Mezzana, Commezzadura, Dimaro, Monclassico, Croviana, Malè, Rabbi,
Allegato A)
Accordo di Programma
finalizzato all'attivazione della Rete di Riserve “Alto Noce” sul territorio dei Comuni di Vermiglio, Peio, Ossana, Pellizzano,
Mezzana, Commezzadura, Dimaro, Monclassico, Croviana, Malè, Rabbi,
Caldes e Cavizzana.
(L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e xx.xx.)
Premesso che
• La Valle di Sole è caratterizzata dalla presenza di corsi d’acqua di grande valenza naturalistica e paesaggistica; in particolare il fiume Noce presenta elementi ambientali di tale suggestione che concorrono ad identificare la Valle di Sole come una fra le più interessanti valli alpine.
• La valorizzazione del territorio del bacino imbrifero del Noce, caratterizzato non solo dalla presenza del fiume ma anche da una serie di aree protette che ne arricchiscono il valore naturalistico - ambientale, può essere funzionale al rafforzamento dell’attrattività dell’offerta turistica, con particolare riferimento ad un segmento di utenza sempre più attento agli aspetti di rilevanza ambientale e di bellezza paesaggistica. Il fiume Noce è inoltre stato inserito dalla rivista “National Geographic” al 9° posto fra i migliori fiumi al mondo per il rafting.
• La Valle di Sole è qualificata per la presenza sul territorio di due parchi, il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta (La Valle di Sole come terra di parchi)
• La popolazione della valle ha manifestato una particolare sensibilità ambientale e la consapevolezza del valore della risorsa acqua quale occasione per rafforzare l’identità del nostro territorio.
• La valorizzazione del contesto territoriale della Valle di Sole e del fiume Noce con il suo patrimonio naturale può rappresentare un'occasione di sviluppo sostenibile e di lavoro per le nuove generazioni.
• Uno degli obiettivi cardine della pianificazione in Trentino è rappresentato dal paesaggio; in questa ottica il Piano Territoriale della Comunità ha inserito nel Documento preliminare una serie di proposte operative fra le quali la creazione di un “Parco fluviale del fiume Noce”( Rete di riserve).
• La Provincia ha recentemente definito una strategia di sviluppo turistico sostenibile nelle aree protette del Trentino (TurNat), la quale individua nelle aree protette le eccellenze territoriali da cui partire per promuovere e adottare nuovi modelli di sviluppo turistico compatibili con l’ambiente.
• Nell’ambito del Progetto LIFE + TEN, azione C2 “Inventario delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività ecologica nei sistemi territoriali omogenei”, la Provincia ha condotto uno studio finalizzato al censimento dei valori e delle emergenze ambientali delle aree poste lungo l’asta fluviale del Noce e delle relative azioni di tutela attiva volte alla conservazione di tale patrimonio; tale studio è oggetto di un processo partecipativo
con amministratori e portatori d’interesse che la Provincia intende integrare nel percorso intrapreso dalla Comunità di Valle per la costituzione della Rete di Riserve.
• Con delibera della Giunta della Comunità n. 103 di data 04.07.2011 veniva approvato il Piano di sviluppo sostenibile della Comunità della Valle di Sole.
• Con delibera della Giunta della Comunità n. 147 di data 30 09.2011 veniva affidato a Xxxxx Xxxxxxxx lo studio di analisi idrologica per la quantificazione delle disponibilità idriche del fiume Noce.
• Con delibera della Giunta della Comunità n. 151 di data 30 09 2011 veniva affidato alla Fondazione Xxxxxx Xxxx lo studio ambientale integrato del fiume Noce.
• Con delibera della Giunta della Comunità n. 152 di data 30.09.2011 veniva approvata una convenzione con l’Università di Trento per lo studio dell’habitat acquatico del fiume Noce in Val di Sole.
• Con delibera della Giunta della Comunità n. 153 di data 30.09.2011 veniva approvata una convenzione con l’Università di Trento per una borsa di studio sul tema “Hidromorphological and ecological planning tools for river restoration in alpine areas”.
• Con delibera della Giunta della Comunità n. 154 di data 30.09.2011 veniva approvata una convenzione con l’Università di Trento per una borsa di studio sul tema “Modellazione idromorfodinamica a supporto di riqualificazione fluviale”.
• Con delibera della Giunta della Comunità n. 172 di data 14.11.2011 veniva affidato alla Fondazione San Vigilio di Ossana lo studio per la predisposizione di un’analisi della situazione socio economica in relazione alla potenzialità di utilizzo del fiume Noce.
• Con delibera della Giunta della Comunità n. 183 di data 28.11.2011 veniva affidato a Xxxxxx Xxxxx lo studio relativo alla raccolta dati cartografici ed idromorfologici a supporto degli interventi di riqualificazione fluviale del fiume Noce.
