CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO
Contratto Istituzionale di Sviluppo Terra dei fuochi
CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO
“DALLA TERRA DEI FUOCHI AL GIARDINO D’EUROPA”
Tra
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale Ministero dell’Economia e delle finanze
Ministero dello Sviluppo economico Ministero delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibili Ministero della Cultura Ministero del Turismo
Ministero della Transizione ecologica Regione Campania
Agenzia nazionale per l’attrazione e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia)
Contratto Istituzionale di Sviluppo Terra dei fuochi
ART. 1 (Premesse, definizioni e allegati) 5
ART. 3 (Impegni delle Parti) 7
ART. 4 (Tavolo Istituzionale) 8
ART. 5 (Referenti Unici delle Parti. Referente Unico di Invitalia) 9
ART. 6 (Responsabile Unico del Contratto - RUC) 9
ART. 7 (Soggetto Attuatore) 10
ART. 8 (Copertura Finanziaria, trasferimento delle risorse ed efficacia del contratto) 11
ART. 9 (Monitoraggio, valutazione e controllo dell’attuazione del CIS) 12
ART. 10 (Ritardi e inadempienze a carico delle Parti) 12
ART. 11 (Xxxxxxx e inadempienze – Provvedimenti del Tavolo) 12
ART. 12 (Poteri straordinari e sostitutivi) 13
ART. 13 (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa) 13
ART. 14 (Durata e modifica del CIS) 13
ART. 15 (Informazione e pubblicità) 13
VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, ove si prevede tra l’altro che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con gli altri Ministri interessati, le Regioni e le Amministrazioni competenti, stipula un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, CIS), che destina le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE, individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso ad Invitalia Spa e definisce, altresì, il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;
VISTO l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2017, n. 123 che indica nel Presidente del Consiglio dei Ministri o nel Ministro delegato per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno (ora Ministro per il Sud e la coesione territoriale) l’Autorità politica che individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) su richiesta delle Amministrazioni interessate;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2021, che delega al Ministro per il Sud e la coesione territoriale l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il mezzogiorno, o per il Sud, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno, e in particolare, tra le altre funzioni, “la promozione, il coordinamento della sottoscrizione e la successiva attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all’art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, all’art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'art. 1, comma 178, lettera f), della legge 30 dicembre
2020, n. 178 (…)
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l’articolo 10 che istituisce l’Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e che stabilisce il riparto delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, recante l’approvazione dello
statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2014, che, in attuazione dell’art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;
VISTI l’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, concernenti il supporto tecnico-operativo per l’attuazione di programmi e di interventi, che all’art. 14 estende agli interventi inclusi nel CIS le misure di semplificazione e accelerazione previste per degli interventi del PNRR ;
VISTO l’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e s.m.i., che ha istituito la società per azioni, interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, denominata Sviluppo Italia S.p.A. – oggi denominata Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., ai sensi dell’articolo 1, comma 460 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, con cui si prevede che per rafforzare l’attuazione della politica di coesione, per garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e
l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato Italiano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di INVITALIA anche ai sensi dell’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO l’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, che iscrive di diritto INVITALIA nell'elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC);
VISTO l’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo il quale le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previste dal medesimo decreto-legge, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
VISTO l’articolo 1, comma 703, lettera g), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone: “g) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, che deve deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui alla lettera d), l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;”
VISTO l’articolo 1, comma 178, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispone: “f) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere c) e
