CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
SERVIZIO DI RICERCA E ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE, PER L’INDIVIDUAZIONE E LA RICOGNIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
1. CONTESTO DI RIFERIMENTO
Nel DUP (Documento Unico di Programmazione), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25.01.2021, i contenuti strategici in cui trovano fondamento le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2021-2025 sono focalizzati su definiti ambiti di azione.
Tra queste azioni rientra la formulazione e attuazione di politiche di sviluppo efficaci, efficienti ed economiche, avvalendosi non solo di risorse dell’Amministrazione Comunale, ma anche di risorse provenienti da fonti di finanziamento regionali, nazionali e dell’Unione Europea.
Perseguendo questo obiettivo, si intendono intensificare le relazioni con gli altri Enti Locali e con la Regione al fine di costruire delle reti per facilitare l’accesso alle risorse finanziarie ministeriali e dell’Unione Europea. Parallelamente si opera per far acquisire conoscenze e competenze all’interno degli uffici. Si lavora quindi per un’attività di potenziamento della propria capacità progettuale a valere in particolare sui programmi a gestione decentrata (fondi strutturali e di investimento) e sui programmi a gestione diretta o fondi settoriali, programmi pluriennali gestiti dalla Commissione Europea, ma non solo. La necessità di investire nella ricerca di finanziamenti nasce dalla considerazione che la capacità di accesso e di utilizzo di queste ulteriori risorse economiche siano necessari per rafforzare la competitività e la capacità di innovazione a livello locale, perseguendo nello specifico i seguenti obiettivi:
- analizzare e comprendere i cambiamenti socioeconomici del territorio per potere intervenire in maniera efficace;
- individuare le opportunità di sviluppo in diverse aree di riferimento;
- gestire al meglio gli strumenti di programmazione;
- progettare e attuare interventi di sviluppo territoriale e/o settoriale;
- gestire interventi complessi e strategici;
- attivare partenariati, sviluppare reti e relazioni, locali e internazionali;
- intercettare opportunità di finanziamento complementari al bilancio comunale.
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’affidamento ha per oggetto il servizio di ricerca, individuazione e ricognizione delle fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali disponibili e, su mandato del Servizio competente per materia del Comune di Vignola, l’assistenza tecnica, specialistica e gestionale per la predisposizione di progetti a valere sui vari bandi a gestione diretta della Commissione Europea, sui bandi della Cooperazione Territoriale Europea, nonché su altri programmi comunitari, nazionali e regionali, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.
La partecipazione e il coinvolgimento del soggetto incaricato sono comunque vincolati alle scelte del Comune in relazione agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, alle risorse finanziarie-umane disponibili, alle
tipologie di bando individuate, alle materie considerate di maggior interesse strategico per gli obiettivi dell’Ente, alle prospettive di durata degli impegni conseguenti, all’impegno di cofinanziamento ed ai partenariati da concludere.
Nello specifico gli ambiti di intervento dell’affidatario possono essere distinti di due linee di azione:
a) il servizio di ricerca, individuazione e ricognizione delle fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali disponibili, in riferimento alle proposte progettuali dell’Amministrazione Comunale;
b) il servizio di gestione delle fasi del ciclo di progetto.
Per quanto concerne le linee d’azione di cui al precedente punto a) sarà compito dell’affidatario:
▪ informare l’Amministrazione sulle fonti di finanziamento disponibili, attraverso un’attenta ricerca sui canali informativi specialistici, quali Siti Internet, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Agenzie esecutive della Commissione Europea, agenzie nazionali, pubblicazioni tematiche;
▪ analizzare e valutare le opportunità di finanziamento esistenti, rispetto all’area progettuale e/o alla tipologia del servizio proponente, attraverso lo screening dei bandi rivolti agli Enti Locali;
▪ orientare l’Amministrazione verso il programma di finanziamento specifico ritenuto più idoneo alla singola idea progettuale;
▪ l’aggiornamento periodico, a cadenza mensile, con l’Amministrazione: reperire informazioni sui progetti/idee progettuali da parte degli uffici e analisi delle possibili opportunità di finanziamento;
▪ effettuare la valutazione preliminare di qualità dell’idea progettuale e la definizione della strategia di sviluppo della stessa;
▪ verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta rispetto ai criteri stabiliti dal bando specifico.
Per quanto concerne le linee d’azione di cui al precedente punto b) sarà compito dell’affidatario:
▪ seguire l’iter progettuale, con il supporto dell’ufficio dell’area interessata, per la definizione del progetto in ogni sua parte e la presentazione della proposta sulla base delle modalità definite nel bando specifico di riferimento;
▪ gestire la progettazione esecutiva (dalla proposta progettuale al progetto): compilazione dei formulari di candidatura, definizione del calendario di progetto, elaborazione del budget;
▪ seguire l’attività di ricerca dei potenziali partner di progetto, nel caso si tratti di progetti transnazionali, attraverso l’utilizzo delle banche dati ufficiali disponibili in rete o eventuali altri software dell’affidatario;
▪ coordinare le attività di realizzazione del progetto o dei progetti finanziati, svolgendo le attività previste nei tempi e con le modalità definite nei rispettivi bandi di finanziamento;
▪ dare informazioni ed assistenza specialistica nelle attività amministrative di competenza dei diversi uffici comunali: gestione amministrativa e finanziaria, coordinamento di eventuali partner, ricerca e reperimento documentazione tecnica;
▪ gestire le attività connesse alla rendicontazione conclusiva del progetto e alla comunicazione pubblica dei relativi risultati conseguiti.
L’Aggiudicatario dovrà prestare le predette attività seguendo i temi e le linee guida fornite dalla Stazione Appaltante, rapportandosi operativamente con le unità organizzative competenti rispetto ai temi medesimi.
L’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione del soggetto affidatario la documentazione e le informazioni in suo possesso sulla materia oggetto del servizio.
L’Aggiudicatario dovrà concordare con i Responsabili di Servizio, di volta in volta individuati, un piano di lavoro comprendente:
- tempistica e scadenze;
- personale comunale coinvolto;
- idee progettuali su cui indirizzare le attività;
- modalità di relazione con gli altri soggetti coinvolti nel progetto;
- eventuali risorse finanziarie disponibili.
3. DURATA DEL CONTRATTO - OPZIONI
La durata del contratto in oggetto sarà pari a 24 mesi, decorrenti presuntivamente dal / /2021. L’erogazione dei servizi successivi alla eventuale approvazione dei singoli progetti presentati nel periodo di vigenza del contratto avrà una durata pari a quella prevista per la realizzazione del progetto finanziato.
Ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106 - comma 11 - del Codice, per un periodo massimo stimato in ulteriori 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L’esercizio di tale facoltà verrà comunicato all’Aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
Qualora circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipula del contratto, impediscano in via temporanea che le prestazioni procedano, in tutto o in parte, utilmente ed a regola d’arte, verrà disposta la sospensione del servizio in conformità alle previsioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti. Potrà, altresì, essere disposta la sospensione, con atto motivato dell’Amministrazione, per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
4. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il corrispettivo spettante verrà determinato applicando alla percentuale posta a base di gara la riduzione offerta dall’aggiudicatario.
Tale percentuale dovrà essere commisurata all’entità del budget spettante, in caso di progetto finanziato, unicamente al Comune di Vignola (e non dell’intero budget del progetto) in maniera inversamente proporzionale, sulla base della griglia sotto riportata:
progetti con budget < € 100.000,00: percentuale a base di gara 15%
progetti con budget ricompreso tra € 100.000,00 e € 500.000,00: percentuale a base di gara 13% progetti con budget > € 500.000,00: percentuale a base di gara 10%
Al termine della procedura di gara saranno individuate le percentuali determinate in via definitiva in base all’offerta economica presentata dall’Aggiudicatario. Tali percentuali verranno quindi applicate sul budget effettivo del progetto che sarà stato assegnato al Comune di Vignola in caso di finanziamento del progetto medesimo.
L’erogazione del corrispettivo così determinato è subordinata all’effettivo trasferimento al Comune di Vignola delle relative risorse comunitarie, nazionali o regionali. Nessun compenso verrà riconosciuto in caso di mancato finanziamento del progetto.
Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all’aggiudicatario dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo medesimo.
Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a completo suo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L’aggiudicatario non potrà, pertanto, vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto previsto dal presente capitolato.
Essendo il servizio svolto remunerato esclusivamente a seguito del finanziamento dei progetti presentati, l’affidatario non potrà pretendere alcun compenso in caso di mancato finanziamento del/i progetto/i presentati dal Comune di Vignola, in qualità di referente o partner di progetto, a prescindere dalle motivazioni addotte, compresa l’impossibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di presentare progetti.
In considerazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e dell’aleatorietà del servizio stesso, essendo remunerato esclusivamente con riferimento ai progetti aggiudicati e finanziati, non è possibile predeterminare l’importo dell’appalto. Al solo fine dell’individuazione della classe economica del servizio e della scelta della procedura di affidamento, si ipotizza un valore massimo complessivo del contratto inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice dei contratti (€ 214.000 euro)
5. VARIANTI
Sono ammesse varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento della prestazione, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano derivate da obiettive circostanze e purché la spesa trovi copertura nella somma già stanziata per l’aggiudicazione del contratto.
Sono ammesse inoltre varianti alle prestazioni qualora, in corso di esecuzione, si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) sopravvenienza di disposizioni normative comunitarie e nazionali;
b) cause impreviste e non prevedibili, accertate successivamente alla sottoscrizione del contratto.
6. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
I servizi di cui al precedente art. 2 dovranno essere erogati con i contenuti minimi e le modalità di seguito definiti.
Assistenza da remoto
L’affidatario del servizio si renderà disponibile per l’intera durata del contratto, via email, telefonicamente e attraverso piattaforme digitali attualmente in uso (google meet, zoom, lepida, ecc.) dalla propria sede operativa, per fornire informazioni, assistenza, interpretazioni e pareri in merito alle richieste pervenute dagli amministratori e dagli uffici coinvolti nelle progettualità.
Le risposte dovranno essere formulate entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dall’inoltro della richiesta. Per richieste di particolare complessità, questo periodo potrà essere esteso, in accordo con il soggetto appaltante, fino ad un massimo di 7 (sette) giorni lavorativi.
Assistenza in loco
Su richiesta del servizio competente potrà essere richiesta la presenza in loco del soggetto affidatario del servizio, per:
- riunioni, incontri individuali e/o di gruppo;
- consulenza mirata sul bando di finanziamento e sul progetto destinatario di un possibile contributo economico;
- incontri organizzati per finalità istituzionali
Il calendario delle disponibilità sarà concordato con il Responsabile del Procedimento, individuato dall’Amministrazione, anche in considerazione delle date di pubblicazione e relative scadenze dei bandi pubblicati e potrà essere modificato con un congruo anticipo (7 giorni lavorativi).
7. LUOGO DI ESECUZIONE
Come indicato all’art. 6 del presente capitolato le prestazioni lavorative potranno essere svolte sia in modalità da remoto sia in presenza, a seconda delle fasi e delle esigenze progettuali. Le eventuali trasferte da effettuare per erogare le prestazioni previste di cui all’art. 2 sono a totale carico dell’azienda aggiudicataria.
8. ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario è obbligato ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
L’Aggiudicatario si impegna espressamente a:
1. prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti dal capitolato e dal piano di lavoro che verrà definito con riferimento a ciascun progetto;
2. svolgere il servizio in stretto collegamento con gli uffici comunali interessati alle varie linee tematiche di progettazione;
3. svolgere le attività in costante coordinamento con il Responsabile del Procedimento, che potrà fornire indicazioni sulle attività del presente capitolato.
4. partecipare a tutti gli incontri richiesti dall’Amministrazione Contraente;
5. impiegare tutte le risorse umane e strumentali necessarie per l’esecuzione dei servizi, descritti nel presente capitolato;
6. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle prestazioni;
7. a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che possa influenzare l’esecuzione delle attività previste dal presente capitolato;
8. sollevare la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Le attività necessarie all’esecuzione del servizio in oggetto dovranno essere svolte senza interferire con il normale lavoro degli uffici. Modalità e tempi dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile del Servizio competente per materia all’uopo individuato.
Le attività devono essere svolte secondo il piano operativo concordato con i Responsabili di Servizio competenti rispetto ai temi individuati. Il soggetto incaricato, ai fini dell’erogazione del corrispettivo, dovrà presentare periodici report (almeno trimestrali) di rendicontazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
L’Aggiudicatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Aggiudicatario prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza degli stessi.
In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi delle successive disposizioni in termini di risoluzione.
9. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Aggiudicatario si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Aggiudicatario si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dall’Aggiudicatario stesso quanto dalla stazione appaltante o da terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
10. GARANZIE
Il servizio in oggetto non ha natura onerosa per la stazione appaltante in quanto gli obblighi di pagamento del corrispettivo matureranno solamente in caso di finanziamento di progetti progettati dall’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario si impegna, pertanto, a prestare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento alle attività di assistenza tecnica relative ai progetti ammessi a finanziamento.
11. PAGAMENTO CORRISPETTIVI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Stante la natura non onerosa del servizio in oggetto per quanto sopra evidenziato, le relative modalità di pagamento verranno disciplinate con successivi atti adottati dai servizi promotori dei progetti ammessi a finanziamento e riguardanti le relative attività di assistenza tecnica.
Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di fattura elettronica. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze.
La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, a versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura. Le fatture dovranno, pertanto, essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
Gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art 3 della Legge 136/2010 vengono disciplinati nei medesimi atti con cui i servizi promotori dei progetti ammessi a finanziamento impegnano le risorse economiche necessarie.
L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dal succitato articolo e, in particolare, a:
▪ utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
▪ effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il codice identificativo gara (CIG);
▪ comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
L’Aggiudicatario si impegna a comunicare al Responsabile del Procedimento ogni eventuale variazione relativa al predetto/i conto corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.
12. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 - lettera d), del Codice dei contratti pubblici.
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice medesimo.
13. DIRITTI DI PROPRIETA’, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
Qualunque elaborato prodotto nello svolgimento del servizio rimane di proprietà esclusiva dell’Amministrazione Comunale di Vignola, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla sua utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna.
E’ vietato all’Aggiudicatario di utilizzare i risultati dell’attività in oggetto per proprie pubblicazioni ovvero di fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune di Vignola.
L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; l’Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che dovessero essere avanzate in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria promossa, nei confronti della stazione appaltante, da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute dalla stazione appaltante per la difesa in giudizio.
Al realizzarsi della suddetta ipotesi la stazione appaltante:
▪ è tenuta ad informare prontamente per iscritto l’Aggiudicatario delle predette iniziative giudiziarie;
▪ fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato.
14. STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula deve aver luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione, sono a carico dell’Aggiudicatario ad eccezione dell’I.V.A che resta a carico della stazione appaltante.
Ai fini fiscali la registrazione del contratto avverrà in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni interamente soggette al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A).
15. RITARDI E PENALI
In caso di ritardi nell’esecuzione dei servizi, per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto alle scadenze indicate nei rispettivi bandi di finanziamento oggetto di interesse, verrà addebitata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo. L’applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all’aggiudicatario ai sensi del presente capitolato.
Sono escluse dai ritardi le sole cause di forza maggiore, da comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento.
L’ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o dalla cauzione definitiva; l’applicazione delle penali non è condizionata all’emissione di una nota di debito.
Qualora i risultati delle attività prestate nell’esecuzione del servizio fossero giudicati dall’Amministrazione comunale non conformi, rispetto al contenuto del presente capitolato, il soggetto aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi, secondo le indicazioni dell’Amministrazione stessa da formalizzarsi tramite posta elettronica certificata.
16. RECESSO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Vignola si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata e non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Qualora il Comune di Vignola si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’Aggiudicatario un’indennità corrispondente a quanto segue:
• prestazioni già eseguite dall’Aggiudicatario al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune di Vignola;
• spese sostenute dall’Aggiudicatario medesimo.
Non sarà invece riconosciuto, vista la natura non onerosa del servizio oggetto di affidamento, un decimo dell’importo del servizio medesimo non eseguito.
Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dalla stazione appaltante prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
L’Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.
17. XXXXXXXX DI RECESSO PER CONVENZIONI SOPRAVVENIENTI STIPULATE DA SOGGETTI AGGREGATORI
Il Comune di Vignola, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 così come convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip SpA o dal soggetto aggregatore regionale, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quello del contratto stesso e l’Affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999.
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Vignola può ritenere risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’offerta tecnica presentata dalla ditta, in quanto detta offerta costituisce presupposto imprescindibile dell’aggiudicazione stessa;
b) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell’Aggiudicatario, dei controlli da parte della Stazione Appaltante se:
- dall’esecuzione successiva degli stessi siano risultanti inadempimenti dell’Aggiudicatario;
- a causa dei comportamenti dell’Aggiudicatario sia stato impossibile procedere ai controlli entro cinque giorni lavorativi dal primo tentativo;
c) insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato;
d) sospensione unilaterale del servizio;
e) raggiungimento di penali per un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto;
f) cessione in tutto o in parte del contratto;
g) ricorso al subappalto non autorizzato o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
i) inadempienza accertata delle norme di legge su prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale nonché delle norme previdenziali;
j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
k) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato;
l) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
m) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
n) violazione degli obblighi di cui alla legge 136/2010.
Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:
a) la perdita di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, quando rilevata nell’arco di durata del contratto di servizio;
b) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010;
c) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n.
159/2011) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Vignola, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 2 - lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. In tale ipotesi, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite all’interno dei progetti finanziati e per i quali ha stipulato appositi accordi di assistenza tecnica, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
L’elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge previste dal precedente comma deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto di servizio e nell’arco di durata dello stesso.
E’, altresì, facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto qualora l’Aggiudicatario non provveda a presentare almeno n. 4 progetti annui a valere sui bandi di finanziamento europei, nazionali o regionali.
Nel caso in cui il contratto venga risolto, la stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni, nonché allo scorrimento della graduatoria al fine di effettuare una nuova aggiudicazione. Sono posti a carico dell'Aggiudicatario inadempiente ogni maggiore onere e spesa sostenuti per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.
Nel caso di risoluzione del contratto per i motivi sopraindicati, l’Aggiudicatario si impegna fin da ora a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.
In caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante ha la facoltà di:
a) interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario;
c) affidare il completamento alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria proceduta di gara;
d) procedere all'affidamento del completamento, in caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando.
In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.
19. CODICE DI COMPORTAMENTO
L’Affidatario è tenuto a recepire e a diffondere, ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione approvato dalla Giunta del Comune di Vignola con deliberazione n. 06 del 27/01/2014, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.
20. TUTELA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE/2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della presente procedura di acquisizione di servizi, o comunque raccolti dal
Servizio Gare e Contratti del Comune di Vignola a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
21. CONTROVERSIE
A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l’operatore economico Aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Provincia di Modena.
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena. È esclusa la competenza arbitrale.