Contract
Comune di Carolei | Comune di Castiglione Cosentino | Comune di Castrolibero | Comune di Cerisano | Comune di Cosenza | Comune di Dipignano | Comune di Domanico | Comune di Lappano |
Comune di Marano Marchesato | Comune di Marano Principato | Comune di Mendicino | Comune di Rende | Comune di San Fili | Comune di San Xxxxxx in Guarano | Comune di San Xxxxxxxx La Costa | Comune di Zumpano |
ACCORDO DI PROGRAMMA
(ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241)
SERVIZIO ASSOCIATO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE “CRATI” (SASUS)
L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di febbraio presso la sede municipale del Comune di Rende
Tra
Il Sindaco del Comune di Carolei, domiciliato per la sua carica in Carolei presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Castiglione Cosentino, domiciliato per la sua carica in Castiglione Cosentino presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Castrolibero, domiciliato per la sua carica in Castrolibero presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Cerisano, domiciliato per la sua carica in Cerisano presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Cosenza, domiciliato per la sua carica in Cosenza presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Dipignano, domiciliato per la sua carica in Dipignano presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Domanico, domiciliato per la sua carica in Domanico presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Lappano, domiciliato per la sua carica in Lappano presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Marano Marchesato, domiciliato per la sua carica in Marano Marchesato presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Marano Principato, domiciliato per la sua carica in Marano Principato presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Mendicino, domiciliato per la sua carica in Mendicino presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Rende, domiciliato per la sua carica in Rende presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di San Fili, domiciliato per la sua carica in San Fili presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di San Xxxxxx in Guarano, domiciliato per la sua carica in San Xxxxxx in Guarano presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di San Xxxxxxxx La Costa, domiciliato per la sua carica in San Xxxxxxxx La Costa presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Zumpano, domiciliato per la sua carica in Zumpano presso la Sede Municipale;
VISTI
• Gli artt. 3, 4, 13 e 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e ss.ii. e mm.;
• L’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e ss.ii. e mm.;
• L’Art. 19 (“Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”) della LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.” e ss.ii. e mm.;
• La LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.ii. e mm.;
VISTE le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2015 del Comune di Carolei;
• Deliberazione di Xxxxxx Xxxxxxxx x. 000 xxx 00/00/0000 xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 30/12/2014 del Comune di Castrolibero;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 16/12/2014 del Comune di Cerisano;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 05/02/2015 del Comune di Cosenza;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 29/12/2014 del Comune di Dipignano;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2015 del Comune di Domanico;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 17/12/2014 del Comune di Lappano;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 19/12/2014 del Comune di Marano Marchesato;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 19/12/2014 del Comune di Marano Principato;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 18/12/2014 del Comune di Mendicino;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 12/12/2014 del Comune di Rende;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 19/12/2014 del Comune di San Fili;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 17/12/2014 del Comune di San Xxxxxx in Guarano;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 30/12/2014 del Comune di San Xxxxxxxx La Costa;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 29/12/2014 del Comune di Zumpano;
VISTI
• la COM(2010) 642/3 della Commissione Europea “Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione”;
• la COM(2010) 2020 della Commissione Europea “EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
• i negoziati in materia del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014/2020;
• il documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020” elaborato dal Ministro per la Coesione territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
• la COM(2011) 500 della Commissione Europea “A Budget for Europe 2020”;
• il Documento di Orientamento Strategico della Programmazione Operativa 2014/2020 della Regione Calabria;
PREMESSO CHE
L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
CONSIDERATO CHE
Il sistema delle città di medie dimensioni e dei Comuni nelle aree interne di recente è stato posto al centro di specifiche strategie nazionali che nei prossimi anni produrranno, in capo alle amministrazioni pubbliche, impegni e opportunità che potranno essere colti solo attrezzandosi adeguatamente e tempestivamente, al fine di poter beneficiare appieno dei vantaggi.
La presente proposta si situa nel solco delle iniziative intraprese dal PIT SERRE COSENTINE.
Il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale assegna un ruolo preciso alle aree urbane ed alle aree urbane funzionali nel perseguire, attraverso i fondi strutturali, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali, tenendo anche conto dell’esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali.
