Format di Convenzione con Enti Pubblici Convenzione
Format di Convenzione con Enti Pubblici Convenzione
tra
l'Università degli Studi di Roma la Sapienza con sede in Roma, P.le Xxxx Xxxx 5, C.F. 80209930587, in persona del Rettore pro tempore, domiciliato per gli effetti della presente Convenzione, presso la sede dell'Università di Roma la Sapienza (d’ora in poi denominata “Università”),
e
[Denominazione Ente, sede, codice fiscale, suo rappresentante per la stipula e indicazioni in ordine ai relativi poteri di stipula, domiciliazione per le finalità dell’accordo]
L’Università e [l’Ente] sono di seguito congiuntamente definiti per brevità anche “Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.
Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito.
Premesse:
a) L’Università ha interesse [interesse istituzionale dell’Università declinato in relazione allo specifico oggetto dell’accordo, alle ragioni che inducono a instaurare un rapporto con un ente pubblico].
b) [L’Ente] opera [indicare l’attività istituzionale dell’ente, salvo che per quest’ultimo non possa, come per l’Università, dirsi notoria].
c) Le Parti che procedono alla stipula ai sensi dell’art. 15, l. 241/1990, si attendono dalla presente Convenzione di [indicare le utilità che le Parti ritengono di trarre dalla attuazione della Convenzione o gli obiettivi perseguiti con la Convenzione medesima].
Articolo 1 Oggetto
1.1 La presente Convenzione disciplina lo svolgimento in collaborazione fra le Parti delle seguenti attività di interesse comune:
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” CF 80209930587 PI 02133771002
Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0, 00000 Xxxx
T (x00) 00 00000
(i) [indicare le attività e gli obiettivi della ricerca]
(ii) […]
1.2 Nell’ambito definito al precedente § 1.1,
(i) l’Università si impegna a [descrivere gli impegni anche mediante rinvio ad altre clausole specifiche nei quali siano appositamente descritti];
(ii) [l’Ente] si impegna a [come sopra]
Nel caso siano previsti tirocini, gli stessi saranno attivati a seguito di stipula di apposite convenzioni redatte nel rispetto dei vigenti regolamenti dell’Università relativi rispettivamente ai tirocini curriculari ed a quelli formativi e di orientamento.
Articolo 2
- Referente -
2.1 Ciascuna delle Parti indica un Referente della Convenzione. Al Referente compete di rappresentare la parte che l’ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l’avanzamento delle attività convenute.
2.2 Il Referente dell’Università è il Prof. […], email […].
2.3 Il Referente [dell’Ente] è […], email […].
Articolo 3
- Comitato di gestione (se previsto) -
3.1 Ai fini del monitoraggio di cui al successivo Articolo 4, è istituito un Comitato di gestione composto dai Referenti di ciascuna Parte, nonché da […] quanto all’Università e da […] quanto [all’Ente].
3.2 Ciascuna Parte potrà in qualunque momento modificare i componenti del Comitato di gestione diversi dal proprio Referente, mediante comunicazione scritta all’altra
Parte.
3.3 Il Presidente del Comitato di gestione sarà nominato d’intesa tra le Parti.
3.4 Il Comitato si riunirà con periodicità semestrale o comunque almeno una volta l’anno per definire il piano di attività comune e valutarne i risultati.
Articolo 4
- Monitoraggio e rinnovo -
4.1 Al fine di relazionare sullo stato dell’avanzamento delle attività di ricerca e dei risultati intermedi e finali stabiliti al precedente Articolo 2, i Referenti invieranno apposita relazione annuale ai legali rappresentanti della propria istituzione di appartenenza.
4.2 Il Referente di ciascuna parte dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione, una dettagliata relazione complessiva e finale sulle attività svolte che sarà sottoposta agli Organi Deliberanti per la valutazione dell’opportunità del rinnovo della convenzione.
Articolo 5
- Durata e recesso -
5.1 La presente Convenzione ha durata di […] anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per ulteriori […] anni previo accordo scritto tra le Parti.
Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l’obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della Convenzione medesima.
Articolo 6
- Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature -
6.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, l'Università e [l'Ente] si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta del Direttore del Centro di spesa ospitante. L’autorizzazione all’accesso non implicherà la concessione dell’uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo di cui al punto 6.4.
6.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
6.3 Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.
6.4 Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università , la concessione in uso di locali e laboratori per lo svolgimento delle ricerche; in tal caso, specifici accordi, nell’individuare tali spazi, disciplineranno nel dettaglio modalità, termini e condizioni di tali concessioni, nonché l’eventuale rimborso dei soli costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.
Articolo 7
- Proprietà Intellettuale e pubblicazioni -
7.1 I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, i software, le
metodiche, le procedure, i data bases e ogni altro prodotto d’ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa dovrà essere depositata congiuntamente nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti.
7.2 Resta fermo comunque sempre il diritto morale dell’autore e/o inventore ad essere riconosciuto tale.
7.3 L’Università potrà in ogni caso liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.
7.4 L’Università potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l’accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.
Articolo 8
- Utilizzo dei segni distintivi delle Parti -
8.1 I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’Università, come anche [dell’Ente] per fini commerciali, e/o pubblicitari. L’utilizzo, straordinario o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università.
Articolo 9
- Trattamento dei dati -
9.1 In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, l’Università e [l’Ente], ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all’operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula della presente Convenzione.
Articolo 10
- Comunicazioni -
10.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l’avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:
a. se all’Università: ………………….
b. se [all’Ente]: ……………
o all’eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all’altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.
Articolo 11
- Codice Etico -
11.1 L’Università e l’Ente/Azienda dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico- comportamentali si conformeranno nell’esecuzione della presente Convenzione.
Articolo 12
- Controversie –
12.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
12.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.
Articolo 13
- Registrazione e spese -
13.1 La presente convenzione, firmata digitalmente, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
13.2 L’imposta di xxxxx è a carico di ………………………………..
Articolo 13
- Disposizioni finali -
13.3 La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.
Letto e stipulato in Roma, li […].
Università degli Studi di Roma la Sapienza
Ente