INDICE
Regolamento per la Gestione del Marchio “RIFIUTI KM0”
INDICE
Premessa …………………………………………………………………………………….. 2
Art. 1 – Oggetto del Regolamento …………………………………………………………… 2
Art. 2 – Definizioni ………………………………………………………………………….. 2
Art. 3 – Condizioni generali …………………………………………………………………. 3
Art. 4 – Percorso di certificazione …………………………………………………………… 3
Art. 5 – Audit ……………………………………………………………………………….. 4
Art. 6 – Non conformità e Sanzioni …………………………………………………………. 4
Art. 7 – Comitato di certificazione ………………………………………………………….. 5
Art. 8 – Il Certificato ………………………………………………………………………… 5
Art. 9 – Mantenimento ………………………………………………………………………. 6
Art. 10 – Diritti e Doveri …………………………………………………………………….. 6
Art. 11 – Variazione del Regolamento o del Protocollo di riferimento ………………………. 7
Art. 12 – Estensione e/o modifica dell’oggetto della certificazione ………………………….. 7
Art. 13 – Rinuncia, revoca o sospensione dell’Uso del Marchio ……………………………… 7
Art. 14 – Condizioni economiche ……………………………………………………………. 8
Art. 15 – Uso scorretto del Marchio …………………………………………………………. 8
Art. 16 – Ricorsi ……………………………………………………………………………… 9
Art. 17 – Riservatezza ………………………………………………………………………… 9
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Firma per presa visione ed accettazione del Regolamento (e dei suoi Allegati) ……… 9
Premessa
PolieCo come Consorzio obbligatorio propone un sistema integrato Qualità/Ambiente all’intero settore del recupero e del riciclo dei beni a base di polietilene e sostiene la certificazione ambientale del prodotto.
Riciclare i rifiuti di beni in polietilene generati dalla produzione e dal consumo diventa pertanto una strada obbligata sia per ridurre il prelievo di risorse vergini dall’ambiente che per contenere il rilascio in esso di sostanze inquinanti o comunque incompatibili con il mantenimento degli equilibri climatici e biologici del pianeta.
La norma UNI EN ISO 14024:2000 stabilisce i principi e le procedure per lo sviluppo di programmi di etichettatura ambientale di Tipo I, includendo la selezione delle categorie di prodotto, dei criteri ambientali di prodotto e delle caratteristiche funzionali di prodotto per la valutazione e la dimostrazione della conformità. La norma stabilisce inoltre le procedure di certificazione per l'assegnazione dell'etichetta. I programmi d'etichettatura ambientale di Tipo I sono di tipo volontario, possono essere gestiti da organismi pubblici o privati e possono essere di carattere nazionale, regionale o internazionale.
Tale sistema di etichettatura vuole inoltre fornire informazioni utili ai fini della rintracciabilità dei beni e manufatti nelle varie fasi lungo il ciclo di vita del prodotto.
Art. 1 - oggetto del regolamento
1.1 Il presente Regolamento stabilisce la procedura per il rilascio da parte di PolieCo della concessione d’uso del Marchio relativamente al recupero dei beni in polietilene.
1.2 La concessione d’uso del Marchio è subordinata al rilascio di una certificazione riguardante l’Organizzazione aziendale ed i prodotti o le attività di riciclaggio che rispettino i requisiti di cui al presente Regolamento e Protocollo ad esso collegato.
1.3 I prodotti certificati o le attività di riciclaggio dei beni in polietilene potranno essere etichettati in accordo alle indicazioni di cui al presente Regolamento ed alla licenza d’uso del Marchio sopra individuato.
1.4 Il Marchio si presenta in due forme, una versione c.d. “Base” che copre sia le imprese che producono e per queste valgono gli aspetti essenziali relativi ai requisiti del DM 203/2003 e della Circolare del 4/08/2004 (Min. Ambiente) nonché della tracciabilità dei prodotti sia per le imprese che riciclano i rifiuti di competenza del PolieCo; ed una versione c.d. “Oro” che intende conferire al prodotto ulteriori premialità mettendo in evidenza altri benefici ambientali (si rimanda al Protocollo per i dettagli).
1.5 L’Azienda dovrà garantire, se produttrice, la tracciabilità dei prodotti in relazione ai lotti/partite di cui intende procedere alla certificazione e rispettare i requisiti del Protocollo vigente e per le parti ad essa applicabili.
1.6 Il Marchio è di proprietà di PolieCo che sorveglia sulla sua corretta utilizzazione.
Art. 2 - definizioni
2.1 Il presente Regolamento utilizza termini e definizioni in accordo a quanto di seguito riportato:
• CERTIFICAZIONE: procedura mediante la quale una terza parte fornisce garanzia scritta che un prodotto, processo o servizio sia conforme a requisiti specificati [ISO/IEC Guide 2: 1996]
• ENTE DI CERTIFICAZIONE: ente individuato da PolieCo per l’espletamento delle attività di verifica presso le Aziende che richiedono l’utilizzo del Marchio
• MARCHIO “Rifiuti km0”: marchio depositato il xxx presso la Camera di Commercio
• CONTRATTO: accordo formale tra l’Organizzazione e PolieCo che regola gli adempimenti per il rilascio del marchio e il corretto uso dello stesso
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• NON CONFORMITÀ: mancato soddisfacimento di un requisito stabilito dal presente Regolamento e/o dal Protocollo
• TRACCIABILITÀ: identificazione del percorso che un certo prodotto compie lungo le diverse fasi, dalla produzione alla distribuzione
• AUDIT O VERIFICA: conferma, sostenuta da evidenze oggettive, del soddisfacimento di requisiti specificati nel presente Regolamento.
• PROTOCOLLO: insieme dei requisiti tecnici a cui ciascuna Azienda richiedente il Marchio deve adempiere
Art. 3 - condizioni generali
3.1 Le imprese, regolarmente iscritte a PolieCo, possono richiedere la concessione del Marchio avendo cura o d’individuare i prodotti per i quali ottenere l’applicazione dello stesso o di individuare i siti produttivi nei quali si riciclano rifiuti di beni in polietilene. I prodotti potranno essere variati/integrati/modificati in accordo a quanto stabilito dal percorso di mantenimento della certificazione. Per gli impianti di riciclaggio gli stessi potranno dotarsi di marchio di qualità ambientale se operano attività di riciclaggio che siano economiche, efficienti ed efficaci a insindacabile giudizio del PolieCo.
3.2 L’impresa interessata dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
• Essere iscritta al Registro Imprese;
• Essere nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo inattiva, in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;
• Essere in regola con le norme previste dal regolamento di adesione al PolieCo
• Essere in regola con le normative ambientali
3.3 La documentazione informativa e contrattuale relativa al Marchio è resa disponibile presso apposita area del sito web di PolieCo.
Art. 4 - percorso di certificazione
4.1 Il percorso di certificazione avrà inizio con la compilazione della DOMANDA di RILASCIO DEL MARCHIO nella quale dovranno, tra l’altro, essere specificati:
• I dati anagrafici dell’impresa ;
• I prodotti per i quali si richiede la certificazione;
• Le attività di riciclo per le quali si richiede la certificazione
• La Società di Consulenza che seguirà l’impresa ai fini del presente Regolamento;
• L’espressa accettazione dell’Ente di Certificazione che eseguirà le verifiche per la validazione dei dati e facente parte degli enti convenzionati con PolieCo
4.2 L’impresa procederà alla sottoscrizione del Contratto che regola i rapporti con PolieCo per tutto il periodo di utilizzazione del Marchio, condizionato all’esito positivo della verifica, unitamente alla DOMANDA di USO LOGO che si intende incorporata nel Contratto stesso.
