OGGETTO
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa, gestione sinistri (brokeraggio)
OGGETTO
Provincia di Genova
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Genova – Stazione Unica Appaltante Responsabile: Xxxxxxxx Xxxxx
STAZIONE APPALTANTE
Direzione Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio Servizio Patrimonio
CONTRAENTE
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Committente L’Ufficio Provveditorato ed Economato
Provincia...................................................................... La Provincia di Genova, nella sua qualità di
Contraente
Soggetto aggiudicatario ............................................ Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in
base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Concorrente/i I soggetti ammessi a partecipare alla gara
Broker Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata
o consorziata, che stipula il contratto; sono assimilate nella definizione le figure di Appaltatore, Fornitore e di controparte in genere
Direttore dell’esecuzione .......................................... Il Responsabile del procedimento ha facoltà di
nominare uno o più direttori dell’esecuzione per sovrintendere l’esecuzione del contratto
DEFINIZIONI
SOMMARIO
pagina
PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 4
Articolo 1 Oggetto 4
Articolo 2 Analisi di contesto 4
Articolo 3 Importo a base di gara 9
Articolo 4 Servizi ed attività contrattuali 9
Articolo 5 Programma assicurativo 10
Articolo 6 Attività propedeutiche ai contratti assicurativi 10
Articolo 7 Aggiornamento dei contratti assicurativi 11
Articolo 8 Istituti scolastici ed enti e società partecipate 11
Articolo 9 Gestione dei contratti assicurativi 12
Articolo 10 Gestione dei sinistri passivi 12
Articolo 11 Gestione sinistri attivi 13
Articolo 12 Monitoraggio e reportistica 14
Articolo 13 Aggiornamento e formazione 14
Articolo 14 Consulenza assicurativa 15
Articolo 15 Informatizzazione dei servizi 15
Articolo 16 Retroattività e chiusura del contratto 15
PARTE SECONDA – CONDIZIONI CONTRATTUALI 17
Articolo 17 Direttore dell’esecuzione 17
Articolo 18 Responsabile del contratto 17
Articolo 19 Organizzazione e personale 17
Articolo 20 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 18
Articolo 21 Obblighi in materia di sicurezza 18
Articolo 22 Durata del contratto 18
Articolo 23 Corrispettivo 19
Articolo 24 Obblighi e responsabilità del Broker 19
Articolo 25 Tutela della riservatezza 20
Articolo 26 Copertura assicurativa 20
Articolo 27 Cauzione definitiva 21
Articolo 28 Subappalto e cessione del contratto 21
Articolo 29 Penali 22
Articolo 30 Risoluzione del contratto 22
Articolo 31 Recesso unilaterale 23
Articolo 32 Normativa di riferimento 24
Articolo 33 Clausole finali 24
PARTE TERZA – PROGETTO OFFERTA 25
Articolo 34 Criteri di aggiudicazione 25
Articolo 35 Fattori ponderali 25
35.2 Elementi di offerta tecnica 25
35.3 Elementi di offerta economica e matematica 25
Articolo 36 Valutazione elementi (a), (d), (e), (f) 25
SOMMARIO
pagina
Articolo 37 Valutazione elementi (b), (c) 26
Articolo 38 Riparametrazione dell’offerta tecnica 26
Articolo 39 Valutazione elemento (g) 27
Articolo 40 Offerta tecnica 28
40.2 Relazione metodologica 28
40.3 Relazione tecnica sull’informatizzazione dei servizi 29
Articolo 41 Modalità di presentazione delle offerta tecniche 29
Articolo 42 Offerta economica e matematica 29
PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Articolo 1 Oggetto
1. Oggetto dell'appalto sono i servizi di assistenza e consulenza relativa al piano assicurativo della Provincia di Genova, di seguito denominata Ente, l’attività di supporto nella scelta dell’assicuratore, la collaborazione nella gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi.
2. La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, attuativo della direttiva 2002/92/ce sull'intermediazione assicurativa, e il Regolamento dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata ISVAP.
Articolo 2 Analisi di contesto
1. La Provincia di Genova ha attualmente in corso le seguenti polizze assicurative, di cui si riportano anche la data di scadenza e l’importo del premio annuale, soggetto a regolazione:
POLIZZA | SCADENZA | PREMIO ANNUO |
Polizza RCT/RCO | 30/06/2015 | € 335.000,00 |
Polizza Tutela Legale | 30/06/2015 | € 27.552,00 |
Polizza Incendio | 30/06/2015 | € 35.000,00 |
RCA Libro Matricola + Kasco | 30/06/2015 | € 136.858,00 |
Polizza RC Patrimoniale | 30/06/2015 | € 13.490,00 |
2. La Provincia sino all’anno 2011 ha avuto polizze che non prevedevano alcuna franchigia e non prevedevano la clausola di recesso unilaterale a favore dell’assicuratore; queste condizioni favorevoli sono state nel tempo modificate a causa di un crescente aumento di certe tipologie di sinistri, soprattutto di natura ambientale.
3. Negli ultimi anni, al fine di contenere i costi, l’amministrazione ha rinunciato sia alla polizza all risk sia alla polizza furto, ha limitato la copertura della polizza incendio ed ha introdotto alcune franchigie nella polizza R.C.T.
4. L’Amministrazione, se le condizioni di mercato lo consentono, intende eliminare la clausola di recesso unilaterale incondizionato e limitare la presenza di franchigie.
5. Alcune coperture assicurative sono richieste dalla normativa vigente.
6. L’articolo 90, comma 5, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) rinvia al regolamento di attuazione la definizione di limiti e modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
7. È in oggi l’articolo 270 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) che contiene la disciplina specifica sulla polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione, stabilendo che, qualora la progettazione sia affidata a
proprio dipendente, la stazione appaltante provveda, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalle singole stazioni appaltanti; l'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice dei contratti.
8. Oltre la polizza del progettista dipendente dell’amministrazione il codice dei contratti prevede l’assicurazione per l’attività di verifica, propedeutica alla validazione del progetto da parte del Responsabile unico del procedimento. L’articolo 112, comma 4-bis, del codice dei contratti prevede infatti che il soggetto incaricato dell'attività di verifica debba essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto.
9. La descrizione del rischio è dettata dall’articolo 56 del regolamento (Responsabilità): nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, compresi quelli relativi all’avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l’autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimento di calcolo adottati.
10. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all’articolo 57 del regolamento, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.
11. Il successivo articolo 57 stabilisce la durata e i massimali della polizza per l’attività di verifica.
12. Si tratta, in entrambi i casi, di polizze di responsabilità civile professionale con una condizione intrinseca che le rende atipiche, in quanto il terzo danneggiato, che potrebbe subire le perdite patrimoniali, è in primis l’ente datore di lavoro, che deve tra l’altro sostenere integralmente il costo dell’assicurazione.
13. La copertura delineata dalle norme per l’esecuzione della progettazione e dell’attività di verifica da parte dei dipendenti dell’ente non pare esattamente allineata con i principi in materia di responsabilità patrimoniale dei dipendenti pubblici, che è riconosciuta in caso di danni arrecati all’ente con dolo e colpa grave, e con gli orientamenti giurisprudenziali e contabili che pongono a carico del dipendente non soltanto l’onere economico della polizza ma anche la sua sottoscrizione.
