Regione Lazio
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 13 febbraio 2020, n. 48
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione per "Coordinare l'azione giudiziaria con quella delle altre istituzioni e valorizzare l'apporto del lavoro in equipe al fine di integrare le diverse competenze, assicurare la circolarità delle informazioni e assicurare interventi più efficaci per l'integrazione sociale dei soggetti entrati nel circuito penale" tra la Regione Lazio, il Ministero di Giustizia (Tribunale Ordinario di Roma e UEPE) e l'Università di Roma la Sapienza.
OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione per “Coordinare l’azione giudiziaria con quella delle altre istituzioni e valorizzare l’apporto del lavoro in equipe al fine di integrare le diverse competenze, assicurare la circolarità delle informazioni e assicurare interventi più efficaci per l’integrazione sociale dei soggetti entrati nel circuito penale” tra la Regione Lazio, il Ministero di Giustizia (Tribunale Ordinario di Roma e UEPE) e l’Università di Roma la Sapienza.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell'Assessore Salute e Integrazione Socio-Sanitaria
VISTI
▪ lo Statuto della Regione Lazio;
▪ la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e s.m.i.;
▪ il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e s.m.i.;
▪ la D.G.R. n. 271 del 5 giugno 2018, con quale è stato conferito al xxxx. Xxxxxx Xxxxx l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
▪ la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i., istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
▪ il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;
▪ la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante “Disposizioni per il riordino del SSR ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzioni delle aziende unità sanitarie locali”;
▪ l’art. 2, co. 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che definisce il trasferimento delle funzioni sanitarie in materia di sanità penitenziaria dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
▪ la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e, in particolare, l’articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
▪ il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
▪ la legge n. 354 del 26 luglio 1975 e s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;
▪ il Decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
▪ il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;
▪ la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31, “Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”;
▪ la legge regionale 8 giugno 2007, n. 7, “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta”;
▪ la legge 28 aprile 2014, n. 67, “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;
▪ la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, ed in particolare gli articoli 9 (Piano personalizzato di assistenza), 16 (Politiche in favore delle persone sottoposte a provvedimenti penali) e 33 (Regione);
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 1 del 24 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il Piano Sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune” che prevede - tra le Aree prioritarie di interventi - che la Regione Lazio, nell’ambito delle proprie competenze, promuova il miglioramento della condizione carceraria, con l’obiettivo di favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione per il reinserimento dei detenuti e delle persone sottoposte a misure di sicurezza detentiva presso le residenze per l’esecuzione di misure di sicurezze;
PRESO ATTO CHE per rispondere alle necessità, spesso complesse, degli autori di reato e per rafforzare la sicurezza collettiva è necessario un lavoro multidisciplinare, coordinato e complementare fra più organizzazioni e che l’esecuzione penale esterna al carcere, con una sua autonoma connotazione fondata sulla relazione tra reo, supervisore e comunità, rappresenta in molti casi l’area più appropriata in termini di sicurezza reale e prevenzione;
CONSIDERATO che in accordo tra loro, la Regione Lazio, il Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Roma e Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Lazio, Abruzzo e Molise) e l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si propongono:
- di incentivare il ricorso alle misure applicate nella comunità;
- di coordinare le azioni giudiziarie, sociali e sanitarie valorizzando l'apporto del lavoro di equipe interistituzionale al fine di integrare le diverse competenze, assicurare sia la circolarità delle informazioni che gli interventi più efficaci per l’integrazione sociale dei soggetti entrati nel circuito penale;
- di elaborare programmi individualizzati che tengano conto di specifiche fragilità e bisogni, valorizzare le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose e promuovere la conciliazione con la persona offesa secondo percorsi di Restorative Justice predisposti da professionisti in possesso di specifica preparazione ed esperienza;
- di monitorare l’applicazione di tali istituti, condurre una ricerca sulla casistica, offrire una supervisione nei percorsi di giustizia riparativa, valutare l’efficacia di tali forme di intervento;
CONSIDERATO altresì, che le medesime Parti si impegnano a realizzare iniziative volte al perseguimento dei suddetti obiettivi, individuando alcuni ambiti prioritari di intervento da promuovere ed attuare anche congiuntamente ad altri soggetti quali, la Procura, il Tribunale di Sorveglianza, l’Avvocatura (Consiglio dell’Ordine e Camera Penale), il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, il Terzo settore, sentito il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio;
