SOMMARIO
SOMMARIO
5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED OPERATIVA DI SUOLO E SALUTE S.R.L 6
7.1 Acquisizione della Domanda e Contratto di certificazione 7
7.2 Verifica Ispettiva Di Avvio Alla Certificazione 8
7.2.1 Verifica ispettiva di avvio alla certificazione delle filiere agroalimentari 8
7.2.2 Verifica Ispettiva Supplementare di Avvio Alla Certificazione 8
7.4 Delibera del CO.CERT di ingresso a controllo ed eventuale concessione d’uso del marchio 9
7.4.1 Attestato di Conformità 10
8.1 Visita Pre certificativa 11
8.2 Verifica Ispettiva Di Sorveglianza 12
8.2.1 Sorveglianza per le filiere agroalimentari 12
8.3 Verifica Ispettiva Supplementare 13
8.4 Verifica Ispettiva Di Rinnovo Della Certificazione 13
8.4.1 Rinnovo per le filiere agroalimentari. 13
10 VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ AZIENDALE 14
10.1 Mancato Soddisfacimento Dei Requisiti 15
10.1.1 Non Conformità Grave (NCG) 15
10.1.2 NON Conformità Media (NCM) 15
10.1.3 NON Conformità Lieve (NCL) 16
11 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 17
11.1 Soppressione Delle Indicazioni 17
11.2 Sospensione Della Certificazione 17
11.3 Revoca Della Certificazione 17
12 PUBBLICITÀ, ETICHETTATURA ED USO DEL LOGO 18
12.1 Specifiche per l’etichettatura in conformità alla norma Uni 11233:2009 18
12.2 Specifiche per l’etichettatura in conformità alla Certificazione “Vegan Attitude” 19
12.3 Specifiche per l’etichettatura in conformità alla Certificazione “QS” 19
13 OBBLIGHI CONTRATTUALI DELL’OPERATORE 19
17 NOTA ALLA REVISIONE 21
PRESENTAZIONE
Suolo e Salute s.r.l. è un Organismo di Controllo e Certificazione di Prodotti, Processi e Servizi accreditato da Accredia in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, entro il settore “Prodotti Agricoli Di Origine Animale E Vegetale, Prodotti Dell’industria Agroalimentare Di Origine Animale E Vegetale” e “Prodotti Di Origine Forestale”.
Xxxxx e Salute s.r.l. eroga i seguenti servizi di certificazione:
• in ambito regolamentato:
− per l’Agricoltura Biologica ai sensi del Reg.CE 834/2007e s.m.i. * , ed ai sensi del Reg.CE1235/2008 e s.m.i.*, a fronte di autorizzazione MIPAAF ottenuta con DM 3440 del 7 marzo 2019:
− per l’Etichettatura Volontaria Carni Bovine ai sensi del Reg.CE1 760/2000;
− Per i seguenti prodotti in regime di Qualità Controllata, ai sensi del Reg.UE 1151/2012*:
MACROAREA | PRODOTTO | AUTORIZZAZIONE MIPAAF |
XXXX | Xxxx “Bruzio” DOP | DM 1669 del 4 febbraio 2019 |
Olio Alto Crotonese DOP | DM 9708 del 1 luglio 2019 | |
Olio di Calabria IGP | DM 3116 del 02 marzo 2020 | |
VEGETALI FRESCHI | Carota Novella di Ispica IGP | DM 2958 del 27 febbraio 2020 |
Limone Xxxxxxxxxxx Messina IGP | DM 12786 del 4 settembre 2019 |
− per il Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, riconosciuto ai sensi Regolamento CE 1974/2006 ed istituito a livello nazionale dalla legge 4 del 3 febbraio 2011, in virtù della quale Xxxxx e Salute ha ottenuto autorizzazione MIPAAF ad operare con nota n. 18922/2015 del 15.09.2015.
• in ambito NON regolamentato:
− ai sensi degli standard esteri standard GlobalGap* , JAS* , Biosuisse, Naturland,
− ai sensi della UNI EN ISO 22005 per i Sistemi di Rintracciabilità* ed ai sensi della UNI 11233:2009 per Sistemi Produzione Integrata Nelle Filiere Agroalimentari* ;
− ai sensi di schemi regionali, quali QC della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, Prodotti Di Qualità Puglia, QM Marche, Agriqualità Toscana, Qualità Sicura garantita dalla Regione Sicilia;
− ai sensi dei propri Disciplinari Tecnici Privati, ad esempio “Biocosmesi”, “Vegan Attitude” per prodotti e/o filiere vegane, “Suolo e Salute Inputs” per i mezzi tecnici utilizzati per L’Agricoltura Biologica ai sensi del Reg. CE 834/2007 e s.m.i.
Nell’erogare tutti i propri servizi di controllo e certificazione, Suolo e Salute s.r.l. garantisce a ciascun richiedente, nazionale e/o internazionale, l’accesso allo schema di certificazione senza discriminazioni di alcun genere.
1 SCOPO
Lo scopo del della certificazione di prodotto è rilasciare, agli operatori assoggettati a Suolo e Salute s.r.l., certificazioni di conformità che assicurino, dietro acquisizione di evidenze oggettive e con ragionevole fiducia, che un prodotto o un processo produttivo è ottenuto in conformità ad uno schema, sia esso:
− una norma o documento tecnico riconosciuto dal sistema di normazione nazionale e/o internazionale;
− un disciplinare tecnico approvato da una Autorità Pubblica (Comunità Europea, Ministeri, Regioni) ed oggetto
* Servizio di controllo e certificazione presente nel campo di applicazione del Certificato di Accreditamento Accredia in corso di validità
di una pubblicazione ufficiale;
− un disciplinare tecnico privato redatto da Xxxxx e Salute S.r.l. ed approvato internamente in conformità a quanto previsto dalla PRQ11 “Gestione Dei Documenti e Dei Dati”;
− un disciplinare tecnico redatto e promosso dall’operatore richiedente il servizio, previa valutazione dei contenuti da parte di Xxxxx e Xxxxxx ed approvazione finale da parte del CDA.
2 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento è applicabile a tutte le certificazioni riguardati la realizzazione di prodotti/processi agroalimentari e non, ottenuti in conformità ai requisiti di prodotto preventivamente specificati nei disciplinari tecnici e/o nelle norme tecniche di cui al capitolo 1.
3 TERMINI E DEFINIZIONI
AZIONE CORRETTIVA: azione intrapresa dall’Operatore per eliminare le cause di esistenti Non Conformità al fine di prevenirne il ripetersi.
CAMPIONE: quantità di materiale appartenente al medesimo appezzamento o partita, suddivisa in almeno quattro aliquote omogenee di quantità minima sufficiente alla determinazione analitica. La pianificazione ed esecuzione dei campionamenti effettuati da Xxxxx e Salute s.r.l., nonché la conseguente gestione degli esiti analitici, deve essere eseguita in conformità alla normativa cogente applicabile, nonché ai contenuti del Disciplinare/Norma Tecnica di riferimento. Qualora tali fonti non prescrivano una gestione specifica, Suolo e Salute s.r.l. opera in conformità a quanto indicato nel DM 16954 del 29-10-2010, per quanto sia applicabile alla matrice considerata.
CAPOFILIERA/CAPOFILA: Xxxxxxxx unico, avente personalità giuridica, responsabile della filiera certificata ai sensi del Disciplinare/Norma Tecnica di riferimento. Ruolo applicabile solo qualora il Disciplinare/Norma Tecnica di riferimento preveda espressamente l’ammissibilità alla certificazione di filiere, entro cui gli operatori associati devono avere sottoscritto accordi formali in merito all’attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento e dal Contratto con Xxxxx e Salute s.r.l.
CdA: Consiglio di Amministrazione.
CERTIFICAZIONE: iter attraverso il la quale Suolo e Salute, quale terza parte indipendente, fornisce assicurazione scritta che un prodotto o sistema è conforme ai requisiti specificati nel Disciplinare/Norma Tecnica di riferimento. L’attestazione di conformità è rilasciata dopo la valutazione dell’attività ispettiva eseguita secondo l’iter procedurale standardizzato di Xxxxx e Salute s.r.l.; nonché sulla base di riscontri documentali e sulla valutazione dei risultati di eventuali indagini analitiche svolte su campioni di prodotto prelevati nelle aziende assoggettate.
CO.CERT: Comitato di Certificazione, ovvero l’organo deliberante di Xxxxx e Salute s.r.l.; CO.T.RICO: Comitato Ricorsi di Suolo e Salute s.r.l.;
CSI: Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità di Xxxxx e Salute s.r.l.; DG: Direttore/Direzione Generale di Xxxxx e Salute s.r.l.
DR: Direzione/Direttore o Referente Regionale di Suolo e Salute s.r.l.;
GVI: Gruppo di Verifica Ispettiva nominato dalla DG e costituito almeno da un RGVI;
KO: requisito KO ai sensi del capitolo “10. VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ AZIENDALE” del presente Regolamento. LABORATORIO DI PROVA: laboratorio d’analisi che opera conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, in
possesso di accreditamento ACCREDIA, per i metodi di prova aventi precisione e incertezza nei campi di misura che interessano Suolo e Salute s.r.l.
MIPAAF: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
NCL: Non Conformità Lieve ai sensi del paragrafo “10.1.3 Non Conformità Lieve (NCL)”” del presente Regolamento. Si determina solo qualora vengano superati i limiti specificati nel paragrafo in merito ai requisiti minori non assolti dall’operatore, quantificati sulla base del numero totale di quelli applicabili.
NCM: Non Conformità Media ai sensi del paragrafo “10.1.2 Non Conformità Media (NCM)” del presente Regolamento. NCG: Non Conformità Grave ai sensi del paragrafo “10.1.1 Non Conformità Grave (NCG)” del presente Regolamento. OdC/Suolo e Salute: Xxxxx e Salute s.r.l.
OPERATORE: persona fisica o giuridica che produce, prepara, condiziona distribuisce e commercializza o importa prodotti ai sensi dello schema di riferimento, per il quale dispone di apposito Attestato di Conformità. È l’unico responsabile dell’implementazione in azienda del Disciplinare/Norma Tecnica di riferimento ed ha la responsabilità di garantire che i prodotti/processi certificati ne soddisfino i relativi requisiti.
PRQ10bis: “Procedura Di Qualificazione, Formazione, Monitoraggio E Valutazione Del Personale Ai Sensi Delle Certificazioni Regolamentate Altre Certificazioni Volontarie”
RAPPORTO DI PROVA/RdP: documento che presenta i risultati della prova analitica ed altre informazioni ad essa relative.
RAQ: Responsabile Qualità di Xxxxx e Salute s.r.l.;
RECLAMO: Contestazione pervenuta a Suolo e Salute relativamente alla propria attività di controllo e certificazione La gestione avviene in conformità a quanto indicato nel presente Regolamento e nella “Procedura Di Gestione Delle Non Conformità” (PRQ15) della Sez.1 del Manuale della Qualità di Suolo e Salute s.r.l.;
rm: requisito minore ai sensi del capitolo “10.VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ AZIENDALE” del presente Regolamento;
RM: requisito maggiore ai sensi del capitolo “10.VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ AZIENDALE” del presente Regolamento.
RGVI: Tecnico Ispettore qualificato per lo schema ai sensi della PRQ10bis ed incaricato al ruolo di Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva;
RICORSO: Controversia attivata dall’operatore nei confronti di provvedimenti adottati a fronte delle delibere del CO.CERT di Suolo e Salute s.r.l. . Il riesame delle determinazioni assunte avviene ad opera del CO.T.RICO, secondo l’iter previsto nel relativo Regolamento (Sez.1 del Manuale della Qualità di Suolo e Salute s.r.l.), disponibile nel sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, sezione “Azienda”/”Reclami e Ricorsi”.
SEGNALAZIONE: Contestazione pervenuta a Suolo e Salute relativamente ad Operatori controllati e/o relativi prodotti certificati. La gestione avviene in conformità a quanto indicato nella Procedura PRQ15 “Procedura Di Gestione Delle Non Conformità” della Sez.1 del Manuale della Qualità di Suolo e Salute s.r.l.
SCHEMA: Disciplinare/Norma Tecnica di riferimento contenente procedure operative specifiche e dettagliate atte a garantire l’ottenimento di uno specifico prodotto.
TI: Personale ispettivo qualificato per lo schema di prodotto ai sensi della PRQ10bis ed incaricato allo svolgimento della Verifica Ispettiva e del campionamento per conto di Xxxxx e Salute s.r.l.;
TRATTAMENTO: intervento intrapreso dall’Operatore mirato ad eliminare la Non Conformità rilevata.
VI: Verifica Ispettiva condotta da RGVI ed eventuali altri TI, che, in funzione della finalità, può essere
“Precertificativa”, “di Avvio alla Certificazione”, “di Sorveglianza”, “Supplementare”, “di Rinnovo”.
4 RIFERIMENTI
Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 “Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”; Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”
DM 16954 del 29-10-2010 “Disposizioni per l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.”;
Disciplinare/Norma Tecnica di riferimento (es. UNI 11233:2009 “Sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari”, DTP n°05:2015 - Vegan Attitude etc.)
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Regolamenti ACCREDIA e relative prescrizioni integrative.
5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED OPERATIVA DI SUOLO E SALUTE S.R.L.
La struttura organizzativa di Suolo e Salute s.r.l., guidata dal Consiglio di Amministrazione (CdA) del quale il Presidente è componente, risulta essere costituita:
⮚ A livello nazionale da:
o la Direzione Amministrativa;
o il Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità(CSI);
o il Comitato per la Trattazione dei Ricorsi (CO.T.RICO);
o l’ Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231;
o Il Comitato di Certificazione (CO.CERT);
o l'Ufficio Qualità (UFF.QUA);
o la Direzione Software;
o la Direzione Generale (DG), entro cui è compresa:
− l’Area Certificazioni Volontarie
− l’Area Marketing, sviluppo e rapporti esterni
− l’Area formazione
− l’Ufficio Gestione Analisi
⮚ A livello regionale
o dalle Direzioni Regionali coinvolte nella gestione dello schema che, sotto il coordinamento della DG, supportano la gestione locale;
o dai TI, i quali svolgono la propria attività ispettiva sulla base di apposita convenzione professionale.
6 GENERALITA’
Suolo e Xxxxxx fornisce il rilascio dell’ attestazione di conformità di prodotto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che operino nei settori di competenza dello schema, nel rispetto delle Leggi, dei Regolamenti e delle Procedure applicabili.
La lingua ufficialmente utilizzata nel rapporto di erogazione dei servizi di controllo è l'italiano, tuttavia Suolo e Salute
s.r.l. può emettere certificati bilingue - italiano e inglese; eventuali ulteriori traduzioni devono essere oggetto di esplicita richiesta, effettuata con congruo anticipo.
Ai fini dell’ ottenimento e mantenimento della certificazione, ciascun operatore certificato si impegna ad adeguare il proprio sistema a fronte di ciascuna evoluzione dello schema di riferimento.
7 ITER DI CERTIFICAZIONE
7.1 Acquisizione della Domanda e Contratto di certificazione
Le aziende che desiderano essere certificate da Suolo e Salute per uno schema ricadente nel campo di applicazione di cui al capitolo 2, devono richiedere un preventivo, compilando il modulo “Richiesta di preventivo” RQ16.01. Nel caso in cui lo schema definisca come prerequisito di ammissibilità il possesso di altre certificazioni, l’operatore è tenuto a fornire il relativo Certificato a Suolo e Salute s.r.l. Qualora il richiedente non sia ancora in possesso di tale certificazione necessaria e questa ricada tra i servizi erogati da Suolo e Salute, l’operatore può commissionarle entrambe.
Suolo e Salute s.r.l, svolta l'analisi di fattibilità sulla base delle caratteristiche aziendali, restituirà al richiedente:
• Il Presente Regolamento di Certificazione;
• un preventivo (RQ16.02) recante indicazione delle giornate/uomo necessarie per lo svolgimento della/e verifica/e;
• il modulo “Domanda di Certificazione” (RQ16.03).
L’operatore che intenda avviare l’iter di certificazione deve compilare e restituire a Suolo e Salute s.r.l.
• L’accettazione dell’offerta economica (RQ16.02 firmato dal titolare/delegato)
• la “Domanda di Certificazione” (RQ16.03) opportunamente compilata e firmata dal titolare/delegato. Qualora lo schema contempli la certificazione di una filiera, la presentazione della Domanda di certificazione è in carico al capofiliera.
Si specifica che il Preventivo RQ 16.02 fornito da Xxxxx e Salute s.r.l.:
• è redatto sulla base del Tariffario vigente per lo/gli schema/i richiesto/i;
• può subire variazioni in funzione di eventuali modifiche ai contenuti indicati nella “Richiesta di preventivo” RQ 16.01 da parte dell’operatore;
• in assenza di variazioni ai contenuti indicati nella “Richiesta di preventivo” RQ 16.01, ha validità di 4 mesi dalla data di emissione, pertanto, nel modulo della “Domanda Di Certificazione” RQ16.03, l'azienda è tenuta confermare i dati riportati nella richiesta di preventivo.
La domanda deve essere compilata integralmente, firmata dal titolare e/o delegato e devono essere allegati i seguenti documenti che ne fanno parte integrante:
⮚ iscrizione CCIAA;
⮚ documento di identità del titolare;
⮚ eventuali deleghe del titolare, corredate da documento di identità del delegato;
⮚ autorizzazione sanitaria o DIA, se prevista;
⮚ programma di coltivazione (applicabile nel caso della UNI 11233:2009)
⮚ Se richiesto dallo schema, Certificato di Conformità ad altre certificazioni già in possesso dell’operatore.
Xxxxx e Salute s.r.l., dopo avere acquisito ed analizzato la domanda di certificazione con la relativa documentazione a corredo, invia all’operatore il Contratto di Certificazione (RQ16.06), il quale deve essere restituito debitamente sottoscritto dal titolare. A questo riguardo, qualora l’operatore non avesse provveduto precedentemente, è ammessa l’acquisizione del Contratto sottoscritto nel corso della Verifica Ispettiva di Avvio.
La validità del contratto fra l’azienda e Suolo e Salute s.r.l. è triennale, corrispondente alla validità del Attestato di Conformità – eventualmente – emesso dal CO.CERT.
Nel caso in cui la documentazione presentata e/o richiesta risultasse incompleta/incongruente Suolo e Salute provvede a richiedere modifiche entro 30 giorni dal ricevimento. Il mancato riscontro a richiesta di rettifica/integrazione documentale entro i successivi 30 giorni implica il decadimento della domanda di certificazione e l’archiviazione della richiesta.
7.2 Verifica Ispettiva Di Avvio Alla Certificazione
La Verifica Ispettiva Di Avvio alla certificazione è il primo controllo ispettivo effettuato presso il richiedente la certificazione, che copre tutte le attività e le unità Operative che l’operatore intende certificare ed è finalizzato all’ottenimento del primo Attestato di Conformità aziendale.
7.2.1 Verifica ispettiva di avvio alla certificazione delle filiere agroalimentari
Qualora lo schema contempli la certificazione di una filiera, in tal caso la Verifica ispettiva di avvio avviene secondo le medesime modalità, ad eccezione del fatto che i controlli devono essere svolti, oltre che sull’ azienda capofila, anche su un numero di aziende minimo pari alla radice quadrata del numero di aziende per segmento di filiera (siti omogenei per specie).
7.2.2 Verifica Ispettiva Supplementare di Avvio Alla Certificazione
In presenza di una domanda di certificazione che interessi più produzioni agricole distribuite nell’arco dell’anno, Suolo e Salute effettuerà, esclusivamente nel primo anno di certificazione, una prima visita di certificazione per verificare la conformità che terminerà, in caso di esito positivo, con il rilascio di un Attestato di Conformità limitato esclusivamente alle produzioni agricole ricadenti nel periodo di coltivazione delle produzioni controllate in campo. Successivamente seguirà una o più visite supplementari riguardanti il 60% della radice quadrata delle unità produttive produttrici/aziende da svolgersi nei periodi agronomici ritenuti più critici per le produzioni agricole non riscontrate nella prima visita di certificazione. A conclusione delle singole visite supplementari, Xxxxx e Salute delibererà, in caso di esito positivo della valutazione di conformità, progressiva emissione dell’ Attestato di Conformità con l’aggiunta delle nuove produzioni agricole controllate.
7.3 Il riesame della DG
Il TI, entro le scadenze di cui al capitolo 8, invia tutta la documentazione redatta ed acquisita durante l’attività ispettiva all’attenzione della DG, che ne esegue il riesame mediante l’apposito modulo RQ19.13 e lo restituisce
all’operatore solo in caso di:
• VI NON conforme;
• VI conforme le cui risultanze siano modificate durante il riesame a causa della rilevazione ex-novo di NCL e/o NCG da parte della DG.
• Riesame che confermi/rilevi ex-novo la sussistenza di NCG.
Diversamente, qualora la DG:
• confermi le risultanze del VI conforme
• modifichi le risultanze del VI conforme senza però determinare nuova/e NCL/NCM
il riesame è svolto per tacito assenso entro 30 giorni dal controllo ispettivo, ed il fascicolo aziendale è trasmesso al CO.CERT, corredato da un parere opportunamente argomentato.
In tutti i casi in cui la DG confermi la rilevazione di NCL/NCM svolta dal TI e/o rilevi essa stessa NCL/NCM modificando le risultanze del VI, l’operatore, deve fornire il modulo “Trattamento e Azione Correttiva” (RQ26.01) secondo le modalità descritte ai paragrafi 10.1.2 “NON Conformità Media (NCM)” e 10.1.3 “NON Conformità Lievi (NCL)”. In caso di accettazione di tale compilazione - o successive riformulazioni - da parte della DG, l’iter di certificazione prosegue con l’emissione dell’ Attestato di Conformità da parte del CO.CERT.
Si specifica che, in tutti i casi sopra previsti, in cui la DG debba notificare all’operatore gli esiti del riesame entro il modulo RQ19.13, questa deve specificare esplicitamente l’eventuale modifica dello status di conformità aziendale, richiedendo all’operatore l’opportuna gestione delle NCM e NCL descritta nel precedente capoverso.
Qualora il riesame accertasse la sussistenza di una o più NCG, l’Iter di Certificazione si interrompe e l’operatore può ripresentare una nuova domanda di certificazione 6 mesi dopo la data indicata nel modulo RQ19.13, dopo aver risolto la/le criticità sostanziale/i rilevata/i.
VALUTAZIONE DEL TECNICO ISPETTORE | RIESAME DELLA DG | |||
Esito del RIESAME | Modalità Di Gestione | |||
Verbale Ispettivo | CONFORME (assenza NCL/NCM) | Conferma delle risultanze | • Xxxxxx assenso entro 30 giorni dalla VI; • Invio al CO.CERT. con parere della DG | |
Modifica delle risultanze | assenza di NCL/NCM | |||
Presenza di nuova/e NCL/NCM | • Invio ad operatore di: - RQ19.13 ”Riesame”; - RQ26.01“Trattamento e Azione Correttiva”; • Invio al CO.CERT. a fronte di acquisizione ed accettazione di RQ26.01“Trattamento e Azione Correttiva”. | |||
NON CONFORME (presenza NCL/NCM) | Conferma delle risultanze | |||
Modifica delle risultanze | Presenza di ulteriore/i NCL/NCM | |||
assenza di NCL/NCM | • Invio ad operatore di RQ19.13 ”Riesame” • Invio al CO.CERT. con parere della DG | |||
Conferma e/o modifica delle risultanze | Presenza di NCG | • Invio ad operatore di RQ19.13 ”Riesame” e comunicazione di interruzione dell’iter di certificazione. |
7.4 Delibera del CO.CERT di ingresso a controllo ed eventuale concessione d’uso del marchio
Il fascicolo dell’operatore è sottoposto alla delibera del CO.CERT di ingresso a controllo se il riesame della DG ha
avuto esito conforme; diversamente, solo qualora sia corredato di evidenze delle adeguate azioni intraprese dall’operatore per dimostrare il ripristino del proprio status di conformità.
Nel caso di pronunciamento positivo del CO.CERT, l’azienda viene inserita nell’elenco delle aziende certificate per lo schema da Suolo e Salute e riceve l’ Attestato di Conformità. Contestualmente il CO.CERT. redige per la DG il modulo RQ16.08 “Programmazione Sorveglianze” entro cui decide la pianificazione dei controlli ispettivi di sorveglianza (paragrafo 8.2).
Nel caso di pronunciamento negativo l'azienda sarà informata della decisione e relative motivazioni. Sanate le criticità, potrà presentare una nuova domanda non prima di sei mesi dalla comunicazione.
7.4.1 Attestato di Conformità
In seguito ad esito positivo della delibera del CO.CERT, Suolo e Salute emetterà un Attestato di conformità di prodotto con validità triennale a partire dalla data di emissione, ed è subordinata all’esito delle visite di sorveglianza.
Entro tal documento è specificato:
• il numero identificativo del certificato progressivamente attribuito entro ciascuno schema;
• la ragione sociale dell’azienda certificata/capofiliera con indicazione della partita iva/CF, dell'indirizzo legale;
• lo schema di riferimento;
• lo scopo e campo di applicazione;
• elenco dei prodotti interessati dalla certificazione, se applicabile;
• numero di emissione , progressivamente attribuito a fronte di eventuali aggiornamenti entro lo stesso triennio di validità;
• Data di emissione;
• Arco temporale di validità dell’attestato di conformità;
• Protocollo e data di emissione;
Se previsto dallo schema, entro tale arco temporale l’operatore dispone del diritto d’uso del marchio, pertanto ne diventa il concessionario.
8 ATTIVITA’ ISPETTIVA
Nel corso del triennio di validità dell’ Attestato di Conformità l’operatore assoggettato a Suolo e Salute è oggetto di controlli ispettivi diversi in funzione della relativa finalità: “VI Precertificativa”, “VI di Avvio alla Certificazione”, “VI di Sorveglianza”, “VI Supplementare”, “VI di Rinnovo”.
In tutti i casi, svolta l’istruttoria della documentazione facente parte del fascicolo aziendale, la DG nomina il GVI composto da un RGVI ed eventualmente da uno o più TI, in base alle qualifiche necessarie, a quanto stimato nell'analisi di fattibilità preventivata in funzione delle caratteristiche/esigenze aziendali, tenuto conto anche della complessità e della dislocazione territoriale delle unità produttive.
La data di esecuzione della verifica viene definita dalla DG e/o RGVI, in accordo con l’Operatore, e viene formalizzata comunicando il piano di verifica ispettiva, in cui deve essere indicata data, orario, programmazione e nominativi dei componenti del GVI. Al sopraggiungere di modifiche sostanziali ai contenuti ivi riportati - anche a fronte di legittime obiezioni dell’operatore in merito alla composizione del GVI - l’Ufficio di riferimento deve tempestivamente inviare
comunicazione di rettifica, in modo che l’Operatore si avvertito con congruo anticipo. L’esecuzione della verifica avviene secondo le seguenti fasi:
1. riunione iniziale;
2. verifica di conformità dei processi produttivi;
3. verifica di conformità dei documenti;
4. riunione dell’eventuale gruppo di verifica;
5. riunione finale.
Si specifica che parte del controllo di conformità dei documenti può essere svolto in fase di istruttoria, a fronte di richiesta della documentazione aggiornata, a cui la DR e/o l’operatore deve dare riscontro con congruo anticipo rispetto alla data di Verifica Ispettiva. In tal caso l’RGVI, durante il sopralluogo, deve, per quanto possibile, verificare che il materiale ricevuto coincida con quello effettivamente valido/in uso.
Durante il controllo viene compilata la Checklist, e durante la riunione finale l’RGVI illustra all’operatore gli esiti indicati nel Rapporto di Audit. Il Rapporto di Audit deve essere prodotto in doppia copia e firmato da entrambe le parti. Il RGVI deve lasciare una copia all’operatore, allegandovi, qualora l’esito del controllo ispettivo fosse NC, i relativi moduli “Trattamento e Azione Correttiva” (RQ26.01).
In ogni caso, a prescindere dalle finalità del controllo ispettivo svolto, Il TI invia alla DG tutta la documentazione redatta ed acquisita nel corso dell’attività ispettiva entro 30 giorni dalla data di effettuazione del controllo ispettivo se l’ esito della valutazione ai sensi del capitolo 10 è conforme, diversamente, se esito della valutazione è non conforme, entro 10 giorni.
Durante le verifiche ispettive in azienda, l’ispettore di Xxxxx e Salute può essere accompagnato da osservatori esterni o interni con il compito di verificare l’operatività dell’OdC: Autorità Pubbliche di Controllo, Enti di accreditamento, personale dell’Ufficio Qualità di Suolo e Salute, del CSI di Suolo e Salute o da personale in addestramento per l’espletamento dell’iter di formazione previsto ai sensi della PRQ10bis e/o dallo schema. Tra le possibili attività che possono essere svolte presso l’operatore da parte dell’ente di accreditamento (ACCREDIA) rientrano anche le verifiche di validazione “Market Surveillance Visit”. In tutti i casi sopracitati l’Operatore, preventivamente avvisato, è tenuto ad accettare la presenza del personale dando piena disponibilità e libero accesso alle strutture aziendali.
8.1 Visita Precertificativa
L’azienda prima della VI di avvio, di sorveglianza e di rinnovo, qualora lo ritenga utile, ha facoltà di presentare richiesta scritta di visita precertificativa, al fine di individuare il grado di preparazione dell'azienda a sostenere l'iter certificativo; tuttavia il verbale che ne deriva non costituisce documento rilevante ai fini dei successivi controlli di certificazione.
La DG è tenuta a dare tempestivo riscontro inviando preventivo, e in caso di accettazione (restituzione di RQ16.02 firmato dal titolare/delegato), nominerà un GVI necessariamente diverso dal GVI che eseguirà la successiva valutazione di conformità aziendale. Il programma e la data della visita sono definite dal RGVI in accordo con l'azienda, ha durata massima di una giornata, e può essere richiesta una sola volta, prima di concordare la data della VI certificativa.
Al termine della visita, il RGVI rilascerà all’operatore un Rapporto di Audit recante gli esiti, le eventuali non Non Conformità rilevate, ed esprimerà un giudizio sul grado di conformità del sistema allo schema di certificazione.
8.2 Verifica Ispettiva Di Sorveglianza
Le Verifiche di Sorveglianza sono finalizzate alla verifica del mantenimento della conformità ai requisiti previsti nello schema e nel presente Regolamento di Certificazione e sono svolti, sulla base di quanto deciso dal CO.CERT nel modulo RQ16.08 “Programmazione Sorveglianze”, al secondo e terzo anno di validità dell’ Attestato di Conformità, dopo la “Verifica Ispettiva Di Avvio Alla Certificazione” di cui al paragrafo 7.2 o la “Verifica Ispettiva Di Rinnovo Della Certificazione” di cui al paragrafo 8.4.
Il RGVI svolge tali controlli come verifiche ispettive programmate e preannunciate, secondo le cadenze concordate con l’operatore e pianificate dalla DG in occasione del preventivo.
L’organizzazione e l’esecuzione della VI di Sorveglianza, nonché l’esecuzione del Riesame da parte della DG, sono processi attuati similmente a quanto descritto per la “Verifica Ispettiva di Avvio alla Certificazione” di cui al paragrafo 7.2, con l’unica differenza che non ha luogo il coinvolgimento del CO.CERT, tranne qualora vi sia la necessità di aggiornare l’ Attestato di Conformità.
Le modifiche alle condizioni aziendali che si verificano durante il periodo di validità dell’ Attestato di conformità, devono essere comunicate a Suolo e Salute per la loro valutazione entro 30 giorni dalla relativa attuazione, fornendo anche eventuali evidenze documentali.
La DG, entro 30 gg dal ricevimento della documentazione, fornirà riscontro scritto delle determinazioni assunte, considerando che, se ritenuto necessario può richiedere visite ispettive supplementari e/o la necessità di presentare una nuova domanda di certificazione. Qualora si rendano necessarie modifiche all’ Attestato di conformità, la DG, deve riesaminare tutte le relative acquisizioni documentali e, in caso di esito positivo, deve disporre la delibera del CO.CERT. di nuova emissione dell’ Attestato per estensione alle nuove produzioni agricole controllate, il cui triennio di validità dovrà coincidere con quello indicato nella precedente.
Se previsto dallo schema, il diritto d’uso del marchio viene mantenuto parallelamente alla validità del Attestato di Conformità.
8.2.1 Sorveglianza per le filiere agroalimentari
Per i disciplinari che contemplano la certificazione di filiere agroalimentari, la sorveglianza deve essere svolta considerando il numero di aziende da ispezionare, ovvero almeno al 60% della radice quadrata del numero di aziende per segmento di filiera (siti omogenei per specie) aderenti alla filiera.
In fase di pianificazione dell’attività di sorveglianza la DG effettuerà la scelta del campione delle aziende e/o siti da verificare considerando alcuni fattori tra i quali: verifica di ogni segmento di filiera e di ogni fase del processo produttivo rientrante nella filiera; dimensioni aziendali / dimensioni dei siti di produzione; collocazione nel territorio.
Rispetto a quanto previsto dalla certificazione per singolo operatore:
− a fronte di una eventuale modifica del numero dei siti omogenei per specie, si provvederà a modificare di conseguenza il campione dei siti da sorvegliare. Nel caso specifico si verifichi una crescita superiore al 15%, rispetto all’anno precedente, allora sarà necessario effettuare un’estensione dell’ Attestato a fronte di verifica supplementare.
− Qualora la modifica interessi il numero delle produzioni certificate, l’estensione dell’ Attestato verrà effettuato tramite la verifica di sorveglianza se le nuove produzioni ricadono negli stessi periodi produttivi/agronomici delle produzioni già certificate. Nel caso le produzioni/colture siano presenti in
momenti produttivi/agronomici non sorvegliati durante il periodo di validità dell’ Attestato, Suolo e Salute provvederà ad effettuare una verifica ispettiva supplementare controllando il 60% della radice quadrata delle aziende interessate dalle nuove produzioni.
8.3 Verifica Ispettiva Supplementare
La DG ha facoltà di effettuare ulteriori controlli ispettivi di cui fornisce all’operatore oggettiva motivazione riconducibile ad esempio a fattori quali la pericolosità del processo, il grado di pericolosità sulla salute umana dell'attività certificata, l’affidabilità dell’organizzazione in termini di rispetto delle prescrizioni dello specifico disciplinare di prodotto. La “Verifica Supplementare” consiste in uno o più verifiche ispettive svolte in aggiunta ai sopralluoghi ordinariamente pianificati come sorveglianza (V. paragrafo 8.2) e rinnovo della certificazione (V. paragrafo 8.4). In merito alle modalità di esecuzione, essa copre interamente o parzialmente le attività svolte dall’operatore, quale controllo mirato e proporzionale all’obiettivo specifico dello stesso (es. sopralluogo presso siti aziendali non compresi in altre VI, estensione dell’ Attestato a produzioni che ricadono in periodi produttivi/agronomici diversi dalle produzioni già certificate,verifica dell’efficacia di un’azione correttiva, richieste specifiche delle autorità competenti, accertamenti conseguenti a segnalazioni/sospetti di non conformità).
8.4 Verifica Ispettiva Di Rinnovo Della Certificazione
La “Verifica Di Rinnovo Della Certificazione” è un controllo ispettivo volto ad accertare la conformità allo schema ed al presente Regolamento, ed attuato al quarto anno di certificazione - dopo la seconda “Verifica ispettiva di Sorveglianza” - in assenza di recesso dell’operatore, sia esso volontario o dovuto al verificarsi di condizioni di esclusione/sospensione. Il rinnovo è accessibile solo ad operatori che abbiano dimostrato di aver sanato eventuali Non Conformità emerse durante il riesame della DG. La DG deve disporre delle relative evidenze con congruo anticipo rispetto la data di scadenza dell’ Attestato in corso di validità, in modo che l’eventuale Delibera del CO.CERT. di nuova emissione dell’ Attestato possa dare continuità allo schema.
Al momento del rinnovo, come per l’avvio della certificazione, l’operatore ha facoltà di presentare richiesta di preventivo (RQ 16.01), a cui l’Ufficio deve dare seguito con un preventivo (RQ 16.02), da restituire firmato dal titolare/delegato). L’operatore è tenuto a fornire opportuna sottoscrizione della “Domanda di Certificazione” (RQ16.03), ed del relativo Contratto con Xxxxx e Salute. Qualora non abbia provveduto precedentemente, tali documenti devono essere acquisiti durante la VI di Rinnovo.
La DG, svolto il Riesame con esito conforme o, eventualmente, preso atto della risoluzione delle Non Conformità accertate, disporrà il fascicolo al CO.CERT, ai fini della delibera di un nuovo Attestato di Conformità, la cui validità riguarderà il nuovo triennio. Contestualmente il CO.CERT. redige per la DG il modulo RQ16.08 “Programmazione Sorveglianze” entro cui decide la pianificazione dei successivi controlli ispettivi di sorveglianza (paragrafo 8.2).
A fronte di esito positivo della delibera, la DG provvederà ad inviare all’operatore tale documento via PEC.
8.4.1 Rinnovo per le filiere agroalimentari.
In presenza di una richiesta di rinnovo della certificazione che interessi una filiera, il numero di aziende da ispezionare sarà pari al 80% della radice quadrata del numero di aziende per segmento di filiera (siti omogenei per specie).
9 RECESSO
L’azienda può recedere dal contratto:
• durante il periodo di validità dell’ Attestato di Conformità tramite una comunicazione scritta fornita a Suolo e Salute. In tal caso il CO.CERT. di Suolo e Salute deve tempestivamente provvedere all’ emissione di provvedimento di Revoca dell’ Attestato di Conformità (V. paragrafo 11.3 “Revoca della Certificazione”), fermo restando l’obbligo di disporre il versamento delle somme dovute per i servizi certificativi erogati alla data del recesso.
• al termine del periodo di validità dell’ Attestato di Conformità, inviando comunicazione scritta prima della pianificazione della VI di rinnovo, fermo restando l’obbligo di disporre il versamento delle somme dovute per i servizi certificativi erogati fino alla scadenza dell’ Attestato.
10 VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ AZIENDALE
L’RGVI e la DG sono tenuti, rispettivamente, a compilare e riesaminare la Checklist dedicata allo schema, redatta in modo da prendere in esame tutti i relativi punti di controllo, nonché i requisiti previsti nel presente regolamento e negli accordi contrattuali stipulati con Xxxxx e Salute s.r.l.
Ciascun punto di controllo, secondo il principio della gradualità, è qualificato come “KO”, “RM” (Requisito Maggiore), “rm” (requisito minore) e “rcc” (Raccomandazione):
− REQUISITI “KO”: per il loro ruolo fondamentale per la sicurezza igienico sanitaria e per il loro rimando a specifica normativa di settore, costituiscono prerequisito di certificazione e devono essere costantemente e minuziosamente rispettati dalle organizzazioni.
− REQUISITI MAGGIORI (“RM”): Sono requisiti che per il loro ruolo cruciale per la sicurezza igienico sanitaria e per garantire la conformità allo specifico schema devono essere rispettati in toto dalle organizzazioni.
− REQUISITI MINORI (“rm”): Sono requisiti che assumono un ruolo importante a garantire la sicurezza igienico sanitaria e la conformità allo schema; devono essere rispettati dalle organizzazioni per almeno il 95%, qualora il numero dei requisiti applicabili sia ˃ di 20; diversamente, se tale numero è ≤10 l’operatore mantiene il proprio status di conformità pur NON assolvendo ad un requisito minore; se infine tale numero è ˃10 ed ≤20 l’operatore mantiene il proprio status di conformità pur NON assolvendo ad un numero massimo di due requisiti minori.
− RACCOMANDAZIONI (“rcc”): Sono requisiti che assumono un ruolo non sostanziale per garantire la sicurezza igienico sanitaria e la conformità allo schema e che l’organizzazione può eventualmente non applicare.
.
La VALUTAZIONE AZIENDALE viene effettuata considerando i soli requisiti che, nel corso del controllo ispettivo o documentale, risultano “applicabili” e presenta:
− Esito CONFORME a fronte del soddisfacimento del 100% dei Requisiti KO e Requisiti Maggiori, e di almeno il 95% dei Requisiti minori, qualora il numero degli applicabili sia superiore a 20. Diversamente, se il numero dei requisiti minori applicabili è ≤10 l’operatore preserva il proprio status di conformità con un requisito minore NON assolto; se il numero dei requisiti applicabili è ˃10 ed ≤20 l’operatore preserva il proprio status di
conformità con un numero massimo di due requisiti minori applicabili NON assolti.
• Esito NON CONFORME a fronte del mancato soddisfacimento del 100% dei Requisiti KO e Requisiti Maggiori, e di meno del 95% dei Requisiti minori, qualora il numero degli applicabili sia superiore a 20. Diversamente, se il numero dei requisiti minori applicabili è ≤10 l’operatore è NON conforme con più di un requisito minore applicabile NON assolto; se il numero dei requisiti applicabili è ˃10 ed ≤20 l’operatore è NON conforme con più due requisiti minori applicabili NON assolti.
Le Raccomandazioni non hanno alcun impatto sulla valutazione di conformità aziendale.
10.1 Mancato Soddisfacimento Dei Requisiti
Il mancato soddisfacimento di uno o più requisiti “KO”, “RM”, “rcc” accertato durante il controllo ispettivo o in fase di riesame genera rispettivamente NCG (NON Conformità Gravi), NCM (Non Conformità Medie), commenti. Il mancato assolvimento a “rm” determina NCL (Non Conformità Lievi) SOLO qualora sia superato il limite definito sulla base del numero degli applicabili, ovvero:
N° “rm” applicabili presenti in checklist | Condizioni per la sussistenza di NCL |
N° degli Applicabili ≤ 10 | ˃1“rm” applicabile non assolto |
˃10 e ≤ 20 | ˃2 “rm” applicabili non assolti |
˃ 20 | ˃5% del N° di “rm” applicabili non assolti |
10.1.1Non Conformità Grave (NCG)
Si rileva una NCG a fronte di accertamento del mancato soddisfacimento di uno o più requisiti KO applicabili.
La NCG è un’inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di Xxxxx e Salute s.r.l., e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'operatore, della conformità dei prodotti e della affidabilità dell'operatore.
L'accertamento di una o più NCG durante le verifiche ispettive “di sorveglianza” / ”supplementari” / ”di rinnovo” determina l’interruzione dell’iter certificativo. Lo stesso controllo ispettivo può essere sospeso qualora la NCG risulti essere certa ed inequivocabile.
Parimenti, anche l'accertamento di una o più NCG nel corso del riesame dei relativi verbali, implica uno status aziendale irreversibilmente NON CONFORME che comporta interruzione dell’iter certificativo.
In entrambi i casi l’esclusione dal sistema di controllo avviene mediante delibera del CO.CERT di revoca dell’ Attestato. Le produzioni interessate dalla NCG sono sanzionate con la soppressione delle indicazioni relative allo schema.
Trascorsi 6 mesi dall’esclusione dal sistema di controllo, l’organizzazione che dimostra con opportune evidenze di aver sanato la NCG può ripresentare una nuova domanda di certificazione.
10.1.2NON Conformità Media (NCM)
Si rileva una NCM a fronte di accertamento del mancato soddisfacimento di uno o più Requisiti Maggiori applicabili. La NCM è un’inadempienza riferibile ad aspetti sostanziali, che danneggia l’affidabilità dell’operatore. L'accertamento di una o più NCM durante le verifiche ispettive “di sorveglianza” / ”supplementari” / ”di rinnovo”
e/o nel corso del riesame dei relativi verbali, implica uno status aziendale NON CONFORME. Conseguentemente l’operatore ha 30 giorni di tempo dalla data di ricezione del modulo di Riesame RQ19.13 per presentare alla DG adeguata compilazione del Modulo di “Trattamento e Azione Correttiva” (RQ26.01) corredato dalle eventuali evidenze delle attività già intraprese per ripristinare il proprio status di Conformità.
La congruità delle azioni correttive proposte/attuate, è oggetto di valutazione da parte della DG entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di accettazione, l’operatore è tenuto ad attuare quanto indicato per ripristinare il proprio status di conformità; in caso contrario, ha 15 giorni per provvedere alla riformulazione.
Il controllo dell’efficacia delle azioni correttive accettate è a cura dell’RGVI nel corso della successiva verifica di sorveglianza annuale o, se necessario, tramite ulteriore verifica ispettiva supplementare.
Qualora, superati i termini temporali indicati per la formulazione delle azioni correttive senza alcun riscontro da parte dell’operatore, la DG può disporre in primo luogo una VI supplementare finalizzata all’acquisizione delle evidenze necessarie, quindi se la situazione non viene risolta, Xxxxx e Salute può provvedere alla sospensione dell’Attestato di Conformità.
Suolo e salute inoltre può provvedere alla sospensione dell’ Attestato di Conformità:
− qualora l’operatore reiteri la stessa NCM entro lo stesso triennio di validità dell’ Attestato;
− qualora l’operatore non rispetti l’attuazione e/o le relative scadenze delle azioni correttive proposte.
Qualora, a fronte della rilevazione di una NCM, venga meno la conformità della produzioni agroalimentari ottenute, queste sono sanzionate con la soppressione delle indicazioni relative allo schema.
10.1.3 NON Conformità Lieve (NCL)
Durante le verifiche ispettive “di sorveglianza” / ”supplementari” / ”di rinnovo” e/o nel corso del riesame dei relativi verbali o altro controllo documentale interno, il mancato rispetto di requisiti minori applicabili, comporta, potenzialmente, la rilevazione di NCL, ovvero inadempienze di lieve entità, riferibili ad aspetti formali e non gravemente lesivi l’affidabilità dell’operatore. Considerato il 100% dei requisiti minori applicabili, l’organizzazione preserva il proprio status di conformità aziendale finché :
o Considerato un numero di requisiti minori applicabili ≤10, solo uno è NON assolto;
o Considerato un numero di requisiti minori applicabili ˃10 ed ≤20, al massimo 2 sono NON assolti;
o Considerato un numero di requisiti minori applicabili ˃20, il numero di quelli non assolti è ≤ al 5% Solo se superati tali limiti l’operatore è Non Conforme, pertanto è tenuto obbligatoriamente a correggere il proprio operato fino al ripristino del proprio status di conformità: l’operatore ha 30 giorni di tempo dalla data di ricezione del modulo di Riesame RQ19.13 per presentare alla DG adeguata compilazione del Modulo di “Trattamento e Azione Correttiva” (RQ26.01) corredato dalle eventuali evidenze delle attività già intraprese.
La congruità delle azioni correttive proposte/attuate, è oggetto di riesame da parte della DG entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di accettazione, l’operatore è tenuto ad attuare quanto indicato; in caso contrario, ha 15 giorni per provvedere alla riformulazione.
Il controllo dell’efficacia delle azioni correttive accettate è a cura del TI nel corso della successiva verifica di sorveglianza annuale.
Qualora, superati i termini temporali indicati per la formulazione delle azioni correttive senza alcun riscontro da
parte dell’operatore, la DG può disporre in primo luogo una VI supplementare finalizzata all’acquisizione delle evidenze necessarie, quindi se la situazione non viene risolta, Suolo e Salute può provvedere alla sospensione dell’Attestato di Conformità.
11 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
A fronte di NON Conformità, siano esse rilevate internamente – originate da controllo documentale, attività ispettiva etc. – o comminate da enti esterni quali Autorità Pubblica di Controllo ed Enti di Accreditamento, il CO.CERT di Suolo e Salute può emettere i seguenti provvedimenti a carico degli operatori, proporzionalmente alla criticità riscontrata:
• Soppressione delle indicazioni di conformità allo schema del prodotto coinvolto nella NC;
• Sospensione dell’Attestato di Conformità;
• Revoca dell’Attestato di Conformità.
11.1 Soppressione Delle Indicazioni
Conseguentemente l’accertamento di Non Conformità che implichino l’ottenimento di un prodotto sostanzialmente NON Conforme ai requisiti di schema, il CO.CERT. delibera e notifica mediante PEC o raccomandata A/R la soppressione delle indicazioni specificando la produzione coinvolta. Conseguentemente l’operatore deve dimostrare, nei termini previsti e/o nel corso del successivo controllo ispettivo, l’ottemperanza al provvedimento, anche mediante l’avvio di procedure di ritiro/richiamo dei prodotti già immessi in commercio.
Si specifica inoltre che la soppressione delle indicazioni può costituire misura accessoria, esplicitamente indicata nel provvedimento di sospensione/revoca.
11.2 Sospensione Della Certificazione
Consiste nel divieto posto all’operatore di disporre, per il periodo indicato nel provvedimento medesimo, dell’ Attestato di Conformità relativamente i processi aziendali assoggettati. La sospensione si applica all’intera azienda, tranne nel caso in cui l’operatore provi inoppugnabilmente, mediante oggettive evidenze fornite prima della delibera del CO.CERT, che il provvedimento debba essere applicato solamente ad una o più attività/unità produttive. Tale misura è deliberata anche in caso di reiterazione della stessa NCM nell’arco del triennio di validità dell’Attestato e mancato rispetto dell’attuazione e della tempistica prevista per l’attuazione delle azioni correttive richieste a fronte di NCM.
Nel periodo di sospensione l’Operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dallo schema.
11.3 Revoca Della Certificazione
La revoca della certificazione consiste nell’ esclusione dell’operatore dal sistema di controllo ed è deliberata dal CO.CERT di Suolo e Salute nei seguenti casi:
• Rilevazione di NCG quale inadempienza ai requisiti KO dello schema;
• mancata attuazione delle azioni correttive proposte e mancato rispetto delle relative tempistiche , a fronte di precedente provvedimento di sospensione;
• recesso dell’operatore durante il triennio di validità dell’ Attestato di Conformità.
• cessazione attività produttiva dell'impresa o fallimento durante il triennio di validità dell’ Attestato di Conformità.
• Negato accesso alle strutture aziendali.
Suolo e salute S.r.l. notificherà mediante PEC/ o raccomandata A/R la revoca della certificazione dell’ Attestato di Conformità indicando chiaramente le motivazioni.
Se applicabile, l’organizzazione potrà presentare nuovamente domanda di certificazione non prima di 6 mesi dalla data del provvedimento.
Nel caso di revoca l'azienda deve:
⮚ cessare l'utilizzo dei certificati di conformità e di tutti i documenti, anche commerciali/pubblicitari, che facciano riferimento alla certificazione;
⮚ attenersi alle disposizioni di Xxxxx e Salute srl per lo smaltimento dei lotti/partite di prodotto a magazzino o in corso di produzione.
⮚ cessare l'utilizzo del logo dello schema e/o di Suolo e Salute.
12 PUBBLICITÀ, ETICHETTATURA ED USO DEL LOGO
L’ottenimento dell’ Attestato di Conformità rende l’operatore concessionario dell’ eventuale marchio, le cui modalità di impiego sono disciplinate entro lo schema, entro il presente Regolamento di Certificazione e nel Contratto con l’operatore.
Qualora non sia previsto un logo specifico per lo schema, l’azienda certificata può essere autorizzata all’utilizzo del logo di Suolo e Salute ottemperando a quanto indicato nella IO11.07 “Istruzioni Per L’utilizzo Dei Loghi e Marchi Di Conformità” vigente e disponibile nel sito aziendale ( xxx.xxxxxxxxxxxx.xx ).
L’operatore certificato, nel rispetto di quanto previsto dai documenti contrattuali di cui sopra, ha diritto di:
• pubblicizzare l'avvenuta certificazione del sistema di gestione in conformità allo schema;
• rendere pubblico l’Attestato di Conformità.
12.1 Specifiche per l’etichettatura in conformità alla norma Uni 11233:2009.
I prodotti lavorati e/o trasformati oggetto di certificazione possono essere definiti "100% da Produzione Integrata" nella denominazione di vendita solo ed esclusivamente se il 100%, in massa o volume, di tutti gli ingredienti di origine agricola vegetale sono conformi alla norma di riferimento.
I prodotti lavorati e/o trasformati oggetto di certificazione possono essere definiti "Con ingredienti da Produzione Integrata" nella denominazione di vendita solo ed esclusivamente se una percentuale maggiore o uguale al 70%, in massa o volume, di tutti gli ingredienti di origine agricola vegetale è conforme alla norma di riferimento.
Gli ingredienti che caratterizzano i prodotti ed entrano nella denominazione di vendita dei prodotti finiti devono essere conformi alla norma. Gli ingredienti provenienti da Produzione Integrata possono essere dichiarati in etichetta almeno sul lato riservato alla lista degli ingredienti. Negli stessi prodotti non è ammessi la contemporanea presenza dell’ingrediente di origine agricola conforme e non conforme alla presente norma.
12.2 Specifiche per l’etichettatura in conformità alla Certificazione “Vegan Attitude”.
Ogni singolo prodotto immesso sul mercato come certificato “Vegan Attitude” da Suolo e Salute s.r.l. deve aver ricevuto anticipatamente approvazione Ricetta ed Etichetta da Xxxxx e Salute.
Tutti gli ingredienti e i semilavorati che rientrano nella formulazione dei prodotti ed entrano nella denominazione di vendita dei prodotti finiti devono essere conformi al DTP 05:2015 “Vegan Attitude”.
12.3 Specifiche per l’etichettatura in conformità alla Certificazione “QS”.
L'azienda certificata “QS” ha l’obbligo di ottemperare al “Regolamento d’uso del Marchio Collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana”, quale Allegato A al DDG 3326 del 07-11-2017. La vigilanza sull’etichettatura ed uso del Marchio è competenza dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, a cui Suolo e Salute s.r.l. si riserva la possibilità di inoltrare segnalazioni in materia.
13 OBBLIGHI CONTRATTUALI DELL’OPERATORE
Il presente Regolamento integra il Contratto che Xxxxx e Salute s.r.l. stipula con l’Operatore richiedente la certificazione, dunque disciplina in modo più dettagliato gli adempimenti a carico di entrambe le parti.
Con la sottoscrizione del contratto di fornitura dei servizi di certificazione Suolo e Salute impone all’operatore assoggettato almeno che:
1. Operi sempre, ed in modo continuo, conformemente ai requisiti di certificazione, attuando le opportune modifiche. Nel caso in cui intervengano modifiche aziendali con impatto sulla certificazione stessa, per mero esempio: variazioni societarie, variazioni della Ragione sociale, variazioni strutturali ed organizzative, variazioni del processo di produzione, revoche di autorizzazioni etc.. L’azienda ha l’obbligo di comunicarle all’ OdC entro al massimo 30 giorni dalla data in cui è intervenuta la modifica. In tali circostanze Suolo e Salute si riserva la facoltà di eseguire opportune VI supplementari e adottare, se necessario, provvedimenti di sospensione e/o revoca della certificazione rilasciata;
2. Garantisca la conformità dei propri prodotti e/o servizi a tutti i requisiti di natura cogente (quali Direttive, Leggi, Regolamenti) applicabili. In particolare costituisce sempre un prerequisito per la certificazione l’attuazione di un sistema di rintracciabilità dei prodotti certificati in tutte le fasi dell’attività certificata, secondo quanto previsto dal Reg.(CE) N. 178/2002.
3. Assicuri gli accessi presso i propri locali al personale ispettivo di Xxxxx e Salute - compresi eventuali osservatori – ed eventualmente ove richiesto, al personale dell’Ente di Accreditamento o dei proprietari di schema o loro designati.
4. Renda disponibile a Suolo e Salute, al personale dell’Ente di Accreditamento o dei proprietari di schema o loro designati, tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di valutazione:
− I documenti e le informazioni richieste, di cui l’operatore si impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione del personale incaricato allo svolgimento del controllo;
− l’assistenza di personale competente ed autorizzato, eventualmente fornito di apposita delega del titolare;
− uno spazio attrezzato per la redazione dei report e per lo svolgimento delle riunioni iniziali e finali di visita ispettiva.
5. Qualora emergesse la necessità di svolgere verifiche presso i fornitori dell’operatore ai fini di indagini legate allo scopo della certificazione richiesto (es.: esame di processi affidati all’esterno), assicuri a Suolo e Salute l’accesso ai relativi locali;
6. utilizzi il logo di Xxxxx e Salute s.r.l. e, se previsto, il logo di schema, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, nell’IO 11.07 “Istruzioni Per L’utilizzo Dei Loghi e Marchi Di Conformità” e nello schema di riferimento, osservando anche le ulteriori restrizioni indicate nel presente Regolamento di Certificazione.
7. a seguito della sospensione, revoca o scadenza della certificazione, cessi di utilizzare tutto il materiale pubblicitario, che contenga i relativi riferimenti e restituisca qualsiasi documento di certificazione su richiesta di Xxxxx e salute srl e/o adotti qualsiasi altra misura richiesta;
8. qualora fornisca copie dei documenti di certificazione ad altri soggetti, i documenti devono essere riprodotti nella loro interezza e in modo identico agli originali emessi dall’Odc;
9. Mantenga una registrazione di tutti i reclami pervenuti, degli esiti di analisi sia esterne sia in autocontrollo, e/o di qualsiasi altro elemento che possa mettere in discussione la conformità dei prodotti oggetto dell’attività di controllo e certificazione e segnali queste registrazioni senza indugio all’Odc, attuando e documentando inoltre le azioni appropriate in riferimento a tali reclami;
10. conservi tutta la documentazione relativa all’attività di certificazione per almeno 5 anni.
11. copra i costi dovuti per l’attività di controllo e certificazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento ed indipendentemente dall’esito della stessa.
14 PUBBLICAZIONI
Il presente Regolamento, nella sua versione più aggiornata, è disponibile nel sito aziendale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, sezione "Altri servizi di certificazione”.
Xxxxx e Salute s.r.l. redige annualmente e rende disponibile mediante invio PEC ai richiedenti l'elenco delle aziende certificate. Per gli schemi accreditati ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 si procede a pubblicazione nel sito aziendale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, sezione "Altri servizi di certificazione”.
15 RICORSI
I ricorsi, nei confronti delle decisioni avverse prese dall’OdC, sono un diritto degli operatori controllati.
Nei confronti delle decisioni del CO.CERT o di qualsiasi altra struttura deliberante di Suolo e salute, gli operatori che si ritengono lesi nei propri diritti, di qualsiasi natura, possono produrre ricorso al CO.T.RICO. in conformità a quanto indicato nel “Regolamento Per Il Funzionamento Del Co.T.Rico” disponibile nella sua versione più aggiornata nel sito aziendale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, sezione "Azienda”, “Reclami e Ricorsi”.
16 RECLAMI
I reclami sono contestazioni verso anomalie relative all’attività di certificazione di Suolo e Salute srl derivanti dagli operatori controllati e non controllati e/o da altri soggetti interessati . Il reclamo può essere compilato