LE PARTI
dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0003104.11-03-2016
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER I TRASFERIMENTI TEMPORANEI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO APPARTENENTE AL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO ED AL RUOLO DEI CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 33, COMMA 5, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, DELL’ARTICOLO 78, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
AGOSTO 2000, N. 267 E DELL’ARTICOLO 42 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 26
MARZO 2001, N. 151
LE PARTI
- visto l’art. 1 dell’accordo aggiuntivo al contratto collettivo integrativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto in data 10 Aprile 2002, secondo il quale “i trasferimenti disposti sulla base delle leggi 104/1992 e del D.lgs. 267/2000, in favore del personale con profilo professionale di Capo Reparto e di Capo Squadra hanno carattere di temporaneità e non incidono sulla disponibilità dei posti da assegnare alla mobilità ordinaria”;
- visto, in particolare, l’art. 2, che prevede di valutare la possibilità di estendere la disciplina di cui all’art. 1 sopra indicato anche al restante personale del Corpo Nazionale, tenuto conto delle esigenze relative all’organizzazione degli uffici e all’espletamento del servizio;
- considerata la necessità di contemperare le aspettative del personale in possesso dei requisiti richiesti per usufruire dei benefici di cui alle leggi speciali, quali l’art. 42 bis del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l’art. 33, comma 5, della legge 104/1992 e l’art. 78, comma 6, del D.lgs. 267/2001, con quelle del personale anziano che aspira al trasferimento, nel rispetto dei criteri di cui all’accordo integrativo del 31 luglio del 2013, integrato con l’accordo sottoscritto il 17.12.2013;
- considerato di dover estendere la disciplina di cui all’art. 1 dell’accordo aggiuntivo al contratto collettivo integrativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto in data 10 Aprile 2002, anche al personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco, secondo le modalità che saranno di seguito specificate;
- considerato, altresì, di dover integrare l’art. 1 dell’accordo del 10 aprile 2002, nella parte in cui non prevede i trasferimenti disposti ai sensi l’art. 42 bis del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
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CONVENGONO
Art. 1
Per il personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco, i trasferimenti disposti ai sensi dell’articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dell’articolo 33, comma 5, della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell’articolo 78, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 hanno carattere di temporaneità e non incidono sulla disponibilità dei posti da assegnare alla mobilità ordinaria del personale anziano, nel rispetto dei criteri di cui all’accordo del 31 luglio 2013, integrato con l’accordo del 17 dicembre 2013.
Art. 2
Il personale di cui al comma 1 che beneficia del trasferimento temporaneo, mantiene la sede giuridica nel Comando Provinciale e/o nella Direzione Regionale di appartenenza.
Art. 3
Per garantire la piena funzionalità delle attività di soccorso tecnico urgente, per ciascun Comando Provinciale e/o Direzione Regionale è fissato un limite massimo di posti, di seguito denominati “posti extra organico”, riservati esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali di cui al comma 1.
Art. 4
I trasferimenti temporanei, ferma restando la disponibilità dei posti extra organico, verranno effettuati anche al di fuori delle ordinarie procedure di mobilità.
Art. 5
Il trasferimento per consentire all’amministratore lavoratore dipendente di svolgere il mandato amministrativo è disposto quando viene ricoperta una delle cariche di cui all’art. 77, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 6
L’Amministrazione terrà conto delle esigenze operative dei Comandi Provinciali e/o Direzioni Regionali, sedi giuridiche del personale trasferito, all’atto della individuazione delle sedi di prima assegnazione dei Vigili del Fuoco, attraverso la previsione di un congruo numero di unità, definito anche in misura proporzionale rispetto a quello che temporaneamente presta servizio in altra sede.
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Art. 7
Il trasferimento temporaneo è subordinato al mantenimento del requisiti previsti dalle leggi speciali di riferimento, cessati i quali il personale beneficiario dovrà rientrare nella sede di appartenenza ovvero nella nuova sede giuridica maturata di diritto, tramite le procedure di mobilità ordinaria.
Art. 8
Per il personale appartenente al ruolo dei Capi Squadra e dei Capi Reparto le disposizioni di cui all’art. 1 dell’accordo aggiuntivo al contratto collettivo integrativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto in data 10 Aprile 2002, si applicano anche in ordine ai trasferimenti disposti ai sensi dell’art. 42 bis del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Art. 9
Le parti valuteranno la possibilità di estendere la disciplina di cui ai commi precedenti anche al restante personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tenuto conto delle esigenze relative all’organizzazione degli uffici e all’espletamento del servizio.