CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
(all. A all’Accordo Sindacale di rinnovo)
UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Sezione Imprenditori Edili – ANCE Savona
ANAEPA-CONFARTIGIANATO Costruzioni Savona
CNA Costruzioni Savona
FeNEAL-UIL - FILCA-CISL - FILLEA-CGIL SAVONA
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
per i dipendenti da Imprese Edili ed affini
integrativo
del CCNL Industria 1 luglio 2014
e del CCNL Artigianato 24 gennaio 2014
12 luglio 2016
REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI
Addì, 12 luglio 2016
T r a
ANCE Savona - Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona, rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx, assistito dal Segretario Xxxxx Xxxxxxxx;
ANAEPA-CONFARTIGIANATO Costruzioni Savona, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxx, assistito dal Direttore Xxxxxxx Xxxxx;
CNA Costruzioni Savona, rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxx, assistito dal Direttore Xxxxxx Xxxxxxx
e
la Federazione Nazionale Edili, Affini del Legno FeNEAL-UIL, Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Xxxxxxxxx Xxxxxx, assistito da una delegazione di lavoratori composta da Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxx, nonché dalla Segreteria Regionale rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxx;
la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA- CISL Liguria, territorio Imperia-Savona, composta dal
Responsabile Territoriale Xxxx Xxxxxxx e dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxx e dai delegati Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx.
la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini FILLEA-CGIL, Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Xxxxxx Xxxxxx e da una delegazione di lavoratori composta da Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
viene stipulato il presente Accordo Provinciale, Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini stipulato in Roma il 1 luglio 2014 tra ANCE, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL FILLEA-CGIL, e, in quanto
compatibile, del Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane stipulato in Roma il 24 gennaio 2014 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA Costruzioni e le suddette Organizzazioni Sindacali, da valere per tutto il territorio della Provincia di Savona, per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nei suddetti
C.C.N.L. e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale delle imprese stesse.
Premessa
Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere congiuntamente iniziative per favorire lo sviluppo del settore, al fine di garantire la massima occupazione, il
miglioramento dell’attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia e il rispetto delle regole.
Ritengono necessario operare, attraverso corrette relazioni sindacali, per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alle iniziative volte a contrastare le forme di concorrenza sleale tra le imprese. Si conviene, a questo fine, sull’esigenza di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l’adozione di provvedimenti intesi a diffondere la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto dei diritti delle imprese e dei lavoratori.
Concordano inoltre sulla opportunità di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l’adozione di misure che tutelino le imprese locali nei confronti delle imprese che non concorrono in alcun modo all’economia e all’occupazione locali.
Le Parti riconoscono che l’attuale situazione evolutiva del settore non è sufficientemente accompagnata da una crescita della regolarità, mantenendosi ancora rilevante il fenomeno del lavoro abusivo e irregolare, caratterizzato dal ricorso all’evasione e all’elusione contributiva e fiscale, e dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza, pregiudizievole sia per le condizioni di lavoro dei dipendenti, sia per le imprese che, operando nel rispetto delle norme, subiscono condizioni di concorrenza sleale, con le conseguenti distorsioni del mercato.
Si riconosce che è necessario operare per il consolidamento e lo sviluppo della struttura imprenditoriale attraverso la qualità dei modelli organizzativi e produttivi e l’adozione delle forme di flessibilità regolate dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali in materia; attraverso, inoltre, il perseguimento della regolarità contrattuale e delle pertinenti
verifiche di congruità, per favorire una competizione fondata sulla capacità organizzativa e sulla professionalità, e non solo sui minori costi, riconducendo tutto il settore all’osservanza delle normative di legge e contrattuali.
Inoltre, riconoscono l’opportunità di dare piena attuazione alle regole fondative dei rapporti tra la Xxxxx Xxxxx e le imprese esecutrici di opere pubbliche e private.
Le Parti riaffermano il loro impegno a combattere, attraverso strumenti adeguati, i gravissimi effetti devianti del lavoro irregolare, economicamente svantaggiosi per le imprese regolari e pregiudizievoli per l'esercizio e la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza personale.
Nella consapevolezza della maggior difficoltà nel perseguire efficaci azioni di controllo sul fenomeno del lavoro irregolare nel campo dei lavori commissionati da privati, le Parti riconoscono la necessità di un'azione congiunta nei confronti degli Enti locali competenti affinché, unitamente alla Denuncia di Inizio Attività o a quella di Inizio Lavori conseguente al rilascio di Permesso di costruire, il committente rispetti l’obbligo di indicare gli estremi dell'impresa esecutrice, corredati dalla certificazione di regolarità contributiva e dalla dichiarazione di osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e dell’Accordo Integrativo Territoriale.
Le Parti, al fine di incidere in maniera efficace sulle condizioni di svolgimento dei lavori pubblici e privati, ritengono necessario perseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure alle quali soggiacciono le imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione dei lavori pubblici e privati, e favorire in tal modo una competizione fondata sulla qualità organizzativa, gestionale e progettuale
del cantiere, nonché sul rigoroso rispetto delle normative contrattuali, previdenziali e di igiene e sicurezza del lavoro.
Le Parti, in armonia con gli orientamenti di livello nazionale, auspicano e favoriscono un maggior coordinamento degli Enti Paritetici a livello regionale al fine di renderne sempre più omogeneo l’operato, nella consapevolezza dell’importanza crescente che questi rivestono per il settore edile.
