A legato Delibera C.C. N° 20 del 2/04/2021
A legato Delibera C.C. N° 20 del 2/04/2021
Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna”. D.G.R.
n. 54/28 del 22.11.2005. Organismo di Bacino n. 12. Intervento METC
012. Organismo di Bacino.
Approvazione schema di convenzione e individuazione dell’Unione dei Comuni del Guilcier quale Ente Capofila.
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L’anno duemilaventuno il giorno del mese di -------------
Tra
L’Unione dei Comuni del Guilcier rappresentato da e
il Comune di Abbasanta, rappresentata da **** il Comune di Aidomaggiore, rappresentato da **** il Comune di Ardauli, rappresentato da ****
il Comune di Bidonì, rappresentato da **** il Comune di Boroneddu, rappresentato da **** il Comune di Bosa, rappresentato da ****
il Comune di Busachi, rappresentato da **** il Comune di Cuglieri, rappresentato da **** il Comune di Flussio, rappresentato da ****
il Comune di Fordongianus, rappresentato da **** il Comune di Ghilarza, rappresentato da ***
il Comune di Magomadas, rappresentato da **** il Comune di Norbello, rappresentato da ****
il Comune di Nughedu Santa Vittoria, rappresentato da **** il Comune di Paulilatino, rappresentato da ****
il Comune di Samugheo, rappresentato da ****
il Comune di Santulussurgiu, rappresentato da **** il Comune di Sennariolo, rappresentato da ****
il Comune di Soddì, rappresentato da ****
il Comune di Sorradile, rappresentato da **** il Comune di Tadasuni, rappresentato da **** il Comune di Ulà Tirso, rappresentato da **** premesso che:
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizza- tivo e procedimentale;
- che l'articolo 24 del citato decreto consente l'esercizio di funzioni anche in forma associata;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresen- ta una valida soluzione, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- che la delibera della Giunta Regionale n.21/20 del 03 Maggio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ha ripartito i Comuni della Sardegna in 36 bacini ottimali d'utenza in
considerazione delle aggregazioni già esistenti per la ge- stione in comune di servizi pubblici; che la stessa è stata sottoposta all'approvazione dei Comuni con nota dell'assesso- rato all'Industria Servizio Energia, del 15 Marzo 2005 Prot. N.3059;
- Che la deliberazione n. 54/28 del 22.11.2005 della Giunta Re- gionale specifica modi e tempi di finanziamento delle reti del gas cittadine da parte della Regione, a valere su delibe- razioni CIPE, come previsto dall'originario Accordo Programma Quadro nell'ambito della Intesa Istituzionale di Programma del 21.04.1999;
- l’Intesa Istituzionale di Programma tra lo Stato italiano e la Regione Autonoma della Sardegna, siglato il 21/04/1999, contemplava quale primo Accordo di Programma Quadro, la Meta- nizzazione della Sardegna rientrante in un più ampio program- ma internazionale che prevede la realizzazione del nuovo gas- dotto denominato GALSI, di lunghezza pari a circa 900 km, che dovrà connettere i giacimenti metaniferi dell’Algeria con la rete di trasmissione del metano dell’Italia passando attra- verso la Sardegna;
- con la Delibera di G.R. n. 54/28 del 22/11/2005 sono state approvate le linee d’indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna e con essa la riparti- zione del territorio regionale in 38 bacini d’utenza;
- i comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni,
Tinnura, Abbasanta, Aidomaggiore, Allai, Ardauli, Bidonì, Bo- narcado, Boroneddu, Busachi, Cuglieri, Fordongianus, Ghilar- za, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Samugheo, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Seneghe, Sen- nariolo, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Tresnuraghes, Ula Tirso e Montresta costituiscono il bacino n.12 come individuato dalla X.XX.;
- con determinazione n. 689 del 22/12/2005, l’Assessorato all’Industria, Servizio Energia, ha indetto il bando pubblico per finanziare le reti di distribuzione del gas a cui hanno partecipato 33 Bacini. A seguito delle risultanze di tale ga- ra sono stati ritenuti cofinanziabili n. 58 interventi inse- riti nei 31 Xxxxxx ammessi a contributo mentre ha individuato come non ammissibili al finanziamento i bacini n.12 e 29 in quanto: “La presentazione di più di una domanda per il mede- simo bacino non è contemplata dagli atti che disciplinano la presente procedura di selezione”. In particolare, la delibe- razione G.R. n. 54/28 del 22.11.2005 prevede che “La strate- gia di sviluppo e penetrazione della metanizzazione nel ter- ritorio deve avvenire per interi bacini di utenza e non per singoli comuni”.
- le amministrazioni dei comuni inseriti nel bacino n.12, nono- stante le incertezze rilevate circa la prospettiva di comple- tamento del gasdotto Galsi, hanno comunque manifestato il lo- ro interesse alla realizzazione delle reti di distribuzione
del metano, mediante finanziamento pubblico;
- al fine di ottemperare le prescrizioni dettate dal Bando re- gionale e superare così, di fatto, le criticità che avevano portato all’esclusione dal finanziamento, le amministrazioni comunali del bacino n.12, in ossequio all’art.30 del D.lgs.
n. 267/2000, il quale prevede, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, che gli enti loca- li possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economi- ci, si sono più volte confrontate sul tema, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione dei servizi;
- alla fine del lungo percorso di concertazione, i comuni ap- partenenti al bacino, come individuati dalla succitata Deli- bera G.R. n. 54/28, si sono costituiti in forma associativa, dando mandato di rappresentanza come comune capofila l’Amministrazione Comunale di Bosa essendo lo stesso il più popoloso del bacino 12;
- hanno aderito alla convenzione solamente i comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Suni, Tinnura, Aidomaggiore, Ar- dauli, Abbasanta, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Cuglieri, For- dongianus, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Pauli- latino, Samugheo, Santu Lussurgiu, Sennariolo, Sorradile, Soddì, Tadasuni, Tresnuraghes, Ulà Tirso e Montresta;
- tale associazione doveva assicurare la realizzazione della
rete e l’espletamento del servizio di distribuzione del gas per l’intero bacino, affidando la concessione del servizio ad un unico operatore per una durata non superiore a 12 anni;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 47/38 del 14/11/2013, rubricata “Sviluppo della rete di distribuzione del metano. Intesa Istituzionale di Programma del 21 aprile 1999. Modifica dell’Accordo di Programma Quadro attraverso la rimodulazione degli atti integrativi. Inserimento nuovi baci- ni” è stato dato mandato all’Assessorato dell’Industria, di attivare il tavolo dei sottoscrittori dell’Accordo di Pro- gramma Quadro ai fini dell’inserimento dei due nuovi inter- venti a seguito della rimodulazione degli atti integrativi sottoscritti in data 20/12/2006 e in data 28/11/2007 e l’acquisizione del relativo parere di merito;
- in data 26/06/2014 il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazio- nale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economi- ca, ha espresso parere favorevole, ai sensi del punto 1.1.2 della Delibera CIPE 14/06, riguardante la proposta di rimodu- lazione dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Metanizzazio- ne della Sardegna" inserendo nel finanziamento il Bacino n.12 costituito dai soli comuni firmatari della suddetta conven- zione;
- con Deliberazione dell’Assemblea n. 27 del 20/12/2019 l’Unione dei Comuni del Guilcier manifesta la propria dispo-
nibilità come ad assumere il ruolo di Capofila del Bacino
n.12 di cui all’Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna”. D.G.R. n. 54/28 del 22/11/2005. Intervento (METC 012) convenzione del 24/07/2013, sostituendo il rinun- ciatario comune di Bosa;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Recepimento della premessa
La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione;
Articolo 2 - Oggetto
La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste per la pro- gettazione e la realizzazione della rete urbana del gas metano, l’individuazione dell’Unione dei Comuni del Guilcier quale Ente ca- pofila;
Articolo 3 - Finalità
1) La gestione associata del servizio pubblico rappresenta lo strumento organizzativo mediante il quale i Comuni aderenti al Bacino intendono perseguire la progettazione, la realizza- zione della rete e la distribuzione del gas metano, secondo le linee guida di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di realizzare lo sviluppo economico e sociale delle co-
munità locali, assicurando una gestione professionale quali- ficata, unitaria e semplificata di tutte le procedure ineren- ti il servizio;
2) La presente convenzione persegue la finalità di regolare i rapporti tra i Comuni aderenti al Bacino n. 12 per l'attiva- zione e la successiva gestione in forma associata del servi- zio di cui all'oggetto. L’Unione dei Comuni del Guilcier che assume il ruolo di Capo Xxxx diviene titolare di tutte le funzioni occorrenti per l'espletamento in forma associata del servizio.
Articolo 4 – Obiettivi
Perseguire l'associazione dei comuni del Bacino n° 12 per poi poter bandire l'affidamento dello studio di fattibilità, la progettazione preliminare, bandire una gara d'appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva, l'affidamento e la costruzione della rete di
metanizzazione, la distribuzione e la vendita del gas metano nei comuni interessati.
Articolo 5 – Forme di coordinamento e consultazione
I Sindaci dei Comuni aderenti svolgono funzioni di indirizzo e di verifica del regolare funzionamento del servizio e hanno il compito, coadiuvati dal personale amministrativo e tecnico dei Comuni di esaminare eventuali problematiche comuni o specifiche che dovessero presentarsi nel corso della realizzazione e gestione del servizio Articolo 6 - Obblighi dell’ente convenzionato
Gli Enti locali convenzionati si impegnano a svolgere in modo associato ed uniforme il servizio in oggetto consistente nella progettazione, la realizzazione della rete urbana di distribuzione e vendita del Gas metano, secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie sempre maggiori, riduzioni di costi e di energie e per raggiungere la finalità di un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse disponibili.