d) e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. All'alinea del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto delle direttive, delle priorità e degli obiettivi, anche in tema di organizzazione interna e gestionale, così come definiti dalla autorità politica delegata per le politiche di coesione”;
CONSIDERATO che il 5 agosto 2021 il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha indetto un incontro xxxx Xxxxxxxxx sottoscrittori, la Regione, gli enti territorialmente coinvolti, l’Agenzia per la coesione territoriale e Invitalia, per promuovere e coordinare la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS Terra dei Fuochi;
VISTO che l’Agenzia per la coesione territoriale, con nota prot. 0010792 del 6 agosto 2021, ha dato avvio alla ricognizione degli investimenti, inviando il format di Scheda intervento per la rilevazione degli interventi e stabilendo i criteri di valutazione delle proposte e il termine del 30 settembre 2021 per la presentazione delle schede progetto, ulteriormente prorogato al 30 ottobre 2021 con successiva nota 0014154 del 12 ottobre 2021;
RITENUTO di sottoscrivere il presente Contratto, con efficacia subordinata all’assegnazione da parte del CIPESS dell’importo di 200 milioni delle risorse residue da programmare del Fondo Sviluppo e Coesione (2014/2020), che presentano, allo stato, adeguata capienza, per il finanziamento degli interventi prioritari individuati nell’Allegato 1 del presente Contratto;”
VISTE le proposte di intervento per l’inserimento nel CIS inviate nel corso dell’istruttoria all’indirizzo di posta
elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
CONSIDERATO che il 26/1/2022 si è tenuta una riunione del Tavolo istituzionale a Caivano, che ha approvato le proposteda inserire nel CIS;
TENUTO CONTO che è stato assegnato un CUP per ognuno dei progetti di cui all’allegato A1 e che gli stessi
sono riportati nel dettaglio nel medesimo allegato;
PREMESSO tutto quanto sopra
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 (Premesse, definizioni e allegati)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Ai fini del CIS si intende per:
a) Banca Dati Unitaria (BDU): la banca dati istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, contenente i dati informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi, alimentata attraverso i sistemi informativi locali o messi a disposizione dalle Amministrazioni centrali di coordinamento;
b) Cronoprogramma: il documento di dettaglio, identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche, che caratterizzano la realizzazione di ciascun intervento funzionale all’attuazione del CIS;
c) Parti: le Amministrazioni pubbliche e la Società che sottoscrivono il presente atto;
d) Programma generale degli interventi: insieme di tutti gli interventi rientranti nelle competenze del presente atto, che risulta così articolato:
i. Interventi immediatamente eleggibili, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 (Allegato A1: Lista interventi e relative schede);
ii. Interventi non immediatamente eleggibili ma comunque ammissibili al CIS, con priorità media, la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili anche a seguito delle economie maturate in sede di realizzazione degli interventi (Allegato A2: Lista interventi);
iii. Ulteriori interventi, con priorità bassa, la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili anche a seguito dell’economie maturate in sede di realizzazione degli interventi (Allegato A3: Lista interventi);
e) Referente Unico della Parte: il rappresentante di ciascuna delle Parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel CIS dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nel CIS;
f) Referente Unico di INVITALIA: per le funzioni del soggetto attuatore, l’incaricato di monitorare l’attuazione degli interventi contemplati dal CIS, secondo quanto specificato dal successivo articolo 7;
g) Responsabile Unico del Contratto – RUC: il soggetto che coordina e vigila sull’attuazione del CIS, i cui compiti sono definiti dal successivo art. 6;
h) Sistema di monitoraggio: il sistema di gestione dei progetti oggetto del Contratto le cui informazioni sono trasmesse telematicamente alla Banca Dati Unitaria (BDU), operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;
i) Scheda Intervento: la scheda, in versione sia cartacea sia informatica, che riporta, per ogni singolo intervento, i dati relativi a: informazioni anagrafiche dell’amministrazione aggiudicatrice, informazioni di inquadramentoprogrammatico, stato di avanzamento progettuale al momento della compilazione della scheda,costo presunto complessivo dell’intervento, tempistica prevista per l’avanzamento dell’iter di realizzazione e per l’espletamento delle relative procedure di gara, cronoprogramma attuativo e finanziario con le previsioni di impegno e spesa; tali dati saranno utili anche al fine di assicurare il monitoraggio degli interventi;
j) Tavolo Istituzionale: l’organismo di concertazione istituzionale tra tutte le Amministrazioni sottoscrittrici del CIS che svolge le funzioni dettagliate nel successivo articolo 4;
k) Xxxxxxxx Attuatore: il soggetto responsabile dell’attuazione degli interventi previsti nelle Schede Intervento allegate al CIS che svolge le funzioni dettagliate nel successivo articolo 7.