14. L’unico richiamo espresso è presente nell’articolo 56 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che fa salva la disciplina vigente per danno erariale. Tuttavia sembra difficile escludere l’applicabilità dei principi e delle disposizioni in materia di responsabilità patrimoniale ed erariale dei pubblici dipendenti, per cui se ne potrebbe dedurre quanto segue:
(a) La responsabilità derivante dall’attività di progettazione e di verifica della progettazione per dolo e colpa grave non è assicurabile dall’ente e resta a carico del dipendente che ha eseguito le prestazioni, ferma restando la possibilità di stipulare la polizza di responsabilità patrimoniale;
(b) La responsabilità per colpa lieve derivante dalle attività medesime costituisce un’appendice della responsabilità professionale patrimoniale dell’ente con massimali determinati sulla base delle disposizioni sopra citate;
(c) L’ente deve dotarsi di una polizza di responsabilità professionale patrimoniale che copre l’attività di progettazione e di verifica della progettazione svolta internamente con diritto di rivalsa dell’assicuratore verso i dipendenti in caso di dolo e colpa grave.
15. Sotto il profilo del rischio, la normativa sopra richiamata evidenzia due tipologie di danno: il danno all’ente derivante da oneri e costi di riprogettazione, varianti, non realizzabilità dell’opera o sua utilizzazione, una sorta di autoassicurazione; il danno che può derivare a terzi da errori di progettazione dell’intervento, che configura una vera e propria responsabilità professionale patrimoniale.
16. Il tema della responsabilità patrimoniale dei dipendenti e delle relative coperture assicurative è contenuto anche in alcune disposizioni dei contratti collettivi di lavoro con valenza più generale. Si richiamano in tal senso l’articolo 38 del ccnl normativo 1998-2001 dell’area della dirigenza e l’articolo 43 del ccnl del 14 settembre 2000 per il personale del comparto con riferimento alle posizioni organizzative di cui all’articolo 8 del ccnl revisione sistema classificazione professionale del 31 marzo 1999, ovvero le posizioni di lavoro riconosciute dall’ente, che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
(a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
(b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
(c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
17. Le due disposizioni sono simmetriche e impongono alle amministrazioni alcuni obblighi assicurativi verso i dirigenti e i dipendenti con posizione organizzativa, innanzitutto per la responsabilità civile, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, tenendo conto dei ruoli ricoperti, delle diverse professionalità, delle mansioni e funzioni svolte, assicurando anche la tutela legale.
18. L’Ente ha tradotto questi obblighi assicurativi sottoscrivendo una polizza di responsabilità civile generale (RCT-RCO) e una polizza di responsabilità patrimoniale e professionale, con diritto di rivalsa dell’assicuratore verso i dipendenti in caso di dolo e colpa grave. La polizza di responsabilità patrimoniale è integrata dall’assicurazione patrimoniale personale dei dirigenti e dei dipendenti con posizione organizzativa - prima sottoscritta in forma di appendice, ora come polizza a se stante, ma comunque sempre a carico degli interessati – che interviene in caso di colpa grave. Le coperture della colpa lieve e della colpa grave sono assolutamente speculari differenziandosi unicamente per l’elemento soggettivo.
19. L’Ente ha incontrato difficoltà a reperire sul mercato la copertura assicurativa del progettista dipendente e del verificatore nel caso in cui la verifica sia svolta internamente. Le responsabilità verso terzi, derivanti dall’attività di progettazione e di verifica della progettazione svolte con la propria organizzazione interna, dovrebbero essere trattate analogamente alla responsabilità patrimoniale professionale dell’ente per altre attività e alla responsabilità patrimoniale per colpa grave dei dirigenti e dei dipendenti con posizione organizzativa.
20. Nell’economia delle polizze il premio sopportato dall’ente per la copertura della responsabilità patrimoniale dovrebbe essere commisurato alla sola ipotesi di colpa lieve, mentre il costo della responsabilità per colpa grave nelle medesime fattispecie di rischio dovrebbe ricadere sul dipendente, evitando in tal modo sovrapposizioni di copertura assicurative e di oneri.
21. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede la possibilità di assicurare anche gli amministratori dell’ente contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
22. I contratti collettivi prevedono anche, nei massimali previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, le seguenti coperture:
(a) la polizza assicurativa in favore dei dirigenti e dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio, rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà, nonché di lesioni o decesso del conducente e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto;
(b) la copertura, per i mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
23. La copertura dei suddetti rischi non ha trovato attuazione per evitare sovrapposizioni assicurative in quanto rischi coperti dall’assicurazione obbligatoria dei dipendenti, nei casi di lesione o morte del conducente, e rientranti nella polizza RC auto, per i casi di lesione o decesso dei terzi trasportati.
24. Si evidenzia che alcune attività, normalmente a rilevanza interna sono svolte anche per conto di terzi, generalmente pubbliche amministrazioni, assumendo la veste di fornitore di servizi in un rapporto di tipo negoziale con un soggetto cliente, alla stregua di un operatore economico professionale privato.
25. Sono i cosiddetti servizi a tariffa o in convenzione che riguardano diverse fattispecie, alcune delle quali previste da disposizioni di legge; sono di seguito indicate le principali fattispecie:
(a) centrale di committenza: è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (definizione contenuta nell’articolo 3 del codice dei contratti pubblici); le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza (articolo 33, comma 1, del codice dei contratti pubblici); la Provincia di Genova, dal 18 luglio 2012, è costituita Stazione Unica Appaltante Provinciale per la gestione delle procedure di gara in materia di lavori pubblici e acquisizione di beni e servizi di competenza dei soggetti aderenti; la Stazione Unica Appaltante promuove anche la costituzione di gruppi di acquisto per l’acquisizione di beni e servizi d’interesse comune degli enti aderenti; la possibilità di promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose è prevista anche dall’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(b) stazione appaltante: l’articolo 33, comma 3, del codice dei contratti pubblici non consente alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, se non alle amministrazioni provinciali, ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) e alle centrali di committenza; la Provincia di Genova fornisce questo servizio, ora nella veste di Stazione Unica Appaltante Provinciale, dal 2002;
(c) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: l’articolo 90, comma 1, del codice dei contratti
pubblici prevede che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico- amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici possano essere espletate dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; l’ente Provincia rientra tra questi soggetti in virtù di quanto previsto dall’articolo 33 del codice stesso, dall’articolo 19, comma 1, lett. l), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; il successivo comma 5 dell’articolo 90 del codice stabilisce che nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, pubblici o privati che siano, la stipulazione delle coperture assicurative previste dalla legge è a carico dei soggetti stessi;
(d) verifica dei progetti ai fini della validazione nell’ambito del programma dei lavori pubblici di altre amministrazioni: l’articolo 112, comma 5, lett. b), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, consente per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, che la verifica possa essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento; il regolamento (articolo 47) consente di affidare l’attività di verifica alle strutture tecniche delle amministrazioni indicate dall’articolo 33, comma 3, del codice dei contratti pubblici per la funzione di stazione appaltante;
(e) servizi di supporto al responsabile unico del procedimento: l’articolo 10, comma 7, del codice dei contratti pubblici consente, nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, di affidare i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento a soggetti esterni aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali; i limiti e le modalità degli affidamenti sono stabiliti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento);
(f) attività e servizi di pianificazione urbanistica: nell’ambito dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria rientrano anche gli atti di pianificazione, richiamati nell’articolo 92, comma 6, del codice dei contratti; analogamente a quanto previsto per i servizi di ingegneria ed architettura già ricordati, altri enti del territorio si avvalgono dei competenti uffici della Provincia di Genova per la redazione dei propri strumenti urbanistici;
(g) collaudo per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture: l’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevede prioritariamente il conferimento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità a dipendenti delle stazioni appaltanti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni; nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse;
(h) assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali: l’articolo 19, comma 1, lett. l), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuisce alle province compiti di supporto agli enti del territorio, sia di carattere tecnico che amministrativo, non specificatamente individuati e quindi con una portata molto ampia, riferita sia alle competenze dell’ente intermedio che dell’amministrazione committente; a questa categoria possono essere ricondotte molte delle attività precedentemente descritte;
in aggiunta si evidenzia la gestione di strade comunali in convenzione, che sono assimilate alle strade strettamente di competenza nell’attività di vigilanza e controllo e nella programmazione e pianificazione dei lavori pubblici.
