RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MEDIANTE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MEDIANTE
PROCEDURA RISTRETTA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO OPERATIVO DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ ALLA QUALE SARÀ AFFIDATA LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (ex
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20)
Bologna, 24 maggio 2019
INDICE
SEZIONE A - NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO 6
SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI
SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 13
B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 13
B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 16
SEZIONE C - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 21
SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA
Oggetto dell’affidamento | Servizio Idrico Integrato |
Ente affidante | Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), ente di governo d’Ambito ex art. 3 bis, D.L. 138/2011 istituito dalla Regione Xxxxxx-Romagna con LR n. 23/2011. |
Tipo di affidamento | Procedura ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 comma1, 61 e 95 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 17 del D.Lgs. 175/2016, avente ad oggetto l'attribuzione della qualità di socio privato operativo e l'affidamento di specifici compiti operativi nell’ambito dell’affidamento inconcessione a società mista del servizio idrico integrato nel bacino territoriale della Provincia di Reggio Emilia ad eccezione del Comune di Toano ai sensi degli artt. 59, comma 1, 61 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.nonché dell’art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 |
Modalità di affidamento | La presente procedura assume ad oggetto: • La qualificazione di socio operativo non stabile della costituenda società Azienda Reggiana per la cura dell’Acqua S.r.l. (ARCA s.r.l.) • l’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi degli artt. 60 e 164 e seguenti, D.Lgs. 50/2016, degli artt. 147 e 149-bis, D.Lgs.152/2006 e dell’art. 7, comma 5, lettera f), L.R. 23/2011, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali previsti nel Piano d’Ambito di ATERSIR, per il territorio della provincia di Reggio Xxxxxx ad esclusione del Comune di Toano, tramite procedura ristretta alla citata ARCA S.r.l. e di specifici compiti operativi al socio privato individuato con la procedura medesima. |
Durata del contratto | La concessione avrà durata di 20 anni, nel rispetto delll’art. 151, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 152/2006, decorrenti dalla data prevista dal Contratto di Servizio. Ai sensi del comma 3 dell’Art. 18 del D. Lgs. 175/2016 è parimenti correlata alla durata della concessione la qualificazione di socio del privato aggiudicatario della procedura nonché l’esecuzione dei connessi compiti operativi. |
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo | La relazione riguarda un nuovo affidamento ex D.L. n. 179/2012 art. 34, comma 20. |
Territorio interessato dal servizio affidato o da | Il servizio oggetto dell’affidamento interessa un bacino territoriale interno all’ATO individuato dall’ATERSIR, e |
affidare | corrispondente all’intera provincia di Reggio Emilia ad eccezione del Comune di Toano. |
SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE
Nominativo | Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx |
Ente di riferimento | Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - ATERSIR |
Area/servizio | Area servizio idrico integrato |
Telefono | 000 0000000 |
Data di redazione | Maggio 2019 |
SEZIONE A - NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO
Nel diritto europeo il Servizio Idrico Integrato (SII) rientra nella nozione di “servizio di interesse economico generale” (SIEG) la cui disciplina fondamentale è stata originariamente elaborata con riferimento ad alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali trasporti, servizi postali, energia e comunicazione.
Tra le fonti più significative si citano:
− il Libro bianco sui servizi di interesse generale del 12 maggio 2001, COM(2004), ove si precisa che “nell’Unione i servizi di interesse generale rimangono essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell’economia europea. I cittadini e le imprese hanno il diritto di pretendere l’accesso a servizi di interesse generale di alta qualità e a prezzi abbordabili in tutta l’Unione europea”;
− la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 36 rubricato “Accesso ai servizi d’interesse economico generale” secondo cui “al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea”;
− il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: art. 14 secondo cui “..in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi”. Art. 106 “Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione…”. A tale scopo è utile richiamare quanto individuato in ambito di ordinamento europeo in ordine al rispetto della disciplina in materia di “Aiuti di Stato”, con particolare riferimento ai requisiti “cristallizzati” dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza “Altmark” della del 24 luglio 2003 (Cfr. C-280/00. Sentenza della Corte del 24 luglio 2003);
− le nuove direttive europee relative ad appalti pubblici e servizi in sostituzione delle due direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE e la nuova direttiva concessioni pubblicate sulla
Gazzetta ufficiale della Comunità economica europea n. L.94/1IT del 28 marzo 2014. Si tratta in particolare:
⮚ della Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
⮚ della Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
⮚ della Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.
La vera novità è rappresentata dalla direttiva 23 in materia di contratti di concessione che pone alcuni aspetti innovativi fra cui la definizione sostanziale di concessione che è contenuta nell’ultimo capoverso dell’art. 5 “l’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi”. Tale definizione è strettamente collegata al trasferimento in capo al privato concessionario di un rischio operativo necessariamente di natura economica avente potenziali riflessi sulla sostenibilità del piano economico finanziario della concessione che può riguardare sia il lato della domanda sia quello dell’offerta.
Con riferimento alla normativa comunitaria a livello di PPPI, la Commissione Europea è intervenuta nel 2008 con una comunicazione interpretativa di fondamentale importanza che descrive, prima fra gli atti regolatori, la c.d. procedura a doppio oggetto e la logica sottesa alla medesima. In particolare, la commissione chiarisce come il suo intervento, sviluppatosi a valle del Libro verde sul partenariato pubblico privato nasca dalla necessità di meglio qualificare lo specifico caso di partnership con creazione di soggetti giuridici di natura mista: “L'incertezza giuridica che regna attorno alla partecipazione di partner privati ai PPPI può nuocere al successo della formula. Il rischio di dar vita a strutture basate su contratti che successivamente possono rivelarsi non conformi al diritto comunitario può anche dissuadere le autorità pubbliche e i soggetti privati dal costituire partenariati pubblico-privati istituzionalizzati”1. Come detto, in tale Comunicazione, la Commissione chiarisce la logica procedurale che ritiene più idonea per la creazione della società a capitale misto: “Indipendentemente dalle modalità di costituzione del PPPI, le disposizioni di diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni impongono all'amministrazione aggiudicatrice di seguire una procedura equa e trasparente quando procede alla selezione del partner privato che, nell'ambito della sua partecipazione all'entità a capitale misto, fornisce beni, lavori o servizi, o quando procede all'aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione a un'entità a capitale misto. In ogni caso, le amministrazioni aggiudicatrici non possono «ricorrere a manovre dirette a celare l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi a società ad economia mista». A questo riguardo, la Commissione ritiene che una doppia procedura (la prima per la selezione del partner privato del PPPI, e la seconda per
1 Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/C 91/02) xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX
l'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto) sia difficilmente praticabile. Per costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto”.
Si ritiene utile citare un ulteriore passaggio di tale Comunicazione, che come si evince è di fondamentale importanza per la qualificazione della procedura di costitutizione del PPI: “I principi di parità di trattamento e di non discriminazione implicano un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato dei servizi alla concorrenza. Nell'ambito della costituzione di un PPPI questo obbligo implica, secondo la Commissione, che l'amministrazione aggiudicatrice includa nel bando di gara o nel capitolato d'oneri informazioni di base sull'appalto pubblico o sulla concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto che dovrà essere costituita, sullo statuto di tale entità, sul patto tra gli azionisti e su tutti gli altri elementi che regolano, da un lato, il rapporto contrattuale tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partner privato e, dall'altro, il rapporto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'entità a capitale misto da costituire. Se l'amministrazione aggiudicatrice applica il dialogo competitivo o la procedura negoziata, è possibile che una parte di queste informazioni non debba essere stabilita in anticipo ma possa essere individuata nel corso del dialogo o della procedura negoziata con le imprese candidate. Il bando di gara dovrebbe contenere qualche informazione sulla durata prevista dell'appalto pubblico che l'entità a capitale misto dovrà eseguire o della concessione che dovrà gestire. A parere della Commissione, il principio di trasparenza impone di indicare chiaramente nella documentazione di gara le possibilità di rinnovo o di modifica dell'appalto pubblico o della concessione aggiudicati all'entità a capitale misto e di specificare le possibilità di assegnazione di nuovi compiti. La documentazione di gara dovrebbe precisare quantomeno il numero di opzioni e le loro condizioni di applicazione. Le informazioni così fornite devono essere sufficientemente dettagliate da garantire una procedura di gara equa ed efficace. È opportuno che il contratto tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partner privato definisca sin dall'inizio la procedura da seguire in caso di mancata assegnazione di compiti supplementari all'entità a capitale misto e/o di mancato rinnovo dei compiti ad essa già assegnati. Secondo la Commissione, occorre formulare lo statuto in modo tale che sia possibile eventualmente cambiare il partner privato. Poiché il partner privato non può essere escluso d'ufficio da una nuova procedura di gara, l'amministrazione aggiudicatrice deve, in tal caso, prestare particolare attenzione all'obbligo di trasparenza e di parità di trattamento di tutti gli offerenti.”
A livello interno, la normativa in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (SPL) è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi interventi, quesiti
referendari e pronunce della Corte costituzionale che hanno inciso anche sulla disciplina del Servizio Idrico Integrato.
Per quanto attiene la definizione del perimetro delle attività oggetto dell’affidamento del SII le norme di primario rilievo sono le seguenti.
- il D.lgs. 152/2006, “T.U. Ambiente”, normativa quadro di riferimento in materia ambientale che agli artt. da 147 a 176 disciplina l’affidamento del servizio, definendolo come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
Con riferimento alla durata dell’affidamento la stessa non può essere superiore comunque a trenta anni, per il disposto dell’art. 151 comma 2, lett. b, che sintetizza i contenuti minimi obbligatori da introdurre nella Convenzione di servizio per la gestione del SII.
Per quanto attiene alla competenza all’affidamento della gestione del SII, appare opportuno richiamare
- gli artt. 147 e 149-bis del TU Ambiente ai sensi dei quali la competenza suddetta rientra nelle funzioni esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l’ente di governo dell’ambito (EGATO);
- l’art 3 bis del D.L. 138/2011 prevede, per quanto in questa sede rileva che: “A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 […];
le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo […]”.
Con riferimento alle modalità di affidamento del servizio, a seguito dell’abrogazione dell’art. 4 del D.L. 138/2011, con sentenza Corte Costituzionale n. 199/2012, la disposizione cardine è l’art. 34 D.L. 179/2012 che, al comma 20, richiama le forme di affidamento dall'ordinamento europeo: in house providing; società mista con socio selezionato con gara cd a doppio oggetto (Partenariato Pubblico-Privato Istituzionalizzato); procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio.
In particolare, l’art. 34 comma 20 richiamato prevede “20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”
Il comma 1-bis del già richiamato art. 3-bis D.L. 138/2011 attribuisce la copetenza alla redazione della Relazione ex comma 20 art. 34 agli Enti di Governo dell’Ambito e amplia I contenuti della stessa, prevedendo in particolare:
- gli EGATO danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.
- Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico- finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico- finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
- Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.
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In tema di concessioni di SPL occorre richiamare il D.Lgs. n. 50/2016 (modificato con D.lgs.
n. 56/2017) c.d. Codice dei contratti pubblici, che ha recepito le Direttive europee n. 23, 24 e 25 del 2014, ove, agli art. da 164 a 178 per la prima volta compare nell’ordinamento italiano una compiuta disciplina della materia delle Concessioni.
In particolare gli articoli richiamati contengono la regolazione dei contratti di concessione, applicabili anche alla materia dei SPL, definendo compiutamente l’oggetto e la durata delle concessione, fornendo importanti precisazioni in tema di allocazione del rischio operativo e di equilibrio economico finanziario, dettando disposizioni specifiche per l’esecuzione dei contratti di concessione, talora anche in aperto contrasto con quanto previsto per gli appalti (come nel caso dell’art. 174 che detta una disciplina dell’istituto del subappalto specifica per le concessioni che si differenzia in maniera rilevante da quanto previsto in materia di appalti all’art. 105).
La regolazione in materia di concessioni risulta poi completata dalla previsione di chiusura dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 che definisce le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle
amministrazioni aggiudicatrici, disponendo che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
Nel caso oggetto della presente relazione assume a rilevanza anche la normativa nazionale applicabile alle c.d. società miste, anche denominate partenariati pubblico privati di tipo istituzionali.
Tale forma di affidamento, già prevista all’interno del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali (TUEL) (art. 113, comma 5), non ha mai ricevuto una piena e compiuta codificazione in termini procedurali e descrittivi, così da essere oggetto di diversi interventi regolatori e giurisprudenziali, sia delle autorità nel settore degli appalti pubblici (AVCP prima e ANAC poi) che dei tribunali amministrativi di ogni grado. A meglio qualificare le procedure di affidamento a società miste è intervenuto il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, D. Lgs. 175/2016, che nell’ambito dell’Art. 17 descrive e qualifica i PPPI: “1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.
2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.
3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.
4. Nelle società di cui al presente articolo:
a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;
c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;
d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.
5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.
6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.”
Conformemente a quanto disposto dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 138/2011 s.m.i., la Regione Xxxxxx-Romagna ha provveduto con L.R. n. 23/2011 a:
− individuare l’intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale (ATO);
− istituire, con decorrenza 1 gennaio 2012, l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) quale ente di governo d’ambito per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione;
− disporre il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle soppresse forme di cooperazione (ex A.A.T.O. provinciali) e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
− determinare gli organi dell’Agenzia tra cui i Consigli locali e il Consiglio d’Ambito assegnando ai primi le funzioni di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento,
nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d’Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi; e al secondo l’approvazione del Piano d’Ambito e l’assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi.
SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE
B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Per una descrizione puntuale delle caratteristiche del Servizio Idrico Integrato, oggetto dell’affidamento in parola, si rimanda agli atti di gara ed, in particolare, al Disciplinare Tecnico e ai suoi allegati.
In linea generale, la gestione del SII comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue; la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria straordinaria e programmata necessaria per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità di tutte le opere civili, i macchinari e le apparecchiature costituenti il complesso delle opere del SII, affidate al Gestore.
Fermo restando quanto stabilito dalla Deliberazione AEEGSI n. 137/2016/R/com del 24/03/2016 in materia di unbundling del SII, in via esemplificativa e non esaustiva si intendono comprese nel servizio oggetto del Disciplinare le seguenti attività, che il Gestore è tenuto a svolgere:
a) la captazione, l'emungimento, la derivazione, l’adduzione, l’accumulo in serbatoi coperti o scoperti (naturali o artificiali) e la distribuzione – fino al misuratore compreso
– delle acque destinate a consumo domestico ed in genere civile e industriale;
b) la raccolta, il collettamento, la depurazione ed il recapito finale delle acque reflue provenienti dagli usi civili ed eventualmente da scarichi industriali, pretrattati ed autorizzati secondo le norme vigenti;
c) il segmento b) si estende alle acque bianche convogliate attraverso sistemi di fognatura mista provenienti da superfici sia private che pubbliche, comprendendo in tal caso anche i sistemi per lo scarico intermedio e l'accumulo delle acque di prima pioggia, inclusa la pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, con esclusione del sistema drenante superficiale (cunette, ecc.) in base a quanto regolamentato dal Disciplinare Tecnico quadro per la gestione del servizio acque meteoriche, allegato al Disciplinare Tecnico;
d) l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate, compreso il servizio di pronto intervento;
e) la programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi;
f) l'allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
g) l'allestimento e mantenimento del sistema informativo territoriale (SIT) per quanto attiene il SII;
h) in generale la gestione del SII fino al misuratore dei servizi comuni (antincendio, fontane, bocche di lavaggio stradale, campi nomadi, pubblici servizi di decenza, etc.);
i) l'attuazione di quanto contenuto a carico del Gestore nelle convenzioni e accordi di programma relativi alle interferenze interambito e interregionali;
j) la stesura e la sottoscrizione di apposite convenzioni per regolare rapporti e/o interferenze con Xxxxxxxx ricompresi in altri ambiti, Enti salvaguardati e Xxxxxxxx tutelati;
k) la gestione tecnica e commerciale ed il rapporto con l'utenza;
l) la riscossione della tariffa;
m) l'assistenza tecnica necessaria ad ATERSIR per tutte le attività di sua competenza, eventualmente anche mediante un’apposita struttura organizzativa del Gestore;
n) la gestione e gli oneri per tutti i necessari permessi, autorizzazioni e concessioni;
o) l’informatizzazione del patrimonio gestito e tutto quanto possa occorrere per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la qualità del servizio, secondo gli standard più qualificanti;
p) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla conduttura principale e dedicate al servizio di uno o più utenti, inclusa l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
q) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
r) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
s) le altre attività idriche e attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del SII individuate nel Disciplinare Tecnico;
t) l’espressione dei pareri di competenza nell’ambito di procedimenti autorizzatori attivati dall’Autorità competente;
u) l’espressione in merito alla fattibilità tecnico-economica delle opere funzionale al SII in occasione di modiifche ai sistemi insediativi, ai sensi di quanto previsto nella normativa regionale in materia;
v) le attività indicate nel Disciplinare Tecnico volte a garantire la regolare conduzione da parte di ATERSIR delle concessioni a derivare acqua destinata al consumo umano secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento Regionale n. 41/2001;
w) l’attuazione di tutte le misure indicate dal Piano d'Ambito per la salvaguardia degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica ai fini del razionale utilizzo delle fonti di approvvigionamento disponibili;
x) altre attività non presenti in questo elenco e ricomprese nel Disciplinare Tecnico.
Per quanto riguarda la protezione dall’inquinamento delle acque prelevate ad uso potabile, così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore deve attenersi alle direttive e metodologie generali e di
settore emanate con il DPCM del 04/03/1996. Il Gestore inoltre deve realizzare gli investimenti e gli interventi ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia, come definite dall’Art. 94 del D.Lgs. 152/2006, atti ad assicurare la tutela delle fonti di approvvigionamento idrico previsti nel Programma degli Interventi.
Per quanto attiene agli standard di qualità del servizio, il Gestore deve garantire nel periodo di affidamento l’efficienza e la capacità di tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in modo tale da soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economicità gli standard del SII, mediante il controllo in continuo degli indicatori di performance di cui alla Deliberazione AEEGSI 655/2015/R/idr e gli indicatori per la misura dei livelli di servizio minimi e obiettivo previsti dalla normativa vigente, dal Piano d'Ambito e dalla Deliberazione AEEGSI 917/2017/R/idr.
In via esemplificativa e non esaustiva, tale funzionalità ed efficienza è data da:
• il razionale utilizzo delle risorse idriche;
• la minimizzazione degli impatti derivanti dal SII sui corpi idrici recettori;
• la qualità del servizio in relazione alla domanda delle popolazioni servite;
• la qualità del servizio in accordo con le esigenze di tutela ambientale;
• il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
• il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua recapitata in ambiente.
La gestione del SII deve essere eseguita con un’adeguata organizzazione per fare fronte alle esigenze del sistema nel suo complesso. Il Gestore dovrà quindi mettere in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che il sistema abbia funzionamento di regime regolare, in modo da ottenere i previsti risultati di soddisfazione dell'utenza e di qualità dell'acqua erogata e scaricata e di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA già AEEGSI) o dagli altri Enti ed Autorità preposti.
Nell’ambito della procedura di gara viene specificato che i compiti operativi affidati al socio privato sono individuati per esclusione alla luce della Delibera del Consiglio Locale di Reggio Xxxxxx n. 2/2018 che identifica quali attività la società mista non demanderà quali compiti operativi al socio privato.
Dal punto di vista societario la procedura di gara prevede la costituzione di una società a responsabilità limitata da denominarsi Azienda Reggiana per la Cura dell’Acqua, in breve ARCA. Il socio privato selezionato con la procedura a doppio oggetto deterrà il 40% del capitale sociale della società in questione mentre AGAC Infrastrutture S.p.A, società patrimoniale degli Enti locali del bacino di affidamento, sarà il socio pubblico con il 60% delle quote. Le quote di partecipazione risultano coerenti con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016.
Nella procedura è inoltre previsto l’obbligo per il socio privato operativo di creare una società operativa territoriale detenuta al 100% per la gestione dei compiti operativi affidati con la procedura di gara. Tale società operativa territoriale (SOT) non avrà alcun rapporto societario con la società mista, ma solamente l’affidamento mediante apposita convenzione,
da parte di quest’ultima degli specifici compiti operativi individuati nella procedura di gara di competenza del privato.
Ai sensi di quanto disciplinato dalla Deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Xxxxxx n. 2/2018, il socio privato operativo svolgerà, tramite la società operativa territoriale tutti i compiti operativi afferenti al servizio idrico integrato oggetto di affidamento ad eccezione di quelli identificati dalla medesima delibera quali di competenza della società mista cioè:
I) Comunicazioni e relazioni istituzionali: relazione con gli Enti locali in tutto ciò che attiene la realizzazione degli investimenti e la gestione del servizio idrico. Attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato.
II) Proposta dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema: in quanto soggetto gestore del servizio, ARCA, insieme alla SOT (società operativa territoriale), dovrà proporre alle Autorità competenti – in primis ATERSIR – i documenti di programmazione a partire dal piano annuale e pluriennale degli investimenti e dalle analisi delle priorità del territorio nell’esercizio della concessione in coerenza con il piano d’ambito.
III) Contabilità regolatoria e ambientale: in maniera coordinata con il socio privato, XXXX dovrà garantire la gestione dei rapporti con ATERSIR e la produzione di report per gli Enti locali e per le occasioni di confronto pubblico, sia in termini di gestione economica che in termini di risultati di qualità del servizio in coerenza con l’attività di cui a precedente punto I).
IV) Attività di monitoraggio e reportistica in tempo reale sulle attività della SOT per conto degli Enti locali.
Poiché il gestore del SII sarà la società mista, i ricavi derivanti dal servizio saranno di titolarità di quest’ultima. Al gestore privato (SOT), gestore di tutti i compiti operativi del servizio spetterà un corrispettivo da parte di ARCA calcolato applicando una decurtazione ai ricavi tariffari pari ai costi da sostenere da parte di ARCA per i servizi succitati e delle quote tariffarie spettanti a terzi (AGAC Infrastrutture S.p.A. e Xxxxxx quali concedenti le dotazioni funzionali al servizio anche in virtù del pagamento di finanziamenti per la realizzazione delle opere concesse). Negli atti allegati alla lettera di invito ed in particolare nella bozza di convenzione per l’esecuzione dei compiti operativi verranno puntualmente descritti i rapporti economici e finanziari fra ARCA S.r.l. titolare delle tariffe, la società operativa costituita dal socio privato ed il socio privato medesimo.
Si rimanda in tal senso all’allegato al capitolato d’oneri “Modello gestionale” per una miglior descrizione dei rapporti giuridici e societari fra i soggetti coinvolti nella concessione del servizio idrico integrato oggetto della presente relazione.
B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE
Definizione degli obblighi di servizio pubblico
Il Servizio Idrico Integrato è considerato, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), della L. n. 146/1990 per quanto attiene alla tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il servizio, pertanto, non potrà per nessuna ragione essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore non imputabili al Gestore.
Trattandosi di servizio pubblico in senso anche “soggettivo” del termine, i relativi obblighi (intesi quali misure regolatorie specifiche imposte al fornitore del servizio mediante adeguati provvedimenti, in relazione ai differenti “servizi di pubblica utilità”) trovano definizione nella Convenzione di servizio, destinata a regolare i rapporti tra l’Agenzia e il concessionario affidatario, oltre che negli altri strumenti di disciplina, organizzazione e pianificazione del servizio espressamente richiamati dalla medesima Convenzione. Ci si riferisce in specie al Piano d’ambito, al Regolamento di gestione del servizio idrico, al Disciplinare tecnico specificativo dei contenuti del servizio e dei connessi adempimenti, al Piano degli Interventi, al Piano Operativo degli Interventi, e allo Schema Regolatorio, attraverso i quali vengono specificamente indicati i livelli di servizio minimi e obiettivo e gli standard qualitativi del servizio, i connessi adempimenti e le relative previsioni di costo e di ricavo su base annua, nel rispetto della pianificazione d’ambito e della regolazione dell’Autorità nazionale (ARERA).
L’attuazione dei principi giuridici generali in materia di servizi pubblici è inoltre assicurata dalla Carta del servizio che il Gestore deve adottare sulla base dello schema tipo deliberato dall’Agenzia.
La società affidataria è obbligata pertanto ad uniformare l’erogazione del servizio ai principi di universalità di seguito indicati, allo scopo di garantire a tutti gli utenti, su tutto il territorio interessato, il rispetto degli standard prestazionali e le condizioni di tutela degli utenti previsti in particolare nella Carta.
1. Eguaglianza
Il gestore, nell’erogazione del SII, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell’erogazione del servizio non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche.
Viene, inoltre, garantita la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.
Comunque, il gestore si impegna a raggiungere, previa adeguata programmazione, il medesimo livello di servizio reso agli utenti in tutto il territorio di competenza, compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali e nel rispetto delle indicazioni del Piano d’ambito elaborato dall’Agenzia.
Il gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell’erogazione del servizio, nei confronti dei soggetti diversamente abili, anziani ed appartenenti a fasce sociali deboli, nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità nazionale ARERA e dell’Agenzia, con particolare riferimento al riconoscimento del cd bonus idrico.
2. Imparzialità
Il gestore ha l’obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo deve essere svolta l’erogazione del servizio e devono essere interpretate le clausole generali e specifiche dei documenti di regolazione dello stesso e la normativa di settore.
3. Continuità
Il gestore fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni secondo le modalità previste nel contratto di servizio.
In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il gestore deve intervenire per risolvere nel più breve tempo possibile il problema, adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, provvedere a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata del disservizio e garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell’utente.
La mancanza di servizio può essere imputabile solo a cause di forza maggiore, guasti o manutenzioni necessarie a garantire qualità e sicurezza dello stesso.
4. Partecipazione
Il Servizio Idrico Integrato costituisce, come già detto, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità. In primo luogo, esso è caratterizzato dalla continuità, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica ed indipendentemente dalla volontà di fruirne da parte dei singoli cittadini. Detto principio comporta che, oltre a farne discendere altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità, è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio in caso di mancato pagamento delle fatture).
In tal senso, il gestore garantisce sempre la partecipazione dell’utente alla prestazione del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, che per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.
L'utente può produrre reclami, memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il gestore dà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Il gestore acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.
L'utente ha comunque diritto di accedere alle informazioni ambientali secondo le previsioni del D. Lgs. n. 195/2005 nonché, più in generale, ai documenti ed alle informazioni detenuti dal gestore rispetto ai quali l'utente medesimo vanti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..
5. Efficienza ed efficacia
Il servizio è erogato in modo da garantirne l’efficienza e l’efficacia nell’ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
6. Cortesia
Il gestore garantisce all’utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l’utente nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento degli obblighi, a
soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento.
7. Xxxxxxxxx e comprensibilità dei messaggi
Il gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, pone la massima attenzione nell’uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi e ne controlla l’efficacia.
8. Sicurezza e rispetto dell’ambiente e della salute
Il gestore garantisce l’attuazione di un sistema di gestione della qualità, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.
Il gestore garantisce, per quanto connesso all’attività del servizio, nei limiti delle proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell’ambiente, il miglioramento continuo e la conformità alle norme di settore.
Il gestore è tenuto a rispettare, anche per quanto attiene agli appalti, le leggi che disciplinano le attività in tali settori, con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Gli utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio limitando gli sprechi.
Le modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti potranno essere condotte anche con la collaborazione da ATERSIR e del Comitato Consultivo utenti e saranno svolte secondo la norma di buona tecnica UNI 11098:2003 “Sistemi di gestione della qualità”.
Il gestore si impegna ad intraprendere con la massima celerità un dialogo con le Associazioni di tutela del consumo al fine di strutturare un sistema di monitoraggio sulla soddisfazione dell’utenza che coinvolga anche l’operato delle riferite Associazioni.
9. Privacy
Il gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del Regolamento UE n. 2016/679 e di tutta la normativa vigente in materia.
Finanziamento degli oneri di servizio universale.
I costi del servizio pubblico di gestione del SII saranno integralmente coperti, ai sensi della normativa vigente, dalla tariffa, come determinata in applicazione della specifica disciplina regolatoria dell’ARERA, quale corrispettivo per lo svolgimento del SII svolto dal Gestore affidatario nel territorio interessato.
Pertanto non sono previste compensazioni economiche ovvero finanziamenti addizionali da parte degli Enti Locali partecipanti a favore del soggetto affidatario.
Circa i flussi finanziari, gli utenti, verseranno direttamente al Gestore gli importi definiti a copertura dei costi indicati nel piano economico finanziario approvato dall’Agenzia predisposto secondo la disciplina regolatoria ARERA.
Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salve le modifiche tariffarie conseguenti all’aggiornamento e/o alla variazione del Piano d’ambito eventualmente da riconoscersi secondo la disciplina contrattuale.
SEZIONE C - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA
Specificazione della scelta in merito alla modalità di affidamento prescelta, nonché all’osservanza dei requisiti europei, e descrizione dei relativi adempimenti.
Il modello gestionale per l’affidamento in concessione a terzi del Servizio Idrico Integrato tramite procedura a doppio oggetto per la selezione del socio privato con conseguente creazione di una società a capitale misto pubblico privato è stato oggetto della deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 48 del 13 Luglio 2017 con cui è stata stata individuato “l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, nel territorio della provincia di Reggio Emilia, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46/2015 che stabiliva la forma dell’in house providing, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Xxxxxx n. 7 del 17 dicembre 2015”.
Sono compresi nel bacino di affidamento tutti i comuni della provincia di Reggio Xxxxxx ad eccezione del Comune di Toano.
Il soggetto aggiudicatario della gara verrà individuato quale socio privato operativo non stabile della costituenda società a capitale misto pubblico privato “Azienda Reggiana per l Cura dell’Acqua S.r.l.”, in breve ARCA S.r.l., nonché quale affidatario dei compiti operativi afferenti al servizio concesso alla società mista medesima.
In particolare, ARCA S.r.l., per il tramite del socio operativo non stabile, che a sua volta sarà tenuto alla costituzione di una società operativa territoriale da esso interamente partecipata, dovrà svolgere le attività di seguito indicate:
a) il Servizio Idrico Integrato, di cui all’art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e di cui all'art. 1, delibera AEGGSI 664/2015/R/Idr;
b) i lavori strumentali alla gestione del servizio, indicati nel Piano d’Ambito, appartenenti alla categoria OG6, Classifica VIII.
Si è inoltre stabilito quali requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica devono possedere gli operatori economici per partecipare alla procedura di gara.
La modalità di affidamento in analisi prevede quindi la pubblicazione dei seguenti atti:
a) BANDO E CAPITOLATO D’ONER E RELATIVI ALLEGATI
Il Bando e Capitolato d’oneri è l’atto con il quale ATERSIR manifesta all’esterno l’intenzione di aggiudicare il servizio e la qualifica di socio del costituendo PPPI per l’affidamento in concessione del servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Xxxxxx, ad esclusione del Comune di Toano, in attuazione della delibera di Consiglio d’Ambito con cui si avvia la procedura di affidamento.
Data la peculiarità della procedura di affidamento, è previsto lo sviluppo di una procedura ristretta, con successiva trasmissione della lettera di invito ai soli ammessi a presentare offerta. Nel bando di gara e nel capitolato d’oneri, oltre a richiedere la trasmissione delle domande di partecipazione viene fornita indicazione, tramite apposito allegato, del modello
gestionale del servizio previsto, nonché delle previsioni del Piano d’ambito che costituirà allegato specifico della procedura. Nel capitolato si indicano inoltre i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione. Ai soggetti invitati a presentare offerta saranno resi disponibili tutti i documenti utili a predisporre l’offerta comprensivi degli atti societari inerenti la costituenda società.
Il Bando è l’estratto del documento che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sul sito internet di ATERSIR quale Stazione appaltante. Oltre a questo, il Bando è oggetto di comunicazione obbligatoria all'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (SITAR).
Il Capitolato d’oneri è la parte del documento che completa il Bando di gara con tutte le informazioni inerenti la procedura e viene pubblicato sul sito dell’Agenzia.
In particolare, come previsto nel capitolato d’oneri saranno resi disponibili ai soggetti invitati i seguenti documenti:
a) Schema di statuto e di patti parasociali di ARCA S.r.l.;
b) Schema di convenzione per il servizio idrico integrato fra ATERSIR e ARCA S.r.l. nonché schema di convenzione per i compiti operativi fra ARCA S.r.l. e il socio privato/SOT comprensivi degli specifici disciplinari tecnici;
c) Schema della convenzione fra IRETI S.p.A., AGAC Infrastrutture S.p.A. e ARCA S.r.l. per il trasferimento del debito e altre obbligazioni in fase di passaggio di gestione del SII;
d) Elenco del personale del gestore uscente oggetto di trasferimento ai sensi dell’Art. 173 del D. Lgs. 152/2006;
e) Elenco dei cespiti oggetto di trasferimento e relativo valore contenuti nella determina 80 del 24 Maggio 2019.
Volendo descrivere i principali documenti si specifica che:
• Lo schema di Statuto e i patti parasociali regoleranno i rapporti societari fra i soci di ARCA S.r.l., cioè AGAC Infrastrutture S.p.A. quale soggetto di parte pubblica e il socio privato individuato con gara. In virtù dell’Art. 17 del D. Lgs. 175/2016, lo statuto di ARCA S.r.l. prevedrà specifiche clausole tese a collegare il rapporto societario al rapporto di servizio e per escludere il socio privato in caso di rilevanti inadempienze contrattuali a lui addebitabili.
• La Convenzione di Gestione è il documento che regola i rapporti tra ATERSIR ed il Gestore affidatario, ed è stata redatta attenendosi allo schema-tipo predisposto da ARERA con deliberazione n. 665/2015/R/idr del 23/12/2015.
La maggior parte degli obblighi tra le parti sono stati definiti dalla normativa di ARERA, tuttavia sono stati introdotti alcuni elementi integrativi rispetto allo schema- tipo, in particolare quelli derivanti da norme regionali e quelli che consentono un maggiore controllo sulla realizzazione degli interventi, nonché sull’applicazione delle penalità (a titolo esemplificativo, la regolamentazione della programmazione quadriennale degli interventi, attraverso il Programma operativo degli interventi, nonché l’individuazione più dettagliata degli obblighi del Gestore).
Sono allegati alla Convenzione di Gestione: le deliberazioni del Consiglio d’Ambito di ATERSIR relative alla scelta della forma di gestione e all’approvazione del Piano d’Ambito (aggiornamento 2018); il Disciplinare Tecnico e relativi allegati; la Carta del Servizio così come risulterà dall’offerta di gara; gli ulteriori documenti che risulteranno impegnativi per il Gestore successivamente all’aggiudicazione.
Trattandosi di affidamento a società mista è necessario predisporre anche l’atto con cui ARCA S.r.l. titolare del rapporto di servizio con ATERSIR e della conseguente convenzione di cui al presente punto, affida i compiti operativi al socio privato e alla società operativa territoriale dallo stesso costituita. Tale convenzione, in virtù della quasi totale esternalizzazione al socio privato, dei compiti del servizio sarà non dissimile dalla convenzione principale ma da stipularsi fra ARCA e il socio privato aggiudicatario.
• Come meglio descritto nella documentazione di gara, il modello gestionale, il PEF e il Piano d’ambito, prevedono l’accollo da parte della costituenda società mista della restituzione della liquidità connessa al fondo ripristino beni di terzi accantonato dal gestore uscenti IRETI S.p.A. Pertanto nella documentazione da consegnarsi ai soggetti invitati a presentare offerta vi sarà anche uno schema di convenzione regolante i rapporti fra le parti inerenti tale operazione.
SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA
Il già richiamato art 34 comma 20 del D.Lgs. n. 179/2012 dispone che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”
La presente sezione della relazione consente di esplicitare le ragioni sottese alla scelta effettuata avendo quale elemento conduttore “l'economicità della gestione” evidenziando la “motivazione economica – finanziaria” della scelta.
Come enunciato nelle sezioni precedenti, la scelta operata per l’affidamento del servizio idrico integrato nel Bacino territoriale di Reggio Xxxxxx è stata a favore della gara a doppio oggetto per l’individuazione del socio privato operativo non stabile di una costituenda società mista.
Dal punto di vista economico e finanziario, si evidenzia che:
A. il Piano economico e finanziario posto a base di gara, non prevede costi aggiuntivi derivanti dalla creazione di una società mista. Il Piano sviluppato sulla base delle previsioni ARERA, è costruito a partire dai costi storici del servizio e sullo sviluppo tariffario vigente. In tal senso, la procedura c.d. “a doppio oggetto”, se da una parte può permettere, e questo è l’auspicio dell’Agenzia, di sviluppare modelli di interazione e controllo più effiaci con il privato che gestirà il servizio, dall’altro è stata strutturata
per far sì che tali sinergie e tale potenziale maggior controllo non determinino un aggravio in termini di costi sul modello tariffario.
B. Il Servizio Idrico Integrato, oggetto della presente relazione, è un servizio regolato, la cui tariffa è determinata da Atersir in applicazione di un metodo tariffario definito a livello nazionale dalla competente Autorità, ARERA, che individua espressamente quali tipologie di costo sono riconoscibili in tariffa e (fermo restando lo sconto eventualmente offerto in sede di gara) prevede l’attività di verifica e validazione dei costi di gestione a partire da fonti contabili obbliogatorie. In tal senso, anche alla luce del del ruolo di regolazione e controllo assunto da XXXXX, non sussistono rischi connessi a sovracosti gravanti in tariffa derivanti dal modello di affidamento prescelto.
