Marco Carbone
Mandato Professionale Codice Deontologico e Sanzioni
Incompatibilità Polizza Professionale
Xxxxx Xxxxxxx
00199 - Xxxx - Xxxxx Xxxxx x. 00 Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Come determinare l’Onorario:
• usi
• tariffa professionale
• parametri ministeriali
U S I
MANDATO ALL INCLUSIVE
Oggetto del contratto
+
Consulenze telefoniche
Nuovi adempimenti non previsti nel mandato Ravvedimenti operosi e Rateizzazioni Stoccaggio documenti / Lettura Pec Vacazioni Equitalia / Agenzia Entrate
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Etc ….
TARIFFA PROFESSIONALE
La “nuova” Tariffa Professionale, entrata in vigore il 1.11.2010, è stata abrogata dal Decreto del Ministero Giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 195 del 22 agosto 2012
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La tariffa classificava i compensi in:
• rimborsi spese
• indennità
• onorari specifici
• onorari graduali
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I rimborsi spese prevedevano le spese generali di
studio (materiale di consumo, telefonate, fax, email, fotocopie, cancelleria, etc…) del 12,5% degli onorari, su un onorario massimo di 20 mila euro, per un importo massimo addebitabile di €. 2.500 per singola parcella
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Le indennità includevano:
Assenza da Studio €. 77,48 / €. 27,12 (collab) Formazione fascicolo €. 77,48
Copie conformi a facciata €. 3,87 Domiciliazione mensile da €. 23,24 a €. 154,94
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Domiciliazione/lettura Pec cliente:
• ricezione e conservazione di corrispondenza, plichi, atti giudiziari, atti A.F. o Equitalia
• utilizzo spazi dello studio/pignoramenti
• interruzione rapporto: registro imprese/A.E. (indicare nel mandato+indennizzo se inadempiente)
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• domiciliazione priva di operatività commerciale (obbligo comunicare sede operativa alla cciaa)
• divieto di verificare il contenuto dei plichi
• pagamento anticipato
• obbligo ritiro corrispondenza ogni tot giorni
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• recesso senza giusta causa non essendo una obbligazione professionale in senso stretto
Gli onorari specifici prevedevano compensi tra un minimo ed un massimo, commisurati a:
natura, durata e caratteristiche dell’incarico
importanza delle prestazioni (valore e risultato)
vantaggi anche non patrimoniali procurati al cliente
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Gli onorari graduali prevedevano:
Telefonate (ergo Consulenze) da €. 19 a €. 31 E-mail, fax, lettere: da €. 19 a €. 31 Riunioni con il cliente: da €. 30 a €. 47 Riunioni con più parti: da €. 62 a €. 77
Esame e studio della pratica: da €. 23 a €. 31 Trasmissione telematica: €. 50 / €. 100 Apertura, variazione iva: €. 40
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PARAMETRI MINISTERIALI
(Abrogazione delle Tariffe ex D.L. 1 del 24 gennaio 2012)
Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140
(Gazzetta Ufficiale 195
del 22 agosto 2012)
Parametri per i compensi di:
• Commercialisti ed Esperti Contabili
• Avvocati (DM 10.3.2014 n. 55; ricorsi tributari+15%)
• Notai
• Consulenti del Lavoro (nel 2013)
• Professioni Area Tecnica (agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, agronomo, dottore forestale, geometra,
geologo, ingegnere, xxxxxx xxxxxxx e industriale, tecnologo alimentare)
• Altre professioni vigilate dal Ministero della Giustizia,
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liquidazione per analogia
REGOLE GENERALI
Il Giudice, in mancanza di accordo tra le parti, potrà li-
quidare il compenso facendo riferimento ai Parametri
In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mez- zo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, sono vin- colanti per la liquidazione stessa da parte del Giudice
Il Giudice può applicare per analogia i parametri nei casi non espressamente previsti (per es: consulenza del lavoro)
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Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare (da dimostrare con prova documentale), comprese quelle forfettarie, gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, ma sono compresi i costi degli ausiliari del professionista
In caso di incarico collegiale il compenso è unico ma il giudice può aumentarlo fino al doppio
Per incarichi non conclusi o prosecuzioni di precedenti incarichi, il giudice tiene conto dell’opera svolta
Il giudice dovrà comunque tener conto della qualità e dell’importanza della prestazione effettuata
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PARAMETRI GENERALI (art. 17)
Il compenso è determinato con riferimento a:
• valore e natura della pratica
• importanza, difficoltà, complessità della pratica
• condizioni di urgenza
• risultati e vantaggi, anche non economici ottenuti dal cliente
• impegno profuso anche in termini di tempo impiegato
• pregio dell’opera prestata
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MAGGIORAZIONI FINO AL 100% (art. 18)
• eccezionale importanza
• eccezionale difficoltà
• eccezionale complessità
• urgenza
RIDUZIONI FINO AL 50% (art. 18)
se la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti
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Art. 15 “attività professionali” e “valore della pratica”:
* Amministrazione e Custodia di aziende
componenti positivi di reddito + attività (4% .. 1%)
* Liquidatore di aziende
attivo realizzato (6%-1%)+passivo accertato (0,75%)
* Valutazioni, Perizie, Pareri, Consulenze di Parte
valore risultante dalla perizia o dalla valutazione
fino a 1milione 0,8%-1%; fino a 3mil 0,5%-0,7%; ..