4.3 POLIECO al ricevimento dei documenti di cui ai punti precedenti, ne verificherà la completezza richiedendo all’occorrenza i dati mancanti e, a completamento della attività istruttoria, informerà l’impresa o la Società di Consulenza incaricata dall’Organizzazione e l’Ente di Certificazione, in modo da dare avvio al percorso di certificazione.
4.4 L’Organizzazione richiedente contatterà l’Ente di Certificazione per l’invio delle informazioni necessarie a definire il contratto di certificazione. La certificazione potrà essere ottenuta solo previo sottoscrizione del contratto con l’ente.
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4.5 Un volta sottoscritto il contratto con l’ente l’impresa richiedente potrà concordare con l’Ente di Certificazione la data di effettuazione dell’Audit.
4.6 Sarà compito dell'Organizzazione stessa informare i propri fornitori relativamente all'adesione al presente Regolamento e comunicare gli impegni relativi al fini dell’ottenimento/mantenimento della certificazione.
Art. 5 - audit
5.1 L’impresa richiedente collaborerà con l’Ente di Certificazione al fine di rilevare e predisporre tutti i dati e le informazioni necessarie ad ottenere la certificazione per ognuno dei prodotti individuati nella DOMANDA di CERTIFICAZIONE o per l’insieme complessivo dei prodotti in accordo alle richieste dell’Organizzazione stessa.
5.2 L’impresa provvederà a predisporre tutte le evidenze oggettive su supporto cartaceo e/o informatico utili ad ottenere la certificazione.
5.3 L’impresa concorderà con l’Ente di Certificazione la data di effettuazione dell’Audit con almeno sette (7) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data concordata. L’Ente di Certificazione comunicherà almeno due (2) giorni lavorativi prima della data di Audit pianificata, le seguenti informazioni:
• Nominativi del gruppo di verifica;
• Programma della verifica;
• Eventuali Fornitori sui quali intende effettuare un sopralluogo.
L’impresa potrà richiedere all’Ente di Certificazione la sostituzione dei componenti del gruppo di verifica indicandone per iscritto le motivazioni. L’Ente di Certificazione procederà a motivare per iscritto entro sette (7) giorni lavorativi l’eventuale diniego in merito alla richiesta formulata dall’Azienda informando contestualmente PolieCo.
5.4 Durante le attività di verifica verranno controllati i dati e le informazioni in accordo a quanto stabilito dal Protocollo e verranno altresì verificati i criteri che assicurano la tracciabilità dei lotti produttivi degli articoli di cui si richiede la certificazione.
5.5 Il Report Finale di Xxxxx, oltre alla proposta positiva o negativa in merito all’ottenimento della certificazione, evidenzierà gli eventuali motivi che ostacolano il rilascio della certificazione (rilievi).
La consegna del Report Finale di Xxxxx verrà effettuata in duplice copia: una per l’impresa e una per l’Ente di Certificazione.
Art. 6 - Non conformità e sanzioni
6.1 Il sistema di classificazione e gestione dei rilievi (non conformità) verrà attuato dall’Ente di Certificazione e registrato nel Report Finale di Audit con la seguente articolazione:
a) “Critica”
a.1) completa assenza di uno o più requisiti del Regolamento e/o del Protocollo;
a.2) anomalia concernente un uso fraudolento del Marchio e/o anomalia concernente la tracciabilità;
b) “Maggiore”
b.1) incompleta applicazione di quanto disposto dal regolamento e/o dal Protocollo;
b.2) anomalia potenzialmente in grado di pregiudicare la veridicità e/o la tracciabilità dei dati;
b.3) scarsa attendibilità dei dati o difficile reperibilità degli stessi;
c) “Minore”
c.1) parziale inefficacia e/o inefficienza nella applicazione di quanto disposto dal Regolamento e/o dal Protocollo;
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Se le non conformità non sono attribuibili all'Azienda, bensì ad uno o più dei suoi fornitori, le azioni saranno comunque evidenziate all’impresa. Pertanto, sarà compito dell'Organizzazione stessa informare i propri fornitori
relativamente all'adesione al presente Regolamento e comunicare gli impegni relativi al fini del mantenimento della certificazione.
6.2 In relazione all’esito del Report Finale di Audit e delle eventuali azioni intraprese dall’Azienda si possono individuare le seguenti situazioni:
a) Non sono riscontrate anomalie o comunque queste sono esclusivamente classificate come minori: in tale evenienza la certificazione verrà rilasciata previa predisposizione e invio all’ente di certificazioni di opportune azioni correttive su apposita modulistica predisposta dall’ente;
b) Si sono riscontrate anomalie classificate come maggiori: in tale evenienza l’impresa dovrà provvedere a trattare tempestivamente tali NC. La certificazione verrà rilasciata solo se l’ente riterrà efficaci le azioni correttive definite e inviate su apposita modulistica predisposta dall’ente. L’ente si riserva la facoltà di richiedere una visita aggiuntiva per valutare l’efficacia di tali azioni correttive;
c) Si sono riscontrate anomalie classificate come critiche: in tale evenienza l’impresa potrà nuovamente ripercorrere l’iter di Certificazione subordinatamente alle indicazioni del Comitato di Certificazione.
6.3 L’applicazione di eventuali sanzioni è di esclusiva competenza di PolieCo. Il Comitato di Certificazione può fornire pareri o interpretazioni in merito al funzionamento del Regolamento.
Art. 7 - il comitato di certificazione
7.1 Il Comitato di Certificazione è nominato dall’ente. Non possono far parte del Comitato di Certificazione tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle attività di verifica in campo e che potrebbero incorrere in un conflitto di interessi con le richieste di certificazione provenienti dalle imprese. I componenti del Comitato di Certificazione sono tenuti alla riservatezza e a non divulgare le informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento del loro incarico.
7.2 Il Comitato di Certificazione ha la funzione di deliberare, sulla base delle procedure stabilite dal presente Regolamento, su:
a) rilascio o rifiuto a rilasciare la certificazione;
b) mantenimento della certificazione;
c) modifica dell’oggetto della certificazione;
d) estensione e/o riduzione della certificazione;
e) sospensione della certificazione;
f) revoca della certificazione;
Art. 8 - il Certificato
8.1 Il Certificato ha validità annuale salvo le ipotesi in cui il Comitato dell’ente disponga la sospensione o la revoca della Certificazione ai sensi del presente Regolamento.
8.2 Il Certificato verrà inviato all’azienda e per conoscenza a PolieCo.
8.3 Le imprese certificate verranno rese disponibili sul sito dell’ente di certificazione.
L’elenco delle Organizzazioni certificate è tenuto da PolieCo e aperto alla consultazione pubblica anche attraverso il sito Web; tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.
8.4 L'uso della certificazione non deve indurre in errore il cliente con dichiarazioni che esaltino proprietà e caratteristiche del prodotto non direttamente correlate ai contenuti del Marchio. A tale scopo, in occasione delle verifiche, l’Ente di Certificazione valuterà anche il corretto utilizzo della certificazione da parte delle organizzazioni. Il Certificato nonché i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.
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8.5 L'ottenimento della certificazione é condizione indispensabile per il rilascio da parte di PolieCo della licenza d'uso del Marchio, regolata dal Contratto sottoscritto dall’Organizzazione con PolieCo.
8.6 I prodotti certificati verranno etichettati dalle imprese avendo cura di completare i dati dell’etichetta riportando il codice del Certificato.
8.7 Nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni sopra riportate l'etichetta potrà essere apposta sul prodotto o sulla sua confezione (scatola, ecc.). È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni esplicative di marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il mercato, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente documento.
Art. 9 - mantenimento
9.1 Il mantenimento della certificazione comporta lo svolgimento di una verifica periodica annuale. Durante l’annualità che intercorre fra una verifica di certificazione e la successiva l’Organizzazione dovrà garantire adottare in maniera efficace tutte le azioni correttive definite a seguito del rilascio di NC.
9.2 La conduzione delle verifiche di sorveglianza annuali é gestita secondo le medesime modalità operative previste per il rilascio del Certificato iniziale.
9.3 L’ente di certificazione si riserva la facoltà di disporre, oltre alle verifiche di cui ai punti precedenti, verifiche non programmate per accertare il rispetto dei requisiti stabiliti contrattualmente, a seguito di segnalazioni che si possano ritenere fondate.
9.4 L’ente di certificazione si riserva la facoltà di eseguire verifiche presso i fornitori dell’organizzazione richiedente il Marchio, a maggior ragione se questi non risultano a loro volta certificati e licenziatari del Marchio.
9.5 POLIECO potrà effettuare attività finalizzate a sorvegliare il mercato in merito alla corretta utilizzazione del Marchio, avendo cura di notificare alle Organizzazioni eventuali situazioni anomale e/o sospette e chiedendo a tal proposito delucidazioni e conclusioni scritte al fine di valutare il rispetto degli adempimenti contrattuali.
Art. 10 - diritti e doveri
10.1 L'impresa richiedente e che ottiene la certificazione ha l'obbligo di:
a) osservare fedelmente quanto prescritto nel Regolamento e nel Protocollo;
b) comunicare periodicamente a PolieCo le quantità di prodotti certificati;
c) assoggettarsi alle verifiche dell’Ente di Certificazione consentendo il libero accesso, garantendo ogni assistenza durante le verifiche e fornendo ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della certificazione ed utilizzare il Marchio :
• esclusivamente per i prodotti per i quali è stata rilasciata la certificazione;
• nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, che lo rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
• su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti se riferite ai prodotti per i quali è stato rilasciato;
e) utilizzare l'etichetta solo per i prodotti oggetto della certificazione;
f) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del Marchio, di PolieCo e dell’Ente di certificazione;
g) non utilizzare il Certificato e/o il Marchio in caso di sospensione, revoca o rinuncia;
h) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato;
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i) tenere informato l’ente di certificazione qualora intenda apportare al/ai prodotto/i, al/ai processo/i di produzione modifiche suscettibili di influire significativamente sul rispetto del Protocollo e del Regolamento;
j) consultare periodicamente il sito di XxxxxXx per apprendere gli eventuali aggiornamenti relativi alla certificazione;
k) corrispondere all’Ente di Certificazione gli importi tariffari previsti per le attività svolte.
10.2 PolieCo si impegna a:
a) gestire l’elenco delle imprese certificate in accordo alle comunicazioni rese esplicite dalle Organizzazioni stesse e alle certificazioni rilasciate dall’ente;
b) gestire il sistema di licenza per l’uso del logo
c) rendere disponibili sul sito le informazioni ed i relativi aggiornamenti inerenti la gestione del Marchio
d) segnalare all’ente eventuali situazioni che possono portare a potenziali difformità rispetto allo stato di mantenimento della certificazione e al relativo soddisfacimento dei requisiti del Regolamento e del Protocollo.
Art. 11 - variazione del regolamento o del protocollo di riferimento
11.1 PolieCo può disporre modifiche del presente Regolamento e dei documenti ad esso correlati. Le modifiche possono, inoltre, essere richieste a PolieCo dalle imprese certificate e dall’organismo di certificazione stesso. In questo caso XxxxxXx, riconosciuta la fondatezza e congruità delle motivazioni addotte, potrà al riguardo provvedere direttamente o avvalendosi di esperti della materia.
11.2 Le eventuali modifiche al Regolamento saranno comunicate, a mezzo lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente, a tutte le imprese certificate e agli enti di certificazione convenzionati. Nella comunicazione verranno illustrate le modifiche e pianificati gli interventi di adeguamento. Le modifiche al Regolamento e/o ai documenti correlati saranno inoltre pubblicate sul sito internet.