ART. 2 (Oggetto)
1. Il CIS ha ad oggetto l’attuazione del Programma generale degli interventi per lo sviluppo socio- economico nei territori della Regione Campania, ed in particolare nel territorio della cosiddetta Terra dei Fuochi, comprendente un territorio riconducibile a 66 Comuni, mediante la realizzazione degli interventi previsti negli allegati A1, A2 e A3, nei limiti delle risorse disponibili o delle ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili.
2. Le risorse indicate al successivo articolo 8 assicurano l’integrale copertura finanziaria degli interventi inseriti nell’allegato A1 richiesto per la realizzazione degli interventi.
3. Le Parti convengono che gli interventi di cui all’allegato A2 e A3 potranno essere finanziati sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di rimodulazione dei finanziamenti, definanziamenti e conseguenti riprogrammazioni, dell’assegnazione di eventuali economie maturate in sede di esecuzione degli interventi, nonché delle eventuali nuove risorse assegnate al CIS.
4. Il CIS potrà altresì includere ulteriori interventi strategici per lo sviluppo socio-economico individuati dal Tavolo Istituzionale di cui al successivo articolo 4.
ART. 3 (Impegni delle Parti)
1. Le Parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dal CIS. A tal fine, esse si danno reciprocamente atto che il rispetto del Cronoprogramma costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione dei singoli interventi e la verifica del relativo stato di avanzamento.
2. Ciascuna Parte garantisce, sin d’ora, l’esecuzione delle eventuali attività e istruttorie tecniche necessarie agli atti approvativi, autorizzativi, al rilascio di pareri e di tutti gli altri atti di competenza, nel rispetto dei tempi definiti nel Cronoprogramma delle Schede Intervento.
3. A tal fine, il Responsabile Unico del Contratto – RUC e INVITALIA, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dei successivi articoli 6 e 7 del CIS, si impegnano, altresì, a svolgere le attività di propria competenza di seguito indicate.
3.1 Il RUC, è delegato ad indire, quando si rende necessario e su indicazione del Tavolo Istituzionale, le conferenze di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire l’efficacia dell’azione amministrativa e il coordinamento delle complessive autorizzazioni preliminari e propedeutiche all’attuazione degli interventi del CIS. Egli svolge anche il ruolo di “rappresentante unico statale” ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 4, della succitata legge n. 241/1990, su incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le conferenze di servizi che concernono gli interventi oggetto del CIS.
3.2 Il RUC promuove la stipula di un protocollo diazione per la vigilanza collaborativa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’articolo 213, comma 3, lett. h), del Codice dei contratti pubblici, al fine di disciplinare lo svolgimento dell’attività di vigilanza, collaborativa e preventiva, volta a verificare la conformità degli atti di gara che saranno predisposti per gli affidamenti necessari alla realizzazione degli interventi, alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e di esecuzione degli appalti.
3.2 Le Parti convengono che, nelle more della stipula del suddetto protocollo, INVITALIA potrà comunque procedere con la realizzazione degli interventi per i quali è Soggetto Attuatore secondo il cronoprogramma previsto dalle Schede Intervento allegate al CIS, fatta salva la necessità di adeguarsi a quanto previsto dal protocollo, successivamente alla sua adozione.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
a) sollecitare gli organi competenti per la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della summenzionata legge n. 241/1990 e s.m.i., laddove si rendessero necessarie;
b) garantire la massima collaborazione interistituzionale e il miglior coordinamento, anche attraverso l’adozione di strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, garantendo altresì,
per quanto di competenza, il rilascio dei pareri, nulla osta, anche di carattere ambientale, necessari alla realizzazione degli interventi del CIS;
c) collaborare per il superamento degli eventuali ostacoli all’esecuzione degli impegni assunti in ordine alla realizzazione degli interventi e per la risoluzione di ogni eventuale interferenza con altri interventi in fase di realizzazione;
d) eseguire, con cadenza periodica, tutte le attività di monitoraggio necessarie alla verifica dello stato di avanzamento del CIS, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi, nonché eventuali azioni correttive o di recupero.