Del resto, come chiarito anche dalla già citata Comunicazione della Commissione sui PPPI, i principi di trasparenza, imparzialità e legalità soggiaceranno all’espletamento della procedura che sarà finalizzata a ricercare sul mercato la miglior offerta gestionale per il servizio. Si ricorda infatti in questo senso che l’onere per la partecipazione sociale alla società (40.000 € per sottoscrivere il 40% delle quote della costituenda Srl) è di così modesta entità da non incidere in maniera rilevante sul servizio affidato in concessione. Inoltre, attraverso il trasferimento della quasi totalità dei compiti al socio privato e tramite il sistema di remunerazione che prevedrà su di esso la traslazione del rischio operativo e di mercato, si è voluto massimizzare il beneficio della gara pubblica per il servizio anche in modello gestionale di PPPI.
Al servizio posto a base di gara dalla Stazione appaltante l’offerente potrà, infatti, solamente offrire un ribasso in termini economici e un miglioramento degli standard qualitativi di erogazione del servizio.
Il Piano Economico Finanziario (PEF) posto a base di gara è quello corrispondenete alla sezione D del Piano di Ambito approvato dai competenti organi dell’Agenzia, determinato sulla base di un progetto di dimensionamento ottimale del servizio, sia da un punto di vista economico, che qualitativo che individua le risorse necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto di gara. In particolare, per la determinazione del PEF è stata applicata la specifica disciplina regolatoria dell’ARERA. Si evidenzia che la presente relazione sarà aggiornata sulla base dei valori di effettiva aggiudicazione della procedura al termine della stessa riportando, pertanto, il PEF determinato sulla base dell’effettiva offerta del gestore.
Conto Economico Ipotesi 1 finanziamento cd. “bullet”
Voce_Conto_Economico | UdM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
Ricavi da tariffe (al netto del FoNI) | euro | 69.534.312 | 70.050.470 | 70.296.038 | 71.293.068 | 70.839.531 | 71.339.379 | 71.748.583 | 72.012.669 | 72.114.159 | 72.057.416 | 71.635.144 | 71.693.272 | 71.692.289 | 71.600.281 | 71.596.686 | 71.785.585 | 71.814.105 | 71.916.880 | 71.721.922 | 71.602.758 |
Contributi di allacciamento | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altri ricavi SII | euro | 4.081.582 | 4.213.362 | 4.387.004 | 4.530.095 | 4.741.297 | 4.913.760 | 4.997.405 | 5.153.125 | 5.307.049 | 5.452.359 | 5.586.797 | 5.764.643 | 5.937.750 | 6.046.413 | 6.209.922 | 6.339.474 | 6.467.937 | 6.596.223 | 6.725.813 | 6.700.837 |
Ricavi da Altre Attività Idriche | euro | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 |
Totale Ricavi | euro | 74.258.489 | 74.906.426 | 75.325.636 | 76.465.756 | 76.223.422 | 76.895.733 | 77.388.582 | 77.808.388 | 78.063.801 | 78.152.368 | 77.864.536 | 78.100.509 | 78.272.632 | 78.289.288 | 78.449.202 | 78.767.653 | 78.924.636 | 79.155.698 | 79.090.329 | 78.946.189 |
Costi Operativi (al netto del costo del personale) | euro | 38.468.276 | 37.684.123 | 37.310.645 | 37.157.690 | 35.894.939 | 35.990.182 | 36.090.787 | 36.097.356 | 36.119.373 | 36.024.622 | 35.641.339 | 35.718.725 | 35.757.274 | 35.639.437 | 35.496.233 | 35.706.961 | 35.837.718 | 36.019.784 | 36.170.735 | 36.175.161 |
Costo del personale | euro | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 | 16.503.210 |
Totale Costi | euro | 54.971.487 | 54.187.333 | 53.813.855 | 53.660.901 | 52.398.149 | 52.493.392 | 52.593.998 | 52.600.566 | 52.622.584 | 52.527.832 | 52.144.550 | 52.221.935 | 52.260.484 | 52.142.648 | 51.999.443 | 52.210.171 | 52.340.928 | 52.522.995 | 52.673.946 | 52.678.372 |
MOL | euro | 19.287.002 | 20.719.093 | 21.511.781 | 22.804.856 | 23.825.273 | 24.402.341 | 24.794.585 | 25.207.822 | 25.441.218 | 25.624.536 | 25.719.986 | 25.878.573 | 26.012.148 | 26.146.640 | 26.449.759 | 26.557.481 | 26.583.708 | 26.632.703 | 26.416.383 | 26.267.817 |
Ammortamenti | euro | 14.946.192 | 15.739.548 | 15.843.459 | 16.120.698 | 16.533.917 | 16.878.966 | 16.993.888 | 17.157.638 | 17.206.916 | 17.222.244 | 17.346.834 | 17.468.326 | 17.610.263 | 17.739.478 | 17.904.277 | 17.959.351 | 17.931.236 | 17.976.311 | 17.845.995 | 17.855.455 |
Reddito Operativo | euro | 4.340.810 | 4.979.544 | 5.668.322 | 6.684.157 | 7.291.356 | 7.523.375 | 7.800.696 | 8.050.184 | 8.234.301 | 8.402.292 | 8.373.153 | 8.410.247 | 8.401.886 | 8.407.162 | 8.545.482 | 8.598.131 | 8.652.472 | 8.656.392 | 8.570.388 | 8.412.362 |
Interessi passivi | euro | 2.936.352 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 |
Risultato ante imposte | euro | 1.404.458 | 3.051.902 | 3.740.680 | 4.756.515 | 5.363.714 | 5.595.733 | 5.873.054 | 6.122.542 | 6.306.659 | 6.474.650 | 6.445.510 | 6.482.604 | 6.474.243 | 6.479.520 | 6.617.840 | 6.670.488 | 6.724.829 | 6.728.750 | 6.642.746 | 6.484.720 |
IRES | euro | 337.070 | 732.456 | 897.763 | 1.141.564 | 1.287.291 | 1.342.976 | 1.409.533 | 1.469.410 | 1.513.598 | 1.553.916 | 1.546.922 | 1.555.825 | 1.553.818 | 1.555.085 | 1.588.281 | 1.600.917 | 1.613.959 | 1.614.900 | 1.594.259 | 1.556.333 |
IRAP | euro | 54.774 | 119.024 | 145.887 | 185.504 | 209.185 | 218.234 | 229.049 | 238.779 | 245.960 | 252.511 | 251.375 | 252.822 | 252.495 | 252.701 | 258.096 | 260.149 | 262.268 | 262.421 | 259.067 | 252.904 |
Totale imposte | euro | 391.844 | 851.481 | 1.043.650 | 1.327.068 | 1.496.476 | 1.561.209 | 1.638.582 | 1.708.189 | 1.759.558 | 1.806.427 | 1.798.297 | 1.808.647 | 1.806.314 | 1.807.786 | 1.846.377 | 1.861.066 | 1.876.227 | 1.877.321 | 1.853.326 | 1.809.237 |
Risultato di esercizio | euro | 1.012.614 | 2.200.421 | 2.697.030 | 3.429.447 | 3.867.238 | 4.034.523 | 4.234.472 | 4.414.353 | 4.547.101 | 4.668.222 | 4.647.213 | 4.673.958 | 4.667.929 | 4.671.734 | 4.771.462 | 4.809.422 | 4.848.602 | 4.851.428 | 4.789.420 | 4.675.483 |
Stato patrimoniale Ipotesi 1 finanziamento c.d. “bullet”
Descrizione
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Attivo Immobilizzazioni
Immobilizzazioni SII al netto fondo ammortamento Immobilizzazioni in corso