Articolo 7 – Durata della convenzione
La presente convenzione avrà durata pari a ----
Articolo 8 - Recesso
Ogni Comune aderente al bacino n. 12 può recedervi unilateralmente con provvedimento consiliare adottato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, questo però potrà avvenire se non ha percepi- to finanziamenti per la costruzione della propria rete del gas, in questi casi il o i comuni non possono poiché firmando la convenzione si obbligano a distribuire attraverso il gestore unico, nel proprio comune, il servizio del gas in rete.
Articolo 9 - Competenze
In corrispondenza a quanto verrà deliberato dai Comuni partecipan- ti,sono affidate all’Ente capofila dell'associazione dei comuni del Bacino n. 12, le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi:
1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo:
a. Stazione appaltante per gara progettazione, costruzione e distri-
buzione del metano
b. Verifica requisiti gestori
c. Controllo sull'operato del gestore o di qualsiasi altro per suo conto
d. Controllo amministrativo e contabile del servizio
e. Organizzazione convegni sulla metanizzazione
Articolo 10 - Organi
Sono organi dell’associazione:
- L’assemblea (conferenza dei Sindaci dei comuni aderenti o lo- ro delegati …)
- Il presidente
- Il segretario
- L’assemblea è presieduta e convocata dal legale rappresentan- te dell’Ente capofila, o da suo delegato, ed elegge al pro- prio interno un vice Presidente.
- Per la validità della seduta in prima convocazione è xxxxxx- sta la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno otto componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assolu- ta dei presenti.
- L’assemblea si riunisce su iniziativa del presidente, e co- munque almeno una volta a semestre oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri. Le convocazioni con l'or- dine del giorno, del luogo, dell'ora, degli argomenti da trattare devono essere fatte dal Presidente, per iscritto,
con preavviso di almeno 5 giorni, e con preavviso di almeno 2 giorni per le sedute straordinarie urgenti.
- In caso di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal vice Presidente.
- Il segretario dell’ente capofila partecipa alle riunioni del- la conferenza con compiti di collaborazione e funzioni di as- sistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi e ai regolamenti; spet- ta al segretario la redazione del verbale delle sedute, l’esecuzione e la pubblicità.
- Il verbale delle riunioni è firmato dal Presidente e dal se- gretario.
All'Assemblea sono attribuite le seguenti funzioni:
- individuare i servizi e le funzioni amministrative da attivarsi prioritariamente in forma associata;
- nominare, se opportuno ed al suo interno, per ogni servizio o funzione un Sindaco referente, per la verifica del corretto funzionamento della gestione delle funzioni e dei servizi in forma associata;
- esaminare, con riferimento ai servizi/funzioni proprie o conferite, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività e le politiche dei singoli enti;
- approvare i prospetti economici-finanziari delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata nonché il prospetto
economico-finanziario dell'Associazione relativo alle attività istituzionali, con i relativi piani di riparto degli oneri. Tali prospetti vengono elaborati raccordandosi con i singoli Comuni interessati nella fase di elaborazione delle previsioni di Bilancio;
- decidere sulla variazione da apportare, in corso d'anno, ai prospetti approvati
Articolo 11 – Finanze del bacino
L'ammontare complessivo del finanziamento richiesto per la realizzazione della rete di distribuzione del metano all'interno del territorio dei comuni consorziati, sarà determinato dalla relazione di stima dei costi in funzione dello sviluppo della rete e dal numero di utenze servite dal bacino. Verrà richiesta una percentuale di contributo rispetto ai costi tabellari di cui all'al- legato 1 del bando regionale, con il tetto massimo del 50%.
Tale percentuale al fine di garantire l'equilibrio economico e fi- nanziario al concessionario sarà determinata da un piano economico finanziario di bacino (Art.85 1 D.P.R. 554/99).
2. I Comuni aderenti al bacino si impegnano ad assicurare la costru- zione della rete e l'espletamento del servizio di distribuzione del gas, per l'intero bacino, affidando la concessione del servizio ad un unico operatore. La durata della concessione di affidamento del servizio di distribuzione sarà non superiore ad anni 12, come preve- de la normativa in materia di reti di gas naturale( Art. 14, DLgs 164/2000).
Articolo 12 – Scioglimento della convenzione
La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.
Art. 13 - Modifica e integrazione
La presente convenzione può essere oggetto di modifica e integrazione in corso di validità, con le stesse modalità di approvazione.
Art. 14 - Rinvio
Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Per l’Unione dei Comuni del Guilcier Il Presidente – Xxxxxxxx Xxxx