Esiste la necessità, anche nell’ottica succitata relativa alle aree urbane funzionali, di rendere operativo un primo servizio associato idoneo ad informare in maniera tempestiva nonché ad ideare e realizzare progetti comuni che, potendo contare su una massa critica più vasta, possano favorevolmente intercettare maggiori risorse pubbliche e private.
Tale servizio è già, anche di per sé, la sperimentazione di una nuova forma di governo e di politica pubblica che ha la sua unità di misura nel territorio, concepito quale ambito vivo di innovazione.
Il ciclo 2014-2020 di programmazione dei Fondi strutturali europei metterà a disposizione dei territori della Regione Calabria un notevole pacchetto di risorse su tematiche legate all’innovazione, alle nuove tecnologie, all’energia, al clima ed all’ambiente, alla mobilità sostenibile, la cultura, il turismo ecc.
Gli enti pubblici saranno tra i maggiori beneficiari di tali risorse nell’ottica di migliorare la qualità e lo sviluppo delle città e dei territori in generale.
Inoltre, anche per quanto riguarda i fondi europei a gestione diretta, i programmi per il 2014-2020 costituiranno un’ulteriore opportunità per gli enti locali opportunamente informati e dotati delle necessarie capacità e conoscenze tecniche.
È indispensabile definire nuovi modelli di organizzazione e strumenti operativi per cogliere gli obiettivi sopra descritti visto che è ormai chiaro che, ad oggi, un approccio condiviso tra amministrazioni, che porti a mettere in comune le competenze e le professionalità legate alle politiche ed alla progettazione europee, possa determinare una maggiore competitività ed efficacia nel raggiungere gli obbiettivi di partecipazione ai programmi di finanziamento comunitari e non solo, valorizzando maggiormente, al contempo, le risorse umane stesse.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate Convengono e stipulano quanto segue
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto dell’accordo ed enti partecipanti
Con il presente accordo, i Comuni stabiliscono la costituzione di un Servizio Associato, denominato Servizio Associato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile (S.A.S.U.S), che opera con personale degli Enti locali partecipanti.
La sede del S.A.S.U.S è ubicata presso la struttura ex CRAI, in Località Macchialonga di Rende, alla via Danimarca.
Al Servizio vengono affidate le funzioni di seguito elencate:
a) analisi dei bisogni delle amministrazioni coinvolte;
b) studio ed analisi delle opportunità di finanziamento e conseguente contributo alla programmazione delle iniziative;
c) promozione ed organizzazione di attività di formazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione interne (uffici comunali) ed esterne (enti di categoria, imprese, enti di formazione, cittadinanza, ...), anche attraverso la gestione di un sito internet dedicato, una newsletter, un database progettuale, ...;
d) monitoraggio, raccolta, analisi, studio e tempestiva diffusione interna delle opportunità relative a bandi ed eventi;
e) fundraising per i servizi alla collettività, in coerenza con il Piano Annuale approvato dalla Conferenza degli Enti di cui all’art. 6 del presente Accordo;
f) progettazione, o supporto nella progettazione, in coerenza con il Piano Annuale approvato dalla Conferenza degli Enti di cui all’art. 6 del presente Accordo;
g) creazione di reti di partenariato transnazionale/nazionale;
h) gestione progetti, finanziamenti e partenariati comunitari (assistenza tecnica ed amministrativa, rendicontazione di progetti finanziati, monitoraggio e valutazione);
i) contributo all’attuazione del Patto dei Sindaci, iniziativa europea per la lotta al riscaldamento globale, per l’abbattimento delle emissioni di CO2 e per la riduzione dei consumi energetici, in supporto agli uffici tecnici competenti;
j) azione congiunta di lobbying a livello regionale (in particolare per i finanziamenti a valere sui fondi strutturali europei), nazionale ed europeo;
k) interazione con gli enti e le associazioni di informazione europea presenti sul territorio regionale, nazionale ed europeo (EDIC, Uffici Commissione europea in Italia, eventuali GECT, TECLA, AICCRE, Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ...);
l) attività di collaborazione, finalizzata alla progettazione europea, con le organizzazioni ed iniziative comunitarie ed internazionali presenti sul territorio nazionale;
m) gestione e potenziamento dei rapporti con il Servizio di rappresentanza della Regione Calabria presso la Commissione europea a Bruxelles;
n) azioni di collaborazione su temi e iniziative europei con gli uffici degli altri enti pubblici del territorio;
o) funzione di supporto tecnico ad una stazione appaltante, nel caso in cui il contributo erogato dai bandi preveda la gestione di una specifica gara;
p) ogni funzione delegata dalla Conferenza degli Enti, di cui all’art. 6 della presente Accordo, attinente alle specifiche finalità della stessa;
q) altre funzioni ritenute utili e di accompagnamento alle succitate. Tutti i servizi vengono resi in favore degli Enti aderenti all’Accordo .
Con il presente Accordo le parti addivengono alla formale costituzione e strutturazione del suddetto S.A.S.U.S., attraverso la disciplina dell’organizzazione e della suddivisione di compiti e responsabilità, l’individuazione delle modalità di gestione dei finanziamenti, la regolamentazione e l’individuazione dei rispettivi impegni, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e di quant’altro comunque connesso alla materiale esecuzione delle attività previste dal Piano Annuale approvato dalla Conferenza degli Enti aderenti di cui all’art. 6 del presente Accordo.
Gli Enti aderenti danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina gli interventi cofinanziati da contributi europei (compresa quella attinente la natura delle attività e delle spese ammissibili) e si impegnano, sin d’ora, a rispettarla in tutte le sue articolazioni e nelle successive eventuali integrazioni e modificazioni che dovessero intervenire.
Resta, inoltre, espressamente inteso tra le parti che le attività svolte non possono avere fini di lucro.
Art. 2 Finalità
Gli obiettivi di maggior efficienza, razionalizzazione e risparmio costituiscono le finalità che si intendono perseguire con la costituzione e strutturazione del servizio.
Il nuovo modello organizzativo non dovrà rivelarsi elusivo degli intenti di riduzione di spesa, efficienza, efficacia ed economicità.
Le finalità del S.A.S.U.S. si esplicano nel miglioramento delle possibilità di fornire servizi qualificati ed innovativi nelle materie e priorità definite con il Piano Annuale approvato dalla Conferenza degli Enti.
Ulteriori fini del Servizio sono quello di valorizzare la professionalità delle risorse umane ad esso assegnate, quello di creare sinergie tra enti del medesimo territorio e quello di realizzare investimenti comuni, anche nell’ottica di supportare le piccole e medie imprese nei settori dei trasporti, dell’innovazione sociale, dell’ambiente e della gestione dei rifiuti, e per eventuali altri temi che verranno ritenuti rilevanti dalla Conferenza.
CAPO II
DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO
Art. 3 Servizio Associato Politiche Europee
Il servizio S.A.S.U.S. svolge, per conto degli Enti aderenti, le funzioni di cui all’art. 1 del presente Accordo.
Nello svolgimento di tali funzioni si struttura quale servizio di rete ed è in dipendenza funzionale dalla Conferenza degli Enti.
Il servizio è dotato di piena autonomia organizzativa e funzionale ma risponde strutturalmente e gerarchicamente agli organi di vertice degli Enti associati.
I firmatari del presente atto garantiscono al Servizio di disporre di personale, mezzi ed attrezzature idonee per l’esecuzione di ogni attività (come previsto agli artt. 8-9-10 del presente Accordo).
CAPO III
RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI
Art. 4 Durata
Il presente Accordo avrà decorrenza dal 1 gennaio 2015 e scadrà il 31 dicembre 2020, con possibilità di rinnovo.
Art. 5 Ente capofila e Sede
L’Ente capofila, nella persona del Sindaco/Presidente o suo delegato o legale rappresentante, assume direttamente la responsabilità del servizio S.A.S.U.S., tra cui l’organizzazione dei rapporti con le altre Amministrazioni partecipanti e le direttive relative alla gestione amministrativa e finanziaria, soprattutto con riferimento alla contabilizzazione e certificazione delle spese.
L’individuazione dell’Ente capofila viene formalizzata per i primi due anni nel comune di Rende, per l’avvio del progetto.
Il mandato del presidente scade ogni due anni e viene rieletto dalla Conferenza di cui all’art. 6 alla prima riunione utile.
Per assenza giustificata le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Art. 6 Forme di consultazione e Conferenza degli Enti
Tutti gli enti aderenti partecipano alle attività di indirizzo e di direttiva politica delle funzioni del servizio così come specificate all’art. 1.
Con la sottoscrizione del presente Accordo è istituita la Conferenza degli Enti (di seguito Conferenza) composta dai legali rappresentanti degli Enti aderenti o loro delegati.
Compete alla Conferenza:
a) formalizzare l’individuazione dell’Ente locale capofila;
b) formalizzare la nomina del Vice Presidente;
c) richiedere agli Enti aderenti le qualifiche professionali idonee e necessarie da individuare tra il personale interno agli enti sottoscrittori;
d) individuare il responsabile e gli eventuali vice responsabili del servizio S.A.S.U.S.;
e) assicurare la corretta e coordinata gestione, supervisionando lo svolgimento delle linee di azione e verificandone i risultati;
f) la determinazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi comuni da perseguire nelle funzioni individuate nel precedente art. 1;
g) definire ed approvare il Piano Annuale per la gestione di tali funzioni nonché la relativa dotazione finanziaria;
h) esaminare il consuntivo delle attività e finanziario predisposto dall’Ente capofila;
i) esprimere il parere sulla richiesta di ammissione all’Accordo da parte di ulteriori enti locali;
j) esprimere il parere sulla proposta di recesso presentata da uno degli Enti convenzionati;
k) risolvere i problemi interpretativi che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo;
l) risolvere in xxx xxxxxxx xx eventuali divergenze che possono sorgere tra i comuni/enti sottoscrittori dell’Accordo;
m) approvare la relazione annuale sui servizi svolti, corredata da un rendiconto annuale delle spese sostenute, predisposta dal Responsabile del servizio S.A.S.U.S., che deve presentare lo stato dell’arte rispetto al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi previsti nel Piano Annuale o le eventuali motivazioni del mancato raggiungimento. La relazione sintetica
verrà trasmessa agli Enti sottoscrittori dell’Accordo, preventivamente alla seduta che ne richiede l’esame all’ordine del giorno.
La Conferenza è convocata e presieduta dal sindaco del Comune capofila e si riunisce almeno due volte all’anno e, comunque, ogni volta che almeno il 33% degli Enti ne faccia richiesta.
Essa assume le sue determinazioni: all’unanimità, qualora gli Enti partecipanti siano in numero uguale a due; a maggioranza semplice, qualora il numero sia superiore a due.
Alle riunioni della Conferenza partecipa il responsabile del servizio S.A.S.U.S., o un delegato facente parte del servizio, a supporto tecnico-consultivo.
Alle riunioni può esser invitato altro personale dipendente o consulente la cui presenza sia ritenuta utile e funzionale ai temi da trattare.
Sui singoli progetti, la Conferenza può promuovere accordi di natura temporanea e/o permanente con enti pubblici e privati e mettere le strutture del Servizio a servizio di tali accordi.
Tali accordi acquistano efficacia dopo la ratifica, nelle forme dovute, dai singoli Enti firmatari del presente Accordo.
Art. 7 (Impegni degli Enti aderenti)
Ciascuna delle parti, a seguito della formale sottoscrizione, assume l’impegno di contribuire alla realizzazione di quanto previsto nel presente Accordo.
Le parti, ciascuna secondo le rispettive competenze e qualifiche, si impegnano a dare piena e puntuale esecuzione al succitato Piano annuale, così come approvato, anche nelle eventuali conseguenti rimodulazioni, secondo compiti e responsabilità specificati nell’atto di programmazione.
Art. 8 Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie
Il funzionamento del S.A.S.U.S., per la fase di avvio, troverà copertura finanziaria sui fondi della premialità del PIT n° 8 “ Serre Cosentine” .
La copertura di eventuali costi aggiuntivi e non previsti, inseriti nel Piano Annuale previa autorizzazione della Conferenza, verrà garantita ripartendo le ulteriori spese tra i Comuni, Unioni o associazioni di Comuni in proporzione alla popolazione.
Il costo complessivo per il funzionamento del S.A.S.U.S., previo parere della Conferenza, sarà quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli Enti.
In ogni caso, verrà redatto, con cadenza annuale, il rendiconto delle spese sostenute unitamente alla relazione annuale delle attività, di cui all’art. 6.
I singoli Comuni/Enti/Unioni o associazioni di Comuni possono concorrere alla copertura dei costi sia con risorse finanziarie, sia con personale (costo lordo), sia con beni strumentali (valore di acquisto o residuo) secondo quanto deliberato dalla Conferenza .
Le eventuali entrate o uscite non regolamentate dai singoli progetti aggiudicati sono ripartite tra i Comuni secondo quanto autorizzato dalla Conferenza.
A fronte delle specifiche responsabilità per l’esecuzione materiale del Piano Annuale approvato dalla Conferenza e della realizzazione delle attività progettuali in esso previste, a ciascun Ente aderente potrà essere accordata una riduzione nella partecipazione alla copertura dei costi, con atto approvato dalla Conferenza.
Nel caso in cui un Ente partecipi oltre la sua percentuale il maggior contributo reso potrà essere recuperato in successivi esercizi.
In ogni caso, il calcolo teso a garantire l’equa ripartizione dei costi e dei benefici tra Enti sottoscrittori è da intendersi relativo a tutto l’arco di vita del servizio, così come stabilito dal presente Accordo (2015-2020).
Art. 9 Dotazione di personale
Tenendo conto dell’art. 14 del CCNL 22/1/2004 “Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”, la dotazione di competenze professionali del S.A.S.U.S., dovrà prevedere personale in grado di svolgere una o più delle seguenti funzioni:
• studio, ricerca e analisi delle politiche europee e dei programmi di finanziamento, con orientamento alla progettazione;
• redazione e strutturazione delle proposte di progetto;
• gestione progetti, finanziamenti e partenariati comunitari;
• informazione e comunicazione comunitarie;
• amministrazione e rendiconto;
• segreteria qualificata, con padronanza di lingua madre o comunitaria ;
• informatica, amministrazione siti internet e grafica;
• tutte le altre competenze necessarie a svolgere le attività di cui all’art. 6.
In base alle materie definite dal Piano Annuale, e dalle disponibilità di budget, il Responsabile del
S.A.S.U.S. individua le figure professionali necessarie all’attuazione del Piano Annuale.
Il responsabile del S.A.S.U.S. viene individuato dalla Conferenza, come da art. 6 lettera c) del presente Accordo, fra il personale interno degli Enti sottoscrittori.
Ad esso sarà affiancato almeno un vice responsabile.
Il personale, di norma, è assegnato al servizio convenzionato S.A.S.U.S. con utilizzazione a tempo parziale e rimane dipendente dell’amministrazione concedente, con i connessi obblighi di legge, provvedendo l’amministrazione concedente agli adempimenti, fiscali e contributivi, alla stipula delle polizze assicurative obbligatorie e di eventuali ulteriori polizze che coprano i rischi connessi alle attività svolte per il Servizio.
Ciascun Ente aderente si impegna ad incaricare personale con esperienza adeguata allo svolgimento delle attività caratterizzanti il Servizio.
Il personale assegnato dovrà garantire la disponibilità all’attività per il S.A.S.U.S. negli orari stabiliti dalla Conferenza, salvo periodi di ferie da attuare in base a specifici piani.
Il personale è soggetto alla rilevazione delle presenze; la durata delle prestazioni lavorative svolte all’esterno è autodichiarata e sottoposta mensilmente a verifica.
Art. 10 Beni e strutture
L’attribuzione di beni strumentali da parte di ciascun Ente viene valutata secondo quanto stabilito dall’art. 8.
I beni e le strutture messe a disposizione per l’esercizio del servizio devono risultare idonei alle attività.
I costi di gestione di tali strutture, per la quota riguardante il servizio S.A.S.U.S., sono coperti secondo quanto stabilisce l’articolo 8.
Art. 11 Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale e controversie
Ciascun Ente aderente ha diritto di recedere dal presente Accordo.
Il recesso deve essere formalizzato, mediante trasmissione all’Ente capofila, di comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla predetta comunicazione dovrà essere allegata, a pena di inefficacia, copia della deliberazione dell’organo competente che formalizza il recesso.
Tenuto conto che la programmazione del S.A.S.U.S. è su base annuale, il recesso avrà effetto:
• dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso se avvenuto entro la fine del mese di marzo;
• dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di ricevimento se avvenuto dopo tale termine.
Nell’ipotesi in cui dal recesso dovessero derivare una maggiore spesa, ovvero una diminuzione di entrate, a carico degli Enti superstiti, detti oneri saranno ripartiti, in misura uguale, tra i superstiti. Il recesso dell’Ente capofila comporta l’individuazione da parte della Conferenza del nuovo Ente capofila e l’eventuale proposta di adeguamento dell’accordo da attuarsi mediante provvedimenti consiliari o dell’organo competente.
L’esclusione può avvenire, con deliberazione della Conferenza, nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo.
Art. 12 Altri rapporti
Si potranno prevedere, in relazione agli obblighi convenzionali, tempi e procedure per la contestazione di eventuali inadempimenti o di comportamenti, anche omissivi, che contrastino con il contenuto dell’Accordo, stabilendo eventuali specifiche conseguenze per il mancato adempimento.
Qualora sia ritenuto opportuno, gli enti contraenti potranno affidare agli stessi organismi di consultazione (o ad appositi organismi a tal fine costituiti) la risoluzione di problematiche attinenti lo svolgimento della gestione associata o l’interpretazione dell’Accordo.
I risultati raggiunti dal Servizio vengono prioritariamente messi a disposizione degli Enti firmatari dell’accordo.
Gli Enti firmatari potranno disporre dei risultati della collaborazione per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie e la realizzazione dei piani annuali.
Le pubblicazioni dei risultati dovranno recare l’indicazione che il lavoro è stato svolto grazie alla collaborazione ed al finanziamento degli enti partecipanti all’accordo.
La proprietà dei risultati eventualmente brevettabili sarà definita in ottemperanza a quanto stabilito dal “Codice della Proprietà Industriale” emanato con il D. Lgs.vo 10 febbraio 2005, n. 30, a norma dell’art. 15 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273 e salvo particolari accordi stipulati per progettazioni specifiche.
Art. 13 Nuove adesioni al Servizio
Nell’ottica del rafforzamento della cooperazione tra Enti Locali, il presente Accordo è aperto a nuove adesioni da parte di altri soggetti tra quelli indicati dall’art. 2 del D. Lgs.vo 18.08.2000,
n. 267 e ss.ii. e mm. (comuni, le province, le unioni di comuni). I seguenti principi regolano le nuove adesioni ed il funzionamento della relativa governance:
a) l’Ente interessato all’ingresso presenta alla Conferenza la propria proposta di adesione che, restando immutato ogni altro aspetto dell’Accordo, indica l’attività ed i compiti richiesti al Servizio, contiene una nuova ipotesi di disciplina dei rapporti finanziari tra gli Enti associati ed eventualmente un’ipotesi di potenziamento della struttura del Servizio;
b) la Conferenza decide in merito alla proposta, valutando la congruità dei nuovi rapporti finanziari tra gli Enti e la compatibilità dell’adesione con la struttura del Servizio;
c) l’Ente che ha proposto la propria adesione al Servizio delibera in merito mediante apposito atto del Consiglio, ovvero atto analogo;
d) l’adesione si perfeziona con la sottoscrizione di un addendum all’Accordo da parte dell’Ente aderente e di tutti gli Enti associati.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14 Disposizioni varie e di rinvio
Il presente accordo è redatto in un’unica copia originale.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del presente accordo, non risolvibile in via stragiudiziale, sarà competente il Foro di Cosenza.
Per quanto non previsto nel presente Accordo, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto dell’Accordo.
Eventuali modifiche o deroghe potranno essere apportate dagli organi competenti nei limiti di cui alla presente regolazione amministrativa ed attraverso apposito procedimento deliberativo.
Rende, 24 febbraio 2015