TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE CONTRATTO DI SERVIZIO PONTE
SETTORE MOBILITA’- ENERGIA
Servizio Autotrasporto Persone
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE
TRA
PROVINCIA DI BENEVENTO
E
IMPRESA……………………….
Indice |
|
Art. 1 - |
Integrazione della premessa |
Art. 2 - |
Oggetto |
Art. 3 - |
Durata |
Art. 4 - |
Modalità d’esercizio e sue variazioni |
Art. 5 - |
Corrispettivo |
Art. 6 - |
Variazioni del corrispettivo |
Art. 7 - |
Incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi |
Art. 8 - |
Regime contabile |
Art. 9 - |
Personale |
Art. 10 - |
Tutela dei lavoratori |
Art. 11 - |
Subentro di nuova impresa |
Art. 12 - |
Responsabile del servizio |
Art. 13 - |
Veicoli |
Art. 14 - |
Altri beni strumentali impiegati nello svolgimento del servizio |
Art. 15 - |
Garanzie |
Art. 16 - |
Subaffidamento |
Art. 17 - |
Tariffe |
Art. 18 - |
Standard qualitativi |
Art. 19 - |
Informazioni all’utenza |
Art. 20 - |
Monitoraggio |
Art. 21 - |
Interruzione del servizio |
Art. 22 - |
Vigilanza |
Art. 23 - |
Sanzioni |
Art. 24 - |
Risoluzione contrattuale per decadenza e revoca |
Art. 25 - |
Scadenza contrattuale ed indennizzo |
Art. 26 - |
Clausola manleva |
Art. 27 - |
Clausola compromissoria |
Art. 28 - |
Registrazione |
Art. 29 - |
Riferimento normativo |
Art. 30 - |
Allegati |
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
tra
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO
di seguito denominata col termine di “Ente”
e
IMPRESA o AGGREGAZIONE di IMPRESE……………….
di seguito denominata col termine di “Impresa”.
L’anno duemila………..., il giorno……………..……………..del mese di……..…………….presso……….………………………….………………., si sono costituiti:
A. Il sig. ………………………………………….., in rappresentanza della Provincia di Benevento (aggiudicatore) P:I: 92002770623, e dirigente del Settore Mobilità-Energia domiciliato per la carica a in…………….……………………, , autorizzato alla stipula del presente atto con …delibera di Giunta n.…………del……...,
B. L’Impresa ……..…….………...., (aggiudicataria) P.I……………………………..con sede in ………………..…….., rappresentata dal sig. ………………………………………… , nella qualità di …………………………………., autorizzato alla stipula del presente atto concernente l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di persone di collegamento tra i Comuni di S.Giorgio del Sannio (BN), Calvi (BN), X. Xxxxxxx (BN,) Venticano (AV) e la Città di Benevento.
Le parti contraenti, rinunciando alla presenza di testimoni,
p r e m e s s o che
la Regione con legge regionale n. 3 del 2002 ha stabilito che l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è regolato dal contratto di servizio ai sensi dell’articolo 19 del D. L.vo n. 422 del 1997, a seguito di regolare gara d’appalto indetta, a norma del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con determina ;
la Provincia di Benevento ha approvato, tra l’altro, con determina del ……….n. …………lo schema del presente contratto di servizio.
la gara d’appalto relativa ai servizi oggetto del presente contratto è stata aggiudicata all’Impresa………………….con determina del…………n. sulla base del capitolato d’oneri;
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Integrazione della premessa
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto ed ha valore di patto.
Articolo 2 - Oggetto
Oggetto del contratto è l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di persone di collegamento tra i Comuni di S.Giorgio del Sannio (BN), Calvi (BN), X. Xxxxxxx (BN) Venticano (AV) e la Città di Benevento, secondo le specifiche riportate nel bando di gara, nel Capitolato e nella lettera d’invito, che comporta percorrenze chilometriche annue pari a totale bus-Km …………………quali esplicitazione dei programmi d’esercizio degli orari riportati nell’ allegato 1.
Articolo 3 – Durata
Il presente contratto ha durata fino al 31-12-2007, a decorrere dalla presa in esercizio, eventualmente prorogabile ex lege, fino alla data di assegnazione di tutti i servizi pubblici di linea di competenza della Provincia di Benevento, a seguito di regolare gara di appalto eseguita in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
L’impresa si obbliga a svolgere, fino al subentro della nuova impresa, i servizi di cui al presente contratto agli stessi patti e condizioni del presente contratto, salvo quanto previsto dall’art. 6 del presente contratto in dipendenza delle eventuali modifiche delle modalità di esercizio di cui al successivo art. 4.
L’Ente darà comunicazione, all’Impresa uscente, della data di effettivo subentro dell’aggiudicataria almeno 60 gg prima dello stesso.
Articolo 4 – Modalità d’esercizio e sue Variazioni
1. Il servizio, relativamente ad orari, linee, frequenze, percorsi e fermate, si svolge secondo le modalità d'esercizio predisposte dall'Amministrazione Provinciale.
L'Impresa affidataria, in particolare, eroga i servizi di cui al presente contratto sulla base dei programma d'esercizio, dei percorsi e delle fermate di cui all'allegato 1. L'Impresa affidataria, in caso di modifiche o variazioni delle modalità d'esercizio, ottiene, ai sensi della normativa vigente e ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto di linea mediante autobus, il riconoscimento dell’idoneità dei percorsi delle autolinee nonché dell'ubicazione delle fermate oggetto di modifica.
L'Ente affidante e l'Impresa affidataria possono proporre modifiche ed integrazioni del programma d’esercizio nei modi e nei casi disciplinati nei successivi punti 4 e 8, in relazione ad eventi non prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto.
Modifiche proposte dall’Ente affidante
Durante il periodo di vigenza contrattuale l’Ente si riserva la facoltà di modificare il programma di esercizio, i percorsi, gli orari, e il numero delle fermate per comprovate esigenze di pubblica utilità, in relazione a:
mutamenti significativi della domanda o delle sue esigenze;
cambiamenti nell'assetto viabilistico e della circolazione o all'entrata in esercizio di nuove infrastrutture di trasporto;
variazioni nell'offerta dei servizi ferroviari;
nuovi Programmi Triennali dei Servizi.
Le modificazioni possono essere solo in diminuzione rispetto ai programmi d’esercizio allegati al presente contratto. Eventuali variazioni in aumento saranno autorizzate ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 3/ ’02 e la tipologia dei servizi sarà quella di cui al comma 3 dell’art. 5 stessa legge.
Alle modifiche di cui al punto 4. si applica il dispositivo di cui al punto 4 del successivo art. 6.
L'Ente affidatario si obbliga a non rilasciare ad altri soggetti autorizzazioni relative a servizi che potrebbero porsi indebitamente in concorrenza con le linee oggetto del presente contratto, ai sensi del punto k comma 8, dell’ art. 30 della L.R. 3/2002
Modifiche proposte dall’impresa affidataria
L’impresa non potrà apportare nessuna modifica al programma di esercizio senza la preventiva autorizzazione dell’Ente.
L'Impresa affidataria può proporre modifiche al programma d'esercizio di cui all'allegato 1, unicamente in ottica di razionalizzazione dell’offerta dei servizi, ivi compresa una migliore riorganizzazione aziendale. In particolare le modifiche vengono proposte in ragione di valutazioni circa i vantaggi che possono derivare all'efficienza del servizio, al soddisfacimento della domanda, all’acquisizione di nuova utenza, alla riduzione del corrispettivo unitario, all’aumento della qualità e al miglioramento dell'impatto sull'ambiente.
Per le modifiche di cui al punto 8 si applica, a riconoscimento del pubblico interesse da parte dell’Ente affidatario delle modifiche apportate, che possono comportare sostanziali variazioni d’offerta, il dispositivo di cui al punto 4 del successivo art. 6 .
Le modifiche autorizzate non dovranno comportare allungamento del periodo di durata dell'affidamento.
L’Impresa non potrà apportare nessuna modifica agli orari delle autolinee senza la preventiva autorizzazione dell’Ente. L’autorizzazione si intende implicitamente rilasciata qualora entro 30 giorni dalla richiesta non venga comunicato provvedimento di diniego.
l’Impresa affidataria è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, provvedendo in particolare:
a. all’aggiornamento degli orari e di tutte le informazioni di servizio interessanti l’utenza;
b. alla manutenzione delle paline e degli espositori degli orari;
Articolo 5 - Corrispettivo
L’importo del corrispettivo contrattuale annuo è determinato in € ……….. ….oltre I.V.A., in dipendenza dell’offerta economica presentata dall’impresa affidataria in sede di gara d’appalto;
L'Ente affidante determina convenzionalmente il corrispettivo unitario chilometrico quale rapporto tra l'offerta economica di cui al precedente punto 1. e le percorrenze di cui allo sviluppo del programma di esercizio allegato al presente Contratto di Servizio.
Il corrispettivo potrebbe comprendere anche la copertura degli eventuali minori introiti conseguenti ad agevolazioni e/o esenzioni tariffarie per particolari categorie d’utenza, secondo la normativa statale, regionale e le disposizioni della Provincia di Benevento, che l'aggiudicatario è tenuto a praticare, qualora si decidesse, di comune accordo, di regolare in questo modo le compensazioni di cui al disposto del punto 6 dell’art. 17 del presente contratto.
La fatturazione dei servizi avviene con cadenza mensile ed il pagamento del corrispettivo è erogato da parte dell'Ente affidante in rate bimestrali, a presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di accreditamento delle risorse da parte della Regione Campania. La fatturazione sarà accompagnata dalla copia del versamento dei contributi previdenziali e fiscali del personale riferita al bimestre precedente e da apposita autocertificazione attestante l'assolvimento degli importi dovuti. In caso di inadempienza a tale obbligo, l'Ente affidante procede ad una detrazione nella misura del 20% della rata del corrispettivo, che costituirà garanzia per l'assolvimento dell'obbligo. Restano ferme, comunque, le norme da capitolato inerenti i motivi e gli effetti della cauzione. Sulla somma detratta dall'Ente affidante non saranno corrisposti interessi al momento della eventuale restituzione. Ad ogni fattura dovrà, altresì, essere allegata apposita dichiarazione attestante la regolare effettuazione dei servizi affidati, e gli eventuali scostamenti dai programmi d’esercizio autorizzati, di cui all’allegato n.1 del presente contratto.
Il servizio non effettuato per cause imputabili all’impresa non può essere oggetto di fatturazione.
La liquidazione delle fatture oltre i termini previsti al punto 4. comporterà il pagamento degli interessi legali da parte dell’Ente inadempiente.
L’Ente si impegna a trasferire in quota parte gli eventuali finanziamenti finalizzati alla copertura degli oneri relativi al secondo biennio economico del CCNL in corso, se trasferiti dalla Regione Campania.
Art. 6 - Variazioni del corrispettivo
Il valore del corrispettivo può essere modificato:
su iniziativa dell'Ente affidante nei casi di variazioni d’offerta del servizio di TPL, in dipendenza di quanto previsto al punto 4 del precedente art. 4;
su richiesta dell'Impresa affidataria nei casi e con le modalità previste dal punto 8 dell’art. 4.
Trattandosi di contratto frazionale d’anno, il corrispettivo di cui al precedente art. 5 è invariabile, fatto salvo l’eventuale aggiornamento, al 75% del tasso medio annuo ufficiale d'inflazione rispetto al precedente anno, in dipendenza delle proroghe che potranno intervenire, a partire dal 2° anno di effettuazione del servizio, fino alla data di assegnazione, a mezzo di gara di appalto, di tutti i servizi pubblici di linea di competenza della Provincia di Benevento.
Quale valore del tasso di inflazione si assume il valore della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ISTAT.
Qualora per effetto delle modificazioni di cui all’art. 4, si registri, durante il periodo di validità del presente contratto, una diminuzione delle percorrenze, questa sarà compensata applicando il corrispettivo unitario chilometrico di cui al punto 2 del precedente art. 5 e senza alcuna necessità di revisione degli obblighi e degli impegni da Contratto, non direttamente correlati alle modificazioni stesse. Se le modifiche comporteranno variazioni dei fattori produttivi, si procederà a rideterminare il corrispettivo unitario, tenendo in debita considerazione i diversi fattori di costo del servizio reso, ed eventualmente a rinegoziare il contratto.
Le modificazioni d’offerta e le eventuali revisioni di corrispettivo non devono comportare la modifica degli standard qualitativi individuati in sede di aggiudicazione.
Articolo 7 - Incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi
1. L’impresa si obbliga a conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia nella produzione del servizio, un progressivo incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, comunque non inferiore all’inflazione programmata. A tal fine si impegna a comunicare annualmente all’Ente una stima dei valori economici utili al calcolo del suddetto rapporto.
Articolo 08 - Regime contabile
L’Impresa è obbligata a tenere la contabilità separata, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69, come modificato dall’art. 1 del regolamento CEE n. 1893/91, come recepito dall’art. 32, comma 1. - lett. c) e comma 9 della l.r. 28 marzo 2002, n.3, e la contabilità analitica di costi e ricavi per i servizi oggetto del presente contratto.
Articolo 9 – Personale
Il personale da impiegare nell’esercizio dei servizi pubblici di linea di cui al presente contratto è quello figurante nell’elenco di cui all’allegato n. 3. Per quanto formante oggetto dell’aggiudicazione dei servizi pubblici di linea soggetti alla disciplina del presente contratto, nell’elenco devono figurare obbligatoriamente, secondo quanto puntualmente specificato nel Capitolato di gara, le sette (n.7) unità lavorative iscritte fino alla data del 20-12-2005 nel libro matricola dell’impresa Eredi di Xxxxxxxx Xxxxxx S.n.c. di Miele Xxxxxx Xxxxx Xxxx e C., assegnataria fino a tale data dei servizi di T.P.L. di cui trattasi, successivamente passati in forza, in via precaria, alla MetroCampania, quale temporanea assegnataria, in via d’urgenza, di detti servizi. Il trasferimento di detto personale dovrà avvenire con le modalità e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 37 della legge Regionale n.3/2002.
L'Impresa affidataria dovrà sempre assicurare la presenza di personale in numero adeguato a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
L’Impresa è tenuta a comunicare alla Provincia di Benevento, Settore Mobilità-Energia, tutte le eventuali variazioni di personale iscritto a libro matricola, riportato nell’allegato elenco.
Nell’esercizio dei servizi di cui al presente contratto dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M n. 88/1999) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti, debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, la divisa sociale e apposito cartellino di riconoscimento.
Il Personale dell’Impresa non vanta né può vantare alcun rapporto con Provincia di Benevento. L’impresa garantisce la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità inerente il rapporto di lavoro con il personale dipendente.
Articolo 10 - Tutela dei lavoratori
Ai sensi dell'art. 19 del Decr. Legisl.vo n. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni, l'impresa affidataria deve assicurare l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle XX.XX. nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni imprenditoriali di categoria, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e l'orario di lavoro.
L’Impresa è tenuta all’assolvimento di tutti gli adempimenti, assumendosene i relativi oneri, riguardanti la tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo agli aspetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi la cui regolarità contributiva deve essere di volta in volta documentata all’atto della presentazione delle fatture come previsto al punto 4. dell’art. 5 .
L’Impresa si impegna a garantire la sicurezza di tutti gli ambienti di lavoro, degli impianti e dei veicoli, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
Articolo 11 - Subentro di nuova impresa
A seguito di espletamento di successive procedure concorsuali per l’affidamento di tutti i servizi di competenza della Provincia di Benevento, l’impresa uscente deve trasferire al subentrante il personale avente titolo al trasferimento, ai sensi della L.R. 3/2002, accreditando contestualmente le relative quote di T.F.R. ed eventualmente gli altri beni strumentali, identificati dall’Ente affidante e dal subentrante come funzionali per l’erogazione dei servizi affidati.
L’Impresa subentrante assumerà il personale alle dipendenze del precedente gestore nel rispetto delle condizioni previste dall’allegato “A” del Regio Decreto n. 148/1931, e successive integrazioni e modificazioni, se applicabili, oppure delle norme codicistiche e legislative che regolano il rapporto di lavoro subordinato in generale, nonché secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 422/’97 e dalla legge Regionale n.3/2002. .
Il fondo quiescenza del personale trasferito verrà garantito da parte dell’impresa aggiudicataria mediante la costituzione di una polizza fidejussoria bancaria o in altra forma consentita dalla legge o concordata tra le parti (gestore uscente/gestore subentrante). La garanzia sarà efficace con decorrenza dalla data di presa in carico del personale di cui al comma 1.
L'Impresa non più affidataria si impegna a trasferire al subentrante i beni acquistati, con fondi pubblici, anche se parzialmente sussidiati, identificati dall’Ente affidante come funzionali allo svolgimento dei servizi di cui trattasi secondo il valore di mercato che l’impresa uscente attribuirà a tali beni.
In caso di dissenso sulla valutazione di detti beni, l’Impresa subentrante, se ritiene di avvalersene, potrà attivare il procedimento arbitrale di cui al successivo articolo 27.
Entro 180 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto, l’Ente affidante provvederà ad identificare i beni funzionali all’effettuazione dei servizi, acquistati, anche parzialmente, con fondi pubblici.
L'Impresa affidataria si impegna a presentare all'Ente affidante, almeno 2 mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:
l'elenco dei beni funzionali all'esercizio da mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario, con l'indicazione dei titoli, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;
l'elenco del personale dipendente dell'Impresa affidataria da trasferire al nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo;
i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese e ai contratti di finanziamento e di somministrazioni di beni e servizi, strettamente funzionali all’esercizio del servizio di TPL, con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.
In caso di mancata trasmissione degli elenchi nei termini di cui al precedente punto, l'Ente affidante sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardata trasmissione.
In caso di alienazione di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione, l’impresa uscente si obbliga a riconoscere un diritto di prelazione al subentrante, cui dovrà pertanto tempestivamente comunicare la proposta di alienazione, indicandone i prezzi; il diritto di prelazione del subentrante dovrà essere esercitato nel termine di 60gg. dalla suddetta comunicazione.
Articolo 12 - Responsabile del servizio
L’Impresa dichiara che il responsabile d’esercizio e della sicurezza, ai sensi dell’art. 31 comma 2 della L.R. n. 3 del 28/03/2002, è il sig…………………..
il responsabile d’esercizio di cui al precedente punto 1. è in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, così come previsto dal D.M. 20/12/1991, n.448 e successive integrazioni e modificazioni.
Articolo 13 – Veicoli
L’impresa si obbliga ad utilizzare un parco mezzi idoneo, come entità numerica e conformità d’uso, a garantire la regolarità e la sicurezza d’esercizio delle autolinee in affidamento oggetto del presente contratto, nonché ad offrire adeguato comfort, nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui alla carta dei servizi allegata al presente contratto.
Per l’esercizio del servizio, oggetto del presente contratto, saranno utilizzati i veicoli di cui all’elenco allegato 2, che devono essere mantenuti in buono stato di efficienza ed eventualmente sostituiti con autobus più efficienti, senza che questo comporti ulteriori obblighi per l'Ente Affidante.
Ogni variazione al parco mezzi, così pure ogni diversa utilizzazione dello stesso, deve essere comunicata all'Ente affidante per le opportune autorizzazioni del caso.
L'Ente affidante può, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco e il suo stato di efficienza, provvedendo ad applicare le previste sanzioni, di cui al presente contratto, qualora si riscontrasse il cattivo stato di manutenzione o l’impiego di mezzi non autorizzati.
In corso di esercizio, le parti possono convenire l’utilizzazione di eventuali veicoli innovativi, purché compatibili con le norme vigenti in materia di uso, destinazione, circolazione e sicurezza.
L’impresa si impegna alla presentazione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, di un piano per il progressivo adeguamento dei veicoli alla normativa di accessibilità di cui al D.P.R. 503/96, ove necessario.
Articolo 14 – Altri beni strumentali impiegati nello svolgimento del servizio
I beni ammortizzabili impiegati per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto sono riportati nell’elenco allegato 4, fornito dall’aggiudicatario e suddiviso in 2 sezioni:
nella sezione A sono indicati i beni acquistati col contributo pubblico, anche parziale;
nella sezione B sono indicati i beni acquistati esclusivamente con risorse aziendali.
Articolo 15 – Garanzie e polizze assicurative
Per la finalità e gli effetti della cauzione definitiva del 10% ( ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/’06) si rimanda espressamente a quanto previsto in capitolato di gara dall’art. 17. Ai fini del reale assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali ed a garanzia della effettiva regolarità e sicurezza d’esercizio, l’Ente si riserva facoltà, in tutti i casi in cui l'Impresa affidataria non provvede al pagamento delle sanzioni, oppure nei casi d’insufficienza della garanzia a soddisfare integralmente eventuali crediti residuali da pretendere, a prelevare il dovuto dalla cauzione definitiva, che la stessa Impresa avrà obbligo di reintegrare nei successivi 30 giorni, oppure, in alternativa, se ritenuto più agevole ed immediato, di compensare gli eventuali crediti vantati nei confronti dell’impresa affidataria, derivanti sempre da inadempienze contrattuali, direttamente con i corrispettivi d’esercizio maturati dall’affidatario.
il mancato reintegro della cauzione definitiva nei successivi 30 giorni, per le di fattispecie di cui al precedente punto 1., o la mancata ricostituzione della garanzia in caso di escussione in tutto o in parte della stessa, comporta la decadenza dall'affidamento e la risoluzione del contratto, a mente del punto 2 dell’art. 24 del presente contratto.
La cauzione definitiva (o la garanzia fidejussoria) sarà svincolata e restituita al contraente dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria, che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Per quanto riguarda le polizze assicurative del parco veicolare, di cui all’allegato elenco n.2, l’Impresa aggiudicataria è obbligata a dimostrare annualmente l’avvenuto adempimento, con massimale minimo per i danni a persone e a cose di €5.000.000,00, inviando apposita documentazione all'Ente affidante entro il mese successivo alla stipula contrattuale.
Articolo 16 – Subaffidamento
E’ vietato il subaffidamento dei servizi oggetto del presente contratto fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dal comma , art. 33, della L.R. 3/2002.
Articolo 17 – Tariffe
1. L’Impresa si obbliga a rispettare i livelli tariffari autorizzati dalla Provincia di Benevento ed è titolare dei relativi ricavi del trasporto collettivo.
Periodicamente saranno disposti adeguamenti al livello tariffario nella misura del 75% del tasso medio annuo ufficiale d'inflazione.
Quale valore del tasso d'inflazione si assume il valore della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ISTAT.
L'impresa affidataria si impegna ad aderire al Consorzio Unico Campania, in una logica di integrazione tariffaria nell’ambito dell’intermodalità gomma-gomma e gomma-ferro di più ampia territorialità, se si determina la necessità di attuare tale condizione.
L'Impresa affidataria si impegna altresì ad applicare eventuali agevolazioni tariffarie, secondo disposizioni normative statali, regionali e provinciali.
Per le disposizioni di cui al precedente punto 5, si applicheranno le opportune compensazioni in relazione ai minori introiti, conseguenti proprio a dette agevolazioni tariffarie, che possono prevedere anche il beneficio della gratuità del trasporto a favore di determinate categorie d’utenza.
Spettano inoltre all’impresa affidataria i possibili introiti derivanti dalla valorizzazione commerciale dei beni strumentali all'esercizio, senza che ciò determini oneri aggiuntivi per gli utenti.
L'organizzazione e la gestione delle rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è a cura dell'Impresa affidataria, che ha l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.
Nei giorni e negli orari di chiusura dei punti vendita, l'impresa ammette la vendita dei titoli di viaggio a bordo, senza pagamento di sovrapprezzo.
Articolo 18 - Standard qualitativi
L'Impresa affidataria è obbligata ad esercitare i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto degli standard minimi di cui appresso e quelli di qualità esposti nella Carta dei Servizi allegata al presente contratto di servizio (Allegato n.7), predisposta tenendo conto dei principali indicatori di qualità erogata, rilevabili dalla “Carta della Mobilità Beneventana” approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 849 dell’11-11-2005, cui fare riferimento per il miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi. Nelle more di adozione, da parte della Giunta Regionale, del regolamento di definizione dei contenuti minimi standard della carta dei servizi, l’impresa è obbligata a produrre la stessa sulla base dello schema generale di riferimento di cui al D.P.C.M. 30 dicembre 1998.
L'Impresa affidataria è tenuta a rispettare i seguenti standard qualitativi minimi:
Puntualità e regolarità: l’impresa è tenuta a dare piena attuazione ai programmi d’esercizio delle autolinee affidate e ad osservare la massima puntualità nell’espletamento dei servizi, avendo riguardo del pieno rispetto degli orari autorizzati e del livello di efficienza registrato a livello Provinciale, come documentato nella suddetta Carta della Mobilità Beneventana .
Sicurezza d’esercizio: l’impresa è tenuta ad eseguire scrupolosamente la programmazione ordinaria e straordinaria della manutenzione dei mezzi utilizzati e ad eseguire puntualmente la revisione annua degli stessi.
tipologia degli automezzi: i mezzi devono essere idonei allo svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato, secondo le norme del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
età media autobus: non deve essere superiore a 15 anni. Nel calcolo dell’età media del parco rotabile non si considera la scorta;
pulizia autobus: pulizia quotidiana degli automezzi e manutenzione meccanica degli stessi secondo il libretto di uso e manutenzione delle case costruttrici.
informativa all'utenza: rispetto di quanto previsto al successivo art. 15. l’Impresa affidataria è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, ed in particolare deve provvedere alla manutenzione delle paline e degli espositori degli orari.
La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità, compresa la qualità percepita dall'utenza, sarà effettuata attraverso i risultati derivanti da ispezioni dell'Ente affidante, da rilevazioni ed indagini campionarie.
Il rispetto della carta dei servizi aziendale costituisce obbligo contrattuale essenziale, sanzionabile con le modalità previste dal Codice Civile nonché con l’applicazione delle penali previste dai successivi articoli.
L’Impresa dichiara altresì che il responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità, è il sig. ……………………….
Art. 19 - Informazioni all'utenza
Al verificarsi di variazioni agli orari, alle corse dei servizi o ai percorsi, l'Impresa affidataria si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza.
L'Impresa affidataria è obbligata a garantire un livello minimo di informazione all'utenza, eventualmente anche attraverso la predisposizione di un sito Web, fornendo:
a. indicazione, almeno nelle fermate ubicate nei centri di ogni comune servito, degli orari e dei relativi aggiornamenti ed, all’occorrenza, di tutte le altre informazioni di servizio d’interesse dei viaggiatori, ivi comprese le modalità di acquisto dei titoli di viaggio;
b. recapito telefonico dell’ufficio, individuato all'interno della propria struttura organizzativa, preposto a dare informazioni all'utenza, raccogliere reclami, proposte e suggerimenti.
l’Impresa affidataria è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, ed in particolare deve provvedere alla manutenzione delle paline e degli espositori degli orari.
Le inadempienze da parte dell’impresa affidataria agli obblighi di cui al presente articolo saranno sanzionate a mente dell’art. 23 del presente contratto.
Articolo 20 – Monitoraggio
L’Impresa si obbliga a certificare trimestralmente, a decorrere dalla data di effettivo esercizio a seguito di espletamento delle procedure di affidamento, alla Provincia di Benevento, Settore Mobilità-Energia ed all’A.Ca.M., su supporto cartaceo ed informatico, i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio. In particolare dovranno essere comunicati i seguenti dati:
numero delle corse effettuate rispetto a quelle previste in orario;
numero delle corse soppresse;
percentuale delle corse effettuate in ritardo, distinte per fasce di 15 minuti;
percorrenze trimestrali di ogni linea;
numero degli incidenti e delle interruzioni.
L’impresa è obbligata a certificare trimestralmente, a decorrere dalla data di effettivo esercizio a seguito espletamento procedure di affidamento, alla Provincia di Benevento, Settore Mobilità-Energia ed all’A.Ca.M., i dati relativi ai titoli di viaggio emessi per ogni singola linea nell’area non interessata al sistema tariffario integrato, e su richiesta dell'Ente affidante, tutte le spiegazioni in ordine ai risultati conseguiti, all'andamento del traffico, ai reclami riguardanti il servizio e, in genere, a tutto quanto riguardante le modalità di esecuzione degli obblighi soggetti a contratto.
L'Impresa affidataria riconosce al rapporto di cui ai punti 1. e 2. la funzione di strumenti di base per la valutazione da parte dell'Ente affidante, del rispetto degli impegni dalla stessa assunti in sede di presentazione dell'offerta e di sottoscrizione del Contratto di Servizio, nonché per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi. L'Ente affidante sulla base dei dati trimestrali e dei risultati conseguiti si riserva di individuare, d'intesa con l'Impresa affidataria, eventuali azioni correttive e le relative modalità di applicazione.
L'Impresa affidataria è tenuta, altresì, a presentare entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale, il “Rendiconto generale” sull'andamento dei servizi riferito all’intero periodo di affidamento dei servizi, sotto forma di autodichiarazione, da cui risultino le percorrenze effettuate, gli scostamenti dal programma di esercizio, i documenti di viaggio venduti, i ricavi tariffari, le variazioni del personale e dei mezzi per le valutazioni finali circa il quantum erogato ed il livello di raggiungimento qualitativo e quantitativo degli obiettivi.
L'Impresa affidataria presenterà il ‘rendiconto generale‘ entro 30 giorni dal termine del periodo cui si riferisce. L'Ente affidante sulla base dei risultati conseguiti si riserva di individuare, d'intesa con l'Impresa affidataria, eventuali azioni correttive e le relative modalità di applicazione.
L’ Ente affidante provvederà a riscontrare e ad accertare la qualità erogata, nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui al precedente art. 18, nonché a rilevare, con qualsiasi mezzo, la qualità percepita dall'utenza.
L'Impresa affidataria s’impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le opportune verifiche e l'acquisizione dei dati.
Articolo 21 - Interruzione del servizio
L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'Impresa affidataria, salvo nei casi di forza maggiore e di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni) e salvo nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica.
Nei casi di interruzione del servizio di trasporto pubblico per cause di forza maggiore e di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni), l'Ente affidante concorderà con l'Impresa affidataria l’eventuale effettuazione di servizi alternativi. L'Impresa affidataria si impegna tempestivamente a darne comunicazione in modo appropriato all'utenza.
Potranno essere disposte interruzioni di servizio per provvedimenti disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica, per eventi e manifestazioni autorizzate o per la effettuazione di lavori, anche ad opera dei privati.
In caso di mancata esecuzione del servizio, da parte dell'Impresa affidataria, per cause diverse da quelle previste ai precedenti punti 2. e 3., l'Ente affidante, ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 24, attua le procedure necessarie per garantire l'erogazione del servizio, avvalendosi, se del caso, di altre Imprese, con rivalsa sull'Impresa affidataria per le spese sostenute.
Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori o attività poste in essere dall'Ente affidante o da altri Enti, ditte appaltanti o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza di Enti Locali, l'Ente affidante si impegna ad informare l'Impresa affidataria con un anticipo di tre giorni e con modalità appropriate, al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.
Le interruzioni di servizio dovute a casi di forza maggiore e di calamità naturali saranno contabilizzate perché costituiscono economia di spesa a favore dell’Ente. A tal proposito dal corrispettivo verranno detratti i minori costi di trazione non sostenuti dall’impresa per il mancato servizio.
Per gli eventi non prevedibili di cui al precedente punto 2. nulla è imputabile all’impresa affidataria, così pure l'Impresa affidataria nulla può imputare all’Ente affidante per le conseguenze derivanti dalle eventuali sospensioni di esercizio di cui al punto 3. del presente articolo.
In caso di sciopero l'Impresa affidataria esegue il programma d’esercizio previsto nella fascia oraria, di cui all'allegato n. 5 del presente contratto, avvisando l'utenza.
Il minore esercizio di linea, imputabile ad astensione dal servizio del personale per adesione agli scioperi di settore, sarà contabilizzato perché costituisce economia di spesa a favore dell’Ente. A tal proposito ai minori chilometri di linea non effettuati, si applicherà il 50% del corrispettivo unitario di cui al precedente art. 5 – punto 2..
Articolo 22 - Vigilanza
L'Ente affidante può, in ogni momento, effettuare rilevazioni, verifiche e controlli diretti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili. In particolare verrà accertata la regolarità d’esercizio delle autolinee affidate, il rispetto degli standard minimi di qualità nonché gli aspetti relativi alla sicurezza.
L’impresa si obbliga a consentire al personale incaricato dalla Regione Campania ed al personale del Settore Mobilità-Energia della Provincia di Benevento, l’accesso ai veicoli alle strutture ed ai locali, nonché alla documentazione amministrativo-contabile, in conformità al regolamento dei servizi ispettivi di cui all’art. 31,punto n. 1, della L. R. n. 3/2002.
Per l'effettuazione delle suddette verifiche l'Impresa affidataria si impegna a concedere al personale del Settore Mobilità-Energia dell’Ente affidante, la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico.
Il nominativo di detto personale, che sarà munito di apposita tessera di servizio, sarà comunicato all’impresa affidataria.
Articolo 23 – Sanzioni
Fuori dai casi di risoluzione del contratto per decadenza o revoca di cui all'art. 24, qualora l'Ente affidante accerti, da parte dell'Impresa affidataria, inadempienze, inesattezze o violazioni rispetto a quanto stabilito nel presente contratto e in tutti i documenti allegati, provvederà a verbalizzare quanto rilevato e a contestarlo immediatamente all’impresa affidataria, per le eventuali controdeduzioni da fornire entro 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento della commessa infrazione e, se del caso, ad applicare le sanzioni di cui ai successivi punti.
Le irregolarità rilevate sull’applicazione del presente contratto sono soggette alle seguenti sanzioni:
corsa mancata o incompleta € 400,00;
inosservanza degli orari di partenza , di transito e d’arrivo non
dovuta a provate condizioni di traffico o di viabilità € 300,00;
illegittimo impiego di autobus di linea al di fuori dell’esercizio
autorizzato o impiego in servizio di linea di mezzi non autorizzati
per ogni giorno € 400,00;
mancata pulizia dei veicoli; € 200,00;
f) mancata informazione all’utenza di cui all’art.19 € 200,00;
g) mancata o incompleta trasmissione da parte dell'Impresa affidataria
dei dati di monitoraggio secondo le scadenze previste nell'art. 20,
comporta l'applicazione di una sanzione, per ogni mancata
scadenza, di € 100,00.
Il mancato rispetto dell'impegno relativo all'aggiornamento della
Carta della Mobilità comporta l’applicazione della sanzione di € 100,00.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 1
dell'art. 17 comporta l’applicazione della sanzione a margine
indicata per ogni giorno di arbitraria applicazione del livello
tariffario autorizzato. Il reiterato illecito comportamento oltre
la seconda diffida da parte delle Provincia di Benevento, è
motivo di risoluzione contrattuale ai sensi del lettera c. del
comma 1. del successivo art. 24. € 300,00
Le irregolarità verranno contestate ai sensi della L.R. 10/01/1983 n. 13, Legge 24/11/1981 n. 689, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.
Nel caso che le accertate irregolarità contrattuali da parte dell’impresa, persistano dopo i provvedimenti sanzionatori, la Provincia di Benevento deve provvedere ad effettuare una prima diffida nei confronti dell'Impresa affidataria, affinché questa ristabilisca immediatamente le normali condizioni d’esercizio come da obblighi contrattuali. Rimasta infruttuosa la prima diffida si provvederà ad una seconda e definitiva diffida ad adempiere, ed in permanenza di reiterato illecito comportamento da parte dell’impresa oltre la seconda diffida, si provvederà ad emettere i conseguenti provvedimenti di risoluzione contrattuale, ai sensi del punto 2. - lettera c. del successivo art. 24.
Articolo 24 – Risoluzione contrattuale per decadenza e revoca
L’affidatario del servizio è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione della gara e dal presente contratto di servizio. L’Ente affidante provvede a risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi di decadenza e revoca.
D e c a d e n z a
L'Impresa affidataria è dichiarata decaduta dall'affidamento, nei seguenti casi:
mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel presente Contratto;
abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte dell'Impresa affidataria;
gravi ed ingiustificate inadempienze che compromettono la regolarità e la sicurezza del servizio, o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettono la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
qualora l'Impresa affidataria sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
qualora l'Impresa affidataria perda i requisiti dell’idoneità morale, finanziaria, tecnica e professionale previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente;
mancata presentazione della garanzia fidejussoria o mancata ricostituzione della garanzia nel termine di 30 giorni dall’avvenuta parziale o totale escussione;
per grave violazione delle prescrizioni dettate dall’Ente responsabile dell’attività di vigilanza e controllo sul servizio;
per gravi irregolarità circa la tutela giuridica, normativa e contrattuale, con particolare riferimento ai contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dei lavoratori dipendenti.
mancata trasformazione del raggruppamento temporaneo d'Impresa (ATI) in soggetto dotato di personalità giuridica entro 3 mesi dalla data di aggiudicazione del servizio.
in presenza di altre irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio o per mancata ottemperanza da parte dell'Impresa affidataria di norme imperative di legge o di regolamenti;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 L. R. 3/2002, in caso di risoluzione del contratto per decadenza è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’Impresa affidataria del servizio, la quale dovrà risarcire l’Ente in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovesse sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.
R e v o c a
L'Ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato, nei seguenti casi:
a. in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;
b. nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
c. qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze dell'utenza;
d. qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
e. nel caso venga a mancare il finanziamento regionale.
La risoluzione per revoca, che dovrà comunque essere comunicata con un anticipo di mesi sei, avrà comunque effetto solo dopo aver esperito le procedure previste dal successivo art. 27.
Articolo 25 - Scadenza contrattuale ed indennizzo
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 L. R. 3/2002, alla scadenza del presente contratto nessun indennizzo va corrisposto all’Impresa.
Articolo 26 - Clausola manleva
L’Impresa si obbliga a tenere sollevato ed indenne l’Ente da ogni controversia ed eventuali conseguenti oneri, di qualunque natura, che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia con le eventuali imprese appaltatrici, sia verso terzi, in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all’attuazione del presente atto e, specificatamente, all’espletamento dei relativi servizi.
Articolo 27 - Clausola compromissoria
In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto a norma dell’art. 240 del D. Lgs. N. 163/2006.
Tutte le controversie non definite bonariamente ai sensi del comma 1 saranno deferite, ai sensi degli artt. 810 e ss. c.p.c., ad un Collegio Arbitrale composto da n. 3 membri. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce, per i quali non ricorra una causa di astensione, ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile, o una incompatibilità per conflitto d’interessi; il terzo arbitro, che agirà con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro provvede, ad iniziativa della parte più diligente la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242 del D. Lgs. n, 163/2006.
Per le controversie da definire a mezzo arbitrato si applicano, comunque, le disposizioni di cui agli art. 241, 242 e 243 del D. Lgs. n, 163/2006.
Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
Per la mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 5 saranno assunti i provvedimenti di cui al precedente art. 24 riguardante le sanzioni e la risoluzione del Contratto.
In caso di divergenze sulla valutazione dei beni da trasferire all’impresa subentrante, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quattro punti del presente articolo.
Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di servizio ponte, possono sempre essere risolte, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui al comma1., mediante transazione nel rispetto del codice civile.
Alla fattispecie di cui al precedente comma 9. si applicano le disposizioni di cui all’art. 239 del D. Lgs. n. 163/2006.
Articolo 28 – Registrazione
Gli adempimenti e gli oneri connessi alla registrazione del presente contratto restano in capo all’Impresa che vi provvederà entro e non oltre gg. 15 facendo tenere all’Ente copia della registrazione entro gg. 7 dal completamento delle attività connesse.
Articolo 29 - Riferimento normativo
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento e rinvio ai dettati normativi regionali, ordinari e comunitari.
Articolo 30 – Allegati
Gli allegati di cui ai precedenti articoli, previa sottoscrizione delle parti contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.
Allegato 1. Programma di esercizio analitico:
· estremi percorso, con deviazioni e diramazioni;
· percorso e fermate principali con progressione chilometrica.
· numero corse al giorno (feriali e festivi) per singola tratta;
· giorni esercizio (feriali e festivi);
· chilometri totali;
· velocità commerciale media (feriale e festiva);
. eventuali prescrizioni d’esercizio.
Allegato 2. Descrizione del parco veicoli (tipologia, anno di costruzione, caratteristiche prestazionali).
Allegato 3. - Elenco del personale
Allegato 4. - Elenco dei beni ammortizzabili impiegati per lo svolgimento del servizio.
Allegato 5. - Fascia oraria da garantire in caso di sciopero
Allegato 6. - Garanzie e Polizze
Luogo e data
x.xx l’Impresa x.xx l’Ente
Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2, C.C., espressamente approvano e sottoscrivono gli articoli nn.4, 11, 21, 24 e 25 del presente contratto.
Luogo e data
x.xx l’Impresa x.xx l’Ente
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