincia nell’Area Omogenea.
Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato d’Area dei Coordinatori, su richiesta del Delegato, esperti che di volta in volta si ritengano utili per meglio affrontare i problemi in discussione.
Il Comitato si riunisce in xxx xxxxxxxxx xxxxxx una volta a semestre. Può riunirsi in seduta straordinaria per iniziativa del Coordinatore Referente o, su proposta dei membri del Comitato.
Il Segretario verbalizzante è scelto di volta in volta, all’inizio delle sedute, tra i membri del Comitato e, oltre a redigere il verbale delle sedute, ne trasmette copia al Comune Delegato, che ne effettua la trasmissione ai componenti dell’Assemblea dei Sindaci (che provvederà a sua volta alla trasmissione al proprio rappresentante al Comitato).
ART. 8 – MEZZI E MATERIALI IN DOTAZIONE
Ogni Comune si impegna a fornire ai propri volontari i dispositivi di protezione individuale necessari all’espletamento delle attività e a dotarsi di un minimo di attrezzature e mezzi per permettere alla propria Organizzazione di Volontari di Protezione Civile di fronteggiare le emergenze del proprio territorio.
I mezzi e le attrezzature che costituiscono il patrimonio comune o comunque in uso a qualunque titolo saranno a disposizione del personale comunale e dei volontari di Protezione Civile del territorio, che lo potranno utilizzare per attività di addestramento e per interventi di emergenza, previo accordo tra il Coordinatore del gruppo richiedente con il Coordinatore del gruppo che ha la titolarità ed il deposito delle suddette attrezzature ed a seguito della compilazione di una nota di consegna in forma scritta e controfirmata da entrambi. La nota deve evidenziare la presenza di eventuali difetti o incompletezze nella dotazione fornita e presuppone la loro restituzione nello stesso stato o la loro sostituzione con materiale equipollente, a onere dell’Ente cui fa capo il Gruppo richiedente.
Le modalità di conservazione dei mezzi e delle attrezzature in un magazzino appositamente individuato o affidato in custodia temporanea ai vari Comuni, di manutenzione e di utilizzo a vario titolo saranno individuate dall’assemblea dei Sindaci entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione.
ART. 9 – RIPARTO SPESE
Le spese di acquisto beni relativi esclusivamente alle esercitazioni dei volontari e alle attività di promozione e formazione sono definiti in € 200 (duecento) annue per ciascuno dei Comuni aderenti, da conferire al Comune capofila. Il Comune capofila provvede a sostenere le spese nel limite massimo di cui al punto precedente e procede al riparto successivamente all’esercitazione.
ART. 10 – ASSICURAZIONE E ADEMPIMENTI D.Lgs. n. 81/2008
Come previsto dall’art. 4 della L. 11.08.1991, n. 266 e dall’art. 9 del D.P.R. 08.02.2001, n. 194, i Comuni devono provvedere ad assicurare i Volontari dei Gruppi Comunale di Protezione Civile, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L’assicurazione dei Volontari dei Gruppi Comunali deve contenere la clausola di copertura assicurativa per ogni occasione in cui il volontario è attivato e da qualsiasi Ente provenga la richiesta, anche se al di fuori del proprio territorio comunale.
ART. 11 – NUOVE ADESIONI
L’adesione di nuovi Enti Comunali alla presente Convenzione è possibile ed auspicabile.
L’adesione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta al Comune Delegato nella quale si dovrà anche dichiarare l’accettazione dei contenuti della presente Convenzione.
Il Comune Delegato avrà cura di inviare ai Comuni aderenti la richiesta pervenuta.
L’Assemblea dei Sindaci, nella prima riunione utile, esaminerà la richiesta e potrà accoglierla a seguito di votazione per maggioranza semplice dei Comuni aderenti.
Il Comune subentrante, successivamente, provvederà ad approvare in Consiglio Comunale la presente convenzione e la trasmetterà al Comune Delegato.
Ciascun Comune aderente, nel corso della prima seduta utile del Consiglio comunale, ne prenderà atto. Detta nuova adesione verrà aggiunta in appendice alla Convenzione già sottoscritta.
E’ possibile ed auspicabile anche l’adesione di Associazioni aventi scopi e finalità assimilabili a quanto definito all’art.1 della presente Convenzione.
L’adesione è subordinata alle modalità di cui sopra, per quanto applicabili a enti di natura privata.
SINDACO AZZATE
SINDACO CAZZAGO BRABBIA
SINDACO CROSIO DELLA VALLE
SINDACO XXXXXXX
SINDACO GALLIATE LOMBARDO_
SINDACO INARZO
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il Presidente Il Segretario Comunale
X.xx Xxx. Xxxxxx Xxxxx X.xx Dr. ssa Xxxxx Xxxxxxxx
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124, comma 1, D.Lgs 267/2000)
Copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 30.03.2019 all’Albo Pretorio on line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n.69/2009.
Il Responsale del Servizio X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Xxxxxxx Xxxxxxx
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
□ per immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000);
□ per decorrenza dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134 , comma 3, D.Lgs n.267/2000)
li, Il Responsabile del Servizio
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx