Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Il nuovo Codice dei contratti pubblici
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Le procedure sotto soglia Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Comunicato del Presidente del 11 maggio 2016
Oggetto: Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito «Codice»), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in relazione alla normativa da applicare per alcune procedure di affidamento disciplinate dall’abrogato d.lgs. 163/2006, all’operatività di alcune norme introdotte dal d.lgs. 50/2016 e al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice. Con il presente Comunicato si intendono fornire i seguenti chiarimenti.
1. Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06
Le disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Si tratta, in particolare, della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell’Albo Pretorio o del profilo del committente. Si ritiene, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi:
1. affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara;
• consegne, lavori e servizi complementari;
• ripetizione di servizi analoghi;
• proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione
della nuova gara;
• varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara.
Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.
1. Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06
2. procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.
3. procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara;
4. Affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice;
5. Adesioni a convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.
2. Acquisizione del Codice Identificativo della Gara (CIG)
L’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e a lavori di importo inferiore a 150.000 euro. Pertanto, a integrazione e parziale rettifica di quanto previsto nei Comunicati del Presidente del 10 novembre 2015 e dell’8 gennaio 2016, si comunica che l’Autorità, in applicazione della suddetta norma, provvede a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all’acquisto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000.
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)
(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)
Art. 220. (Entrata in vigore)
Il presente codice, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore: 19/04/2016
Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)
1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Applicazione alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla
data del 19 aprile 2016
Il 18 aprile sono però entrate in vigore le nuove direttive comunitarie, delle quali il Dlgs. 50/2016 dà attuazione (ancorché non formalmente ancora in vigore)
Aggregazione e centralizzazione
Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze )
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
| possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione | di |
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori | di | |
importo inferiore a 150.000 euro, |
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
• Relazione tecnica: “In particolare le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché, per qualsiasi importo, attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”.
Aggregazione e centralizzazione
Art. 3, c. 1,
cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
Aggregazione e centralizzazione
Art. 3, c. 1,
dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;
Aggregazione e centralizzazione
Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze )
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.
Aggregazione e centralizzazione
Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze )
2. Salvo quanto previsto al comma 1,
per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38
• procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.
• In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.
Aggregazione e centralizzazione
Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze )
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo:
a una centrale di committenza ovvero
mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
Aggregazione e centralizzazione
Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze )
Ricorso da una centrale di committenza:
7. Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.
9. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.
Aggregazione e centralizzazione
Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze )
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 [autonomia per importi infra 40.000 euro servizi/forniture e 150.000 euro lavori, n.d.a.] e al primo periodo del comma 2, [ricorso a sistemi telematici per sotto-soglia servizi/forniture e lavori infra 1 milione euro, n.d.a.] procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area
vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Aggregazione e centralizzazione
Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze )
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, [entro] sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.
56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.
Aggregazione e centralizzazione
Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze )
6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante ricorso ad una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38.
7. Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.
Qualificazione stazioni appaltanti
Art.38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo,
• il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi
• i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
• CONSIP S.p.a.,
• INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché
• i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Contratti sotto soglia
Soglie di rilevanza comunitaria
Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria)
1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub- centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati
all’allegato IX.
Soglie di rilevanza comunitaria
Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria)
2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Soglie di rilevanza comunitaria
Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria)
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando 'l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo dei valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente dei proprio appalto o di determinate categorie di esso, ìl valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito all'unità operativa distinta.
Soglie di rilevanza comunitaria
Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria)
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere retta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme dei presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto è valido al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.