• Il 22.03.2013 si è presentata alla popolazione presso la sede della Comunità la “Ricerca socio economica sul fiume Noce” in occasione della giornata mondiale dell’acqua (presente il Presidente f.f. della XXX Xxxxxxx Xxxxxx).
• Il 17. 04. 2014 il Tavolo di confronto e consultazione ha approvato il Documento preliminare definitivo del PTC con inserito nel tematismo n.6 la proposta del Parco fluviale
/ Rete di Riserve
• Il 28.05.1014 si è tenuto presso la sede della Comunità un’incontro pubblico dal titolo “Il Noce… risorsa e sviluppo per le Comunità locali - i perché di una moratoria – ( Presenti gli Assessori della XXX Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx e il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx dell’Università di Trento ).
• Il 10. 07. 2014 la Conferenza dei Sindaci ha approvato il Documento preliminare definitivo del PTC.
• Il 4. 08. 2014 l’Assemblea della Comunità ha approvato il Documento preliminare definitivo del PTC.
• Il 24. 09. 2014 la Conferenza per la stipulazione dell’Accordo quadro di programma ha approvato il Documento “Accordo quadro di programma con i criteri ed indirizzi generali per la formulazione del Piano Territoriale di Comunità PTC”.
• Il 05 gennaio 2015 è stato sottoscritto dalla Provincia, Comunità, Comuni e Parco Naturale Xxxxxxxx Xxxxxx. l’Accordo quadro di programma con i criteri ed indirizzi generali per la formulazione del Piano Territoriale di Comunità PTC.
• Nei mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015 le Giunte dei Comuni hanno approvato il protocollo d’intesa per la realizzazione della Rete di Riserve del fiume Noce, sottoscritto in data 9 marzo 2015.
Visti:
- Legge Provinciale. 23 maggio 2007, n. 11 e xx.xx.
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 50-157/Leg. dd. 03.11.2008
- La deliberazione n°212 dd 19 dicembre 2015 del Consiglio direttivo Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel bacino imbrifero montano dell’Adige.
-
Preso atto che
1. La Legge. provinciale. 23 maggio 2007, n. 11 e xx.xx. “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” all’articolo 47 contempla la possibilità di attivare, su base volontaria, previa stipula di un apposito Accordo di Programma con la Provincia autonoma di Trento, una Rete di Riserve in virtù della quale la Comunità, i Comuni territorialmente interessati ed il BIM divengono soggetti responsabili per la conservazione delle aree protette presenti sul proprio territorio e per la predisposizione del relativo Piano di xxxxxxxx.Xx Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 50-157/Leg. dd. 03.11.2008, fra le diverse disposizioni, regolamenta le procedure per l’adozione e l’approvazione dei Piani di Gestione - capo II - ed in particolare l’art. 11 riguarda appunto l’approvazione dei Piani di Gestione della Rete di Riserve.
2. La Delibera della Giunta provinciale n. 6 dd. 11 gennaio 2013 che approva il “PASSO – Patto per lo sviluppo sostenibile in Trentino – 2020” indica alla strategia “C” quali elementi a supporto alla vita, fondamentali per la riproduzione dei territori ed essenziali alla qualità paesaggistica: la biodiversità, l’aria, l’acqua, il suolo, ovvero la sostenibilità degli ecosistemi.
In particolare:
• Natura dentro e fuori i Parchi: valore economico dei servizi ecosistemici;
• Agricoltura, ecosistemi, salute;
• I paesaggi e la qualità territoriale;
• Turismo sostenibile e competitivo.
Indicazione e impegni su strategie sostenibili di lungo periodo:
OBIETTIVO C2 Sviluppare il sistema delle Reti di riserve
• C2.1 Promozione di iniziative e progetti che sappiano coniugare obiettivi e valori dei settori delle foreste, della conservazione della natura, del turismo e dell’agricoltura di montagna, anche attraverso la programmazione congiunta del nuovo PSR.
• C2.2 Concretizzazione delle misure di conservazione attiva, dando impulso alla redazione di piani di gestione delle reti di riserva ed alle azioni di monitoraggio degli habitat e delle specie natura 2000.
• C3.3 Valorizzazione ecologica delle aste fluviali attraverso la definizione di obiettivi e
strumenti gestionali connessi agli ambiti fluviali.
3. Il Documento preliminare del Piano Territoriale della Valle di Sole - PTC - (approvato dall’ Assemblea della Comunità con Delibera n.26 di data 4 agosto 2014 ) prevede al punto 6. “Parco fluviale, reti ecologiche e ambientali, invarianti”, nelle proposte operative alla lettera a), la creazione del “xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx (Xxxx di riserve)”. Il Documento è stato altresì condiviso dal Tavolo di confronto e consultazione dei portatori d’interesse in data 17 aprile 2014 e dalla Conferenza dei sindaci in data 10.07.2014.
4. Sul territorio dei Comuni di Vermiglio, Mezzana, Commezzadura, Monclassico, Croviana, Malè, sono presenti le seguenti Aree Protette:
• ZSC IT3120112 “Arnago”
• ZSC IT3120117 “Ontaneta di Croviana”
• Riserva Locale “Palù di Mezzana”
• Riserva Locale “Corredolo”
• Riserva Locale “Malé”
• Riserva Locale “Molini”
• Riserva Locale “Piano”
5. Il Comune di Terzolas, benché risulti tra i firmatari del Protocollo d’intesa del 9 marzo 2015, non partecipa al presente Accordo di programma. Ciò peraltro non inficia la continuità territoriale della Rete di riserve che è garantita dal corridoio ecologico costituito dal Fiume Noce e dalla contiguità tra i Comuni di Malè e Caldes, firmatari dell’Accordo di programma assieme agli altri comuni tutti confinanti tra loro. Pertanto si riconosce la coerenza della configurazione territoriale della “Rete di riserve Alto Noce” con i requisiti minimi degli Accordi di programma e dei requisiti minimi di natura tecnica della Rete di riserve stabiliti dalla DGP n. 2077 di data 28 settembre 2012.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula il presente Accordo di programma tra
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE
CONSORZIO BIM DELL’ADIGE,VALLATA DEL NOCE COMUNE DI CALDES
COMUNE DI CAVIZZANA COMUNE DI CROVIANA COMUNE DI COMMEZZADURA COMUNE DI DIMARO COMUNE DI MALÈ
COMUNE DI MEZZANA COMUNE DI MONCLASSICO COMUNE DI OSSANA COMUNE DI PEIO
COMUNE DI PELLIZZANO COMUNE DI RABBI COMUNE DI VERMIGLIO
A.S.U.C. ARNAGO
A.S.U.C. MONCLASSICO
CAPO I - Obiettivi e pianificazione
Art. 1
Finalità e obiettivi dell’Accordo di programma
1. Il presente Accordo di programma concerne l’istituzione della “Rete di riserve Alto Noce” per la realizzazione di una gestione unitaria e coordinata di aree protette. Tali aree afferiscono al territorio dei comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Commezzadura, Dimaro, Malé, Mezzana, Monclassico, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Vermiglio.
2. Di condividere con i soggetti firmatari la proposta di realizzare un unico Piano di gestione inteso a tutelare e valorizzare il fiume Noce e i territori limitrofi in coerenza con le misure di conservazione generali disposte dalla normativa provinciale vigente con l’integrazione di politiche di sviluppo socio economico in un’ottica di sostenibilità;
3. Si riconosce l’opportunità di una futura collaborazione con la Comunità della Valle di Non, qualora questa si impegnasse a sua volta nella costituzione di una Rete di Riserve per il tratto fluviale di competenza, nella prospettiva di costituire il Parco fluviale del Noce ai sensi della
L.P. 11/07;
4. In particolare l'istituzione della “Rete di riserve Alto Noce” è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:
a) la salvaguardia, il sostegno e la promozione delle tradizionali attività che fanno riferimento all’uso civico, alla selvicoltura, all’allevamento zootecnico, al pascolo, all’agricoltura di montagna, al taglio del fieno, alla raccolta del legnatico, alla caccia, alla pesca, alla raccolta dei funghi e dei frutti del bosco e all’apicoltura, nonché le attività ricreative, turistiche e sportive compatibili, come elementi costitutivi fondamentali per la presenza antropica nelle aree di montagna;
b) il mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat dei siti Natura 2000 di cui alle direttive europee Uccelli (79/409/CEE) e Habitat (92/43/CEE), diffonderne la conoscenza e promuoverne il rispetto tra cittadini e ospiti con campagne di sensibilizzazione, attività didattiche mirate, e la costituzione di percorsi didattico- fruitivi, ove ciò non incida negativamente sull'esigenza primaria di conservazione;
c) il promuovere la Rete di Riserve in un'ottica di valorizzazione del turismo sostenibile inteso come “qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree protette” (Fonte CETS);
d) il promuovere la partecipazione di cittadini e portatori di interesse e la diffusione di tutte le informazioni e i dati relativi alla rete di riserve in forma fruibile anche a non tecnici;
e) il qualificare e diversificare l'offerta turistica sostenibile riconoscendo il territorio come primo fattore di attrattiva; in particolare, si riconosce che il fiume Noce e i territori che rientrano nel suo bacino imbrifero rappresentano un bene identitario e paesaggistico di interesse pubblico;
f) La “difesa” del fiume Noce e dei territori che ad esso afferiscono è da intendersi come integrazione dell’aspetto conservazionistico con la fruizione sostenibile del territorio e lo sviluppo di attività umane compatibili con il contesto naturale, affidando alle
popolazioni locali il ruolo di custodi del territorio e del paesaggio;
g) La valorizzazione del fiume deve tendere al coinvolgimento della popolazione locale creando opportunità di lavoro, in particolare fra i giovani;
h) La valorizzazione del fiume e dei territori che lo circondano passa anche attraverso la valorizzazione della loro forte attrattività in termini turistici, con riferimento in particolare all’offerta turistica estiva; la valorizzazione del fiume va sviluppata tenendo presente le complesse interrelazioni presenti nell’ambito territoriale, anche perseguendo il miglioramento della qualità chimico – fisica dell’acqua;
i) Intraprendere azioni per evitare l’abbandono di rifiuti lungo le aree interessate dalla Rete di Riserve del fiume Noce;
j) Promuovere la mitigazione e la compensazione degli impatti idro-morfologici a carico del fiume dagli usi della risorsa idrica;
k) L’eventuale infrastrutturazione a servizio delle attività connesse alla Rete di Riserve / Parco fluviale deve essere inserita in maniera compatibile con il contesto fluviale e paesaggistico dei luoghi ( possibilmente recuperando manufatti esistenti );
l) La rete sentieristica e la pista ciclabile lungo il fiume sono parte integrante e concorrono alla fruizione della Rete di Riserve / Parco fluviale;
m) Le varie discipline sportive o ricreative ( pesca ecc. ) devono compiersi nel rispetto reciproco e nel rispetto delle attività agricole presenti nelle fasce riparali;
n) Le coltivazioni presenti nelle aree interessate dalla Rete di riserve conservano la loro peculiarità agricola secondo la normativa urbanistica del PUP e dei PRG. La Rete di riserve ritiene il paesaggio agricolo un elemento identitario della Rete;
o) La gestione delle portate in alveo deve tenere conto della convivenza fra i fruitori e loro esigenze;
p) Vanno individuate azioni di riqualificazione ambientale attraverso interventi volti a favorire l’auto ripristino.
5. Nel perseguire tali obiettivi, l'istituzione della “Rete di Riserve Alto Noce” non modifica i vincoli già stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale e per le specifiche tipologie di aree presenti nella Rete di Riserve, in materia di gestione del territorio. Gli obiettivi generali elencati saranno perseguiti sulla base delle strategie definite nel Progetto d'attuazione della Rete di Riserve allegato sostanziale del presente Accordo.
Art. 2
Progetto d'attuazione della Rete di riserve
1. Al presente Accordo di programma viene allegato il Progetto di attuazione della “Rete di Riserve Alto Noce” che ne costituisce parte integrante e sostanziale. In tale documento sono specificati, tra gli altri, i seguenti elementi:
a) Analisi territoriale:
• il contesto delle aree protette;
• il ruolo delle aree connettive (corridoi ecologici);
• ricognizione territoriale e individuazione del territorio di riferimento;
• ricognizione delle aree funzionalmente connettive (corridoi ecologici);
• ricognizione delle norme e delle misure di conservazione delle aree protette;
• ricognizione dei progetti e dei programmi di valorizzazione.
b) Proposte programmatiche:
• indirizzi ed obiettivi del progetto;
• individuazione degli interventi urgenti;
• Linee guida per il Piano di Gestione.
c) Proposte organizzative e di partecipazione
• individuazione delle strutture organizzative della Rete.
Art.3
Linee di indirizzo per il Piano di gestione
1. Il Piano di gestione della Rete di riserve assume come contenuti sostanziali le strategie attuative e le azioni contenute nel Progetto d'attuazione di cui all'art. 2 per ampliarne e svilupparne i contenuti specifici, con particolare attenzione alle misure di conservazione dei siti Natura 2000 inclusi nella Rete.
2. Il Piano di gestione verrà adottato entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, in una logica di gestione unitaria dei territori considerati e delle iniziative di sviluppo locale sostenibile connessa alla risorsa territoriale.
3. L'elaborazione del Piano di gestione della Rete di Riserve prevederà forme di partecipazione da parte dei diversi attori locali dando concreta attuazione alle strutture organizzative di gestione previste al Capo II del presente Accordo, nella prospettiva di stimolarne il ruolo attivo nella fase di attuazione delle diverse azioni e di perseguire una reale sostenibilità del piano.
4. Il Piano di gestione della Rete di riserve verrà elaborato ai sensi del “Regolamento concernente le procedure per l’individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l’adozione e l’approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)” approvato con D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg..
5. In fase di elaborazione del Piano di gestione potrà essere valutata, con l'Accordo unanime di tutte le parti, l'inclusione nella Rete di Riserve di ulteriori aree, a partire da quelle indicate nel progetto d'attuazione di cui all'art. 2 senza che questo modifichi la validità del presente Accordo di programma.
Art. 4 Comunicazione/Cartellonistica
1. Si conviene che agli effetti comunicativi verranno utilizzati i loghi e le tipologie di cartellonistica contenuti nel “Manuale di riferimento per l’immagine coordinata delle Reti di riserve del Trentino” approvato dalla cabina di regia per le aree protette nella seduta del 4 luglio 2011;
2. Si conviene altresì che la promozione e la didattica dovranno svilupparsi attorno al concetto di “Valle di Sole come terra di parchi”.
Art. 5
Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette
1. La Rete di Riserve Alto Noce dichiara sin da ora la propria intenzione di avviare il processo di adesione alla Carta europea del turismo sostenibile (CETS) nelle aree protette promuovendo l’adeguamento della propria offerta turistica agli standard previsti da tale strumento. Tale processo dovrà in ogni caso svilupparsi in coerenza con la strategia provinciale di sviluppo del turismo sostenibile nelle aree protette.
Art. 6
Azioni prioritarie per il primo triennio
Sono state individuate le seguenti azioni prioritarie da attuare nel primo triennio di validità del presente accordo di programma:
1. Coordinamento e gestione
2. Studi, progettazioni, ricerche e certificazioni
3. sensibilizzazione, promozione e comunicazione
4. fruizione e turismo sostenibile
5. biodiversità e paesaggio
Art. 7
Risorse finanziarie per il primo triennio
1. Per la realizzazione delle azioni prioritarie individuate nel presente Accordo e per il funzionamento ordinario della Rete di Riserve è prevista, con il Programma finanziario allegato al presente Accordo, l’attivazione di diversi canali di finanziamento con le modalità di cui all’art. 14 c. 4, così ripartiti:
- cofinanziamento triennale da parte della Comunità della Valle di Sole pari ad Euro 150.000,00 ( Euro 50.000,00 anno );
- cofinanziamento triennale da parte del Consorzio BIM dell’Adige pari ad Euro 240.000,00 ( Euro 80.000,00 anno);
- cofinanziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento pari ad Euro 150.000,00, risorse ex art. 96 L.P. 23 maggio 2007, n. 11, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla D.G.P. n. 1603 del 15.09.2014;
- ricorso alle misure del Piano di Sviluppo Rurale per la realizzazione delle azioni X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, E10 per un importo pari ad Euro 405.500,00.
CAPO II – Organizzazione Art.8
Struttura organizzativa della Rete di Riserve
1. La Rete di Riserve è organizzata nelle seguenti strutture:
a) Il Comitato di gestione della Rete di Riserve
b) Il Presidente della Rete di Riserve
c) Il Comitato tecnico – scientifico della Rete di Riserve
d) Il Laboratorio Partecipativo Territoriale / forum
2. Per la partecipazione alle strutture organizzative della Rete non è previsto alcun compenso.
3. Il Comitato di gestione ed il Presidente sono affiancati dal Coordinatore della Rete di Riserve di cui all’ Art.10.
Art. 9
Comitato di gestione della Rete di Riserve
1. Il Comitato di gestione della Rete è composto dal:
a) il rappresentante nominato dall’ Ente capofila, che ricopre l’incarico di Presidente del Comitato di gestione, nonché di Presidente della Rete;
b) il Presidente della Comunità di Valle aderente alla Rete di riserve o un suo delegato nella figura di assessore;
c) il Sindaco di ciascun Comune aderente alla Rete delle riserve o un suo delegato nella figura di assessore;
d) l’Assessore all’ambiente della Provincia Autonoma di Trento o suo delegato;
e) il Presidente del Consorzio BIM dell’Adige o un suo delegato;
f) I rappresentanti delle A.S.U.C. che hanno firmato l’ Accordo di programma.
2. Il Comitato elegge al proprio interno il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato di gestione sono svolte dal Coordinatore della Rete o suo sostituto individuato dal Comitato di gestione.
4. Il Comitato di gestione è costituito per l’intera durata dell’Accordo di programma e svolge le seguenti funzioni:
a) coordina l’organizzazione, il personale e la gestione finanziaria;
b) verifica lo stato di attuazione del Piano di gestione;
c) decide gli indirizzi al Programma di azione;
d) approva la composizione del Comitato tecnico-scientifico della Rete;
e) adotta una prima bozza del Piano di gestione da sottoporre a tutti i soggetti firmatari dell'Accordo di programma per giungere a una seconda adozione del piano da trasmettere da parte dell’Ente capofila alla Provincia per l'approvazione definitiva ai sensi dell'art. 11 del “Regolamento concernente le procedure per l’individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l’adozione e l’approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)”;
f) approva la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete;
g) approva il programma d’azione quale strumento per stabilire gli interventi (tra quelli inseriti nel progetto di attuazione o in coerenza con lo stesso) da realizzarsi annualmente e definire le attività di partecipazione e comunicazione ad essi collegate;
h) decide in merito al coordinamento delle progettualità ricadenti sul territorio della Rete, sulla base del parere non vincolante istruito dal Comitato tecnico-scientifico della Rete;
i) nomina o revoca il Coordinatore della Rete determinandone compiti e compensi;
j) decide e stabilisce ogni altro aspetto della governance della Rete;
k) può proporre, ad unanimità dei presenti modifiche al programma finanziario durante il periodo di durata dell’Accordo di programma o l’aggiornamento per il successivo periodo di validità. A tale fine, l’assenso può essere espresso anche in forma scritta dal componente della del Comitato di gestione impossibilitato a partecipare alla seduta.
5. Il Comitato assume come riferimento privilegiato per le decisioni le proposte emerse dal Laboratorio Partecipativo Territoriale e si impegna, laddove le decisioni assunte si discostino, a presentare al Laboratorio le relative argomentazioni.
6. Per quanto riguarda la modalità di assunzione delle decisioni Il Comitato decide a maggioranza dei presenti in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
7. Alle sedute del Comitato di gestione potranno partecipare a discrezione del Presidente, senza diritto di voto uno o più rappresentanti del Comitato tecnico-scientifico della Rete e/o del Laboratorio.
8. Il Comitato è convocata almeno tre volte l’anno dal Presidente e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre membri del Comitato.
9. Le decisioni assunte dal Comitato verranno attuate dall'ente capofila sulla base del verbale redatto dal Coordinatore.
10. Non sono previsti compensi o rimborsi ai membri del Comitato di Gestione.
Art. 10 Coordinatore della Rete di Riserve
1. La gestione della Rete di Riserve di cui al presente Accordo di programma è assicurata dal coordinatore della Rete e da eventuali altre figure individuate dal Comitato di gestione ritenute utili a completare il quadro delle competenze necessarie per un efficace funzionamento e coordinamento della rete stessa;
2. Al Coordinatore sono assegnate le seguenti funzioni e compiti:
a) coordina i diversi organismi garantendo il flusso delle informazioni e i collegamenti;
b) svolge le funzioni di segreteria del Comitato di gestione, del Comitato tecnico-scientifico e del Laboratorio Partecipativo Territoriale;
c) sovrintende all'attività della Rete, ivi compresa quella demandata a terzi e ne riferisce al Presidente, al Comitato di gestione e al Comitato tecnico-scientifico verso i quali ne è responsabile;
d) predispone la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete sentito il Comitato tecnico-scientifico;
e) attiva le competenze di supporto specialistico necessarie;
f) fa parte del Coordinamento provinciale delle aree protette;
g) collabora alla gestione amministrativa e contabile a sostegno delle competenze interne dell’Ente capofila che, attraverso i servizi interni supporta la gestione;
h) coordina le attività di promozione, informazione, ecc. anche attraverso competenze esterne;
i) esercita ogni altro compito inerente la gestione della Rete che gli sia stato assegnato dal
l) Comitato di gestione e che non sia riservato a un altro organo;
m) svolge le attività necessarie allo sviluppo del processo partecipativo durante la fase di elaborazione del Piano di gestione.
3. Il Coordinatore è designato dal Comitato di gestione ed è individuato di preferenza all’interno delle pubbliche amministrazioni aderenti all’Accordo. Nell’impossibilità di percorrere detta prioritaria ipotesi, il Coordinatore potrà anche essere individuato come professionista esterno alla Pubblica Amministrazione tramite la stipula di un contratto di tipo privatistico, entro i limiti del budget previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1603 di data 15 settembre 2014. Attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione è possibile avvalersi di altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della Rete, rimanendo comunque nei limiti del budget previsto dalla D.G.P. sopra citata.
4. Le competenze del coordinatore ritenute necessarie sono:
• competenze organizzative;
• competenze socio – comunicative.
Art. 11
Presidente della Rete di Riserve
1. Il rappresentante dell’Ente capofila ricopre l’incarico di Presidente della Rete di Riserve, nonché di Presidente del Comitato di gestione di cui all’ Art.9.
2. Il Presidente rimane in carica per la durata dell’ Accordo di programma e può essere confermato alla scadenza del mandato.
3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il Comitato di gestione, predisponendo l’ordine del giorno;
b) convoca il Laboratorio territoriale;
c) presenta al Comitato di gestione la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete e sull’attività svolta;
d) convoca il Comitato tecnico-scientifico della Rete e predisponendone l’ordine del giorno;
e) è portavoce della Rete di riserve nelle sedi istituzionali e pubbliche e la promuove a tutti i livelli;
f) sovrintende all’andamento generale della Rete;
g) garantisce la trasparenza delle decisioni e delle informazioni tra le strutture organizzative della Rete;
h) presenta al Comitato di gestione le proposte elaborate dal Comitato tecnico-scientifico della Rete e/o dal Laboratorio, qualora queste si discostino dagli indirizzi approvati;
i) presenta al Comitato tecnico-scientifico della Rete e/o al Laboratorio le proposte del Comitato non incluse nel Programma di azione;
j) fa parte del Coordinamento provinciale delle Aree Protette.
4. Al Presidente della Rete non spetta alcun compenso o rimborso per l’attività svolta.
Art. 12
Comitato tecnico-scientifico della Rete di Riserve
1. Il Comitato tecnico-scientifico della Rete di riserve è composto da:
a) Coordinatore della Rete;
b) 3 funzionari della Provincia autonoma di Trento in rappresentanza dei Dipartimenti competenti in materia di Conservazione della Natura, Bacini Montani e Agricoltura;
c) 3 esperti scelti dal Comitato di Gestione tra cui 1 rappresentante dell'APT d'ambito.
2. La composizione del Comitato tecnico-scientifico ha durata triennale.
3. Il Comitato tecnico-scientifico convoca di volta in volta alle proprie riunioni i rappresentanti dei soggetti attuatori delle azioni inserite nel Piano di azione.
4. Il Comitato tecnico-scientifico svolge le seguenti funzioni e compiti:
a) supervisiona all’elaborazione del Piano di gestione in coerenza con gli indirizzi del Comitato di gestione.
b) struttura il Programma di azione sulla base degli indirizzi del Comitato di gestione;
c) istruisce parere non vincolante sul coordinamento delle progettualità ricadenti nel territorio della Rete di riserve;
d) attiva il Laboratorio nelle forme e modalità ritenute necessarie, senza incremento degli impegni finanziari stabiliti dal Comitato di gestione;
e) approfondisce e decide in merito agli aspetti attuativi delle azioni inserite nel Programma di azione;
f) monitora in itinere lo stato di attuazione del Piano di gestione e del Programma d’azione con particolare attenzione alle aree protette;
g) elabora la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete, da presentare al Comitato di gestione della Rete, che contiene uno specifico capitolo sullo stato di conservazione dei SIC redatto dalle componenti provinciali del Comitato tecnico-scientifico;
h) monitora l’andamento del processo ed elabora proposte operative in coerenza con gli indirizzi del Comitato di gestione;
i) istruisce i contributi del Laboratorio sotto forma di fattibilità tecnica amministrativa ed economica, al fine di presentarli al Comitato di gestione;
j) elabora eventuali proposte non incluse nel Programma di azione da presentare al Comitato di gestione.
k) verifica che la gestione della Rete sia coerente con la finalità di conservazione della Natura, con particolare riferimento ai siti Natura 2000;
l) predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla tutela dei Siti di Natura 2000.
5. Il Comitato tecnico-scientifico è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo si renda necessario e almeno 2 due volte all’anno. Esso è presieduto dal Coordinatore.
6. Il supporto tecnico al Comitato tecnico-scientifico è garantito dalle competenze presenti all’interno delle strutture locali (Comuni e Comunità di Valle) messe a disposizione della Rete dagli Enti di appartenenza. I tecnici degli Enti sono invitati a partecipare al Comitato tecnico- scientifico sulla base dell'ordine del giorno.
7. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso o rimborso per l’attività svolta.
Art. 13
Laboratorio Partecipativo territoriale
1. Il Laboratorio Partecipativo Territoriale è lo strumento per la partecipazione degli abitanti, delle associazioni, delle attività economiche e di tutti gli attori locali, alla gestione della Rete di riserve.
2. Il Laboratorio non prevede una selezione dei partecipanti sulla base di criteri di rappresentatività, bensì promuove una partecipazione inclusiva volta alla valorizzazione delle idee e alla ricerca di soluzioni condivise anche tra i diversi interessi: la sintesi e validazione finale delle proposte elaborate resta in capo al Comitato di gestione mentre sono demandate al Comitato tecnico-scientifico le necessarie verifiche di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica.
3. Il Laboratorio lavora con i tempi e le modalità più opportune nelle diverse fasi di approfondimento, di attuazione e gestione della Rete. È convocato dal Presidente della Rete ogni qualvolta lo si renda necessario, almeno una volta l'anno.
Art. 14 Ente capofila
1. L'Ente capofila, soggetto responsabile della Rete di riserve ai sensi dell’articolo 47, comma 5 della L.P. 11/07, è individuato nella Comunità della Valle di Sole.
2. Esso è il referente della Provincia autonoma di Trento per gli aspetti finanziari e per tutti gli adempimenti necessari al funzionamento della Rete, da assumere da parte degli organi competenti secondo il proprio ordinamento, ed in particolare cura:
a) l’esecuzione delle disposizioni e delle decisioni impartite dal Comitato di gestione della Rete e dal suo Presidente in collaborazione con il Coordinatore;
b) la gestione amministrativa con la predisposizione e l’assunzione di tutti i provvedimenti formali ed adempimenti necessari al funzionamento della Rete,
c) gli aspetti finanziari e la gestione contabile ed in particolare colloca nel proprio bilancio gli stanziamenti necessari sulla base del Programma finanziario approvato dal Comitato di
gestione (Conferenza) della Rete e provvede ad imputare le spese ed a introitare le entrate, ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie, a predisporre i rendiconti necessari per l’introito dei vari finanziamenti ed i riparti con gli Enti firmatari sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di gestione della Rete.
3. Per la gestione della Rete, l’Ente capofila potrà:
a) avvalersi delle attrezzature, del personale e dei servizi messi a disposizione anche dagli altri Enti sottoscrittori dell’Accordo, previa decisione del Comitato di gestione della Rete;
b) affidare a uno o più Enti firmatari integralmente o parzialmente, anche mediante delega, l’esercizio della propria competenza in particolare in materia di interventi ricadenti nell’ambito dei rispettivi territori di cui sarà responsabile attuatore. L’atto di affidamento delle competenze, che deve essere accettato dall’Ente destinatario, ne determina le modalità di esercizio e i rapporti tra le amministrazioni. L’Ente capofila assicura all’Ente destinatario, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle competenze trasferite;
c) procedere alla sottoscrizione di apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, anche non firmatari del presente Accordo di programma, al fine di avvalersi del supporto delle loro strutture tecniche.
4. L'Ente capofila provvederà a richiedere il finanziamento agli Enti firmatari come segue:
• alla Provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla D.G.P. 1603 del 15 settembre 2014;
• al Consorzio BIM dell’Adige, alla Comunità di Valle sulla base di quanto dettagliato all'art. 7 come segue:
◦ l’ 80% dell’impegno annuale stanziato ad avvenuta sottoscrizione del presente Accordo ed entro il mese di febbraio per gli anni successivi;
◦ il saldo all’invio della documentazione di rendicontazione annuale;
CAPO III – Norme finali
Art. 15
Durata e modalità di rinnovo dell’Accordo di programma ed aggiornamento del programma finanziario
1. Il presente Accordo di Programma ha durata triennale dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovato alla scadenza per periodi di tempo di tre anni, previo consenso delle parti contraenti, formalizzato almeno sei mesi prima della data di scadenza, mediante scambio di corrispondenza, e a condizione che i soggetti finanziatori approvino un nuovo Programma finanziario con i relativi stanziamenti, in relazione alle previsioni del piano di gestione della Rete di riserve.
2. La modifica del Programma finanziario è approvata dagli Enti finanziatori che concorrono all’aggiornamento e dalla Giunta provinciale, previa proposta unanime vincolante del Comitato di gestione della Rete.
I soggetti firmatari si impegnano a fare parte della Rete di riserve nel periodo di durata dell’Accordo.
Art. 16
Modalità di modifica dell’Accordo di Programma
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15 comma 2, il presente Accordo di Programma può essere modificato solo per effetto della comune ed esplicita volontà di tutti soggetti firmatari dello stesso.
Art. 17 Modifiche non sostanziali
1. E’ dato mandato ai Sindaci e ai rappresentanti istituzionali degli Enti firmatari la sottoscrizione di eventuali modifiche non sostanziali apportate al presente Accordo di programma in fase di approvazione.
Art. 18 Composizione delle controversie
1. In caso di controversie sull’interpretazione del presente Accordo di Programma che non siano risolvibili in via bonaria, gli Enti firmatari nominano di comune accordo un collegio arbitrale; in mancanza di accordo, il collegio arbitrale è nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. L’arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Lì
Provincia Autonoma di Trento-
Il Presidente della Provincia
Comune di Dimaro
Il Sindaco
Comunità della Valle di Sole
Il Presidente
Comune di Monclassico
Il Sindaco
Consorzio BIM dell’Adige
Il Presidente
Comune di Croviana
Il Sindaco
Comune di Vermiglio
Il Sindaco
Comune di Malè
Il Sindaco
Comune di Peio
Il Sindaco
Comune di Rabbi
Il Sindaco
Comune di Ossana
Il Sindaco
Comune di Caldes
Il Sindaco
Comune di Pellizzano
Il Sindaco
Comune di Cavizzana
Il Sindaco
Comune di Mezzana
Il Sindaco
A.S.U.C. di Arnago
Il Presidente
Comune di Commezzadura
Il Sindaco
A.S.U.C. di Monclassico
Il Presidente