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* Revisioni contabili, ispezioni, riordino contabilità componenti positivi di reddito lordo (0,1%-0,15%) + attività (0,05%-0,075% + passività (0,05%-0,075%
* Tenuta della contabilità ordinaria
componenti positivi di reddito lordi (0,3%-0,5% + attività (0,02%-0,06% + passività (0,02%-0,065%
* Tenuta della contabilità semplificata
componenti positivi di reddito (scaglioni 4%-1%)
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* Formazione del bilancio
componenti positivi di reddito lordi(0,03%-0,01% +
attività (0,05%-0,06%) + passività (0,02%-0,03%)
* Costituzione e variazioni statuto sociale, trasformaz.
capitale sottoscritto (1,5%-0,5%) – se 10.000 €. 150
* Fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie
totale attività situazioni patrimoniali (1,5%-0,5%)
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* Consulenza contrattuale
corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate al cessionario (1%-0,5%)
* Consulenza per contratti di mutuo, finanziamento e contributi a fondo perduto
capitale mutuato o erogato (1%-0,5%)
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* Consulenza economico-finanziaria
capitali o valori economico-finanziari (1%-0,5%)
* Assistenza in procedure concorsuali totale delle passività (2%-0,7%)
* Dichiarazioni fiscali (accertamento prestazioni gratuite) 730/740 €. 150; 740 PI €. 450; 750 €. 550; 760 €.
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650; Irap €. 200; dich. Iva €. 250; 770 €. 150; dich. successione €. 350; altre dich. €. 100; invio tel. €. 20
* Ricorsi, appelli e memorie alle commissioni trib.rie imposte+tasse+contributi+sanzioni+interessi dell’atto impugnato o in contestazione o a rimborso (1%-5%)
* Sindaco di società
componenti positivi di reddito lordi + attività (fino a 5mil da €. 6.000 a €. 8.000; poi 0,01%-0,006%)
se sindaco unico aumento fino al 100%
se presidente del collegio aumento fino al 50%
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A seguito delle sentenze 17405 e 17406 delle sezioni unite della Corte di Cassazione depositate il 12.10.2012:
* l’Ordine rilascerà il parere di congruità solo per le prestazioni concluse entro il 23 agosto 2012.