Le Parti si impegnano, inoltre, a dare sostegno a efficaci proposte di legge per la disciplina di accesso all'attività edilizia, con la previsione e la valutazione di parametri qualitativi che garantiscano il possesso delle necessarie capacità imprenditoriali.
Considerato il numero crescente, anche nella provincia di Savona, di lavoratori immigrati operanti nel settore edile, le Parti concordano sull’esigenza di prevedere politiche contrattuali adeguate, anche attraverso il pieno coinvolgimento degli Enti bilaterali di settore.
Concordano pertanto sulla necessità di applicare una gestione delle ferie secondo quanto previsto dal C.C.N.L., per favorire il ritorno alle famiglie nei Paesi di origine, prevedendo periodi feriali più lunghi (e comunque entro i limiti contrattualmente previsti) in caso di esigenze documentate di viaggi verso il Paese di provenienza, usufruendo altresì dei permessi retribuiti e non retribuiti.
Per quanto riguarda la disciplina dei congedi parentali di cui alla Legge n° 53/2000 ed al Testo Unico n° 151/2001 le Parti si impegnano a promuovere presso le imprese ed i lavoratori la più completa informativa volta a consentire anche nel settore edile la puntuale applicazione della disciplina stessa, con particolare riferimento al diritto ai tre giorni di permesso
retribuito in caso di decesso di un familiare, nei termini stabiliti dalla legge.
Le Parti, infine, si impegnano a promuovere presso le Pubbliche Amministrazioni, i professionisti e le imprese l’utilizzo di materiali ecocompatibili, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’abitare.
Utilizzo degli ammortizzatori sociali
Nei casi di licenziamenti per riduzione di personale, le imprese sono impegnate a procedere all’utilizzo degli ammortizzatori sociali normativamente previsti.
Art. 1 Qualifiche
Restano confermate le declaratorie e le classifiche di cui ai Contratti Nazionali dell’Industria e dell’Artigianato.
In caso di contestazione circa il mancato riconoscimento delle classifiche ai lavoratori interessati, entro cinque giorni dalla richiesta si esperirà in sede aziendale il tentativo di conciliazione.
Art. 2
Orario di lavoro e accordi aziendali
Per i lavori di importo superiore a 3 milioni di Euro nei quali le stazioni appaltanti pubbliche o private richiedano, per le caratteristiche dell'opera, regimi diversificati di lavoro, le Parti si attiveranno comunemente per l'apertura preventiva di un tavolo tra le imprese, le parti sociali e i committenti, al fine di concordare:
▪ regimi d'orario di cantiere e durata;
▪ condizioni di organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali locali;
▪ condizioni di sicurezza;
▪ costi e indennità aggiuntive previste dalla contrattazione nazionale;
▪ verifica della compatibilità delle lavorazioni e degli orari nell'ambito urbano.
Per ottimizzare i livelli occupazionali e qualora lo richiedano particolari esigenze tecniche e produttive, possono essere adottati regimi di ripartizione di orari diversi dalla ripartizione su cinque giorni settimanali del normale orario di lavoro, con preavviso di almeno ventiquattro ore ai lavoratori interessati e alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il termine del preavviso può essere anche inferiore in casi eccezionali o di particolare gravità. La flessibilità di cui sopra può essere attuata sia mediante l'articolazione su turni che realizzando la programmazione dei calendari annui.
Art. 3
EVR – Elemento Variabile della Retribuzione
L’Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dalla contrattazione nazionale quale premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio in sostituzione dell’ EET Elemento Economico Territoriale, avrà un tetto determinato nella misura del 4%, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2014, sarà riconosciuto a consuntivo e erogato su quote mensili a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
Ai fini della riconoscibilità o meno dell’erogazione e della sua eventuale diversa quantità, entro il mese di novembre di ogni anno le Parti Sociali si incontreranno per determinare la misura dell’EVR a valere per l’anno successivo, mediante una valutazione effettuata sui seguenti quattro indicatori:
- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Savona;
- monte salari denunciato in Cassa Edile;
- ore denunciate alla Cassa Edile di Savona, al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro;
- un ulteriore indicatore concordato annualmente dalle Parti Sociali sottoscritte.
Dell’esito di tale verifica, le Parti Sociali, per il tramite della Cassa Edile, con apposita tabella riepilogativa dei valori mensili per l’anno di riferimento, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale.
Per quanto riguarda il calcolo a livello aziendale, anche il parametro delle ore lavorate è inteso al netto delle ore integrate.
Le imprese che intendono avvalersi della norma contrattuale prevista per le particolari situazioni di difficoltà, dovranno inviare comunicazione autocertificata corredata della documentazione relativa al mancato raggiungimento di uno o due parametri contrattualmente previsti a una delle Associazioni datoriali firmatarie del presente contratto, alla
Cassa Edile di Savona e alle RSU o RSA se costituite. Le Parti procederanno alla verifica, redigendo specifico verbale.
In sede di stipula del presente contratto, per quanto riguarda l’anno 2016, le Parti, eseguito il raffronto dei tre indicatori previsti dal Contratto Nazionale, tutti negativi, constatano che a livello territoriale non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell’EVR e pertanto convengono di rinviare la determinazione del quarto indicatore alla verifica programmata per il mese di novembre relativa all'anno 2017.
Art. 4
Indennità di reperibilità settimanale
Le Parti concordano che per le particolari lavorazioni che prevedono per contratto la reperibilità, e in particolare per lo sgombero neve e per le manutenzioni, è riconosciuta una indennità determinata come segue:
⮚ ai lavoratori soggetti a reperibilità settimanale dalle ore
00.00 del lunedì alle ore 24.00 della domenica è riconosciuta la somma settimanale di euro 45 lordi oltre alla paga prevista dal contratto per le ore effettivamente lavorate. Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segua alcuna chiamata. Salvo giustificato motivo, il lavoratore comandato è tenuto alla reperibilità.
⮚ è obbligo dei committenti, per non violare i dettati di legge, prevedere all'interno dei propri capitolati e voci di prezzo l'indennità di cui sopra che, come per le parti di costo del personale per i lavori in economia, non è in alcun caso soggetta a ribasso d'asta, violandosi altrimenti le norme imperative di legge in materia di minimi contrattuali.
Le Parti concordano di effettuare ogni necessaria azione e denuncia degli enti committenti che assoggettino a ribasso elementi imperativamente e contrattualmente inderogabili come il costo del personale.
Art. 5
Indennità per lavori marittimi
Vengono confermate le seguenti indennità:
a) indennità al personale imbarcato su natanti con o senza motore per lavori fuori bordo, eseguiti oltre un xxxxxx xxxxxx dalla bocca del porto stesso per le ore di effettivo lavoro: 10%;
b) rischio mine per i lavori fuori dal porto alla distanza dalla bocca del porto di mezzo xxxxxx xxxxxx, per le ore di effettivo lavoro: 12%;
c) al personale imbarcato su natanti, durante il trasferimento da un porto all'altro e che non sia posto in ruolo su disposizione del codice marittimo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento o la maggiorazione del 15% sulla retribuzione globale limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.
Le indennità di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili in caso di lavoro eseguito oltre un miglio dalla bocca del porto.
Le indennità di cui ai punti b) e c) sono cumulabili in caso di trasferimento.
Xxxx operai che si trovano su natanti viene retribuita come lavorativa anche l'eventuale ora di riposo se trascorsa sul natante per motivi di sevizio.
Le indennità percentuali di cui alle lettere a) e b) sono da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto
3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'E.D.R.
Per i lavori sotto acqua vale quanto previsto all'art. 20 Gruppo D, secondo comma del C.C.N.L. 20 maggio 2004.
Art. 6 Indennità di disagio
E' confermata una indennità di disagio per i lavoratori addetti all'imbrigliamento delle pareti rocciose nella misura del 22% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004., compreso l'E.D.R..
E' prevista inoltre una indennità di disagio per i lavoratori addetti ai lavori di posa in opera, rifacimento e manutenzione del manto stradale nella misura del 3,3% sugli elementi di cui sopra.
Tale indennità è estesa ai lavoratori addetti alla lavorazione del bitume presso l’impianto.
Le Parti concordano che le indennità per il personale addetto a lavori in galleria di cui all'art. 20 Gruppo B, lettere a), b) e
c) del vigente C.C.N.L. sono determinate nei valori massimi in esso stabiliti (46%, 26%, 18%).
Le Parti concordano inoltre che agli operai che in provincia di Savona lavorano nelle condizioni di disagio elencate nell’art. 20, gruppo A del C.C.N.L., spettano unicamente le indennità percentuali indicate nella Tabella Unica Nazionale, non sussistendo motivazioni territoriali per “situazioni extra”.
Art. 7 Trasferta giornaliera
L'indennità di trasferta giornaliera è pari al 18% in tutti i casi in cui il lavoratore sia comandato oltre i 10 Km. dai confini territoriali del Comune ove è situato il cantiere per il quale è stato assunto, a meno che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questo venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
Nel caso l’impresa provveda al trasporto dei lavoratori con mezzo aziendale, per i lavoratori comandati alla guida l’indennità sopra indicata è elevata a 30%.
In caso di trasferta giornaliera, il lavoratore avrà diritto ad un pasto caldo, rimborsato a piè di lista.
L'indennità di trasferta è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. compreso l'E.D.R.
Art. 8
Indennità territoriale di settore
Sono confermate le tabelle in vigore, riportate di seguito:
- Operaio di 4° Livello 1,59
- Operaio Specializzato 1,48
- Operaio Qualificato 1,33
- Operaio Comune 1,15
Art. 9
Indennità sostitutiva di mensa
L'impresa, ove non sia istituito un servizio mensa in cantiere e ove non provveda a fornire un ticket-pasto, potrà fornire tale servizio stipulando convenzioni per garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo.
Il pasto sarà costituito da un 1° piatto, 2° piatto, frutta, pane e bevanda analcolica.
Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva di mensa pari ad euro 9,50 giornaliere.
Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza di lavoro sul cantiere.
Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore ad otto ore, l'indennità competerà in misura pari ad 1/8 del valore giornaliero e per ogni ora di lavoro normale effettivo, soltanto nei seguenti casi:
- qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore;
- qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore, ma non raggiunga l'orario normale di lavoro esclusivamente per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore.
Negli altri casi è dovuta in toto.
Le Parti concordano che gli autisti sono considerati personale di cantiere ai sensi dell'indennità di mensa, in quanto il particolare servizio rende particolarmente difficoltoso istituire o avvalersi del servizio mensa fisso.
