CAPITOLATO DELLE CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI AGLI APPALTI
CAPITOLATO DELLE CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI AGLI APPALTI
GENNAIO 2000
Il presente capitolato delle condizioni generali si compone delle seguenti quattro parti:
I. DISPOSIZIONI COMUNI 3
II. DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI APPLICABILI AGLI APPALTI
DI FORNITURE 11
III. DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI APPLICABILI AGLI APPALTI
DI LAVORI 15
IV. DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI APPLICABILI AGLI APPALTI
DI SERVIZI 18
PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 1 - Offerte
1. La presentazione di un'offerta in risposta a un bando di gara indetto dal Parlamento europeo comporta per gli offerenti:
- l'accettazione di tutte le condizioni precisate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri, nella bozza di contratto, nel presente documento e nelle eventuali condizioni particolari;
- la rinuncia alle proprie condizioni applicabili alle vendite o ai lavori.
Salvo deroga esplicitamente precisata nel bando di gara, l'offerente rimane vincolato alla propria offerta per un periodo di sei mesi a decorrere dal termine per la trasmissione delle offerte indicato nel capitolato d'oneri.
Le offerte devono essere redatte in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità e attenersi allo schema del questionario.
Qualsiasi documento consegnato dagli offerenti diviene proprietà del Parlamento europeo e, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sarà reso accessibile al pubblico senza che per questo siano violate le misure di pubblicità di cui agli articoli 118 e 119 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
2. Le offerte devono:
- essere redatte preferibilmente su carta intestata dell'offerente o eventualmente sul modulo "Risposta" o "Questionario" del Parlamento europeo, attenendosi al relativo schema;
- essere tassativamente firmate dall'offerente o da suo mandatario debitamente autorizzato;
- essere perfettamente leggibili al fine di escludere qualsiasi dubbio in merito a termini o cifre;
- essere inviate in doppia busta. Entrambe le buste dovranno essere chiuse. La busta interna dovrà recare, oltre all'indicazione del servizio destinatario riportato nel bando di gara, la seguente dicitura:
APPEL D'OFFRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE
Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, queste ultime dovranno essere chiuse mediante nastro adesivo su cui dovrà essere apposta trasversalmente la firma del mittente; Si considera come firma del mittente non solo la sua sigla autografa, ma anche il timbro della sua impresa;
- essere spedite entro il termine stabilito nel bando di gara o nella Gazzetta ufficiale, tramite plico raccomandato inviato per posta, timbro postale fidefacente, o mediante corriere contro ricevuta datata dell'ufficio corriere della sede del servizio del Parlamento europeo indicato nel bando di gara. La consegna tramite corriere deve avvenire entro le ore 12.00 del termine ultimo.
Le offerte che non rispettano le disposizioni del presente articolo sono considerate irricevibili.
ARTICOLO 2 - Prezzi
1. Le offerte devono essere espresse in euro.
2. Esse devono indicare separatamente, l'importo totale dell'appalto ed eventualmente, secondo le disposizioni del capitolato delle condizioni particolari o dei documenti equivalenti, le voci che lo compongono nonché eventualmente le imposte, i dazi doganali, le spese d'imballaggio, le spese di trasporto e i costi di assicurazione.
Le spese di montaggio e tutte le altre prestazioni che costituiscono parte integrante della fornitura devono essere indicate separatamente, secondo le istruzioni eventualmente riportate nel capitolato delle condizioni particolari.
3. Qualora il bando di gara riguardi esplicitamente più voci o lotti, l'offerente deve presentare un prezzo distinto per ognuna delle voci di cui propone la fornitura.
Egli può indicare la riduzione di prezzo che è disposto ad accordare qualora gli siano assegnati la totalità delle forniture ovvero un gruppo di voci o lotti da lui stabiliti.
Egli può altresì condizionare la sua offerta all'aggiudicazione di tutto o parte dell'appalto.
4. Salvo deroga esplicitamente indicata nel bando di gara, i prezzi dell'appalto sono irrevocabili e non rivedibili.
ARTICOLO 3 - Aggiudicazione dell'appalto
1. Gli obblighi che decorrono dall'aggiudicazione dell'appalto formano oggetto di un contratto scritto fra le parti.
2. L'appalto è concluso con la notifica all'offerente dell'accettazione della sua offerta, notificata mediante lettera o buono d'ordine.
3. Se l'accettazione non è pienamente conforme all'offerta o se la decisione del Parlamento europeo viene comunicata dopo la scadenza del periodo di validità dell'offerta, la conclusione del contratto è subordinata al consenso scritto dell'offerente.
ARTICOLO 4 - Assenza dell'obbligo di aggiudicare l'appalto
L'esperimento di una procedura di aggiudicazione o di un bando di gara non implica alcun obbligo di aggiudicare l'appalto da parte del Parlamento europeo.
Se l'aggiudicazione o il bando di gara riguarda più lotti, il Parlamento europeo si riserva il diritto di assegnarne soltanto una parte.
Il Parlamento europeo non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo agli offerenti le cui offerte non siano state accettate, neppure qualora decida di non aggiudicare l’appalto.
ARTICOLO 5 - Contatti tra gli offerenti e il Parlamento europeo
È vietato qualsiasi contatto tra l'offerente e il Parlamento europeo nel corso della procedura di aggiudicazione o gara d'appalto, salvo, a titolo eccezionale, nei seguenti casi:
1. prima del termine per la presentazione delle offerte:
- su iniziativa degli offerenti: possono essere loro comunicate informazioni supplementari al solo scopo di chiarire la natura del bando di gara,
- su iniziativa del Parlamento europeo: qualora i servizi dell’Istituzione constatino un errore, un'imprecisione, un'omissione o qualsiasi altra lacuna materiale di redazione del testo del bando di gara;
2. dopo l'apertura delle offerte e su iniziativa del Parlamento europeo:
- nel caso in cui un'offerta dia luogo a richieste di chiarimenti o si tratti di correggere palesi errori di redazione materiale dell'offerta.
ARTICOLO 6 – Fatturazione
1. Per ciascuna fornitura o prestazione contrattuale il contraente si impegna a emettere una fattura corrispondente al buono d'ordine o alle disposizioni contrattuali.
2. Ogni fattura deve tassativamente riportare le seguenti informazioni: il riferimento e/o la data del buono d'ordine, la natura delle prestazioni/forniture/lavori, gli importi espressi in euro, le coordinate bancarie del contraente con l'indicazione del suo codice IBAN o BIC ed eventualmente il numero di partita IVA. La fattura deve inoltre riportare la dicitura "Per uso ufficiale del Parlamento europeo".
3. La fattura deve essere intestata al Parlamento europeo all'indirizzo indicato nel buono d'ordine, nel contratto o in uno dei suoi allegati.
4. Il contraente accetta gli eventuali vincoli di carattere finanziario connessi al regime dei dodicesimi provvisori, qualora il bilancio del Parlamento europeo non risulti adottato all'inizio dell'esercizio.
ARTICOLO 7 - Disposizioni fiscali
1. Il contraente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Il Parlamento europeo, in quanto Istituzione comunitaria, è esente dal pagamento di imposte e tasse, in particolare l’IVA, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell’8 aprile 1965. Tale esenzione è accordata al Parlamento europeo dai governi degli Stati membri a posteriori mediante rimborso effettuato su presentazione della relativa documentazione o mediante esonero diretto.
3. Se, in virtù della normativa fiscale cui è soggetto, il contraente è tenuto ad assolvere l’IVA sulle somme percepite ai sensi del presente contratto, il Parlamento europeo gli verserà l’importo dell’IVA e ne richiederà successivamente il rimborso alle autorità nazionali competenti sulla base della documentazione che il contraente è tenuto a fornirgli. A tal fine, il contraente deve presentare al Parlamento europeo una fattura conforme alle disposizioni nazionali vigenti in materia di IVA. La fattura deve menzionare chiaramente che le prestazioni sono destinate al Parlamento europeo ed
ARTICOLO 8 - Subappalto e cessione
1. Il contraente non può, senza la preventiva autorizzazione del Parlamento europeo, cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, subappaltare, anche in parte, l’esecuzione dei compiti che gli sono stati affidati o servirsi di fatto di terzi sostituti per le medesime finalità.
2. In ogni caso il contraente rimane esclusivamente e pienamente responsabile dell’esecuzione del contratto, sia nei confronti del Parlamento europeo che nei confronti di terzi.
3. Salvo autorizzazione scritta del Parlamento europeo, in caso di cessione o di subappalto totale o parziale dell'appalto, il contraente è tenuto a includere in ogni contratto stipulato con terzi tutte le clausole atte a consentire al Parlamento europeo di esercitare nei confronti di questi ultimi gli stessi diritti e di beneficiare delle stesse garanzie godute nei confronti del contraente.
ARTICOLO 9 - Brevetti, diritti d'autore, certificati di utilità, marchi di fabbrica o commerciali, disegni e modelli industriali
1. Allorché l'esecuzione dell'appalto prevede l’utilizzo di un brevetto, di un diritto d’autore, di un certificato di utilità, di un marchio di fabbrica o commerciale, di un disegno o modello industriale appartenente a terzi, il contraente garantisce il Parlamento europeo da eventuali azioni per contraffazione avviate nei suoi confronti.
2. Tale garanzia non ha validità:
- quando il Parlamento europeo imponga il ricorso a uno dei summenzionati diritti di proprietà industriale, appartenente a terzi;
- quando, contrariamente a un'esplicita disposizione dell'appalto in tal senso, il Parlamento europeo utilizzi la fornitura o una delle sue parti per fini diversi da quelli previsti nell'appalto;
- quando il Parlamento europeo rifiuti la sostituzione o la modifica proposta dal contraente per evitare la contraffazione, se la fornitura sostituita o modificata non cambia in alcun modo le specifiche tecniche stabilite nell'appalto.
3. Nei casi indicati al precedente paragrafo 2, l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, il pagamento di diritti di concessione o di indennizzi nonché le procedure di qualsiasi natura e gli eventuali danni subiti dal contraente, sono a carico del Parlamento europeo.
4. Il Parlamento europeo e il contraente devono informarsi reciprocamente in merito a qualsiasi diritto di proprietà industriale che potrebbe impedire l'esecuzione dell'appalto.
5. Alla prima indicazione di un'azione da parte di terzi, in particolare di rivendicazione, anche dopo l'esecuzione dell'appalto, la parte chiamata in causa deve darne notifica all'altra al più presto e le due parti devono quindi agire di comune accordo e fornirsi tutte le informazioni o elementi di prova di cui dispongono o che possono ottenere.
6. Il fatto che l'oggetto dell'appalto o una delle sue parti sia tutelato da un diritto di proprietà industriale appartenente al contraente o sul quale questi possiede un diritto di licenza, non osta a che il Parlamento europeo provveda o faccia provvedere a ripararlo o a farlo riparare da chiunque ritenga opportuno, assumendo a proprio carico i rischi derivanti dai diritti di terzi, a meno che il
ARTICOLO 10 - Riservatezza
Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 9, e salvo preventiva autorizzazione scritta del Parlamento europeo, il contraente è tenuto a mantenere riservati nei confronti di qualunque persona non autorizzata, i fatti, le informazioni, le conoscenze, i documenti o oggetti che il Parlamento europeo gli trasmette a titolo riservato. Tale obbligo sussiste, per ciascuno di questi elementi di informazione, finché detti elementi non siano stati regolarmente divulgati.
Il contraente imporrà il rispetto della riservatezza ai propri agenti, collaboratori ed eventuali subappaltatori.
ARTICOLO 11 – Divieto di pubblicità delle relazioni contrattuali e di utilizzo dell'immagine del Parlamento europeo
In nessun caso il contraente potrà menzionare le proprie relazioni contrattuali con il Parlamento europeo nella sua corrispondenza con terzi o in qualsiasi altro documento pubblico o messaggio radiofonico o televisivo a fini pubblicitari o commerciali, senza il consenso scritto preventivo del Parlamento europeo.
Il contraente non potrà in nessun caso utilizzare riprese esterne o interne degli edifici del Parlamento europeo a fini pubblicitari o commerciali senza il consenso scritto preventivo del Parlamento europeo.
Il consenso del Parlamento europeo previsto al primo e al secondo comma può essere subordinato a condizioni particolari e limitato ad un periodo di tempo determinato.
ARTICOLO 12 - Possesso da parte del contraente di materiali, pezzi, apparecchiature, disegni, campioni, tipi di forniture, modelli, sagome, calibri e software appartenenti al Parlamento europeo
Il contraente è responsabile della perdita o dell'avaria di materiali, pezzi, apparecchiature, disegni, campioni, tipi di forniture, modelli, sagome, calibri e software appartenenti al Parlamento europeo, da lui detenuti nel quadro dell'esecuzione del contratto, siano essi stati messi a disposizione a tal fine dal Parlamento europeo o da lui acquistati per conto del Parlamento.
La riparazione dovrà essere effettuata, a scelta del Parlamento europeo e previa consultazione del contraente, in natura (sostituzione o ripristino) o mediante risarcimento al prezzo della sostituzione alla data della perdita o dell'avaria eventualmente maggiorato delle imposte e tasse che potrebbero essere reclamate dalle autorità nazionali.
Qualora i beni siano soggetti ad ammortamento, si terrà conto soltanto del loro valore residuo.
ARTICOLO 13 - Termini di esecuzione
I termini di esecuzione stabiliti nel contratto decorrono, salvo disposizioni particolari, dalla data di stipulazione del contratto stesso.
In caso di forza maggiore i termini sono prorogati. I nuovi termini sono concordati per iscritto fra le parti.
ARTICOLO 14 - Variazioni all'appalto in corso di esecuzione
Il Parlamento europeo ha il diritto di pretendere, nell'ambito dell'oggetto dell'appalto, tutte le modifiche che ritenga opportune e che siano compatibili con lo stato di avanzamento dei lavori.
