REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
CAPO I
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA
Art.1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
1) Per autonoleggio con conducente “da rimessa” si intende quel servizio effettuato da soggetti singoli od associati nelle forme previste dalla legge che si offre all’utenza specifica attraverso un’apposita chiamata, avanzata presso la sede del vettore, per una determinata prestazione a tempo e /o viaggio.
2) Per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa (art.8 comma 3 legge 21/92).
3) Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse, è vietato sostare sul suolo pubblico allo scopo di procacciarsi il servizio, è tuttavia consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per la circolazione dei Taxi e degli altri servizi pubblici.
Art.2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO
1) Il servizio di noleggio da rimessa con autovetture è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2) Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana, dagli usi e consuetudini.
Art.3 – AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE
1) L’esercizio del servizio di n.c.c. è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2) Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
3) Ai sensi dell’art.7 della legge 21/92, comma 1, i titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di n.c.c. possono:
a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all’albo delle imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, in conformità alle leggi sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzi tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera
b) del comma 2 dell’articolo 1.
4) Nei casi di cui al comma 3 lett. b) e c), è consentito conferire l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell’autorizzazione precedentemente conferita in casi di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall’art.7, comma 3, della legge 21/92.
Art.4 – NORME D’ESERCIZIO
1) In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2) I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di n.c.c. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all’art.6 della legge 21/92, conformemente a quanto previsto dall’art.230 bis del Codice Civile.
3) L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego.
4) I titolari sono tenuti a comunicare all’Ufficio Attività Economiche del Comune i nominativi di eventuali collaboratori familiari, dipendenti e sostituti (punto 6.5 delibera regionale).
Art.5 – NUMERO DELLE AUTOVETTURE
Ai sensi di quanto previsto dall’art.5, comma 1, lettera a), della legge 21/92, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.4 della deliberazione della Regione Toscana n.131 del 1.3.95 (criteri di redazione dei regolamenti per l’esercizio dei servizi di trasporto non di linea).
Il numero delle autorizzazioni fissato per il Comune di Volterra è di 15 unità.
Art.6 – SEGNI IDENTIFICATIVI DELLE VETTURE
Le autovetture in servizio per il noleggio da rimessa potranno essere di qualsiasi colore e dovranno portare all’interno della vettura, posizionati sul parabrezza anteriore e lunotto posteriori, due cartelli di cm. 14x20, predisposti dall’Ufficio Comunale competente, con la dicitura in nero su fondo bianco “Comune di Volterra N.C.C.” con di fianco il numero dell’autorizzazione. Esse sono inoltre dotate di una targa posteriore recante la scritta
<NCC> inamovibile, lo stemma del Comune di Volterra e un numero progressivo (art.12 legge).
Art.7
Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione del servizio, all’applicazione del regolamento ed all’assegnazione delle autorizzazioni (art.4 comma 4 legge 21/92).
1) Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed all’esercizio del servizio, all’applicazione del regolamento ed all’assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta comunale prevede, entro 12 mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina di un’apposita commissione così composta:
a) assessore ai Trasporti che la presiede;
b) un funzionario responsabile del Servizio Attività Economiche del Comune o suo delegato;
c) un rappresentante delle associazioni degli utenti più rappresentative a livello nazionale presenti nella regione;
d) un rappresentante degli operatori designato dalla categoria;
e) un rappresentante delle associazioni degli utenti più rappresentativi a livello regionale;
f) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
2) La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti;
3) La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4) Ai fini dell’assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:
a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dal successivo art.12;
b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull’ammissione dei candidati;
c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all’art.13 e redige la graduatoria di merito;
d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
5) La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
6) Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa, deliberando sulle pratiche all’ordine del giorno rimaste inevase.
CAPO II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DA RIMESSA
Art.8 – REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE
1) L’esercizio della professione di noleggiatore con rimessa è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada dotati dei seguenti requisiti:
a) idoneità morale;
b) idoneità professionale.
2) Non soddisfa al requisito dell’idoneità morale chi:
a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
3) l’idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale n.67 del 6.9.93.
CAPO III
L’AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO
Art.9 - CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI (Art.8 comma 1°
legge 21/92)
1) Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità del mezzo.
2) Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Art.10 – CONTENUTO DEL BANDO
1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione di titoli;
d) indicazione del termine di presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell’apposita commissione di cui all’art.8;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.
Art.11 – TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
1) Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione di cui all’art.8 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
a) diploma…..punti 2
b) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da una impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea…..punti 2 a semestre fino ad un massimo di xxxx xxxxxxxx.
2) Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata al più anziano d’età. Quando anche l’età non costituisca un valido elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art.12 – ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
1) La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all’art.7, provvede all’assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2) Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l’esercizio della professione di noleggiatore.
Art.13 – VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
1) L’autorizzazione d’esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio comunale secondo le modalità definite dalla Giunta. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per la professione.
2) L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
Art.14 – TRASFERIBILITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
1) Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
b) aver compiuto sessant’anni;
c) essere divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2) Il trasferimento dell’autorizzazione “mortis causa” è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all’art.8. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull’indicazione del nuovo titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare, purché in possesso dei requisiti di cui all’art.8 nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio la licenza è revocata e messa a concorso.
3) Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può essere attribuita o trasferita altra prima che siano decorsi 5 anni dal trasferimento della prima.
CAPO IV
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art.15 – INIZIO SOSPENSIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1) Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2) Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di cinque giorni, al competente ufficio comunale.
Art.16 – COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO
1) Nell’esercizio della propria attività il noleggiatore ha l’obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
c) consentire l’occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;
g) curare la qualità del trasporto nei minimi particolari;
h) rilasciare al cliente la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a che ne faccia richiesta.
2) Nell’esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
c) portare animali propri in vettura;
d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo:
e) rifiutare il trasporto del bagaglio nel limiti di capienza del veicolo;
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
Art.17 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
1) Agli utenti del servizio è fatto divieto di :
a) fumare;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di animali senza aver adottato in accordo con il noleggiatore tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l’imbrattamento dell’autovettura;
d) pretendere il trasporto di merci diverse da bagaglio al seguito;
e) pretendere che il trasporto avvenga in violazione delle norme del codice della strada;
Art.18 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
Art.19 – TRASPORTO HANDICAPPATI
1) Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2) Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Art.20 – TARIFFE
1) Le tariffe minime e massime sono determinate con decreto del Ministero dei Trasporti.
2) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore entro i limiti di tariffa di cui al comma precedente; il servizio può essere effettuato senza limiti territoriali.
CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO
Art.21 – ADDETTI ALLA VIGILANZA
1) La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all’art.13 della
L.24.11.81 n.689.
Art.22 – SANZIONI AMMINITRATIVE PECUNIARIE
Da concordare con il servizio di Xxx. Xxx.xx sentita la Commissione di cui all’art.7
Art.23 – SOSPENSIONE DELLA LICENZA
1) La licenza è sospesa dalla Giunta Comunale per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
a) violazione delle norme del codice della strada, tale da compromettere l’incolumità dei passeggeri trasportati;
b) violazione di norme fiscali connesse all’esercizio dell’attività di trasporto;
c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall’art.4;
d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati;
e) violazione dei criteri per la determinazione delle tariffe;
f) violazione, per la terza volta nell’arco di un anno, degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento, che comporti l’applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del precedente art.22.
Art.24 – REVOCA DELLA LICENZA
1) La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all’art.7, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
a) per violazione delle norme sulla trasferibilità della licenza così come previste dall’art.14;
b) a seguito di provvedimenti di sospensione nell’arco di un quinquennio adottati ai sensi dell’art.23, per un periodo complessivamente superiore a 6 mesi;
c) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio nell’arco di un anno;
d) per motivi di pubblico interesse e per la perdita dei requisiti di cui all’art.8.
2) La revoca viene comunicata all’Ufficio Provinciale della motorizzazione per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art.25 – DECADENZA DELLA LICENZA
La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all’art.7, dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’art.15.
La decadenza viene comunicata all’Ufficio Provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca della licenza.
DISPOSIZIONI FINALI
Considerato che nel nostro Comune non è esercitato il servizio Taxi si autorizzano, ai sensi dell’art.11 della legge 15 gennaio 1992, n.21 e dell’art.6.6 della deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 1995, n.131, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio Taxi.
L’esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato con autobus è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento dove applicabili.
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione vigenti in materia.