11.3 L’ente di certificazione si riserva comunque il diritto di disporre verifiche finalizzate all'adeguamento dell’impresa verso i requisiti nuovi e/o modificati. Nel caso in cui risulti che l'impresa non si sia adeguata entro i termini stabiliti, il Comitato di Certificazione potrà disporre la sospensione o la revoca della certificazione.
11.4 È facoltà delle imprese già certificate non accettare le variazioni al Regolamento e agli atti correlati e rinunciare pertanto alla certificazione e alla licenza d'uso del Marchio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione.
11.5 A seguito della variazione del regolamento o del protocollo l’ente di certificazione potrà ridefinire i tariffari applicati, previa comunicazione a PolieCo.
Art. 12 - estensione e/o modifica dell’oggetto della certificazione
12.1 Il campo di applicazione di un Certificato può essere esteso, su richiesta dell' impresa, ad altri prodotti. Contestualmente è possibile eliminare alcuni di essi dalle attività di certificazione.
12.2 La gestione dell’estensione o della modifica comporterà la necessità di riemettere il Certificato. La nuova domanda potrà essere accettata in tutto o in parte e l'attività di verifica potrà essere effettuata attraverso un'apposita visita addizionale oppure essere inserita nel programma previsto per l'attività di sorveglianza. l costi di estensione o modifica seguiranno il Tariffario in vigore.
12.3 Le estensioni concesse e le modifiche a seguito del completamento dell’iter di certificazione daranno luogo all'emissione di un nuovo Certificato che annullerà e sostituirà precedente.
Art. 13 - rinuncia, revoca o sospensione dell’uso del Marchio
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13.1 L’impresa può rinunciare all’uso del Marchio avendo cura di garantire un tempo minimo di preavviso di 60 giorni rispetto alle data di svolgimento della verifica di certificazione o periodica di sorveglianza. Qualora l’azienda non rispetti tali termini e non consenta l’effettuazione della verifica dovrà comunque pagare all’OdC il corrispettivo previsto contrattualmente per l’attività di verifica.
13.2 L’impresa si impegna a seguito dell’atto di rinuncia a cessare di apporre il Marchio ai prodotti certificati. L’ente di certificazione provvede ad annullare il Certificato ed a togliere l’impresa ed i prodotti dall’elenco pubblicato sul proprio sito web. PolieCo provvede a togliere l’Organizzazione ed i prodotti dall’elenco pubblicato sul proprio sito web.
13.3 La sospensione del Certificato nella sua completezza o per uno o più prodotti, é decisa dal Comitato di Certificazione. In questi casi l’ente comunica all’impresa e a PolieCo la sospensione e la relativa motivazione concedendo un tempo massimo di 10 giorni dalla data di ricezione per definire ed inviare all’ente le azioni correttive necessarie a rimuovere le cause di non conformità indicate.
Trascorso infruttuosamente tale periodo, la Certificazione verrà revocata. La richiesta di sospensione può anche essere presentata dall'impresa stessa. La revoca della sospensione é possibile solo dopo che l’ente, tramite apposita attività di verifica addizionale, abbia constatato la risoluzione delle eventuali non conformità ed il ripristino della conformità. Le attività di verifica per la gestione/risoluzione di una situazione di sospensione del Certificato sono interamente a carico dell'Organizzazione. L'Organizzazione sospesa non può utilizzare il Certificato e il Marchio.
13.4 La revoca può essere decisa dal Comitato di Certificazione nel caso di violazioni del presente Regolamento o del Protocollo tali da non consentire il semplice provvedimento di sospensione.
La decisione della revoca della Certificazione é comunicata all'Organizzazione mediante lettera raccomandata AR o con mezzo equivalente. La revoca sarà attuata anche nel caso di mancato pagamento degli importi stabiliti dal tariffario all’ente.
