Allegato 2
Allegato 2
SCHEMA ACCORDO PER IL TRASPORTO SOCIALE PER RAGGIUNGERE STRUTTURE AMBULATORIALI PERIODO 01.01.2021-31.12.2022
Con determinazione n. del è stato approvato il rimborso delle spese connesse all’attività di trasporto sociale per raggiungere strutture ambulatoriali all’Associazione di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale ,
con sede a in , iscritta all’Albo
(n. ) secondo quanto previsto dal Testo Unico sul Volontariato D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, per il periodo dall’01.01.2021 al 31.12.2022,
1. l’Associazione di volontariato/Associazione di Promozione Sociale
organizza e gestisce il trasporto di persone residenti a Vicenza, autorizzate dai Servizi Sociali del Comune di Vicenza, con problemi di deambulazione che impediscono l’utilizzo dei mezzi pubblici, senza bisogni di assistenza sanitaria specifica, che non sono in grado di raggiungere autonomamente le strutture ambulatoriali per terapie e/o visite mediche sul territorio del Comune di Vicenza e per il relativo rientro al loro domicilio.
2. L'accesso al trasporto sociale di cui al presente Accordo avviene a seguito di istruttoria effettuata presso il Centro Servizi Sociali Territoriali (di seguito indicato C.S.S.T.) ed autorizzazione dirigenziale.
3. Il trasporto sociale di cui al presente Accordo è gratuito per l’utenza autorizzata, secondo quanto disciplinato dall’art. 20 del vigente Regolamento delle prestazioni e dei servizi sociali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 3/4/2018.
4. Le modalità di attivazione del trasporto sociale sono le seguenti:
- il C.S.S.T. comunica all’Associazione i
nominativi e i recapiti dell’utenza autorizzata al trasporto sociale per l'attivazione dei singoli interventi.
- il responsabile dell’Associazione conferma entro una settimana al C.S.S.T. la fattibilità del trasporto richiesto.
- in caso contrario l’Associazione comunica il diniego al C.S.S.T. nel minor tempo possibile e comunque entro massimo una settimana, per consentire l’individuazione di possibili alternative;
5. In caso di trasporto di minorenni autorizzati è necessaria la presenza sul mezzo di chi esercita la responsabilità genitoriale o di persona da questi formalmente delegata; la delega del genitore ad altra persona deve essere verificata dal personale del C.S.S.T. e comunicata all'Associazione; l’Associazione si dota dei seggiolini per auto previsti per legge.
6. Per persone con problemi comportamentali è richiesta la presenza sul mezzo di un accompagnatore individuato dall’utente.
7. Per lo svolgimento delle sopraddette attività, l’Associazione assicura la preparazione dei volontari aderenti, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese le procedure igienico sanitarie per prevenire il contagio da SARS Covid-19.
8. L’Associazione garantisce che i volontari sono regolarmente assicurati e solleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità da danni conseguenti ai trasporti
attivati.
9. Il Comune di Vicenza verserà all’Associazione il rimborso delle spese sostenute, pari a € 0,48 per ogni chilometro percorso, a fronte di un tetto massimo di percorrenza di km. nel periodo sopra individuato, precisando che un eventuale aumento della percorrenza deve essere preventivamente e formalmente autorizzato dal Dirigente dei Servizi Sociali.
10. Il rimborso verrà versato a seguito di presentazione da parte dell’Associazione del prospetto riepilogativo mensile dei km percorsi, con apposita documentazione giustificativa da cui risultino i km percorsi per ogni viaggio, con indicazione della partenza e dell'arrivo in favore di ciascun nominativo.
11. I referenti delle attività indicate nella presente convenzione sono il sig.
per l’Associazione e la dott.ssa Xxxxx Xxxx per il Comune di Vicenza.
12. Il referente dei Servizi Sociali ha titolo di verificare che i trasporti, oggetto del presente accordo, siano espletati in modo serio e puntuale, nel rispetto della sicurezza e della dignità degli utenti e potrà effettuare i controlli ritenuti opportuni.
13. La documentazione relativa alle persone coinvolte nel progetto è assoggettata alla vigente normativa a tutela della privacy (D. Lgs. 196/2003). All’Associazione è fatto obbligo di osservare le disposizioni poste a tutela del trattamento dei dati personali e sensibili e nomina il Sig. quale responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili.
14. Il presente Accordo potrà essere prorogato annualmente, per un periodo complessivo non superiore a due anni, previa verifica della disponibilità dell’Associazione.
15. La cessazione dell’accordo può avvenire per:
• gravi violazioni dell’Associazione degli obblighi previsti dall'accordo;
• impiego di volontari non adeguati o con situazioni di incompatibilità;
• gravi inosservanze dell’Associazione delle norme in vigore per il trasporto sociale;
• mancato reiterato svolgimento dell’attività di trasporto da parte dell’Associazione, salvo cause di forza maggiore .
• Cessazione dell’attività oggetto del presente Accordo.
16. Fa carico all’Associazione qualsiasi responsabilità connessa con l'attività di cui al presente accordo.
Letto, firmato e sottoscritto. Vicenza,
Il Dirigente Il Presidente
Servizi Sociali
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx