Contract
Schema di accordo tra l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana per la disciplina degli incarichi esterni richiesti da professori e ricercatori universitari in convenzione
Tra
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana con sede legale in Treviso, Via X. Xxxxxxxx di Fiera, n. 37, C. F. 03084880263, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nel prosieguo del presente atto indicata anche come "Azienda"
E
Università degli Studi di Padova, con sede legale in Padova, Via 8 Febbraio, 2, C. F. 80006480281, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nel prosieguo del presente atto indicata anche come "Università" o “Ateneo”
congiuntamente indicate come “Parti”
PREMESSO CHE
a) Il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 e il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 gennaio 2013, n. 47, hanno inserito la terza missione tra le attività istituzionali delle Università, la cui valutazione confluisce nel Rapporto di valutazione periodica da trasmettere annualmente al MIUR. Tra gli indicatori monitorati dall’ANVUR sono previsti in particolare le attività di divulgazione scientifica e culturale, i brevetti, le attività conto terzi e i progetti di ricerca vinti in bandi competitivi, gli spin-off; le attività extra moenia collegate all’attività di ricerca;
b) La valorizzazione strategica della terza missione, ovvero l’insieme di attività̀ con le quali l’Università entra in interazione diretta con la società, mediante l’innovazione e la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze, è conseguentemente un obiettivo strategico dell’Ateneo;
c) Il D.Lgs 517/1999 nonché il Protocollo d’Intesa tra la Regione Veneto e Università di Padova disciplinante l’apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale, dettano norme relative ai diritti e ai doveri del personale universitario equiparato inserito in convenzione con il SSR;
d) L’Anac, con deliberazione n° 1208 del 22 novembre 2017, ha provveduto all’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione e il MIUR ha conseguentemente approvato un “atto di indirizzo” avente ad oggetto l’aggiornamento del PNA – sezione Università;
e) l’Università, dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 maggio 2019, con decreto del Rettore repertorio n. 2711/2019, protocollo n. 337467 del 26 luglio 2019, ha modificato il “Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni” attualmente vigente;
f) il suddetto regolamento, all’articolo 2, comma 9, prevede che “Ai professori e ai ricercatori che svolgono funzioni assistenziali si applicano le disposizioni vigenti in materia di rapporti tra Università
e Servizio Sanitario Nazionale”, mentre l’articolo 3, comma 6, recita che “Con riferimento ai professori e ai ricercatori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie, l’Ateneo individua le situazioni di conflitto di interessi relative allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, anche valutando l’assetto delle attività assistenziali nell’Azienda sanitaria di riferimento e nel rispetto di quanto previsto nelle rispettive convenzioni”;
g) l’Azienda, con deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 12/01/2006, ha approvato il “Regolamento interno degli incarichi per il personale dipendente”, che si applica al personale dipendente ospedaliero;
h) è condivisa la necessità di individuare modalità operative che, nel rispetto di un percorso snello e senza aggravio burocratico per il personale docente e ricercatore interessato, consentano una preventiva valutazione in ordine alla eventuale sussistenza di un conflitto di interessi con il Servizio Sanitario nazionale in relazione all’incarico esterno richiesto, per ragioni correlate all’ambito assistenziale;
i) L’Università, nel corso del 2017, ha già definito e posto in essere lo strumento ritenuto più idoneo per garantire l’adempimento degli obblighi sulla trasparenza riguardanti il personale docente in convenzione, titolare di incarico di direzione di struttura complessa, di struttura semplice a valenza dipartimentale e di struttura semplice;
j) l’Azienda ha dato seguito ad analoga richiesta dell’Università trasmettendo l’elenco delle convenzioni con soggetti terzi per lo svolgimento di attività libero-professionale in regime di intramoenia, che riguarda o può potenzialmente riguardare anche professori e ricercatori universitari;
k) Azienda e Università convengono sull’opportunità di regolamentare e sistematizzare in un unico accordo sia le modalità operative di cui al precedente punto h), sia le altre procedure di cui sopra, anche al fine di rendere la disciplina complessiva chiara ed inequivoca, sia nei rapporti tra le due Istituzioni, sia rispetto ai professori e ai ricercatori universitari in convenzione.
Tutto ciò premesso, tra le parti così come rappresentate
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
Art. 2 – Oggetto
Il presente accordo disciplina le modalità di verifica delle situazioni di conflitto di interesse relative allo svolgimento di incarichi extraistituzionali dei professori e ricercatori integrati in assistenza presso l’Azienda, ai sensi dell’Art. 2, comma 9 e dell’Art. 3, comma 6 del “Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni”, d’ora in poi denominato “Regolamento universitario”. In particolare l’accordo definisce le modalità operative da seguirsi nel caso di incarichi esterni richiesti da professori e ricercatori universitari in convenzione, nonché gli oneri in materia di adempimento delle norme sulla trasparenza e di convenzioni con soggetti terzi per lo svolgimento
di attività libero-professionale in regime di intramoenia, quando riguardino il personale suddetto, posti a carico rispettivamente dell’Università e dell’Azienda.
Art. 3 – Incarichi esterni
Le attività di didattica e ricerca sono inscindibili dall’attività assistenziale per i docenti universitari che operano in convenzione con il SSR.
Sono, in particolare, incompatibili con il regime di convenzionamento:
le attività professionali a qualsiasi titolo esercitate con strutture sanitarie accreditate con il servizio Sanitario Regionale.
le attività che arrechino danno all’immagine e alla reputazione dell’Azienda e le attività nelle quali il docente universitario in convenzione è portatore di interessi della propria sfera privata che possano influenzare l’adempimento dei suoi doveri istituzionali previsti dalla convenzione.
Sono, in particolare, soggetti alla verifica di conflitto di interessi:
tutti gli incarichi e le collaborazioni retribuite eseguite a favore dei soggetti fornitori di lavori, beni e servizi per l’Azienda.
Richieste preventive di incarico esterno ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Universitario
Il docente in convenzione trasmette al Rettore le richieste di autorizzazione per incarichi esterni di cui all’art 5 del Regolamento Universitario, al fine del rilascio dell’autorizzazione preventiva.
A tal fine il docente dovrà dichiarare, all’atto della presentazione della richiesta, oltre all’insussistenza di conflitti di interesse con le attività accademiche, anche l’insussistenza di conflitti di interesse con le attività istituzionali esercitate in convenzione.
Le richieste sono contestualmente trasmesse dall’Università in via telematica all’Azienda per la valutazione sull’eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitti di interessi rispetto all’ambito di competenza dell’Azienda.
Entro il termine di 10 giorni dalla trasmissione delle richieste, qualora l’Azienda non fornisca alcun riscontro, la verifica dell’Azienda di cui al presente articolo si intende assolta positivamente, presumendo che il mancato riscontro nel lasso di tempo indicato equivalga all’insussistenza di incompatibilità o conflitto di interesse rispetto all’ambito di competenza dell’Azienda.
Nel caso di divergenze valutative tra l’Ateneo e l’Azienda si provvede attraverso le determinazioni della Commissione di cui all’Art. 6, che si esprime entro 15 giorni dalla richiesta.
Comunicazioni preventive non soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Universitario Le comunicazioni preventive, non soggette ad autorizzazione da parte dell’Ateneo, presentate dai docenti universitari in regime convenzione, e relative – in particolare - a consulenze e collaborazioni scientifiche aventi carattere di occasionalità e non continuità non coincidenti in ogni caso con attività libero-professionali, ai sensi dell’Art. 6 del citato Regolamento Universitario, sono tempestivamente trasmesse, in via telematica, per conoscenza, dall’Università all’Azienda. A tal fine il docente dovrà dichiarare, all’atto della presentazione della comunicazione, oltre all’insussistenza di conflitti di interesse con le attività accademiche anche l’insussistenza di conflitti di interesse con le attività istituzionali esercitate in convenzione.
Qualora l’Azienda rilevi situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con le attività istituzionali svolte in convenzione, l’Azienda provvede a darne immediata comunicazione all’interessato e all’Ateneo, invitando il docente a provvedere alla cessazione dell’attività esercitata in conflitto di interesse.
Nel caso di divergenze valutative tra l’Ateneo e l’Azienda si provvede attraverso le determinazioni della Commissione di cui all’Art. 6, che si esprime entro 15 giorni dalla richiesta.
Attività professionali esercitate dal personale universitario a tempo definito, di cui all’Art 8 del Regolamento Universitario
Le parti prendono altresì atto che per i docenti a tempo definito che svolgono, senza necessità di autorizzazione da parte dell’ateneo, attività libero-professionali extra-moenia, l’onere di verificare che non ricorrano situazioni di conflitto di incompatibilità o interesse con il SSR è posto a carico dell’Azienda.
Attività esercitabili liberamente ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Universitario
Le parti prendono atto che le attività previste dall’art. 7 del Regolamento Universitario, da parte dei docenti in convenzione, sono esercitabili liberamente, fatto salvo il rispetto degli impegni accademici e di quelli istituzionali previsti in convenzione con il SSR.
Art. 4 – Norme in materia di trasparenza
L’Università, in conformità alla previsione dell’art. 18, c. 1 d.lgs 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza, provvede alla pubblicazione dell’elenco dei nominativi del personale docente convenzionato che, previa autorizzazione, ha svolto incarichi presso l’Università e/o presso altre amministrazioni pubbliche e/o ditte- società private, con l’indicazione della durata dell’incarico e del compenso. L’Azienda consulterà tale elenco tramite link alla sezione Amministrazione Trasparente dell’Università. In ogni caso, l’Università fornirà all’Azienda, su richiesta, le informazioni circa gli incarichi esterni autorizzati al personale in regime di convenzione.
Nella fase transitoria procederà alla trasmissione degli incarichi esterni autorizzati ai docenti in regime di convenzione in essere.
Resta a carico dell’Azienda l’obbligo di pubblicazione degli incarichi dirigenziali conferiti dalla stessa al personale docente universitario in convenzione.
L’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art.14 del D.Lgs.33 del 2013 e s.m.i. è attualmente sospeso su indicazione dell’ANAC, con delibera n. 382 del 12 aprile 2017; nel caso di rispristino dell’obbligo, l’Università trasmetterà all’Azienda i dati in questione che eventualmente riguardano i docenti convenzionati.
Art. 5 – Convenzioni con soggetti terzi per lo svolgimento di attività libero-professionale in regime di intramoenia
L’Azienda trasmette all’Ateneo, con cadenza semestrale, le convenzioni da essa stipulate:
- con strutture private, finalizzate allo svolgimento di attività professionale a pagamento;
- con strutture pubbliche, finalizzate allo svolgimento di attività di consulenza.
Su richiesta dell’Ateneo, l’Azienda trasmette anche l’elenco del personale universitario eventualmente impiegato per attività assistenziale in forza di tali rapporti convenzionali
Art. 6 – Commissione
In caso di disaccordo sulla valutazione dei casi di incompatibilità e conflitto di interesse, nonché più in generale sull’interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti si conformeranno a quanto verrà deciso da una commissione composta da tre esperti della materia, uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo individuato dalla medesime di comune accordo.
Art. 7 – Durata
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata sino al 31.12.2022. Esso sarà tacitamente rinnovato sino al 31.12.2025, qualora nessuna delle Parti ne dia disdetta almeno sei mesi prima con comunicazione a mezzo PEC.
Art. 8 – Riferimenti operativi
Le Unità operative di supporto amministrativo alla gestione dell’accordo sono per l’Università l’Ufficio Rapporti con il Servizio Sanitario, per l’Azienda l’UOC Gestione risorse umane e l’UOC Direzione amministrativa di ospedale.
Art. 9 – Firma digitale
Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale. L’imposta di xxxxx verrà assolta in maniera virtuale dalla parte ultima firmataria.
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana Il Direttore Generale
xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
(firma digitale)
Università degli Studi di Padova Il Rettore
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
(firma digitale)