A seguito di tale revoca, l'impresa:
• é inibita all'utilizzo del Certificato e del Marchio;
• deve eliminare dalla carta intestata, da tutta la documentazione tecnica e pubblicitaria e dai prodotti ogni riferimento alla certificazione, distruggendo tutta la modulistica residua o altro materiale contenente, sotto qualsiasi forma, le caratterizzazioni grafiche e i riferimenti alla certificazione.
Art. 14 - condizioni economiche
14.1 Le tariffe riconosciute all’Ente di Certificazione per lo svolgimento delle loro attività sono definite nel Tariffario reso disponibile dall’ente all’impresa unitamente al contratto.
14.2 Le variazioni delle tariffe vengono notificate a PolieCo e alle imprese mediante apposita comunicazione per lettera raccomandata a.r. o con altro mezzo equivalente ed entrano in vigore alla prima verifica o al primo rilascio successivi alla data di ricezione. L'impresa ha il diritto di rinunciare alla certificazione entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della notifica di variazione.
14.3 Le tariffe devono essere versate direttamente all’Ente di Certificazione a cura dell’Organizzazione nella misura e con le modalità stabilite dal Tariffario.
Art. 15 - uso scorretto del Marchio
15.1 È scorretto l’uso del Marchio quando questo può trarre in inganno il mercato sulla natura, qualità o origine del prodotto oppure quando non venga usato conformemente al presente Regolamento e alle relative prescrizioni. In modo specifico si attua un uso scorretto del Marchio quando questo viene applicato sui prodotti per i quali la certificazione non è stata attuata.
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15.2 In caso di uso scorretto o fraudolento, XxxxxXx adotta tutte le misure atte a tutelare i suoi interessi lesi.
Art. 16 - ricorsi
16.1 Le eventuali controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del Regolamento e dei documenti ad esso allegati, che non vengano definite in via amichevole, possono essere deferite alla competenza esclusiva del Foro di pertinenza dell’ente di certificazione per questioni attinenti l’attività di verifica e di Roma per questioni attinenti l’uso del Marchio.
art. 17 - riservatezza
17.1 L’ente di certificazione e PolieCo, nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, vengono a conoscenza di informazioni che dovranno essere utilizzate limitatamente alle attività necessarie allo svolgimento di quanto previsto dal Regolamento di Certificazione. Ogni struttura è comunque tenuta al segreto professionale ed al rispetto di quanto disposto legislativamente in materia di privacy.
Firma per presa visione ed accettazione del regolamento (e dei suoi allegati)
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Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, previa lettura e rilettura di ogni articolo e clausola del presente Regolamento, dichiarano espressamente di approvare gli articoli: articolo 1) Oggetto del Regolamento; articolo 2) Definizioni; articolo 3) Condizioni Generali; articolo 4) Percorso di Certificazione; articolo 5) Audit; articolo 6) Non conformità e sanzioni; articolo 7) Il Comitato di Certificazione; articolo 8) Il Certificato; articolo
9) Mantenimento; articolo 10) Diritti e Doveri; articolo 11) Variazione del Regolamento o del Protocollo di Riferimento; articolo 12) Estensione e/o modifica dell’oggetto della certificazione; articolo 13) Rinuncia revoca o sospensione del marchio; articolo 14) Condizioni economiche; articolo 15) Uso scorretto del marchio; articolo
16) Ricorsi; articolo 17) Riservatezza.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali
I dati personali comunicati con il Contratto di Licenza d’uso non esclusiva del Marchio sono finalizzati alla concessione della licenza d’uso e saranno trattati in conformità al Regolamento. I dati saranno conservati su supporto cartaceo e informatico e saranno trattati in conformità e per i soli fini previsti dal Regolamento.
Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli e per motivi legittimi a cancellarli ed ad opporsi al loro trattamento. L’eventuale opposizione al trattamento che comporti l’impossibilità di applicare il presente Regolamento o dare esecuzione al Contratto di Licenza d’uso non esclusiva del Marchio comporterà la revoca della concessione del Marchio.
Titolare dei dati è PolieCo.
Responsabile per il trattamento dei dati è il Segretario Generale.
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