* se la prestazione professionale non si è ancora conclusa alla data del 23 agosto si applicheranno i parametri senza alcuna distinzione tra pre 23 agosto e post 23 (non vi sono frammentazioni del compenso, ma unitarietà
si applica quindi la Tariffa o i Parametri)
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ONORARI
e
CODICE DEONTOLOGICO
art. 25 comma 1: “il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali derivati al cliente” (censura)
comma 2: “la misura del compenso è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e
contributi” (censura)
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comma 3:“il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell’incarico professionale”
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Art. 36 Costituzione: “il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro … al riposo settimanale … ferie annuali “
E se il compenso richiesto dal Xxxxxxx è basso? Consiglio di Stato sentenza 238 del 22.1.2015:
“i prezzi praticati dai professionisti non possono
più essere oggetto di verifica da parte dell’Ordine del decoro deontologico”
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Pronunce Antitrust favorevoli alle offerte dei professionisti sui circuiti Groupon e Carta Amica
MANDATO PROFESSIONALE
Facsimile Consiglio Nazionale giugno 2015 Facsimile STP CNDCEC ottobre 2015
Facsimile Studi Associati febbraio 2016 + altri (Pec)
Vantaggi:
* trasparenza tariffaria
* congruità del compenso
* efficacia probatoria del credito
* censimento per antiriciclaggio
Difficoltà:
* determinazione del compenso
* descrizione della complessità dell’incarico
* quantificazione delle spese
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CONTENUTO
* oggetto e complessità dell’incarico (ipotesi)
* compenso + spese presunte o presumibili
* spese generali di studio
* compenso (anche orario) al netto di iva e cassa
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* obblighi dei clienti
* estremi polizza professionale
* adeguamento annuale Istat (eventuale)
* mediazione (negoziazione assistita inf. 50.000)
* clausola antiriciclaggio e privacy
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Cassazione sentenza 15107 del 22.7.2016
La consulenza fornita dal commercialista ad una società di capitali, finalizzata ad una ristrutturazione societaria in neutratralità di imposta, implicava l’insorgenza in capo al medesimo di una obbligazione di risultato. Il mancato raggiungimento di tale obiettivo costituisce inadempimen- to contrattuale con conseguente obbligo risarcitorio per
l’intero ammontare del carico fiscale subito dalla società
(pagamento di imposte per oltre 1 milione di euro)
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Nel mandato era stato indicato che l’obiettivo da rag- giungere era quello della sospensione di’imposta facendo scaturire un obbligazione di risultato e non di mezzi Dalla lettura del mandato la Cassazione ha rilevato che:
* la causa concreta del contratto d’opera professionale
era costituita dallo scopo di evitare la tassazione
* l’oggetto del contratto consisteva nella progettazione di una ristrutturazione societaria esente da imposta
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RECESSO ART. 2237 codice civile
“Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”.
“Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa (mancato pagamento, mancato rispetto pareri forniti, mancata consegna documentazione, riduzione organico, malattia del professionista, fallimento della società, etc). In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”
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Art. 20 comma 2 Codice Deontologico
“Il cliente e il professionista possono liberamente limitare l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ovvero prevedere, a carico del cliente recedente, un indennizzo in favore del professionista commisurato all’importanza dell’incarico e/o al compenso previsto per il completamento dell’incarico”
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RECESSO DEL PROFESSIONISTA
“Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito per anni … , con xxxxxxx tacito alla scadenza e per un eguale periodo, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso ex art. 2237 c.c. poiché i compensi professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto”.
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DEROGA ALL’ART. 2237 CODICE CIVILE
IL CLIENTE PUO’ RECEDERE ANTICIPATAMENTE
* riconoscendo al Professionista l’intero compenso per le attività oggetto del contratto anche se non sono state svolte.
* riconoscendo al Professionista un indennizzo pari ad euro … per il mancato guadagno (art. 1373 c. 3 c.c.)
* ma sarà chiamato al pagamento di euro … a titolo di clausola penale
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GLI INDICI DELL’UFFICIO FIDI DELL’ATTENTO COMMERCIALISTA
* indice di solvibilità
* indice di rotazione
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DIVIETO DI RITENZIONE
art. 25 c. 6 Codice Deontologico: è fatto divieto di ritenere i docu- menti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate
art. 2235 Codice Civile: divieto di ritenere atti, documenti e scritture ricevute dal cliente, anche in caso di mancato pagamento degli onorari o del rimborso delle spese sostenute
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Cassazione Penale 18027/2014 e 22127/2013: integra il reato di appropriazione indebita anche il rifiuto del commercialista di restituire i libri contabili al cliente, poiché costituisce un comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso
Cliente che non ritira la documentazione
art. 49 DPR 1067 del 27.10.1983 prevedeva la
possibilità per il Consiglio dell’Ordine di disporre il deposito della documentazione presso la propria sede.
Il D.Lgs. 139/2005 nulla dispone in merito
Pronto Ordini 125/2011 del 13.10.2011: NO ORDINE
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“il disturbo delle orecchie in folle”
(Xxxxxx Xxxxx)
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INCOMPATIBILITA’
Fonti:
D.Lgs. 139/2005: articoli 4 e 27 Circolare 11/2003 CNDC Circolare 20/2004 CNDC
Note interpretative CNDCEC 13.10.2010 Aggiornamento N.I. CNDCEC 1.3.2012 Pronto Ordini del CNDCEC
in attesa nuovo Aggiornamento N.I. del CNDCEC
Incompatibilità Avvocati:
* ogni attività di lavoro autonomo se professionale o continuativo (eccezioni: commercialisti, consulen- ti del lavoro, revisori legali, pubblicisti)
* notaio
* socio illimitatamente responsabile
* amministratore con poteri di gestione (eccezione per società con capitale interamente pubblico e
società con oggetto l’amministrazione di beni per- sonali o familiari)
casistiche particolari ma "non troppo”:
• Ristoratori
• Pizzaiuoli
• Sarti
• Pulitori
• Tassisti
• Illusionisti
ART. 4, COMMA 1, D.LGS 139/2005
L'esercizio della professione
è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:
Esercizio anche non prevalente né abituale Notaio
Giornalista professionista
Promotore finanziario Appaltatore di servizio pubblico
(distribuzione acqua – manutenzione giardini) Concessionario della riscossione tributi (tributi locali o di enti pubblici locali)
Esercizio anche non prevalente né abituale
* Attività di impresa, in nome proprio o altrui
* Attività di produzione di beni o servizi
* Attività intermediaria nella circolazione di beni
* Attività intermediaria nei servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore
* Attività di trasporto o spedizione
* Attività bancaria e assicurativa
* Attività agricola
* Attività ausiliarie delle precedenti
ATTIVITA’ DI IMPRESA
Incompatibilità per attività,
anche non prevalente né abituale
in nome proprio o conto proprio: imprenditore individuale
nome altrui o per conto proprio: imprenditore occulto
ATTIVITA’ D’IMPRESA
Socio s.n.c.: incompatibile
Socio accomandatario s.a.s./s.a.p.a.: incompatibile Socio accomandante s.a.s./s.a.p.a.: compatibile Socio s.r.l./s.p.a.: compatibile
Socio coop./mutua assicuratrici/consorzi: compatibile Presidente Xxx/amministratore/liquidatore: compatibile Socio srl/spa 50,01% + amministratore: incompatibile (influenza rilevante e notevole con relativo controllo)
ATTIVITA’ D’IMPRESA
Socio e amministratore società di revisione: compatibile Socio e amministratore società fiduciaria: compatibile Socio d’opera di società di persone: incompatibile
Socio d’opera società di capitali: compatibile Titolare impresa familiare: incompatibile Partecipante impresa familiare: compatibile
ATTIVITA’ INTERMEDIAZIONE
Institore o procuratore dell’imprenditore: compatibile Mediatore civile e commerciale: compatibile
Agente di commercio: incompatibile
Procacciatore d’affari/segnalazioni: incompatibile
Agente di assicurazione: incompatibile
Procuratore sportivo, agente di calciatori: incompatibile Intermediario finanziario o assicurativo: incompatibile
IMPRESA AGRICOLA
compatibilità se di mero godimento e conservativa del fondo (prodotti rivenduti esclusivamente per contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo)
coltivatore diretto: compatibile
incompatibilità laddove la vendita di prodotti agricoli per quantità e fatturato configura non già il recupero delle spese di manutenzione e conservazione del fondo ma attività di impresa
imprenditore agricolo professionale (IAP): incompatibile
ALTRE PROFESSIONI E ATTIVITA’
Consulenza finanziaria: compatibile se senza provvigioni Avvocato e Consulente del Lavoro: compatibile Spedizioniere doganale: compatibile
Editore: incompatibile
Amministratore di condominio: compatibile
Professore universitario a tempo definito: compatibile
Professore universitario a tempo pieno: incompatibile
Docente istituti scolastici pubblici:compatibile con autorizzazionepreside
Dipendente pubblico: incompatibile se a tempo pieno
Dipendente privato: compatibile sempre
TRUST
Disponente (settlor o grantor): compatibile Guardiano (protector): compatibile Beneficiario: compatibile
Amministratore (trustee): compatibile
Amministratore e Beneficiario: incompatibile
(anche se per rapporti di parentela entro il 2° grado)
ESCLUSIONE INCOMPATIBILITA’ COMMA 2
L’incompatibilità è esclusa:
* società di gestione immobiliare di mero godimento, conservativa o di pura gestione non diretta alla compravendita immobiliare, alla costru- zione, all’attività alberghiera o para-alberghiera (es: case vacanze, B&B, affittacamere)
* carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico profes- sionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce
l’incarico
SOCIETA’ STRUMENTALI O AUSILIARI ALLA PROFESSIONE
Società di mezzi e di servizi che svolgono attività di:
• Centro Elaborazioni Dati (CED)
• Domiciliazione e servizi di segreteria;
• Amministrazioni condominiali
• Organismi di Mediazione civile e commerciale
• Enti di Formazione per mediatori civili e commerciali
• Etc…
INCOMPATIBILITA’ C.E.D.
