Terzo Protocollo addizionale
Traduzione
Terzo Protocollo addizionale
0.192.110.33
all’Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa
Conchiuso a Strasburgo il 6 marzo 1959
Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 19731 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 13 dicembre 1973 Entrato in vigore per la Svizzera il lo gennaio 1974
(Stato 18 aprile 2019)
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa, firmatari dell’Accordo genera- le su i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa2 o Parti di questo Accordo e nel contempo Membri del Fondo di ristabilimento del Consiglio d’Europa per i rifugiati nazionali e gli eccedenti di popolazione;
considerate le disposizioni degli articoli I e IX (g) dello Statuto di detto Fondo3; considerato l’articolo 40 dello Statuto dei Consiglio d’Europa4;
desiderosi di precisare il regime giuridico dei beni, averi e operazioni e lo statuto giuridico degli organi e degli agenti del Fondo di Ristabilimento;
considerato che, a tal proposito, è necessario che la realizzazione degli scopi statutari del Fondo sia facilitata dalla riduzione più ampia possibile degli aggravi fiscali che pesano direttamente o indirettamente sulle operazioni del Fondo e che, definitiva- mente ricadono sui beneficiari dei prestiti accordati dal Fondo;
desiderosi di completare le disposizioni dell’Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa per quel che concerne il Fondo di Ristabilimento,
hanno convenuto quanto segue:
Titolo I
Statuto, personalità e capacità
Art. 1
Lo Statuto del Fondo di Ristabilimento del Consiglio d’Europa, approvato con Risoluzione (56) 9 del Comitato dei Ministri, o emendato, sia da quest’ultimo, sia dal Comitato di Direzione che agisce nell’ambito dell’articolo IX (h) di questo Statuto, è parte integrante del presente Protocollo.
RU 1974 702; FF 1973 1373
1 Art. 2 cpv. 1 del DF del 27 set. 1973 (RU 1974 700).
2 RS 0.192.110.3
3 Il testo dello Stat. di questo Fondo è all. al presente Prot.
4 RS 0.192.030
Il Fondo di Ristabilimento del Consiglio d’Europa ha piena personalità giuridica e specificatamente ha capacità di:
(i) contrattare;
(ii) acquistare e alienare diritti, e beni mobili e immobili;
(iii) stare in giustizia;
(iv) effettuare tutte le operazioni relative agli scopi statutari.
Le operazioni, gli atti e i contratti del Fondo di Ristabilimento sono retti dal presente Protocollo, dallo Statuto del Fondo e dalle disposizioni regolamentari prese confor- memente a tale Statuto. Il Fondo può inoltre consentire espressamente l’applicazione sussidiaria d’una legge nazionale, sempre che questa non deroghi al presente Proto- collo e a detto Statuto.
Titolo II
Giurisdizione, beni, averi, operazioni
Art. 2
Ogni giurisdizione competente d’uno Stato membro del Fondo o di uno Stato dove il Fondo ha contratto o garantito un prestito, può decidere delle controversie nelle quali il Fondo è parte convenuta.
Tuttavia:
(i) nessuna azione potrà essere intentata davanti a tali giurisdizioni, sia contro il Fondo da parte di uno Stato membro o da parte di persone agenti in nome di detto Stato o facenti valere diritti ceduti da quest’ultimo, sia da parte del Fondo contro uno Stato membro o contro le persone citate;
(ii) le controversie nate da contratti di prestito o di garanzia di prestito conchiusi dal Fondo con uno Stato membro o con un altro assuntore di prestito ricono- sciuto da questo Stato, saranno regolate con una procedura arbitrale stabilita nei detti contratti. Le controversie nate da contratti di mutuo o di garanzia sottoscritti dal Fondo, saranno regolate mediante ricorso a una procedura arbitrale le cui modalità sono definite dal Regolamento dei Mutui emanato in applicazione dell’articolo X, sezione 1 (d), dello Statuto del Fondo.
Art. 3
I beni e gli averi del Fondo, ovunque si trovino e qualunque ne sia il possessore, sono sottratti a qualsiasi forma di pignoramento, sequestro o esecuzione prima che contro il Fondo sia stato reso un giudizio esecutorio non più suscettibile d’essere impugnato con i mezzi ordinari di ricorso.
L’esecuzione forzata, sul territorio degli Stati membri del Fondo, delle sentenze pronunciate in seguito a una delle procedure arbitrali previste all’articolo 2 capover- so 3 è effettuata secondo le vie di diritto in vigore in ciascuno degli Stati e dopo che sarà stata apposta – senz’altro controllo di quello della verifica dell’autenticità di
queste sentenze, della loro conformità alle regole di competenza e procedura stabilite dal Regolamento dei Mutui del Fondo, e dell’assenza di contraddizione fra le dette sentenze e un giudizio definitivo intervenuto nel paese interessato – la formula esecutoria usata nello Stato sul cui territorio la sentenza deve essere eseguita. Ogni firmatario al momento dei deposito del proprio strumento di ratificazione, notifiche- rà agli altri firmatari, tramite il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, quale sia, secondo la legislazione del proprio paese, l’autorità competente preposta a tale formalità.
Art. 4
I beni e gli averi del Fondo, ovunque si trovino e qualunque ne sia il possessore, saranno esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di coercizione ordinata dal potere esecutivo o dal potere legislativo.
