CIG 875100234D
CIG 875100234D
Procedura negoziale nei settori speciali sotto soglia comunitaria finalizzata alla individuazione di contraente per
la stipula di contratto pubblico di concessione di servizi
SCHEMA DI CONCESSIONE DI SERVIZI
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Indagine preliminare, promozione e gestione della sperimentazione del treno turistico Firenze S.M.N. – Ravenna nonché raccolta dati ed analisi finalizzata alla valutazione delle potenzialità del servizio
L'anno duemila , il giorno del mese di in Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. in via Foro Boario n. 27, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza dl legge a norma dell'art. 1372 c.c.,
tra
la Società FERROVIE XXXXXX XXXXXXX s.r.l., in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, via Foro Boario n. 27, codice fiscale e partita
I.V.A. 02080471200, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della FER;
e
con sede legale a in via n. , codice fiscale e partita I.V.A. , in seguito indicata per brevità ‘IMPRESA’ ovvero ‘Operatore Economico’, rappresentata nel presente atto dal Sig. , nato a , il , in qualità di , come risulta dalla documentazione allegata.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, la seguente documentazione che l’Operatore Economico dichiara di ben conoscere ed accettare senza obiezione o riserva alcuna:
- Il bando FER e tutta la documentazione ad essa allegata con la quale è stata indetta procedura CIG 875100234D – Indagine preliminare, promozione e gestione della sperimentazione del treno turistico Firenze S.M.N. – Ravenna nonché raccolta dati ed analisi finalizzata alla valutazione delle potenzialità del servizio;
- la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l’offerta economica e le dichiarazioni ad esse allegate presentate dall’Operatore Economico in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del presente contratto;
- la documentazione comunque acquisita agli atti da FER in merito alla procedura in argomento.
ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO
FER affida all’IMPRESA, che accetta senza eccezione alcuna, lo svolgimento dell’Indagine preliminare, promozione e gestione della sperimentazione del treno turistico Firenze S.M.N. – Ravenna nonché raccolta dati ed analisi finalizzata alla valutazione delle potenzialità del servizio in favore di FER, secondo le specifiche di cui al presente contratto.
Il presente contratto ha funzione di prima sperimentazione e raccolta dati al fine di supportare con approfondite analisi la successiva eventuale realizzazione dell’itinerario turistico Firenze S.M.N. – Ravenna.
Per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente, FER mette a
disposizione dell’IMPRESA, l’effettuazione di un treno A/R (comprensivo delle attività di condotta ed accompagnamento) lungo la tratta Firenze S.M.N. – Ravenna. Il treno sarà effettuato nelle giornate di sabato e domenica per il periodo di 14 settimane con decorrenza presunta a partire dal 15/06/2021. Le caratteristiche del treno sono regolate da apposito contratto stipulato da FER e qui richiamato (All. 3 – Contratto Fondazione FS).
Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno attivate da FER previa emissione di apposito ordine scritto recante il dettaglio delle prestazioni da eseguirsi e i termini per l’esecuzione delle stesse secondo normativa vigente in materia e di quanto previsto nel presente Contratto, nel bando di FER e nell’offerta presentata dall’IMPRESA stesso.
Nell’ambito dell’espletamento dell’incarico l’Operatore Economico non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici aziendali di FER né potrà impegnare in alcun modo la stessa FER se non preventivamente autorizzato.
Le prestazioni ricomprese nell’appalto potranno prevedere sessioni di lavoro congiunto senza che questo possa dare diritto a pretese di qualsiasi genere da parte dell’IMPRESA.
All’esito della procedura selettiva, con la propria offerta tecnica (All. 1 – Offerta Tecnica) l’IMPRESA ha proposto migliorie alle prestazioni poste a base gara e pertanto predetta offerta modifica forma parte integrante del presente contratto: il mancato adempimento degli impegni assunti pertanto comporta in ogni caso grave inadempimento contrattuale.
Ciascun singolo ordine potrà prevedere una o più delle seguenti attività specialistiche:
2.1 Indagini, approfondimenti ed analisi delle potenzialità turistiche
2.2 Gestione del contratto per l’effettuazione del treno turistico
Firenze S.M.N - Ravenna
2.3 Promozione del servizio presso gli attori – enti, organizzazioni e privati - dell’indotto turistico
2.4 Marketing e pubblicizzazione dell’itinerario turistico
2.5 Conduzione di eventi promozionali
2.6 Servizi di assistenza all’utenza – accoglienza, bordo treno e post vendita
2.7 Raccolta dati e questionari di gradimento del servizio
2.8 Analisi dei dati e valutazione complessiva del servizio sperimentale
ART. 3 - IMPORTI
L’importo massimo del presente contratto è fissato in euro per ciascun biglietto emesso su semplice corsa che l’IMPRESA; l’importo dovrà essere corrisposto a FER quale canone per l’effettuazione del treno turistico Firenze
S.M.N. – Ravenna.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione a fine servizio, previa approvazione, da
parte del RUP, della rendicontazione redatta dall’IMPRESA.
Per le prestazioni individuate al precedente art. 2 l’IMPRESA ha dichiarato in sede di offerta di soddisfare i propri interessi economici al verificarsi delle condizioni contenute nel documento denominato ‘Piano Economico e Finanziario’ con cui sono stati vagliati i rischi d’impresa che concorrono alla determinazione dell’importo contrattuale (All. 2 - PEF) .
ART. 4 – DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE
Il servizio avrà decorrenza dall’invio con posta certificata del primo ordinativo di
fornitura recante i servizi da prestare e i termini per l’esecuzione degli stessi. L’incarico scadrà 36 mesi dopo la sottoscrizione. L’eventuale rinnovo potrà essere disposto da FER a pari condizioni entro 30 giorni dalla precedente scadenza e per la durata di ulteriori 24 mesi.
In ogni caso di scadenza e/o interruzione e/o rescissione del rapporto contrattuale, l’Operatore Economico, su richiesta di FER, si impegna comunque ad assicurare la prosecuzione delle proprie attività, per un periodo massimo di 180 giorni naturali e consecutivi, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze a FER ad un soggetto subentrante.
Nelle more dell’affidamento del nuovo servizio, allo scadere dei termini di cui sopra, FER potrà esercitare unilateralmente la facoltà di prorogare il presente per ulteriori 180 giorni fermi gli importi massimi stimati.
ART. 5 – OBBLIGHI DEL IMPRESA
L’Operatore Economico è tenuto ad eseguire l’incarico oggetto del presente nel pieno, completo ed esclusivo interesse di FER verso la quale è responsabile e tenuto ad osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle prestazioni in ogni loro fase.
L’IMPRESA è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008.
L’Operatore Economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della
categoria e dagli accordi integrativi territoriali.
L’Operatore Economico, nell’espletamento di tutte le prestazioni contrattuali, nessuna esclusa, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.
L’Operatore Economico è, inoltre, obbligato a:
- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di FER, e/o dei suoi aventi causa, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione del presente contratto;
- svolgere l’incarico impiegando mezzi in disponibilità e proprie risorse, assumendo a proprio carico tutte le spese ed oneri ad esso connessi e conseguenti nonché i rischi correlati;
- mantenere i requisiti di partecipazione alla procedura d’appalto pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento e l’escussione, per l’intero importo, della cauzione ex art. 103 del D.lgs. 50/16;
- designare all’interno del proprio organico un “Leader” del “Team di progetto” in
possesso di adeguata esperienza lavorativa nello stesso ruolo;
- garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro ad ogni richiesta avanzata da FER, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di FER, entro massimo 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta da parte di FER;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la soddisfazione delle esigenze di FER;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare FER senza la preventiva autorizzazione di FER medesima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti da FER pena la risoluzione per grave inadempimento e l’escussione, per l’intero importo, della cauzione ex art. 103 del D.lgs. 50/16;
- mettere a disposizione di FER periodici rapporti sullo stato di avanzamento delle prestazioni richieste da ciascun applicativo nonché sulla situazione contabile;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa e/o trattativa condotta per conto di FER;
- garantire la trasparenza dei rapporti con soggetti terzi interessati dal presente contratto (candidati / tirocinanti / professionisti sub-incaricati / INAIL / altri Enti etc.) dando sempre opportuna conoscenza a FER;
- assicurare la completa gestione del programma formativo di FER ivi compresa la gestione documentale dello stesso;
- tenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del
servizio;
- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione del contratto, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le normative relative all’applicazione del D.Lgs 196/2003.
Laddove per sopravvenuti motivi (estinzione del rapporto lavorativo con il professionista, motivo di forza maggiore, cause di incompatibilità, perdita dei requisiti, etc.), sia necessaria la sostituzione di un membro del “team” dedicato alla
commessa, l’IMPRESA potrà richiedere tale sostituzione dandone opportuna motivazione scritta a FER. L’eventuale sostituzione potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta di FER.
