SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno *********** (**) del mese di ********** (**), in
*****************, avanti a me *************** Sono presenti da una parte:
▪ il Sig. *****************, nato a ***************** il ******************, dipendente comunale responsabile dell’Area Urbanistica, domiciliato per la funzione presso la Sede Municipale di Sovizzo (VI) in xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx x.00, che interviene in questo atto in forza dei poteri ad esso conferiti dal Sindaco con decreto n. 20 del 20.12.2018 in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Sovizzo (codice fiscale e P.IVA 00182090241), ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, nonché dell’art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che nel prosieguo del presente atto sarà più semplicemente denominato il “COMUNE”;
e dall’altra parte le Ditte Attuatrici:
▪ Sig. XXXXXX Xxxxxxxx residente a in Sovizzo (VI), Xxx xxx Xxxxxxxxxxx x. 0, xxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (XX) il 15/09/1960, cod. fiscale NGRPRZ60P15F464N;
▪ Ditta TREVIMAC S.p.A. con sede a Sovizzo (Vi), Via Cordellina, 102/104 - P.IVA 03702230248, qui rappresentata dall’Amministratore Delegato Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx nato a Montecchio Maggiore (VI) il 23/01/1957, cod. fiscale TVRGNN57A23F464J.
Detti Signori comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, previa concorde rinuncia, con il mio assenso, all'assistenza dei testimoni,
PREMESSO
- che il Comune di Sovizzo ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/07/2018 il Piano degli Interventi n.3 (P.I.);
- che nell’elaborato 4. Allegato 1 del sopra richiamato Piano degli Interventi sono compresi anche gli accordi nn. 31 e 33 sottoscritti ai sensi dell’art.6 della Legge regionale n.11/2004 e dell’art.16, c.4, lett. d-ter del DPR n.380/2001 con le Ditte Attuatrici;
- che il vigente P.I. e gli accordi sottoscritti tra le parti prevedono, tra l’altro, in località Tavernelle, a margine del cul de sac di via del Cornale, la possibilità di realizzare, attraverso l’approvazione di un Piano di Lottizzazione (P.diL.), la trasformazione di un’area agricola in lotti edificabili di tipo residenziale;
- che il P.diL. denominato “Nuovo Cornale” prevede la realizzazione, a cura e spese delle Ditte Attuatrici, delle opere di urbanizzazione, funzionali alla successiva edificazione di complessivi m3 14.740 di edifici residenziali, organizzati su due piani fuori terra con altezza massima pari a m. 6,50;
- che i sopra citati accordi prevedono a carico delle Ditte Attuatrici la corresponsione al Comune di Sovizzo a titolo di perequazione urbanistica delle seguenti somme:
• da parte della Ditta TREVIMAC S.p.A. la somma di € 303.696,00, dedotta della caparra versata in sede di presentazione dell’accordo di € 30.370,00, ovvero € 273.326,00;
• da parte del sig. XXXXXX Xxxxxxxx la somma di € 110.792,80, dedotta della caparra versata in sede di presentazione dell’accordo di € 11.079,00, ovvero € 99.713,80;
- che pertanto le Ditte attuatrici verseranno al Comune la somma complessiva di € 373.039,80 e/o trasferiranno al Comune aree edificabili urbanizzate di equivalente valore;
- che i terreni di proprietà delle Ditte Attuatrici, pari ad superficie complessiva di m2 14.740, compresi nell’ambito del Piano di Lottizzazione n.38 previsto dal P.I. oggetto della presente
convenzione risultano catastalmente individuati al Catasto terreni del Comune di Sovizzo come segue:
• Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx - Foglio IX°, mappale n. 35 di m2 3.940;
• Ditta Trevimac S.r.L. - Foglio IX°, mappali n. 33 di m2 3.491, n. 34 di m2 3.583, n. 425 di m2 1.796, n. 284 di m2 962, n. 711 di m2 968;
- che è necessario regolare l’esecuzione delle opere di urbanizzazione inerenti al P.diL. in esame mediante la sottoscrizione della presente convenzione;
- che le Ditte Attuatrici hanno presentato in data 06/08/2018 prot.n.9520 ed integrato in data 11/12/2018 prot.n. 15537 istanza per l’approvazione del Piano di Lottizzazione denominato “Nuovo Cornale”;
- che gli elaborati inerenti al piano di lottizzazione, elencati al successivo art.1, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione risultano completi e depositati agli atti dell’ufficio tecnico del Comune di Sovizzo;
- che per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione oggetto del presente provvedimento verrà rilasciato un permesso di costruire successivamente all’approvazione del Piano di Lottizzazione e alla sottoscrizione della presente convenzione ai sensi della vigente normativa.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – OBBLIGHI DELLA DITTA ATTUATRICE.
Le Ditte Attuatrici si impegnano a realizzare a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione previste negli elaborati progettuali depositati agli atti dell’ufficio tecnico comunale di seguito elencati, comprese le opere fuori ambito, assumendo in modo esplicito e formale per se stesse, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, tutti gli impegni e gli obblighi previsti dalla presente convenzione.
ELENCO ELABORATI:
- Tav. 1 “Estratti cartografici, ambito P.d.L. e d’intervento esterno, individuazione proprietà”
- Tav. 2 “Xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx”
- Xxx. 0 “Dimensionamento urbanistico, organizzazione generale dell'area”
- Tav. 4 “Xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Xxx. 0 “Profilo longitudinale xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx”
-Xxx. 0 “Sezioni stradali, particolari aree verdi”
- Tav. 7.1 “Planimetria rete fognaria nera e acque meteoriche”
- Tav. 7.2 “Profili longitudinali rete fognaria nera e acque meteoriche”
- Tav. 7.3 “Particolari costruttivi rete fognaria nera e acque meteoriche”
- Tav. 8 “Rete acquedotto esistente e di progetto”
- Tav. 9 “Rete elettrica esistente e di progetto”
- Tav. 10 “Rete telefonica esistente e di progetto”
- Tav. 11 “Impianto pubblica illuminazione”
- Tav. 12 “Rete gas”
- Tav. 13 “Segnaletica stradale”
- Norme tecniche di attuazione
- Preventivo analitico di spesa
- Schema di convenzione.
- Relazione geologica-geotecnica
- Studio di compatibilità idraulica.
Art. 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE.
Le Ditte Attuatrici si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare e consegnare al Comune, secondo quanto previsto dagli elaborati di cui al precedente art.1 e previo parere dei rispettivi Enti Gestori dei pubblici esercizi, le seguenti opere:
a) strada, marciapiedi, spazi di parcheggio e segnaletica stradale;
b) fondazioni per le future recinzioni o cordoli entro e fuori terra, a delimitazione degli spazi che confinano con tutte le aree pubbliche;
c) rete di approvvigionamento idrico;
d) rete per fognatura nera;
e) rete per raccolta e smaltimento acque meteoriche e relativo bacino di laminazione/infiltrazione da realizzarsi nell’ambito della prevista area verde;
f) rete di distribuzione dell’energia elettrica;
g) rete di distribuzione telefonica/fibre ottiche;
h) rete di distribuzione del gas metano;
i) rete ed impianto di pubblica illuminazione.
Il contributo di costruzione riferito all’urbanizzazione primaria dovuto al Comune dalle Ditte Attuatrici al momento del rilascio dei singoli permessi a costruire per gli edifici da realizzarsi nell'ambito dell’intervento, verrà scomputato ai sensi del successivo art. 11 dalle opere di urbanizzazione primaria che verranno eseguite dalle Ditte Attuatrici nell'ambito d'intervento, come da computo metrico estimativo, accettato e approvato in complessivi euro 660.957,70 (Euro seicentosessantamilanovecentocinquantasette/70) oltre a IVA di legge.
Le aree per "standard urbanistici" e servizi sono individuate negli elaborati progettuali e sono, salvo più preciso frazionamento, così distinte:
- standard primari m2 1668 di cui m2 573 per parcheggi e m2 1.095 per verde primario);
- standard secondari m2 400 per percorso ciclopedonale di interesse extra piano di lottizzazione;
La quota di aree per standard secondari non reperiti pari a complessivi m2 1382 (m2 1.782 - m2.400 per pista ciclabile), verranno monetizzate ed il relativo valore sarà corrisposto con le modalità di seguito indicate.
Le ditte Attuatrici si impegnano con la sottoscrizione della presente convenzione a sottostare a qualsiasi indicazione / prescrizione che gli Enti gestori dei sottoservizi pubblici, altri Enti chiamati a esprimere il loro parere e/o il collaudatore in corso d’opera dovessero richiedere, impegnandosi altresì ad attuarle e a sostenere i relativi oneri economici.
Le ditte Xxxxxxxxxx si impegnano altresì a presentare tutta la documentazione che sarà richiesta da Viacqua s.p.a. per la presa in carico definitiva della nuova rete di fognatura.
Art. 3 – ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE.
Le Ditte Attuatrici si obbligano altresì per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare e consegnare al Comune:
− le opere inerenti di collegamento della viabilità esistente di via del Cornale con la viabilità di progetto del P.diL. mediante la sistemazione dell’esistente area a parcheggio;
− un tratto di percorso ciclopedonale nell’area di proprietà del Comune di collegamento con i tratti di pista ciclopedonale previsti dal P.diL.;
− un tratto di marciapiede in area di proprietà comunale di collegamento tra il marciapiede esistente di via del Cornale e quello interno alla lottizzazione;
− la segnaletica stradale orizzontale e verticale ed ogni conseguente ripristino sulle aree di proprietà comunale oggetto di manomissione.
Art. 4 – PEREQUAZIONE URBANISTICA.
In base agli accordi sottoscritti dalle Ditte Attuatrici ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2004, allegati al Piano degli Interventi vigente, le Ditte Attuatrici dovranno prima del collaudo delle opere di urbanizzazione che saranno realizzate nell’area:
• cedere al Comune l’area edificabile corrispondente al lotto n. 1 di m2 782 corrispondente al valore di €.142.324,00 (centoquarantaduemilatrecentoventiquattro/00), determinato sulla base di € /m2 182,00 (€ /m2 120,00 + incidenza m2 opere di urbanizzazione pari a €. 62,00) ;
• corrispondere al Comune la differenza tra l’importo della “perequazione urbanistica” pattuita pari a € 373.039,80 e il valore dall’area edificabile di cui al punto precedente, pari a
€.142.324,00, ovvero € 230.715,80 (duecentotrentamilasettecentoquindici/80).
Art. 5 - TERMINI DI ATTUAZIONE DELLE OPERE URBANIZZAZIONE.
Le opere di urbanizzazione di cui ai precedenti artt. 2 e 3 dovranno essere iniziate entro sei mesi dal rilascio del relativo titolo edilizio e ultimate entro e non oltre tre anni dall'inizio dei lavori e comunque entro la presentazione della segnalazione certificata di agibilità del primo immobile che sarà costruito sulle aree oggetto di urbanizzazione.
Art. 6 - MANUTENZIONE DELLE OPERE IN CESSIONE.
Le Ditte Attuatrici si impegnano alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere previste dalla presente convenzione fino ad intervenuto collaudo favorevole delle medesime. Fino alla consegna delle opere, che avverrà a positivo collaudo, tutte le connesse responsabilità civili e penali inerenti alla realizzazione/manutenzione delle opere di urbanizzazione sono a carico esclusivo delle Ditte Attuatrici. Le Ditte Attuatrici si impegnano altresì ad eseguire un dettagliato rilievo plano- altimetrico quotato dello stato esecutivo finale delle stesse, con la predisposizione di appropriati grafici in scala adeguata e relativi supporti informatici (file Autocad “DWG” e “Pdf” su supporto CD) da consegnarsi al Comune e al collaudatore prima delle operazioni di collaudo.
Art. 7 – VIGILANZA.
L'esecuzione delle opere avverrà sotto il controllo del Direttore dei Lavori e dei tecnici comunali ai quali è riconosciuta la facoltà di sospendere i lavori qualora gli stessi non vengano ritenuti corrispondenti al progetto approvato o non eseguiti a regola d'arte, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità delle Ditte Attuatrici per la buona esecuzione e manutenzione delle opere sino al relativo collaudo favorevole. L'inizio e l'ultimazione dei lavori dovranno essere comunicati al Comune dal Direttore dei lavori delle opere unitamente alle Ditte attuatrici e all’Impresa esecutrice delle opere secondo le usuali modalità.
Art. 8 – COLLAUDO.
Il collaudo delle opere di urbanizzazione sarà effettuato entro sessanta (60) giorni dalla data del verbale di accertamento dell'avvenuta ultimazione dei relativi lavori di costruzione. Il Comune altresì potrà nominare un Collaudatore in corso d’opera degli interventi previsti dalla presente convenzione. Il collaudo risulterà da apposito verbale da redigersi a cura del Collaudatore designato dal Comune al completamento dei lavori di urbanizzazione. Per il collaudo delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti artt. 2 e 3, il Responsabile dell’Area Urbanistica nominerà un libero professionista. Le spese ed onorari spettanti al Collaudatore saranno a totale carico delle Ditte Attuatrici. Il Certificato di collaudo, dopo la sua approvazione senza riserve da parte del Comune, avrà validità di verbale di consegna provvisoria delle opere di urbanizzazione fino alla successiva cessione gratuita in proprietà al Comune di Sovizzo delle aree su cui insistono. Le Ditte Attuatrici si impegnano, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere, secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Responsabile del Area Urbanistica. Scaduto tale
termine, ed in caso di persistente inadempienza delle Ditte Attuatrici, il Comune provvederà d'ufficio, con spese a carico delle ditte medesime. Alle operazioni di collaudo finale dovranno presenziare, comunque, i Responsabili dell’Area Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Sovizzo.
Art. 9 - CESSIONE DELLE AREE, DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DELL’AREA EDIFICABILE INDIVIDUATA DAL LOTTO N.1
Le Ditte Attuatrici si impegnano a cedere e trasferire, a titolo gratuito, al Comune, dopo il collaudo finale positivo:
• le aree e le relative opere di urbanizzazione indicate nei precedenti articoli 2 e 3 e meglio evidenziate nel progetto esecutivo depositato agli atti dell’ufficio tecnico;
Le aree di proprietà delle Ditte Attuatrici da trasferire a titolo gratuito al Comune saranno catastalmente individuati mediante tipo-frazionamento da redigersi a cura e spese delle medesime prima dell'inizio delle operazioni di collaudo. Tutti i beni dovranno essere ceduti a favore del Comune in perfetto stato di conservazione, liberi da vincoli diretti o indiretti, pesi o ipoteche. Tutte le spese relative al trasferimento di proprietà delle aree ed opere di urbanizzazione (spese di rogito, di registrazione, di trascrizione, catastali ecc.), sono a totale carico delle Ditte Attuatrici.
Art. 10 - PERMESSI DI COSTRUIRE ED AGIBILITA'.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica rilascerà il permesso a lottizzare nel termine previsto dalla presente convenzione. Il Responsabile dell’Area Urbanistica rilascerà i permessi a costruire relativi ai singoli lotti, nel rispetto della normativa prevista dal Piano degli Interventi, dopo la stipula della presente convenzione e contestualmente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. La segnalazione certificata di agibilità degli edifici privati potrà essere presentata al Comune solo ad intervenuto collaudo, con esito favorevole, delle opere di urbanizzazione di cui agli artt. 2 e 3, ai sensi del precedente art. 8.
Art. 11 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - SCOMPUTO.
Il valore delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire sarà ammesso a scomputo del contributo di costruzione dovuto per oneri di urbanizzazione primaria così come indicato al precedente art. 2. Il contributo commisurato al costo di costruzione sarà invece versato al Comune all’atto del rilascio dei singoli permessi di costruire per la costruzione dei fabbricati previsti, secondo i valori definiti dalle tabelle parametriche approvate dall’Amministrazione Comunale in vigore al momento del rilascio, e nei modi e termini in esse previsti. Il contributo commisurato alla urbanizzazione secondaria sarà assolto mediante la monetizzazione degli standard relativi (artt. 2 e 12 delle presente convenzione), e verrà versato al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire secondo l’allegata tabella sub
A. Qualora il valore di scomputo della urbanizzazione secondaria per ogni singolo lotto risulti inferiore a quello tabellare dovuto, verrà richiesto il pagamento del conguaglio. Va escluso in ogni caso, sia per le opere primarie che per quelle secondarie, il conguaglio passivo a carico del Comune.
Art. 12 – MONETIZZAZIONE AREE PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA.
Il valore delle aree per urbanizzazione secondaria di cui non è prevista la cessione nell’ambito del Piano di Lottizzazione di cui all’art 2, ossia m2 1382 di cui m2 396 per “aree per istruzione”, m2 392 per “aree per attrezzature di interesse comune” e m2 594 per aree per parco gioco e sport) saranno monetizzate mediante corresponsione al Comune della somma complessiva di € 103.650,00 centotremilaseicentocinquanta/00, in ragione di un prezzo medio di €/m2 75,00 Il pagamento di tale importo dovrà essere eseguito secondo le modalità indicate nel precedente art. 11.
Art. 13 - INADEMPIENZE E RITARDI.
A fronte di eventuali inadempienze delle clausole della presente Convenzione, il Comune potrà disporre la sospensione dei lavori riguardanti le opere di urbanizzazione.
Il protrarsi di oltre quindici (15) giorni dal preavviso alle Ditte Attuatrici di adempiere ai patti, consentirà al Comune di ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori non ancora effettuati avvalendosi nel modo più ampio delle garanzie fidueiussorie prestate. L'avvenuto adempimento o l'esecuzione d'ufficio, previo recupero delle spese sostenute dal Comune, determineranno la revoca dei provvedimenti sospensivi. Nell’ipotesi di ritardi dovuti alle necessità dell'Amministrazione Comunale e per altre ragioni oggettive non imputabili a responsabilità delle Ditte Attuatrici, che abbiano determinato un allungamento dei tempi, quest'ultima avrà diritto ad una proroga per l'esecuzione delle opere, corrispondente al periodo di ritardo. Resta fermo in ogni caso, il diritto alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. ed al risarcimento dei danni in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali di una delle parti contraenti.
Art. 14 - PIANI DI SICUREZZA.
Agli effetti delle disposizioni sulla sicurezza nei cantieri previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, si dà atto che le Ditte Attuatrici assumono il ruolo anche di committente e responsabile dei lavori relativamente all'esecuzione delle opere descritte ai precedenti artt. 2 e 3, e dovranno coordinarsi con eventuali responsabili della sicurezza di altri cantieri concomitanti.
Art. 15 - TRASFERIMENTO A TERZI DELLE AREE DI LOTTIZZAZIONE.
Le Ditte Attuatrici, qualora procedano all’alienazione in tutto o in parte delle aree oggetto della lottizzazione, si impegnano a rendere edotti gli acquirenti degli oneri assunti con la presente convenzione, facendoli idoneamente richiamare negli atti di compravendita e riportare nella nota di trascrizione. In ogni caso, la cessione a terzi delle aree non libera le Ditte Attuatrici da alcuna delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, sino alla liberazione specificamente disposta dall’Amministrazione Comunale, salvo che gli obblighi, di cui alla presente convenzione siano stati di fatto trasferiti al nuovo cessionario e da questi coperti da una nuova polizza fidejussoria a favore del Comune di Sovizzo. La costituzione di nuova polizza fidejussoria da parte del nuovo cessionario svincolerà quella costituita dalle Ditte Attuatrici per l’importo equivalente, sollevando le Ditte Attuatrici da ogni obbligo rispetto alla presente Convenzione.
Art. 16 – GARANZIE.
A garanzia del corretto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, le Ditte Attuatrice ha/hanno costituito Polizza/e fideiussoria/e n rilasciata
da……………., e n. ………….. rilasciata da……………., per l'importo complessivo di euro
*************** (euro *********************************/00), pari al 50% del valore delle opere di urbanizzazione. In particolare detta/e Polizza/e fideiussoria/e garantisce/scono la puntuale e regolare esecuzione e cessione gratuita al Comune delle aree e di tutte le opere di urbanizzazione di cui è prevista la realizzazione nel progetto di Piano di Lottizzazione di cui ai precedenti artt. 2 e 3. La polizza/e dovrà/anno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Beneficiario.
La garanzia potrà essere ridotta in proporzione al valore delle opere realizzate, così come certificato dal Direttore dei Lavori delle opere di urbanizzazione. Dovrà essere comunque mantenuta una fideiussione minima del 25% fino all’adempimento di tutti gli impegni assunti con la presente convenzione. La garanzia descritta al precedente comma sarà svincolata e restituita in originale dopo il trasferimento al Comune delle aree ed opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 9. In caso di inadempienza delle Ditte Attuatrici rispetto agli obblighi convenuti col presente atto il Comune potrà
escutere a semplice richiesta la fideiussione stessa per far eseguire, riparare o modificare le opere che non dovessero essere in perfetto stato di manutenzione all'atto della consegna o del trasferimento al Comune. Il Comune, oltreché escutere la fideiussione, avrà comunque facoltà di agire nei confronti delle Ditte Attuatrici inadempienti. Le stesse saranno comunque obbligate verso l’Amministrazione Comunale per tutte le spese da quest'ultima sostenute ed eventualmente eccedenti l'importo garantito dalla fideiussione.
Art. 17 – CONTROVERSIE.
Con la sottoscrizione del presente atto, le Ditte Attuatrici e il Comune si impegnano reciprocamente per quanto di competenza, eventualmente anche per “fatto del terzo” ai sensi dell'art. 1381 c.c. a rispettare tutti gli impegni assunti con la presente convenzione e quelli che in futuro ne deriveranno; all'uopo si assumono sin da ora la responsabilità per danni derivanti da ogni eventuale loro mancato adempimento (o del rispettivo “terzo” ai sensi dell’art. 1381 c.c.), danni che verranno accertati e quantificati, anche in via equitativa e se del caso, in via forfettaria, a mezzo della procedura arbitrale descritta nei successivi commi. Qualora dovessero insorgere controversie sugli obblighi derivanti dalla presente convenzione, saranno definite davanti al giudice del Tribunale di Vicenza.
Art. 18 - TRASCRIZIONE ED EFFICACIA.
Le Ditte Attuatrici autorizzano la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari, con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Vicenza da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO.
Per tutti gli effetti della presente convenzione, le Ditte Attuatrici eleggono domicilio in
************* di ************** in Via ************* n. ****. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 20 - SPESE.
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico, salvo quanto previsto dall’art. 4, delle Ditte Attuatrici con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della legge 28 giugno 1943 n. 666.
Le Ditte Attuatrici Il Comune