26. Naturalmente per le attività professionali sopraindicate resta ferma la responsabilità del dipendente incaricato per i danni patrimoniali arrecati all’ente con xxxx e colpa grave. Anche per queste fattispecie la responsabilità per colpa grave deve trovare copertura nella polizza individuale o di gruppo che assicura i dirigenti e i dipendenti con posizione organizzativa. Trattandosi comunque di copertura assicurativa a carico del dipendente la possibilità di sottoscrivere l’assicurazione deve essere estesa ad altri dipendenti che ne facciano richiesta.
27. Il Broker deve provvedere ad offrire soluzioni idonee in relazione a qualunque altra necessità o obbligo di legge che dovesse subentrare nel corso del contratto.
Articolo 3 Importo a base di gara
1. Il valore dell’appalto è stato stimato applicando le seguenti percentuali di provvigione poste a base di gara ai premi annui attualmente corrisposti dall’Ente in relazione e in funzione del ramo assicurativo di classificazione:
COPERTURA ASSICURATIVA | PROVVIGIONE |
Ramo danni responsabilità civile e patrimoniale (verso terzi o dipendenti) | 10% |
Ramo danni veicoli a motore | 8% |
Ramo danni | 15% |
2. Conseguentemente il valore dell’appalto, complessivamente stimato per le tre annualità contrattuali, è di € 165.000,00 (centosessantacinquemila euro), fermo restando che le provvigioni sono corrisposte dalle compagnie di assicurazione.
3. Il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di offerta. Il Broker non può vantare alcun diritto sui contratti in essere.
4. Ai sensi della determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si precisa che non sono stati ravvisati costi per la sicurezza da interferenze.
Articolo 4 Servizi ed attività contrattuali
1. Il Broker si impegna a fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, le attività specialistiche di seguito indicate:
(a) analisi delle polizze esistenti e dei rischi derivanti e conseguenti alle funzioni, competenze ed attività dell’Ente, al suo patrimonio e al personale dipendente;
(b) predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell’Ente, coerente con le risorse economiche disponibili;
(c) definizione degli schemi di polizza relativi alle varie tipologie di rischi;
(d) supporto alla redazione dei capitolati speciali d’oneri;
(e) assistenza nella valutazione delle offerte;
(f) gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri attivi e passivi;
(g) monitoraggio del programma assicurativo dell'Ente finalizzato all'ottimizzazione costi/benefici;
(h) informazione e aggiornamento tecnico e giuridico, formazione del personale dell’ente;
(i) consulenza assicurativa su problematiche conseguenti alle attività dell’Ente e ai ruoli istituzionali, organizzativi ed operativi.
Articolo 5 Programma assicurativo
1. Il Broker è tenuto a produrre il programma assicurativo entro sessanta giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del contratto o dall’avvio dell’esecuzione, se precedente.
2. Nel periodo di tempo sopra indicato è compreso anche lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla predisposizione del programma:
(a) analisi delle polizze esistenti
(b) analisi dei rischi attraverso sopralluoghi sul patrimonio e sulle sedi di lavoro, interviste con i responsabili dei diversi settori di attività e quant’altro ritenuto necessario.
3. Il programma assicurativo deve tenere conto del quadro normativo, dei contratti collettivi di lavoro, degli orientamenti giurisprudenziali consolidati e prevalenti, dell’offerta presentata e delle innovazioni del mercato assicurativo in termini di coperture e di clausole contrattuali.
4. Il programma assicurativo consiste in una relazione sulle criticità rilevate, sulle coperture assicurative ritenute necessarie dal Broker in conseguenza dell’analisi svolta, sui possibili scenari e soluzioni che ritiene di proporre, anche in funzione del rapporto costi/benefici, tenendo conto delle risorse finanziarie a disposizione dell’Ente.
5. La Provincia s’impegna a fornire tempestivamente al Broker tutta la documentazione, le informazioni e i dati utili alla predisposizione del programma e a fare approvare lo stesso dagli organi competenti entro il termine di quindici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione formale. Nel computo della tempistica non sono conteggiati i ritardi per inerzia degli uffici della Provincia.
Articolo 6 Attività propedeutiche ai contratti assicurativi
1. Sulla base del programma assicurativo approvato dal Committente il Broker deve procedere alla predisposizione degli schemi di polizza da mettere a gara.
2. In affiancamento al Committente definisce gli importi a base di gara attraverso la verifica della valutazione del patrimonio immobiliare e artistico, alla valutazione dei massimali e delle franchigie e quant’altro necessario alla stima del valore dell’appalto dei servizi assicurativi.
3. Il Broker deve evidenziare al Committente gli eventuali comportamenti ed interventi necessari per garantire la piena operatività delle polizze proposte.
4. Redige i capitolati prestazionali e la relazione tecnica a giustificazione dei valori posti a base d'asta, fornisce assistenza nella predisposizione dei capitolati speciali d’oneri e dei documenti di gara.
5. Tutte le attività sopra richieste devono essere svolte funzionalmente ai tempi di svolgimento delle gare per i servizi assicurativi.
6. L’avvio e l’espletamento delle gare è di competenza del Committente. Il Broker è tenuto, su richiesta del Committente, a fornire assistenza nella valutazione delle offerte, senza richiedere
oneri aggiuntivi, sia indicando al Committente soggetti esperti della propria organizzazione da inserire nella commissione giudicatrice, sia fornendo supporto esterno all’organo di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia predisponendo una apposita relazione di analisi tecnica ed economica in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità/prezzo. L’attività di supporto deve essere fornita anche nella valutazione della congruità delle offerte.
Articolo 7 Aggiornamento dei contratti assicurativi
1. Il Broker deve proporre all’Ente soluzioni di aggiornamento dei contratti e delle polizze assicurative in relazione a sopraggiunte situazioni di rischio, esigenze dell’Ente, eventi o manifestazioni particolari, modifiche del quadro normativo, evoluzione del mercato assicurativo, novità proposte dalle compagnie assicuratrici, ecc.
2. Il Broker è tenuto ad assicurare le prestazioni previste dal capitolato anche per i contratti assicurativi che il Committente volesse o dovesse attivare per esigenze sopravvenute, anche dopo la predisposizione del programma assicurativo generale.
3. Le attività sopra richieste devono essere svolte funzionalmente ai tempi di svolgimento delle gare per i nuovi servizi assicurativi.
Articolo 8 Istituti scolastici ed enti e società partecipate
1. Il Broker è tenuto allo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato anche nei casi in cui l’Ente operi come centrale di committenza per l’acquisto di prodotti e servizi assicurativi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. La prestazione non prevede oneri economici a carico dell’Ente e delle amministrazioni aggiudicatrici che partecipano al gruppo di acquisto, ma il Broker può richiedere la provvigione al soggetto aggiudicatario della polizza assicurativa, come previsto per le altre coperture.
3. La costituzione della centrale di committenza e/o del gruppo di acquisto, nonché lo svolgimento delle eventuali procedure di scelta del contraente, non determinano alcun obbligo di sottoscrizione dei contratti assicurativi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
4. In particolare il Broker deve predisporre uno schema di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalle attività didattiche ed extracurriculari degli istituti scolastici di competenza provinciale (scuola superiore di secondo grado).
5. Il Broker deve altresì predisporre schemi di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalle attività delle società partecipate dall’Ente e precisamente A.T.P. S.p.A. e A.T.P. Esercizio s.r.l., Atene s.r.l., le cui attività sono sotto specificate.
6. A.T.P. gestisce, attraverso la A.T.P. Esercizio, il trasporto pubblico locale (urbano, suburbano, extraurbano) in tutto il territorio della Provincia di Genova (con esclusione dei servizi urbani nel Comune capoluogo) oltre ad alcuni Comuni delle Province di Spezia e Savona. Gestisce i servizi scolastici di alcuni Comuni; effettua servizi turistici e di noleggio e la gestione delle aree di sosta a pagamento per alcuni Comuni.
7. La società Atene ha per oggetto sociale le seguenti attività, svolte in xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx: la ricerca, l'innovazione, la prestazione di servizi, la consulenza e l'assistenza tecnica nei settori delle tecnologie informative, dell'istruzione, della formazione professionale e del mercato del lavoro. In particolare la società:
(a) sperimenta e diffonde processi, metodologie, modelli e tecnologie innovative nel campo della formazione, con riferimento alle tecnologie ipermediali e alla formazione a distanza favorendo l'interazione tra Aziende, Università, Istituzioni di ricerca, Agenzie formative, Istituzioni pubbliche;
(b) sperimenta, promuove e sviluppa servizi di comunicazione, attraverso strumenti innovativi, favorendo l'accesso a informazioni e servizi, con particolare ma non esclusivo riferimento all'orientamento scolastico e professionale e ai servizi locali per l'impiego;
(c) progetta ed eroga servizi e assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo dell'imprenditorialità e alla diffusione dell'innovazione e della formazione del sistema delle imprese, con particolare riferimento all'impresa minore.
8. L’Ente si impegna a sottoporre alle scuole ed alle società sopra citate le proposte assicurative, tuttavia l’avvio della gara e l’attivazione di queste tipologie di assicurazione non sono garantite in quanto subordinate ai poteri decisionali dei soggetti interessati.
Articolo 9 Gestione dei contratti assicurativi
1. Il Broker deve provvedere alla gestione di tutti i contratti assicurativi, con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze dei premi, calcolo dei ratei, regolazione premi ed ogni altra connessa attività amministrativa e contabile, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell’inizio dell’incarico.
2. La notifica delle scadenze di pagamento o dei termini per eventuali facoltà di disdetta deve avvenire con almeno 30 giorni di anticipo.
3. Qualora, nel corso del contratto, una polizza venga disdetta dalla Compagnia di assicurazione, il Broker deve far sì che l’Ente possa fruire ugualmente della copertura anche con una nuova Compagnia.
Articolo 10 Gestione dei sinistri passivi
1. Il Broker effettua la gestione dei sinistri passivi ovvero dei fatti dannosi che possono determinare una responsabilità civile verso terzi per danni a persone, animali e cose, a carico della Provincia.
2. La gestione dei sinistri passivi deve essere svolta in conformità all’offerta presentata, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
(a) La Provincia individua un ufficio unico per la gestione dei sinistri; tutte le richieste di danni nei riguardi della Provincia sono assegnate all’ufficio sinistri;
(b) L’ufficio sinistri inoltra al Broker la denuncia di sinistro unitamente ad una relazione descrittiva dei fatti e delle circostanze in cui si è verificato l’evento predisposta dalla direzione competente;
(c) Ogni sinistro deve essere identificato da un numero o codice univoco; il Broker comunica il numero di sinistro attribuito a ciascuna pratica all’ufficio sinistri entro cinque giorni lavorativi dall’invio della denuncia stessa;
(d) il Broker deve fornire assistenza relativamente alle prestazioni accessorie delle varie polizze da parte delle compagnie (difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte, ecc.).
3. Nel caso di citazione in giudizio della Provincia il servizio legale dell’ente, dopo aver verificato con l’ufficio sinistri l’esistenza o meno di una pratica relativa all’evento, trasmette gli atti giudiziari al
Broker per il coinvolgimento della compagnia assicurativa nella gestione del contenzioso. Nel caso di sinistro nuovo l’ufficio sinistri chiede la relazione alla direzione competente sui fatti e sulle circostanze in cui si è verificato l’evento. Il Broker comunica il numero di sinistro attribuito all’ufficio sinistri con la tempistica indicata al punto c).
4. Il Broker deve informare tempestivamente e con congruo preavviso il servizio legale di tutti gli atti e i fatti processuali affinché possa assumere o richiedere ai competenti servizi della Provincia i provvedimenti e le operazioni necessarie alla gestione del contenzioso.
5. Il Broker deve controllare l’osservanza degli obblighi contrattuali da parte delle compagnie di assicurazione, segnalando eventuali inadempimenti, problematiche e criticità di gestione.
6. Il Broker deve fornire assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio anche relativamente alla segnalazione di fatti significativi.
7. La procedura standard per la gestione dei sinistri passivi è suscettibile di modifiche da parte dei concorrenti in sede di gara al fine di migliorare il servizio stesso.
Articolo 11 Gestione sinistri attivi
1. Il Broker effettua la gestione dei sinistri attivi ovvero dei sinistri in cui la Provincia riveste la qualità di danneggiato, con riferimento alle persone, cose o animali, tutelate dalle polizze assicurative o per la cui tutela la Provincia è tenuta ad agire.
2. La gestione dei sinistri attivi deve essere svolta in conformità all’offerta presentata, tenendo conto delle indicazioni sotto riportate.
3. Il Broker deve provvedere alla gestione dei sinistri attivi (danni al patrimonio – es. strade provinciali, edifici provinciali e cid attivi) secondo la seguente procedura attraverso idoneo servizio di gestione e liquidazione sinistri:
(a) L’ufficio sinistri riceve le segnalazioni di danno da parte dei servizi della Provincia e provvede a trasmettere al Broker la documentazione ricevuta con la relazione descrittiva dei fatti e la quantificazione del danno subito;
(b) Il Broker deve provvedere alla denuncia alla compagnia di assicurazione, nel rispetto dei termini contrattuali previsti, ovvero alla richiesta di danni nel caso sia stato individuato un terzo responsabile entro cinque giorni lavorativi dall’invio della denuncia stessa;
(c) Il Broker è tenuto ad informare l’ufficio sinistri sull’andamento del recupero delle somme richieste seguendo la pratica fino alla conclusione della stessa;
(d) Nel caso di offerte di risarcimento in misura inferiore a quanto richiesto, il Broker deve produrre un parere di congruità indicando gli elementi giustificativi della differenza della valutazione;
(e) Qualora la richiesta danni non produca effetti e sia necessario procedere per vie giudiziali il Broker si relaziona con il servizio legale della Provincia e, se del caso, trasmette gli atti e la documentazione necessaria all’azione legale.
4. Il Broker deve fornire assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio anche relativamente alla segnalazione di fatti significativi.
5. La procedura standard per la gestione dei sinistri attivi è suscettibile di modifiche da parte dei concorrenti in sede di gara al fine di migliorare il servizio stesso.
Articolo 12 Monitoraggio e reportistica
1. Il Broker deve provvedere alla produzione di reportistica con file informatici ed elaborabili per ogni polizza, con frequenza trimestrale (31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre), relativamente alla situazione dei sinistri attivi e passivi contenente almeno quanto segue:
(a) numero complessivo dei sinistri, per trimestre, distinguendo gli attivi dai passivi;
(b) per ogni sinistro devono essere indicati: (b.1) polizza di riferimento;
(b.2) data dell’evento e data di apertura della pratica; (b.3) numero o codice identificativo;
(b.4) descrizione dell’oggetto (in particolare per le strade provinciali);
(b.5) eventuale nome della controparte (terzo danneggiato o danneggiante); (b.6) stato del sinistro (senza seguito, riservato, liquidato);
(b.7) importo perizia, importo liquidato, eventuale franchigia; (b.8) data di chiusura sinistro.
2. Il Broker deve predisporre annualmente una relazione sull’andamento complessivo del pacchetto assicurativo, evidenziando elementi di valutazione del rapporto costi/benefici e le strategie da attuare a breve e medio termine.
3. La reportistica di cui al comma 1 deve essere fornita entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza di riferimento. La relazione annuale deve trasmessa entro trenta (30) giorni, naturali e consecutivi, dalla fine dell’anno.
Articolo 13 Aggiornamento e formazione
1. Il Broker deve predisporre un prontuario informativo sull’oggetto, sulle estensioni, sulle esclusioni, sui termini di denuncia e su tutte le condizioni di polizza utili a rendere le coperture comprensibili e fruibili da parte dei settori operativi della Provincia. Il prontuario deve indicare le regole di comportamento per rendere operative le coperture assicurative ovvero per escludere o contenere le responsabilità della Provincia nelle diverse situazioni di rischio.
2. Il prontuario deve essere predisposto entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione dei contratti assicurativi.
3. Il Broker deve fornire un servizio di aggiornamento sulle novità di carattere giuridico e tecnico assicurativo d’interesse dell’Ente. Le modalità e la periodicità del servizio sono oggetto dell’offerta.
4. Il Broker deve organizzare almeno una giornata di formazione all’anno per il personale dell’Ente, svolgendo sia temi d’interesse del personale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, sia temi del personale dei settori operativi su cui si concentrano le problematiche più rilevanti.
5. Per giornata di formazione s’intendono otto ore di formazione di gruppo da erogare, con o senza soluzione di continuità. Calendario e modalità devono essere concordati con il Committente, che s’impegna a mettere a disposizione, con oneri a proprio carico, idonee sedi.
6. Resta salva la facoltà dei concorrenti di proporre offerte migliorative sull’attività di formazione.
Articolo 14 Consulenza assicurativa
1. Il Broker deve fornire consulenza ed assistenza alle strutture dell’Ente per gli aspetti assicurativi connessi direttamente o indirettamente all’attività di competenza, quali ad esempio i profili di rischio e di responsabilità discendenti dai contratti di appalto.
2. Il Broker deve fornire consulenza ed assistenza a favore di amministratori e dipendenti dell’Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, finalizzate anche alla stipula di convenzioni e/o di coperture assicurative individuali e di gruppo.
3. Con riferimento al profilo di responsabilità per colpa grave degli amministratori e dei dipendenti dell’ente il Broker deve presentare una proposta assicurativa coerente ed allineata con le polizze di responsabilità civile e patrimoniale generale dell’Ente, intesa a sviluppare economie di scala, evitando sovrapposizioni assicurative.
4. I rapporti amministrativi ed economici relativi alla polizza per colpa grave intercorrono direttamente tra gli assicurati e il Broker, che assicura altresì la gestione dei sinistri in coerenza con i profili di rischio dell’Ente.
5. Il monitoraggio e la reportistica relativi all’assicurazione per colpa grave deve essere effettuata nei confronti dell’assicurato e dell’Ente.
Articolo 15 Informatizzazione dei servizi
1. Il Broker s’impegna a mettere a disposizione dell’Ente i sistemi informatici per la gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri secondo quanto indicato in sede di offerta.
2. La proposta deve essere operativa entro 60 giorni, naturali e consecutivi, dall’avvio del contratto.
3. In ogni caso il Broker è tenuto a fornire su supporto cartaceo le informazioni e i dati richiesti dal presente capitolato, qualora richiesti dall’Ente.
4. La proposta offerta deve essere finalizzata alla gestione dei seguenti aspetti:
(a) gestione amministrativa e contabile delle polizze;
(b) gestione documentale, comunicazione e flussi operativi relativi ai sinistri;
(c) servizi di monitoraggio e reportistica.
5. I concorrenti possono comunque indicare altri servizi e prestazioni offerte diversi da quelli sopra indicati.
6. La proposta deve essere compatibile con la strumentazione hardware in dotazione e con i sistemi operativi e le piattaforme in uso nell’Ente. Restano a carico del soggetto aggiudicatario eventuali implementazioni necessarie.
7. La preferenza è orientata verso sistemi e piattaforme utilizzabili e fruibili tramite browser web. Devono essere descritte anche le procedure di policy e di autenticazione del personale dell’Ente, in funzione del ruolo rivestito.
Articolo 16 Retroattività e chiusura del contratto
1. Il Broker deve provvedere alla gestione dei sinistri passivi ed attivi denunciati, anche se verificatisi precedentemente alla stipula del contratto e pendenti all’atto del conferimento dell'incarico.
2. Al termine del contratto, o in caso di risoluzione del contratto, o se richiesto dall’Amministrazione, anche nel corso dell’appalto, il Broker ha l’obbligo di mettere nella disponibilità dell’Ente tutti gli archivi informatici su idoneo supporto digitale e archivi cartacei relativi all’esecuzione del presente appalto.
3. Al termine del servizio il Broker si impegna a concordare con il Broker subentrante il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici. Parimenti l’aggiudicatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all’eventuale subentro di un nuovo Broker.
4. Si precisa altresì che tra il Broker uscente ed il Broker subentrante è necessario un formale passaggio di consegne, debitamente firmato dai legali rappresentanti degli operatori economici interessati.
PARTE SECONDA – CONDIZIONI CONTRATTUALI
Articolo 17 Direttore dell’esecuzione
1. La Provincia si riserva la facoltà di nominare uno o più direttori dell’esecuzione in appoggio al Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Al Direttore dell’esecuzione compete in particolare la verifica di conformità delle prestazioni ai sensi degli articoli 301 e seguenti del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Articolo 18 Responsabile del contratto
1. Il Broker s’impegna a comunicare al Committente, prima dell’inizio delle prestazioni, il nominativo del soggetto referente unico per tutto quanto concerne l’esecuzione del contratto. In caso di cessazione o assenza temporanea del Responsabile, il Broker deve immediatamente comunicare il nominativo del sostituto incaricato.
2. Il Responsabile del contratto deve essere in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico e deve disporre di personale competente alla soluzione di qualsiasi problematica di consulenza e/o assistenza assicurativa.
3. Il Responsabile deve assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni ovvero la conformità delle attività al contratto, al capitolato speciale d’oneri e all’offerta presentata, ivi compreso il rispetto delle tempistiche previste, con piena facoltà di intervenire e decidere, gestire eventuali criticità e problematiche.
4. Tutte le contestazioni relative all’esecuzione del contratto sono comunicate al Responsabile del contratto.
5. Il Broker deve comunicare le fasce orarie di reperibilità ordinaria del Responsabile e assicurare adeguate modalità per il reperimento del medesimo in caso di urgenza.
6. Il Broker si impegna a comunicare, ad inizio contratto, i recapiti telefonici (fisso e mobile), fax e posta elettronica, che possono essere utilizzati dalla Provincia per tutte le comunicazioni inerenti la gestione del contratto.
Articolo 19 Organizzazione e personale
1. Tutte le attività e le prestazioni previste dal presente contratto sono a totale carico e rischio del Broker, che ha completa autonomia nell’organizzazione di personale, mezzi e risorse, e nella valutazione degli strumenti e delle azioni più idonee a garantire il risultato richiesto, in termini di efficienza, efficacia, economicità.
2. Le prestazioni devono essere eseguite con personale abilitato e/o qualificato, in possesso di competenze ed esperienze professionali adeguate.
3. L’Appaltatore s’impegna a curare la formazione e l’aggiornamento professionale del personale, anche in funzione di eventuali nuovi standard introdotti nel corso del contratto da normative comunitarie, nazionali e regionali.
Articolo 20 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L’Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.
3. L’Appaltatore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L’Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l’esecuzione dei controlli.
6. L’Appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.
Articolo 21 Obblighi in materia di sicurezza
1. L’Appaltatore s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, l’Appaltatore s’impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.
3. L’Appaltatore, recepita l’informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza. L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.
4. L’Appaltatore s’impegna a manlevare la Provincia da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.
Articolo 22 Durata del contratto
1. La durata del contratto è di tre anni con decorrenza dall’ordinativo che può essere anche antecedente alla formale stipula del contratto, se ricorrono le condizioni di legge per esercitare la facoltà di consegna in via d’urgenza. In ogni caso l’ordinativo di inizio contratto è comunicato all’Appaltatore entro 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto.
2. La Provincia si riserva la facoltà di prorogare il contratto nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara. La proroga deve essere comunicata al Broker almeno trenta giorni, naturali e consecutivi, prima della scadenza del contratto. Il Broker ha l'obbligo di accettare la proroga alle medesime condizioni e modalità per almeno un anno.
3. Il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale anche nel caso di risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell’Ente al fine di permettere allo stesso l’espletamento di una nuova procedura di gara nel caso in cui non si potesse procedere allo scorrimento della graduatoria della gara svolta e sussistessero ragioni di interesse pubblico.
Articolo 23 Corrispettivo
1. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Provincia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto i compensi del Broker, come da prassi consolidata di mercato, sono costituiti dalle provvigioni sui premi assicurativi e corrisposti dalle compagnie di assicurazione.
2. La percentuale di provvigione, risultante dal ribasso offerto in sede di gara, deve essere sempre espressamente indicata in ogni futuro procedimento di gara per l’assunzione di polizze assicurative. Al riguardo si precisa che il Broker non può chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di partecipazione alla presente gara.
3. Nessun compenso può essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla stipula di contratti di assicurazione.
4. La Provincia di Genova provvede al pagamento dei premi assicurativi direttamente alle compagnie assicurative.
Articolo 24 Obblighi e responsabilità del Broker
1. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali, né è in grado di impegnare l’Ente se non previa esplicita autorizzazione.
2. Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.
3. È esplicitamente convenuto che restano in capo all’Ente l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
4. Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all’esecuzione del servizio stesso.
5. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti provinciali che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
6. Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa a carico della Provincia, degli organi istituzionali, dei dirigenti o dei dipendenti preposti alla gestione dei servizi assicurativi.
7. Il Broker si impegna a:
(a) eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d’oneri e dell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara con diligenza e nell’esclusivo interesse della Provincia;
(b) garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
(c) garantire la fattibilità delle sue proposte, in particolare la completezza delle proposte di copertura necessarie in relazione ai rischi afferenti la Provincia, con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati;
(d) mettere a disposizione della Provincia, in qualsiasi momento, tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Articolo 25 Tutela della riservatezza
1. L’Appaltatore si impegna a rispettare l’obbligo di riservatezza, a non diffondere e utilizzare in alcun modo, al di fuori delle previsioni contrattuali e delle indicazioni della Provincia, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, dal D.P.C.M. 28 aprile 2005 e dal Documento programmatico sulla sicurezza della Provincia.
2. L’Appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell’esercizio del servizio. Consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali:
3. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
4. si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere;
5. si impegna a relazionare annualmente, a richiesta del Committente, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate, e si obbliga ad allertare immediatamente il servizio competente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
6. si impegna ad individuare un responsabile della privacy e a comunicarlo, con nota scritta, al Committente.
7. L’Appaltatore malleva la Provincia da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.
Articolo 26 Copertura assicurativa
1. La Provincia ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per negligenza, errori ed omissioni, come previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La polizza deve coprire la responsabilità professionale derivante dal fatto dei dipendenti e collaboratori anche occasionali.
2. La polizza deve prevedere un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila). Copia della polizza deve essere fornita al Committente prima della stipula del contratto, o comunque prime dell’inizio del servizio.
3. Il Broker deve assicurarne la validità per tutta la durata dell’incarico; a tal fine è tenuto a presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.
4. La Provincia ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.
5. Il Broker risponde di eventuali danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d’appalto.
6. Il Broker deve dimostrare di aver aderito, ai sensi dell’art. 115 comma 1 Decreto X.xx n. 209/2005, al fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale derivante dall’esercizio dell’attività di mediatore che non sia stato risarcito attraverso la polizza di cui al comma 2. Copia del versamento deve essere fornita al Committente prima della stipula del contratto, o comunque prime dell’inizio del servizio.
Articolo 27 Cauzione definitiva
1. L’Appaltatore deve prestare una cauzione definitiva pari a € 17.000,00 (diciassettemila), a garanzia della corretta esecuzione contrattuale.
2. La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:
(a) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(b) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995, 175, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(c) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, conformemente ai requisiti richiesti dall’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente.
4. La garanzia fideiussoria deve avere validità per tutta la durata del contratto e cessa di avere effetto solo a seguito dell’emissione del collaudo, del certificato di regolare esecuzione o della verifica finale di conformità. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
5. Se è prevista la corresponsione di successivi premi assicurativi l’Appaltatore deve presentare, in occasione delle scadenze contrattualmente previste, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio.
Articolo 28 Subappalto e cessione del contratto
1. È fatto divieto assoluto al Broker di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il servizio in
oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
Articolo 29 Penali
1. Per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo rispetto alla tempistica risultante dal presente capitolato e dall’offerta aggiudicataria si applica una penale di € 100,00 (cento).
2. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso per le scadenze dei pagamenti dei premi e/o conguagli assicurativi si applica una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo.
3. In caso di mancata reperibilità del Responsabile del contratto nelle fasce orarie indicate dall’appaltatore si applica una penale di € 200,00 (duecento) per evento.
4. Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali sono contestati in forma scritta all’Appaltatore a mezzo fax, lettera raccomandata A.R. o PEC.
5. L’Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano, a giudizio del committente, accoglibili o, nel termine sopra indicato non vi sia stata risposta, il Committente procede all’applicazione delle penali, con decorrenza dall’inizio dell’inadempimento, sull’importo della cauzione definitiva, con obbligo di reintegro della stessa.
6. Qualora l’Appaltatore non provveda a rimuovere l’inadempimento, ciò può diventare motivo per il Committente di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Committente dall’inadempimento della prestazione.
Articolo 30 Risoluzione del contratto
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del capitolato, le seguenti ipotesi di inadempimento:
(a) nel caso in cui la Provincia accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
(b) nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private;
(c) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
(d) cumulo di penali in misura superiore € 17.000,00 (diciassettemila).
2. Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Provincia, in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC o fax, di volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell’inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato all’Appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi.
3. In caso di reiterate violazioni degli obblighi contrattuali definiti dal capitolato o derivanti dall’offerta presentata il Committente contesta formalmente per iscritto a mezzo lettera raccomandata o PEC o fax, gli inadempimenti, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, per il ripristino degli obblighi contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per la Provincia.
4. Qualora l’Appaltatore entro il termine assegnato, non dia riscontro ovvero non ottemperi o qualora le giustificazioni non siano accoglibili, è facoltà del Committente di risolvere il contratto.
5. La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.
6. In caso di risoluzione, il Committente beneficia dell’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito e degli oneri e dei costi derivanti dalla necessità di acquisire un nuovo contratto.
7. La risoluzione del contratto non avrà effetto sulla vigenza dei contratti assicurativi intermediati con l’assistenza del Broker. Qualora il contratto sia risolto in costanza di contratti assicurativi intermediati con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa è comunicata alle compagnie assicuratrici.
Articolo 31 Recesso unilaterale
1. La Provincia, inoltre, si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza in caso di giusta causa.
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:
(a) sia stato depositato nei confronti dell’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell’aggiudicatario;
(b) l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara;
(c) sia accertata a carico dell’aggiudicatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l’esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
(d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte all’Appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d’ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
(e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
3. Dalla data del recesso il Broker deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia.
4. La Provincia si riserva, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.
5. In caso di recesso il Broker ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Articolo 32 Normativa di riferimento
1. Si intendono richiamate, ancorché non espressamente citate, tutte le disposizioni in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, direttamente applicabili e cogenti.
2. Per tutto ciò che non sia esplicitamente disciplinato nel presente capitolato si fa rinvio a quanto previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni e alle disposizioni del codice civile.
Articolo 33 Clausole finali
1. Sono a carico del Broker tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.
2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente contratto sono devolute al giudice ordinario Xxxx competente di Genova.
PARTE TERZA – PROGETTO OFFERTA
Articolo 34 Criteri di aggiudicazione
1. Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli articoli 83 e 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
2. Non sono ammesse offerte in aumento, o recanti disposizioni difformi dal capitolato, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.
3. La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti.
Articolo 35 Fattori ponderali
1. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i fattori ponderali come di seguito indicato.
35.2 Elementi di offerta tecnica
(a) Analisi di mercato ..............................................................................................massimo punti 13
(b) Gestione delle polizze ......................................................................................massimo punti 15
(c) Gestione dei sinistri...........................................................................................massimo punti 20
(d) Informatizzazione ..............................................................................................massimo punti 25
così suddivisi:
(d.1) | dati e informazioni trattate massimo punti | 10 |
(d.2) | statistica e reportistica massimo punti | 5 |
(d.3) | interfaccia grafico, profili di accesso e sicurezza massimo punti | 5 |
(d.4) | estrazione e conservazione dei dati massimo punti | 5 |
(e) programmi informativi e formativi ......................................................................massimo punti 5
(f) servizi aggiuntivi ................................................................................................massimo punti 2
35.3 Elementi di offerta economica e matematica
(g) provvigioni .........................................................................................................massimo punti 20
così suddivisi:
(g.1) provvigioni su polizze RCT/RCO, RC professionale e patrimoniale massimo punti 10 (g.2) provvigioni su polizze circolazione veicoli e garanzie accessorie massimo punti 5 (g.3) provvigioni su altre polizze ramo danni …………………… massimo punti 5
Articolo 36 Valutazione elementi (a), (d), (e), (f)
1. La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali.
2. Ai coefficienti corrispondono i seguenti livelli di giudizio: Basso da 0,00 a 0,20
Medio basso | da 0,21 | a 0,40 |
Medio | da 0,41 | a 0,60 |
Medio alto | da 0,61 | a 0,80 |
Alto | da 0,81 | a 1,00 |
3. Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:
P = Cf ×Vp
laddove s’intende:
P = punteggio di valutazione dell’elemento
Cf = coefficiente di valutazione
Vp = valore ponderale dell’elemento.
4. Per l’elemento (d) l’operazione di valutazione è ripetuta per ciascuno dei sub criteri di valutazione. La valutazione dell’elemento è determinata dalla somma dei punteggi dei sub elementi.
Articolo 37 Valutazione elementi (b), (c)
1. La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali.
2. Ai coefficienti corrispondono i seguenti livelli di giudizio:
Inadeguato | da 0,00 | a 0,30 (offerta non ammissibile nel suo complesso) |
Basso da 0,31 | a 0,50 | |
Medio da 0,51 | a 0,70 |
Medio alto da 0,71 a 0,90
Alto da 0,91 a 1,00
3. Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:
P = Cf ×Vp
laddove s’intende:
P = punteggio di valutazione dell’elemento
Cf = coefficiente di valutazione
Vp = valore ponderale dell’elemento.
4. Non sono ammesse alla valutazione dell’offerta economica le offerte cui è assegnato un coefficiente corrispondente al livello di giudizio “inadeguato” (<0,31) anche per uno solo degli elementi di valutazione.
Articolo 38 Riparametrazione dell’offerta tecnica
1. Al termine della valutazione dell’offerta tecnica la commissione giudicatrice procederà a riparametrare i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione (a), (b), (c), (d), (e), (f), utilizzando la
seguente formula con arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali:
P = Σ j (Pa + Pb + Pc + Pd + Pe + Pf ) ×V
T Σ (P + P + P + P + P + P ) OT
laddove s’intende:
xxx a b c d e f
PT Pn Σj | = = = | punteggio dell’offerta tecnica riparametrato punteggio conseguito nel singolo elemento di valutazione sommatoria dei punteggi dell’offerta tecnica considerata |
Σmax | = | sommatoria dei punteggi dell’offerta tecnica migliore |
VOT | = | punteggio massimo offerta tecnica. |
Articolo 39 Valutazione elemento (g)
j
1. La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando le seguenti formule:
Rj =
(A − A ) A
se Rj ≤ Rmedia
si applica la formula
C = 0,90× Rj
R
f
media
se Rj > Rmedia
C
si applica la formula
= 0,90 + (1,00 − 0,90)× ⎡
( )R − R ⎤
j media
⎣
)
⎦
f ⎢ (R
max − Rmedia ⎥
2. Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:
P = C f ×Vp
laddove s’intende:
P = punteggio di valutazione dell’elemento
Cf = coefficiente di valutazione
Vp = valore ponderale dell’elemento
A = provvigione a base di gara
Aj = singola offerta non superiore al valore a base di gara Rj = ribasso risultante con un massimo di quattro decimali Rmedia = media dei ribassi
Rmax = offerta migliore ovvero ribasso di provvigione più alto
3. L’operazione di valutazione è ripetuta per ciascuno dei sub criteri di valutazione. La
valutazione dell’elemento è determinata dalla somma dei punteggi dei sub elementi.
Articolo 40 Offerta tecnica
1. I concorrenti, tenuto conto degli elementi di valutazione qualitativa, matematica ed economica, devono presentare un progetto offerta articolato sulla base dello schema in appresso indicato.
2. Il progetto offerta deve rispettare le prescrizioni, le condizioni e i livelli minimi di prestazione previsti dal capitolato speciale d’oneri e dalle regole giuridiche e tecniche in esso richiamate o applicabili alle prestazioni.
3. Qualora l’offerta risultasse peggiorativa si applicano in ogni caso le condizioni di capitolato, fermo restando la valutazione negativa della stessa.
40.2 Relazione metodologica
1. La relazione metodologica deve sviluppare i seguenti argomenti:
(a) Analisi di mercato: partendo dall’analisi di contesto, i contenuti devono essere finalizzati a fare apprezzare alla commissione giudicatrice la conoscenza da parte del concorrente delle problematiche e delle dinamiche di una pubblica amministrazione locale, quale è l’Ente Provincia, e la capacità di operare nel mercato assicurativo proponendo ipotesi di lavoro che abbiano una loro credibilità, ovvero analizzando vantaggi e svantaggi di possibili soluzioni da sviluppare;
(b) Gestione delle polizze: il concorrente deve descrivere la metodologia che intende applicare nello sviluppo del programma assicurativo, in funzione degli obiettivi deducibili dal capitolato e in relazione alle criticità che valuta possano rilevarsi; deve descrivere la metodologia di gestione e di aggiornamento dei contratti assicurativi, delle attività di monitoraggio e reportistica, evidenziando l’utilizzazione dei sistemi informatici proposti; assumono rilevanza nella valutazione della commissione giudicatrice la chiarezza dell’esposizione e la completezza delle soluzioni proposte, il livello di informatizzazione delle procedure, la gestione delle tempistiche;
(c) Gestione dei sinistri attivi: il concorrente deve descrivere la metodologia che intende applicare nella gestione, sulla base di quanto indicato nel capitolato e in relazione alle criticità che valuta possano rilevarsi, evidenziando l’utilizzazione dei sistemi informatici proposti; assumono rilevanza nella valutazione della commissione giudicatrice la chiarezza dell’esposizione la completezza delle soluzioni proposte, il livello di informatizzazione delle procedure, la gestione delle tempistiche;
(d) Gestione dei sinistri passivi: il concorrente deve descrivere la metodologia che intende applicare nella gestione, sulla base di quanto indicato nel capitolato e in relazione alle criticità che valuta possano rilevarsi, evidenziando l’utilizzazione dei sistemi informatici proposti; assumono rilevanza nella valutazione della commissione giudicatrice la chiarezza dell’esposizione la completezza delle soluzioni proposte, il livello di informatizzazione delle procedure, la gestione delle tempistiche;
(e) Gestione delle attività formative: il concorrente deve descrivere l’offerta formativa in termini giornate/ore di formazione e livello di partecipazione assicurato, docenti e organizzazione logistica;
(f) Gestione dei servizi di informazione e aggiornamento: il concorrente deve descrivere gli strumenti, le modalità e le tempistiche con cui sono assicurati questi servizi;
(g) Servizi aggiuntivi: sono descritte in questa sezione eventuali e ulteriori proposte di servizio
offerti dal concorrente, fermo restando che siano immediatamente attivabili e che non comportino oneri e costi aggiuntivi per la Provincia.
40.3 Relazione tecnica sull’informatizzazione dei servizi
1. La relazione deve illustrare le soluzioni informatiche su cui si basa la gestione del servizio, rielaborando in modo organico i riferimenti all’informatizzazione dei processi già contenuti nella relazione metodologica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
(a) gestione amministrativa e contabile delle polizze;
(b) gestione documentale, comunicazione e flussi operativi relativi ai sinistri;
(c) servizi di monitoraggio e reportistica.
2. I concorrenti possono comunque descrivere altri profili del servizio offerto gestiti con strumenti informatici.
3. Devono essere inoltre indicati i requisiti minimi hardware e software necessari per il funzionamento delle piattaforme informatiche proposte. La proposta deve essere compatibile con una dotazione hardware e software normalmente utilizzata in enti e aziende di complessità analoga alla Provincia di Genova, fermo restando che sono a carico del soggetto aggiudicatario eventuali implementazioni che si rendessero necessarie in presenza di una dotazione informatica ordinaria.
4. La preferenza è orientata verso sistemi e piattaforme utilizzabili e fruibili tramite browser web. Devono essere descritte anche le procedure di policy e di autenticazione del personale dell’Ente, in funzione del ruolo rivestito.
Articolo 41 Modalità di presentazione delle offerta tecniche
1. L’offerta tecnica, nel suo complesso o le singole parti, devono essere fascicolate in formato A4 e rilegate in modo tale da non consentire l’estrazione di fogli.
2. Ogni fascicolo o foglio separato deve essere sottoscritto dal concorrente con firma autenticata. A tal fine è sufficiente allegare la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. L’autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito la sottoscrizione deve essere effettuata da parte di tutti i componenti. Devono risultare inoltre le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono il raggruppamento.
4. La relazione metodologica deve essere redatta in carattere Arial, corpo del testo 11, e contenuta in un numero massimo di 30 facciate, pena la non valutazione della parte eccedente.
5. La relazione tecnica deve essere redatta in carattere Arial, corpo del testo 11, e contenuta in un massimo di dieci facciate, pena la non valutazione della parte eccedente.
6. La documentazione può essere integrata da depliant, brochure, schede tecniche, rendering illustrativi, ecc. In ogni caso la mancanza della documentazione richiesta penalizza la valutazione dell’elemento specifico a cui fa riferimento.
7. I concorrenti devono fornire anche su supporto informatico una copia dell’offerta tecnica in formato PDF.
Articolo 42 Offerta economica e matematica
1. La dichiarazione relativa agli elementi dell’offerta economica o soggetti a valutazione
matematica devono essere prodotti in busta separata dall’offerta tecnica come indicato nelle norme di partecipazione.
2. A tal fine deve essere compilato il modello C allegato alle norme di partecipazione, seguendo le indicazioni contenute nelle stesse.
3. Nell’offerta i concorrenti devono dichiarare:
(a) il valore percentuale della provvigione che deve essere applicato alla compagnia assicuratrice su polizze RCT/RCO, RC professionale e patrimoniale; il valore non può essere superiore a 10% e deve essere espresso utilizzando un solo decimale;
(b) il valore percentuale della provvigione che deve essere applicato alla compagnia assicuratrice su polizze circolazione veicoli e garanzie accessorie; il valore non può essere superiore a 8% e deve essere espresso utilizzando un solo decimale;
(c) il valore percentuale della provvigione che deve essere applicato alla compagnia assicuratrice su altre polizze ramo danni; il valore non può essere superiore a 15% e deve essere espresso utilizzando un solo decimale.
4. I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, devono considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione.