Regolamento per l’acquisizione di
Regolamento per l’acquisizione di
forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
Versione aggiornata approvata con Decreto dell’Amministratore Unico n. 197 del 09/09/2022
Sommario
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 2 – Oggetto del regolamento 4
SEZIONE II - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.6
Art. 4 - Utilizzo mercato elettronico e piattaforma centrale 6
di committenza 6
Art. 5 – Responsabile del procedimento 7
Art. 6 – Attivazione della procedura di acquisizione del bene, servizio o di realizzazione di lavori 8
Art. 7 - Decreto a contrattare 8
Art. 8 – Acquisizioni di lavori, servizi e forniture (compresi i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura) di importo stimato inferiore all’importo per il quale la normativa ammette l’affidamento diretto 9
Art. 9– Affidamento di lavori, servizi e forniture (compresi servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura) di importo stimato pari o superiore alle soglie per cui la normativa vigente ammette l’affidamento diretto e fino alla soglia comunitaria – Procedura negoziata 10
SEZIONE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI DALL’ELENCO DEI FORNITORI 12
Art. 10 – L’Elenco dei fornitori 12
Art. 11 - Istituzione dell’elenco 12
Art. 13 – Categorie e classi di importo 14
Art. 14 –Forniture e servizi 14
Art. 16– Obblighi di informazione da parte degli operatori economici 17
ART. 17 – Sospensione, cessazione e cancellazione dall’albo fornitori 17
Art. 19 – Modalita7 di esecuzione dei controlli sugli operatori iscritti nell’elenco 18
Art. 20 – Validita7 temporale dell’iscrizione e gestione dell’elenco 19
Art. 21 – Eccezioni, riserve e divieto di artificioso frazionamento della procedura 19
Art. 22 – Gestione delle spese minute 20
Art. 23 – Pagamenti – Attestazioni di regolare esecuzione 21
Art. 25 – Forma del contratto 21
Art. 26 – Norme di comportamento – X.Xxx. n. 231/2001 – L. n. 190/2012 21
Art. 27 – Entrata in vigore 22
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Premesse
Con Decreto dell’Amministratore Unico n. 197 del 09/09/2022, in attuazione degli indirizzi per la gestione della società Sviluppo Toscana S.p.A. alla stessa impartiti dalla Regione Toscana con specifiche Delibere di Giunta, la società Sviluppo Toscana S.p.A. aggiorna il proprio regolamento interno per la disciplina dell'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.50/2016, già adottato con disposizione dell’Amministratore Unico n. 36 del 20 settembre 2018.
Sviluppo Toscana S.p.A. (di seguito anche solo “Società”) è tenuta sia al rispetto della disciplina di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, in base al quale le società cd. “in house” sono considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ( Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare all’art. 16.
Pertanto, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, Sviluppo Toscana S.p.A. è tenuta al rispetto della normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, sia nel caso di procedura sopra soglia comunitaria che nel caso di procedure sotto soglia, nonché nelle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e dovrà svolgere le procedure utilizzando il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START), realizzato e messo a disposizione da Regione Toscana.
Il presente Regolamento regola la disciplina degli affidamenti per i contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
La Società ha piena autonomia ed acquisisce i Lavori, i Servizi e le Forniture necessari per il proprio funzionamento, contribuendo, inoltre, ove possibile, al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi e pertanto, ove applicabile, inserirà nella propria documentazione specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016. La Società tiene, altresì, conto della qualità tecnica del Lavoro, Servizio o Fornitura attraverso specifiche analisi dei risultati ottenuti dalle imprese affidatarie, anche in precedenti servizi svolti nello stesso ambito e in relazione alla soddisfazione della Società medesima.
In ogni caso, l’attività negoziale di Sviluppo Toscana S.p.A. è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica nell’espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite l’ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità delle attività compiute.
In attuazione di tale obiettivo primario, l’attività contrattuale descritta nel presente Regolamento applica i seguenti criteri:
- perseguimento dei fini istituzionali della Società;
- realizzazione della massima economicità, fermo restando il conseguimento del primario obiettivo della qualità dei prodotti/servizi attesi;
- trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
- pubblicità delle procedure;
- garanzia di conformità e qualità di Lavori, Servizi e Forniture in affidamento;
- controllo interno.
Sviluppo Toscana S.p.A. stipula contratti avvalendosi dei mezzi indicati nel Regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di Xxxxx, allo Statuto ed alle decisioni dell’Assemblea dei soci.
Art. 2 – Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento è adottato nell’ambito della propria autonomia gestionale e nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Regione Toscana al fine di disciplinare l’applicazione pratica delle procedure di gara di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti.
Fino a quando il D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, e il D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, saranno in vigore, gli stessi si intenderanno applicati in deroga agli artt. 36 co. 2 e 157 co. 2 del D.lgs. 50/2016.
In virtù delle Premesse poste, il presente Regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, l’attività contrattuale della società Sviluppo Toscana S.p.A., relativamente alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nei limiti e per gli importi di cui al successivo art. 3, indicati relativamente ai contratti sotto soglia comunitaria.
La Società ricorre all’indizione di gare come metodologia prevalente di individuazione del contraente improntando le procedure di affidamento e di esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture ai criteri di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e comunque mediante le modalità, ambiti di applicazione, principi e disposizioni, procedimenti previste dalle leggi in materia.
Il Regolamento si applicherà conseguentemente ogni qualvolta la società avrà necessità di acquisire una prestazione inerente la realizzazione di Lavori, la prestazione di Servizi e l’acquisizione di Forniture (di seguito anche “acquisizioni”) in conformità a quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), dalle Linee guida predisposte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “ANAC”) e dal D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, e D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021.
Il Regolamento si applicherà, altresì, con riferimento a procedure aventi ad oggetto ogni ulteriore attività comunque funzionalmente annessa, accessoria o servente a quella indicata al punto che precede.
Nell’affidamento degli appalti il RUP, nel predisporre gli atti, deve rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subor- dinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esi - genze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello svi- luppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipa - zione delle micro, piccole e medie imprese.
Nel predisporre gli atti, il RUP dovrà tenere conto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Nell’applicazione concreta del principio di rotazione il RUP ed il responsabile del servizio si atterranno a quanto chiarito dall’ANAC con la L.G. n. 4/2018 e dalla D.G.R. n. 105 del 03/02/2020, in particolare per le deroghe consentite nel caso di invito di tutti gli operatori che abbiano manifestato interesse all’avviso pubblicato o con l’invito rivolto a tutti gli operatori economici presenti nell’albo fornitori della stazione appaltante (per categoria merceologica).
La stazione appaltante suddivide gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione
solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.
Le fasce di importo individuate dalla Stazione appaltante sono le seguenti:
- per beni e servizi:
▪ 0 – 5.000,00 €;
▪ 5.000,01 – 20.000,00 €;
▪ 20.000,01 – 40.000,00 €;
▪ 40.000,01 – 99.999,99 €;
▪ 100.000,00 – importo per cui la legge ammette l’affidamento diretto;
- per lavori:
▪ 0 – 5.000,00 €;
▪ 5.000,01 – 20.000,00 €;
▪ 20.000,01 – 40.000,00 €;
▪ 40.000,01 – 99.999,99 €;
▪ 100.000,00 – 149.999,99 €.
Fermo restando le predette limitate possibilità – ed anche nel caso di appaltatori presenti nelle diverse fasce di importo dell’albo fornitori –, di regola l’invito all’affidatario uscente od ai soggetti già invitati al procedimento contrattuale avente lo stesso oggetto dell’appalto precedente o oggetto riconducibile alla stessa categoria merceo- logica (o servizio/lavoro dello stesso settore) sarà possibile solo in casi eccezionali con adeguata motivazione da esplicare nella determinazione a contrattare sulla base degli elementi specificati nelle linee guida n. 4/2018.
Negli affidamenti il RUP provvederà a fissare requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinun- ciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie im - prese.
Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022- 2024 e del Codice Etico adottati da Sviluppo Toscana S.p.A. in osservanza della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.
Art. 3 – Procedure
Il Regolamento disciplina l’affidamento di Lavori, Servizi e Forniture per i contratti sotto soglia comunitaria.
In particolare – sempre fatta salva la possibilità di utilizzare il procedimento ad evidenza pubblica –, i procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono:
• Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
• Procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, del numero di opera- tori economici minimo previsto dalla normativa vigente, a seconda dell’affidamento, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.
LAVORI DI SOMMA URGENZA:
0,00 € <= 200.000,00 € Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016
Ai contratti pubblici aventi per oggetto, lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie di sopra evidenziate, ovvero per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti.
Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina degli affidamenti i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.50/2016.
Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). Il calcolo tiene conto dell’importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento.
SEZIONE II - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Art. 4 - Utilizzo mercato elettronico e piattaforma centrale di committenza
Il RUP è tenuto per l’affidamento di lavori (laddove possibile), servizi e forniture sotto soglia, all’utilizzo del mer - cato elettronico ed ad utilizzare gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazio - nali e regionali, che consentono l’attuazione delle procedure interamente tramite gestione telematica, in particola- re:
a) convenzioni quadro stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488/1999;
b) mercato elettronico che renda possibili acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente gestite dalla centrale di committenza regionale (START) ovvero il mercato della pubblica ammini- strazione (MEPA) di cui all’articolo 36, comma 6 del Codice dei contratti.
Nel caso in cui i beni e servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul MEPA o sul mercato elettronico della centrale di committenza regionale, l’acquisto avviene obbligatoriamente utilizzando gli strumenti messi a disposi - zione, in particolare:
• Ordine Diretto di Xxxxxxxx (ODA), nel caso di affidamenti mediante affidamento diretto (previa in- dagine di mercato);
• Trattativa Diretta nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata rivolta ad un solo fornitore (individuato previa indagine di mercato);
• Richiesta di Offerta (RDO) – preceduta dalla pubblicazione dell’avviso pubblico a manifestare inte- resse –, nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata ad inviti.
Il ricorso al mercato elettronico non è necessario per acquisti di importo inferiore ai 5.000,00 euro ad eccezione dei beni/servizi informatici a cui si applicano le disposizioni contenute nei commi 512-520, articolo 1, della legge n. 208/2015.
Nel caso di commessa non presente nel mercato elettronico o che pur presente ma non risulti adeguata alle ne- cessità della Società è ammesso l’utilizzo dei procedimenti ordinari. Il decreto a contrattare, in questi casi, dovrà risultare debitamente motivata in ordine al mancato utilizzo dei mercati elettronici.
Art. 5 – Responsabile del procedimento
Alla Direzione Generale spetta l’assunzione delle determinazioni in materia di selezione e scelta del contraente, di approvazione della spesa e di formalizzazione dei contratti.
Per ciascuna procedura di affidamento è nominato, dall’Amministratore Unico, un Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell’Esecuzione del Contratto e/o un Direttore dei Lavori. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato, in conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida ANAC, tra i dipendenti di Sviluppo Toscana S.p.A. sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell’anzianità di servizio, della pertinenza della funzione
ricoperta in relazione all’oggetto del contratto, dell’esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.
La funzione di Responsabile Unico del Procedimento può essere delegata ad un dipendente di ruolo, anche con qualifica non apicale, purché possieda titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti delegati. La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto recante data certa, cui deve seguire, sempre per iscritto, l'accettazione del delegato.
Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti come previsto al punto successivo.
Nel caso in cui l’Amministratore Unico non provveda alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dallo stesso Amministratore Unico che cura le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell’affidamento.
Nel caso in cui l'organico di Sviluppo Toscana S.p.A. presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto attestato dall’Amministratore Unico, i compiti di supporto all'attività del Responsabile Unico del Procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente regolamento, ai soggetti aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, purché dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello del massimo ribasso sul prezzo posto a base dell’affidamento, ovvero non ricorrano, a giudizio del Responsabile Unico del Procedimento, particolari condizioni in conseguenza del valore rilevante dell’affidamento o della particolare tipologia dell’oggetto dell’affidamento, la valutazione economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento. In tale caso il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi di un seggio di gara, composto da personale interno o esterno per la valutazione della congruità delle offerte, in ragione della complessità delle valutazioni o delle competenze specifiche richieste, previa espressa indicazione nell’avviso di gara/lettera d’invito.
Il Responsabile Unico del Procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove applicabile, alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni nonché alle Linee Guida Anac n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
Il Responsabile di U.O. che richiede l’acquisizione del bene, del servizio o la realizzazione di lavori, secondo le modalità di attivazione indicate al successivo articolo, può ricoprire il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, vigila sulla corretta esecuzione del contratto ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate attraverso l’emissione degli specifici atti contrattuali.
Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio, per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell’appalto) – la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, ove applicabile.
Resta fermo ai sensi dell’art. 77, comma 3 penultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 che Sviluppo Toscana
S.p.A. può, in caso di affidamento di contratti sotto soglia, o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. La Commissione, la cui nomina dovrà intervenire successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque prescelti con modalità analoghe a quelle previste dalla vigente normativa.
Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del citato Decreto, continua ad essere nominata dall’organo di Sviluppo Toscana S.p.A. competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza individuate dalla società medesima.
Art. 6 – Attivazione della procedura di acquisizione del bene, servizio o di realizzazione di lavori
Il Responsabile di U.O. oppure direttamente il Direttore Generale che necessita del servizio, del bene o dei lavori (“Responsabile Richiedente”), ove ne sussista la necessità e ricorrano i presupposti previsti nel presente Regolamento, formula un’apposita richiesta mediante l’utilizzo del modello (MOD RDA), che viene trasmessa al Direttore Generale per email.
Il Direttore generale provvede ad autorizzare (mediante l’apposito modello MOD MAS) il Responsabile Richiedente ad indire/pubblicare e/o contrarre, individuando il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Direttore dell’esecuzione del contratto, nonché gli elementi essenziali della procedura e del contratto medesimo.
L’acquisto di beni, servizi o l’esecuzione dei lavori di cui al presente Regolamento è disposto dal Direttore Generale.
Art. 7 - Decreto a contrattare
La procedura di affidamento prende avvio con il decreto a contrarre ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti. Il contenuto minimo dell’atto è costituito dall’indicazione delle caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
Nel caso di affidamento diretto per cui siano certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere direttamente con un decreto di affidamento semplificato in cui si dovranno specificare l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, come meglio specificato negli articoli seguenti.
Art. 8 – Acquisizioni di lavori, servizi e forniture (compresi i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura) di importo stimato inferiore all’importo per il quale la normativa ammette l’affidamento diretto
Per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture (compresi i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura) di importo stimato inferiore all’importo per il quale la normativa ammette l’affidamento diretto, la Società procede alternativamente a:
• acquisizione di offerta da parte di un unico operatore economico, ove per motivate ragioni non sia conveniente individuare altri operatori economici;
• effettuare una richiesta di preventivo a due o più operatori economici derivanti da indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di richieste di invito a partecipare alla richiesta di preventivi stessa, oppure individuati direttamente dalla Società, anche tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante.
L’affidamento è disposto, di norma, tramite un decreto a contrarre “semplificato” che contiene gli elementi di cui all’art. 32 co. 2 del Codice dei contratti pubblici.
Gli operatori affidatari attestano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale previsti dal Codice, nonché i requisiti minimi di tipo economico-finanziario e tecnico-professionale, ove richiesti dalla Società e, presentando, in concomitanza con l’offerta richiesta, un’apposita autodichiarazione redatta sul modello DGUE ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Sviluppo Toscana S.p.A., prima della stipula del contratto con l’operatore economico individuato con le modalità sopra riportate e secondo le indicazioni delle linee guida n. 4 ANAC e della dalla D.G.R.T. n. 648/2018 provvede all’esperimento dei seguenti controlli:
a) per affidamenti di importo fino a 5.000,00 euro: consultazione del casellario ANAC, verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
b) per affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro: consultazione del casellario ANAC, verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
c) per affidamenti di importo superiore a 20.000,00 euro: verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.;
La Società inoltre effettuerà periodicamente, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i seguenti controlli sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente articolo.
A cadenza semestrale, sarà sorteggiato un campione almeno pari a 10 % del totale degli affidamenti effettuati.
Sugli operatori sorteggiati, la Società effettuerà i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché di quelli speciali ove richiesti.
Negli affidamenti diretti per i quali si sono svolti i controlli di cui al precedente punto lett. a) e b), La Società inserisce negli atti di affidamento clausole espresse e specifiche che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione del rapporto contrattuale e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell’affidamento
La Società si riserva la facoltà di non chiedere la presentazione della garanzia definitiva al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente e non richiede la presentazione di una garanzia provvisoria.
Nel caso in cui l’affidamento avvenga sulla base del preventivo che risulti più conveniente, l’individuazione del concorrente affidatario è direttamente decretata dal RUP che provvede, alla presenza di due testimoni, all’apertura dell’offerta. Nel caso in cui l’affidamento avvenga sulla base di una valutazione sia tecnica che economica il RUP provvede ad effettuare una propria valutazione sulla base degli elementi di valutazione descritti all’interno della documentazione di gara e aprirà le offerte alla presenza di due testimoni.
Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è redatto un verbale. I verbali delle sedute di gara sono approvati con decreto di affidamento semplificato del Direttore che dispone l’affidamento.
Prima di procedere, Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva la possibilità di valutare la congruità dell’offerta del primo classificato che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
L’affidamento avviene di regola tramite le piattaforme di negoziazione telematica previa acquisizione del CIG e previa richiesta all’operatore economico risultato primo in graduatoria: i) dell’autodichiarazione sulla tracciabilità dei flussi; ii) dell’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa; iii) di ogni altro elemento individuato come necessario falla Società.
Art. 9– Affidamento di lavori, servizi e forniture (compresi servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura) di importo stimato pari o superiore alle soglie per cui la normativa vigente ammette l’affidamento diretto e fino alla soglia comunitaria – Procedura negoziata
Per l’affidamento di lavori e di forniture e servizi (compresi servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura) di importo stimato pari o superiore all’importo per cui la normativa vigente ammette l’affidamento diretto e fino alla soglia comunitaria, è necessario consultare un numero di operatori economici in numero pari almeno al minimo previsto dalla norma, al fine di individuare l’aggiudicatario della procedura negoziata.
La selezione degli operatori da invitare avverrà:
• tramite elenchi di operatori economici;
• tramite la pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse sul sito della Società nella sezione “Società trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, oppure sulla piattaforma START. L’avviso dovrà restare in pubblicazione per almeno 15 giorni fatte salve motivate ragioni d’urgenza per cui è possibile ridurre il termine fino a 5 giorni e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: l’oggetto e le specifiche di massima dell’affidamento, i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, l’importo dell’appalto, il criterio di aggiudicazione, le modalità per richiedere di essere invitati alla successiva procedura e le modalità di svolgimento della stessa, il nome del RUP, il numero minimo ed eventualmente il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, le modalità di selezione degli operatori da invitare alla successiva procedura, le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante, ogni altra informazione utile per manifestare interesse.
Nelle procedure negoziate con invito a operatori economici individuati tramite l’Elenco di cui al successivo Capo III, il rispetto del principio di rotazione viene garantito attraverso meccanismi che consentano la turnazione dei vari operatori economici iscritti e nello specifico:
a. Invito di un numero di operatori pari almeno al numero minimo consentito dalla legge in base all’importo dell’affidamento, ove presenti in elenco;
b. Rotazione degli operatori economici da effettuarsi nell’ambito della medesima categoria merceo- logica e classe d’importo rispetto al precedente affidamento avente gli stessi parametri.
La procedura prende avvio con Decreto del Direttore con la quale, devono essere specificati i seguenti elementi da dettagliare nell’avviso di manifestazione d‘interesse e/o nella lettera d’invito:
- l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l’importo a base di gara, escluso IVA;
- riferimenti del progetto posto a base di gara, se trattasi di affidamento di lavori;
- le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto (minor prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa con l’indicazione, per quest’ultimo criterio, dei punteggi complessivi da attribuire rispettivamente all’offerta tecnica ed a quella economica);
- i criteri di valutazione, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando che in tal caso il punteggio attribuito alla componente economica non può essere superiore al 30%;
- l’eventuale clausola che preveda di non procedere o procedere comunque all’aggiudicazione in presenza di un’unica offerta valida;
- i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico e quelli oggettivi di natura tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti;
- il codice CIG dell’affidamento.
Con il suddetto atto viene di regola approvato anche il capitolato descrittivo prestazionale e, se ritenuto necessario, lo schema del contratto che regolerà l’affidamento.
A seguito di tale atto, il Responsabile Unico dei Procedimento procede alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse sul profilo del committente della Società e/o sulla piattaforma START.
A seguito dell’avvenute manifestazioni d’interesse da parte dei concorrenti nei termini prescritti, vengono individuati gli operatori economici da invitare e la Società procede a inviare le lettere d’invito tramite, di norma, la piattaforma START (Sistema Telematico di acquisti di Regione Toscana), previa adozione di ulteriore decreto di approvazione della restante documentazione di gara e per disporre di procedere agli inviti.
All’esito della gara, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più basso, l’individuazione del concorrente affidatario è direttamente decretata dal RUP che provvede, alla presenza di due testimoni, all’apertura dell’offerta. Nel caso invece in cui il criterio di aggiudicazione sia l’offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere nominata una commissione giudicatrice ai sensi del Codice e della normativa vigente con il compito di esaminare le offerte pervenute e di fornire al Responsabile Unico del Procedimento la proposta di aggiudicazione.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni previste per la verifica dell’anomalia dell’offerta, ove applicabili.
Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è redatto un verbale. Quando la scelta del contraente avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto della valutazione operata dalla Commissione. I verbali delle sedute di gara sono approvati con decreto del Direttore Generale che, dispone l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico individuato a seguito dell’esame delle offerte.
I controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti in fase di gara, sono svolti nei confronti del solo aggiudicatario nei termini previsti dalla legge prima dell’aggiudicazione efficace dell’appalto.
L’affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa valutazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel D.Lgs. n. 50/2016.
Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.
Gli affidamenti tramite procedura negoziata sono soggetti a pubblicazione sul sito della Società, dei nominativi degli affidatari e comunque nel rispetto delle prescrizioni di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida dell’ANAC.
SEZIONE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI
DALL’ELENCO DEI FORNITORI
Art. 10 – L’Elenco dei fornitori
Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento per importi inferiori alle soglie comunitarie, la Società po- trà istituire un Elenco Fornitori nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente. Tale istituzione dovrà essere compatibile con le reali capacità organizzative e gestionali della Società senza rischio di eccessivo aggravio dell’azione societaria.
L’elenco ha lo scopo di individuare gli operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i re- quisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché i requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dalla norma e auto-dichiarati dagli stessi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Nell’ambito dell’elenco Sviluppo Toscana S.p.A. individuerà, nei termini consentiti dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure il cui oggetto rientra in una delle categorie merceologiche che costituiscono l’elenco.
La Società si riserva in ogni caso la possibilità anche per procedure il cui oggetto rientra in una delle categorie merceologiche che costituiscono l’elenco, per motivate esigenze di volta in volta individuate, di non ricorrere all’elenco stesso per individuare i soggetti da invitare e svolgere quindi una procedura di gara nelle modalità pre- viste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
L’elenco delle categorie merceologiche sarà disposto con Decreto del Direttore e potrà essere aggiornato dalla Società quando ritenuto opportuno.
La presente sezione costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco fornitori dalla So- cietà in caso di sua attivazione. Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti da - gli operatori economici al fine di ottenere l’iscrizione, nonché l’idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti e le modalità per la verifica del mantenimento degli stessi requisiti nel tempo.
Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automa- ticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o re- golamentari.