Gli edifici e i locali utilizzati per il funzionamento dei servizi del Fondo così come l’archivio di quest’ultimo sono inviolabili.
Art. 5
Nella misura necessaria alla realizzazione dello scopo statutario, il Fondo di Ristabi- limento può:
(a) possedere valute d’ogni sorta e avere conti in qualunque moneta;
(b) trasferire liberamente per via bancaria i suoi fondi da un paese a un altro o nell’interno di ogni paese, e convertire in qualsiasi moneta ogni valuta che possiede.
Nell’esercizio dei diritti previsti da questo articolo, il Fondo di Ristabilimento terrà conto di tutte le osservazioni che gli fossero fatte dal Governo di qualsiasi Stato membro.
Art. 6
I beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamento, controllo o moratoria di qualsiasi natura.
Art. 7
Il Fondo di Ristabilimento, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti da ogni impo- sta diretta.
Il Fondo di Ristabilimento è esonerato da ogni imposta, negli Stati membri del Fondo, sulle transazioni o operazioni relative ai prestiti che il Fondo contrae per devolverne il prodotto, conformemente al proprio scopo, alle necessità dei rifugiati e degli eccedenti di popolazione e ai mutui che consente o che garantisce alle condi- zioni statutarie previste.
Nessuna esenzione è accordata al Fondo per quel che concerne imposte, tasse e diritti corrispondenti alla pura rimunerazione di servizi di pubblica utilità.
I Governi degli Stati membri prendono, ogni volta che ciò è loro possibile, le dispo- sizioni adeguate in vista:
(a) dell’esenzione dalle imposte sui redditi spettanti agli interessi delle obbliga- zioni emesse o dei prestiti contratti dal Fondo;
(b) della remissione o del rimborso del montante dei diritti indiretti e delle tasse facenti parte del prezzo dei beni immobili o mobili o di quello di prestazioni di servizi quando il Fondo, per il suo uso ufficiale, effettua acquisti impor- tanti o beneficia di servizi il cui prezzo comprende diritti e tasse di tale natura.
Nessuna imposta di alcun tipo sarà percepita sui valori o sulle obbligazioni emessi o garantiti dal Fondo (compresi i dividendi o gli interessi relativi) qualunque ne sia il possessore:
(a) se questa imposta costituisce una misura discriminatoria contro un tal valore o una tale obbligazione per il solo fatto che essi sono stati emessi o garantiti dal Fondo; o
(b) se la sola base giuridica di una tale imposta è il luogo o la valuta nella quale il valore o l’obbligazione sono emessi o garantiti, resi pagabili o pagati o ancora il luogo della sede, di ogni ufficio o centro operazionale del Fondo.
Art. 8
Il Fondo è esente da ogni diritto doganale, proibizione e restrizione d’importazione per le cose destinate al suo uso ufficiale a meno che tali proibizioni o restrizioni non siano state dettate da ragioni d’ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di salute pubblica. Gli articoli importati in franchigia non saranno tuttavia ceduti a titolo qualsiasi sul territorio del paese nel quale saranno stati introdotti, se non nelle condi- zioni accordate dal Governo di tale paese.
Titolo III Organi
Art. 9
Gli organi designati all’articolo VIII dello Statuto del Fondo godono sul territorio di ogni Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali, un trattamento almeno favorevole quanto quello accordato da questo Membro alle missioni diplomatiche di ogni altro governo. La corrispondenza ufficiale o le altre comunicazioni ufficiali degli organi del Fondo non possono essere sottoposte a censura.
Art. 10
I membri del Comitato di Direzione, del Consiglio d’Amministrazione e dei Comita- to di Sorveglianza godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti compiti dagli stessi, compresi le parole e gli scritti, nella loro qualità ufficiale e nel limite delle loro competenze. Tale immunità continuerà a essere loro accordata anche a espira-
zione del mandato. Essi beneficiano inoltre, per quel che concerne le restrizioni all’immigrazione, la registrazione degli stranieri, il regolamento di cambio e le agevolezze di viaggio, dello stesso trattamento dì quello accordato dagli Stati mem- bri ai rappresentanti di altri Governi del Fondo che possiedono uno statuto equiva- lente. Le somme loro concesse in spese di rappresentanza o le spese inerenti all’esercizio delle loro funzioni non sottostanno ad alcuna imposizione fiscale.
Art. 11
Le immunità e i privilegi sono accordati alle persone designate all’articolo 10 non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all’esercizio del loro ufficio. In conseguenza un Membro non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l’immunità del proprio rappresentante in tutti i casi dove, a suo parere, l’immunità impedisse di far giustizia e possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.
Art. 12
(a) Le disposizioni degli articoli 10 e 11 più sopra non sono opponibili alle auto- xxxx dello Stato di cui la persona è o è stata il rappresentante.
(b) Gli articoli 10, 11 e 12 (a) si applicano in uguale misura ai rappresentanti aggiunti, consiglieri, periti tecnici e segretari di delegazione.
Titolo IV Agenti
Art. 13
Il Governatore del Fondo e gli agenti del Fondo godono dei privilegi ed immunità previsti all’articolo 18 dell’Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa.
Il Governatore determinerà le categorie degli agenti alle quali s’applicano, comple- tamente o in parte, le disposizioni di detto articolo.
Le comunicazioni previste all’articolo 17 dell’Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa saranno fatte dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa per quel che concerne sia il Governatore sia gli agenti men- zionati al capoverso precedente.
Il Segretario Generale, dopo aver consultato il Governatore, può e deve levare l’immunità accordata ad un agente in tutti i casi dove, a suo parere, l’immunità impedisse l’esercizio normale della giustizia e possa essere levata senza nuocere al buon funzionamento del Fondo. Il Comitato della Direzione del Fondo è competente per decidere di levare le immunità al Governatore.
Titolo V
Applicazione dell’Accordo
Art. 14
I Governi degli Stati membri del Fondo s’impegnano a sollecitare le autorizzazioni costituzionali che fossero eventualmente necessarie per far fronte agli obblighi statutari che questi Stati assumono nei confronti del Fondo di Ristabilimento. Xxxx s’impegnano altresì a sollecitare in tempo utile dette autorizzazioni onde poter soddisfare gli impegni contratti a titolo di assuntore di prestito o di garante, confor- memente alla sezione 3 dell’articolo VI dello Statuto del Fondo di Ristabilimento.
Art. 15
xx Xxxxx potrà concludere con ogni Stato membro degli accordi speciali precisando le modalità d’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo, completando tali disposizioni o derogando a quelle dell’articolo 13 più sopra. Esso può inoltre concludere accordi con ogni Stato non membro del Fondo di Ristabilimento per regolare l’applicazione delle disposizioni di questo Protocollo nel relativo Stato.
Titolo VI Disposizioni finali
Art. 16
Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno deposti presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Esso entrerà in vigore dopo il deposito dello strumento di ratificazione da parte di tre firmatari rappresentanti almeno il terzo dei titoli del Fondo. Per gli altri Membri del Fondo, il Protocollo entrerà in vigore alla data di deposito dello strumento di ratificazione di ciascuno.
Tuttavia, nell’attesa dell’entrata in vigore del Protocollo secondo le condizioni previste nel precedente paragrafo, i firmatari convengono, per evitare ogni ritardo del buon andamento del Fondo di Ristabilimento, d’applicarlo temporaneamente il 1° settembre 1958 o il più tardi a contare dalla firma, nella misura compatibile con le regole costituzionali di ciascuno.
Art. 17
Ogni Governo divenuto, dopo la firma del presente Protocollo, Membro del Fondo, può aderire al Protocollo depositando uno strumento d’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Tale adesione avrà effetto alla data del deposito qualora l’adesione ha avuto luogo dopo l’entrata in vigore del Protocollo e alla data dell’entrata in vigore del Protocollo qualora l’adesione fosse anteriore.
Ogni Governo che ha deposto uno strumento d’adesione prima dell’entrata in vigore dei Protocollo, lo applicherà subito, temporaneamente, nella misura compatibile con le proprie regole costituzionali.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 6 marzo 1959, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Consi- glio d’Europa.
Il Segretario Generale ne comunicherà copie, certificate conformi, a tutti i Governi firmatari o aderenti.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione del Protocollo il 18 aprile 20195
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Belgio | 26 ottobre | 1962 | 15 marzo | 1963 |
Bosnia e Erzegovina | 17 novembre | 2005 A | 17 novembre | 0000 |
Xxxxxxxx | 31 ottobre | 2008 A | 31 ottobre | 2008 |
Ceca, Repubblica* | 9 febbraio | 2001 A | 9 febbraio | 2001 |
Cipro | 30 novembre | 1967 A | 30 novembre | 0000 |
Xxxxxxx | 11 ottobre | 1997 A | 11 ottobre | 1997 |
Danimarca | 5 ottobre | 1989 A | 5 ottobre | 1989 |
Estonia* | 17 dicembre | 1998 A | 17 dicembre | 1998 |
Finlandia* | 4 agosto | 2016 A | 4 agosto | 0000 |
Xxxxxxx | 10 marzo | 1978 | 10 marzo | 1978 |
Georgia | 25 marzo | 2008 A | 25 marzo | 2008 |
Germania* | 8 agosto | 1963 | 8 agosto | 1963 |
Grecia | 29 maggio | 1961 | 15 marzo | 1963 |
Irlanda* | 18 aprile | 2017 A | 18 aprile | 2017 |
Islanda | 16 febbraio | 1971 | 16 febbraio | 1971 |
Italia* | 15 marzo | 1963 | 15 marzo | 1963 |
Lettonia | 14 dicembre | 2000 A | 14 dicembre | 2000 |
Liechtenstein* | 11 dicembre | 1979 A | 11 dicembre | 1979 |
Lituania* | 19 ottobre | 2000 A | 19 ottobre | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 13 settembre | 1960 | 15 marzo | 1963 |
Malta | 7 giugno | 1977 A | 7 giugno | 1977 |
Moldova* | 2 settembre | 2016 A | 2 settembre | 2016 |
Paesi Bassi* | 8 agosto | 1978 A | 8 agosto | 1978 |
Polonia* | 17 dicembre | 2018 A | 17 dicembre | 2018 |
Romania | 14 febbraio | 2017 A | 14 febbraio | 2017 |
Slovacchia | 21 ottobre | 2016 A | 21 ottobre | 0000 |
Xxxxxxxx | 18 marzo | 1997 A | 18 marzo | 1997 |
Spagna* | 16 dicembre | 1996 A | 16 dicembre | 1996 |
Svezia* | 18 settembre | 1992 A | 18 settembre | 0000 |
Xxxxxxxx* | 13 dicembre | 1973 A | 1° gennaio | 1974 |
Turchia | 16 gennaio | 1975 | 16 gennaio | 1975 |
Ungheria | 2 settembre | 2004 A | 2 settembre | 2004 |
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, accetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xxx oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx.
5 RU 1974 702, 1977 38 1457, 1982 1288, 1990 536, 1994 1088, 2004 3453, 2007 1173,
2012 5599 e 2019 1329.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).
Riserve e dichiarazioni
Svizzera6
Articolo 7 comma 2 per quel che concerne l’esonero delle imposte, la Confedera- zione Svizzera non è in grado d’accordare ai prestiti del Fondo di ristabilimento vantaggi superiori a quelli spettanti ai propri prestiti. Il comma 2 dell’articolo 7 non comporta quindi, per questo Governo, alcun obbligo d’emanare i disposti ivi pre- visti.
Articolo 7 comma 4 lettera (b): per quel che concerne la remissione o il rimborso delle imposte indirette facenti parte del prezzo dei beni immobili o mobili o di quello delle prestazioni di servizi, la Confederazione Svizzera non sarà in grado di accorda- re al Fondo per i suoi acquisti di merci o il ricorso a servizi in Svizzera per l’uso su territorio svizzero, vantaggi superiori a quelli spettanti ai propri acquisti di merci o ai servizi ai quali essa fa ricorso. L’articolo 7 comma 4 lettera (b) non comporta quindi, per questo Governo, alcun obbligo d’emanare i dispositivi ivi previsti per merci o servizi forniti al Fondo e utilizzati su territorio svizzero.
6 Art. 2 cpv. 1 del DF del 27 set. 1973 (RU 1974 700).
Allegato
Statuto del Fondo di Ristabilimento del Consiglio d’Europa
Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 19737 Entrato in vigore per la Svizzera il lo gennaio 1974
Art. 1 Costituzione del Fondo
costituito un Fondo di Ristabilimento del Consiglio d’Europa (detto qui appresso il
«Fondo»).
Il Fondo è collegato al Consiglio d’Europa e come tale è soggetto alla sua alta auto- xxxx.
Art. 2 Scopo
Il Fondo ha lo scopo di aiutare a risolvere i problemi che l’esistenza di eccedenti di popolazione, compresi i rifugiati nazionali, pone o può porre ai Paesi europei, con il finanziamento, per mezzo di mutui o garanzie di mutui:
(a) di programmi d’integrazione, approvati da un Membro del Fondo, confor- memente all’articolo 6 del presente statuto, e che mirano a creare nuove pos- sibilità d’impiego in favore di queste persone;
(b) di programmi di ristabilimento, approvati da un Membro del Fondo, preve- denti la concessione di mutui o prestiti o il regolamento di spese in favore di persone residenti in Europa che desiderano ristabilirsi in un altro paese in Europa o in un paese fuori d’Europa, e che si impegnano a rimborsare l’am- montare di tali mutui o spese fino a concorrenza delle somme anticipate dal Fondo.
Art. 3 Affiliazione
I governi membri dei Consiglio d’Europa possono divenire Membri del Fondo conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, sezione 2 (a) (i). Altri governi ammessi ad aderire al Fondo possono divenirne Membri, alle condizioni speciali che il Fondo può stabilire per ogni caso, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, sezione 2 (a) (ii).
7 Art. 1 cpv. 1 del DF del 27 set. 1973 (RU 1974 700).
Art. 4 Obblighi dei membri
Sezione 1 – Titoli di partecipazione
Il Fondo emette titoli di partecipazione compilati in una valuta di conto, che sono sottoscritti dai Membri. Ogni titolo ha lo stesso valore nominale. 1 Membri si libera- no dalla sottoscrizione con versamenti nella loro moneta nazionale al tasso di cam- bio ufficiale in vigore alla data della sottoscrizione.
Sezione 2 – Sottoscrizione
(a) Ogni Membro sottoscrive un numero di titoli di partecipazione:
(i) Il numero dei titoli di partecipazione messi a disposizione di ogni Stato membro del Consiglio d’Europa è fissato nella tabella allegata al pre- sente statuto. Ciascuno di questi Membri del Fondo sottoscrive il nume- ro di titoli di partecipazione che desidera, senza che la sottoscrizione iniziale possa tuttavia essere inferiore al quarto del numero di titoli che gli sono riservati.
(ii) Il numero dei titoli di partecipazione degli altri Membri aderenti al Fondo, sarà fissato d’accordo con il Comitato di Direzione del Fondo, conformemente all’articolo 9, paragrafo (e), del presente statuto.
(b) Ogni Membro versa subito dopo l’affiliazione almeno il venticinque per cen- to (25%) del prezzo di sottoscrizione del numero minimo dei titoli di parte- cipazione che sottoscrive; il saldo sarà versato conformemente all’articolo 9, paragrafo (c).
Sezione 3 – Conservazione del valore delle sottoscrizioni
Se la parità della moneta di uno Stato membro è ridotta o se il tasso di cambio della moneta dello Stato membro è deprezzato in misura importante, questo verserà al Fondo, entro un termine ragionevole, una somma supplementare della propria mone- ta sufficiente a conservare l’ammontare sottoscritto in titoli di partecipazione al Fondo.
Sezione 4 – Limite degli obblighi
Nessun Membro è impegnato verso un terzo da un obbligo assunto dal Fondo.
Art. 5 Aiuti finanziari e operazioni di prestito
In vista dell’utilizzazione conforme ai suoi scopi, il Fondo può accettare aiuti finan- ziari. Esso può parimenti assumere prestiti di fondi.
Il Fondo è autorizzato a ricevere versamenti destinati a determinati intenti conformi agli scopi del Fondo.
Art. 6 Disposizioni generali relative ai mutui e alle garanzie
Sezione 1 – Tipi di mutuo
Il Fondo concede mutui in una delle forme seguenti:
(i) mutui ai governi membri del Fondo;
(ii) mutui garantiti da un governo membro del Fondo e concessi a ogni persona giuridica riconosciuta da questo Membro;
(iii) mutui garantiti da un governo membro del Fondo e concessi a emigranti tramite il Membro o ogni persona giuridica riconosciuta da questo Membro;
(iv) mutui accordati a ogni persona giuridica riconosciuta da un governo membro del Fondo qualora il Consiglio d’Amministrazione reputa che il mutuo richiesto è fornito di garanzie sufficienti e risponde alle condizioni specifica- te alla Sezione 3 più sopra, concernente i mutui previsti ai paragrafi (i), (ii), e
(iii) della presente sezione8.
Sezione 2 – Garanzie
Il Fondo può accordare garanzie per le operazioni derivanti dalla realizzazione degli scopi previsti all’articolo 2, a condizioni da determinarsi in ogni caso singolo.
Sezione 3 – Obblighi dell’assuntore di mutui o del garante
(a) Gli impegni assunti dai governi membri del Fondo per quel che concerne i mutui che sono loro accordati ai sensi della sezione 1 (i) del presente articolo e le garanzie fornite dai governi membri del Fondo ai sensi della sezione 1
(ii) e (iii) del presente articolo, devono, in ogni caso, comportare la promessa incondizionale:
(i) di rimborsare, entro un termine specifico una somma specifica espressa in una valuta specifica, e
(ii) di pagare, per la somma specifica, un interesse e una commissione a un tasso specifico a scadenze specifiche, a partire da una data specifica.
(b) Per determinare le monete nelle quali sono espressi gli obblighi dei governi membri del Fondo nella loro qualità di assuntori di mutui o di garanti, il Fondo si sforza di mantenere un rapporto costante in valore e in divisa tra i suoi averi, compresi gli obblighi, e le sottoscrizioni versate dai suoi Membri, compresi tutti i versamenti effettuati in virtù dell’articolo 4, sezione 3.
Sezione 4 – Subrogazione
Nei contratti di mutuo garantiti in virtù della sezione 1 (ii) e (iii) del presente artico- lo, sarà previsto che il garante che abbia adempito ai propri impegni verso il Fondo a titolo di questa garanzia, subentra al Fondo nei confronti dell’assuntore o degli assuntori del mutuo.
8 Risoluzione Il (1957) del Comitato di direzione.
Sezione 5 – Dichiarazione dei Membri
Ad appoggio delle domande di mutuo relative a programmi di ristabilimento o d’integrazione il Fondo riceve una dichiarazione, secondo la quale il Membro inte- ressato
(i) riconosce il programma;
(ii) dichiara di essere del parere che il programma permetterà il ristabilimento o l’integrazione delle persone residenti sul suo territorio europeo;
(iii) dichiara di essere del parere che non sia possibile ottenere da altra fonte e a condizioni ragionevoli i fondi necessari.
Sezione 6 – Informazioni da dare
Il Consiglio d’amministrazione, previsto all’articolo 10 del presente statuto, fisserà la natura delle informazioni e degli impegni che ogni assuntore di mutuo è tenuto a fornire ad appoggio della propria domanda.
Art. 7 Investimenti
Sezione 1 – Investimenti temporanei
In attesa di utilizzare per la prima volta in fondi sottoscritti da uno Stato, il Fondo può piazzare in buoni del Tesoro o in altre obbligazioni emesse da questo Stato e dallo stesso garantite.
Nelle operazioni d’investimento, il Consiglio d’amministrazione chiederà il parere di periti in materia d’investimenti.
Sezione 2 – Accumulazione e investimento delle riserve
Le riserve del Fondo provenienti da un eccedente di entrate d’interessi e di commis- sioni potranno essere accumulate e investite completamente o in parte alle condizio- ni che saranno fissate dal Consiglio d’amministrazione.
Art. 8 Organizzazione, amministrazione e controllo del Fondo
L’organizzazione, l’amministrazione e il controllo del Fondo sono assicurati dagli organi seguenti:
– il Comitato di Direzione
– Il Consiglio d’amministrazione
– il Governatore
– il Comitato di Sorveglianza
conformemente alle disposizioni degli articoli qui appresso.
Art. 9 Comitato di Direzione
Sezione 1 – Decisioni riservate ai Membri
I Membri, riuniti in Comitato di Direzione, sono autorizzati a:
(a) scegliere la moneta di conto e fissare il valore nominale dei titoli di parteci- pazione;
(b) determinare le condizioni alle quali il Fondo accetta aiuti finanziari o prende in prestito fondi e fissare i diritti da accordare ai finanziatori o ai prestatori, compresi i loro diritti sugli averi del Fondo;
(c) fissare le scadenze di liberazione secondo i bisogni del Fondo per la realiz- zazione dei suoi scopi;
(d) fissare i principi di gestione del Fondo;
(e) autorizzare i governi altri dai governi membri del Consiglio d’Europa ad aderire al Fondo, fissare le condizioni di tale ammissione e il numero dei titoli di partecipazione da sottoscrivere da questi governi;
(f) nominare il Governatore, revocarlo, accettarne le dimissioni;
(g) raccomandare le misure legislative, internazionali o altre che i Membri adot- teranno, specialmente per definire il regime speciale degli averi o beni del Fondo sul proprio territorio o sul territorio terzo, e gli impegni dei Membri risultanti da operazioni speciali del Fondo;
(h) emendare il presente Statuto, senza tuttavia mutarne gli scopi;
(i) interpretare il presente Statuto;
(j) sospendere definitivamente le operazioni del Fondo e distribuirne gli averi;
(k) stabilire il regolamento interno e designare il proprio presidente;
(l) designare i tre commissari che costituiranno il Comitato di Sorveglianza.
Sezione 2 – Votazioni
(a) Le decisioni riservate ai Membri del Fondo sono prese mediante voto, espresso sia oralmente nel corso delle riunioni, sia per iscritto nell’intervallo tra le riunioni.
(b) Ogni Membro del Fondo dispone di un voto per ogni titolo di partecipazione detenuto.
Art. 10 Consiglio d’amministrazione
Sezione 1 – Decisioni riservate al Consiglio d’amministrazione
Il Consiglio d’amministrazione ha tutti i poteri necessari all’amministrazione del Fondo. Xxxx prende segnatamente una decisione sulle faccende seguenti:
(a) determinare periodicamente quale frazione di riserve eventuali del Fondo deve essere accumulata ed investita, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, sezione 2;
(b) approvare il bilancio di funzionamento del Fondo seguendo il principio secondo il quale le spese di gestione non possono eccedere i redditi d’interessi e di commissioni;
(c) dare al Governatore le direttive d’ordine generale o particolare;
(d) stabilire il regolamento interno del Fondo e specialmente le condizioni di con- cessione di mutui o di garanzie di mutui;
(e) presentare annualmente al Rappresentante Speciale, per essere sottoposto al Comitato dei Ministri, il rapporto elaborato dal Governatore del Fondo.
Sezione 2 – Composizione del Consiglio d’amministrazione
(a) Il Consiglio d’amministrazione si compone di un Presidente designato dal Comitato di Direzione e di un rappresentante di ogni Membro del Fondo. Ogni rappresentante al Consiglio d’amministrazione dispone di un numero uguale di titoli di partecipazione detenuti.
(b) Il Consiglio d’amministrazione potrà chiamare a partecipare ai lavori, senza però diritto di voto, i rappresentanti degli organismi internazionali e intergo- vernativi interessati.
Sezione 3 – Durata del mandato dei membri del Consiglio d’amministrazione
Ogni membro designato dal Consiglio d’amministrazione resta in carica finché sono revocati dal Membro del Fondo che l’ha designato. 1 membri del Consiglio uscenti possono sempre essere designati o rieletti.
Sezione 4 – Modo di decisione del Consiglio d’amministrazione
(a) Il Consiglio d’amministrazione si riunisce dietro convocazione del proprio Presidente, tante volte quante sono necessarie e almeno una volta per tri- mestre;
(b) le decisioni del Consiglio d’amministrazione sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti. Il Consiglio delibera validamente solo se sono pre- senti due terzi almeno dei suoi membri.
Sezione 5 – Commissioni del Consiglio d’amministrazione
Il Consiglio d’amministrazione può costituire ogni momento commissioni composte di suoi membri e delegare a queste commissioni poteri specifici in ogni caso.
Sezione 6 – Rimunerazione dei membri del Consiglio d’amministrazione
I membri del Consiglio d’amministrazione non percepiscono alcuna rimunerazione dal Fondo; tuttavia, le spese nelle quali sono incorsi nell’esplicazione della loro funzione di membri del Consiglio d’amministrazione, saranno loro convenientemen- te rimborsate dal Fondo.
Art. 11 Governatore
Sezione 1 – Funzioni del Governatore
Il Governatore assicura l’amministrazione corrente del Fondo, conformemente alle direttive del Consiglio d’amministrazione e sotto la sua sorveglianza.
Egli rappresenta il Fondo in tutte le transazioni da questo effettuate. Non contrae obblighi finanziari, conformemente alle disposizioni degli articoli V e VI dello statuto, senza esplicita autorizzazione del Consiglio d’amministrazione.
Decide delle spese d’amministrazione nell’ambito dei crediti di bilancio concessigli.
Egli prende tutte le disposizioni utili a mantenere tali spese nel limite dello stretto necessario. In particolare egli ricorre ai servizi che gli può offrire il Consiglio d’Europa e s’assicura, in materia finanziaria, la cooperazione delle banche centrali degli Stati membri e della Banca dei Regolamenti Internazionali e, in materia di ristabilimento e d’integrazione degli eccedenti di popolazione, la collaborazione delle istituzioni e delle personalità competenti in questo campo.
Egli detiene in custodia i beni e gli averi del Fondo e ne cura l’appropriata contabili- tà.
Sezione 2 – Rapporti al Consiglio d’amministrazione
Il Governatore sottopone al Consiglio d’amministrazione, a intervalli regolari, rapporti sulla situazione del Fondo e sulle operazioni previste, fornendogli tutte le informazioni che questi gli può richiedere.
Il Governatore stabilisce ogni anno un rapporto completo di tutte le operazioni effettuate durante l’anno stesso.
Egli allega il bilancio del Fondo, il conto d’esercizio delle operazioni finanziarie e il rapporto stabilito dal Comitato di Sorveglianza su tali documenti.
Sezione 3 – Nomina e retribuzione del Governatore
Il Governatore è nominato per la durata di 3 anni ed è rieleggibile al termine del mandato. L’ammontare della retribuzione è fissato dal Consiglio d’amministrazione del Fondo.
Art. 12 Comitato di Sorveglianza
Il Comitato di Sorveglianza esamina una volta all’anno i conti del Fondo e verifica l’esattezza del conto d’esercizio e del bilancio.
Il rapporto del Comitato certifica che il bilancio e il conto d’esercizio concordano con i registri e che riflettono con precisione ed esattezza lo stato delle operazioni del Fondo alla fine di ogni esercizio finanziario.
Art. 13 Sede
La sede del Fondo è a Strasburgo, Francia. La sede dei servizi di gestione sarà fissata dal Consiglio d’amministrazione.
Art. 14 Sospensione dell’attività e liquidazione del Fondo
Sezione 1 – Sospensione dell’attività
Se il Comitato di Direzione decide la chiusura delle operazioni, il Fondo cesserà immediatamente ogni attività ad eccezione di quella relativa al regolamento dei suoi obblighi e di quella relativa alla realizzazione metodica, alla conservazione e alla tutela dei propri averi.
Sezione 2 – Ritiro dei Membri
Ogni Membro può ritirarsi dal Fondo con preavviso di sei mesi precedenti la fine dell’esercizio in corso. Le condizioni saranno fissate dal Comitato di Direzione.
Sezione 3 – Liquidazione del Fondo
Dopo regolamento di tutti gli impegni del Fondo – compresa l’esecuzione dei diritti di ripartizione, accordati dal Fondo in occasione dell’accettazione di aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 5 – o costituzione di riserve in vista di tale regolamento, i Membri del Fondo potranno stabilire un piano di ripartizione degli averi basato sui principi seguenti:
(a) Nessun Membro del Fondo che si trovi in una posizione di debitore nel con- fronti del Fondo può essere ammesso a partecipare alla ripartizione prima di aver regolarizzato la propria posizione.
(b) Se l’attivo netto del Fondo lo permette, ogni Membro del Fondo riceve l’importo che ha versato ai sensi dell’articolo 4, nella valuta con il quale è stato effettuato o, se ciò non è possibile, l’equivalente di questo importo in altra valuta, calcolato al tasso di cambio in vigore alla data della ripartizione. Se l’attivo netto del Fondo non permette il rimborso integrale di queste quo- te, il disavanzo sarà suddiviso tra tutti i Membri del Fondo nella stessa pro- porzione.
(c) Ogni attivo netto del Fondo che rimane dopo la distribuzione di queste quote, sarà ripartito fra tutti i Membri del Fondo in proporzione al numero di titoli di partecipazione detenuti da ciascun Membro.
(d) Se queste quote sono pagate a certi Membri del Fondo nelle valute di altri Membri dei Fondo, quest’ultimi prenderanno le misure necessarie ad assicu- rare, secondo le modalità previste dalla loro regolamentazione dei cambi, il movimento degli importi versati a titolo di ripartizione.
Art. 15 Disposizioni finali
Sezione 1 – Riunione d’organizzazione
Non appena il presente statuto sarà adottato da una risoluzione del Comitato dei Ministri sulla base di un accordo parziale, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa convocherà, d’accordo con il Rappresentante Speciale, la prima riunione del Comitato di Direzione, che prenderà tutte le misure necessarie o auspicabili per l’organizzazione del Fondo conformemente al presente statuto.
Sezione 2 – Notifica dell’inizio delle operazioni
Il Governatore notificherà ai Membri del Fondo la data alla quale quest’ultimo sarà pronto ad iniziare la propria attività.
Sezione 3 – Adesione
(a) Ogni Membro del Consiglio d’Europa che non è Membro del Fondo può aderirvi indirizzando una dichiarazione al Comitato dei Ministri. Tale dichia- razione deve contenere l’accettazione del presente statuto da parte del Governo aderente e la sottoscrizione da parte di questo governo del numero di titoli di partecipazione fissato d’intesa con il Comitato di Direzione, con- formemente all’articolo 4 del presente statuto.
(b) Ogni governo non membro del Consiglio d’Europa che, conformemente alla sezione 1 paragrafo (e) dell’articolo 9 è stato ammesso ad aderire al Fondo, può aderirvi deponendo presso il Segretario Generale del Consiglio uno strumento nel quale certifica di accettare il presente statuto, di sottoscrivere il numero di titoli di partecipazione fissato d’accordo con il Comitato di Direzione, conformemente all’articolo 4 del presente statuto, di aver preso tutte le misure necessarie onde poter adempiere a tutti gli obblighi emananti dal presente statuto e di essersi conformato a tutte le condizioni d’ammis- sione fissate dal Comitato di Direzione.
(c) Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà al Governatore e a tutti i Membri del Fondo ricevuta di ogni dichiarazione d’adesione e del deposito di ogni strumento d’adesione in applicazione dei paragrafi prece- denti.
Sezione 4 – Interpretazione del presente statuto
Ogni decisione del Consiglio d’amministrazione relativa all’interpretazione del presente statuto può, su richiesta di un Membro essere portata davanti al Comitato di Direzione. In attesa della decisione del Comitato di Direzione, il Fondo può, nella misura che reputa necessaria, agire sulla base della deliberazione del Consiglio d’amministrazione.
Sezione 5 – Copia certificata conforme
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa comunicherà una copia, certificata conforme, del presente statuto a ogni Membro del Consiglio e a ogni Governo non membro del Consiglio che ha aderito al Fondo.
Allegato
Tabella dei contributi al «Fondo di Ristabilimento del Consiglio d’Europa» sulla base di 10 milioni di dollari9
Percentuale di ripartizione | Numero di titoli in | Tasso di cambio | Contributi in valuta nazionale | |
(1955) | ragione di 1 per | (1.1.1955) | ||
1000 dollari | ||||
Belgio | 3,3 | 330 | 0,02 | 16 500 000 |
Danimarca | 1,8 | 180 | 0,1448 | 1 243 094 |
Francia | 18,4 | 1 840 | 0,002857 | 644 032 202 |
Germania | 18,4 | 1 840 | 0,2381 | 7 727 845 |
Grecia | 3,3 | 330 | 0,03333 | 9 900 990 |
Islanda | 0,2 | 20 | 0,614 | 325 733 |
Irlanda | 1,2 | 120 | 2,80 | 42 857 |
Italia | 18,4 | 1 840 | 0,0016 | 1 150 000 000 |
Lussemburgo | 0,2 | 20 | 0,02 | 1 000 000 |
Olanda | 4,0 | 400 | 0,2632 | 1 519 757 |
Norvegia | 1,4 | 140 | 0,14 | 1 000 000 |
Sarre | 0,4 | 40 | 0,002857 | 1 400 070 |
Svezia | 2,8 | 280 | 0,1933 | 1 448 526 |
Turchia | 7,8 | 780 | 0,3571 | 2 184 262 |
Regno Unito | 18,4 | 1 840 | 2,80 | 657 142 |
Totale 100,0 | 10 000 |
La percentuale di ripartizione è quella adottata per i contributi al Consiglio d’Eu- ropa.
9 La Svizzera ha sottoscritto titoli di partecipazione per una somma capitalizzabile di 180 000 dollari (art. 1 del DF del 28 set. 1978 – RS 192.11).
Campo d’applicazione dello Statuto il 1° ottobre 201210
Membri del Fondo | dal: | |
Xxxxxxx | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxx | 16 aprile | 1956 |
Bosnia e Herzegovina | 18 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxx | 28 maggio | 1994 |
Ceca, Repubblica | 12 febbraio | 1999 |
Cipro | 18 ottobre | 1962 |
Croazia | 24 giugno | 1997 |
Danimarca | 1° aprile | 0000 |
Xxxxxxx | 1° aprile | 1998 |
Xxxxxxxxx | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 16 aprile | 1956 |
Georgia | 10 gennaio | 2007 |
Xxxxxxxx | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxx | 16 aprile | 0000 |
Xxxxxxx | 30 novembre | 2004 |
Islanda | 16 aprile | 1956 |
Italia | 16 aprile | 1956 |
Lettonia | 14 settembre | 0000 |
Xxxxxxxxxxxxx | 1° gennaio | 1976 |
Lituania | 8 gennaio | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 16 aprile | 0000 |
Xxxxxxxxx | 15 dicembre | 0000 |
Xxxxx | 1° marzo | 0000 |
Xxxxxxx | 4 maggio | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 19 novembre | 2007 |
Norvegia | 1° gennaio | 0000 |
Xxxxxx | 1° gennaio | 0000 |
Xxxxxxx | 17 agosto | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 1° agosto | 1976 |
Romania | 5 marzo | 1996 |
San Marino | 27 aprile | 1989 |
Santa Sede | 4 settembre | 1973 |
Serbia | 23 aprile | 2004 |
Slovacchia | 22 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxx | 1° febbraio | 0000 |
Xxxxxx | 1° gennaio | 1978 |
Xxxxxx | 0x xxxxxx | 0000 |
Xxxxxxxx | 1° gennaio | 1974 |
Turchia | 16 aprile | 1956 |
Ungheria | 10 marzo | 1998 |
10 RU 1977 39, 1978 1488, 1990 537, 2004 3454, 2007 1173 e 2012 5599