ART. 6 – RESPONSABILITA’ DEL IMPRESA
L’Operatore Economico è l’unico responsabile delle prestazioni necessarie ad
ottenere la buona riuscita del servizio.
L’Operatore Economico è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla risoluzione di eventuali problematiche dovessero verificarsi e che comportino responsabilità per FER.
ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY
Con la partecipazione alla presente procedura si intendono accettate:
- Policy Privacy FER.
- Informativa per il trattamento dei dati nella ricerca e nella selezione del Personale;
- Informativa per il trattamento dei dati personali – fornitori e terzi; Cookie Policy. Reperibili alla pagina web: xxxx://xxx.xxx.xx/?xxxx_xxx00
ART. 8 – PAGAMENTI
L’IMPRESA verserà l’importo di cu il precedente art. 3 con pagamento in un’unica
soluzione mediante recezione di fattura.
ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’Operatore Economico ha costituito Cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs 50/16 mediante n° rilasciata da filiale di
per l’importo di euro pari al 10 % degli importi stimati per il primo
triennio – euro euro – e con l’impegno del garante a rinnovare la garanzia in caso di esercizio da parte di FER dell’opzione di rinnovo. FER potrà disporre l'incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l’Operatore Economico venga meno agli impegni assunti; l’Operatore Economico è pertanto tenuto a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l'esecuzione del contratto.
FER ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dal D.Lgs 209/2005 imputabili a negligenze, errori e/o omissioni. In ogni caso la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ivi compresa la perdita dei requisiti morali ex art. 80 del D.lgs. 50/16 e speciali previsti dal bando di gara, comporterà l’escussione per intero della cauzione.
In merito l’Operatore Economico ha presentato Polizza di Assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all’art. 110/112 c.3 del D.Lgs 209/2005 n.
rilasciata da in data con massimale minimo di euro 5.000.000,00 ed è impegnato a mantenere in essere detta polizza, ovvero polizza equivalente, per l’intera durata del presente rapporto contrattuale. ART. 10 – PENALI
Eventuali difformità nell’esecuzione delle prestazioni di cui il precedente Art. 2 potranno essere oggetto di contestazione da parte del RUP e contestuale invito a presentare contro-deduzioni entro il termine minimo di 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. Laddove l’IMPRESA non riscontri entro predetto termine, ovvero le deduzioni presentate non siano ritenute idonee a giustificare la condotta, il RUP, potrà applicare una penale pari a € 200,00 per ogni inadempimento contestato. Il perdurare di una o più condizioni che hanno
decretato l’applicazione della penale darà luogo all’applicazione di una ulteriore penale pari a 100,00 €/giorno.
Nel caso in cui l’importo cumulativo delle penali applicate venga a superare il limite massimo del 10% del valore convenzionale del contratto di cui all’art. 7, saranno promosse le procedure di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/16.
In ogni caso, FER potrà richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ai sensi di quanto previsto all’art. 1223 del Codice Civile, eccedenti il 10% del valore convenzionale del contratto di cui al capoverso che precede.
ART. 11 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLE DI INTEGRITÀ
FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 nonché quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 61 punto 3 delle condizioni generali di contratto.
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 e 109 del D.Lgs. 50/16. Qualora si verifichino le condizioni previste all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/16, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell’Operatore Economico.
La Stazione Appaltante risolverà il contratto in danno qualora si verifichi la perdita dei requisiti richiesti dal Bando di gara introdotti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed escutere per intero la cauzione ex art. 103 del D.lgs. 50/16
Sono, inoltre, cause di risoluzione per grave inadempienza:
-aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER;
-aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi
compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro regali o altra utilità
finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
-ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di xxxxx, finalizzata
all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
-la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di FER di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti di FER, avvenute, nelle fasi della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura;
-la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. L’affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche “Clausole di integrità” nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà autorizzazione di subappalto.
ART. 12 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare, se ed in quanto applicabili, le norme contenute nel:
- D.Lgs 50/16. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- D.P.R. 207/2010. “Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/06”;
- Linee guida ANAC.
ART. 13 – CONTROVERSIE
È esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente per eventuali vertenze giudiziarie è quello di Ferrara.
ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
Sono a carico del’IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua
stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione.
L’imposta di bollo sarà assolta a cura di FER in modo virtuale come da autorizzazione N. Prot. 20517/2019 del 02/05/2019 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ferrara. In occasione del primo pagamento FER decurterà per intero le spese sostenute per registrazione e imposta di bollo.
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Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. il Direttore Generale
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
per l’Operatore Economico
il
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall’IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente Contratto: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
per l’Operatore Economico
il
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