ARTICOLO 15 - Risoluzione - Sanzioni
A. Risoluzione
1. Il Parlamento europeo può risolvere, senza obbligo di indennizzo, tutto il contratto o parte di esso, di pieno diritto e senza azione giudiziaria nel caso in cui il contraente:
- si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione o sospensione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a suo carico sia in corso un procedimento di tal genere;
- nei suoi confronti sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;
- in materia professionale abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
- che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse a suo carico;
- si trovi in situazione di conflitto d'interessi o si sia reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dal Parlamento europeo per la partecipazione all'appalto.
2. Fatti salvi altri diritti previsti dalle leggi vigenti, il Parlamento europeo può risolvere il contratto, in caso di inadempimento da parte del contraente, di pieno diritto e senza intervento giudiziario, in seguito a messa in mora con indicazione di scadenza rimasta senza riscontro o qualora l’esecuzione del contratto divenga, a causa dell'inadempimento, inutile per il Parlamento europeo. In questo ultimo caso non è necessaria alcuna messa in mora.
3. Il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Le conseguenze dei casi di risoluzione previsti nel presente articolo sono disciplinate dalla legge vigente in materia.
X. Xxxxxxxx
1. L'offerente e contraente che si sia reso colpevole di false dichiarazioni o sia stato dichiarato in colpa grave a causa del mancato rispetto dei suoi obblighi contrattuali nel contesto di un appalto precedente è escluso dai contratti con il Parlamento europeo per un periodo di due anni a decorrere dall'accertamento dell'inadempimento, confermato con previo scambio contraddittorio con il contraente.
Inoltre, il contraente che si sia reso responsabile di false dichiarazioni è soggetto a una sanzione pecuniaria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto da aggiudicare.
Il contraente dichiarato in stato grave di inadempimento nell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali è soggetto a una sanzione pecuniaria pari al 5% del valore del contratto in questione.
2. Nei casi di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al
Nei casi di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento finanziario, l'offerente è escluso dagli appalti del Parlamento europeo per una durata di quattro anni a decorrere dalla notifica della sentenza.
ARTICOLO 16 - Responsabilità
1. Fatto salvo l'articolo 9, il contraente garantisce il Parlamento europeo, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causati a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti dal contraente nell'esecuzione del contratto.
2. Fatto salve le disposizioni in materia di accettazione e di garanzia, il contraente è obbligato a risarcire il danno causato al Parlamento europeo per inadempimento, esecuzione difettosa o tardiva esecuzione del contratto.
3. La responsabilità può tuttavia essere limitata da una clausola specifica.
ARTICOLO 17 - Contestazioni - Perizie
1. In caso di controversia che richieda verifiche di carattere materiale o tecnico, la parte più diligente potrà far procedere ad una perizia prima di eventuali procedimenti giudiziari.
A tal fine, la parte più diligente notifica per iscritto alla controparte l'oggetto della controversia, proponendo il nome di un perito.
2. L'altra parte deve, entro quindici giorni lavorativi, comunicare se accetta o meno il perito e, in caso di rifiuto, fare una controproposta alla quale dovrà essere data risposta entro quindici giorni lavorativi a decorrere da tale comunicazione.
Tale scambio di corrispondenza deve essere effettuato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Se le due parti non pervengono ad alcun accordo, il perito è nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.
ARTICOLO 18 - Clausola attributiva di competenza
Salvo diversa stipulazione, ogni controversia relativa all’esecuzione o all’interpretazione degli appalti disciplinati dalle presenti condizioni generali, per la quale non sia stato possibile giungere ad una composizione amichevole, è sottoposta al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in virtù dell'articolo 225, paragrafo 1, del trattato CE, fatta salva l'applicazione dell'articolo 51 dello statuto della Corte di giustizia, in virtù del quali i ricorsi proposti dalle istituzioni sono di competenza della Corte.
ARTICOLO 19 - Diritto applicabile
Alle relazioni contrattuali tra le parti contraenti si applica il diritto vigente nel luogo di esecuzione.
ARTICOLO 20 - Modifica del contratto, esclusione degli accordi verbali
Qualsiasi modifica al presente contratto (comprese le aggiunte o le soppressioni) deve costituire oggetto di una clausola addizionale scritta conclusa alle stesse condizioni del contratto. Nessun accordo verbale può vincolare in tal senso le parti contraenti.
PARTE II
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI APPLICABILI AGLI APPALTI DI FORNITURE
ARTICOLO 21 – Imballaggio, spedizione e trasporto
L'imballaggio, la spedizione e il trasporto delle forniture spettano al fornitore alle seguenti condizioni:
A. Imballaggi
Salvo deroga esplicitamente stabilita nel capitolato, gli imballaggi restano di proprietà del Parlamento europeo.
B. Spedizioni
1) Le spedizioni vengono effettuate agli indirizzi indicati nel capitolato. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di modificarli in tempo utile; le spese di trasporto sono quindi adeguate di comune accordo.
2) Il fornitore espleta o fa espletare tutte le formalità relative alla spedizione, e in particolare quelle per l'esportazione; se del caso, egli espleta o fa espletare le formalità d'importazione e fornisce tutti i documenti all'uopo necessari.
Per consentire la consegna del materiale presso la sua collocazione finale nel luogo di destinazione, il fornitore comunica al servizio del Parlamento europeo designato nel capitolato, se possibile otto giorni prima di ogni consegna, le seguenti informazioni:
a) numero, dimensioni, peso netto, peso lordo, natura e contrassegni dei colli;
b) mezzo di trasporto utilizzato;
c) data e luogo di spedizione;
d) data approssimativa e luogo previsto per l'ingresso nel paese di destinazione (posto di frontiera, porto o aeroporto);
e) valore (fattura pro forma) e natura (copia della bolla di consegna) della fornitura.
C. Le fatture pro forma devono menzionare:
a) il prezzo della fornitura non imballata, franco fabbrica, in euro;
b) le spese d'imballaggio, di trasporto ed eventualmente di assicurazione, in euro;
c) il riferimento dell'appalto, nonché i numeri ed i contrassegni dei colli.
D. Bolle di consegna
Ogni consegna è accompagnata da una bolla che indica la natura della fornitura, le quantità contenute nei colli, i numeri e i contrassegni di questi ultimi, il riferimento e la data dell'appalto e la data di spedizione.
Ogni bolla è redatta in triplice copia, una delle quali viene allegata ai colli, un'altra viene spedita, accompagnata eventualmente dalle fatture pro forma, al commissionario/addetto al ricevimento designato, e la terza viene inviata, a titolo di avviso di esecuzione, al servizio designato dal Parlamento europeo.
Qualora manchi la bolla di spedizione e ciò causi ritardi nella consegna, tutte le spese supplementari che ne risultano, in particolare le spese di immobilizzo, manutenzione e deposito saranno a carico del fornitore.
X. Xxxxxx
Salvo deroga espressamente stipulata nel contratto, il fornitore si fa carico dei rischi relativi alle forniture e al relativo trasporto fino all'accettazione provvisoria sul luogo di consegna.
ARTICOLO 22 - Accettazione delle forniture
A. Forniture per le quali l'appalto non prevede montaggio, installazione, messa in opera, messa a punto o intervento di sorta da parte del fornitore nel luogo di consegna.
La firma della bolla di consegna da parte del Parlamento europeo vale in quanto semplice riconoscimento del fatto che la fornitura è stata consegnata (accettazione provvisoria) e non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.
L'accettazione definitiva delle forniture avviene nel luogo di consegna alla presenza del fornitore, eventualmente e su sua richiesta. L'accettazione è sancita dalla firma di un certificato di accettazione da parte del servizio competente del Parlamento europeo.
L'accettazione definitiva ha luogo entro il mese successivo alla data di consegna. Se la fornitura si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto e pertanto il Parlamento europeo non è in grado di disporre l'accettazione definitiva, viene redatto un verbale entro un mese dalla data di consegna che viene trasmesso al fornitore, il quale è invitato a verificare i fatti (eventualmente in loco) e a pronunciarsi entro 15 giorni.
A scelta del Parlamento europeo, il fornitore deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. L'accettazione ha luogo solo qualora siano state opportunamente eseguite la riparazione o la sostituzione. Il Parlamento europeo ha la facoltà di respingere la fornitura e di tenerla a disposizione del fornitore.
B. Forniture per le quali l'appalto prevede montaggio, installazione, messa in opera, messa a punto o intervento di sorta da parte del fornitore nel luogo di consegna.
Salvo disposizione contrattuale contraria, queste operazioni comprendono lo scarico e l'inoltro del materiale sul posto, il suo deposito all'arrivo, il suo trasporto dai luoghi di deposito fino ai luoghi previsti per l'intervento e la sorveglianza del materiale durante tutte queste operazioni.
Il fornitore si assume inoltre l'onere di installare e attrezzare il proprio cantiere. La messa a disposizione da parte del Parlamento europeo di locali, materiale, impianti o materiali consumabili è disciplinata nelle condizioni particolari dell'appalto.
Qualora, per cause imputabili al Parlamento europeo, il fornitore si trovi nell'impossibilità di effettuare il suo intervento entro il termine fissato dal contratto dopo l'arrivo del materiale in loco, il fornitore sarà risarcito delle spese supplementari che gliene derivano.
Il fornitore comunica al Parlamento europeo la persona responsabile dell'intervento e facilita il compito del personale del Parlamento europeo incaricato di effettuare i controlli.
Il fornitore deve assicurarsi, in loco e prima di iniziare il proprio intervento, che lo stato dei luoghi e i lavori necessari all'intervento siano conformi alle disposizioni dell'appalto ed eventualmente alle quote ed indicazioni dei disegni tecnici che regolano l'esecuzione dell'appalto stesso.
L'accettazione formale avviene qualora il fornitore abbia dichiarato il suo intervento concluso e il Parlamento europeo ne abbia verificato la conformità con le disposizioni dell'appalto.
Fatta salva la procedura di accettazione di cui ai punti A e B del presente articolo, l'accettazione provvisoria comporta il trasferimento al Parlamento europeo dei rischi, salvo quelli coperti dalla garanzia di cui all'articolo 23.
ARTICOLO 23 – Garanzia
1. Salvo disposizione contraria del contratto o di uno dei suoi allegati e a prescindere dal controllo in fabbrica e dall'accettazione definitiva da parte del Parlamento europeo, il fornitore è tenuto alla sostituzione, alla riparazione e alla messa a punto delle forniture per un periodo di garanzia di almeno un anno a decorrere dalla data di accettazione delle forniture.
In caso di sostituzione o riparazione di forniture difettose, prende corso un nuovo termine di garanzia di un anno a partire dalla data in cui sono state effettuate detta sostituzione o riparazione.
Questi termini possono essere prorogati secondo le disposizioni particolari del capitolato delle condizioni particolari o dei documenti equivalenti.
2. La garanzia è dovuta dal fornitore, salvo che questi provi che l'avaria o il cattivo funzionamento sono dovuti a forza maggiore, a un utilizzo anomalo o a una riparazione o modifica effettuate dal Parlamento europeo senza accordo scritto del fornitore.
3. Fino alla scadenza del termine di garanzia può essere trattenuto un importo del 10% dell'importo dell'appalto.
4. La scadenza del termine di garanzia non condiziona i termini di ricorso di diritto comune, segnatamente in materia di vizi occulti.
PARTE III
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI APPLICABILI GLI APPALTI DI LAVORI
ARTICOLO 24 – Sorveglianza ed esecuzione dell'appalto
1. Per la buona esecuzione dei lavori, il contraente impiega personale debitamente qualificato e idoneo in termini di qualità e numero alle esigenze dell'appalto; egli deve tenere a disposizione del Parlamento europeo i documenti dai quali risulti che il personale si trova in posizione regolare rispetto alla normativa sociale cui è soggetto.
Il contraente è tenuto a sostituire immediatamente e senza indennizzo qualsiasi persona considerata dal Parlamento europeo "persona non grata".
2. All'inizio dei lavori, il contraente comunica al Parlamento europeo il nome del responsabile del cantiere e di un sostituto debitamente abilitato a rimpiazzarlo a tutti gli effetti durante le sue assenze.
3. Il Parlamento europeo comunica al contraente all'inizio dei lavori il nome dei propri delegati sul cantiere.
I delegati del Parlamento europeo all'uopo abilitati sorvegliano all'esecuzione dei lavori. La sorveglianza si applica al rispetto delle condizioni dell'appalto nonché ai materiali e alle attrezzature impiegati.
I delegati del Parlamento europeo hanno accesso al cantiere in qualsiasi momento. Il contraente è tenuto a mettere a loro disposizione ogni mezzo necessario alla sorveglianza dei lavori, dal punto di vista amministrativo e tecnico.
I delegati del Parlamento europeo possono ordinare l'interruzione parziale o totale dei lavori qualora constatino un'esecuzione non conforme all'appalto. Il Parlamento europeo preciserà per iscritto le condizioni alle quali i lavori potranno proseguire. La sorveglianza prevista ai commi precedenti non inficia in alcun modo la responsabilità del contraente per quanto riguarda la buona esecuzione dei lavori, né lo esenta dai propri obblighi e responsabilità risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
ARTICOLO 25 – Imballaggio, spedizione e trasporto
L'imballaggio, la spedizione, il trasporto e l'assicurazione delle forniture sono a carico del contraente.
ARTICOLO 26 – Collaudo
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare, in base alle modalità previste nel capitolato delle condizioni particolari o nei documenti equivalenti, la conformità dell'esecuzione dei lavori con le condizioni stabilite dall'appalto e, in particolare, le specifiche tecniche.
2. Su richiesta del Parlamento europeo o del contraente, si deve procedere al collaudo non appena sia completato il 95% dei lavori.
In linea di principio, il collaudo ha luogo in presenza del contraente e forma oggetto di un verbale in contraddittorio firmato dal contraente e dai delegati del Parlamento europeo all'uopo abilitati.
Tuttavia, qualora il contraente sia stato invitato a partecipare al collaudo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno due settimane prima della data fissata per il collaudo, quest'ultimo può aver luogo in assenza del contraente se questi non si è presentato nel giorno e all'ora precisati nell'invito. Il verbale del collaudo è trasmesso immediatamente al contraente.
Il collaudo non può tuttavia aver luogo se i lavori incompiuti non consentono l'utilizzo dell'insieme formante oggetto dell'appalto.
3. Il collaudo comporta il trasferimento al Parlamento europeo dei rischi, salvo quelli coperti dalla garanzia.
ARTICOLO 27 – Garanzia
1. Salvo disposizione contraria e a prescindere dal controllo in fabbrica, il contraente è tenuto alla sostituzione, alla riparazione e alla messa a punto delle forniture per un periodo di garanzia di almeno un anno a decorrere dalla data di accettazione delle forniture.
In caso di sostituzione o riparazione di forniture difettose, prende corso un nuovo termine di garanzia di un anno a partire dalla data in cui sono state effettuate detta sostituzione o riparazione.
Questi termini possono essere prorogati secondo le disposizioni particolari del capitolato delle condizioni particolari o dei documenti equivalenti.
2. La garanzia è dovuta dal contraente, salvo che questi non provi che l'avaria o il cattivo funzionamento sono dovuti a forza maggiore, a un utilizzo anomalo o una riparazione o modifica effettuate dal Parlamento europeo senza accordo scritto del fornitore.
3. Fino alla scadenza del termine di garanzia può essere trattenuto un importo del 10% dell'importo dell'appalto.
4. Quanto ai lavori immobiliari, le disposizioni precedenti non inficiano in alcun modo la garanzia di lunga durata prevista dalla legislazione nazionale applicabile.
ARTICOLO 28 – Autorizzazioni necessarie – Cantiere
1. Il contraente deve disporre, prima dell'inizio dei lavori, delle autorizzazioni amministrative necessarie alla loro esecuzione. Copia di tali autorizzazioni deve essere trasmessa al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo.
2. Il rispetto delle norme di sicurezza e il mantenimento dell'ordine nel cantiere sono responsabilità esclusiva del contraente.
3. Qualora il contraente non possa ottenere, per sua colpa, una delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, il Parlamento europeo può annullare l'appalto senza preavviso.
ARTICOLO 29 – Subappaltatori
Fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 2, il contraente dovrà assicurarsi che gli obblighi previsti dagli articoli 24 e 28, paragrafo 1, siano rispettati da eventuali subappaltatori nei confronti del proprio personale.
PARTE IV
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI APPLICABILI AGLI APPALTI DI SERVIZI
ARTICOLO 30 – Esecuzione dell'appalto
1. L'appalto deve essere eseguito in modo da escludere che il contraente o il proprio personale si trovino in un rapporto di subordinazione con il Parlamento europeo. In particolare, il personale del contraente non può ricevere alcun ordine diretto del Parlamento europeo e il contraente o il suo personale non possono entrare a far parte dell'organizzazione amministrativa del Parlamento europeo.
2. Qualora il contraente sia una persona fisica, egli deve fornire la prova del suo status di autonomo. A tal fine egli fornisce i documenti relativi all'assicurazione sociale e alla sua condizione di soggetto passivo IVA.
ARTICOLO 31 – Obblighi secondari del contraente
1. Il contraente si impegna ad assolvere, secondo le migliori pratiche professionali, i compiti di cui gli è stata affidata l'esecuzione. Durante l'esecuzione dell'appalto, il contraente è tenuto ad utilizzare solo il proprio personale, che dovrà essere altamente qualificato.
2. Il contraente si impegna a fornire al Parlamento europeo ogni informazione di cui necessita per la gestione del contratto.
3. In caso di cessazione di attività, il contraente si impegna a trasmettere al Parlamento europeo tutte le informazioni e i documenti in suo possesso relativi alle mansioni di cui gli era stata affidata l'esecuzione.
4. Il contraente si impegna a rispettare le normative nazionali e locali nell'esecuzione del contratto, comprese le disposizioni sociali e fiscali.
ARTICOLO 32 – Obbligo di discrezione
1. Il contraente si impegna, a nome proprio e del proprio personale, a non utilizzare e a non divulgare a terzi fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altro di cui abbia ricevuto comunicazione o preso conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'appalto, nonché nessuno dei risultati dei propri lavori. Questi obblighi restano in vigore anche dopo l'esecuzione dell'appalto.
2. Qualora il personale del contraente lavori negli edifici del Parlamento europeo, il contraente è tenuto, su richiesta di quest'ultimo, a sostituire immediatamente e senza indennizzo qualsiasi persona ritenuta dal Parlamento europeo "persona non grata".
ARTICOLO 33 – Permessi e autorizzazioni
1. I passi necessari ad ottenere eventuali permessi e autorizzazioni richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel luogo di esecuzione dei compiti affidati al contraente, incombono esclusivamente a quest'ultimo.
2. Qualora il contraente non possa ottenere, per sua colpa, uno dei permessi o autorizzazioni necessari all'esecuzione dell'appalto, questo può essere annullato dal Parlamento europeo senza preavviso.