Il costo di ciascun pasto è ripartito in misura di 3/4 a carico del datore di lavoro ed 1/4 a carico del lavoratore.
L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio istituito o attuato in una delle forme di cui al primo comma, salvo il caso degli operai impossibilitati a usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte o di comprovate condizioni di salute.
Le Parti si impegnano a intervenire presso le organizzazioni sindacali degli altri settori industriali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, per ottenere la possibilità di accesso da parte delle maestranze edili alle mense aziendali delle industrie presso le quali le imprese edili hanno cantieri in corso.
Art. 10 Indennità di Trasporto
E' dovuta all'operaio una indennità di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta stabilito dall'impresa.
La misura dell'indennità è stabilita in euro 3 per ogni giornata di presenza in cantiere.
L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri nel raggio di metri
1.000 circa dall'abitazione.
L'indennità è dovuta solo per i giorni di presenza effettiva in cantiere.
Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile.
Si precisa che nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri, il tempo di percorrenza dal luogo di imbarco al posto assegnato a ciascun lavoratore per l'esecuzione dell'effettivo lavoro non è computabile ai fini dell'orario di lavoro da retribuire.
Art. 11 Cassa Edile
Xxxxx restando i distinti livelli retributivi rispettivamente previsti dai CCNL dell’Industria e dell’Artigianato, ai soli fini delle contribuzioni dovute alla Cassa Edile, si assumono i valori convenzionali riportati nella tabella pubblicata dalla Cassa Edile di Savona.
Il contributo in favore della Cassa Edile della Provincia di Savona è stabilito nella misura del 2,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del
C.C.N.L. compreso l'E.D.R., di cui 2,08% a carico dei datori di lavoro e 0,42% a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essergli trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte del datore di lavoro, il quale deve provvedere a versarla, insieme ai contributi a proprio carico, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti al successivo articolo.
La liquidazione anticipata delle somme accantonate può avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato alla Cassa sotto pena di decadenza entro cinque anni dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.
Le prestazioni e le assistenze in favore dei lavoratori, nonché gli adempimenti per le Imprese e le relative sanzioni, contenuti nel Regolamento della Cassa Edile di Savona fanno parte integrante del presente contratto.
Si da’ mandato alla Cassa Edile di pubblicare tempestivamente on-line tutte le variazioni al Regolamento.
Art. 12 Accantonamenti presso la Cassa Edile
Con riferimento all'articolo 18 del C.C.N.L. la percentuale per ferie e gratifica natalizia è confermata nella misura del 18,50% da calcolarsi nei limiti e con le modalità di cui al citato articolo 18, compreso l'E.D.R.
La percentuale risulta così composta:
- 8,50% - trattamento economico per ferie;
- 10% - trattamento economico per gratifica natalizia.
In forza dell'allegato D del C.C.N.L. 20 maggio 2004 l'importo della percentuale che deve essere accantonata presso la Cassa Edile di Savona è pari, secondo il criterio convenzionale previsto dal richiamato allegato, al 14,20% computato sulla stessa retribuzione lorda presa a base per il calcolo della maggiorazione di cui all'articolo 18 del C.C.N.L., compreso l'E.D.R.
L'importo della percentuale suddetta, spettante all'operaio è accantonato, mediante versamenti mensili da parte di ciascuna impresa, presso la Cassa Edile di Savona.
In caso di mancato versamento parziale o totale dell’accantonamento spettante, la Cassa Xxxxx provvederà ad informare il lavoratore dell’inadempienza, decorsi infruttuosamente novanta giorni dal relativo sollecito.
Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli operai occupati presso le aziende di lavoro interinale
I lavoratori occupati presso le aziende di lavoro interinale possono beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (CIGO). Tale prestazione è erogata dalla Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell’attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi ed è pari all’80% della retribuzione persa dal lavoratore per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.
L’azienda di lavoro interinale è tenuta al versamento, per i lavoratori in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore.
Le condizioni per l’erogazione della prestazione sono le seguenti:
- la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l’iscrizione del lavoratore, all’atto dell’evento, presso la Cassa Edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.I.G.;
- la regolarità dell’azienda con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla Cassa Edile all’atto di liquidazione della domanda di prestazione;
Tale prestazione verrà anticipata al lavoratore dall’azienda che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla Cassa Edile.
La domanda, per essere accolta, dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell’INPS, dell’autorizzazione dell’intervento C.I.G. per eventi meteorologici relativi al cantiere in cui era occupato il personale.
Nell’ipotesi in cui nel cantiere abbia operato solo il personale dell’Azienda interinale, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è verificato l’evento. In questo caso l’azienda
dovrà corredare la domanda di prestazione con una relazione tecnica dettagliata comprovante l’evento, allegando i bollettini meteo rilasciati dall’ ARPAL.
La relazione tecnica dovrà essere presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e firmata dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa.
Art. 13 Ferie
Nel mese di agosto e settembre agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane.
Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà di norma nel periodo delle festività natalizie e di fine anno.
Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute, in periodi diversi, su richiesta di quest'ultimo da avanzare con un preavviso di almeno quarantotto ore e concordate tra il datore di lavoro e lavoratore.
In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui al contratto nazionale.
Ai lavoratori è erogato, entro il 31 luglio di ogni anno, dalla Cassa Edile, l'importo singolarmente accantonato alla Cassa stessa a titolo di ferie e gratifica natalizia, nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario (ottobre - marzo).
Entro il 10 dicembre, la Cassa Edile provvede a liquidare a tutti gli operai iscritti il residuo dell'importo singolarmente accantonato a titolo di gratifica natalizia e ferie, nel periodo 1° aprile - 30 settembre di ogni anno.
Art. 14 Enti Paritetici
Le Parti confermano gli Enti Paritetici costituiti con specifici accordi provinciali, ne confermano l’unicità, l’autonomia, i rispettivi Statuti e Regolamenti e ne ribadiscono il ruolo centrale e l'importanza per il settore dell'edilizia, con particolare riguardo alla formazione e alla sicurezza e igiene del lavoro.
La Parti concordano di aumentare gli sforzi da parte dell’Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza in materia di formazione continua e l'impegno quale riferimento nel campo della sicurezza sul lavoro.
Art. 15
Quota di adesione contrattuale
La quota di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Savona è confermata nella misura dello 0,91% per il datore di lavoro e dello 0,91 per il lavoratore da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del Contratto Nazionale, compreso l'E.D.R..
L'importo relativo alla quota di adesione contrattuale di cui al precedente comma facente carico all'operaio è trattenuto dal datore di lavoro ed è versato unitamente all'importo della
quota a proprio carico alla Cassa Edile della Provincia di Savona, con le modalità stabilite al precedente articolo 12.
La Cassa Edile provvede a stornare alle Associazioni datoriali e sindacali stipulanti l'importo della quota di adesione contrattuale versata alla Cassa medesima secondo la ripartizione concordata negli specifici accordi stipulati tra le parti.
Oltre alle quote di cui sopra, è dovuta dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera la quota nazionale di adesione contrattuale nella misura dello 0,22% a carico dei datori di lavoro e dello 0,22% dei prestatori d'opera sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. Industria compreso l'E.D.R..
L'importo della quota nazionale di cui al precedente comma facente carico all'operaio è trattenuto dal datore di lavoro ed è versato - unicamente all'importo della quota a proprio carico - alla Cassa Edile della Provincia di Savona, con le modalità stabilite all'articolo 12 precedente.
Viene confermato, in aggiunta a quello delle quote di adesione contrattuale previsto dal presente articolo, il sistema delle deleghe tramite Cassa Edile che recepiva l'Accordo Nazionale 16 maggio 1973 e successive modifiche, relativo alle modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe.
La riscossione delle deleghe è affidata alla Cassa Edile ed è regolata dalle Convenzioni stipulate volta per volta tra le Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la locale Cassa Edile.
Art. 16
Dispositivi di protezione individuale e vestiario
DPI
Le Parti ribadiscono contrattualmente quanto già imposto in sede di T.U. per la Sicurezza, per cui il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico e contrattuale di fornire a tutti i lavoratori i DPI necessari relativi alla lavorazione specifica cui sono addetti.
In caso di consunzione o impossibilità di utilizzo del DPI dato al lavoratore, l'azienda sostituirà il DPI a fronte della riconsegna - ove possibile - del DPI non più utilizzabile o idoneo allo scopo.
Le Parti ribadiscono, come previsto dal T.U. per la Sicurezza, che i lavoratori, oltre a dover utilizzare correttamente i DPI consegnati, devono mantenere in buono stato e custodire sotto la propria responsabilità i DPI consegnati.
Vestiario
Entro il mese di giugno e di dicembre di ciascun anno la Cassa Edile della Provincia di Savona garantirà a tutti gli operai iscritti che si trovino nelle condizioni di seguito indicate, la fornitura gratuita degli elementi del vestiario individuati da una specifica Commissione Paritetica costituita da sei membri nominati all'interno del Comitato di Gestione della Cassa Edile, tra cui il Presidente e il Vice Presidente. Detta Commissione deve deliberare entro il 30 marzo di ogni anno.
La fornitura di giugno compete agli operai che nel mese di dicembre di ciascun anno si trovano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Savona, in regola con il versamento dovuto per la prestazione di cui trattasi e che, alla data del 31 dicembre, abbiano maturato presso la Cassa
Edile di Savona, nei dodici mesi o nei sei mesi precedenti, rispettivamente almeno 800 ore o 400 ore di lavoro ordinario, anche se lavorate presso più imprese del settore, purché regolarmente denunciate alla Cassa Edile di Savona, calcolate secondo i criteri previsti dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (APE).
La fornitura di dicembre compete agli operai che nel mese di giugno di ciascun anno si trovano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Savona, in regola con il versamento dovuto per la prestazione di cui trattasi e che, alla data del 30 giugno abbiano maturato presso la Cassa Edile di Savona, nei dodici mesi o nei sei mesi precedenti, rispettivamente almeno 800 ore o 400 ore di lavoro ordinario, anche se lavorate presso più imprese del settore, purché regolarmente denunciate alla Cassa Edile di Savona, calcolate secondo i criteri previsti dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (APE).
Ai soli effetti del diritto di ottenere la prestazione sono assimilate alle ore di lavoro ordinario anche le ore di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INPS e dall'INAIL e, su richiesta del lavoratore, nel caso di ripresa dell'attività lavorativa presso impresa iscritta alla Xxxxx Xxxxx, 88 ore di assenza per congedo matrimoniale.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla distribuzione del vestiario si provvede mediante il contributo di cui all’art. 18.
L’acquisto collettivo è gestito direttamente dalla Cassa Edile di Savona, che agisce in nome e per conto delle imprese iscritte.
Il mandato di rappresentanza conferito contrattualmente alla Cassa Edile dalle imprese iscritte, è a titolo gratuito.
Le modalità operative per l’acquisizione delle taglie, l’acquisto cumulativo, le consegne e gli adempimenti amministrativi, sono dettagliate nel Regolamento della Cassa Edile pubblicato sul sito-web.
Art. 17
Malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale
In caso di malattia di durata non superiore a sette giorni la Cassa Edile di Savona corrisponde una prestazione in misura fissa denominata "indennizzo per carenza malattia".
Tale prestazione è pari a 60 euro nette complessivi per i soli primi tre giorni ed è riconosciuta direttamente dalla Xxxxx Xxxxx su domanda del lavoratore, da presentarsi entro sei mesi dall'inizio dell'evento, corredata da copia del certificato medico, per tre soli eventi di malattia all'anno relativi a giornate non contigue a giorni festivi e festività.
Nel caso in cui la malattia abbia una durata di un solo giorno, la prestazione è ridotta a 30 euro.
Il diritto all'indennizzo per carenza matura per i lavoratori in possesso degli stessi requisiti riferiti alle ore lavorate, indicati al precedente articolo 16.
Le Parti si impegnano ad intervenire presso l'INAIL per rendere più solleciti possibile i tempi di erogazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro.
Art. 18 Contribuzioni in Cassa Edile
Le contribuzioni di seguito indicate sono calcolate sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. Industria, compreso l'E.D.R. per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del C.C.N.L. Industria.
Il contributo per l'A.P.E. è stabilito nella misura del 4,95%.
Il contributo per la Cassa Edile è stabilito nella misura del 2,50% di cui 2,08% a carico del datore di lavoro e 0,42% a carico del lavoratore.
Il contributo per l’ESE - Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza è stabilito nella misura dell’1,20%
Il contributo per il Fondo Vestiario è stabilito nella misura dello 0,50%.
Il contributo per il Fondo di Mutualità, volto a garantire la continuità di tutte le prestazioni contrattualmente assegnate alla Cassa Edile, nonché la copertura delle incombenze derivanti dalla attuazione dei compiti indicati nell’All. 8 al CCNL Industria, è stabilito nella misura dell’1,10% a carico delle imprese e dello 0,05% a carico dei lavoratori.
Sgravio per stages formativi
L’impresa che si renderà disponibile ad ospitare a stage soggetti inviati dall’Ente Unificato per la Sicurezza e la Formazione di Savona, al termine dfruirà, per ogni soggetto ospitato per l’intero periodo, di uno sgravio contributivo di euro 200 riconosciuto dalla Cassa Edile, e comunque in
misura non superiore al contributo per la Cassa Edile dovuto nel mese di beneficio.
Lo sgravio sarà riconosciuto a fronte della presentazione di domanda da presentare alla Cassa Edile entro 60 giorni dall’ultimazione dello stage e sarà beneficiato sulla denuncia del mese successivo.
Art. 19
Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile
Premesso che il regolamento di attuazione del meccanismo premiale previsto dall’art. 108 del CCNL Industria deve al momento essere ancora predisposto dalle parti firmatarie del CCNL, e che al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare si ritiene localmente necessario agire anche sul fronte della premialità delle aziende virtuose, si conviene di confermare un riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino il rispetto delle regole.
A questo fine, nell’interesse delle imprese regolari e dei lavoratori, le Parti ribadiscono i principi adottati da tempo in sede locale, basata su sgravi contributivi in favore delle imprese che dimostrino un rigoroso rispetto delle regole contrattuali e dei diritti dei lavoratori, impegnandosi ad incontrarsi entro il mese di novembre di ogni anno per verificare e rettificare, in funzione dell’andamento produttivo del settore in provincia di Savona, l’entità e la natura dei benefici previsti, allo scopo di garantire, da un lato, l’equilibrio dei Fondi contributivi interessati e, dall’altro, il mantenimento della massa salari ammessa a beneficio al di sotto di una soglia percentuale congrua e sostenibile.
Il dispositivo premiale consiste:
a) nella riduzione delle aliquote contributive ordinarie previste all’articolo precedente, come di seguito indicato:
Il contributo A.P.E. è ridotto a 3,40%, ferma restando la soglia minima di 35 euro stabilita dal C.C.N.L.
Il contributo ESE è ridotto a 0,60%.
Il contributo al Fondo Vestiario è ridotto a 0,15%.
Il contributo al Fondo Mutualità a carico dell’Impresa è ridotto a 0,10%; quello a carico del lavoratore è ridotto a zero.
A titolo riepilogativo, si riporta di seguito la Tabella di raffronto della Premialità:
Aliquote base Aliquote premiali
APE 4,95 3,40
ESE 1,20 0,60
VEST 0,50 0,15
F. MUT. 1,15 0,10
TOT 7,80 4,25
Il dispositivo premiale contributivo sarà reso accessibile su base mensile da parte del sistema informatico della Cassa Edile alle sole imprese in possesso dei requisiti sotto indicati.
- Requisiti delle Imprese
1) Essere iscritte alla Cassa Edile di Savona in via continuativa negli ultimi 36 mesi con continuità di versamenti, fatte salve le situazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per temporanea mancanza di lavoro e di Cassa Integrazione in deroga;
2) Non avere ricevuto DURC negativi negli ultimi 12 mesi, fatti salvi comprovati errori di emissione;
3) Essere in possesso di un Durc on-line (INAIL-INPS-Cassa Edile) in corso di validità nel mese di paga di riferimento
della denuncia, trasmesso per conoscenza alla Cassa Edile via e-mail PEC entro e non oltre la fine del medesimo mese;
4) Avere ottemperato correttamente agli adempimenti contributivi negli ultimi quattro mesi, e cioè: avere versato e denunciato regolarmente la contribuzione contrattuale dovuta alla Xxxxx Xxxxx, aver inviato entro il 20 del mese successivo al periodo di paga la denuncia per via telematica (MUT) completa di tutti i dati richiesti, nonché aver effettuato i relativi versamenti nei termini dovuti, a mezzo di versamento tramire Bollettino-freccia.
5) Avere dichiarato nella denuncia MUT del mese precedente un imponibile contributivo Cassa Edile non inferiore a
4.000 euro.
6) Non essere state oggetto nei dodici mesi precedenti a tre o più sanzioni pecuniarie da parte della Cassa Edile.
- Requisiti dei lavoratori
Le imprese sopra individuate beneficeranno della norma premiale per i soli lavoratori non apprendisti che nei 12 mesi precedenti a quello della denuncia possono vantare almeno 1700 ore lavorate denunciate alla Cassa Edile di Savona, comprese quelle di carenza, malattia e infortunio. Nel solo caso di part-time verticale il suddetto valore è inteso proporzionalmente riparametrato.
Si precisa che, ai soli fini della determinazione del requisito di cui al precedente punto 4, non rileva l’omesso o parziale pagamento dei versamenti dovuti (compresi i casi derivanti dalla irregolarità di cui al punto precedente) qualora il debito complessivo nei confronti della Cassa Edile (capitale+sanzioni+interessi) risulti essere inferiore a €.300, e
a condizione che l’impresa provveda al pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla data di contestazione della irregolarità da parte della Cassa Edile.
Ancorché ammessa dal sistema informatico della Cassa Edile al beneficio della Xxxxx xxxxxxxx, in caso di difetti di corretto adempimento da parte della Impresa successivamente accertati, la Cassa Edile provvederà al recupero delle premialità impropriamente beneficiate applicando le aliquote base.
Il dispositivo premiale può essere sospeso dalle Parti Sociali firmatarie nei casi di mancato adempimento degli obblighi retributivi per oltre tre mesi, previo accertamento delle cause eseguito in contraddittorio.
Resta inteso che qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero dare attuazione, con apposito accordo a livello nazionale, a quanto previsto dall’art. 108 del CCNL Industria - Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile -, il presente articolo si intenderà decaduto e troverà applicazione la disposizione nazionale.
Art. 20
Igiene e ambiente di lavoro
Ferme restando le norme di legge, si conviene che nei cantieri nei quali l'impresa occupi oltre 8 dipendenti e quando abbiano una prevedibile durata superiore a 4 mesi e abbiano una precisa localizzazione, l'impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:
- un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
- un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, tali misure potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale o monoblocco prefabbricato purché diviso.
I cantieri nei quali ricorrono le condizioni di cui sopra, devono essere dotati di servizi igienico-sanitari, acqua corrente e attrezzature atte a consentire ai lavoratori di riscaldare le vivande.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Art. 21 Disciplina degli autisti
Xxxxx restando quanto già previsto dai Contratti Nazionali, si stabilisce quanto segue:
1) L’autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell’automezzo affidatogli siano effettuate correttamente;
2) L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale e delle merci che riceve in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
E’ a carico del datore di lavoro, l’onere di provare:
▪ la gravità delle responsabilità del lavoratore;
▪ l’ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l’osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione, fermo restando l’obbligo per il datore di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
3) L’autista è responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza;
4) Quando le due parti – azienda e lavoratore – siano d’accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l’onere relativo – compreso quello dell’assistenza legale – è a carico dell’azienda;
5) A declino di ogni responsabilità, il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento e non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all’azienda, la quale ha l’obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate;
6) Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera le strumentazioni fornite dall’azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci;
7) L’autista al quale, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, venga dall’Autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L’autista, durante questo periodo, potrà essere adibito ad altri lavori, e in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio;
Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l’autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di 6 mesi.
Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l’azienda dovrà adibire l’autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.
8) Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l’autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l’azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all’autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto secondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente;
9) Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Art. 22 Trattenute e multe
Con riferimento alle trattenute e multe che non rappresentino risarcimento di danni, previste nel Contratto Nazionale, viene stabilito che gli importi delle medesime siano versati a favore della Xxxxx Xxxxx.
Art 23 Vacanza contrattuale
E’stabilita una indennità di vacanza contrattuale pari a 100 euro una tantum, da corrispondere con la retribuzione del mese di ottobre 2016.
Art. 24
Casse Edili Alternative
Le Parti concordano che non è attuabile un sistema alternativo di Casse Edili per la Provincia di Savona e pertanto si impegnano a non assumere o partecipare ad iniziative volte alla loro costituzione.
Art. 25
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Con riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali relative alla nomina, in ciascuna impresa, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e alla facoltà, nelle imprese che occupino sino a quindici dipendenti, di individuare tale rappresentante per più aziende in ambito territoriale, le Parti confermano l’istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.), incaricato di esercitare le attribuzioni indicate nell’art 87 del CCNL e nell’ all.12 dell’Accordo Nazionale 19 aprile 2010.
Il R.L.S.T. è a disposizione dei lavoratori dipendenti da imprese edili ove non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che occupino sino a quindici dipendenti e operanti in provincia di Savona.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’esercizio di tale funzione si provvede mediante un apposito autonomo fondo alimentato da un contributo pari allo 0,55% da versare alla Cassa Edile, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 compreso l'E.D.R., ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il R.L.S.
Art. 26 Validità e durata
Il presente accordo collettivo, integrativo del Contratto Nazionale, valido per tutto il territorio della Provincia di Savona, entra in vigore il 1 ottobre 2016.
Esso avrà la durata e scadenza prevista dal C.C.N.L. di riferimento.
Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le norme del
C.C.N.L. di riferimento.
REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI
EVR – Elemento Variabile della Retribuzione
Per quanto riguarda la disciplina dell’EVR, si rinvia a quanto riportato nella regolamentazione per gli operai, all’art.3.
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA - IMPIEGATI
L'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati edili è fissata nella misura di euro 113,16 mensili.
E’ consentita agli impiegati la possibilità di usufruire del servizio mensa o pasto caldo in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai. In tal caso l’indennità di mensa non è dovuta proporzionalmente.
A tal fine e a tutti i fini legali e contrattuali, il valore giornaliero della suddetta indennità di mensa è fissato in euro 4,35. Tale valore è altresì il valore giornaliero di riferimento nel caso in cui agli impiegati non venga erogata l’indennità mensile di mensa ma usufruiscano di un servizio sostitutivo (ticket-ristorante).
Per gli impiegati tecnici che per mansione si spostano sui cantieri come gli operai di cantiere, l’indennità di mensa segue le regole di imponibilità fiscale e contributiva degli operai. Resta ferma anche per essi la possibilità di accedere ai servizi di mensa/pasto secondo quanto sopra precisato.
INDENNITA' DI TRASPORTO - IMPIEGATI
E' riconosciuta agli impiegati edili l'indennità di trasporto nella misura di euro 60,32 mensili.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. la Sezione Imprenditori Edili – ANCE Savona x.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx
x.xx Xxxxx Xxxxxxxx
x. XXXXXX - Confartigianato Costruzioni Savona x.xx Xxxxx Xxxx
x.xx Xxxxxxx Xxxxx
p. CNA Costruzioni Savona x.xx Xxxxxxx Xxxxxx
x.xx Xxxxxx Xxxxxxx
p. la FeNEAL-UIL x.xx Xxxxxxxxx Xxxxxx
p. la FILCA-CISL x.xx Xxxx Xxxxxxx
p. la FILLEA-CGIL x.xx Xxxxxx Xxxxxx
INDICE
(pagine da aggiornare nella definitiva stesura di stampa)
REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI
Premessa | pag. | 3 | |
Art. 1 | Qualifiche | pag. | 6 |
Art. 2 | Orario di lavoro | pag. | 7 |
Art. 3 | EVR – Elemento Variabile della | ||
Retribuzione | pag. | 8 | |
Art. 4 | Indennità di reperibilità settimanale | pag. | 10 |
Art. 5 | Indennità per lavori marittimi | pag. | 10 |
Art. 6 | Indennità di disagio | pag. | 12 |
Art. 7 | Trasferta giornaliera | pag. | 13 |
Art. 8 | Indennità territoriale di settore | pag. | 14 |
Art. 9 | Indennità sostitutiva di mensa | pag. | 14 |
Art. 10 | Indennità di trasporto | pag. | 16 |
Art. 11 | Cassa Edile | pag. | 17 |
Art. 12 | Accantonamenti presso la | ||
Cassa Edile | pag. | 18 | |
Art. 13 | Ferie | pag. | 22 |
Art. 14 | Enti Paritetici | pag. | 23 |
Art. 15 | Quota di adesione contrattuale | pag. | 23 |
Art. 16 | Dispositivi di protezione individuale | ||
e vestiario | pag. | 25 | |
Art. 17 | Malattia, infortunio sul lavoro, | ||
malattia professionale | pag. | 27 | |
Art. 18 | Contribuzioni in Cassa Edile | pag. | 28 |
Art. 19 | Norma premiale per i versamenti | ||
in Cassa Edile | pag. | 30 | |
Art. 20 | Igiene e ambiente di lavoro | pag. | 36 |
Art. 21 | Disciplina degli autisti | pag. | 37 |
Art. 22 | Trattenute e multe | pag. | 40 |
Art. 23 | Vacanza contrattuale | pag. | 40 |
Art. 24 | Casse Edili Alternative | pag. | 40 |
Art. 25 | Rappresentante dei lavoratori | ||
per la sicurezza | pag. | 41 | |
Art. 26 | Validità e durata | pag. | 42 |
REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI
EVR – Elemento Variabile della Retribuzione | pag. | 43 |
Indennità sostitutiva di mensa - Impiegati | pag. | 44 |
Indennità di trasporto - Impiegati | pag. | 44 |
*****