ACCORDO di COLLABORAZIONE-CONVENZIONE
PO FSE 2014/2020 - “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID19” ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ACCORDO di COLLABORAZIONE-CONVENZIONE
Per l’utilizzo e il rimborso dei BUONI SPESA ELETTRONICI emessi dal Comune di Marsala a favore dei cittadini residenti nel territorio comunale ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale 28.3.2003 n.124 e della Deliberazione G.M. Marsala 20.5.2020 n.44.
L’anno duemilaventi il giorno ……. del mese di ....... della sede del Comune di Marsala Settore Servizi Sociali
TRA
il Comune di Marsala in persona del Dirigente del Settore Servizi alla Persona-Servizi Sociali dottoressa Xxxxx Xxxxxx,a ciò autorizzata dalla predetta Deliberazione G.M. (di seguito: “Comune”)
e
la ditta ……………………….. esercente commerciale con sede in Marsala via …….……….….. civico ………. p.i. ……………….. iscritta al REA della CCIAA di ……...…….. al n. ………….…. in persona del suo titolare/legale rappresentante ……………………..…. (di seguito: “ditta”)
convengono e stipulano l’Accordo di Collaborazione – Convenzione in appresso articolato (di seguito: “Accordo”).
Art.1 OGGETTO e FINALITÀ
Il presente Accordo regola l’utilizzo dei Buoni Spesa Elettronici emessI dal Comune per l’acquisto di generi di prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PASTI PRONTI) presso gli esercizi commerciali convenzionati.
I Buoni Spesa Elettronici non sono cedibili,non sono utilizzabili come danaro contante e non danno diritto a resto in moneta contante.
L’utilizzo dei Buoni comporta l’obbligo per il cittadino che lo spende di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del Buono e il prezzo dei beni acquistati.
Le Parti del presente Accordo danno atto che la prestazione fiscale relativa alla cessione dei beni intercorre esclusivamente tra il Comune e la Ditta.
Art.2 MODALITÀdi UTILIZZO
I Buoni Spesa sono accreditati dal Comune direttamente al beneficiario e possono essere spesi anche cumulativamente.
I Buoni Spesa sono il titolo di legittimazione del loro intestatario-titolare all’acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità o farmaceutici per un valore massimo pari al loro controvalore in danaro.
I Buoni virtuali sono consegnati dal titolare alla Ditta, attraverso la lettura della tessera sanitaria o del codice fiscale del titolare del buono e del PIN che il titolare del buono riceve sul proprio telefono cellulare al termine della transazione.
Art.3 MODALITÀ di RIMBORSO
La Ditta richiede il corrispettivo dei beni venduti con i buoni virtuali rimettendo al Comune il documento contabile/nota di debito (operazione fuori campo iva), riepilogativo di tutti i Buoni virtuali emessi.
Il documento contabile con l’indicazione “fornitura di beni di prima necessità” deve essere trasmesso al Comune a mezzo sistema di interscambio (sdi) utilizzato per le fatture elettroniche, indicando il seguente codice univoco d’ufficio: JTHZ0K.
Ricevuta la documentazione, il Comune procede alle verifiche mediante la Piattaforma “Sivoucher” appositamente allestita e provvede alla liquidazione delle somme dovute alla Ditta, tramite bonifico bancario sul conto indicato dalla Ditta nell’istanza di partecipazione.
La Ditta non sostiene costi di registrazione o di commissioni di sorta.
Art.4 BENI COMPERABILI
I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamenteper acquistare generi alimentari o beni di prima necessità o farmaceutici.
I Buoni non possono essere utilizzati per acquistare bevande alcoliche.
Art.5 DURATA
L’Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità sino al 31.07.2021, salvo recesso con preavviso della parte recedente di mesi uno.
Art.6 CONTROLLI
Il Comune effettua controlli sull’utilizzo corretto dei Buoni Spesa Elettronici nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati nel presente Accordo e si riserva la facoltà di non riconoscere il rimborso alla Ditta per prodotti non conformi alla tipologia supra indicata e di interrompere il sevizio per il beneficiario del Buono indebitamente utilizzato.
Il Comune si riserva di sciogliere in ogni momento il rapporto convenzionale con la Ditta,in caso di accertata mancanza,successiva alla stipulazione dell’Accordo, dei requisiti dichiarati nonchè in caso di gravi violazioni dell’Accordo medesimo.
Nell’ambito della realizzazione del servizio qui regolato, la Ditta è tenuta al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento generale sula protezione dei dati. (Regolamento UE 679 del 2016).
Art.8 FORO
Ogni controversia inerente l’esecuzione del presente Accordo è rimessa per patto espresso al Foro di Marsala.
Per ogni effetto di legge, le Parti eleggono domicilio presso il Comune di Marsala.
Art.9 SPESE
Ogni spesa eventualmente discendente dal presente Accordo è a carico della Ditta.
L’Accordo verrà registrato solo in caso d’uso a spese della Parte interessata.
Art.10 RINVIO
Per quanto quì non previsto,si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile in materia.
La Ditta Il Comune
_______________________ ______________________
Marsala, ___________ 2020