Opzioni di proroga o rinnovo
Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di validità)
11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente e ̀ tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
[NON CONFERMATO NEL TESTO DEFINITIVO:
12. Il contratto di appalto può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara, rinnovato per una sola volta, per una durata e un importo non superiori a quelli del contratto originario. A tal fine le parti stipulano un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, nonché per la disciplina del prezzo e della durata. ]
Fase di esecuzione
Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di validità)
12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Viene abrogato, con l’entrata in vigore del nuovo Codice, l’art. 11 X.X. 0000/0000 (xxxxxxxxxx disciplina del “quinto d’obbligo”) della cui persistente applicabilità si era dubitato alla luce dell’art. 311 DPR 207/2010 (varianti negli appalti di servizi e forniture)
Programmazione
Art. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d ’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella
programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita’ ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivita’ le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Allegato IX
Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144
(Allegato XIV - art. 74 dir. 24; Allegato XVII - art. 91 dir. 25 e Allegato IV - art.
19 dir. 23)
Allegato IX
Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144
(Allegato XIV - art. 74 dir. 24; Allegato XVII - art. 91 dir. 25 e Allegato IV - art.
19 dir. 23)
Allegato IX
Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144
(Allegato XIV - art. 74 dir. 24; Allegato XVII - art. 91 dir. 25 e Allegato IV - art.
19 dir. 23)
Allegato IX
Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144
(Allegato XIV - art. 74 dir. 24; Allegato XVII - art. 91 dir. 25 e Allegato IV - art.
19 dir. 23)
Contratti sotto soglia
Art. 36 (Contratti sotto soglia)
ANAC - Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti
Documento di consultazione “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
“Le procedure di amministrazione diretta, affidamento diretto e le procedure negoziate enunciate dall’art. 36, poste in essere dalle stazioni appaltanti, ad eccezione dei soggetti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano:
1) agli appalti aggiudicati:
• a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi a supporto del RUP);
• b) nei settori speciali, gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), in quanto compatibile, ma non ai soggetti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per i quali è disposta l’applicazione della disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza;
2) alle concessioni di lavori pubblici e di servizi”.
Contratti sotto soglia
Art. 36 (Contratti sotto soglia)
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)
1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
Commissione Europea Comunicazione interpretativa C 179/2006 “Sul diritto comunitario applicabile agli appalti pubblici non soggetti in tutto o in parte alle disposizioni delle direttive comunitarie sugli appalti”
AVCP - Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011
“Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”.
AVCP - Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011
“Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all’ipotesi di cui all’art. 122, comma 7-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”
ANAC: Nell’espletamento delle suddette procedure, le stazioni appaltanti garantiscono, in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
e) Al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
ANAC: Xxxx’espletamento delle suddette procedure, le stazioni appaltanti
garantiscono, in aderenza:
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza ed idoneità dell’azione
rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.
L’espressa previsione normativa del necessario rispetto dei menzionati principi impone una rivisitazione delle prassi abitualmente seguite dalle stazioni appaltanti nelle procedure sotto soglia, soprattutto nel senso dell’adozione di procedure improntate ad una maggiore trasparenza nella scelta del contraente.
In particolare, il richiamo ai principi che governano le procedure di evidenza pubblica esclude che gli affidamenti sotto soglia, ivi incluso l’affidamento diretto, possano essere frutto di scelte arbitrarie e impone alle stazioni appaltanti di predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, con riferimento allo specifico contratto, nonché di assicurare adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento.
ANAC:
Il principio di rotazione, finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza, è volto a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. È necessario altresì tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
Contratti sotto soglia
Art. 36 (Contratti sotto soglia)
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
ANAC: L’art. 36, comma secondo, stabilisce i principi che devono informare gli affidamenti sotto soglia e individua procedure semplificate per la selezione del contraente, in relazione all’importo.
Le stazioni appaltanti hanno comunque la facoltà di ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. Pertanto, in applicazione dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 e soprattutto nelle ipotesi in cui il mercato risulti particolarmente ampio, le stazioni appaltanti, nella determina o delibera a contrarre, non dovrebbero limitarsi ad individuare la procedura applicabile con riferimento agli importi di cui all’articolo 36, ma dovrebbero, ad esempio, dare conto delle ragioni che le hanno indotte ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate.
Contratti sotto soglia
Art. 36 (Contratti sotto soglia)
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
ANAC: I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, sotto la guida del responsabile unico del procedimento, non essendo più previsto nell’attuale Codice un elenco di ambiti oggettivi di riferimento, e sovente coincidono con quelli urgenti imprevisti o imprevedibili e con i piccoli lavori di manutenzione di opere o impianti.
Con riferimento alle modalità di affidamento diretto appare opportuno fornire le seguenti indicazioni operative sul procedimento di scelta del contraente e sulle modalità di stipulazione del contratto.
Contratti sotto soglia
Sono state recepite in parte le indicazioni del Consiglio di Stato, Comm. Spec, nel parere 1.4.2016 n. 855, col quale si è auspicata “… una prudenza del codice, quanto meno iniziale, nel tasso di semplificazione delle procedure degli affidamenti sotto soglia. Semplificazione che può tradursi in una perdita di concorrenza e partecipazione, atteso anche, in virtù del
«combinato disposto» della divisione in lotti, l’elevato valore complessivo delle commesse sotto soglia rispetto al totale degli appalti aggiudicati in Italia”.
L’ANAC, nella propria determinazione n.12/2015 (“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”), “con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria” ha raccomandato l’adozione di “Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro”.
ANAC:
Affidamento di importo inferiore a 40.000 euro
• A. Avvio della procedura
• La procedura prende l’avvio con la delibera a contrarre.
• È preferibile, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari.
• I principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza esigono che le stazioni appaltanti definiscano nella delibera o determina a contrarre l’esigenza che intendono soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte. È altresì opportuno nella delibera a contrarre far riferimento all’importo massimo stimato dell’affidamento e alla relativa copertura, nonché alle principali condizioni contrattuali.
ANAC:
Affidamento di importo inferiore a 40.000 euro
• B. Criteri di selezione
• Xxxxx restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di:
• a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
• b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;
• c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto. A tal proposito, potrebbe essere richiesta l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all’art. 83, comma 10, del Codice.
ANAC:
Affidamento di importo inferiore a 40.000 euro
• B. Criteri di selezione
• Xxxxx restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di:
• a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
• b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;
ANAC:
Affidamento di importo inferiore a 40.000 euro
• B. Criteri di selezione
• c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto. A tal proposito, potrebbe essere richiesta l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all’art. 83, comma 10, del Codice.
• In ogni caso, i requisiti minimi devono essere proporzionati all’oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.
ANAC:
Affidamento di importo inferiore a 40.000 euro
• C. Scelta del contraente e obbligo di motivazione
• Come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), la scelta dell’affidatario deve essere adeguatamente motivata. Si reputa che una motivazione adeguata dà dettagliatamente conto
• del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella delibera a contrarre,
• della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante,
• di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e
• della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.
• A tal fine, si ritiene che le stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, possano procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
• In caso di affidamento all’operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e, si ritiene, anche in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
Affidamento di importo inferiore a 40.000 euro
• ANAC:
• D. Stipula contratto e pubblicazione
• Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Rientra nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
• Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
• In ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, trova altresì applicazione l’art. 29 del Codice che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del contratto.
Contratti sotto soglia
Art. 36 (Contratti sotto soglia)
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
Per acquisti di beni e servizi rimane ferma la disciplina sull’obbligo di ricorso agli strumenti elettronici di acquisto (art. 1, c.450, L.296/2006)
Attenzione al divieto di frazionamento artificioso (che acquista ancora maggiore pregananza alla luce dell’obbligo di programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro)
Attenzione alla verifica di congruità economica (opportunità di tracciare indagini di mercato)
Attenzione al criterio rotativo (ripetuti affidamenti diretti alla medesima ditta
costituiscono un indice di rischio)
Opportunità di confronto concorrenziale semplificato anche per questa fascia di importo laddove praticabile
Contratti sotto soglia
Art. 36 (Contratti sotto soglia)
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
Per acquisti di beni e servizi sotto-soglia rimane ferma la disciplina sull’obbligo di ricorso agli strumenti elettronici di acquisto (art. 1, c.450, L.296/2006)
Contratti sotto soglia
Art. 36 (Contratti sotto soglia)
7. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita’ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita’ delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonche’ per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 9.
Art. 216, comma 9:
9. Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.
ANAC:
Contratti sotto soglia
• La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre, nella quale le amministrazioni aggiudicatrici definiscono, oltre all’esigenza che intendono soddisfare tramite l’affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta.
• Le attività delineate dalla norma si articolano in due fasi:
a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per
la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.
ANAC:
Contratti sotto soglia
• A. L’indagine di mercato e l’elenco dei fornitori
• La fase dell’indagine di mercato, promossa dal responsabile unico del procedimento, è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
• Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Pertanto, le stazioni appaltanti hanno cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando altresì le informazioni fornite dagli operatori consultati.
• Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché di altri di fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.
ANAC:
Contratti sotto soglia
• La stazione appaltante dovrà comunque assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua “appetibilità” per i potenziali concorrenti, da valutare sulla base di parametri non solo economici.
• A tal fine si potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
Contratti sotto soglia
ANAC:
• L’avviso indica almeno
• il valore dell’iniziativa,
• gli elementi essenziali del contratto,
• i requisiti di idoneità professionale,
• i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
• il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno
invitati alla procedura,
• i criteri di selezione degli operatori economici,
• le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione
appaltante.
• Inoltre, nell’avviso di indagine sul mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dell’affidatario mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
ANAC:
Contratti sotto soglia
• La stazione appaltante può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi costituiti ad hoc, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’art. 36, comma 7.
• Il principio di trasparenza esige che gli elenchi siano costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà dell’amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ad altre forme di pubblicità.
• L’avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE.
ANAC:
Contratti sotto soglia
• L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’amministrazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza. Una volta costituito l’elenco, l’amministrazione aggiudicatrice prevede le modalità di revisione dello stesso, con cadenza almeno annuale, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di emendamento (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). Si può prevedere la trasmissione via PEC della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti che, a sua volta, l’operatore economico può riscontrare tramite PEC. In ogni caso, gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
• Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.
• Gli elenchi sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.
ANAC:
Contratti sotto soglia
• B. Il confronto competitivo
I. I. Selezione degli operatori economici
• Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
• In ragione del richiamo al principio di trasparenza e di pubblicità, la determina a contrarre è pubblicata anche nelle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. [ovviamente mascherando l’elenco delle ditte invitate, nda]
• Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione di elenco. In tale ipotesi, l’amministrazione aggiudicatrice rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, ne ́ siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.
ANAC:
Contratti sotto soglia
• In ragione dell’espressa previsione dell’art. 36, comma 2, lett. b), la stazione appaltante è comunque tenuta al rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L’accento posto dal legislatore sul richiamato criterio induce a ritenere che le amministrazioni debbano favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici.
• Il numero minimo di cinque operatori da invitare, ove esistenti, non esclude che la stazione appaltante definisca discrezionalmente il numero di imprese da invitare anche in numero superiore a cinque al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
ANAC:
Contratti sotto soglia
• II. Modalità di partecipazione
• Una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera (art. 75, comma 3).
• I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli
operatori siano invitati contemporaneamente.
• L’invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di
formulare un’offerta informata e dunque seria.
ANAC:
Contratti sotto soglia
• L’invito dovrebbe dunque almeno contenere:
• a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
• b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico- finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell’elenco;
• c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
• d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
• e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
• f) la misura delle penali;
• g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
• h) l’eventuale richiesta di garanzie;
• i) il nominativo del RUP.
• All’invito dovrebbero essere allegati lo schema di contratto ed il capitolato tecnico,
se predisposti.
ANAC:
Contratti sotto soglia
• Per quanto concerne la scelta del criterio di aggiudicazione, restano ferme le previsioni di cui all’art. 95 del Codice che, al comma 4, consente la possibilità di aggiudicare la gara sulla base del solo elemento del prezzo nel caso di affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. La mantenuta facoltà, purchè adeguatamente motivata, di ricorso al criterio del minor prezzo per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro rende applicabile la disciplina dell’aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi o mediante offerta a prezzi unitari.
• Le sedute di gara, sia esse svolte dal responsabile unico del procedimento che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere svolte in forma pubblica e le relative attività devono essere verbalizzate.
ANAC:
Contratti sotto soglia
• Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità, nell’intenzione del legislatore semplificate, di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario. E’ fatta ovviamente salva la facoltà della stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione (cfr. art. 71 d.P.R. n. 445/2000).
Contratti sotto soglia
Art. 36 (Contratti sotto soglia)
5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b) [servizi e forniture sotto soglia e lavori infra 1 milione di euro, n.d.a.], le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.
6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
Banca dati nazionale degli operatori economici
Art. 81 (Documentazione di gara)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e ̀ acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.
Art. 216, comma 13:
13. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.
ANAC:
Banca dati nazionale degli operatori economici
• III. Stipula contratto e pubblicazione
• Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.
• Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
• La pubblicazione dell’elenco dei soggetti invitati, disposta dal comma 2, lett. b) dell’art. 36 unitamente alla pubblicazione dell’esito della procedura negoziata, rientra tra gli obblighi di pubblicità già previsti a carico delle stazioni appaltanti dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012. Un utile complemento alla pubblicazione dei menzionati dati è rappresentato dalla previa pubblicazione dell’esito dell’indagine di mercato.
Contratti sotto soglia
Art. 36 (Contratti sotto soglia)
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
E’ ammesso il criterio del prezzo più basso (da motivare)
E’ ammessa l’esclusione automatica delle offerte anomale (almeno dieci offerte ammesse) con sorteggio in seduta pubblica dei criteri per il calcolo della soglia di anomalia (art. 97, c.8 e c.2)
Per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria fino a 1 milione di euro, una volta entrato in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, occorre procedere mediante strumenti telematici di negoziazione (art. 37, c.2)
ANAC:
Contratti sotto soglia
• La procedura delineata ricalca quella dettata al comma 2, lett. b), con l’estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Xxxxxx pertanto ritenersi replicate le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, ad eccezione di quanto rilevato con riferimento ai requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale che, in questo caso, sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
• Considerata l’ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell’intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l’individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici .
• Ai sensi dell’art. art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35
giorni per la stipula del contratto.
Contratti sotto soglia
Art. 36 (Contratti sotto soglia)
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.
Procedura aperta o procedura ristretta
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Possibilità di nomina commissione interna
Contratti sotto soglia
Art. 36 (Contratti sotto soglia)
3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 16, c. 2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Contratti sotto soglia
Art. 36 (Contratti sotto soglia)
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
Continuità rispetto alla previgente disciplina di cui all’art. 238, comma 7, Dlgs. 163/2006
Contratti sotto soglia
Art. 36 (Contratti sotto soglia)
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla metà.
Procedura aperta: 35gg. -> 18gg.
Procedura ristretta: 30gg + 30 gg -> 15 gg. + 15 gg.
I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 1, con gli effetti previsti dal comma 3, primo periodo, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 1, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.
Contratti sotto soglia
Art. 36 (Contratti sotto soglia)
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla metà.
Procedura aperta: 35gg. -> 18gg.
Procedura ristretta: 30gg + 30 gg -> 15 gg. + 15 gg.
I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 1, con gli effetti previsti dal comma 3, primo periodo, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 1, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.
Contratti sotto soglia
Scompaiono le procedure in economia per beni e servizi, poiché sostanzialmente assorbite nella nuova disciplina delle procedure sotto- soglia.
Non è più rilevante la tipizzazione delle voci di spesa con regolamento o
provvedimento interno.
I casi particolari dell’art. 125, c.10, secondo periodo, laddove il confronto concorrenziale semplificato non sia praticabile, possono essere ricondotti alle fattispecie dell’urgenza o dei servizi-forniture complementari dell’art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione).
Rimane il riferimento ai lavori in amministrazione diretta infra 150.000 euro.
Nel settore della difesa e sicurezza vi è un riferimento a lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare (art. 159, c.4, Codice).
Contratti sotto soglia
Sono state recepite in parte le indicazioni del Consiglio di Stato, Comm. Spec, nel parere 1.4.2016 n. 855, col quale si è auspicata “… una prudenza del codice, quanto meno iniziale, nel tasso di semplificazione delle procedure degli affidamenti sotto soglia. Semplificazione che può tradursi in una perdita di concorrenza e partecipazione, atteso anche, in virtù del
«combinato disposto» della divisione in lotti, l’elevato valore complessivo delle commesse sotto soglia rispetto al totale degli appalti aggiudicati in Italia”.
L’ANAC, nella propria determinazione n.12/2015 (“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”), “con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria” ha raccomandato l’adozione di “Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro”.
Contratti sotto soglia
Le procedure sotto-soglia di cui all’art. 36 del nuovo Codice si applicano anche ai contratti di concessione:
1) La rubrica dell’art. 36 fa riferimento ai “Contratti”, categoria
comprensiva degli appalti e delle concessioni
2) L’art.164, c.2, stabilisce che “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni, contenute nella parte I e nella parte Il, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisì., ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini dì ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
Contratti sotto soglia
Le procedure sotto-soglia di cui all’art. 36 del nuovo Codice si applicano
anche ai servizi tecnici.
ANAC - Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti Documento di consultazione - Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
Art. 31, comma 8:
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Contratti sotto soglia
Le procedure sotto-soglia di cui all’art. 36 del nuovo Codice si applicano
anche ai servizi tecnici.
Art. 157. (Altri incarichi di progettazione e connessi)
1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 23 [progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, ndr],nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
Contratti sotto soglia
Le procedure sotto-soglia di cui all’art. 36 del nuovo Codice si applicano
anche ai servizi tecnici.
Art. 157. (Altri incarichi di progettazione e connessi)
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61;
3. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto.
> 209.000
SERVIZI E FORNITURE
Procedure ordinarie
> 750.000,00
SERVIZI SOCIALI E
SERVIZI SPECIFICI ALLEGATO IX (artt. 140, 142, 143)
Procedure ordinarie su bando
40.000 – 208.999,99
SERVIZI E FORNITURE
Procedura negoziata
con invito ad almeno 5 xx.xx.
40.000 – 749.999,99
SERVIZI SOCIALI E
SERVIZI SPECIFICI ALLEGATO IX (artt. 140, 142, 143)
Procedura negoziata
con invito ad almeno 5 xx.xx.
0 – 39.999 – LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Affidamento diretto, adeguatamente motivato LAVORI: amministrazione diretta
Ferma restando la facoltà di avviare sempre procedure” ordinarie”
> 209.000
SERVIZI TECNICI
Procedure ordinarie comunitarie
> 1.000.000
LAVORI
Procedure ordinarie (O.e.p.v.)
100.000 – 208.999,99
SERVIZI TECNICI
Procedure aperta o ristretta
150.000 – 999.999,99
LAVORI
Procedura negoziata
con invito ad almeno 10 xx.xx
40.000 – 99.999,99
SERVIZI TECNICI
Procedura negoziata
con invito ad almeno 5 xx.xx
40.000 – 149.999,99
LAVORI
Procedura negoziata
con invito ad almeno 5 xx.xx Amministrazione diretta
0 – 39.999 – LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Affidamento diretto, adeguatamente motivato LAVORI: amministrazione diretta
Ferma restando la facoltà di avviare sempre procedure” ordinarie”