RITENUTO, pertanto, opportuno stipulare uno specifico accordo di collaborazione tra la Regione Lazio, il Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Roma e Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Lazio, Abruzzo e Molise) e l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", per coordinare l’azione giudiziaria con quella delle altre istituzioni e valorizzare l’apporto del lavoro in
equipe al fine di integrare le diverse competenze, assicurare la circolarità delle informazioni e assicurare interventi più efficaci per l’integrazione sociale dei soggetti entrati nel circuito penale;
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, a norma del quale che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO lo schema di Accordo di collaborazione per “Coordinare l’azione giudiziaria con quella delle altre istituzioni e valorizzare l’apporto del lavoro in equipe al fine di integrare le diverse competenze, assicurare la circolarità delle informazioni e assicurare interventi più efficaci per l’integrazione sociale dei soggetti entrati nel circuito penale” tra la Regione Lazio, il Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Roma e Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Lazio, Abruzzo e Molise) e l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate,
- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione per “Coordinare l’azione giudiziaria con quella delle altre istituzioni e valorizzare l’apporto del lavoro in equipe al fine di integrare le diverse competenze, assicurare la circolarità delle informazioni e assicurare interventi più efficaci per l’integrazione sociale dei soggetti entrati nel circuito penale” tra la Regione Lazio, il Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Roma e Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Lazio, Abruzzo e Molise) e l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
L’Accordo di collaborazione sarà sottoscritto dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti all’attuazione della presente deliberazione.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffuso sul sito internet xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Tra Regione Lazio
Tribunale Ordinario di Roma Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per
“Coordinare l’azione giudiziaria con quella delle altre istituzioni e valorizzare
l’apporto del lavoro in equipe al fine di integrare le diverse competenze, assicurare la circolarità delle informazioni e assicurare interventi più efficaci per l’integrazione sociale dei soggetti entrati nel circuito penale”
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CONSIDERATO che l'art. 27 comma 3 della Costituzione, recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
VISTA la Legge n.354 del 26/7/75, e successive modifiche recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, che all’ art. 15 (Accordi tra pubbliche amministrazioni), stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune, in modo complementare e sinergico, in maniera gratuita e
nell’obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività;
VISTA la Legge n. 419 del 30/11/1998 (“Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”), all’art. 5 (“Riordino della medicina penitenziaria);
VISTO il D.lgs. 230/99 che all'art. 1 sancisce che “I detenuti e internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e locali";
VISTO il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, a norma del quale i detenuti e gli internati usufruiscono dell’assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa;
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 2003, n.31 “Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”;
VISTA la Legge Regionale 8 giugno 2007, n.7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio”, in particolare l’art. 1 lett. b, con il quale la Regione nell’ambito delle proprie competenze, “adotta, in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria, misure di carattere sanitario, sociale e istituzionale idonee a garantire i diritti delle persone in esecuzione penale prevedendo, in armonia con la legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, conformemente ai provvedimenti adottati dallo Stato in attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, un sistema integrato di interventi in cui enti territoriali, istituzioni dello Stato, aziende sanitarie, organismi del terzo settore e del volontariato concorrono al perseguimento degli obiettivi comuni” e l’art. 12 con il quale la Regione, opera per promuovere il miglioramento della condizione carceraria, con gli obiettivi, in particolare, di favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione, potenziando il sistema integrato di rete sociale regionale;
VISTO il D.P.C.M. 1 aprile 2008, concernente “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”, pubblicato sulla G.U del 30 Maggio 2008 n.126 e in particolare l’All. C concernente “Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.) e nelle case di cura e custodia” e la presa d’atto di tale decreto con DGR del 4 Luglio 2008, n. 470;
VISTA la L. n.67 del 28/4/2014 “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario, sottoscritto il 13 novembre 2014;
VISTA la L.R. 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali” della
Regione Lazio, artt. 9, 16 e 33;
VISTO l’accordo di collaborazione tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la Conferenza Nazionale del Volontariato, sottoscritto il 9 giugno 2017;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del 24 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune", che prevede tra le Aree prioritarie di interventi, che la Regione Lazio, per il reinserimento dei detenuti e delle persone sottoposte a misure di sicurezza detentiva presso le residenze per l’esecuzione di misure di sicurezze, nell’ambito delle proprie competenze, promuove il miglioramento della condizione carceraria, con l’obiettivo di favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione;
VISTO il Protocollo d’intesa firmato in data 19/9/2019 tra Regione Lazio, Comune di Roma Capitale e Raggruppamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto SS. Annunziata e Opera Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx per il rapporto di collaborazione interistituzionale finalizzato alla realizzazione di interventi volti a sostenere il progetto di convivenza protetta per genitori con figli denominato “Casa di Leda”;
VISTA la DGR 788/2019 avente per oggetto: “Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi in materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale. Attuazione dell’Accordo tra la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province autonome, sancito in sede di Conferenza il 26 luglio 2018 (prot.18/88/CR08/C8-C9)”;
Il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, il Presidente della Regione Lazio Xxxxxx Xxxxxxxxxx o suo delegato, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Lazio, Abruzzo e Molise in persona del Direttore Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e l’Università degli Studi di Roma “la Sapienza” in persona del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
di seguito definiti “le parti”, convengono e si accordano su quanto segue:
Premesso che
per rispondere alle necessità, spesso complesse, degli autori di reato e per rafforzare la sicurezza collettiva è necessario un lavoro multidisciplinare, coordinato e complementare fra più organizzazioni;
l’esecuzione penale esterna al carcere, con una sua autonoma connotazione fondata sulla relazione tra reo, supervisore e comunità, rappresenta in molti casi l’area più appropriata in termini di sicurezza reale e prevenzione;
secondo i principi espressi nella Risoluzione 1938 del 2013, emanata dall’Assemblea parlamentare
del Consiglio di Europa, le misure applicate in comunità dovrebbero rappresentare la prima scelta;
il Parlamento europeo nella Risoluzione 2897 del 2011, ha affermato l’esigenza che i Paesi membri
xxxxxxx gli impegni assunti di far maggiore ricorso a misure e sanzioni di comunità;
secondo le Regole del Consiglio di Europa in materia di Probation, di cui alla Raccomandazione 1 del 2010, i servizi di Probation cooperano con gli organi del sistema giudiziario, con i servizi territoriali e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione ed adempiere i loro obblighi offrendo assistenza agli autori di reato in quanto membri della società;
la Corte EDU ha imposto all’Italia (sentenza Torreggiani c. Italia dell’8 gennaio 2013) di prevedere un insieme appropriato di sanzioni o misure applicate nella comunità;
la sentenza 99/2019 della Corte Costituzionale, relativa all'infermità psichica grave sopravvenuta nel corso della detenzione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47-ter, comma 1- ter dell’Ordinamento Penitenziario, stabilendo che se durante la carcerazione si manifesta una grave infermità psichiatrica, il giudice potrà disporre che il detenuto venga curato fuori dal carcere e quindi potrà concedergli, anche quando la pena residua è superiore a quattro anni o sia di carattere ostativo, la misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga”, così come già accade per le infermità fisiche;
è in corso da ottobre 2018, l’esperienza collaborativa, di cui è promotrice la ASL di Frosinone, tra la Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, il Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise (P.R.A.P.) del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Frosinone (UEPE), l’Ordine degli Avvocati di Frosinone e l’Ordine degli Avvocati di Cassino e la stessa ASL di Frosinone che è capofila del progetto sperimentale ”Conscious”, finanziato dal Programma europeo Right, Equality and Citizenship Programme 2014-2020 in partenariato con il Garante dei Detenuti del Lazio, con l’European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence e con il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della Famiglia e dei Minori – con l’obiettivo di costruire una rete intersistemica per garantire il trattamento degli autori di reato di violenza di genere e domestica al fine di prevenire di atti violenti o ridurne le recidive ";
l’art. 168-bis c.p. comporta misure applicate nella comunità e il ricorso a forme di giustizia riparativa;
l’art. 165 c.p. prevede, al comma 1, con il consenso del condannato la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività e, al comma 5, specifici percorsi di recupero per i condannati per delitti di violenza domestica e di genere;
l’art. 162-ter c.p. per i reati procedibili a querela ha introdotto le condotte riparatorie quale causa di estinzione del reato;
l’art. 73 commi 5-bis 5 ter (DPR n.309/90) nelle ipotesi di cui al comma 5, prevede per le persone tossicodipendenti o assuntore di stupefacenti, in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, quella del lavoro di pubblica utilità
Le parti, si propongono di
▪ incentivare il ricorso alle misure applicate nella comunità;
▪ coordinare le azioni giudiziarie, sociali e sanitarie valorizzando l'apporto del lavoro di equipe interistituzionale al fine di integrare le diverse competenze, assicurare sia la circolarità delle informazioni che gli interventi più efficaci per l’integrazione sociale dei soggetti entrati nel circuito penale;
▪ elaborare programmi individualizzati che tengano conto di specifiche fragilità e bisogni, valorizzare le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose e promuovere la conciliazione con la persona offesa secondo percorsi di Restorative Justice predisposti da professionisti in possesso di specifica preparazione ed esperienza;
▪ monitorare l’applicazione di tali istituti, condurre una ricerca sulla casistica, offrire una supervisione nei percorsi di giustizia riparativa, valutare l’efficacia di tali forme di intervento in particolare sotto il profilo:
✓ della riduzione dei tempi del procedimento
✓ del raggiungimento degli obiettivi in termini di reinserimento e abbattimento della recidiva
✓ della prevenzione di fenomeni criminali
Le parti, si impegnano quindi
a realizzare iniziative volte al perseguimento di tali obiettivi, individuando i seguenti ambiti prioritari di intervento da promuovere ed attuare congiuntamente, in relazione a ciascuno di essi, alla Procura, al Tribunale di Sorveglianza, all’Avvocatura (Consiglio dell’Ordine e Camera Penale), al Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, al Terzo settore e sentito il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio:
1. assicurare la continuità assistenziale ai soggetti con “disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction” conosciuti dai servizi territoriali (ASL) e per i quali l’intervento sanitario è già in atto, tratti in arresto, presentati per la convalida e il giudizio direttissimo;
2. potenziare le sinergie tra Uffici Giudiziari, UEPE e DSM, anche attraverso iniziative regionali di formazione congiunta, al fine di consentire una più ampia ed efficace presa in carico territoriale degli autori di reato destinatari di misure di sicurezza non detentive e dei condannati con grave infermità psichica sopravvenuta (art. 148 c.p.), nell’obiettivo del pieno rispetto di quanto prescritto dalla sentenza 99/2019 della Corte costituzionale e di quanto previsto nel Protocollo d’Intesa dell’8/11/2017 in materia di REMS, tra Regione Lazio, Ministero di Giustizia, Corte d’Appello di Roma e Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma;
3. offrire, al singolo soggetto, sia trattamenti in comunità terapeutiche residenziali o trattamenti sanitari semiresidenziali e ambulatoriali che progetti e percorsi orientati su specifiche condizioni (di genere o situazionali) e/o patologie, tenendo conto di criteri di appropriatezza ed idoneità clinica;
4. assicurare la cooperazione tra le strutture residenziali accreditate e i servizi territoriali,
nell’elaborazione dei progetti individualizzati;
5. supportare gli Uffici del UEPE nell’affidamento dei soggetti affetti da “disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction” ovvero da disturbi psichiatrici integrando i programmi personalizzati, fin dalle prime fasi, con piani terapeutici e di recupero;
6. potenziare la platea degli enti convenzionati e conseguentemente l’offerta di lavoro di
pubblica utilità e di attività non retribuite a favore della collettività;
7. promuovere servizi di giustizia riparativa secondo i principi interni e sovranazionali;
8. favorire l’accoglienza residenziale per persone che altrimenti non avrebbero la possibilità di
accedere a modalità di esecuzione della pena alternative alla detenzione in carcere;
9. favorire l’assistenza domiciliare a sostegno dei singoli e delle loro famiglie anche con riferimento alle necessità della vita quotidiana e comunque sostegno e supporto ai soggetti che vivono in particolari condizioni di isolamento ed emarginazione;
10. studiare e analizzare i dati relativi ai procedimenti penali, alle misure applicate in comunità e ai diversi interventi di sostegno alle persone entrate nel circuito penale, anche ai fini della formulazione di linee guida dirette agli operatori;
11. curare la formazione e l’aggiornamento del personale amministrativo e degli operatori di volontariato, attraverso appositi corsi, stage o seminari.
Le parti, al fine di garantire una puntuale programmazione congiunta degli interventi necessari all'attuazione degli impegni assunti e dei progetti concordati, partecipano ad incontri periodici e si impegnano a mettere in comune dati statistici aggiornati e ogni altra informazione utile.
Le parti si impegnano espressamente a mantenere l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni di carattere tecnico o personale, verbali o scritte, reciprocamente trasmesse in base alla attivazione dei progetti di collaborazione previsti dal presente Protocollo e ad usarle solo per gli scopi da questo stabiliti.
Roma, ………………..
Letto, confermato e sottoscritto
Tribunale di Roma
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
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Regione Lazio
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
………………………………………….
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna Lazio, Abruzzo e Molise
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
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Università degli Studi di Roma “la Sapienza”
Preside Facoltà Giurisprudenza
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
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