Attivo Circolante Crediti vs clienti Conguaglio VRG Credito IVA Banca
Totale Attivo Passivo Patrimonio Netto
Patrimonio netto iniziale Apporto capitale sociale
Nuove Riserve e utili di esercizio
Fondi per rischi e oneri
Fondo Trattamento di Fine Rapporo (TFR) e altri FAcc
Debiti vs banche Finanziamenti pregressi Nuovi Finanziamenti Deposito Cauzionale Debiti vs fornitori Debito IVA
Risconti Passivi
Contributi a fondo perduto Totale Passivo
300.464.885 303.780.974 305.720.564 303.778.497 299.848.048 295.504.380 290.815.664 286.012.024 281.044.636 276.027.969 270.995.974 265.886.532 260.655.598 255.282.728 249.780.642 244.113.758 238.391.799 232.697.955 226.959.037 221.350.434 69.903.726
280.950.252 284.266.341 286.205.931 284.263.864 280.333.415 275.989.747 271.301.031 266.497.391 261.530.003 256.513.336 251.481.341 246.371.899 241.140.965 235.768.095 230.266.009 224.599.125 218.877.166 213.183.322 207.444.404 201.835.801 50.389.093
19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633 19.514.633
- 25.853.042 32.405.471 31.181.830 23.239.776 19.442.210 20.606.549 25.402.068 29.104.498 28.072.993 23.352.597 19.658.006 20.712.293 25.339.184 28.886.141 27.798.776 23.219.180 19.708.387 20.878.345 25.538.780 19.649.222
- 19.088.192 19.228.191 19.294.797 19.565.224 19.442.210 19.577.785 19.688.775 19.760.403 19.787.931 19.772.540 19.658.006 19.673.772 19.673.506 19.648.550 19.647.575 19.698.811 19.706.546 19.734.422 19.681.543 19.649.222
- -
-
- -
- 6.764.851 13.177.280 11.887.034 3.674.552
- - - - - -
- 1.028.764 5.713.293 9.344.095 8.285.062 3.580.057
- - - - - -
- 1.038.521 5.665.678 9.237.591 8.151.201 3.520.369
- - - 1.841 1.143.922 5.857.237
-
-
46.504.661 23.476.596 10.358.575 8.779.631 17.051.263 22.078.146 22.863.267 20.410.040 19.349.930 23.118.094 30.658.986 37.166.640 39.038.830 37.430.427 37.025.349 41.418.971 49.469.644 56.442.392 58.760.441 57.359.145 139.403.187
346.969.546 353.110.611 348.484.610 343.739.959 340.139.087 337.024.736 334.285.480 331.824.132 329.499.064 327.219.056 325.007.557 322.711.179 320.406.722 318.052.339 315.692.132 313.331.505 311.080.623 308.848.734 306.597.823 304.248.359 228.956.135
67.752.703 68.765.318 70.965.739 73.662.769 77.092.216 80.959.454 84.993.977 89.228.449 93.642.802 98.189.902 102.858.125 107.505.338 112.179.295 116.847.225 121.518.958 126.290.421 131.099.843 135.948.445 140.799.873 145.589.293 150.264.776
67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703 67.752.703
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1.012.614 3.213.036 5.910.066 9.339.513 13.206.751 17.241.274 21.475.746 25.890.098 30.437.199 35.105.422 39.752.634 44.426.592 49.094.521 53.766.255 58.537.717 63.347.140 68.195.742 73.047.170 77.836.590 82.512.073
129.125.544 122.926.936 116.728.328 110.529.721 104.331.113 98.132.505 91.933.897 85.735.289 79.536.681 73.338.073 67.139.466 60.940.858 54.742.250 48.543.642 42.345.034 36.146.426 29.947.818 23.749.211 17.550.603 11.351.995
129.125.544 122.926.936 116.728.328 110.529.721 104.331.113 98.132.505 91.933.897 85.735.289 79.536.681 73.338.073 67.139.466 60.940.858 54.742.250 48.543.642 42.345.034 36.146.426 29.947.818 23.749.211 17.550.603 11.351.995
67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297
67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297 67.247.297
- - - - -
5.401.584 5.401.584 5.401.584 5.401.584 5.401.584
- 11.643.088 11.368.879 10.536.360 10.162.519
-
-
-
-
-
-
5.401.584
9.909.277
-
-
5.401.584
9.928.377
-
-
5.401.584
9.948.554
-
-
5.401.584
9.949.871
-
-
5.401.584
9.954.287
-
-
5.401.584
9.935.284
-
-
5.401.584
9.867.872
-
-
5.401.584
9.883.392
-
-
5.401.584
9.891.123
-
-
5.401.584
9.867.491
-
-
5.401.584
9.838.771
-
-
5.401.584
9.881.033
-
-
5.401.584
9.907.256
-
-
5.401.584
9.943.769
-
-
5.401.584
9.974.042
-
5.153.387
5.153.387
-
-
-
5.401.584
4.301.596
-
82.234.163 81.918.134 81.564.527 81.153.973 80.696.103 80.166.364 79.572.092 79.054.704 78.512.574 77.879.657 77.217.546 76.539.975 75.744.649 74.913.213 74.103.512 73.198.751 72.294.793 71.386.687 70.446.442 69.475.893 68.626.537
82.234.163 81.918.134 81.564.527 81.153.973 80.696.103 80.166.364 79.572.092 79.054.704 78.512.574 77.879.657 77.217.546 76.539.975 75.744.649 74.913.213 74.103.512 73.198.751 72.294.793 71.386.687 70.446.442 69.475.893 68.626.537
351.761.291 357.902.356 353.276.354 348.531.703 344.930.831 341.816.480 339.077.225 336.615.877 334.290.809 332.010.800 329.799.302 327.502.923 325.198.466 322.844.083 320.483.877 318.123.250 315.872.368 313.640.479 311.389.567 309.040.104 233.747.880
Rendiconto finanziario Ipotesi 1 finanziamento “bullet”
Voce_Rendiconto_Finanziario | UdM | 2020 | 2021 | 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
Xxxxxx xx Xxxxxxx XXX (al netto del FONI) | euro | - | 69.534.312 | 70.050.470 | 70.296.038 | 71.293.068 | 70.839.531 | 71.339.379 | 71.748.583 | 72.012.669 | 72.114.159 | 72.057.416 | 71.635.144 | 71.693.272 | 71.692.289 | 71.600.281 | 71.596.686 | 71.785.585 | 71.814.105 | 71.916.880 | 71.721.922 | 71.602.758 |
Contributi di allacciamento | euro | - | - - - | - | - - | - | - | - - | - | - - - | - | - - - | - | - | ||||||||
Altri ricavi SII | euro | - | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 | 198.749 |
Ricavi da Altre Attività Idriche | euro | - | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 | 642.594 |
RICAVI OPERATIVI | euro | - | 70.375.656 | 70.891.814 | 71.137.381 | 72.134.411 | 71.680.874 | 72.180.722 | 72.589.926 | 72.854.013 | 72.955.502 | 72.898.759 | 72.476.488 | 72.534.615 | 72.533.632 | 72.441.624 | 72.438.029 | 72.626.929 | 72.655.448 | 72.758.223 | 72.563.266 | 72.444.101 |
Costi operativi | euro | - | 54.971.487 | 54.187.333 | 53.813.855 | 53.660.901 | 52.398.149 | 52.493.392 | 52.593.998 | 52.600.566 | 52.622.584 | 52.527.832 | 52.144.550 | 52.221.935 | 52.260.484 | 52.142.648 | 51.999.443 | 52.210.171 | 52.340.928 | 52.522.995 | 52.673.946 | 52.678.372 |
COSTI OPERATIVI MONETARI | euro | - | 54.971.487 | 54.187.333 | 53.813.855 | 53.660.901 | 52.398.149 | 52.493.392 | 52.593.998 | 52.600.566 | 52.622.584 | 52.527.832 | 52.144.550 | 52.221.935 | 52.260.484 | 52.142.648 | 51.999.443 | 52.210.171 | 52.340.928 | 52.522.995 | 52.673.946 | 52.678.372 |
Imposte | euro | - | 673.274 | 851.481 | 1.043.650 | 1.327.068 | 1.496.476 | 1.561.209 | 1.638.582 | 1.708.189 | 1.759.558 | 1.806.427 | 1.798.297 | 1.808.647 | 1.806.314 | 1.807.786 | 1.846.377 | 1.861.066 | 1.876.227 | 1.877.321 | 1.853.326 | 1.809.237 |
IMPOSTE | euro | - | 673.274 | 851.481 | 1.043.650 | 1.327.068 | 1.496.476 | 1.561.209 | 1.638.582 | 1.708.189 | 1.759.558 | 1.806.427 | 1.798.297 | 1.808.647 | 1.806.314 | 1.807.786 | 1.846.377 | 1.861.066 | 1.876.227 | 1.877.321 | 1.853.326 | 1.809.237 |
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO | euro | - | 14.730.895 | 15.853.000 | 16.279.877 | 17.146.443 | 17.786.249 | 18.126.121 | 18.357.347 | 18.545.257 | 18.573.360 | 18.564.500 | 18.533.641 | 18.504.033 | 18.466.834 | 18.491.190 | 18.592.209 | 18.555.691 | 18.438.293 | 18.357.908 | 18.035.994 | 17.956.493 |
Variazioni circolante commerciale | euro | - | - 7.445.104 | - 414.207 | - 899.126 | - 644.268 | - 130.228 | - 116.474 | - 90.813 | - 70.312 | - 23.112 | - 3.612 | 47.122 | - 247 | 7.997 | 1.324 | - 27.744 | - 8.975 | 18.487 | 8.637 | 83.152 | - 5.640.125 |
Variazione credito IVA | euro | - | - 6.764.851 | - 6.412.430 | 1.290.247 | 8.212.481 | 3.674.552 | - 1.028.764 | - 4.684.529 | - 3.630.802 | 1.059.033 | 4.705.005 | 3.580.057 | - 1.038.521 | - 4.627.157 | - 3.571.913 | 1.086.390 | 4.630.832 | 3.518.528 | - 1.142.081 | - 4.713.314 | 5.857.237 |
Variazione debito IVA | euro | - | - - - | - | - - | - | - | - - | - | - - - | - | - - - | - | - | ||||||||
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO | euro | - | 520.941 | 9.026.362 | 16.670.998 | 24.714.656 | 21.330.573 | 16.980.882 | 13.582.004 | 14.844.144 | 19.609.281 | 23.265.893 | 22.160.819 | 17.465.266 | 13.847.675 | 14.920.601 | 19.650.854 | 23.177.548 | 21.975.308 | 17.224.463 | 13.405.831 | 18.173.605 |
Investimenti con utilizzo del FoNI | euro | - | 2.846.744 | 2.940.945 | 3.057.641 | 3.153.415 | 3.292.750 | 3.400.679 | 3.561.208 | 3.692.186 | 3.755.322 | 3.871.438 | 3.990.417 | 4.050.507 | 4.187.505 | 4.317.903 | 4.386.351 | 4.516.707 | 4.641.022 | 4.737.169 | 4.836.455 | 4.932.671 |
Altri investimenti | euro | 88.495.339 | 21.614.144 | 20.936.801 | 17.042.359 | 15.235.442 | 15.096.107 | 14.988.178 | 14.827.650 | 14.696.672 | 14.633.535 | 14.517.419 | 14.445.583 | 14.385.493 | 14.248.495 | 14.118.097 | 14.049.649 | 13.919.293 | 13.794.978 | 13.698.831 | 13.599.545 | - 132.325.316 |
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO | euro | - 88.495.339 - 23.939.947 - 14.851.384 | - 3.429.002 | 6.325.799 | 2.941.716 | - 1.407.975 | - 4.806.853 | - 3.544.713 | 1.220.424 | 4.877.036 | 3.724.819 | - 970.734 | - 4.588.325 | - 3.515.399 | 1.214.854 | 4.741.548 | 3.539.308 | - 1.211.537 | - 5.030.169 | 145.566.250 | ||
FoNI | euro | - | 2.846.744 | 2.940.945 | 3.057.641 | 3.153.415 | 3.292.750 | 3.400.679 | 3.561.208 | 3.692.186 | 3.755.322 | 3.871.438 | 3.990.417 | 4.050.507 | 4.187.505 | 4.317.903 | 4.386.351 | 4.516.707 | 4.641.022 | 4.737.169 | 4.836.455 | 4.932.671 |
Erogazione debito finanziario a breve | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine | euro | 67.247.297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erogazione contributi pubblici | euro | - | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 | 720.060 |
Apporto capitale sociale | euro | 67.247.297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI | euro | 45.999.255 - 20.373.143 - 11.190.378 | 348.699 | 10.199.274 | 6.954.526 | 2.712.764 | - 525.585 | 867.533 | 5.695.807 | 9.468.534 | 8.435.297 | 3.799.832 | 319.240 | 1.522.564 | 6.321.265 | 9.978.315 | 8.900.390 | 4.245.692 | 526.347 | 151.218.981 | ||
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.247.297 | - |
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi | euro | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | - |
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO | euro | - | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 1.927.642 | 69.174.939 |
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL euro | 45.999.255 | 23.698.469 | 10.580.448 | 9.001.504 | 17.273.136 | 22.300.019 | 23.085.140 | 20.631.913 | 19.571.803 | 23.339.967 | 30.880.859 | 37.388.513 | 39.260.703 | 37.652.300 | 37.247.222 | 41.640.844 | 49.691.517 | 56.664.265 | 58.982.314 | 57.581.018 | 139.625.060 |
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO XXXXXX AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO
Valutata la presenza di diversi potenziali concorrenti, e che non sussistono rischi connessi a sovracosti gravanti in tariffa derivanti dal modello di affidamento prescelto, la scelta di rivolgersi al mercato mediante lo strumento del PPPI, garantendo la partecipazione a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel bando, consente alla Stazione appaltante di massimizzare il rapporto prezzo/qualità del servizio prevedendo l’attribuzione di punteggi non solo per la riduzione del prezzo, ma anche e soprattutto per l’innalzamento degli standard di qualità.
Il Piano Economico Finanziario definitivo sarà quello presentato dal futuro aggiudicatario in sede di gara. La procedura, infatti, prevede che l’offerente offra un Piano Economico Finanziario migliorativo rispetto al PEF posto a base di gara, secondo quanto indicato dal Capitolato d’oneri ed in coerenza agli standard qualitativi offerti. La stazione appaltante potrà valutare la coerenza economica del prezzo offerto, in relazione al servizio progettato.
In conclusione si ritiene, per le motivazioni precedentemente espresse, che sussistano le condizioni economiche della scelta operata di rivolgersi al mercato mediante procedura a doppio oggetto per la costituzione di un PPPI per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Reggio Xxxxxx, con esclusione delComune di Toano.
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