CONVENZIONE
MAN-RC|08/07/2022|CONVENZIONI ITALIA 18
CONVENZIONE
per attività di Formazione – Fruizione e Valorizzazione tra
IL XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX xxxxxx xxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx Piazza Xxxxxxxx de Xxxx n. 26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore pro-tempore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Catanzaro il 30 maggio 1971 (da ora in poi denominato MArRC)
- da una parte
e
La SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI di REGGIO CALABRIA – Sezione Addestramento avente sede in Reggio Calabria, rappresentata dal Comandante Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx
- dall'altra
(di seguito denominate “Parti”)
VISTO
- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;
- il provvedimento di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MiBAC – UDCM Rep. Decreti del 5.08.2019 n.353);
- il D.M. del 23 dicembre 2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.;
- il D.M. nr. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante “La riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del MArRC (MiBACT – UDCM Rep..Decreti n. 146 del 23.03.17)
- il D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii,
- la Determina Dirigenziale rep.n. 183 del 22.06.2022
CONSIDERATO
che il D. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, all’artt. 102 e 112 disciplinano la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali , degli Istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica ;
che il MArRC oltre ad assicurare funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del proprio patrimonio ha la finalità istituzionale di svolgere attività didattica attraverso il servizio prestato dal proprio “Ufficio Servizi Educativi” al fine di contribuire alla divulgazione culturale del proprio patrimonio nonché promuovere la formazione sia con risorse interne sia in collaborazione con partner istituzionali/Enti;
che la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, oltre alla formazione degli allievi ed all’attività di sua precipua competenza, favorisce le iniziative che contribuiscono alla funzione della Scuola come centro di formazione culturale, sociale e di conoscenza del territorio;
che la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria sottoscritto nel corso degli anni Convenzioni/Accordi con gli Istituti MiBAC al fine di consolidare un rapporto istituzionale che coinvolge l’Arma dei Carabinieri ;
che le parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata alla costruzione di un rapporto reciproco di collaborazione oltre che all’attuazione di una condivisa programmazione di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
che è interesse delle parti formalizzare tale rapporto istituzionale attraverso un apposito atto convenzionale, tutto ciò premesso e considerato le parti concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1 (Oggetto e Finalità)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Con il presente Accordo le parti, per tutta la durata prevista, si impegnano ad una reciproca collaborazione concernente i seguenti ambiti: Formazione, Fruizione e Valorizzazione
Art. 2 (Obblighi delle parti)
Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a svolgere le attività di propria competenza, come specificate nell’art. 4, con la massima cura e diligenza ed altresì ad informarsi reciprocamente in ordine alle attività effettuate.
Art. 3 (Oneri connessi all’attuazione dell’accordo)
Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività restano a carico delle parti che risultano promotrici delle attività stesse. La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario né a carico del MArRC né a carico della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria
Art. 4 (Atti esecutivi)
Le attività autorizzate con il presente Accordo sono così di seguito individuate :
• Attività didattica a cura del MArRC per la formazione degli Allievi della Scuola Carabinieri di Reggio Calabria– Sezione Addestramento. L’attività andrà preventivamente concordata e programmata tra il referente del MArRC ed il responsabile dell’attività didattica della Scuola Allievi
• Autorizzazione all’ingresso gratuito per gli Allievi Carabinieri partecipanti alle attività formative e per i loro accompagnatori/tutor in occasione degli incontri didattici in considerazione della finalità educativa ed istituzionale sottesa
Art. 5 (attività ulteriori)
Art. 6 (Referenti)
I referenti dell’accordo di collaborazione sono:
per il MArRC il Direttore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx,
per la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria il Comandante Colonnello Xxxxxxxxxx Xxxxx
Art. 7 (Diritto di immagine)
Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 107-109 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il presente accordo non implica
alcuna spendita di nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva del MArRC per fini che non siano preventivamente concordati ed autorizzati dalla Direzione del MArRC
Art. 8 (Altre modalità di collaborazione)
Oltre alle forme sopra riportate potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento delle finalità oggetto del presente accordo.
Art. 9 (Durata dell’accordo)
La presente Convenzione avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione e non potrà essere rinnovata se non per espressa manifestazione di volontà delle parti.
Art. 10 (Recesso e risoluzione)
Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno due mesi notificato alla controparte tramite le mail/Pec istituzionali.
Art. 11 (Responsabilità)
Relativamente alle attività didattiche/formative la Scuola si impegna a fare rispettare agli Allievi tutte le indicazioni fornite dal personale del Museo incaricato a sovrintendere alla tutela e sicurezza degli ambienti e dei beni in esposizione.
Per tutto quanto non previsto trova applicazione, tanto per la Scuola quanto per il MArRC, la normativa del Codice Civile in materia di responsabilità per danni cagionati a terzi.
Art. 12 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Nell’ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano il personale della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Art. 13 (Controversie)
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole. Qualora non si addivenisse ad una composizione bonaria, il foro competente sarà quello di Reggio Calabria.
Art. 14 (Registrazione)
La Convenzione potrà essere registrata in caso d’uso con oneri a carico della parte che ne abbia interesse.
Art. 15 (Trattamento dei dati personali)
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti
pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.
Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003.
Trattandosi di atto con Pubblica Amministrazione il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell’art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005
Per il MArRC Per la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria Direttore Colonnello
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx