ACCORDO
ACCORDO
fra la Comunita’ europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in appresso denominata «la Svizzera», LA COMUNITA` EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità», entrambe denominate in appresso «le parti contraenti»,
CONSAPEVOLI del reciproco interesse delle parti contraenti nel promuovere la cooperazione e gli scambi, in particolare attraverso la reciproca concessione dell’accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, come previsto dall’articolo 13 dell’Accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia del 2 maggio 1992, in appresso denominato «l’Accordo del 1992»,
DESIDEROSE di sviluppare una politica dei trasporti coordinata allo scopo di incoraggiare l’uso di mezzi di trasporto di merci e passeggeri più rispettosi dell’ambiente, nell’ottica di unire la tutela dell’ambiente all’efficacia dei sistemi di trasporto, segnatamente nella regione alpina,
DESIDEROSE di garantire una concorrenza leale fra i diversi modi di trasporto, considerando che essi devono coprire i costi cui danno origine,
DESIDEROSE della necessità di garantire la coerenza fra la politica svizzera dei trasporti ed i principi generali della politica comunitaria dei trasporti, in particolare nel contesto dell’attuazione di un quadro legislativo e regolamentare coordinato,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Articolo 2
Campo d’applicazione
Principi e obiettivi generali 1. Il presente Accordo si applica ai trasporti bilaterali su strada di merci e passeggeri fra le parti contraenti, al transito attraverso il loro territorio fatto salvo l’Accordo del 1992 e
1. Il presente Accordo fra la Comunità e la Svizzera è inteso, da un lato, a liberalizzare l’accesso delle parti contraenti ai rispettivi mercati del trasporto stradale e ferroviario di merci e passeggeri, allo scopo di garantire uno scorrimento più agevole del traffico sull’itinerario tecnicamente, geograficamen- te ed economicamente più adatto per tutti i modi di trasporto contemplati dall’Accordo, e, dall’altro, è volto a determinare le
fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 3, e alle operazioni di trasporto su strada di merci e passeggeri a carattere triangolare e al gran cabotaggio per la Svizzera.
modalità di una politica coordinata dei trasporti. 2. Il presente Accordo si applica al trasporto ferroviario
internazionale di merci e passeggeri, nonché al trasporto combinato internazionale. Esso non si applica alle imprese
2. Le disposizioni dell’Accordo e la loro applicazione si basano sul principio della reciprocità e della libera scelta del modo di trasporto.
ferroviarie la cui attività è limitata all’esercizio dei soli servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali.
3. Le parti contraenti si impegnano a non adottare misure 3. Il presente Accordo si applica alle operazioni di trasporto
discriminatorie nell’ambito dell’applicazione del presente effettuate da imprese di trasporto su strada o da imprese
Accordo. ferroviarie con sede in una delle parti contraenti.
Articolo 3 — «autorizzazione»: autorizzazione, licenza o concessione richiesta secondo la legislazione della parte contraente,
Definizioni
1. T r as porti s tra d al i
Ai fini del presente Accordo si intende per:
2. T r as po rti f e rro via r i
Ai fini del presente Accordo si intende per:
— «professione di trasportatore di merci su strada»: l’attività — «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa, privata o pubbli- di un’impresa che esegue, mediante un veicolo a motore ca, la cui attività principale sia la prestazione di servizi di oppure mediante complessi di veicoli, il trasporto di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che merci per conto terzi, garantisca obbligatoriamente la trazione. Per la trazione
— «professione di trasportatore di passeggeri su strada»: l’attività di un’impresa che esegue, per conto terzi, trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus,
— «impresa»: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo che rivesta funzioni di auto- xxxx pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un’autorità avente personalità giuridica,
— «veicolo»: veicolo a motore immatricolato nel territorio di una parte contraente, o complesso di veicoli adibito esclusivamente al trasporto merci di cui almeno la motrice sia immatricolata nel territorio di una parte contraente, od ogni autoveicolo atto, secondo il tipo di costruzione e l’attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinato a tal fine,
— «trasporto internazionale»: spostamento di un veicolo il cui punto di partenza si trovi nel territorio di una parte contraente e la cui destinazione sia situata nel territorio
si puo` usare materiale non di proprietà dell’impresa
ferroviaria interessata, e si puo` far ricorso a personale ad essa non appartenente,
— «raggruppamento internazionale»: qualsiasi associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in Stati membri diversi della Comunità, o di cui una abbia sede in Svizzera, che abbia lo scopo di fornire servizi di trasporto internazionale fra la Comunità e la Svizzera,
— «gestore dell’infrastruttura»: qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e della gestio- ne dei sistemi di controllo e di sicurezza,
— «licenza»: un’autorizzazione rilasciata dall’autorità compe- tente di una parte contraente ad un’impresa cui è riconosciuta la qualità di impresa ferroviaria. Tale qualità puo` essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi di trasporto,
dell’altra parte contraente o in un paese terzo e viceversa, — «autorità responsabile della licenza»: gli organismi incari- nonché lo spostamento del veicolo a vuoto relativo al cati da ciascuna parte contraente di rilasciare le licenze, percorso sopra citato; qualora il punto di partenza o di
viaggiare un convoglio ferroviario tra due località in un
terzo, il trasporto deve essere effettuato da un veicolo
destinazione dello spostamento sia situato in un paese — «tracciato»: capacità d’infrastruttura necessaria per far
determinato momento,
immatricolato nel territorio della parte contraente in cui si trova il punto di partenza o di destinazione dello spostamento,
— «ripartizione»: l’assegnazione delle capacità di infrastruttu-
— «transito»: il trasporto di merci o di passeggeri effettuato ra ferroviaria da parte di un organismo a cio` preposto, senza operazioni di carico o scarico e lo spostamento del
veicolo a vuoto attraverso il territorio di una parte — «organismo di ripartizione»: l’autorità e/o il gestore dell’in- contraente, frastruttura incaricati da una delle parti contraenti di
— «gran cabotaggio per la Svizzera»: qualsiasi trasporto di merci per conto terzi effettuato con partenza da uno
ripartire le capacità di infrastruttura,
Stato membro della Comunità verso un altro Stato — «servizi urbani ed extraurbani»: i servizi di trasporto che membro con un veicolo immatricolato in Svizzera, sia soddisfano le esigenze di un centro urbano o di un che detto veicolo — nel corso dello stesso viaggio e agglomerato, nonché le esigenze in materia di trasporto secondo l’itinerario abituale — transiti o meno dalla fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche, Svizzera,
— «traffico triangolare con paesi terzi»: qualsiasi trasporto di merci o passeggeri effettuato con partenza dal territorio di una parte contraente verso un paese terzo e viceversa,
— «servizi regionali»: i servizi di trasporto destinati a soddi- sfare le esigenze di trasporto di una regione,
con un veicolo immatricolato nel territorio dell’altra parte — «trasporto combinato»: il trasporto di merci effettuato da
contraente, sia che detto veicolo — nel corso dello stesso veicoli stradali o da unità di carico viaggianti per ferrovia
viaggio e secondo l’itinerario abituale — transiti o meno per una parte del tragitto e su strada per i percorsi iniziali
dal paese in cui è immatricolato, e/o terminali,
— «prezzi ferroviari competitivi»: i prezzi ferroviari sono 2. La Svizzera dispone di un periodo transitorio di 2 anni a
considerati competitivi quando i prezzi ferroviari medi in decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, per
Svizzera non sono più elevati dei costi stradali, quali rendere la sua legislazione in materia di controllo tecnico dei
definiti all’allegato 9, per un analogo tragitto. veicoli equivalente al diritto comunitario.
Articolo 4
Riserva dell’Accordo del 1992
3. Con decorrenza dal 1o gennaio 2001, il limite del peso massimo autorizzato a pieno carico per i veicoli articolati e gli autotreni applicato dalla Svizzera è di 34 tonnellate per tutti i tipi di traffico.
Fatte salve le deroghe introdotte dal presente Accordo, i diritti Con decorrenza dal 1o gennaio 2005, la Svizzera rende la sua e gli obblighi delle parti contraenti derivanti dall’Accordo del legislazione relativa al peso massimo autorizzato nel traffico 1992 non sono modificati dalle disposizioni del presente internazionale per detti veicoli equivalente a quella in vigore Accordo. nella Comunità al momento della firma dell’Accordo.
4. L’introduzione delle tariffe di uso della rete stradale
TITOLO II definite all’articolo 40 si effettua parallelamente al progressivo aumento del limite di peso previsto al paragrafo 3.
TRASPORTI STRADALI INTERNAZIONALI
A. DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 5
5. Ciascuna parte contraente si impegna a non applicare ai veicoli omologati nel territorio dell’altra parte contraente condizioni più restrittive di quelle in vigore nel proprio territorio.
Accesso alla professione
Articolo 8
Regime transitorio per il peso dei veicoli
1. Le imprese che intendono esercitare l’attività di trasporta- 1. In vista della progressiva instaurazione del regime defini- tore su strada devono soddisfare i tre requisiti seguenti: tivo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, i
a) onorabilità
b) adeguata capacità finanziaria
c) competenza professionale.
2. Le relative disposizioni applicabili figurano nella sezio- ne 1 dell’allegato 1.
Articolo 6
trasporti di merci per mezzo di un veicolo il cui peso effettivo a pieno carico superi 28 t (prima del 31.12.2000) o 34 t (fra l’1.1.2001 e il 31.12.2004) ma non superi 40 t, effettuati con partenza dalla Comunità per una destinazione situata oltre la zona svizzera vicina alla frontiera, quale definita all’allegato 6 (e viceversa), o eseguiti transitando attraverso la Svizzera, sono soggetti a contingente tramite pagamento di una tariffa per l’uso dell’infrastruttura, secondo le modalità previste ai paragrafi 2, 3 e 4. Questo contingente puo` anche essere usato da veicoli immatricolati in Svizzera per operazioni di trasporto all’interno del territorio svizzero.
2. La Comunità riceve un contingente di 250 000 autoriz-
Norme sociali zazioni per il 2000. La Svizzera riceve un contingente di 250 000 autorizzazioni per il 2000. Nel caso in cui l’Accordo
Le disposizioni applicabili in materia sociale figurano nella sezione 2 dell’allegato 1.
non entri in vigore il 1o gennaio 2000, il numero di autorizzazioni previste per il 2000 sarà ridotto proporzional- mente.
Articolo 7 3. La Comunità riceve un contingente di 300 000 autoriz- zazioni sia per il 2001 che per il 2002. La Svizzera riceve un
Norme tecniche contingente di 300 000 autorizzazioni sia per il 2001 che per il 2002.
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la Svizzera adotta, entro un
termine di sei mesi dalla firma del presente Accordo, regimi 4. La Comunità riceve un contingente di 400 000 autoriz-
equivalenti alla legislazione comunitaria relativa ai requisiti zazioni sia per il 2003 che per il 2004. La Svizzera riceve un
tecnici che disciplinano il trasporto stradale, alla quale fa contingente di 400 000 autorizzazioni sia per il 2003 che per
riferimento nella sezione 3 dell’allegato 1. il 2004.
5. L’uso delle autorizzazioni previste ai paragrafi 2, 3, e 4 è Articolo 11
Transito attraverso l’Austria
soggetto, per ogni operatore svizzero o comunitario, al versamento di una tariffa per l’uso dell’infrastruttura svizzera, calcolata e riscossa secondo le modalità riprese nell’allegato 2.
6. A decorrere dal 1o gennaio 2005 i veicoli conformi alle norme tecniche di cui all’articolo 7, paragrafo 3, secondo xxxxx, sono esentati, conformemente all’articolo 32, da ogni regime di contingenti o autorizzazioni.
B. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI MERCI SU STRADA
Un sistema di ecopunti equivalente a quello previsto dall’artico- lo 11 del Protocollo n. 9 dell’Atto di adesione dell’Austria all’Unione europea è applicato per il transito degli operatori svizzeri attraverso il territorio dell’Austria, entro i limiti di validità di detto protocollo. Il metodo di calcolo, le regole dettagliate e le procedure di gestione e di controllo degli ecopunti sono definiti con un Accordo amministrativo stabilito d’intesa comune dalle parti contraenti al momento della conclusione del presente Accordo e sono conformi, mutatis mutandis, alle disposizioni del Protocollo n. 9 sopra citato.
Articolo 9 Articolo 12
Trasporti di merci fra i territori delle parti contraenti Gran cabotaggio per la Svizzera
è ammesso alle seguenti condizioni:
1. A decorrere dal 2001, il gran cabotaggio per la Svizzera
della licenza svizzera di cui all’articolo 9, paragrafo 1,
— i trasporti di questo tipo sono effettuati dietro rilascio
1. I trasporti internazionali di merci su strada eseguiti per conto terzi e i viaggi dei veicoli a vuoto fra i territori delle parti contraenti sono effettuati dietro rilascio della licenza comunitaria per i trasportatori comunitari istituita dal regola- mento (CEE) n. 881/92, il cui modello figura all’allegato 3, e dietro rilascio, per i trasportatori svizzeri, di un’autorizzazione svizzera analoga.
2. Le licenze cosı` rilasciate sostituiscono, per i trasporti che rientrano nel campo d’applicazione del presente Accordo, le
— essi sono limitati ad una operazione di trasporto, sulla via
del ritorno, successiva ad un trasporto di merci fra la Svizzera e uno Stato membro della Comunità.
autorizzazioni bilaterali scambiate fra gli Stati membri della 2. Fino a tale data, tuttavia, possono essere esercitati i diritti Comunità e la Svizzera, necessarie fino all’entrata in vigore del esistenti, derivanti dagli accordi bilaterali in vigore. Tali diritti presente Accordo. sono elencati nell’allegato 5 del presente Accordo.
3. I trasporti menzionati nell’allegato 4 sono esonerati da 3. A decorrere dal 2005 il gran cabotaggio per la Svizzera ogni regime di licenza e da ogni autorizzazione di trasporto. è totalmente libero. I trasporti sono effettuati dietro rilascio
della licenza svizzera di cui all’articolo 9, paragrafo 1.
4. Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e ritiro delle licenze e le procedure relative all’assistenza reciproca sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CEE)
Articolo 13
n. 881/92 per i trasportatori comunitari e da equivalenti Traffico triangolare con paesi terzi
disposizioni svizzere.
1. Il regime che disciplina il traffico triangolare con i paesi
Articolo 10 terzi sarà stabilito di comune Accordo dopo la conclusione dell’Accordo necessario, da un lato, fra la Comunità ed il paese
Trasporti di merci in transito attraverso il territorio delle parti contraenti
1. I trasporti internazionali di merci su strada effettuati per
terzo interessato e, dall’altro, fra la Svizzera e lo stesso paese terzo. Tale regime è volto a garantire la reciprocità di trattamento fra gli operatori comunitari e svizzeri relativamen- te a tale tipo di trasporti.
conto terzi e i viaggi a vuoto effettuati in transito attraverso il 2. In attesa della conclusione di accordi fra la Comunità ed territorio delle parti contraenti sono liberalizzati. Detti trasporti i paesi terzi interessati, il presente Accordo non modifica le sono eseguiti dietro rilascio delle licenze di cui all’articolo 9. disposizioni relative ai trasporti triangolari contenute negli
accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera riguardo al trasporto con i paesi terzi. Un elenco
2. Sono applicabili i paragrafi 2,3e4 dell’articolo 9. di tali diritti è riportato nell’allegato 5 del presente Accordo.
3. Per tener conto della definizione del regime di cui al — soddisfi le regolamentazioni in materia di sicurezza
paragrafo 1, la Svizzera conclude accordi bilaterali con detti stradale per quanto concerne le norme applicabili ai
paesi terzi o li adatta nella misura necessaria. conducenti e ai veicoli.
Articolo 14 2. Ogni trasportatore che esercita l’attività per conto pro- prio è ammesso ad effettuare i servizi di trasporto di cui
Trasporto fra due punti situati nel territorio di uno Stato all’articolo 1, punto 3, dell’allegato 7 senza discriminazioni
membro della Comunità o fra due punti situati nel riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento, purché:
territorio della Svizzera
— sia abilitato, nello Stato membro della Comunità in cui è I trasporti fra due punti situati nel territorio di uno Stato stabilito od in Svizzera, ad effettuare trasporti a mezzo membro della Comunità ed effettuati da un veicolo immatrico- autobus in base alle condizioni d’accesso al mercato lato in Svizzera e i trasporti fra due punti situati nel territorio fissate dalla legislazione nazionale,
della Svizzera ed effettuati da un veicolo immatricolato in uno
Stato membro della Comunità non sono autorizzati dal — soddisfi le regolamentazioni in materia di sicurezza presente Accordo. stradale per quanto concerne le norme applicabili ai
conducenti e ai veicoli.
Articolo 15
Divieto di circolare la notte e la domenica ed esenzioni dal limite di peso
1. Il divieto di circolare la notte in territorio svizzero si applica soltanto alla fascia oraria compresa fra le ore 22 e le
3. Per effettuare trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus, i trasportatori che soddisfano ai requisiti di cui al paragrafo 1 devono essere in possesso di una licenza comunitaria nel caso di trasportatori comunitari, o di un’analo- ga licenza svizzera nel caso di trasportatori svizzeri.
ore 5. Il modello, le procedure in materia di rilascio, uso, e rinnovo delle licenze sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 684/92,
2. Le esenzioni dal limite di peso e le esenzioni dal divieto modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 per i trasportatori di circolare la notte e la domenica figurano nell’allegato 6. comunitari e da disposizioni equivalenti per i trasportatori
svizzeri.
3. Le esenzioni dal divieto di circolare la notte sono
concesse in via non discriminatoria e possono essere ritirate Articolo 18
presso un unico sportello. Esse sono concesse pagando un
importo destinato a coprire i costi amministrativi.
Articolo 16
Accesso al mercato
1. I servizi occasionali definiti all’articolo 1, punto 2.1
Abolizione di alcune esenzioni dal limite di peso dell’allegato 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione.
Le disposizioni dell’allegato 6, II, punti 3 e 4 dell’Accordo del
1992 non saranno più applicabili a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo.
C. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI PASSEGGERI A MEZZO AUTOBUS
2. I servizi regolari specializzati, definiti all’articolo 1, punto 1.2 dell’allegato 7 sono esentati da qualsiasi autorizza- zione purché siano regolati, nel territorio della Comunità, da un contratto stipulato fra l’organizzatore ed il trasportatore.
3. Sono altres`ı esentati da qualsiasi autorizzazione gli spostamenti dei veicoli a vuoto relativi ai servizi di trasporto
Articolo 17 di cui ai paragrafi 1 e 2.
Condizioni applicabili ai trasportatori
1. Ogni trasportatore per conto terzi è ammesso ad effettua- re i servizi di trasporto definiti nell’articolo 1 dell’allegato 7
4. I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione confor- memente agli articoli 2 e seguenti dell’allegato 7.
senza discriminazioni riguardo alla nazionalità o al luogo di 5. I servizi regolari specializzati non regolati da un contratto stabilimento, purché: stipulato fra l’organizzatore ed il trasportatore sono soggetti
— sia abilitato, nello Stato membro della Comunità in cui è stabilito o in Svizzera, ad effettuare trasporti a mezzo autobus, con servizi regolari, compresi i servizi regolari
ad autorizzazione nel territorio della Comunità conformemen- te agli articoli 2 e seguenti dell’allegato 7.
specializzati, o con servizi occasionali, In Svizzera tali servizi sono esentati da qualsiasi autorizzazione.
6. I trasporti su strada effettuati per conto proprio, di Articolo 22
cui all’articolo 1, punto 3 dell’allegato 7, sono esentati da autorizzazione e sono soggetti, nel territorio della Comunità,
ad un regime di attestazione.
Disposizione transitoria
Articolo 19
Le autorizzazioni per i servizi di trasporto esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo restano valide fino alla loro scadenza, sempreché i servizi in questione continuino ad
Traffico triangolare con paesi terzi essere soggetti ad autorizzazione.
1. Il regime che disciplina il traffico triangolare con paesi terzi sarà determinato di comune Accordo dopo la conclusione dell’Accordo necessario, da un lato, fra la Comunità ed il paese terzo interessato e, dall’altro, fra la Svizzera e detto paese terzo. Tale regime è destinato a garantire la reciprocità di trattamento fra gli operatori comunitari e svizzeri relativamente a tale tipo di trasporti.
2. In attesa della conclusione di accordi fra la Comunità e i paesi terzi interessati, il presente Accordo non modifica le disposizioni del paragrafo 1 in materia di trasporto che figurano negli accordi bilaterali stipulati fra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera relativamente al trasporto con i paesi terzi. Un elenco di tali diritti è riportato nell’allegato 8 del presente Accordo.
TITOLO III
TRASPORTI FERROVIARI INTERNAZIONALI
Articolo 23
Autonomia gestionale
Le parti contraenti si impegnano a:
— garantire l’autonomia gestionale delle imprese ferroviarie, dotandole in particolare di indipendenza giuridica e
3. Per tenere conto della definizione del regime di cui al permettendo loro di adattare le proprie attività al mercato
paragrafo 1, la Svizzera conclude accordi bilaterali con detti e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, paesi terzi o li adegua nella misura necessaria.
Articolo 20
Trasporto fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente
1. Le operazioni di trasporto fra due punti situati nel
— separare la gestione dell’infrastruttura ferroviaria dall’eser- cizio dei servizi di trasporto delle imprese ferroviarie, perlomeno a livello contabile. L’aiuto concesso ad una di queste due attività non puo` essere trasferito all’altra.
Articolo 24
territorio di una stessa parte contraente, effettuati da trasporta- Diritti di accesso all’infrastruttura ferroviaria e diritti di
tori stabiliti nel territorio dell’altra parte contraente, non sono transito
autorizzati dal presente Accordo.
2. Tuttavia possono continuare ad essere esercitati i diritti esistenti che derivano dai vigenti accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori comunitari, né distorsione della concorrenza. Un elenco di tali diritti è riportato nell’allegato 8 del presente Accordo.
Articolo 21
1. Le imprese ferroviarie e i raggruppamenti internazionali godono dei diritti di accesso e/o di transito definiti dalla legislazione comunitaria di cui all’allegato 1, sezione 4.