5. Le Amministrazioni beneficiarie degli interventi provvedono all’acquisizione del Codice Unico del Progetto (CUP) per gli interventi di cui agli allegati A1.
ART. 4 (Tavolo Istituzionale)
1. Il Tavolo Istituzionale, che viene formalmente istituito con la sottoscrizione del Contratto, è composto da tutte le Amministrazioni sottoscrittrici del presente atto e svolge funzioni di concertazione istituzionale finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti nel CIS. Al Tavolo Istituzionale partecipano il RUC, il Referente unico di Invitalia e i Referenti Unici delle Parti, designati dalle rispettive Amministrazioni. Fanno altresì parte del Tavolo Istituzionale il Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e il Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale, o un suo delegato.
2. Il Tavolo è presieduto dal Ministro per il sud e la coesione territoriale (di seguito, Presidente).
3. Il supporto di Segreteria Tecnica al Tavolo Istituzionale è assicurato dal Dipartimento per le politiche di Coesione che si avvale dell’Agenzia per la coesione territoriale.
4. Il Tavolo Istituzionale è convocato dal Presidente, anche su iniziativa del Responsabile Unico del Contratto – RUC, ovvero su richiesta di uno dei componenti del Tavolo Istituzionale, con un preavviso di almeno sette giorni naturali e consecutivi, ovvero, in casi d’urgenza, con un preavviso di almeno quattro giorni naturali e consecutivi.
5. Le riunioni del Tavolo Istituzionale si intendono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
6. Le decisioni del Tavolo Istituzionale sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Tavolo Istituzionale, ove necessario, anche i rappresentanti di altri enti o Amministrazioni eventualmente interessate, con particolare riferimento alle Amministrazioni preposte al rilascio di pareri, nulla osta preventivi e orientativi.
8. Nei casi di motivata urgenza, il Presidente, anche su impulso del RUC, può sottoporre al Tavolo Istituzionale eventuali proposte che ciascun componente potrà approvare anche attraverso apposita comunicazione scritta da trasmettere al RUC, entro cinque giorni dall’invio della proposta.
9. Il Tavolo Istituzionale ha il compito di:
a) approvare le eventuali integrazioni o modifiche al Programma generale degli interventi per lo sviluppo socio-economico del territorio;
b) valutare l’andamento delle attività e il rispetto degli impegni previsti dal CIS;
c) esaminare e approvare eventuali proposte di rimodulazione dei finanziamenti, di definanziamento e le conseguenti proposte di riprogrammazione;
d) esaminare e approvare la relazione annuale da presentare al CIPE per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;
e) esaminare ritardi e inadempienze delle Parti e del Soggetto Attuatore, al fine della eventuale attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al successivo articolo 12.
ART. 5 (Referenti Unici delle Parti. Referente Unico di Invitalia)
1. Ciascuna delle Parti, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti di organizzazione, all’atto dell’insediamento del Tavolo Istituzionale, nomina un proprio Referente Unico, cui è affidato il compito di vigilare sull’esecuzione degli impegni assunti dalla Parte nel CIS e di relazionarsi con il RUC. Il Referente Unico della Parte si relaziona anche con i responsabili di procedimento e le competenti strutture della propria Amministrazione, ricevendone ogni informazione utile, al fine di riportare al RUC lo stato degli impegni contrattuali. Ogni ReferenteUnico della Parte è il legittimo destinatario di tutte le comunicazioni relative al CIS, indirizzate alla Parte di riferimento, ed è componente del Tavolo Istituzionale per la Parte anzidetta.
2. Il Referente Unico di INVITALIA ha il compito di:
a) fornire periodicamente al RUC, con cadenza bimestrale, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi;
b) collaborare per assicurare l’alimentazione del sistema di monitoraggio della BDU operante presso la Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE nonché in esecuzione degli adempimenti richiesti dall’Agenzia per la coesione territoriale.