Art. 11 - Istituzione dell’elenco
Gli Operatori Economici da invitare potranno essere individuati, anche mediante elenchi appositamente costitui- ti, secondo le modalità indicate dalle linee guida ANAC n. 4/2018. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere selezionati (attraverso il sorteggio o con scorrimento) i nomi degli operatori da invitare. L’avviso è pub- blicizzato mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Società trasparente” voce “Bandi di gara” e/o altre forme di pubblicità rimesse alla decisione del RUP. L’avviso deve contenere la modalità di selezio- ne degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui la Società intende suddi- videre l’elenco – con possibilità di deroga al principio della rotazione così come previsto nelle linee guida ANAC
n. 4/2018 – e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, stabiliti in ragione di ciascuna categoria o fa- scia di importo. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all’arti - colo 80 del Codice, la dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte della Società allegati all’avviso , eventualmente facendo ricorso al DGUE.
L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. La revisione dell’elenco, avverrà con cadenza trimestrale, o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (a titolo esemplificativo: cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti, mancata partecipazione consecutiva senza motivazione per tre inviti).
Gli elenchi, dovranno avere opportuna pubblicità, mediante la pubblicazione sul sito web della stazione appaltan- te.
L’elenco, per ciascuna categoria merceologica che la Società ritiene attivare, deve contenere almeno i seguenti ele - menti:
- requisiti di carattere generale, di idoneità professionale ed eventualmente tecnico-professionale che gli operatori economici devono possedere;
- documentazione richiesta per presentare la domanda di iscrizione all’elenco, modalità di invio della stes- sa e di svolgimento dei controlli sulle autodichiarazioni rese dai partecipanti da parte della Società;
- modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle successive procedure d’appalto, le catego- rie e fasce di importo in cui la Società intende suddividere l’elenco. Ciascun operatore economico può richie - dere l’iscrizione limitata a una o più fasce di importo ovvero a singole categorie. La dichiarazione del posses- so dei requisiti avviene di norma tramite il modello DGUE.
L’avviso è pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a trenta giorni.
In casi di estrema urgenza, anche qualora lo richieda la sicurezza, incolumità e salute delle persone, l’avviso è pubblicato per un periodo minimo di 5 giorni, a seguito di motivazione sul Decreto di approvazione dello stesso.
La Società si riserva di utilizzare per la gestione dell’elenco fornitori una specifica piattaforma telematica in gra- do di gestire tutte o parti delle attività amministrative necessarie all’uso dello stesso elenco.
Art. 12 – Soggetti ammessi
Possono essere ammessi all’iscrizione gli operatori economici, secondo la definizione di cui all’articolo 3 co. 1 lett. p) del Codice, di cui alla art. 45 c.2, lett. a), b), c) e art. 46 del Codice stesso compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 13.
L'affidatario di Lavori, Forniture e Servizi deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.
Sviluppo Toscana S.p.A. forma gli elenchi fornitori per gli affidamenti, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente comma secondo le modalità descritte in apposita procedura.
In tutti i casi in cui la legge e il presente Regolamento lo consentano, Sviluppo Toscana S.p.A. potrà individuare i contraenti tra quelli iscritti in appositi elenchi dalla stessa predisposti ed al cui interno vengono iscritte le imprese in possesso dei requisiti richiesti facenti richiesta.
L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure per l’affidamento delle acquisizioni per i “contratti sotto soglia” o comunque per essere invitati alle procedure di selezione dei contraenti indette dalla Società.
Salvo quanto sopra esposto, Sviluppo Toscana S.p.A. potrà individuare gli operatori economici anche attraverso indagini di mercato, mediante avviso pubblico sul sistema regionale START per un periodo non inferiore a 15 giorni, che potranno essere ridotti a 5 per motivi di urgenza, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.
Gli elenchi fornitori tengono conto, nei limiti delle funzioni proprie di Sviluppo Toscana S.p.A., delle Linee Guida dell’ANAC n. 4.
Art. 13 – Categorie e classi di importo
Gli operatori economici sono iscritti all’elenco per categorie merceologiche e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.
Per categoria merceologica si intende un insieme omogeneo di servizi/forniture/lavori individuati dalla Società per la costruzione dell’elenco. Le classi d’importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna catego - ria, sono quelle di seguito indicate:
BENI E SERVIZI:
• fino a 5.000,00 €;
• 5000,01 - 20.000,00 €;
• 20.000,01 - 40.000,00 €;
• 40.000,01 - e inferiore a quello entro il quale la normativa ammette l’affidamento diretto;
• tra l’importo entro il quale la normativa ammette l’affidamento diretto e l’importo entro il quale la normativa ammette il ricorso alla procedura negoziata.
LAVORI:
• 0 – 5.000,00 €;
• 5.000,01 – 20.000,00 €;
• 20.000,01 – 40.000,00 €;
• 40.000,01 – 99.999,99 €;
• 100.000,00 – 149.999,99 €;
• 150.000,00 – 258.000,00 €;
• 258.000,01 – 516.000,00 €;
• 516.000,01 – 1.033.000,00 €.
Le categorie merceologiche e le classi di importo che compongono l’elenco fornitori saranno approvate in caso di istituzione del Regolamento e riportate come allegato allo stesso e potranno essere oggetto di aggiornamento sulla base di nuove e diverse esigenze.
Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per clas- si di importo, in base a quanto richiesto nella domanda di iscrizione all’elenco e ai requisiti posseduti.
Art. 14 –Forniture e servizi
Nei limiti previsti all’articolo 3 del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria eventualmente – fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, è ammesso il ricorso alle procedure di affidamento sotto soglia per l’acquisizione delle seguenti tipologie di forniture di beni e servizi, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Servizi:
a) spese per lavori di manutenzione di locali ed aree in uso alla Società che non configurino contratti di lavori, compreso l’acquisto o la locazione di beni e materiali;
b) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso alla Società compreso l’acquisto dei materiali occorrenti; spese per l’acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;
c) spese di gestione d’ufficio compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili;
d) spese per l’acquisto, rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione nonché per la realizzazione, l’acquisizione o collegamento a banche dati o reti di pubbliche amministrazioni;
e) spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere compreso l’acquisto, locazione, manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti; spese per produzione e realizzazione di materiale grafico e editoriale;
f) spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche;
g) spese per l’acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari, fotoriproduttori, strumenti vari, macchine e attrezzature diverse d’ufficio;
h) spese per l’acquisto o locazione di strumenti informatici nonché per l’acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
i) spese per l’acquisto, locazione, produzione e realizzazione di mezzi e materiali audiovisivi e fotografici, ovvero di materiale divulgativo;
j) spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
k) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti il servizio di comunicazione;
l) spese per l’acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per la Società, compreso l’acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori;
m) spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre pubblicazioni o comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi d’informazione;
n) spese per le attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti e iniziative regionali, nonché di strumenti di incentivazione e di sostegno, nonché per acquisto di spazi pubblicitari;
o) spese connesse con l’organizzazione e la partecipazione, lo svolgimento di corsi di formazione del personale, di concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, cerimonie, mostre, altre manifestazioni e iniziative comunque nell’interesse regionale, ivi compreso la locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature;
p) spese per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile;
q) spese assicurative obbligatorie per legge;
r) spese per l’affidamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento nel limite di importo di 100.000,00 euro.
s) spese per appalti di servizi di supporto funzionali allo svolgimento delle attività di competenza di Sviluppo Toscana S.p.A.
Forniture:
a) materiali di cancelleria, carta, modulistica e stampati;
b) arredi ed attrezzature per locali, stanze, uffici aziendali e loro pertinenze;
c) fotocopiatrici, fax, piccoli macchinari, climatizzatori, attrezzature elettriche ed elettroniche varie e relativi materiali di consumo;
d) acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie;
e) farmaci e materiali di pronto soccorso;
f) lubrificanti e combustibili;
g) materiale antinfortunistico e relativo alla sicurezza;
h) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici scientifici e ad agenzie di informazione;
i) materiale pubblicitario, informativo in genere;
j) spese connesse con l’organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
k) spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie);
l) autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione, relative attrezzature pezzi di ricambio e materiali di consumo;
m) pezzi di ricambio;
n) apparecchiature informatiche (es. terminali, personal computer, stampanti), prodotti informatici in genere (hardware, software, ecc) e relativi materiali di upgrade, ricambio o consumo;
o) licenze e software;
p) forniture per impianti elettrici, fonia e dati;
q) forniture di utensileria e ferramenta;
r) vestiario, compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI), calzature;
Acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell’ordinaria amministrazione nelle attività della Società, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
In base alle disposizioni della legge n. 135/2012 (articolo 1, comma 7) per le tipologie di beni e servizi, in partico - lare, energia elettrica, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, beni e servizi informatici di connettività compresi i buoni pasto, è obbligatorio l’approvvigionamento attraverso le con- venzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento (sul punto si vede anche quanto previsto al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html).
Art. 15 - Lavori
Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori nell’ambito delle soglie e del sotto soglia di cui al precedente art. 3, avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e di qualificazione.
Si segnalano le seguenti categorie generali, quali in elenco non esaustivo:
- manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
- manutenzione di opere ed impianti;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i Lavori;
- realizzazione di opere provvisionali e/o di protezione;
- consolidamento di strutture e di opere edili in genere;
- scavi e movimenti di terra;
- realizzazione di strutture portanti;
- realizzazione di murature in genere;
- realizzazione di opere di finitura.
Sono eseguiti in amministrazione diretta le acquisizioni per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. I Lavori sono effettuati con personale proprio, fatto salvo l’acquisto e il noleggio dei mezzi, per i quali si applica la procedura prevista agli artt. 8 o 9 del presente Regolamento a seconda dell’importo dei lavori da affidare. sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.
1. Lavori di somma urgenza
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente l’Amministratore Unico sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i Lavori necessari per rimuoverlo. L’A.U. dispone immediatamente, con proprio atto e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.
Fermo restando quanto sopra, l’esecuzione dei Lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro
200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 16– Obblighi di informazione da parte degli operatori economici
L’operatore economico iscritto all’Albo è tenuto a comunicare a Sviluppo Toscana S.p.A. via PEC qualunque modificazione e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione della Domanda di iscrizione, prendendo atto che l’intervenuto mutamento dei dati potrà comportare la Sospensione, ovvero la Cancellazione motivata dall’Albo, laddove ricorrano le ipotesi stabilite nel successivo art. 11 del presente avviso.
In particolare, i soggetti iscritti nell’Albo Fornitori sono tenuti a comunicare a Sviluppo Toscana S.p.A.:
a) la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, di cui al precedente articolo 6, immediatamente e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari dal verificarsi dell’evento, pena la Cancellazione del Fornitore dall’Albo Fornitori;
b) la modifica dei poteri del legale rappresentante, immediatamente e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari dal verificarsi dell’evento, pena la Sospensione del Fornitore dall’Albo Fornitori;
c) ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella Domanda di Iscrizione, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi dell’evento, pena la Sospensione del Fornitore dall’Albo Fornitori.
In ogni caso, poiché le attestazioni fornite nella Domanda di iscrizione e nel modello per il rilascio delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti sono sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rinnovate al momento della modifica dei fatti o atti ivi attestati.
Le modifiche di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite esclusivamente tramite l’invio di una PEC all’indirizzo: xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Anche i dati oggetto delle modifiche saranno sottoposti a verifica da Sviluppo Toscana S.p.A.
Art. 17 – Sospensione, cessazione e cancellazione dall’albo fornitori
Si procede alla sospensione dall’Albo Fornitori nei seguenti casi:
1. quando all'esito di un preliminare procedimento di verifica negativo del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori sia in corso un ulteriore procedimento di verifica/approfondimento;
2. quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell’esecuzione di forniture e/o di inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazione di penali;
3. mancata comunicazione di documenti e/o dati modificati rispetto a quelli forniti con la Domanda di iscrizione;
4. perdita o accertamento della insussistenza di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori;
5. dichiarazioni mendaci che emergano anche all’esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito all’art. 71, comma 3, del medesimo Decreto in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità per le quali l'operatore economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
6. risoluzione di un contratto per inadempienza o irregolarità nell’esecuzione del medesimo;
7. inosservanza del Codice Etico e del Modello di Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 di Sviluppo Toscana Spa.
La sospensione ha durata:
• di 60 gg. per i punti 1 e 2 e comunque fino alla fine degli eventuali accertamenti;
• può variare da uno a tre mesi per i punti da 3 a 7, a seconda della gravità dell’inadempienza.
Nei casi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 la sospensione può essere revocata in anticipo rispetto alla durata stabilita qualora venga accertata la completa rimozione della causa di sospensione.
Del provvedimento di sospensione dall’Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato attraverso il Sistema telematico di gestione dell’elenco fornitore laddove utilizzato e, come notifica, comunque presso la casella di posta elettronica del Fornitore.
Nel periodo di sospensione i Fornitori non possono partecipare alle gare negoziate sotto soglia. Scaduto il periodo di sospensione, se viene accertata la completa rimozione della causa di sospensione il Fornitore sarà di nuovo regolarmente “operativo” all’interno dell’Albo fornitori; se invece viene accertata la permanenza della causa di sospensione il Fornitore viene cancellato dall'Albo Fornitori.
Si procede alla cessazione dall’Albo Fornitori in caso di cessazione dell’attività. Del provvedimento di cessazione dall’Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione all’operatore economico con l’indicazione della motivazione presso la Casella di posta elettronica del Fornitore.
Si procede alla cancellazione dall’Albo Fornitori in caso di:
1. permanenza della causa di sospensione allo scadere del periodo di sospensione;
2. richiesta da parte del Fornitore di abbandonare l'Albo Fornitori.
Del provvedimento di cancellazione dall’Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione all’operatore economico con l’indicazione della motivazione attraverso PEC alla Casella di posta elettronica del Fornitore.
Art. 18 - Divieti
I soggetti di cui all'art. 12 potranno proporre domanda di iscrizione all’elenco con le seguenti limitazioni:
- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale e come componente di uno o più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
Qualora i Soggetti di cui all’art. 12 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell’iscrizione all’elenco, Sviluppo Toscana S.p.A. prenderà in considerazione l’istanza che risulti essere pervenuta cronologicamente prima.
Art. 19 – Modalità di esecuzione dei controlli sugli operatori iscritti nell’elenco
Sviluppo Toscana S.p.A. provvederà ad effettuare i controlli sui requisiti auto-dichiarati dagli operatori economici secondo quanto indicato di seguito:
a. Per classi di importo fino a 20.000 euro, per il rilascio dell’autorizzazione all’iscrizione e per lo svolgimento delle verifiche periodiche: esecuzione dei controlli in base alle modalità previste al precedente articolo 7.
b. Per classi di importo superiori a 20.000 euro fino alle soglie comunitarie: esecuzione dei controlli su tutti i requisiti.
In caso di non conferma del possesso dei requisiti dichiarati, Sviluppo Toscana S.p.A. procederà all’esclusione dell’operatore economico dall’elenco come indicato al successivo articolo.
Art. 20 – Validità temporale dell’iscrizione e gestione dell’elenco
L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali purché siano mantenuti i requisiti necessari. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Sviluppo Toscana S.p.A. provvederà allo svolgimento dei controlli sulla veridicità iniziale e sul permanere del possesso dei requisiti in capo agli operatori iscritti con le modalità specificate al precedente articolo 8.
L’operatore economico, al fine di mantenere il proprio status di “invitabile” all’interno dell’elenco, trasmette a Sviluppo Toscana S.p.A., a cadenza almeno semestrale o ogni qual volta ci siano variazioni ai propri dati e requisiti, apposita auto dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Qualora l’operatore non invii l’autodichiarazione nel suddetto termine di sei mesi, passa dallo status di “invitabile” a quello di “sospeso” finché non adempie all’invio della nuova dichiarazione e comunque non oltre sei mesi decorrenti dalla scadenza della precedente autodichiarazione, pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco.
Sviluppo Toscana S.p.A. semestralmente rinnoverà i controlli suddetti al fine di confermare o meno la presenza dello stesso nell’Elenco su un campione di operatori economici iscritti all’elenco pari al 10 % estratti mediante sorteggio. Nell’ipotes i in cui nel xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx inviata una nuova autocertificazione da parte di un operatore economico a seguito della variazione di alcuni dati, il semestre di validità della nuova certificazione ripartirà dalla stessa.
Sviluppo Toscana S.p.A. conferma l’iscrizione a seguito di verifica con esito regolare del permanere del possesso dei requisiti.
Sviluppo Toscana S.p.A. provvede alla cancellazione di un operatore economico dall’elenco nei seguenti casi:
- perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
- non rinnovo dei dati mediante auto dichiarazione per un periodo di oltre 6 mesi dalla scadenza della validità di quella precedentemente trasmessa;
- che, secondo motivata valutazione di Sviluppo Toscana S.p.A., hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;
- che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d’importo, laddove in possesso dei requisiti tecnico-professionali adeguati.
La domanda di estensione dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e le classi d’importo di cui si chiede l'aggiornamento.
L’operatore economico può chiedere la cancellazione dall’elenco, inviando apposita richiesta scritta a Sviluppo Toscana
S.p.A. che provvede nel termine di 30 giorni dalla richiesta a disabilitare l’utenza dell’operatore economico nonché chiedere l’esercizio delle prerogative in materia di trattamento dati coerentemente con la normativa vigente.
Art. 21 – Eccezioni, riserve e divieto di artificioso frazionamento della procedura
Il presente Regolamento per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016, non si applica ai seguenti appalti e concessioni di servizi:
- aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- concernenti servizi legali relativi a: rappresentanza legale, arbitrato o conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione Europea, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche; servizi di certificazione o autenticazione di documenti, servizi legali prestati da fiduciari; altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;
- concernenti i contratti di lavoro; Inoltre il presente Regolamento non si applica:
- all’affidamento, a professionisti e associazioni professionali, di incarichi professionali che esulano dalla nozione di appalto, in quanto prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente disciplinate dal codice civile;
- all’affidamento di contratti d’opera, disciplinati dall’art. 2222 del codice civile. La società si riserva in ogni caso di:
- applicare il presente Regolamento ad ogni ulteriore settore e/o ambito di attività di cui all’oggetto so- ciale e diverso dall’ambito di applicazione del presente Regolamento.
- applicare le previsioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e comunque ogni norma sopravvenuta o non di- rettamente richiamata comunque applicabile nel settore dei contratti pubblici di Lavori, servizi e for- niture, qualora, per ragioni di entità/valore delle prestazioni, specificità tecnica e/o complessità, la stessa ritenga a – a suo insindacabile giudizio – di utilizzare le predette previsioni di legge in tal sen- so auto vincolandosi al rispetto delle medesime.
Nessun intervento potrà essere frazionato artificiosamente al fine di sottrarne l’affidamento alle regole ordi - nariamente previste dalla legge. Non sono in ogni caso considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni:
- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica;
- che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l’approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie di- verse di operatori economici.
La Società, ai sensi dell’art. 30, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese , ove possibile ed economicamente conveniente, individuerà criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le micro, le piccole e medie imprese.
E’ fatto in ogni caso tassativo divieto di scorporare artificiosamente in più partite gli acquisti, i servizi o gli interventi riguardanti il medesimo oggetto, allo scopo di sottoporli all’applicazione del presente Regolamen- to.
Art. 22 – Gestione delle spese minute
Il presente regolamento disciplina, altresì, alle spese minute rimborsate con cassa economale in forza e sulla base delle modalità indicate nel presente regolamento aziendale.
Sono da considerarsi spese minute, ai sensi del presente Regolamento, le spese che per loro natura ed importo minimale, di norma sotto il limite di euro 1.000,00 (mille) non sono effettuabili con il pagamento in contanti entro i contenuti limiti di spesa ammessi dal presente regolamento interno, ma che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni tecniche, esigono un’immediata effettuazione e/o assunzione di iniziative a livello di singola sede con gestione autonoma e diretta della spesa.
Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, si considerano effettuabili con le modalità semplificate di seguito indicate i soli acquisti per spese economali, effettuati in contanti o mediante carta di credito e per sopperire a necessità di carattere tecnico/operativo cui risulti dare immediata soluzione, ed in particolare:
• spese postali;
• carte e valori bollati;
• minute spese di cancelleria;
• minute spese per materiali di pulizia;
• spese per piccole riparazioni e manutenzioni di strumenti e/o locali;
• altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.
Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in euro 1.000,00, oltre IVA, con divieto di effettuare artificiose separazioni di un’unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Direttore Generale, per casi particolari quando l’unica modalità di pagamento possibile sia per contanti ovvero il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico, oltre che nei casi di urgenza.
Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali.
I pagamenti possono essere disposti secondo le seguenti modalità:
- in contanti con quietanza diretta sulla fattura;
- mediante carta di credito.
Dette spese non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità.
Art. 23 – Pagamenti – Attestazioni di regolare esecuzione
Le fatture sono liquidate dalla Società con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell’ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.
Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione/collaudo, come previsto dalla normativa vigente.
Il pagamento relativo agli acquisti sotto soglia è disposto, previa verifica della regolarità contributiva e, se l’importo da liquidare supera i 5.000,00 euro (dal 1° marzo 2018), ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e ss.mm.ii., a seguito dell’emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, nel termine indicato nel relativo contratto sottoscritto.
Ai pagamenti si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Art. 24 – Oneri fiscali
Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre IVA esclusa.
Art. 25 – Forma del contratto
I contratti per le acquisizioni di cui al presente Regolamento sono stipulati mediante scrittura privata, fatta salva l’eventuale approvazione e degli altri controlli previste dal enorme proprie di Sviluppo Toscana S.p.A. ad esito della verifica del possesso da parte dell’affidatario dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- professionale ed economico-finanziaria, secondo le forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente per contratti.
Per le acquisizioni di importo fino alle soglie minime per Lavori, Servizi e Forniture, la stipulazione può av- venire anche mediante ordini. In entrambi i casi di cui al precedente punto, il contratto o l’ordine dovrà con - tenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di paga - mento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compreso ogni onere relativo agli obblighi di traccia- bilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.
Il Responsabile Unico del procedimento esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.
Art. 26 – Norme di comportamento – X.Xxx. n. 231/2001 – L. n. 190/2012
L’Impresa concorrente, appaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professiona - le, sia nei confronti della Società, che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici.
Le imprese partecipanti alla gare sono tenute al rispetto delle “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” di cui alla L. n. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
Si intende per “comportamento anticoncorrenziale” qualsiasi comportamento - o pratica di affari - inganne- vole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l’impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
- la promessa, l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell’ambito della procedura per l’affidamento di un appalto;
- il silenzio sull’esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l’accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell’offerta;
- l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.
L’impresa coinvolta in procedure per l’affidamento di appalti pubblici promossi dalla Società si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rap- presentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
All’impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; l’accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della normativa vigente.
L’impresa ha l’obbligo di segnalare alla Società qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interes - xxxx, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell’esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.
Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di interme- diazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che in- tegrino tali fattispecie tramite l’affidamento, in qualsiasi forma, dell’esecuzione di mere prestazioni di lavo - ro.
La violazione delle norme contenute nel presente articolo, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della corret- tezza nello svolgimento delle gare di appalto, comporta l’esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l’annullamento dell’aggiudicazione.
Nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei sog - getti responsabili rendere obbligatorio per l’esecutore – nell’ambito dell’assetto contrattuale vigente – il ri- spetto del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Cor- ruzione ex L. n. 190/2012 predisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. obbligando lo stesso esecutore ad accetta- re ed osservare – anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine) – le dispo - sizioni contenute nel Codice Etico (pubblicato per la consultazione sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.xx), che costituisce parte integrante e sostanziale delle condizioni generali di contratto allegate al presente regolamen- to.
La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell’impresa appaltatrice.
Art. 27 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione ed è pubblicato nella sezione trasparenza (bandi e contratti) sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A. e nella sezione dedicata ai regolamenti aziendali.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio – in particolare in relazione alla disciplina generale
– alle disposizioni normative, nonché alla normativa regionale applicabile e alle Linee Guida ANAC.