Se l’iscritto riveste la qualifica di socio e amministratore occorre raffrontare la media del fatturato del CED (in
proporzione alle quote sociali possedute) dell’ultimo quinquennio con la media del fatturato del professionista per lo stesso periodo.
Se risulta maggiore la media del fatturato del CED, rispetto alla media del fatturato professionale, l’attività dell’iscritto è incompatibile (si avrebbe prova che il CED non è più qualificabile come società strumentale o ausiliaria del professionista in quanto priva della componente intellettuale tipica ed esclusiva dell’iscritto)
VERIFICA DELL’ORDINE
L’art. 12, comma 1, lettera e) D.Lgs. 139/2005 prevede la verifica annuale della sussistenza dei requisiti degli iscritti Se vi sono cause di incompatibilità l’iscritto può richiedere il passaggio all’Elenco Speciale o la cancellazione dall’Albo Se le cause di incompatibilità vengono rimosse non è
preclusa l’azione disciplinare volta all’accertamento della
causa di incompatibilità pregressa con riferimento all’intero quinquennio trascorso.
ATTIVITA’ DELL’ORDINE
verifica a seguito delle segnalazioni di: cassa di previdenza, colleghi, clienti, cittadini, pubblico ministero, organi di stampa
Segnalazioni anonime o prive di sottoscrizione: archiviazione
Se la notizia è circostanziata (anche a mezzo di visura camerale) si avvia la procedura di verifica della presunta incompatibilità
PROCEDIMENTO INCOMPATIBILITA’
* Comunicazione apertura fascicolo all’iscritto con invito a visionare gli atti e a presentare eventuali memorie
* Convocazione dell’iscritto dinanzi la Commissione Albo
* Audizione dell’iscritto da parte della Commissione Albo
* Proposta della Commissione Albo al Consiglio dell’Ordine di:
1) Archiviazione del fascicolo
2) Apertura Procedimento Incompatibilità
Consiglio dell’Ordine delibera e comunica all’iscritto:
1) Archiviazione
2) Apertura Procedimento e comunicazione alla Commissione Albo
FASE ISTRUTTORIA
* Notifica all’iscritto dell’apertura del Procedimento
* Convocazione e audizione dell’iscritto dinanzi la Commissione Albo
* Proposta della Commissione Albo al Consiglio dell’Ordine di:
1) archiviazione per inesistenza causa incompatibilità
2) archiviazione per rimozione causa incompatibilità
3) cancellazione dell’iscritto per incompatibilità accertata e esistente
FASE DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO
Il Consiglio dell’Ordine convoca e ascolta l’iscritto Il Consiglio dell’Ordine delibera:
1) Archiviazione per inesistenza causa incompatibilità
2) Archiviazione per rimozione causa incompatibilità (notifica all’iscritto, alla Cassa e al Consiglio di Disciplina)
3) Cancellazione dall’Albo per incompatibilità accertata e esistente (notifica all’iscritto, al P.M., alla Cassa, al Tribunale, etc…)
L’iscritto può ricorre avverso la delibera presentando ricorso al Consiglio Nazionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento
CNPADC: AFFARI LEGALI
Egregio Dottore,
Le comunichiamo che la Giunta Esecutiva, nella riunione del ……… visto l’art. 7 D.I.
14/07/2004, ha deliberato:
“….1) di considerare incompatibile la carica di Amministratore Unico e socio della soc. Alpha
Srl da Lei assunta in data ;
2) di considerare l’incompatibilità insorta dalla data di assunzione della carica (--/--/1991) fino alla data di rimozione della stessa (--/--/2008), e, per l’effetto, annullare le annualità di iscrizione dal 1992, primo anno
successivo all’assunzione della carica di A.U. e socio, fino al 2007”.
La Cassa ha il potere di annullare periodi contributivi duranti i quali la professione è stata svolta in situazioni di incompatibilità, ove detta situazione non sia stata rilevata dall’Ordine con
conseguente cancellazione dall’albo
(Sentenza Cassazione 25526 del 13.11.2013)
Codice Deontologico e
Codice delle Sanzioni
IL CODICE DEONTOLOGICO
(Albo, Elenco Speciale, STP, Tirocinanti) approvato dal C.N. il 9 aprile 2008 e aggiornato:
1. 1 novembre 2008
2. 1 settembre 2010
3. 1 marzo 2016
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«il rispetto
pretende
rispetto»
(Xxxxxxx Xxxxxxxx da Serra San Quirico)
IL CODICE DELLE SANZIONI DAL 1.1.2017
sanzioni adeguate alla gravità degli atti compiuti per inosservanza del codice deontologico e per ogni azione o omissione comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione
* CENSURA: dichiarazione formale di biasimo (cessazione effetti decorsi 2 anni)
* SOSPENSIONE: fino a 2 anni (cessazione effetti decorsi 3 anni)
* RADIAZIONE: (riammissione decorsi 6 anni)
Condizioni: nessun altro illecito disciplinare (per censura e sospensione) e condotta irreprensibile (per tutti)
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CONSIGLI DI DISCIPLINA
(art. 8 DPR 137/2012 – XX Xxx. Giustizia 15.5.2013)
* incompatibilità dei Consiglieri dell’Ordine
* colleghi con 5 anni iscrizione all’Ordine o non iscritti (magistrati anche in pensione)
* nomina i componenti il Presidente del Tribunale
* Presidente consiglio disciplina il più anziano di iscrizione
* segretario il più giovane di iscrizione all’Albo
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* durata consiliatura come Consiglio dell’Ordine
COMUNICAZIONE SANZIONE: tutela interesse pubblico
* Sito dell’Ordine
* Pubblico Ministero presso il Tribunale
* Procura Generale della Repubblica c/o Corte di Appello
* Ministero della Giustizia
* Consiglio Nazionale e altri ODCEC
* Cassa di Previdenza
* Registro dei Revisori Legali
* Camera di Commercio
* Presidente del Tribunale
* Commissione Tributaria Provinciale e Regionale
* Direzione Regionale delle Entrate
* Inps, Inail e Ufficio del Lavoro
* Comando Regionale della Guardia di Finanza
* Banca d’Italia
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* Altri Ordini professionali se eventualmente iscritto
EFFETTI DELLA SOSPENSIONE
Interruzione incarichi giudiziari (CTU, Amministratore Giudiziario,
Curatore, Commissario/Liquidatore Giudiziale, etc)
Interruzione incarichi di sindaco o revisore
Impossibilità di rappresentare il cliente presso le Commissioni Tributa-
rie e trasmettere telematicamente le dichiarazioni fiscali dei clienti.
Perdita dei requisiti come mediatore civile e gestore della crisi presso gli Organismi di Composizione della Crisi.
Qualora l’iscritto, nonostante la sospensione irrogata, continui a svol- xxxx l’attività professionale, correrà il rischio della imputazione penale di esercizio abusivo della profes-sione ex art. 348 C.P., oltre ad un ulteriore ed autonomo procedimento disciplinare.
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Il Codice Deontologico è l’insieme dei valori, dei principi e dei doveri da osservare ed alle quali ispirarsi nell’esercizio della Professione a tutela dell’affidamento della collettivi- tà, dei clienti e dei terzi, della correttezza dei comporta- menti nonché della qualità ed efficacia della prestazione.
Il comportamento, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere irreprensibile e consono al decoro e alla dignità della stessa.
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DUE PRINCIPI CARDINE
AGIRE NELL’INTERESSE PUBBLICO
MANTENERE ALTA LA REPUTAZIONE
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INTERESSE PUBBLICO (art. 5)
Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico (per l’imprenditore: il profitto)
Soltanto nel rispetto dell’interesse pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente.
In osservanza dell’interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il C.Disciplina (censura)
L’uso del sigillo professionale è disciplinato dal regolamento del Consiglio Nazionale.
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agire nell’interesse pubblico in senso soggettivo,
avendo riguardo agli interessi legittimi dei clienti,
degli altri stakeholder (Stato, banche, lavoratori, investitori, imprenditori, fornitori)
e di tutti coloro che fanno affidamento sulla nostra
obiettività ed integrità
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agire nell’interesse pubblico in senso oggettivo, tutelando l’interesse pubblico sotteso alle nostre funzioni :
• affidabilità dei sindaci e dei revisori
• competenza e professionalità dei curatori/commissari
• etica e moralità dei fiscalisti
• ecc…
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Principi fondamentali della professione:
* Integrità onestà, correttezza, senza discriminazioni
- onestà materiale: non rubare, non accettare denaro …
- onestà intellettuale: non mentire o ingannare (censura/1anno)
* Obiettività: assenza di pregiudizi, conflitti di interesse o indebite pressioni di altri che possono influenzare il giudizio, non influenzabili- tà dalla aspettative del cliente (pareri/attestazioni) (censura/6 mesi)
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* Diligenza: a prescindere dal valore e dalla natura dell’incarico (censura)
* Indipendenza: evitare cointeressenze economiche e conflitti di interesse (2 soci); libero da qualsiasi legame personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare integrità o obiettività (1 anno)
* Competenza: mantenere elevata competenza, capacità e qualità dello staff, no incarichi in assenza di competenza, organizzazione materiale e personale adeguata (censura)
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VIOLAZIONE OBBLIGO FPC (90 nel triennio) zero crediti: sospensione fino a tre mesi
30 crediti: sospensione fino a due mesi
30-60 crediti: sospensione fino a 1 mese oltre 60 crediti: censura
meno 20 crediti annui/9 crediti obbligatori (ordinamento,deontologia, compensi,organizzazione studio,antiriciclaggio,mediazione): censura
Se recidivo sospensione fino al doppio della sanzione Impossibilità di accogliere tirocinanti
No inserimento elenchi per assegnazioni incarichi o commissioni esami
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VIOLAZIONE OBBLIGO FPC 65ENNI (30 nel triennio)
zero crediti: sospensione fino a tre mesi 10 crediti: sospensione fino a due mesi 10-20 crediti: sospensione fino a 1 mese
oltre 20 crediti: censura
meno 7 crediti annui/9 crediti obbligatori (ordinamento,deontologia, compensi,organizzazione studio,antiriciclaggio,mediazione): censura
Se recidivo sospensione fino al doppio della sanzione Impossibilità di accogliere tirocinanti
No inserimento elenchi per assegnazioni incarichi o commissioni esami
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* Riservatezza: segreto professionale e privacy (6 mesi)
* Trasparenza: linearità di atti e comportamenti
* Credibilità: affidabilità e capacità di ispirare fiducia
* Responsabilità: obbligo stipula e comunicazione al cliente estremi polizza e massimale (6 mesi); porsi in condizione di poter risarcire l’eventuale danno
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Polizza Professionale
Il Commercialista nella sua attività di assistenza alle imprese è tenuto a rispondere al cliente,
all’xxxxxx e ai terzi secondo tre profili di responsabilità:
• responsabilità civile
• responsabilità amministrativa
• responsabilità penale
L’articolo 3, comma 5 lettera e) del D.L. 138/2011, in attuazione della Legge di conversione 148/2011 sancisce, con decorrenza 15 agosto 2013: “a tutela del cliente il professionista è tenuto a stipul- are idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’atti- vità professionale”
Informare il cliente nel mandato o nella dichiarazione di accettazione della nomina di sindaco degli estremi di polizza, del massimale e delle eventuali variazioni successive
La violazione di tale disposizione, oltre a produrre la sanzione previ- sta dal codice deontologico, produce illecito disciplinare ex art. 6 comma 2 DPR 137/2012
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Il DPR 137/2012 non ha indicato il massimale minimo del danno coperto dalla polizza, limitandosi a stabilire che
l’assicurazione deve essere stipulata a tutela del cliente. Massimale 3milioni visto conformità (credito/rimborso iva, precompilata, etc...) era di 2 miliardi di lire
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OGGETTO DELLA POLIZZA
Tutte le attività previste dal nostro Ordinamento
Estensioni di polizza se svolgiamo:
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liquidatele, procedure concorsuali, fusioni, acquisizioni, incorporazioni, condomini, mediazione, visto leggero, visto pesante, 730, buste paga, sindaco, revisore legale, consigliere di amministrazione, membro organismi di vigilanza, giudice tributario, ctu e ctp, revisore enti locali,incaricato pagamento imposte, custodia documenti (far inserire sanzioni e interessi), domiciliazione società e lettura Pec
Garanzia postuma (pensionati):
assicura le richieste di risarcimento per fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza anche dopo la cessazione della stessa ma per i soli anni indicati nel contratto: far inserire retroattività illimitata/5 anni
Retroattività:
risarcisce la Compagnia per tutte le richieste giunte nel periodo di validità della RC anche nel caso in cui i danni si siano verificati prima della stipula ma nel periodo di retroattività convenuta: preferibile illimitata o di 5 anni
Regolazione premio: fatturato / bonus malus
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ESATTA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete e le reticenze in merito al rischio oggetto di assicurazioni,
possono comportare l’annullamento del contratto o
comunque la perdita parziale o totale dell’indennizzo.
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Polizza di secondo rischio per adeguare la congruità del massimale in quanto la Compagnia, nel caso dei sindaci (polizze D&O: director and officer), copre il danno limita- tamente ad 1/3 o ½ rispetto al massimale assicurato.
Attenzione alla clausola: nel caso di responsabilità concor- rente o solidale, l’assicurazione opera esclusivamente per
la quota di danno direttamente imputabile all’assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante dal mero vincolo di solidarietà. Tale previsione può ledere gli inte- ressi del sindaco aggredito da azione di responsabilità, costringendolo ad accollarsi personalmente le quote dei colleghi addebitategli in forza della solidarietà passiva.
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Scoperto:
percentuale che rimane a carico del Professionista;
rischiosa per grandi sinistri
Franchigia:
parte del danno che rimane a carico di chi ha sottoscritto la polizza a prescindere dalla richiesta di risarcimento danni.
Massimale:
limite massimo di risarcimento erogabile dalla Compagnia
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POLIZZA DA PREFERIRE TAILOR - MADE
Oggetto: tutto ciò che è previsto nel nostro ordinamento Franchigia SI, Scoperto NO
Massimale alto (attenzione al limite indennizzo per sinistro e anno assicurativo)
Tempi denuncia sinistri congrui: almeno 30 giorni Retroattività e garanzia postuma illimitata
Territorialità per chi svolge attività all’estero
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POLIZZA DA PREFERIRE
No regolazione premio
Polizza di durata pluriennale (biennale) senza tacito rinnovo
Rinuncia recesso dell’assicuratore in caso di sinistro Compagnia di assicurazione primaria che paga il danno
Prezzo, un elemento, ma non il più importante
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SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Se il professionista esercita la propria attività nell’ambito della STP facendo ricadere sulla società la responsabilità civile di inadempimento dell’incarico, il soggetto contraente della polizza, che verrà stipulata anche favore dei soci professionisti, sarà la stessa STP.
Se invece il socio professionista svolge la sua attività professionale anche in proprio, dovrà stipulare una propria polizza assicurativa per le attività svolte al di fuori della STP.
(Circolare 32 IRDCEC del 12/07/2013 e Pronto Ordini n.182 del 22/07/2013)
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GESTIONE DEL SINISTRO DA PARTE DELLA COMPAGNIA
* copertura assicurativa (esistenza polizza, retroattività, pagamento dei premi annui);
* rapporto professionale (fatture o lettera d’incarico o qualsiasi allegazione che certifichi l’esistenza del suddetto rapporto);
* responsabilità del comportamento colposo;
* nomina fiduciario per valutare l’entità del danno
* liquidazione del danno.
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