2. Le imprese ferroviarie stabilite nel territorio di una parte contraente godono del diritto di accesso all’infrastruttura ferroviaria nel territorio dell’altra parte contraente per l’eserci- zio di servizi di trasporto combinati internazionali.
Procedure 3. Le imprese ferroviarie e i raggruppamenti internazionali che fanno uso del diritto di accesso e/o di transito concludono
Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e scadenza con i gestori dell’infrastruttura ferroviaria utilizzata gli accordi
delle autorizzazioni e le procedure relative alla reciproca amministrativi, tecnici e finanziari necessari per disciplinare gli
assistenza sono disciplinate dalle disposizioni dell’allegato 7 aspetti di controllo e di sicurezza del traffico inerenti ai servizi
del presente Accordo. di trasporto internazionale di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 25 | Articolo 27 | ||
1. | Licenze ferroviarie La concessione di una licenza conforme al tipo di servizio | 1. | Attribuzione di tracciati Ciascuna parte contr aente designa il responsabile della |
ferroviario da prestare è un presupposto indispensabile per ripartizione delle capacità, sia che si tratti di un’autorità ogni domanda di accesso all’infrastruttura ferroviaria o per specifica, sia che si tratti del gestore dell’infrastruttura. L’organi- ogni domanda di transito, e, di conseguenza, per il diritto di smo di ripartizione che deve essere a conoscenza di tutti i esercitare servizi di trasporto. Detta licenza non dà diritto, di tracciati disponibili, provvede affinché:
per sé, all’accesso all’infrastruttura ferroviaria.
2. Un’impresa ferroviaria ha diritto di richiedere una licenza
— la capacità di infrastruttura ferroviaria sia ripartita su base equa e non discriminatoria,
in Svizzera o nello Stato membro della Comunità in cui è — fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del stabilita. Le parti contraenti non rilasciano licenze né proroga- presente articolo, la procedura di ripartizione permetta no la loro validità nei casi in cui non siano riuniti i requisiti un uso efficace e ottimale dell’infrastruttura ferroviaria. fissati dal presente Accordo.
3. Le licenze sono rilasciate dall’autorità responsabile e appositamente designata, alle imprese esistenti ed ad imprese nuove, sotto la responsabilità delle parti contraenti.
4. Le licenze sono riconosciute nella Comunità o in Svizzera su base di reciprocità.
2. L’impresa ferroviaria o il raggruppamento internazionale che richiede l’attribuzione di uno o più tracciati ferroviari si rivolge all’organismo (o agli organismi) di ripartizione della parte contraente sul cui territorio si trova la località di partenza del servizio di trasporto. L’organismo di ripartizione, cui è stata presentata la domanda di assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria, informa immediatamente gli altri organismi corrispondenti interessati. Questi ultimi adottano una decisione al più tardi entro un mese dalla data di
5. Esse sono soggette a requisiti fissati dalle parti contraenti ricevimento delle informazioni necessarie; ciascun organismo in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza di ripartizione puo` respingere una domanda. L’organismo di professionale, nonché di copertura della responsabilità civile, ripartizione cui è stata presentata la domanda decide in merito per tutto il periodo di validità. Le disposizioni applicabili in ad essa, di concerto con gli altri organismi corrispondenti materia figurano nella sezione 4 dell’allegato 1. interessati, al più tardi entro due mesi dalla data di presentazio-
ne di tutte le informazioni necessarie. Le procedure per il
6. Le licenze restano valide fintantoché l’impresa ferroviaria adempie gli obblighi previsti dalle disposizioni legali sopra citate. Tuttavia, l’autorità responsabile puo` prescrivere che esse siano riesaminate a intervalli regolari.
7. Le procedure di verifica, modifica, sospensione o ritiro di una licenza sono disciplinate dalle disposizioni legali sopra citate.
Articolo 26
Attribuzione del certificato di sicurezza
1. Le parti contraenti prevedono l’obbligo per le imprese
trattamento di una domanda di capacità di infrastruttura sono disciplinate dalle disposizioni figuranti nella sezione 4 dell’allegato 1.
3. La Comunità e la Svizzera possono adottare le misure necessarie a garantire che in sede di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria sia data priorità ai seguenti servizi ferroviari:
a) servizi prestati nell’interesse del pubblico;
b) servizi prestati totalmente o parzialmente su un’infrastrut- tura costruita a tal fine o sistemata per tali servizi (ad es. linee per l’alta velocità o linee specializzate per il trasporto di merci).
ferroviarie di presentare anche un certificato di sicurezza che 4. La Comunità e la Svizzera possono incaricare l’organi- stabilisca le norme ad esse imposte in materia di sicurezza, per smo di ripartizione di concedere diritti speciali, nella ripartizio- garantire un servizio sicuro sui percorsi considerati. ne delle capacità di infrastruttura, su base non discriminatoria,
alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi o
2. L’impresa ferroviaria puo` richiedere il certificato di sicurezza presso un organo designato dalla parte contraente in cui si trova l’infrastruttura usata.
3. Per ottenere il certificato di sicurezza, l’impresa ferrovia-
li forniscono in determinate regioni, se tali diritti sono indispensabili per garantire un buon livello di servizio pubblico o un uso efficace delle capacità di infrastruttura, o per consentire il finanziamento di nuove infrastrutture.
xxx deve rispettare le prescrizioni della legislazione svizzera per 5. Le parti contraenti possono prevedere la possibilità che
la parte di percorso situata in Svizzera, e della legislazione in le domande di accesso all’infrastruttura siano accompagnate
vigore nella Comunità per la parte di percorso situata nel dal deposito di una cauzione, ovvero che sia costituita una
territorio della Comunità. garanzia analoga.
6. La Comunità e la Svizzera adottano e pubblicano le TITOLO IV
procedure di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferro- viaria, informandone inoltre il Comitato misto istituito dall’ar-
ticolo 51 del presente Accordo.
Articolo 28
Conti e tariffe di uso
1. I conti del gestore di un’infrastruttura devono presentare, per un periodo ragionevole, un equilibrio fra il gettito ottenuto
POLITICA COORDINATA DEI TRASPORTI
A. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 30
con la riscossione di tali tariffe e con eventuali contributi statali Obiettivi
da un lato, e i costi dell’infrastruttura dall’altro.
2. Il gestore dell’infrastruttura applica tariffe di uso dell’in- frastruttura ferroviaria di cui garantisce la gestione, che sono versate dalle imprese ferroviarie o dai raggruppamenti internazionali che usano l’infrastruttura stessa.
1. Le parti contraenti convengono di sviluppare, nella misura necessaria, una politica coordinata dei trasporti di merci e passeggeri. Tale politica è intesa ad associare l’efficienza dei sistemi di trasporto alla tutela dell’ambiente, garantendo cosı` una mobilità sostenibile.
3. Le tariffe di uso dell’infrastruttura sono fissate secondo
la natura del servizio, il tempo di servizio, la situazione del 2. Le parti contraenti si adoperano per instaurare un’ampia mercato, nonché il tipo e l’usura dell’infrastruttura. comparabilità delle condizioni di trasporto — aspetti fiscali
compresi — nei rispettivi territori, allo scopo, in particolare, di evitare una deviazione del traffico nelle regioni alpine, o di
4. Le tariffe sono pagate direttamente al gestore/ai gestori ottenere in tale zona una migliore distribuzione del traffico. dell’infrastruttura.
5. Ciascuna parte contraente stabilisce le modalità di fissa- zione delle tariffe di uso previa consultazione del gestore dell’infrastruttura. Le tariffe per servizi di natura equivalente su un medesimo mercato sono applicate in modo non discriminatorio.
Articolo 31
Misure
1. Per realizzare tale obiettivo le parti contraenti adottano
6. Il gestore dell’infrastruttura comunica in tempo utile alle misure volte a garantire una concorrenza leale fra i diversi imprese ferroviarie o ai raggruppamenti internazionali che modi di trasporto e all’interno di essi, e ad agevolare l’uso di usano le sue infrastrutture per effettuare i servizi di cui mezzi di trasporto merci e passeggeri maggiormente rispettosi all’articolo 24 ogni modifica rilevante della qualità o capacità dell’ambiente.
dell’infrastruttura in questione.
Articolo 29
Ricorso
2. Come complemento alle disposizioni dei titoli II e III, tali misure comprendono:
— lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie attraverso le Alpi e la messa a disposizione di servizi di trasporto ferroviari
1. La Comunità e la Svizzera adottano tutte le misure e combinati competitivi in termini di prezzi e di qualità; necessarie a garantire che le decisioni prese in materia di
stradali;
— l’adozione di sistemi di tariffe di uso per i trasporti
ripartizione delle capacità di infrastruttura o di riscossione delle tariffe possano essere oggetto di ricorso dinanzi ad un organo indipendente. Tale organo si pronuncia entro un termine di due mesi dalla comunicazione di tutte le informazio-
ni necessarie. — disposizioni di accompagnamento.
2. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie a
garantire che le decisioni prese conformemente al paragrafo 1 3. Le misure adottate dalle parti contraenti nell’ambito
e all’articolo 25, paragrafo 3 siano soggette a controllo del presente Accordo sono applicate progressivamente e, se
giurisdizionale. possibile, in maniera coordinata.
Articolo 32 3. Le parti contraenti si impegnano ad attuare le disposizio- ni necessarie per promuovere, parallelamente all’introduzione
Principi
Fatto salvo il disposto dell’articolo 47, le misure di cui all’articolo 31 devono essere conformi ai seguenti principi:
— divieto di discriminazione, diretta o indiretta, in base alla
della fiscalità stradale di cui all’articolo 40, l’offerta agli utenti di un servizio di trasporto ferroviario e di trasporto combinato che, in termini di capacità, prezzo e qualità, consenta di garantire un’equa ripartizione del traffico sui vari tratti transal- pini.
Articolo 34
nazionalità del trasportatore, al luogo di immatricolazio- ne del veicolo o all’origine e/o alla destinazione del trasporto;
— libera scelta del modo di trasporto;
Capacità dell’offerta ferroviaria
— rinuncia all’introduzione di restrizioni quantitative unila- 1. Le parti contraenti confermano i rispettivi impegni terali; enunciati negli articoli 5 e 6 dell’Accordo del 1992, che prevede, per la Svizzera, la costruzione della Nuova ferrovia
— territorialità; transalpina (NFTA), e per la Comunità l’aumento della capacità
— proporzionalità della tassazione rispetto ai costi legati al trasporto, inclusi i criteri relativi al tipo di veicolo;
— trasparenza;
— comparabilità delle condizioni d’uso fra tratti transalpini;
— assenza di distorsioni nei flussi di traffico nelle regioni alpine;
— reciprocità.
B. TRASPORTO FERROVIARIO E TRASPORTO COMBINATO
Articolo 33
Obiettivi
1. Le parti contraenti si prefiggono di predisporre un’offerta ferroviaria e di trasporto combinato sufficiente in termini di capacità e competitiva, dal punto di vista economico e della qualità del servizio, con il trasporto stradale nella regione alpina, rispettando al tempo stesso i principi elencati nell’arti-
delle vie d’accesso alla NFTA da nord e da sud. Esse convengono che tali nuove infrastrutture ferroviarie saranno realizzate secondo la sagoma C dell’UIC.
2. Per la Comunità, le misure relative all’infrastruttura di cui al paragrafo 1 si inseriscono fra quelle adottate nell’ambito, e alle condizioni, della decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, comprendenti gli assi di trasporto ferroviario e di trasporto combinato attraverso le Alpi, in particolare le vie d’accesso alle infrastrut- ture ferroviarie svizzere, nonché le strutture per il trasporto combinato.
3. Le parti contraenti lavorano di concerto allo scopo di permettere alle rispettive autorità competenti di pianificare e realizzare in modo coordinato le misure riguardanti l’infra- struttura ferroviaria e di trasporto combinato, necessarie per adempiere agli impegni enunciati ai paragrafi 1 e 2, e di armonizzare il calendario dei lavori in funzione delle capacità richieste. Esse perseguiranno al contempo l’obiettivo di far fruttare gli investimenti effettuati ed adotteranno ogni misura utile in sede di Comitato misto.
colo 32 e garantendo il libero gioco delle forze di mercato, in 4. Il Comitato misto puo` istituire un sottocomitato incarica- particolare nell’ambito dell’apertura dell’accesso alle infrastrut- to di vigilare sul coordinamento dei progetti di infrastruttura ture ferroviarie di cui al titolo III, cosı` come l’autonomia delle nella regione alpina. Il sottocomitato si compone di rappresen- imprese ferroviarie. tanti della Svizzera, della Comunità e degli Stati membri della
Comunità situati nella regione alpina.
2. A tal fine le parti contraenti:
— adottano, nei limiti delle rispettive competenze, misure relative alle infrastrutture ed al servizio, sia in Svizzera
Articolo 35
che nel territorio comunitario, in modo da garantire la Parametri economici
redditività a lungo termine, la coerenza e l’integrazione dell’offerta svizzera in un sistema ferroviario su lunga
distanza;
— si impegnano altresı` a sviluppare l’interconnessione e
1. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie al
raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 33. A questo scopo esse provvedono affinché il trasporto ferroviario di
l’interoperabilità fra le rispettive reti ferroviarie e di merci e il trasporto combinato attraverso la Svizzera restino,
trasporto combinato. Le parti contraenti garantiscono a incluso il trasporto combinato accompagnato, competitivi, a
tale scopo la necessaria collaborazione con le organizza- comparabile livello di prezzi e qualità di servizio, con il
zioni internazionali e le istituzioni interessate e incaricano trasporto stradale sullo stesso itinerario, rispettando al tempo
il Comitato misto di seguire questi aspetti. stesso la garanzia d’autonomia delle imprese ferroviarie.
2. Per predisporre un’adeguata offerta ferroviaria e di — riduzione dei controlli alle frontiere per i trasporti
trasporto combinato, le parti contraenti possono sostenere ferroviari e trasferimento di tali controlli al luogo di
finanziariamente gli investimenti in infrastruttura ferroviaria, imbarco o di sbarco, conformemente alla Convenzione,
attrezzature fisse o mobili necessarie per il trasbordo fra del 20 maggio 1987 tra la Comunità economica europea
modi di trasporto terrestri, materiali specificamente adattati al e la Svizzera nonché tra i paesi dell’AELS, relativa ad un
trasporto combinato e usati a tale scopo e, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni, i costi d’esercizio dei servizi di trasporto combinato in transito attraverso il territorio svizzero, purché tali provvedimenti contribuiscano ad aumentare il livello di qualità e di competitività in termini di prezzi dell’offerta ferroviaria e di trasporto combinato e non creino distorsioni sproporzionate della concorrenza fra gli operatori. La fissazione dei prezzi per il tragitto ferroviario resta attribuita alle autorità o agli organismi competenti.
3. Le parti contraenti possono altresı` stipulare contratti di servizio pubblico con le imprese ferroviarie per garantire sufficienti servizi di trasporto ferroviario, tenuto conto in particolare dei fattori sociali e ambientali.
4. Le parti contraenti, nei limiti delle rispettive competenze, si adoperano affinché l’effetto sul mercato di eventuali aiuti pubblici concessi da una delle parti non sia contrastato dal comportamento dell’altra, o di un organismo avente sede sul
regime comune di transito;
— agevolazione dell’organizzazione della catena di trasporto combinato attraverso la semplificazione delle condizioni regolamentari ed amministrative che disciplinano ciascu- na parte contraente;
— motivazione degli operatori del settore del trasporto combinato e delle imprese ferroviarie a migliorare la qualità del servizio.
Un elenco di parametri ferroviari figura nell’allegato 9. Tali parametri sono presi in considerazione per il ricorso all’arti- colo 46.
4. Nell’ambito delle proprie competenze, le parti contraenti si impegnano ad adottare misure adeguate per permettere la rapida costituzione di corridoi di trasporto merci per ferrovia e si scambiano regolarmente informazioni su qualsiasi misura intendano adottare in materia.
suo territorio o nel territorio dell’altra parte contraente. 5. Il Comitato misto redige ogni due anni una relazione
sull’attuazione delle misure di cui al presente articolo.
5. Il Comitato misto vigila affinché le parti contraenti
applichino le disposizioni del presente articolo. C. SISTEMI DI TARIFFAZIONE DEI TRASPORTI STRADALI
Articolo 36
Parametri di qualità
1. Le parti contraenti convengono di adottare tutte le misure necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 33. A tal fine esse si impegnano a promuovere il trasporto combinato.
Articolo 37
Obiettivi
Conformemente agli obiettivi del titolo III dell’Accordo del 1992, le parti contraenti, nell’ambito delle loro competenze e secondo le loro rispettive procedure, si prefiggono di introdur- re progressivamente una tariffazione basata sull’imputazione ai veicoli circolanti su strada e agli altri modi di trasporto, dei costi cui danno origine.
Articolo 38
2. Nella fase di regime transitorio di cui all’articolo 8 la
Svizzera si impegna altresı`, conformemente alle disposizioni Principi
del titolo II dell’accordo del 1992, a predisporre un’offerta di
trasporto combinato accompagnato («strada viaggiante») che
sia competitiva, in termini di qualità e prezzi, col trasporto su strada.
3. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per promuovere il trasporto combinato. Esse vigilano in particolare che siano applicate le disposizioni seguenti:
— rispetto delle norme tecniche e sociali per il trasporto su
1. I sistemi di tariffazione si basano sui principi enunciati nell’articolo 32, in particolare la non discriminazione, la proporzionalità e la trasparenza.
2. La tariffazione è costituita da tasse sui veicoli, imposte sul carburante e tariffe di uso della rete stradale.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi menzionati nell’arti- colo 37 sono scelte di preferenza misure che non provocano
strada, in particolare i tempi di guida e di riposo, i limiti deviazioni di traffico rispetto all’itinerario tecnicamente, eco-
di velocità, le prescrizioni in materia di pesi e dimensioni nomicamente e geograficamente più idoneo fra il punto di
massimi; partenza e il punto di destinazione finale del trasporto.
4. Le misure sono applicate in modo da non ostacolare la b) In deroga al paragrafo 3 a, la Comunità riceve nel
libera circolazione dei beni o dei servizi fra le parti contraenti, periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2004,
in particolare per quanto riguarda la gestione e la riscossione un contingente annuo valido per 220 000 viaggi
dei pedaggi o delle tariffe di uso della rete, l’assenza di controlli (sola andata) di veicoli a vuoto o caricati con
e di verifiche sistematiche alle frontiere fra le parti contraenti, prodotti leggeri, a condizione che il peso totale
e l’assenza di formalità eccessive. Per evitare difficoltà sotto tali effettivo a pieno carico del veicolo non superi
aspetti, la Svizzera si adopera per applicare la regolamentazio- 28 tonnellate, effettuati in transito attraverso la parte
ne comunitaria vigente in materia.
5. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai veicoli aventi un peso massimo autorizzato figurante sulla carta di circolazione pari o superiore a 12 tonnellate. Il presente Accordo non impedisce tuttavia alle parti contraenti di adottare, sul proprio territorio, misure riguardanti veicoli
svizzera della catena alpina, dietro pagamento di una tariffa di uso dell’infrastruttura di importo pari a 50 CHF nel 2001, 60 CHF nel 2002, 70 CHF nel
2003 e 80 CHF nel 2004. La Svizzera riceve anche un contingente alle medesime condizioni. Le procedure normali di controllo saranno applicabili.
aventi un peso massimo autorizzato inferiore a 12 tonnellate. 4. Nel sistema di tariffazione applicabile a decorrere dal
1o gennaio 2005, la media ponderata delle tariffe non supera
6. Le parti contraenti non concedono, direttamente o indirettamente, aiuti di Stato alle imprese, in particolare quelle di trasporto, destinati a compensare l’impatto che ha su tali imprese l’imputazione dei costi alle operazioni di trasporto tramite le tariffe di uso previste dal presente Accordo.
Articolo 39
Interoperabilità degli strumenti
325 CHF per un veicolo avente un peso effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre un tragitto di 000 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. La tariffa per la categoria più inquinante non supera 380 CHF.
5. Una parte delle tariffe di cui ai paragrafi 3e4 puo` essere costituita da pedaggi per l’uso delle infrastrutture speciali alpine. Tale parte non puo` rappresentare più del 15 % delle tariffe menzionate ai paragrafi 3 e 4.
Per garantire un livello adeguato di interoperabilità dei sistemi elettronici di riscossione delle tariffe di uso della rete stradale, le parti contraenti si consultano in sede di Comitato misto.
Articolo 40
Misure svizzere
1. Per realizzare gli obiettivi definiti all’articolo 37, e in
6. Le ponderazioni di cui al paragrafo 4 sono determinate in funzione del numero di veicoli per ogni categoria di norme EURO circolanti in Svizzera. Il numero di veicoli di ogni categoria è stabilito in base a rilevamenti che verranno esaminati dal Comitato misto. Il Comitato misto determina la ponderazione in base ad esami biennali, per tenere conto dell’evoluzione della struttura del parco veicoli in circolazione in Svizzera e dell’evoluzione delle norme EURO. Il primo esame avrà luogo entro il 1o luglio 2004.
vista dell’aumento del limite di peso fissato all’articolo 7, Articolo 41
Misure comunitarie
paragrafo 3, la Svizzera introduce un sistema di tariffazione sui veicoli non discriminatorio in due fasi, che cominciano rispettivamente il 1o gennaio 2001 e il 1o gennaio 2005.
Questo sistema di tariffazione si basa in modo particolare sui
principi di cui all’articolo 38, paragrafo 1, nonché sulle La Comunità continua a sviluppare sistemi di tariffe applicabili modalità definite all’allegato 10. sul suo territorio, correlati ai costi cui dà origine l’uso dell’infrastruttura. Tali sistemi sono fondati sul principio
2. Le tariffe sono differenziate in base a 3 categorie di norme sulle emissioni (EURO). Nel sistema di tariffazione
«l’utente paga».
applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005, la differenza di Articolo 42
tariffe fra una categoria e l’altra deve essere quanto più ampia
possibile, ma non deve superare il 15 % della media ponderata
delle tariffe menzionata al paragrafo 4.
Riesame del livello delle tariffe
3. a) Nel sistema di tariffazione applicabile a decorrere 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ogni due anni i livelli
dal 1o gennaio 2001, gli importi massimi non massimi delle tariffe stabilite dall’articolo 40, paragrafo 4, sono
possono superare, per un veicolo il cui peso effettivo adeguati per tenere conto del tasso di inflazione in Svizzera
a pieno carico non sia superiore a 34 tonnellate e nei due anni precedenti. A tal fine, al più tardi il 30 settembre
per un tragitto di 300 km attraverso la catena alpina, dell’anno precedente l’adeguamento, la Svizzera comunica
rispettivamente 205 CHF per i veicoli non conformi al Comitato misto i dati statistici necessari per motivare
alle norme EURO, 172 CHF per i veicoli conformi l’adeguamento previsto. Nei 30 giorni successivi a questa
alla norma EURO I, e 145 CHF per i veicoli conformi comunicazione, il Comitato misto si riunisce, su richiesta della
alla norma EURO II. Comunità, per consultarsi sull’adeguamento previsto.
Qualora fra la data della firma del presente Accordo e il 2. Nel corso dell’elaborazione di queste norme le parti
31 dicembre 2004 il tasso medio di inflazione in Svizzera sia superiore al 2 % annuo, i livelli massimi delle tariffe stabilite
contraenti si consultano a scadenze regolari.
dall’articolo 40, paragrafo 4, saranno adeguati per tenere conto 3. La categoria di emissioni (EURO) dei veicoli pesanti esclusivamente dell’inflazione che supera il tasso medio del (quale definita nella legislazione comunitaria), se non è menzio- 2 % annuo. Si applica la procedura di cui al comma precedente. nata nella carta di circolazione del veicolo, è verificata a partire
dalla data della prima messa in circolazione figurante su detta
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 il Comitato misto puo` , su richiesta di una delle parti contraenti, riesaminare i livelli massimi delle tariffe stabilite dall’articolo 40, paragrafo 4, in vista dell’adozione, di comune Accordo, di una decisione per
carta oppure, ove del caso, sulla base di un documento aggiuntivo speciale, redatto dalle autorità competenti dello Stato di rilascio.
adeguarle. Tale esame viene effettuato in funzione dei seguenti Articolo 45
criteri:
— il livello e la struttura delle tariffe delle due parti contraenti, ed in particolare quelle relative a tratti transal-
Osservatorio del traffico
pini comparabili; 1. Un Osservatorio permanente di rilevamento del traffico stradale, ferroviario e combinato nella regione alpina è istituito
— la distribuzione del traffico fra tratti transalpini compara- dall’entrata in vigore del presente Accordo. L’Osservatorio
bili; trasmette annualmente una relazione sull’andamento del traffi- co al Comitato misto di cui all’articolo 51 del presente Accordo.
— l’evoluzione della ripartizione modale del traffico nella Il Comitato misto puo` anche chiedere all’Osservatorio di regione alpina; preparare una relazione speciale, in particolare nei casi di applicazione delle disposizioni degli articoli 46 e 47 del
— lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso l’arco alpino.
presente Accordo.
2. I lavori dell’Osservatorio sono finanziati dalle parti contraenti. Il criterio di ripartizione dei finanziamenti è
D. MISURE D’ACCOMPAGNAMENTO determinato dal Comitato misto.
Articolo 43
Agevolazione dei controlli alle frontiere
3. Le parti contraenti determinano le modalità amministra- tive di funzionamento dell’Osservatorio con una decisione del Comitato misto che sarà presa in occasione della prima riunione del Comitato stesso.
1. Le parti contraenti si impegnano a snellire e a semplifica- re le formalità che gravano sul trasporto, in particolare in campo doganale.
2. L’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 21 novembre 1990, riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di
E. MISURE CORRETTIVE
Articolo 46
Misure unilaterali di salvaguardia
merci la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un 1. Qualora, dopo il 1o gennaio 2005, malgrado prezzi
regime comune di transito e, per il trasporto ferroviario, ferroviari competitivi e malgrado la corretta applicazione delle l’Accordo fra imprese ferroviarie relativo all’ispezione tecnica misure previste all’articolo 36 relative ai parametri di qualità,
per la cessione di carri merci nel trasporto internazionale, si rilevino difficoltà nello smaltimento del traffico stradale servono come base per le misure adottate dalle parti contraenti transalpino in Svizzera e qualora, per un periodo di 10 settima-
in applicazione del paragrafo 1. ne, il tasso medio di uso delle capacità relative all’offerta
ferroviaria sul territorio svizzero (trasporto combinato accom-
Articolo 44
pagnato e non) sia inferiore al 66 %, la Svizzera, in deroga alle
modalità di cui all’articolo 40, paragrafi 4 e 5, puo` aumentare di non oltre il 12,5 % le tariffe di uso di cui all’articolo 40,
Norme ecologiche per veicoli commerciali paragrafo 4. Il prodotto di tale aumento è integralmente
destinato al trasporto ferroviario e combinato allo scopo di
1. Per una migliore tutela dell’ambiente, e fermi restando gli obblighi derivanti dall’articolo 7, le parti contraenti si
rafforzarne la competitività rispetto al trasporto su strada.
prefiggono in particolare l’obiettivo di introdurre norme 2. In circostanze identiche a quelle di cui al paragrafo 1,
ecologiche che garantiscano un livello di protezione elevato, che si verifichino sul suo territorio, la Comunità puo` ricorrere,
per ridurre i gas di scarico, le emissioni di particolato ed il in condizioni comparabili, a misure analoghe per porre
rumore prodotto dai veicoli commerciali pesanti. rimedio alla situazione.
3. a) La portata e la durata della misura di salvaguardia di 3. Le misure di salvaguardia hanno campo di applicazione
cui ai paragrafi precedenti sono limitate a quanto e durata limitati a quanto è strettamente indispensabile per
strettamente indispensabile per rimediare alla situa- rimediare alla situazione. Devono essere scelte prioritariamente
zione. La durata è al massimo di sei mesi ma puo` le misure che meno perturbano il funzionamento del presente
essere prorogata una volta per sei mesi. Il Comitato Accordo. misto puo` decidere di comune Accordo ulteriori
proroghe.
b) Se una parte contraente si è già avvalsa in precedenza delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, la loro
Articolo 48
applicazione da parte di questa parte contraente è in Misure in caso di crisi
tal caso soggetta alle condizioni seguenti:
— se il periodo di applicazione delle misure precedenti non ha superato sei mesi, l’applica- zione di nuove misure è autorizzata soltanto al termine di un periodo di dodici mesi a decorre- re dalla fine dell’applicazione precedente;
— se il periodo di applicazione ha superato sei mesi, l’applicazione di nuove misure è autoriz- zata soltanto al termine di un periodo di
Qualora il traffico attraverso l’arco alpino sia gravemente perturbato per cause di forza maggiore, per esempio a seguito di una catastrofe naturale, le parti si concerteranno per prendere, ciascuna per il suo territorio, tutte le disposizioni atte a permettere lo scorrimento del traffico. Sarà data priorità ai trasporti sensibili, per esempio alle derrate deperibili.
TITOLO V
diciotto mesi a decorrere dalla fine dell’applica- zione precedente;
— in nessun caso possono esservi due periodi di DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
applicazione di misure di salvaguardia durante
Articolo 49
un periodo di cinque anni, calcolato a decorrere dall’inizio del primo periodo di applicazione delle misure di salvaguardia.
In casi specifici il Comitato misto puo` decidere di comune Applicazione dell’Accordo
Accordo deroghe alle limitazioni di cui sopra.
4. Prima di ricorrere alle misure di cui ai paragrafi preceden- ti, la parte contraente interessata informa della propria inten- zione il Comitato misto, che si riunisce per esaminare la questione. In assenza di una decisione contraria del Comitato misto, la parte contraente interessata puo` adottare la misura prevista dopo un termine di 30 giorni dalla data di notifica della misura al Comitato misto.
Articolo 47
Misure di salvaguardia consensuali
1. In caso di gravi distorsioni nei flussi di traffico attraverso l’arco alpino, che arrecano pregiudizio agli obiettivi definiti all’articolo 30 del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, per stabilire
1. Le parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte a garantire l’adempimento degli obblighi del presente Accordo.
2. Esse si astengono dall’adottare qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
3. Le disposizioni del presente Accordo relative ai limiti di peso massimo autorizzato per i veicoli articolati e gli autotreni e per la tariffazione dei trasporti saranno applicate secondo una procedura in due fasi, dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2004 e a decorrere dal 1o gennaio 2005.
le misure atte a rimediare a tale situazione. La parte contraente Articolo 50
richiedente ne informa immediatamente l’Osservatorio del traffico, che entro 14 giorni redige una relazione sulla situazio-
ne e sulle eventuali misure da adottare.
Misure di riequilibro
2. Il Comitato misto si riunisce entro 15 giorni dalla Qualora una parte contraente constati che l’altra parte con-
richiesta e procede ad un esame della situazione, tenendo nel traente non rispetta gli obblighi stabiliti dal presente Accordo,
debito conto la relazione dell’osservatorio del traffico. Il o che essa non applica una decisione del Comitato misto, la
Comitato misto decide le eventuali misure da prendere entro parte contraente lesa, previa consultazione in sede di Comitato
un termine di 60 giorni a decorrere dalla prima riunione sulla misto, puo` adottare le misure atte a mantenere l’equilibrio del
questione. Tali termini possono essere prorogati di comune presente Accordo. Le parti contraenti forniscono al Comitato
Accordo. misto tutti gli elementi utili per esaminare a fondo la situazione.
Articolo 51 2. Quando una parte contraente elabora una nuova legisla- zione in uno dei settori contemplati dal presente Accordo, essa
Comitato misto
1. Viene istituito un Comitato misto denominato «Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera», composto da rappre- sentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente Accordo. A tal fine esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dall’Accordo stesso. Tali decisioni sono eseguite dalle parti secondo le rispettive norme. Il Comitato misto si pronuncia di comune Accordo.
richiede in via informale il parere di esperti dell’altra parte. Durante il periodo che precede l’adozione formale della nuova legislazione, le parti contraenti si scambiano informazioni e si consultano nella misura necessaria. Uno scambio di opinioni preliminare ha luogo in sede di Comitato misto su richiesta di una delle parti contraenti, in particolare sulle conseguenze che una tale modifica comporta per il funzionamento dell’Accordo.
3. Una volta adottata la legislazione modificata, e comun- que entro otto giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, la parte contraente interessata notifica all’altra parte
2. Il Comitato misto garantisce in particolare la verifica contraente il testo delle nuove disposizioni. Su richiesta di una e l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo, e delle parti contraenti, si procede ad uno scambio di opinioni segnatamente quelle dell’articolo 27, paragrafo 6, e degli in sede di Comitato misto relativamente alle conseguenze articoli 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 47 e 54. Esso dell’emendamento sul funzionamento dell’Accordo, al più applica altresı` le clausole di adeguamento e di revisione di cui tardi entro un termine di due mesi dalla data della richiesta. agli articoli 52 e 55.
3. Per una corretta esecuzione del presente Accordo le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. Le parti si comunicano a vicenda i dati forniti dalle autorità incaricate di applicare il presente Accordo ed in particolare di rilasciare le autorizzazioni e di procedere ai controlli. Tali autorità scambiano direttamente la propria corrispondenza.
4. Il Comitato misto adotta, mediante decisione, il proprio regolamento interno, che contiene, fra le altre disposizioni, le modalità per indire le riunioni, designare la presidenza e definirne il mandato.
5. Il Comitato misto si riunisce in funzione delle esigenze,
4. Il Comitato misto:
— adotta una decisione relativa alla revisione degli allegati 1, 3, 4, e 7 o propone una revisione delle disposizioni del presente Accordo per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legisla- zione in questione, oppure
— adotta una decisione in base alla quale le modifiche della legislazione in questione sono ritenute conformi al presente Accordo, oppure
— decide qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento del presente Accordo.
e almeno una volta all’anno. Ciascuna parte contraente puo` 5. Il Comitato misto decide in merito alle modalità di chiedere che venga indetta una riunione. adeguamento del presente Accordo alle pertinenti disposizioni dei futuri accordi fra la Comunità e la Svizzera da un lato, e i
6. Il Comitato misto puo` decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti per assisterlo nello svolgimento dei propri
paesi terzi dall’altro, di cui agli articoli 13 e 19.
compiti. 6. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal presente Accordo, le parti contraenti adottano, in base al calendario stabilito
7. Il Comitato svolge altresı` le funzioni precedentemente esercitate dal Comitato misto denominato «Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera», istituito dall’articolo 18 dell’Accordo del 1992.
all’articolo 49, tutte le misure necessarie affinché i diritti e gli obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità e che figurano nell’allegato 1 trovino applicazione nelle loro relazioni.
Articolo 52 Articolo 53
Evoluzione del diritto Riservatezza
1. Il presente Accordo non pregiudica il diritto di ciascuna I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti
parte contraente di modificare autonomamente, fatto salvo il contraenti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro
rispetto del principio di non discriminazione e fatte salve le funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell’ambito
disposizioni del presente Accordo, la sua legislazione interna del presente Accordo, che per la loro natura sono coperte dal
nei settori contemplati dal presente Accordo. segreto professionale.
Articolo 54 Articolo 58
Composizione delle controversie Clausole finali
Ciascuna parte puo` sottoporre al Comitato misto una contro-
versia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente 1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti
Accordo. Il Comitato cercherà di risolvere la vertenza. Sono conformemente alle rispettive procedure. Esso entrerà in vigore forniti al Comitato misto tutti gli elementi d’informazione utili il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica
tutti i sette seguenti accordi:
trovare una soluzione accettabile. A tale scopo il Comitato
che permettano un esame approfondito della situazione per del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione di
misto esamina tutte le possibilità che consentano di mantenere
il corretto funzionamento del presente Accordo. — Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e
Articolo 55
Revisione dell’Accordo
1. Se una parte contraente desidera una revisione delle disposizioni del presente Accordo, essa ne informa il Comitato misto. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la modifica del presente Accordo entrerà in vigore dopo l’espletamento delle rispettive
per ferrovia
— Accordo sulla libera circolazione delle persone
— Accordo sul trasporto aereo
— Accordo sul commercio di prodotti agricoli
procedure interne. — Accordo sul riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità
2. Gli allegati 1, 3, 4 e 7 possono essere modificati, con
decisione del Comitato misto conformemente all’articolo 51, — Accordo su alcuni aspetti degli appalti pubblici paragrafo 1, per tenere conto dell’evoluzione della legislazione
comunitaria in materia. — Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica
3. Gli allegati 5, 6, 8, e 9 possono essere modificati con
decisione del Comitato misto conformemente all’articolo 51, paragrafo 1.
Articolo 56
Allegati
Gli allegati 1-10 sono parte integrante del presente Accordo.
Articolo 57
Campo d’applicazione territoriale
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni ed è rinnovato a tempo indeterminato tranne se la Comunità o la Svizzera notificano all’altra parte contraente la propria intenzione contraria, prima della scadenza del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. La Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si 4. I sette accordi menzionati al paragrafo 1 cessano di
applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle essere applicabili sei mesi dopo il ricevimento della notifica
condizioni previste da tale trattato e, dall’altro, al territorio dell’intenzione di non rinnovare l’Accordo di cui al paragrafo 2
della Svizzera. o alla denuncia di cui al paragrafo 3.
Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, espan˜ ola, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.
Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.
'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ε΄ικοσι µ΄ια Ιουν΄ιου χ΄ιλια εννιακο΄σια ενενη΄ντα ενν΄εα, εις διπλου΄ν στην αγγλικη΄, γαλλικη΄, γερµανικη΄, δανικη΄, ελληνικη΄, ισπανικη΄, ιταλικη΄, ολλανδικη΄, πορτογαλικη΄, σουηδικη΄, και φινλανδικη΄ γλω΄σσα, κα΄θε κε΄ιµενο απο΄ τα οπο΄ια ε΄ιναι αυθεντικο΄.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine, and drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fatto a Lussemburgo, addı` ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em duplo exemplar nas lı´nguas alema˜, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo fé qualquer dos textos.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdek- sänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja kaikki teksti ovat yhtä todistusvoimaiset.
Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
Xxx xx Xxxxxxxxx Europea For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαι¨κη΄ Κοινο΄τητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Por la Confederacio´ n Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Για την Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδ΄ια For the Swiss Confederation Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera Voor de Zwitserse Bondsstaat Pela Confederaça˜o Suı´ça Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska Edsförbundets vägnar
ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato 1: articolo 5, paragrafo 2; articolo 6; articolo 7, paragrafo 1; articolo 24, paragrafo 1; articolo 25,
paragrafo 5 e articolo 27, paragrafo 2: disposizioni applicabili
Allegato 2: articolo 8, paragrafo 5: modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 8
Allegato 3: articolo 9, paragrafo 1: modello di licenza per il trasporto internazionale di merci su strada Allegato 4: articolo 9, paragrafo 3: elenco dei trasporti esonerati da ogni regime di licenza o autorizzazione Allegato 5: articoli 12 e 13: elenco dei diritti esistenti, derivanti dagli accordi bilaterali in vigore
Allegato 6: articolo 15, paragrafo 2: esenzioni dal limite di peso e dal divieto di circolare la notte e la domenica
Allegato 7: articoli 17, 18 e 21: servizi di trasporto internazionale di viaggiatori e procedure relative alle autorizzazioni
Allegato 8: articoli 19 e 20: elenco dei diritti esistenti, derivanti dagli accordi bilaterali in vigore Allegato 9: articolo 36: parametri di qualità dei servizi di trasporto ferroviario e combinato Allegato 10: articolo 40, paragrafo 1: modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 40.
ALLEGATO 1
DISPOSIZIONI APPLICABILI
Conformemente all’articolo 52, paragrafo 6 del presente Accordo, la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito.
Disposizioni pertinenti dell’acquis comunitario
Se zio n e 1
— Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1) modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17).
Se zio n e 2
— Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/00 (XX L 274 del 9.10.1998, pag. 1).
— Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1), oppure delle regole equivalenti stabilite dall’Accordo AETR e dai suoi emendamenti.
— Direttiva 88/599/CEE del Consiglio del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l’applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55), modificato da ultimo dal xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/00 (XX L 274 del 9.10.1998, pag. 1).
— Direttiva 76/914/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1976, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (GU L 357 del 29.12.1976, pag. 36).
Se zio n e 3
— Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).
— Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1).
— Xxxxxxxxx 91/542/CEE del Consiglio, del 1 ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1).
— Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 23.2.1992, pag. 27).
— Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154).
— Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1).
— Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7).
— Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35).
— Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (XX L 145 del 19.6.1996, pag. 10).
— Direttiva 96/86/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 43).
Se zio n e 4
— Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).
— Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).
— Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).
Se zio n e 5
— Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19).
— Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25).
— Direttiva 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 45).
ALLEGATO 2
MODALITA` DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DI CUI ALL’ARTICOLO 8
1. Le tariffe svizzere per i veicoli muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 28 tonnellate è di:
— 180 CHF per uno spostamento in transito attraverso il territorio della Svizzera,
— 70 CHF per uno spostamento bilaterale, andata e ritorno, da o verso il territorio della Svizzera.
2. La tariffa svizzera massima per i veicoli muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, paragrafo 3 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 34 tonnellate ma non supera 40 tonnellate e che percorrono una distanza di 000 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, sarà di 252 CHF per un veicolo che non soddisfa le norme EURO, 211 CHF per un veicolo che soddisfa la norma EURO I e 178 CHF per un veicolo che rispetta almeno la norma EURO II. Le tariffe sono applicate secondo le modalità di cui all’articolo 40.
3. La tariffa svizzera massima per i veicoli muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 34 tonnellate ma non supera 40 tonnellate e che percorrono una distanza di 000 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, sarà di 300 CHF per un veicolo che non soddisfa le norme EURO, 240 CHF per un veicolo che soddisfa la norma EURO I e 210 CHF per un veicolo che rispetta almeno la norma EURO II. La tariffa è applicata secondo le modalità di cui all’articolo 40.
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
TRASPORTI ESONERATI DA OGNI REGIME DI LICENZA O AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTO
1. I trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio pubblico.
2. I trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.
3. I trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.
4. I trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti:
a) le merci trasportate devono appartenere all’impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
b) il trasporto deve servire a far affluire le merci all’impresa, a spedirle dall’impresa stessa, oppure a spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa;
c) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell’impresa;
d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell’impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada;
Questa disposizione non si applica in caso di uso di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;
e) il trasporto deve costituire soltanto un’attività accessoria nell’ambito di tutte le attività dell’impresa.
5. I trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché di altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in caso di calamità naturali.
ALLEGATO 5
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ACCORDI BILATERALI STRADALI FIRMATI DALLA SVIZZERA CON GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA` E RELATIVI AL TRASPORTO DI MERCI NEL TRAFFICO TRIANGOLARE
Paese | Accordo firmato il | Entrato in vigore il | Condizioni |
Germania Austria Belgio Danimarca Spagna Finlandia Xxxxxxx Xxxxxx Italia | 17.12.1953 22.10.1958 25.2.1975 27.8.1981 23.1.1963 16.1.1980 20.11.1951 8.8.1970 — | 1.2.1954 4.4.1959 24.7.1975 25.3.1982 21.8.1963 28.5.1981 1.4.1952 6.9.1971 — | Articolo 7: Secondo il diritto nazionale: traffico triangolare propriamente detto autorizzato; traffico triangolare impropriamente detto vietato. Articolo 8: Gli imprenditori che hanno il diritto di effettuare trasporti di merci sono autorizzati a trasportare, su veicoli immatricolati in uno degli Stati contraenti: a) merci a destinazione o in provenienza da uno degli Stati. Traffico triangolare propriamente detto autorizzato. Traffico triangolare impropriamente detto vietato. Articolo 4, paragrafo 1, lettera b): Traffico triangolare propriamente detto autorizzato. Traffico triangolare impropriamente detto vietato. Articolo 4, paragrafo 2: I trasporti in provenienza da un paese terzo a destinazione dell’altra parte contraente, o in partenza dall’altra parte contraente e a destinazione di un paese terzo sono soggetti ad autorizzazione rilasciata caso per caso dall’altra parte contraente. Protocollo del 29 ottobre 1971: Traffico triangolare propriamente detto autorizzato. Traffico triangolare impropriamente detto vietato. Articolo 6, paragrafo 2 e verbale della riunione della Commissione mista elvetico-finlandese del 23 e 24 maggio 1989 punto 2.2: traffico triangolare propriamente detto e impropriamente detto consentito previa autorizzazione. Secondo il diritto nazionale: Trasportatori svizzeri: traffico triangolare propriamente e impropriamente detto vietato in Francia, Trasportatori francesi: traffico triangolare propriamente e impropriamente detto autorizzato in Svizzera. Articolo 3 e verbale della riunione della Commissione mista greco-svizzera, svoltasi dall’11 al 13 dicembre 1972: traffico triangolare propriamente e impropriamente detto consentito (con autorizzazioni speciali contingentate). Verbale della riunione della Commissione mista italo-svizzera del 14 giugno 1993: Trasportatori svizzeri: autorizzazioni contingentate per il traffico triangola- re propriamente detto. Il traffico triangolare impropriamente detto è vietato; Trasportatori italiani: traffico triangolare propriamente detto consentito, senza necessità di autorizzazione. Autorizzazioni contingentate per il traffico triangolare impropriamente detto. |
Paese | Accordo firmato il | Entrato in vigore il | Condizioni |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Svezia | — 17.5.1972 20.5.1952 28.6.1973 20.12.1974 12.12.1973 | — 1.6.1972 15.6.1952 1.1.1974 21.11.1975 22.4.1974 | Secondo il diritto nazionale: Trasportatori svizzeri: traffico triangolare propriamente e impropriamente detto vietato, salvo autorizzazione rilasciata dalle autorità irlandesi; Trasportatori irlandesi: traffico triangolare propriamente e impropriamente detto consentito nel traffico con la Svizzera. L’Accordo si applica esclusivamente al trasporto di viaggiatori. Non sono stati presi accordi sul trasporto di merci. Traffico triangolare consentito secondo il diritto nazionale. (Applicazione del principio della reciprocità). Traffico triangolare, propriamente ed impropriamente detto, consentito. L’Accordo si applica esclusivamente al trasporto di viaggiatori. Non sono stati presi accordi sul trasporto di merci. Traffico triangolare consentito secondo il diritto nazionale. (Applicazione del principio della reciprocità). Traffico triangolare, propriamente ed impropriamente detto, consentito. Traffico triangolare propriamente ed impropriamente detto liberalizzato in virtù della decisione presa nella riunione della Commissione mista elvetico- portoghese del 6 giugno 1996. Articolo 3, lettera b): Traffico triangolare propriamente detto autorizzato. Traffico triangolare impropriamente detto vietato. Articolo 4, paragrafi 1 e 2: Traffico triangolare consentito con autorizzazioni speciali contingentate. |
Traffico triangolare propriamente detto: quando il veicolo transita, secondo l’itinerario normale, nel paese in cui è immatricolato. Per esempio, un veicolo svizzero che effettua un trasporto dalla Germania all’Italia passando per la Svizzera.
Traffico triangolare impropriamente detto: quando il veicolo non transita nel paese in cui è immatricolato. Per esempio un veicolo svizzero che effettua un trasporto dalla Germania all’Italia passando per l’Austria.
ALLEGATO 6
ESENZIONI DAL LIMITE DI PESO E DAL DIVIETO DI CIRCOLARE LA NOTTE E LA DOMENICA
I. Esenzione dal limite di peso per il periodo che scade il 31 dicembre 2004
Per viaggi che hanno origine all’estero a destinazione della zona svizzera vicina alla frontiera (1) (e viceversa), sono autorizzate eccezioni, senza versamento di corrispettivi in denaro, per merci di qualunque tipo fino ad un peso totale di 40 t e, per il trasporto di contenitori ISO di 40 piedi in traffico combinato, fino a 44 t. Alcuni uffici doganali applicano pesi inferiori in funzione delle caratteristiche della rete stradale.
II. Altre esenzioni dal limite di peso
Per viaggi che hanno origine all’estero e destinati ad una xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vicina alla frontiera (1) (e viceversa) e per il transito attraverso la Svizzera puo` essere autorizzato un peso totale superiore al peso massimo autorizzato in Svizzera nel caso di trasporti non contemplati dall’articolo 8.
a) per il trasporto di merci indivisibili quando, nonostante l’uso di un veicolo appropriato, le prescrizioni non possono essere rispettate;
b) per il trasferimento o l’uso di veicoli speciali, in particolare veicoli da lavoro che, tenuto conto dell’uso cui sono destinati, non possono rispettare le prescrizioni in materia di pesi;
c) per i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare, in caso di urgenza;
d) per i trasporti di prodotti destinati al rifornimento degli aerei (catering);
e) per i percorsi stradali iniziali e finali di un trasporto combinato, di norma entro un raggio di 30 km dal terminale.
III. Esenzione dal divieto di circolare la notte e la domenica
Sono previste le eccezioni seguenti al divieto di circolare la notte e la domenica:
a) senza autorizzazione speciale
— i viaggi effettuati per prestare i primi soccorsi in caso di catastrofi,
— i viaggi effettuati per prestare i primi soccorsi in caso di incidenti in servizio, in particolare nelle imprese di trasporti pubblici e nei trasporti aerei;
b) con autorizzazione speciale
Per il trasporto di merci che, per la loro stessa natura, giustificano viaggi di notte e, per motivi fondati, di domenica, vale a dire:
— prodotti agricoli deperibili (ad esempio bacche, ortofrutticoli, piante, compresi i fiori recisi, o succhi di frutta appena spremuti), durante tutto l’anno civile
— suini e pollame destinati alla macellazione,
— latte fresco e prodotti lattiero-caseari deperibili,
— materiale da circo, strumenti musicali di orchestre, accessori di teatro, ecc.,
— quotidiani con articoli redazionali e invii postali spediti nel quadro del mandato legale di prestazione di servizi.
Per agevolare le procedure di autorizzazione, possono essere rilasciate autorizzazioni valide per un periodo massimo di dodici mesi per un numero indeterminato di viaggi, a condizione che questi siano della stessa natura.
(1) La zona vicina alla frontiera è definita nell’allegato 4 del verbale della 5a riunione del Comitato misto istituito nel quadro dell’Accordo del 1992, svoltasi a Bruxelles il 2 aprile 1998. In linea di massima, si tratta di una zona di un raggio di 10 km misurato a partire dall’ufficio doganale.
ALLEGATO 7
TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI IN AUTOBUS
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni seguenti.
1. S e r v i z i r e g o l a r i
1.1. Per servizi regolari si intendono i servizi che effettuano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e dove i viaggiatori possono salire a bordo e scendere a fermate prestabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, fatto salvo, se del caso, l’obbligo di prenotare.
Un eventuale adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio non ne modifica il carattere regolare.
1.2. Chiunque sia l’organizzatore dei trasporti, sono considerati altresı` servizi regolari quelli che effettuano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altre, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al punto 1.1. Tali servizi sono denominati « servizi regolari specializzati ».
I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:
a) il trasporto di lavoratori dal domicilio al luogo di lavoro;
b) il trasporto di scolari e studenti dal domicilio all’istituto scolastico;
c) il trasporto di militari e delle loro famiglie dallo Stato d’origine al luogo di stanza.
L’adeguamento dell’organizzazione del trasporto alle diverse necessità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.
1.3. L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l’effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono soggette alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.
2. Ser v i z i o cca si o n a l i
2.1. Per servizi occasionali si intendono i servizi che non rispondono alla definizione di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, e che sono segnatamente caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del trasportatore medesimo.
L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la medesima clientela, è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura di cui alla sezione I.
2.2. I servizi di cui al presente punto 2 non perdono il carattere di servizio occasionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza.
2.3. I servizi occasionali possono essere offerti da un gruppo di trasportatori che agiscono per conto del medesimo committente.
I nomi dei trasportatori, nonché, se del caso, i punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso, sono comunicati alle autorità competenti degli Stati membri della Comunità europea interessati e della Svizzera, secondo modalità da definirsi ad opera del Comitato misto.
3. T r aspo r t o p er co nto p r o pr i o
Per trasporti per conto proprio si intendono i trasporti effettuati da una persona fisica o giuridica, senza scopo di lucro e a fini non commerciali, a condizione che:
— l’attività di trasporto costituisca per tale persona fisica o giuridica soltanto un’attività accessoria,
— i veicoli usati siano di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero siano stati da essa acquistati a rate o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o da tale persona medesima.
Se zi on e I
SERVIZI REGOLARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
Articolo 2
Natura dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione è redatta a nome del trasportatore; non puo` essere ceduta da questi a terzi. Tuttavia, il trasportatore che ha ricevuto l’autorizzazione puo`, con il consenso delle autorità di cui all’articolo 3, paragrafo 1 del presente allegato, far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome di quest’ultimo e la sua funzione di subappaltatore sono indicati nell’autorizzazione. Il subappaltatore deve soddisfare le condizioni indicate all’articolo 17 dell’Accordo.
Nel caso di un consorzio di imprese per l’esercizio di un servizio regolare, l’autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese ed è rilasciata all’impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L’autorizzazione indica i nomi di tutti gli esercenti.
2. La validità massima dell’autorizzazione è di cinque anni.
3. L’autorizzazione definisce quanto segue:
a) il tipo di servizio;
b) l’itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il luogo di partenza e il luogo di destinazione;
c) il periodo di validità dell’autorizzazione;
d) le fermate e gli orari.
4. L’autorizzazione deve essere conforme al modello fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98 (1).
5. L’autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari sul territorio delle parti contraenti.
6. L’impresa che gestisce un servizio regolare puo` utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali.
In tal caso, il trasportatore deve provvedere affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:
— una copia dell’autorizzazione del servizio regolare,
— una copia del contratto stipulato tra l’impresa che gestisce il servizio regolare e l’impresa che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un documento equivalente,
— una copia autenticata della licenza comunitaria per i trasportatori comunitari o di un’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, rilasciata all’impresa che gestisce il servizio regolare.
(1) Regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione, del 2 ottobre 1998, recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98 del Consiglio, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 10).
Articolo 3
Presentazione delle domande di autorizzazione
1. La presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori comunitari è effettuata conformemen- te alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 e la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri conformemente alle disposizioni del capitolo 5 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sulle concessioni per il trasporto di viaggiatori (OCTV) (1) . Per i servizi esonerati da autorizzazione in Svizzera ma soggetti ad autorizzazione nella Comunità, la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri sarà effettuata presso le autorità competenti svizzere se il punto di partenza di questi servizi è situato in Svizzera.
2. Le domande devono essere conformi al modello fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98.
3. A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dalle autorità competenti per l’autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l’osservanza della normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi per i trasportatori comunitari o di un’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, rilasciata all’impresa che gestisce il servizio regolare.
Articolo 4
Procedura di autorizzazione
1. L’autorizzazione è rilasciata con l’Accordo delle autorità competenti delle parti contraenti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L’autorità di rilascio inoltra a queste ultime — nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che siano presi a bordo o deposti viaggiatori — una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.
2. Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati membri cui è stato chiesto l’Accordo notificano entro due mesi la loro decisione alle autorità di rilascio. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di parere che figura nell’avviso di ricevimento. La mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l’autorità di rilascio concede l’autorizzazione.
3. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, l’autorità di xxxxxxxx prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del trasportatore.
4. L’autorizzazione è rilasciata a meno che:
a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;
b) il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni delle regolamentazioni in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida e di riposo dei conducenti;
c) in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ultima non siano state rispettate;
d) sia dimostrato che il servizio che ne costituisce oggetto comprometterebbe direttamente l’esistenza dei servizi regolari già autorizzati, salvo nel caso in cui i servizi regolari in questione siano offerti da un solo trasportatore o gruppo di trasportatori;
(1) RS/SR 744.11.
e) risulti che l’esercizio dei servizi che ne costituiscono oggetto riguarda unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti sui collegamenti in questione;
f) l’autorità competente di una parte contraente decida, in base ad analisi dettagliata, che tale servizio comprometterebbe la redditività economica di un servizio ferroviario comparabile sulle tratte dirette interessate. Tutte le decisioni prese in base alla presente disposizione, e le relative motivazioni, sono notificate ai trasportatori interessati.
A decorrere dal 1o gennaio 2000, qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente la redditività economica di un servizio ferroviario comparabile sulle tratte dirette interessate, l’autorità competente di una parte contraente puo`, con l’Accordo del Comitato misto, sospendere ovvero ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso di sei mesi al trasportatore.
Il fatto che un trasportatore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri trasportatori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori stradali, non puo` costituire di per sé una giustificazione per respingere la domanda.
5. L’autorità di rilascio puo` respingere le domande esclusivamente per motivi compatibili con il presente Accordo.
6. Se la procedura per la formazione dell’Accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, si puo` adire il Comitato misto.
7. Il Comitato misto adotta quanto prima una decisione, che entra in vigore entro trenta giorni dalla sua notifica alla Svizzera e agli Stati membri della Comunità interessati.
8. Dopo aver espletato la procedura prevista nel presente articolo, l’autorità di rilascio ne informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell’autorizzazione.
Articolo 5
Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione
1. Al termine della procedura di cui all’articolo 4 del presente allegato, l’autorità di rilascio concede l’autorizzazione o ne respinge formalmente la domanda.
2. Il rigetto di una domanda deve essere motivato. Le parti contraenti garantiscono ai trasportatori la possibilità di far valere i propri interessi in caso di rigetto della loro domanda.
3. L’articolo 4 del presente allegato si applica, mutatis mutandis, alle domande di rinnovo di un’autorizzazione o di modifica delle condizioni poste all’esecuzione dei servizi soggetti ad autorizzazione.
In caso di una modifica scarsamente rilevante delle condizioni di esercizio, segnatamente un adeguamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l’autorità di rilascio ne informi le autorità competenti dell’altra parte contraente.
Articolo 6
Scadenza dell’autorizzazione
La procedura da seguire in materia di scadenza di un’autorizzazione è conforme alle disposizioni dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 648/92 e all’articolo 44 dell’OCTV.
Articolo 7
Obblighi dei trasportatori
1. Salvo in caso di forza maggiore, l’impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall’autorità competente in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3 del presente allegato.
2. L’impresa di trasporto è tenuta a pubblicare l’itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, nella misura in cui non siano stabilite per legge, in modo da garantire a tutti gli utenti facile accesso a tali informazioni.
3. La Svizzera e gli Stati membri della Comunità interessati hanno la facoltà di apportare, di comune Accordo e d’intesa con il titolare dell’autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.
Se zio n e I I
SERVIZI OCCASIONALI E ALTRI SERVIZI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
Articolo 8
Documento di controllo
1. Per i servizi di cui all’articolo 18, paragrafo 1 dell’Accordo è necessario un documento di controllo (foglio di viaggio).
2. I trasportatori che effettuano servizi occasionali devono compilare il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio.
3. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti della Svizzera e dello Stato membro della Comunità in cui è stabilito il trasportatore, o da organismi da esse designati.
4. Il modello del documento di controllo e le modalità di uso sono determinati dal regolamento (CE) n. 2121/98.
Articolo 9
Attestazione
L’attestazione di cui all’articolo 18, paragrafo 6 dell’Accordo è rilasciata dall’autorità competente della Svizzera o dello Stato membro della Comunità in cui è immatricolato il veicolo.
Essa è conforme al modello fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98.
Se z i one I I I CONTROLLI E SANZIONI
Articolo 10
Titoli di trasporto
1. I viaggiatori che utilizzano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, devono essere muniti, per tutta la durata del viaggio, di un titolo di trasporto individuale o collettivo sul quale figurano:
— i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il ritorno,
— la durata di validità del titolo di trasporto,
— il prezzo del trasporto.
2. Il titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.
Articolo 11
Controlli su strada e presso le imprese
1. Nel caso di un trasporto per conto terzi devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, la copia certificata conforme della licenza comunitaria per i trasportatori comunitari o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, nonché, a seconda della natura del servizio, l’autorizzazione (o una copia conforme di essa) o il foglio di viaggio.
Nel caso di un trasporto per conto proprio, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, l’attestazione (o una copia conforme di essa).
Nel caso dei servizi di cui all’articolo 18, paragrafo 2 dell’Accordo, il contratto, o una copia autenticata di esso, funge da documento di controllo.
2. I trasportatori che effettuano trasporti internazionali di viaggiatori con autobus autorizzano i controlli intesi a garantire che i servizi siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo.
Articolo 12
Assistenza reciproca
1. A richiesta, le autorità competenti delle parti contraenti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni utili disponibili su:
— le infrazioni al presente Accordo e alle altre disposizioni applicabili ai servizi internazionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, commesse sul loro territorio da un trasportatore dell’altra parte contraente, nonché le sanzioni inflitte,
— le sanzioni inflitte ai propri trasportatori per le infrazioni commesse sul territorio dell’altra parte contraente.
2. Le autorità competenti della parte contraente sul territorio della quale è stabilita l’impresa di trasporti ritirano la licenza comunitaria o l’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri se il titolare:
— non soddisfa più alle condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1 dell’Accordo,
— ha fornito informazioni inesatte sui dati necessari per ottenere il rilascio della licenza comunitaria o l’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri.
3. L’autorità di rilascio ritira l’autorizzazione se il titolare non soddisfa più alle condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base al presente Accordo e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dalle autorità competenti della parte contraente sul territorio della quale è stabilito il trasportatore. Esse ne informano immediatamente le autorità competenti dell’altra parte contraente.
4. In caso di infrazione grave, o di ripetute infrazioni minori, alla regolamentazione in materia di trasporti e sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, i periodi di guida e di riposo dei conducenti e l’organizzazione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 1, punto 2.1, le autorità competenti della parte contraente sul territorio della quale è stabilito il trasportatore che ha commesso l’infrazione possono procedere al ritiro della licenza comunitaria o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, oppure al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza comunitaria o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri.
Tali sanzioni sono in funzione della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria, o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, e del numero totale delle copie conformi di cui egli dispone per il suo traffico internazionale.
ALLEGATO 8
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ACCORDI STRADALI BILATERALI CONCLUSI DALLA SVIZZERA CON I DIVERSI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA` E RELATIVE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DI VIAGGIATORI NEL TRAFFICO TRIANGOLARE
Paese | Accordo firmato il | Entrato in vigore il | Condizioni |
Germania | 17.12.1953 | 1.2.1954 | Articoli 4 e 5: |
— secondo il diritto nazionale | |||
— rispetto della reciprocità | |||
Austria | 22.10.1958 | 4.4.1959 | Articolo 6: |
— secondo il diritto nazionale | |||
— rispetto della reciprocità | |||
Belgio | 25.2.1975 | 24.7.1975 | Articolo 3: |
— secondo il diritto nazionale | |||
Danimarca | 27.8.1981 | 25.3.1982 | Articoli 3 e 5: |
— secondo il diritto nazionale | |||
Spagna | 23.1.1963 | 21.8.1963 | Articoli 2 e 3: |
— autorizzazione esplicita dell’altra parte contraente | |||
— di comune accordo (reciprocità) | |||
Finlandia | 16.1.1980 | 28.5.1981 | Articolo 3: |
— secondo il diritto nazionale | |||
Francia | 20.11.1951 | 1.4.1952 | Capitolo II: |
— di comune accordo | |||
— rispetto della reciprocità | |||
Grecia | 8.8.1970 | 6.9.1971 | Articolo 2: |
— di comune accordo (reciprocità) | |||
Italia | — | — | Secondo il diritto nazionale (non esistono accordi bilaterali) |
Irlanda | — | — | Secondo il diritto nazionale (non esistono accordi bilaterali) |
Lussemburgo | 17.5.1972 | 1.6.1972 | Articolo 3: |
secondo il diritto nazionale | |||
Paesi Bassi | 20.5.1952 | 15.6.1952 | Paragrafo 2, punto 2: |
secondo il diritto nazionale | |||
Portogallo | 28.6.1973 | 1.1.1974 | Protocollo dell’Accordo, punti 5 e 6 |
— intesa reciproca | |||
— reciprocità | |||
Regno Unito | 20.12.1974 | 21.11.1975 | Secondo il diritto nazionale (l’accordo concerne esclusivamente il trasporto di merci) |
Svezia | 12.12.1973 | 22.4.1974 | Articolo 3: |
secondo il diritto nazionale |
ALLEGATO 9
PARAMETRI DI QUALITA` DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO
Qualora la Svizzera intenda ricorrere alle misure di salvaguardia di cui all’articolo 46 dell’Accordo, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni.
1. Il prezzo medio del trasporto ferroviario o combinato attraverso la Svizzera non è superiore al costo per un veicolo di 40 tonnellate di peso massimo autorizzato su un percorso di 300 km attraverso la catena delle Alpi. Il prezzo medio per il trasporto combinato accompagnato («strada viaggiante»), in particolare, non è superiore ai costi di quello stradale (tariffe stradali e costi variabili).
2. La Svizzera ha preso provvedimenti atti a migliorare la competitività del trasporto combinato e del trasporto ferroviario di merci attraverso il suo territorio.
3. I parametri utilizzati per valutare la competitività del trasporto ferroviario di merci e del trasporto combinato comprendono almeno:
— l’adeguamento degli orari e della velocità alle esigenze degli utenti,
— il livello di responsabilità e di garanzia sul servizio,
— il rispetto degli impegni di qualità del servizio e il risarcimento agli utenti in caso di mancato rispetto di questi impegni da parte degli operatori svizzeri,
— le condizioni di prenotazione.
ALLEGATO 10
MODALITA` DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PREVISTE ALL’ARTICOLO 40
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 40, paragrafi 3 b e 5, le tariffe previste all’articolo 40 sono applicate secondo le modalità seguenti:
a) per i trasporti su un itinerario in Svizzera la cui distanza è inferiore o superiore a 300 km, esse sono modificate in maniera proporzionale per tener conto del rapporto di distanza effettivamente percorsa in Svizzera;
b) esse sono proporzionali alla categoria per peso del veicolo.