ARTICOLO 34 – Ripartizione del rischio
Qualora l'assolvimento dei compiti affidati al contraente sia impossibilitato da un evento di forza maggiore, il contraente non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo; l'esecuzione anche parziale di uno dei compiti comporta una corrispondente remunerazione. Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano il diritto del contraente ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nonché delle spese di trasferimento del materiale attinenti all'esecuzione dell'appalto.
ARTICOLO 35 – Responsabilità delle parti contraenti
1. Il Parlamento europeo non può essere ritenuto responsabile dei danni provocati al contraente stesso o al proprio personale addetto all'assolvimento dei compiti di cui gli è stata affidata l'esecuzione e che sopravvengano nell'esecuzione del contratto. Il Parlamento europeo non ammetterà alcun reclamo relativo a tali danni tendente all'indennizzo o al ripristino.
2. Salvo in caso di forza maggiore, il contraente è tenuto a risarcire qualsiasi danno causato al Parlamento europeo in seguito all'esecuzione o alla cattiva esecuzione dell'appalto.
3. Il contraente è responsabile di tutte le sue azioni personali e di quelle del proprio personale che potrebbero comportare conseguenze per il Parlamento.
4. Xxxxxxx al contraente, eventualmente, sottoscrivere un'assicurazione che tuteli il proprio personale dai rischi cui quest'ultimo può essere esposto in occasione dell'esecuzione dell'appalto. Il personale del contraente deve altresì essere coperto contro i rischi di infortunio o qualsiasi altro rischio suscettibile di insorgere quando debba svolgere mansioni al di fuori del luogo abituale di lavoro.
ARTICOLO 36 – Risoluzione del contratto
In caso di grave inadempienza ai suoi obblighi contrattuali debitamente constatata dal Parlamento europeo, il contratto può essere annullato in qualsiasi momento con lettera raccomandata, senza alcun preavviso né indennizzo da parte del Parlamento. Tale disposizione non inficia l'applicazione dell'articolo 15 A, paragrafo 2, delle presenti Condizioni generali.
ARTICOLO 37 – Cessione dell'appalto e prestazioni di terzi
1. Il contraente non può, senza autorizzazione preventiva ed esplicita del Parlamento europeo, cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dall'appalto, subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle mansioni che gli sono state affidate, né servirsi di fatto di terzi sostituti per le medesime finalità.
2. Anche quando il Parlamento europeo autorizza il contraente a cedere a terzi la totalità o una parte dell'appalto, egli non è comunque svincolato dagli obblighi che gli incombono a norma del contratto.
3. Salvo esplicita autorizzazione del Parlamento europeo, in caso di cessione o di subappalto totale o parziale dell'appalto, il contraente è tenuto a includere in ogni contratto stipulato con terzi tutte le clausole atte a consentire al Parlamento europeo di esercitare nei confronti di questi ultimi gli stessi diritti e di beneficiare delle stesse garanzie godute nei confronti del contraente.
ARTICOLO 38 – Proprietà
1. Ogni risultato e brevetto ottenuto dal contraente in esecuzione dell'appalto appartengono al Parlamento europeo, che può disporne liberamente, ad eccezione degli elementi per i quali esista già un diritto di proprietà industriale o intellettuale.
3. A partire dalla data di accettazione dei manoscritti, e con l'eccezione prevista al precedente paragrafo 2, saranno di proprietà del Parlamento europeo tutti i diritti relativi ai manoscritti compreso, senza che questo elenco sia limitativo, quello di utilizzare, stampare, pubblicare e vendere tutto o parte dei manoscritti, in qualsiasi veste e in qualsiasi lingua. Il Parlamento europeo potrà cedere a terzi tutti o parte dei suoi diritti alle condizioni che esso stabilirà.
4. Il contraente specificherà tutti gli elementi dei manoscritti (compresi le illustrazioni, le carte e i grafici) sui quali esista già un diritto d'autore o un altro diritto di proprietà e garantisce con la presente clausola di aver ottenuto dal titolare (o dai titolari) di detti diritti o dai suoi (loro) rappresentanti legali l'autorizzazione ad utilizzare detti elementi. Ogni pagamento di cui il contraente sia eventualmente debitore per questa autorizzazione sarà a suo carico. Ad eccezione di tutti gli elementi di cui al paragrafo 2, il contraente garantisce con la presente clausola che ha il diritto di cedere il diritto d'autore e gli altri diritti di proprietà relativi al contenuto del manoscritto.
5. Il Parlamento europeo non sarà tenuto a pubblicare i manoscritti o i documenti consegnati in esecuzione dell'appalto. Se decide di non pubblicare il manoscritto o i documenti così consegnati, il contraente potrà farli pubblicare altrove solo con l'autorizzazione scritta del Parlamento europeo.