ART. 6 (Responsabile Unico del Contratto - RUC)
1. Le funzioni del RUC sono assicurate dall’Agenzia per la coesione territoriale.
2. Al RUC sono conferiti i seguenti compiti:
a) coordina il processo complessivo di attuazione del CIS;
b) acquisisce dai Referenti Unici delle Parti e dal Referente Unico di Invitalia le informazioni relative allo stato di esecuzione degli impegni assunti nel CIS;
c) acquisisce dal soggetto attuatore del Contratto le informazioni relative allo stato di esecuzione dei suddetti interventi;
d) sottopone al Tavolo Istituzionale eventuali rimodulazioni delle Schede Intervento, ivi compresa la rimodulazione dei finanziamenti afferenti i singoli interventi;
e) rende operativi gli indirizzi del Tavolo Istituzionale, attraverso un’azione diretta di coordinamento e di supporto alle Amministrazioni aggiudicatrici per l’attuazione degli interventi di cui alle Schede Intervento allegate;
f) sottopone al Tavolo Istituzionale eventuali ulteriori interventi, per la relativa valutazione/approvazione;
g) fermo restando quanto previsto all’articolo 4, sollecita le Amministrazioni competenti al rilascio di nulla osta, pareri, determinazioni e varianti urbanistiche;
h) riscontra, semestralmente, lo stato di avanzamento degli interventi oggetto del CIS ed il rispetto del cronoprogramma previsto nelle singole Schede Intervento, al fine di riferire al Tavolo Istituzionale. Il riscontro dei dati è eseguito con il supporto del Referente Unico di INVITALIA;
i) esamina eventuali ritardi, inadempienze ed esiti delle attività di controllo e valutazione, assumendo le conseguenti iniziative, in conformità a quanto previsto nei successivi articoli del CIS;
j) accerta la sussistenza delle condizioni per l’attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi e
riferisce al Tavolo Istituzionale per le successive determinazioni;
k) riferisce al Presidente del Tavolo istituzionale – periodicamente o su richiesta dello stesso – in merito allo stato di attuazione del CIS;
l) predispone e presenta al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa approvazione del Tavolo Istituzionale la relazione annuale sullo stato di attuazione del CIS, evidenziando i risultati, gli eventuali ritardi e le inadempienze a carico delle Parti, per la successiva presentazione al CIPE;
m) assicura il monitoraggio sistematico degli interventi, in raccordo con le Amministrazioni
aggiudicatrici e l’Agenzia per la coesione territoriale.
3. Al RUC inoltre sono assegnati i compiti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, del CIS.
ART. 7 (Soggetto Attuatore)
1. INVITALIA – in qualità di soggetto attuatore – svolge, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019, attività di “centrale di committenza”, ai sensi degli articoli 55-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012 e degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., in base alle indicazioni del Tavolo e del RUC, per l’indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d’appalto aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, nonché servizi afferenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: progettazione, verifica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo) strumentali alla realizzazione degli interventi.
2. INVITALIA agisce quale “centrale di committenza” per conto di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice, competente per ogni singolo intervento oggetto della Scheda intervento, che attiverà la “centrale di committenza” sottoscrivendo il relativo atto di attivazione.
3. L’attuazione dell’intervento ha pertanto luogo mediante l’esecuzione di contratti di appalto, la cui stipula, all’esito dell’aggiudicazione effettuata da INVITALIA quale “centrale di committenza”, interviene tra l’appaltatore e l’Amministrazione aggiudicatrice per conto della quale INVITALIA avrà svolto la propria attività.
4. INVITALIA, per tutti gli interventi previsti nel CIS, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, svolge il supporto tecnico-operativo per accelerare la realizzazione degli interventi in tutte le fasi attuative.
5. INVITALIA altresì:
a) partecipa, laddove necessario, alle conferenze di servizi finalizzate a ottenere le autorizzazioni, i pareri e i nulla ostanecessari alla realizzazione dei singoli interventi;
b) fornisce supporto alle Parti per lo svolgimento delle attività di indirizzo e coordinamento dei singoli interventi;
c) collabora con l’Amministrazione aggiudicatrice al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio.
ART. 8 (Copertura Finanziaria, trasferimento delle risorse ed efficacia del contratto)
1. In sede di prima attuazione la copertura finanziaria degli interventi di cui all’allegato A1, nel limite di 200
milioni di euro, è prevista a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (2014/2020).
2. Con successiva delibera CIPESS, si provvede alla assegnazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (2014/2020). L’efficacia del presente contratto è subordinata al perfezionamento della predetta delibera.
3. I costi effettivamente sostenuti e pagati da INVITALIA per la gestione del CIS sono fissati nel limite massimo stabilito dall’articolo 119 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (e secondo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) concernenti il supporto tecnico-operativo per l’attuazione di programmi e di interventi. Tali oneri saranno rimborsati secondo modalità disciplinate nell’ambito di appositi atti da sottoscriversi con l’Agenzia per la coesione territoriale, che individueranno anche le modalità di trasferimento delle risorse.
4. Le eventuali economie rivenienti dall’attuazione degli interventi di cui all’allegato A1, e diverse da quelle di cui al precedente comma 2, costituiscono una riserva finanziaria da assegnare successivamente ai sensi del precedente art. 4.
5. Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie alle Amministrazioni aggiudicatrici degli interventi avverranno nel rispetto della Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017 e della delibera CIPE n. 25/2016. In particolare, il Beneficiario, allorquando siano verificate le condizioni prescritte dagli atti regolamentari presupposti per l’erogazione del contributo, provvede ad inoltrare richiesta all’Agenzia per la coesione territoriale che, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrare le richiesta di trasferimento al Dipartimento per la coesione territoriale il quale, a sua volta, chiederà al Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS-IGRUE di procedere all’erogazione.
6. Le Parti si danno atto che, in caso di eventuali ulteriori fonti di finanziamento che dovessero intervenire, saranno applicate, ai sensi della normativa vigente, le rispettive procedure di trasferimento delle risorse, nonché di controllo, rendicontazione e certificazione delle spese. Sarà cura del RUC, su segnalazione delle Parti competenti, comunicare leeventuali variazioni di cui sopra.
ART. 9 (Monitoraggio, valutazione e controllo dell’attuazione del CIS)
1. L’attuazione del CIS è costantemente monitorata per consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici, finanziari e di risultato. A tal fine, le Amministrazioni aggiudicatrici assicurano il costante aggiornamento delle informazioni richieste attraverso il sistema di monitoraggio unitario che utilizza la BDU. Tale aggiornamento deve essere assicurato anche in caso di applicazione di quanto previsto all’articolo 2, commi 3 e 4.
2. Il Referente unico di INVITALIA, su indicazione del RUC o del Tavolo Istituzionale, assicura il proprio supporto alle attività di cui al precedente comma 1.
3. Le Amministrazioni aggiudicatrici dei singoli interventi effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
ART. 10 (Ritardi e inadempienze a carico delle Parti)
1. I Referenti Unici delle Parti sono tenuti a segnalare al RUC ogni ritardo dovuto alla mancata esecuzione di un adempimento o al mancato o tardivo rilascio di nulla osta, pareri o atti comunque denominati, in grado di generare scostamenti, rispetto alle date indicate dal Cronoprogramma dell’intervento, superiori ai trenta giorni naturali e consecutivi.
2. Se il ritardo è ascrivibile ad uno o più uffici delle Parti, il RUC invia una diffida ad adempiere alla Parte interessata assegnando un termine di 10 (dieci) giorni o, comunque, congruo in relazione alla entità del ritardo e alla tipologia di criticità, dandone notizia al Tavolo Istituzionale.
3. Nei successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, la Parte interessata deve comunicare al RUC le iniziative assunte per il recupero del ritardo. In caso di inerzia, si procede ai sensi del successivo articolo 12.
ART. 11 (Xxxxxxx e inadempienze – Provvedimenti del Tavolo)
1. Qualora gli atti e le azioni posti in essere risultino inidonei o insufficienti alla corretta e sollecita attuazione degli interventi e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo di 90 (novanta) giorni, il RUC chiede al Presidente di convocare il Tavolo Istituzionale per le decisioni conseguenti in merito all’attivazione dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 12, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno da ritardo.
2. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare, in tutto o in parte, l’attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, il RUC propone al Tavolo Istituzionale di valutare la possibilità di avviare le procedure per la rimodulazione degli interventi e dei relativi finanziamenti all’interno del CIS, per la segnalazione al CIPE di fatti e circostanze rilevanti, ai fini dei provvedimenti di competenza, ivi inclusa l’attribuzione dei finanziamenti ad altra amministrazione, nonché l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12.
3. Qualora i ritardi maturati comportino maggiori oneri documentati in capo a INVITALIA, tali oneri trovano copertura all’interno e nei limiti del quadro economico dell’intervento, ancorché la Parte inadempiente sarà tenuta ad integrare le somme da trasferire a INVITALIA per un importo equivalente ai suddetti maggiori oneri, compatibilmente con le risorse a propria disposizione fermo restando comunque il principio di responsabilità della Parte inadempiente, che potrà essere fatto valere in sede di programmazione futura delle risorse di pertinenza della Parte stessa.
ART. 12 (Poteri straordinari e sostitutivi)
1. Nei casi individuati dai precedenti articoli 10 e 11, su richiesta del RUC,previa approvazione del Tavolo Istituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avviare le procedure previste dall’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.
ART. 13 (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa)
1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché dalle circolari applicative, mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari dedicati, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 88 del 2011.
2. Le Parti assicurano, altresì, il rispetto del Protocollo di azione per la vigilanza collaborativa sottoscritto con l’ANAC, di cui all’articolo 3, comma 3, punto 3.1.
ART. 14 (Durata e modifica del CIS)
1. Il CIS impegna le Parti fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nelle Schede Intervento allegate e comunque entro la data del 31 dicembre 2027 e può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.
2. Il termine di durata può essere prorogato in ragione dello stato di avanzamento degli interventi previsti, previa comunicazione scritta tra le Parti, con preavviso di tre mesi prima della scadenza.
ART. 15 (Informazione e pubblicità)
1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione e ai risultati del CIS dovranno essere ampiamente pubblicizzate, mediante l’adozione di forme e strumenti di comunicazione adeguati ai pertinenti livelli territoriali.
ART. 16 (Controversie)
1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura, anche relative a conflitti di interessi tra le Parti, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del CIS, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività previste, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti.
3. Salvo ed impregiudicato quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per ogni controversia scaturente dal CIS il Foro competente sarà quello di Roma.
ALLEGATI
Allegato A: Programma generale degli interventi composto da:
Allegato A1. Interventi immediatamente cantierabili, finanziati dalle risorse messe a disposizionea valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (2014/2020);
Allegato A2. Interventi non immediatamente attivabili ma comunque ammissibili al CIS, la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili;
Allegato A3. Ulteriori interventi la cui realizzazione potrà essereattivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili rendersi disponibili;
Il CIS è formato in un unico originale e sottoscritto da ciascuna delle Parti.
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero dell’Economia e delle finanze
Ministero dello Sviluppo economico
XXXXXXX XXXXXX
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
26.04.2022 08:27:34 GMT+01:00
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 27/04/2022 15:27:01
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
XXXXXX XXXXXXXXXX
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
09.05.2022 11:30:03 GMT+01:00 Firmato digitalmente da
Ministero della Cultura Ministero del Turismo
Xxxxx Xxxxxxxxxx
CN = Xxxxxxxxxx Xxxxx
XXXXXXX XXXXXXXXXX 26.05.2022 08:09:00 GMT+01:00
Ministero della Transizione ecologica Regione Campania
Agenzia nazionale per l’attrazione e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia)