ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE
1.1 Il Cliente richiede a Power Energia Soc. Coop., – Sede legale ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇/▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇) – Sede operativa Via ▇. ▇▇▇▇▇▇ 135 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, la somministrazione di energia elettrica sul mercato libero mediante la sottoscrizione della “Richiesta di Fornitura”.
1.2 Oggetto del presente Contratto è la fornitura di energia elettrica e degli altri servizi e prestazioni accessorie connesse da parte del Fornitore al Cliente, con le modalità indicate ed alle condizioni pattuite, presso ciascuno dei siti (di seguito anche denominati Punti di Prelievo) riportati nella Richiesta di Fornitura e nell’eventuale Allegato come di seguito definiti. Il Cliente si impegna ad acquistare e prelevare, esclusivamente da Power Energia Soc. Coop., i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno dei propri impianti presso i Punti di Prelievo, ai termini e alle condizioni che seguono.
1.3 La disciplina contrattuale è costituita dalla Richiesta di Fornitura, dall’Allegato Condizioni Tecnico Economiche (di seguito denominati, anche unitamente “Richiesta”), dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura (nel seguito “CGF”) e dall’eventuale Allegato “Siti di Fornitura”; sono altresì allegati: la nota informativa, la scheda di confrontabilità (se richiesta), le informazioni sui livelli minimi di qualità (del. ARERA 104/10, 164/08 s.m.i.), il modulo utilizzabile dal Cliente per inoltrare i reclami al Fornitore e la “Comunicazione dei dati catastali identificativi degli immobili presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica (art. 1 comma 333, legge n. 311 del 30/12/2004)”, che il Cliente dichiara di avere ricevuto e che può essere inoltrata al Fornitore anche successivamente alla firma del presente contratto.
1.4 Tutti i predetti documenti costituiscono parte integrante ed inscindibile del contratto di fornitura e la "Richiesta" prevale sulle presenti condizioni generali di fornitura ove quanto in essa previsto sia in contrasto con le previsioni delle medesime CGF.
1.5 Per Cliente si intende il Cliente non domestico, allacciato alla rete di Distribuzione locale, nel rispetto delle normative vigenti, alimentato per quanto riguarda l’energia elettrica in bassa tensione (BT) o in media tensione (MT).
1.6. Il Cliente dichiara:
a) Il Cliente dichiara che i Punti di Prelievo risultano già adeguatamente collegati alla rete di trasmissione nazionale o a quella di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai fabbisogni dei propri impianti e conformi alle normative applicabili. Ogni eventuale mutamento dei Punti di Prelievo che il Cliente intenda introdurre nel corso dell’esecuzione del contratto dovrà essere preventivamente concordato con Power Energia Soc. Coop. e sarà comunque subordinato all’accettazione del Distributore. b) Il Cliente dichiara di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte in dipendenza di precedenti contratti di trasporto e/o di dispacciamento stipulati con il Distributore e/o con Terna Spa. C) Il Cliente dichiara di avere ricevuto con il presente contratto il modulo di comunicazione dei dati catastali che si impegna ad inviare compilato al Fornitore, la nota informativa, la scheda di confrontabilità (se richiesta), le informazioni sui livelli minimi di qualità e il modulo per l’inoltro dei reclami.
1.7. Si applicano le deliberazioni dell’ARERA che abbiano carattere inderogabile, pubblicate sul sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, i cui riferimenti contenuti nel presente Contratto sono da intendersi comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni. Si intendono automaticamente recepite nel presente Contratto disposizioni di legge o regolamentari che si renderanno obbligatorie ed altresì implicitamente abrogate le clausole che dovessero risultare incompatibili con tali disposizioni obbligatorie.
1.8 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto.
ART. 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO – CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA
2.1 Il Contratto si conclude nel momento in cui il Fornitore comunica al Cliente l’accettazione della Richiesta di Fornitura in forma scritta (via posta, a mezzo Pec o via e-mail) ai riferimenti indicati dal medesimo Cliente. La Richiesta di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, a valere quale proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c., sarà considerata vincolante per un termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente; trascorso inutilmente tale termine, senza che il Fornitore abbia espressamente accettato la Richiesta di Fornitura, quest’ultima si intenderà automaticamente revocata e comunque tutti i documenti contrattuali allegati ed eventualmente sottoscritti dal Cliente si intenderanno privi di effetti.
2.2 L’attivazione della fornitura è subordinata alle regole tecniche ed amministrative del Distributore locale e/o Trasportatore Nazionale competente. E’ inteso che il Fornitore in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura.
2.3 L’efficacia del Contratto di fornitura di energia elettrica è condizionata al fatto che:
a) abbia avuto buon esito la procedura di cambio del Fornitore (switching) presso il /i Distributore/i locale/i e/o Trasportatore Nazionale;
b) il Cliente non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di cambio Fornitore (switching);
c) il Cliente non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo formulata ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato B della Deliberazione ARG/elt 191/09 da parte dell’esercente la vendita uscente;
d) con riferimento al medesimo Cliente non siano stati eseguiti, da parte dell’impresa di Distribuzione e/o Trasporto, uno o più interventi di interruzione dell’alimentazione del POD, anche su un POD diverso da quello per cui si chiede l’accesso.
Nei casi di cui alle precedenti lett. b), c) e d) sarà facoltà del Fornitore revocare la richiesta di switching o ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura, secondo le modalità e tempistiche previste dalla regolazione vigente. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) verranno altresì meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente Fornitore. Ai fini dell’esercizio di tale facoltà l’impresa di Distribuzione è tenuta a mettere a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni relative al POD oggetto di richiesta di switching: I) l’eventuale chiusura del POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; II) se per il medesimo POD sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; III) il mercato di provenienza del POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; IV) le date delle eventuali richieste di chiusura del POD per morosità, oltre a quelle eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; V) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso.
2.4 Power Energia Soc. Coop. si riserva la facoltà di non dare esecuzione dalla somministrazione di energia elettrica nelle seguenti ipotesi: a. iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; b. Sottoposizione del Cliente a procedure concorsuali; c. mancato ottenimento da parte di Power Energia Soc. Coop. di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito nei confronti del Cliente, da parte di primaria Compagnia di Assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale Power Energia Soc. Coop. ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale; d. mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi; e. inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili ad Power Energia Soc. Coop.; e. mancato rilascio della garanzia prevista all’art. 15 entro i termini richiesti; f) nel caso in cui il Cliente si sia in precedenza reso inadempiente nei confronti del Fornitore o di una società del gruppo; g) nel caso in cui risulti che la richiesta di erogazione del servizio sia stata effettuata da un soggetto diverso da quello che intende utilizzarlo in proprio; h) nel caso in cui il Cliente non abbia compilato in modo completo, corretto o abbia fornito in modo non veritiero i propri dati; i) in caso di richiesta di voltura.
2.5 Al verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti articoli 2.3 e 2.4, il Fornitore ne darà comunicazione scritta al Cliente ed il Contratto sarà da intendersi automaticamente risolto di diritto, senza responsabilità alcuna del Fornitore.
2.6 Resta comunque inteso che la conclusione del Contratto e/o l’erogazione della fornitura dell’energia elettrica è subordinata: a) al diritto del Cliente, ai sensi della normativa vigente, alla qualifica di Cliente idoneo per i siti indicati nella richiesta di fornitura; b) all'attivazione ed al mantenimento del servizio di trasporto, in esecuzione del relativo contratto stipulato con il Distributore competente dal Fornitore nello svolgimento del mandato allo stesso attribuito dal Cliente, di cui al successivo Art. 5; c) alla positiva verifica dell'attivazione della procedura RID; d) alla positiva verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti tecnici richiesti ai fini della fornitura - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tipo di misuratore, livello di tensione, consumo presunto annuo - previsti per ogni singolo sito di fornitura nell'Allegato “Richiesta di fornitura”; e) alla cessazione degli effetti del precedente contratto di fornitura con altro Fornitore eventualmente stipulato dal Cliente.
2.6 Inoltre ai sensi dell’Art. 6 della Delibera ARG/ELT 4/08 dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), l’esecuzione del Contratto resta subordinata al fatto che, al momento in cui Power Energia Soc. Coop., richiede al Distributore Locale l’attivazione dei punti di prelievo, il Cliente, relativamente ai predetti punti di prelievo, non risulti già sospeso per morosità, non sia pervenuta al Distributore locale una richiesta di sospensione oppure non abbia fatture insolute con il precedente Fornitore e che non esista una richiesta di indennizzo formulata da un precedente Fornitore in relazione a morosità pregresse.
2.7 Il Cliente con la sottoscrizione del Contratto dichiara che i dati forniti per la conclusione del Contratto sono esatti e veritieri ed aggiornati e che lo stesso comunicherà ogni possibile variazione dei medesimi; di avere la titolarità e il diritto all’utilizzo degli impianti, i quali risultano a norma di legge ed adeguati alla portata e/o potenza richiesta.
2.8 In caso di Cliente Multisito (con più punti di prelievo) qualora le citate condizioni per l’attivazione si verificassero solo per una parte dei siti, Power Energia Soc. Coop. si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura solo per questi ultimi.
2.9 In caso di voltura sarà obbligo del Cliente, congiuntamente al soggetto subentrante, presentare al Fornitore debita richiesta scritta, secondo le modalità indicate dal Fornitore, il quale si riserva di richiedere specifica documentazione accompagnatoria. La richiesta di voltura, fatto salvo quanto previsto agli artt. 2.2 e 2.3 sarà evasa dal Fornitore solo ad avvenuto ricevimento di tutta la documentazione a tal fine richiesta ed avrà decorrenza al più tardi dal primo giorno del mese successivo il ricevimento della documentazione da parte del Fornitore, salvo diverso termine derivante dalla documentazione allegata e/o altre certificazioni.
2.10 Il Cliente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di mendace dichiarazione, dichiara ed attesta a tutti i fini di legge che non sussistono particolari condizioni per l’esercizio del recesso dal contratto di fornitura con il precedente fornitore. In particolare dichiara di manlevare Power Energia Soc. Coop. da ogni e qualsiasi obbligazione di corresponsione di compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, penali generati dalla mancata comunicazione delle tempistiche per la decorrenza del recesso dal precedente Fornitore, qualora le medesime differissero dal termine minimo di preavviso pari ad 1 (uno) mese.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO, ▇▇▇▇▇▇▇, RECESSO E PENALE
3.1 II Contratto ha durata di 12 mesi, se non diversamente indicato nelle condizioni tecnico economiche, a decorrere dal primo giorno di erogazione della fornitura di energia elettrica da parte del Fornitore, indipendentemente da quella indicata nella richiesta di fornitura. Successivamente, la durata si intende tacitamente prorogata di 12 mesi in 12 mesi, salvo disdetta regolata secondo le seguenti modalità:
il Cliente non domestico alimentato in BT può inviare disdetta al Fornitore tramite Raccomandata A/R o PEC con preavviso di 1 (uno) mese rispetto alla scadenza iniziale e/o prorogata delle condizioni tecnico-economiche.
Qualora il Cliente sia titolare anche di un solo sito fornito in MT, per tutte le utenze (anche fornite in BT) riferite allo stesso contratto di fornitura, potrà inviare disdetta al Fornitore tramite Raccomandata A/R o PEC con preavviso di 9 (nove) mesi rispetto alla scadenza iniziale o prorogata delle condizioni tecnico-economiche.
In caso di ricezione di regolare disdetta il Fornitore farà quanto di sua competenza affinché le utenze disdettate entrino alla corretta decorrenza nel servizio di ultima istanza.
3.2 Per i Clienti non domestici alimentati in BT, in conformità all’allegato A alla delibera 783/2017/R/com, è riconosciuta la facoltà di recedere dal Contratto per cambiare Fornitore, in qualsiasi momento o altro maggior termine eventualmente previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
In particolare il venditore entrante dovrà esercitare il recesso, in nome e per conto del Cliente, in forza di apposita procura, trasmettendo la relativa comunicazione al Fornitore, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio del Venditore.
I Clienti titolari anche di un solo sito in MT, possono recedere dal contratto di fornitura senza costi aggiuntivi con un preavviso minimo di 9 (nove) mesi, nel rispetto della durata del contratto di cui all’art. 3.1. Il recesso dovrà essere trasmesso dal Cliente o dal Fornitore entrante via raccomandata A/R o PEC e sarà valido per tutti i POD oggetto del medesimo contratto.
In qualsiasi ipotesi in cui lo switching del venditore entrante non vada a buon fine, il venditore uscente mantiene il diritto di continuare il servizio di fornitura e quindi di fatturare il servizio e di incassare le relative fatture, alle condizioni economiche in atto oppure alle diverse condizioni che saranno tempestivamente comunicate al cliente tramite email o PEC.
3.3 Il Cliente può richiedere in ogni momento la disattivazione del contatore oggetto del contratto, secondo le modalità previste, per una data non retroattiva rispetto alla richiesta stessa: la disattivazione sarà evasa secondo le tempistiche del distributore e la decorrenza reale dipenderà dalla data di evasione della pratica da parte del distributore. Qualora la disattivazione interessi tutte le utenze fornite intestate al cliente, l’evasione delle disattivazioni da parte del distributore comporterà la risoluzione del contratto di fornitura. Il contratto si riterrà risolto anche in caso di voltura ad altro Cliente di tutte le utenze fornite, voltura regolata dall’art. 2.9.
3.4 Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo Raccomandata A/R, con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
3.5 Resta inteso che nei casi di mancato rispetto dei tempi di preavviso previsti, il Fornitore, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al Cliente, per ciascun punto di prelievo, una penale di seguito determinata. Per ogni mese intercorrente fra la data di cessazione di fatto della fornitura di energia elettrica da parte di Power Energia Soc. Coop. (“disabbinamento”) e quella in cui avrebbe dovuto cessare nel rispetto del presente articolo verrà fatturato un corrispettivo pari a: a. 500 Euro/Mese per ogni punto di prelievo altri usi bassa tensione; b. 1.500 Euro/Mese per ogni punto di prelievo altri usi media tensione, in aggiunta all’ importo di 0,15 (zerovirgolaquindici ) Euro/kWh per ogni kWh di mancato consumo ; per il calcolo sarà considerato un consumo mensile pari al consumo annuo dichiarato nella richiesta di fornitura diviso per dodici o in mancanza del dato verrà utilizzato il consumo medio mensile storicamente prelevato nel periodo. I citati importi saranno raddoppiati nel caso in cui l’imponibile di almeno una fattura relativa a quel punto di prelievo in cui si è verificato il disabbinamento sia superiore a 10 volte l’importo delle penali sopra definite senza la citata maggiorazione.
3.6 In mancanza del corretto esercizio del diritto di recesso o altra forma di cessazione del contratto come sopra descritto (disalimentazione, voltura), resteranno a carico del Cliente tutte le obbligazioni originate dal contratto, inclusi gli addebiti per consumi (da chiunque effettuati), gli oneri ed i costi accessori di cui al presente contratto, nonché tutti i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore e di ogni altra possibile conseguenza, per tutto il periodo nel quale egli continuerà ad essere intestatario della fornitura.
ART. 4 – USI CONSENTITI DELL’ENERGIA ELETTRICA – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ – CONDIZIONI TECNICHE DELLA FORNITURA – APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI
4.1 Il Cliente non può utilizzare l’energia elettrica fornita dal Fornitore per usi diversi e/o in luoghi diversi da quelli dichiarati al momento della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, né cedere o rivendere l’energia elettrica a terzi sotto qualsiasi forma, effettuare prelievi eccendenti la potenzialità massima installata, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno.
Il Cliente è tenuto a comunicare al Fornitore o a società da esso designate ogni variazione dei dati, comprese modifiche della destinazione d’uso, funzionali ad una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di Distribuzione. Il Cliente è tenuto ad utilizzare la fornitura in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso dell’energia elettrica in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di sicurezza.
4.2 Il Cliente è l’unico responsabile degli impianti ed apparecchiature per la fornitura del Cliente stesso, anche in merito alla loro conservazione, integrità e buon funzionamento e dovrà comunicare ogni malfunzionamento tempestivamente.
4.3 Il servizio di Distribuzione cui è collegato il punto di prelievo e/o di riconsegna viene garantito dall’impresa di Distribuzione locale rispettivamente competente che gestisce l’impianto stesso. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l’impresa di Distribuzione locale garantisce inoltre le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio e rende disponibile un recapito di Pronto Intervento per le emergenze. Gli interventi riguardanti guasti ed emergenze rimangono di esclusiva competenza e responsabilità del Distributore competente al quale il Cliente dovrà rivolgersi anche per tramite del Fornitore, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
4.4 Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile della qualità della somministrazione della fornitura, per le ipotesi di irregolarità nella fornitura di energia elettrica dovute ad atti o omissioni del Distributore, malfunzionamento o disfunzioni della rete di Distribuzione, ivi comprese le sospensioni/interruzioni della stessa fornitura dovute anche ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore locale.
4.5 Il Fornitore e il Distributore competente, ed eventuali loro incaricati, hanno il diritto di accedere agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all’interno dei luoghi di pertinenza del Cliente ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.
4.6 Qualora il Cliente ritenga irregolare il funzionamento del gruppo di misura di proprietà del Distributore può richiedere l’accertamento del corretto funzionamento al Fornitore che inoltra la richiesta al Distributore competente; i relativi oneri saranno a carico del medesimo Cliente nel caso in cui la verifica richiesta conduca all’accertamento di limiti di tolleranza entro i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente; se la verifica, invece, dimostra l’irregolare funzionamento del misuratore, le spese delle prove e delle riparazioni/sostituzioni saranno a carico del Distributore e la ricostruzione dei consumi avverrà sulla base delle prescrizioni normative vigenti.
ART. 5 – MANDATI – TRASPORTO, DISPACCIAMENTO, GESTIONE DELLA CONNESSIONE
5.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto e relativamente al punto/i di prelievo oggetto del Contratto stesso, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. al Fornitore, che potrà a sua volta conferirlo a terzi abilitati ai sensi dell’art. 1717 c.c. (“Sostituto del mandatario ”), per la stipula dei seguenti contratti: a) Contratto di Trasporto e, ove ne ricorra il caso, contratto di Scambio sul Posto con il Distributore ; b) Contratto di Dispacciamento con Terna . Il Cliente conferisce al Fornitore, altresì, mandato con rappresentanza a sottoscrivere il Contratto di Connessione alla rete elettrica allegato al Contratto di Trasporto. I mandati sono a titolo gratuito; essi cesseranno insieme ai servizi oggetto dei suddetti contratti, alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del presente Contratto. Il Fornitore non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai predetti contratti ed il Cliente rimane comunque titolare di ogni rapporto giuridico con il Distributore.
5.2 Il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza ad inoltrare al Distributore competente eventuali proprie richieste di esecuzione di attività relative alla gestione dei punti di fornitura. Fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dall’Allegato C – TIC alla Delibera 654/2015/R/eel e ss.mm.ii, inclusa la componente CTS ai sensi delle Delibera 646/2015/R/eel, Allegato A – TIQE e ▇▇.▇▇. ii., e dal Codice di Rete (Del AEEGSI 108/06 e ss.mm.ii.) per la Distribuzione, il Cliente riconoscerà al Fornitore per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente un corrispettivo forfettario di importo pari a 25 (venticinque) euro + iva, o altro importo diversamente pattuito.
5.3 Il Cliente si impegna inoltre, previa richiesta del Fornitore, a porre in essere tutto quanto eventualmente necessario od opportuno per consentire l'espletamento del mandato conferito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia o richiesto dai gestori di rete competenti. Il Fornitore, per l'esecuzione delle attività inerenti il mandato, fatturerà al Cliente i corrispettivi previsti oltre che ogni onere sostenuto nell'espletamento del mandato, quali a titolo esemplificativo i corrispettivi e gli altri oneri dovuti a TERNA e al Distributore competente per l'erogazione dei servizi oggetto del mandato, gli eventuali altri oneri di sistema, le specifiche componenti e i costi aggiuntivi, oltre che gli altri oneri previsti per le forniture sul mercato libero che, in applicazione della normativa vigente, il Fornitore sarà pure tenuto a corrispondere in relazione all'erogazione degli stessi servizi.
5.4 Resta inteso che il Cliente conserverà ogni rapporto con il Distributore competente per tutto ciò che concerne caratteristiche e condizioni tecniche di connessione alla rete dei propri siti ed impianti. A tale riguardo, ai fini della stipula e del mantenimento del contratto di trasporto, il Cliente dovrà separatamente accettare le condizioni tecniche per l'erogazione del servizio di trasporto predisposte dal Distributore competente, corrispondendo - qualora da questo richiesto - l'eventuale importo dell'onere per l'imposta di bollo.
5.5 Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà a sottoscrivere nell’espletamento dei mandati e che, in particolare, per l’attivazione del servizio di trasporto, non devono sussistere proprie obbligazioni insolute nei confronti del Distributore competente. I mandati conferiti cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto di fornitura e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data, in quanto conferiti anche nell’interesse del Fornitore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, comma 2, cod. civ..
5.6 Salvo eccezioni, tutti i corrispettivi e gli oneri di cui al presente articolo saranno fatturati preventivamente dal Fornitore, alla prima data utile e separatamente agli importi dovuti per la fornitura di energia elettrica.
5.7 Al Cliente saranno addebitati o accreditati, con riferimento al periodo di esecuzione del Contratto per i siti oggetto della relativa fornitura, anche eventuali importi conseguenti all'erogazione dei servizi di cui al presente articolo e al pagamento degli altri oneri di sistema derivanti da rettifiche o conguagli di fatturazione, anche emessi successivamente alla cessazione per qualsivoglia causa del Contratto stesso, e riferibili a corrispettivi corrisposti dal Fornitore, in acconto o in base a consumi presunti o programmati, ai competenti gestori delle reti o del mercato elettrico.
5.8 Gli interventi riguardanti guasti ed emergenze rimangono comunque di esclusiva responsabilità del distributore locale al quale il Cliente dovrà rivolgersi utilizzando i canali di comunicazione da quest’ultimo predisposti.
5.9 Corrispettivi e oneri. Oltre ai corrispettivi per l’energia fornita di cui all’Allegato Condizioni Tecnico Economiche della Richiesta ed al successivo art. 6 delle presenti CGF, al Cliente verranno separatamente addebitati in fattura i corrispettivi relativi al trasporto, alle perdite per il trasporto e gli oneri e le altre componenti tariffarie previste per il servizio di dispacciamento, bilanciamento, per il servizio di aggregazione delle misure secondo quanto previsto dalla Delibera n. 161/05 dell’ARERA s.m.i. e – qualora contemplati dalla normativa vigente – per lo scambio nonché ogni altro onere accessorio previsto per legge e/o da delibere dell’ARERA. In particolare, le parti si danno atto e convengono che qualora le competenti Autorità apportino modifiche o integrazioni alla disciplina prevista dal presente articolo, in particolare in materia di dispacciamento, bilanciamento e trasporto dell’energia, anche attraverso l’introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del Contratto, ovvero prevedano nuovi oneri relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle sopra menzionate, i conseguenti costi sopportati dal Fornitore verranno posti a carico del Cliente con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti. Al Cliente verranno quindi fatturati: a. i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore Competente; b. i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla delibera ARG/elt 107/09 e 111/06 dell’ARERA s.m.i. detti corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione definite dalla delibera ARG/elt 199/11 e 348/07 dell’ARERA s.m.i.; c. un ulteriore corrispettivo pari al costo fatturato dal distributore per il servizio di invio delle misure orarie; d. un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore commisurato al valore del corrispettivo PCV previsto dalla del. 156/07 ARERA s.m.i. Inoltre il fornitore si riserva la facoltà di applicare un ulteriore eventuale corrispettivo determinato dal Fornitore dividendo il corrispettivo di sbilanciamento dallo stesso sopportato per l’energia prelevata comprensiva delle perdite, nel secondo mese precedente a quello di fornitura presso tutti i siti nella sua titolarità, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata, comprensiva delle perdite, dal Cliente nel mese di fornitura; f. i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09 s.m.i.; g. per le sole forniture relative a siti in bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un eventuale corrispettivo (conguaglio compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09 s.m.i. limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione all’art 33 della medesima delibera; h. qualora in relazione all’energia oggetto della presente offerta sussistessero a carico del Fornitore o dell’utente del dispacciamento in prelievo oneri relativi all’incentivazione delle fonti rinnovabili, quali ad esempio oneri inerenti l’acquisto di certificati verdi, il Fornitore si riserva di applicare all’energia prelevata ed alle relative perdite di rete un’ulteriore corrispettivo calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d’obbligo imposta al Fornitore per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), noto al momento della fatturazione, inclusivo di eventuali oneri di transazione; i. eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quando previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per pregresse forniture di energia elettrica; j. Elemento VE a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di disposizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. N. 79/99 s.m.i.. Per il rispetto degli adempimenti introdotti dall’articolo 11 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”) s.m.i., il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore il corrispettivo a copertura degli eventuali oneri derivanti dall’applicazione delle suddette disposizioni.
ART. 6 – CONDIZIONI ECONOMICHE
6.1 Definizione e criteri di attribuzione dell'energia alle fasce
Ai fini del Contratto si definiscono: Ore di punta (F1) le ore dell'anno comprese tra le 8 e le 19 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì; Ore intermedie (F2) le ore dell'anno dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì e le ore dell’anno comprese tra le 7 e le 23 del sabato; Ore fuori. punta (F3) le ore dell'anno comprese tra le 23 e le 7 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 23 alle 24 del sabato e tutte le ore della giornata di domenica e dei festivi. In
alternativa possono essere definite: Ore di Picco (giorno) le ore comprese fra le 8 le 20 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì; Ore Fuori Picco (notte, week end), tutte le restanti ore dell’anno.
Ai fini dell'esecuzione del contratto di fornitura, l'articolazione delle fasce orarie avviene secondo lo schema riportato nella tabella 1 allegata alla delibera n. 181/06 dell'ARERA s.m.i.. Resta inteso che eventuali ulteriori interventi dell'ARERA nella definizione delle fasce orarie come descritte si intenderanno automaticamente applicate al contratto in oggetto.
6.2 Per la somministrazione e il dispacciamento dell’energia elettrica oggetto del contratto il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore dei prezzi calcolati secondo quanto indicato nell’allegato “Condizioni Tecnico Economiche”.
6.3 I prezzi per la fornitura di energia elettrica proposti sono calcolati tenendo conto dell’obbligazione che il Cliente sin d’ora assume, a rilasciare a Power Energia Soc. Coop. o azienda terza da essa indicata, entro le scadenze prescritte la dichiarazione di interesse e/o il mandato per la partecipazione all’assegnazione di capacità di interconnessione con l’estero, ovvero di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere (CCCI) e/o dei diritti per l’energia elettrica di cui al D.M. 21/11/2000 (“Cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all’acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali da parte di Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale”), sia su base annua che per periodi temporali inferiori, in conformità alla normativa in materia che sarà emanata dalle competenti autorità. Power Energia Soc. Coop. si riserva la facoltà di annullare il beneficio di cui sopra qualora il Cliente si renda inadempiente a tale obbligazione.
6.4 Il Cliente, in caso di richiesta da parte del Fornitore, conferisce mandato irrevocabile in via esclusiva per tutta la durata del contratto a Power Energia Soc. Coop. o ad altra società da essa incaricata, che accetta, di sottoscrivere in nome e per conto del Cliente la dichiarazione di interesse, ovvero qualsiasi altro documento necessario in forza della normativa di volta in volta vigente, per consentire al Fornitore o a un terzo da quest’ultimo incaricato di partecipare all’assegnazione da parte del GSE, ovvero di altro organismo competente, dei diritti di importazione relativamente ai punti di prelievo. In relazione a quanto previsto nel presente comma il Cliente rinuncia, salvo diverso accordo scritto fra le parti, per l’intera durata del contratto, a concorrere in proprio alle predette assegnazioni e si impegna comunque, sin d’ora, a sottoscrivere e fornire ad Power Energia Soc. Coop. tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentirle di partecipare alle citate assegnazioni. Il Cliente ed Power Energia Soc. Coop. danno atto che della eventuale assegnazione dei diritti di importazione relativamente ai punti di prelievo si è tenuto conto nella determinazione del prezzo della somministrazione.
6.5 Nel caso in cui nell’allegato “Condizioni Tecnico Economiche” siano stati sottoscritti prezzi su due fasce per contatori che non forniscono dati orari, i prezzi applicati saranno quelli su tre fasce orarie.
6.6 In caso di sottoscrizione da parte del Cliente dell’Opzione “Cuore Verde” contenuta nelle condizioni Tecnico- Economiche di fornitura, il Fornitore si impegna ad erogare al cliente solamente energia proveniente da impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Verrà inoltre fatturato il corrispettivo indicato nelle condizioni Tecnico- Economiche di fornitura. Power Energia Soc. Coop. provvederà all’approvvigionamento e all’annullamento delle Garanzie di Origine/Certificati di Origine da Fonte Rinnovabile (CO-FER) per la certificazione dell’intero quantitativo di energia elettrica consumata annualmente dal Cliente, in conformità alla delibera ARERA ARG/elt 104/11, garantendo la coerenza del contratto di fornitura con la regolazione definita dall’ARERA in materia.
Il Cliente potrà utilizzare, per le proprie attività e per tutta la durata della fornitura il Marchio “Energia Verde” (100% certificata con garanzia d’origine). I nomi, le immagini e i marchi che identificano il Fornitore, così come i testi, sono di esclusiva proprietà del Fornitore e/o di imprese controllate, controllanti o comunque appartenenti al gruppo. Nessuna utilizzazione di detti marchi potrà essere intesa in modo tale da conferire al Cliente alcuna proprietà sui predetti nomi, testi, marchi. Tutti i diritti sono di proprietà del Fornitore. O ad esso concessi in regolare licenza, il quale si riserva il diritto di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, i termini e le condizioni di utilizzo.
Il Fornitore, a sua discrezione, ha il diritto di inibire l’utilizzo dei marchi al Cliente che abbia violato termini e condizioni della presente Disciplina, riservandosi il diritto di risolvere il contratto e/o agire per il risarcimento del danno. In ogni caso il Cliente manleva e rende indenne il Fornitore da ogni eventuale responsabilità derivante da un non corretto utilizzo dei marchi.
6.7 Oltre ai corrispettivi di cui all’allegato Condizioni Tecnico Economiche, al Cliente verranno addebitati in fattura:
a) i corrispettivi relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, misura, gli oneri di sistema stabiliti dalle delibere ARERA (quali ad esempio le componenti ASOS, ARIM, ecc.) oltre ogni altro costo accessorio e/o passante presente e futuro previsto per legge e/o da delibere dell’ARERA, nonché previsto dai mandati di cui all’articolo 5;
b) i corrispettivi per il servizio di dispacciamento, disposti dall’ARERA e/o TERNA SPA in capo ai gestori del dispacciamento e/o operatori del mercato elettrico, a fronte dei mandati di cui all’articolo 5 per la fornitura di energia elettrica applicati per lo sbilanciamento (a carico del Fornitore) e inclusione della fee di programmazione dei prelievi, per un valore fino a 0,002 €/kwh;
c) un corrispettivo per le attività commerciali svolte dal fornitore di importo pari a quanto stabilito di anno in anno dall’Autorità.
d) gli oneri amministrativi previsti per l’invio delle fatture cartacee pari a 1,50 €/fattura; i costi e gli oneri conseguenti ad interventi di qualsiasi natura concordati direttamente tra il Cliente ed il Distributore; ▇▇▇, tasse, imposte ed oneri attualmente in vigore o che saranno istituiti dalle Autorità preposte, ogni altro onere accessorio e o passante presente e futuro previsto dalle Autorità competenti, in materia di energia elettrica;
e) qualora fossero istituiti o venissero posti a carico del Fornitore o dell’utente del dispacciamento in prelievo ogni altro onere accessorio e/o passante presente e futuro previsto dalle Autorità competenti;
f) eventuali corrispettivi applicati, in conformità quando previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per pregresse forniture di energia elettrica.
6.8 A partire dal 13° mese o in qualunque caso il prezzo della Fornitura sia convenuto a termine e il Fornitore non comunichi nei tempi di cui al successivo art. 12.4 alcuna variazione dei corrispettivi per il periodo successivo, alla scadenza di tale termine sarà applicato un corrispettivo pari al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0095 €/KWh, salvo accettazione di altra proposta di rinnovo comunicata da Power Energia Soc. Coop. tramite gli appositi canali stabiliti dalla legge.
6.9 Al Cliente saranno addebitati o accreditati, con riferimento al periodo di esecuzione del Contratto per i siti oggetto della relativa fornitura, anche eventuali importi conseguenti all'erogazione dei servizi di cui al presente articolo e al pagamento degli altri oneri di sistema derivanti da rettifiche o conguagli di fatturazione, anche emessi successivamente alla cessazione per qualsivoglia causa del Contratto stesso, e riferibili a corrispettivi corrisposti dal Fornitore, in acconto o in base a consumi presunti o programmati, ai competenti gestori delle reti o del mercato elettrico.
ART. 7 – CONSUMI ED AUTOLETTURE
7.1 Il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi è il Distributore che le esegue con la frequenza e le modalità previste dalle delibere dell’Autorità. Il Fornitore adotterà una periodicità di fatturazione mensile.
7.2 Il Cliente accetta che le rilevazioni dei consumi eseguite dal Distributore e comunicate al Fornitore ai fini della fatturazione a conguaglio siano vincolanti nei suoi confronti ad ogni effetto anche, ma non solo, come rendimento dei conti connesso al mandato di cui all’articolo 4. Al fine di garantire l’applicazione dei prezzi unitari di cui alle Condizioni Tecnico Economiche, al termine di ciascun anno di fornitura, il Fornitore effettuerà i conguagli che si rendessero necessari.
7.3 Il Cliente potrà provvedere all’autolettura del contatore a mezzo del servizio indicato in fattura messo a disposizione dal Fornitore.
7.4 La priorità del dato di misura ricevuto sarà la seguente: Dato di misura ricevuto dal Distributore locale competente
- Autolettura del Cliente finale solo se completa, coerente con i dati reali precedenti a disposizione e fornita nei tempi richiesti - Stima del Venditore sulla base dei dati storici disponibili o in alternativa dei consumi previsionali dichiarati dal Cliente in sede contrattuale.
ART. 8 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI– MOROSITA’, PROCEDURA DI SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
8.1 Qualora non siano resi disponibili dai competenti gestori delle reti e del mercato in tempo utile, e comunque entro i primi 7 giorni lavorativi del mese successivo, i dati di prelievo del Cliente e le altre informazioni necessarie per il calcolo dei corrispettivi dovuti, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare in acconto i prelievi del mese di competenza, stimati considerando il fabbisogno di energia del sito o dei siti interessati in base ai consumi pregressi, se disponibili, e i conseguenti oneri per i servizi di rete secondo i criteri indicati ai precedenti articoli 5 e 6 salvo conguaglio, che sarà
effettuato con il primo ciclo utile di fatturazione ove non diversamente previsto ovvero comunque non appena i dati necessari all’uopo saranno stati resi disponibili al Fornitore. La misura dei consumi di Energia incombe al distributore locale, in caso di presunti errori di misura, in conformità a quanto previsto dalle condizioni tecniche relative al servizio di trasporto, potrà essere richiesta al Distributore la verifica del misuratore al fine di accertarne il rispetto dei limiti di precisione previsti. Qualora tale richiesta sia avanzata da una sola delle Parti, l’altra faciliterà le relative attività ed operazioni, fatto salvo che gli oneri eventualmente derivanti da tale iniziativa saranno a carico della sola parte richiedente.
8.2 La fatturazione dei corrispettivi di cui al presente contratto avrà periodicità mensile posticipata. Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare la periodicità della fatturazione. In tale caso, la fattura sarà emessa i primi giorni del mese successivo al periodo e farà riferimento all’energia consumata e ai servizi di rete e accessori relativi al periodo precedente, restando invariati i termini relativi al pagamento. Qualora il Fornitore decida di avvalersi di tale facoltà, ne darà specifica comunicazione al Cliente, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo.
Salvo diversi accordi tra le parti, la fattura verrà inviata esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente nella Richiesta di Fornitura. Il Cliente avrà l’onere di stampare la fattura trasmessa. Gli elementi di dettaglio della fattura saranno resi disponibili al Cliente su sua apposita richiesta.
8.3 Il pagamento deve aver luogo entro il ventesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura stessa con domiciliazione sul conto corrente bancario del Cliente (procedura RID) salvo diversi accordi.
8.4 In caso di domiciliazione bancaria, il titolare del conto corrente (“Titolare”) autorizza l’Azienda di credito presso cui è aperto il conto corrente indicato dal Titolare a provvedere al pagamento di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Power Energia Soc. Coop. addebitando il conto indicato dal Titolare ed applicando le condizioni di contratto di conto corrente in essere. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l’azienda di credito assume l’incarico del pagamento delle citate obbligazioni, che Power Energia Soc. Coop. invierà direttamente al Cliente, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti. In caso contrario l’incarico del pagamento delle fatture si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e l’azienda di credito resterà esonerata da qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato a Power Energia Soc. Coop. direttamente a cura del Cliente. Il Titolare ha facoltà di opporsi all’addebito dando l’avviso all’Azienda di credito entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza dell’obbligazione.
La richiesta di addebito di fattura che abbia esito negativo e quindi generi un insoluto bancario senza che ci sia
specifico accordo scritto in tal senso tra le parti, comporterà l’addebito nella fattura successiva di euro 10 (dieci) a titolo di rimborso spese di insoluto bancario.
Il Titolare e l’azienda di credito hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo relativo al metodo di pagamento, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da questo tipo di rapporti, da darsi mediante comunicazione scritta. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”.
8.5 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente dovesse vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture il Cliente sarà tenuto, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto al Fornitore dal Contratto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione in favore di quest’ultimo di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute calcolati ai sensi dell’art. 5 comma 2 decreto legislativo 231/02 dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale pagamento. Verranno inoltre addebitate al Cliente altre eventuali spese sostenute dal Fornitore ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture. Resta inteso che, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore, è fatta salva la facoltà del Fornitore di affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ed ulteriore addebito dei relativi costi di recupero del credito. In caso di mancato pagamento, il Fornitore, potrà esercitare la compensazione di posizioni debitorie/creditorie anche eventualmente con posizioni aperte con altre società del gruppo.
8.6 In caso di ritardato pagamento delle fatture il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell’articolo 1194 cod. civ, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall’eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente.
8.7 Ferma restando l'applicazione degli interessi di cui sopra, in caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture il Fornitore può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a dieci giorni, risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1454 cod. civ, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno.
8.8 Fatto salvo quanto previsto per le ipotesi di morosità reiterata dall’art. 3.4 del TIMOE per l’energia elettrica (All. A alla Del. 258/2015/R/com e ss.mm.ii.), in caso di omesso o parziale pagamento della/e fatture relative alla fornitura alla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura stessa, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine ultimo indicato nel medesimo sollecito. Tale termine non potrà, a seconda dei casi, essere inferiore: i) a 15 (quindici) giorni solari dall’invio della relativa raccomandata; oppure ii) a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata; oppure iii) a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata
Decorsi inutilmente 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento, il Fornitore potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura senza dilazione né ulteriore avviso, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore. Saranno a carico del Cliente i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura. Per i Clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, il Fornitore, in luogo dell’immediata sospensione, potrà procedere ad una riduzione della potenza pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione di potenza, in caso di persistente morosità, il Fornitore potrà procedere alla materiale sospensione della fornitura.
A seguito del pagamento da parte del Cliente degli insoluti e della relativa comunicazione al Fornitore dell’avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea documentazione, il Fornitore provvederà a richiedere all’Impresa di Distribuzione la riattivazione della fornitura, con le modalità e tempistiche previste dall’ARERA.6.11 Nel caso in cui al Cliente sia applicabile la procedura di cui all’art. 8 della Delibera 04/08 ARERA e ad esito della stessa l’esercente la salvaguardia ceda al Fornitore il credito di cui al comma 8.2 della medesima delibera, il Fornitore, previa la facoltà di non dare esecuzione alla fornitura e di rescindere il presente contratto, addebiterà al Cliente la somma ad essa fatturata dall’esercente la Salvaguardia.
8.9 Nel caso in cui il Cliente non fornisca idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento della fattura/e insoluta/e, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c., potendo altresì procedere a richiedere al Distributore: i) la cessazione amministrativa per morosità del/i PdR;ii) la rimozione del/i POD moroso/i dal contratto di trasporto e dispacciamento. In tal caso il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Fornitore le somme eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito dal Fornitore.
8.10 Ove non sia stato possibile eseguire la sospensione della fornitura, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura del punto di prelievo, anche sotto forma di lavoro complesso. I relativi costi saranno posti a carico del Cliente e l’esecuzione dell’intervento comporterà la risoluzione del Contratto.
8.11 Ove non sia possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura il Fornitore potrà procedere, previa risoluzione del Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c., a richiedere la rimozione del/i punto/i di prelievo dal contratto di trasporto e dispacciamento a seguito della quale l’impresa di Distribuzione provvede all’attivazione dei servizi di ultima istanza, qualora per il medesimo/i punti non sia pervenuta una richiesta di efficaciaing.
8.12 Clienti non disalimentabili - In caso di omesso o parziale pagamento della fattura/e relative alla fornitura alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, il Fornitore invierà al Cliente non disalimentabile un sollecito a mezzo raccomandata contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dall’invio del medesimo sollecito.
Decorso il termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento della fattura/e insoluta/e, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c. e potrà procedere, per l’energia elettrica ai sensi dell’art. 24 del TIMOE a risolvere i relativi contratti di trasporto e dispacciamento. L’impresa di Distribuzione
provvederà ad attivare rispettivamente, per il/i POD moroso/i i servizi di Maggior tutela o di Salvaguardia, per il/i PdR moroso/i il Servizio di ultima istanza (FUI) o, qualora nei sia impossibile l’attivazione, il servizio di Default, di cui al TIVG.
8.13 Qualora le attività di recupero del credito si dovessero protrarre senza saldo degli insoluti fino alla scadenza della tempistica definita dalla costituzione in mora, Il Fornitore applicherà al Cliente oneri per gestione morosità pari ad euro 25,00 (venticinque) per ciascuna utenza coinvolta nel recupero del credito.
8.14 In caso di richiesta di rettifica di fatturazione, il Fornitore si impegna a rispettare i livelli minimi di qualità prescritti dalle specifiche delibere dell’autorità applicabili alle attività di vendita e in caso di mancato rispetto dello standard specifico, ad erogare al Cliente i corrispondenti indennizzi automatici, di cui il Cliente è informato con apposito allegato.
8.15 Resta inteso che il Cliente, a pena di decadenza, non potrà contestare le fatture emesse dal Fornitore trascorsi 3 mesi dalla data di emissione delle medesime.
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
9.1 Fatto salvo quanto previsto in altre clausole del presente Contratto, il Fornitore potrà dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Cliente nei seguenti casi:
- Vi sia prelievo fraudolento, manomissione e rottura dei sigilli del contatore ovvero utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto o alla normativa applicabile;
Il Cliente non risulti titolare della capacità di stipulare il Contratto ovvero non risulti titolare o avente diritto all’utilizzo degli impianti;
- Il Cliente sia in stato di insolvenza, sia dichiarato fallito, assoggettato ad altra procedura concorsuale, vi sia stato deposito di un’istanza di fallimento o instaurazione di altra procedura concorsuale ad eccezione di istanze temerarie e salva la possibilità di dimostrare la manifesta infondatezza della procedura instaurata ovvero in caso di messa in liquidazione o avvio di una qualsiasi procedura volta allo scioglimento o alla liquidazione del Cliente;
- Il Cliente rivenda o ceda a terzi l’energia elettrica oggetto del presente contratto;
- Risoluzione e/o inefficacia dei contratti di trasporto, dispacciamento e connessione dell’energia elettrica;
- Insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei Protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive o comunque il Fornitore abbia notizia che è stato elevato protesto nei confronti del Cliente;
- il Cliente risulti inadempiente a uno degli obblighi previsti dagli artt. 1, 2, 3 e 4;
- reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora di cui all’art. 8.
- Mancato pagamento di fatture relative ad altri contratti in essere o anche cessati con altre società del gruppo o anche tra il Cliente e soggetti terzi.
- revoca o comunque mancato mantenimento della procedura di addebito diretto del pagamento delle fatture su conto corrente bancario (procedura RID), o invalida oppure mancata costituzione o ricostituzione della garanzia richiesta all’art 7 entro i termini richiesti, salvo che il relativo obbligo non sia espressamente derogato per accordo scritto fra le parti;
-modifica dello stato di attività della ditta presso la Camera di Commercio od operazioni societarie;
- invalida oppure mancata costituzione o ricostituzione della garanzia richiesta all’art. 11.4 entro i termini richiesti;
9.2 Il Fornitore può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a dieci giorni, risolvere il contratto ai sensi dell’Art. 1454 ▇.▇. ▇▇▇▇▇ il risarcimento di ogni eventuale danno nei casi di seguito indicati:
- In caso di omesso o parziale pagamento delle fatture, ferma restando l’applicazione degli interessi di mora di cui all’art 8;
- Per violazione dell’art. 13 da parte del Cliente che sia acquirente, affittuario od usufruttuario dell’azienda;
- Per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura di energia elettrica, anche risolto, intestato al medesimo Cliente.
9.3 In tali ipotesi, fermo restando l’impegno del Fornitore di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore e/o Terna
S.p.a. dovessero richiedere al Fornitore a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
Ferma restando quindi la risoluzione del contratto nei casi che precedono, è comunque fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno, obbligandosi per l’effetto il Cliente a tenere indenne il Fornitore da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione del Contratto imputabile al Cliente, anche se la risoluzione sia relativa solo ad uno o più siti. In tutti i casi è fatto salvo il diritto del Fornitore di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7 bis dell’allegato A alla delibera n. 156/07 dell’ARERA, fermo restando il risarcimento del maggior danno.
9.4 Il contratto si risolve di diritto in caso in cui non sono stati conclusi, si risolvano o diventino inefficaci il Contratto di Trasporto e/o il Contratto di Dispacciamento.
9.5 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà del Fornitore sospendere l’esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.
9.6 La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento dalla rete.
ART. 10 - IMPOSTE E TASSE
10.1 Tutti i corrispettivi previsti dai Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa. Qualora il Cliente provveda direttamente al pagamento delle imposte per la fornitura di energia elettrica, dovrà fornirne dichiarazione appositamente sottoscritta nell’Allegato Accise EE, oltre a copia della licenza di esercizio rilasciata dall’Ufficio delle Dogane di competenza.
10.2 Il Fornitore esercita il diritto di rivalsa dell’accisa e delle relative addizionali sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornite dal Cliente nella dichiarazione relativa al regime accise applicabile alla fornitura di energia elettrica. Qualora il Cliente benefici di eventuali esclusioni dalle accise sulla fornitura di energia elettrica, dovrà fornire la dichiarazione di utilizzo dell’energia elettrica ai fini dell’esclusione dalle accise inviata o da inviare all’Ufficio delle Dogane di competenza. Ai fini accise, in assenza di dichiarazioni o in caso di dichiarazioni incomplete o inesatte, il Fornitore considererà l’energia elettrica fornita al Cliente come utilizzata per usi che non prevedono agevolazioni.
10.3 Qualora il Cliente benefici di un regime Iva agevolato dovrà fornire la dichiarazione relativa regime Iva applicabile alla fornitura di energia elettrica; nel caso in cui il Cliente rivesta i requisiti per essere qualificato come esportatore abituale ai fini Iva per la fornitura di energia elettrica dovrà, fornire la/le relativa/e Dichiarazione/i di Intenti.
10.4 Il Contratto non è soggetto a registrazione salvo in caso d’uso e il relativo onere sarà a carico della parte che, con il proprio comportamento, abbia reso necessaria la registrazione. L’imposta sarà in ogni caso dovuta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.p.R. 131/1986.
10.5 Le accise gravanti sui consumi di energia elettrica, si intendono a carico del Cliente e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla vigente normativa.
10.6 Qualora il Cliente provveda direttamente al pagamento delle imposte per la fornitura di energia elettrica, dovrà fornirne dichiarazione appositamente sottoscritta nell’Allegato Accise EE, oltre a copia della licenza di esercizio rilasciata dall’Ufficio delle Dogane di competenza.
10.7 Il Cliente è unico responsabile dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni del Cliente, consegnate al Fornitore dal Cliente stesso. Nel caso di mancata veridicità dei dati risultanti dall’Allegato Accise EE saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all’Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto, oltre che eventuali spese di giudizio, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall’Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto . Il Cliente si impegna a corrispondere entro e non oltre 5 (cinque) giorni le somme richieste.
10.8 L’esito positivo, comprovato e definitivo di qualsiasi iniziativa difensiva che le parti abbiano posto in essere con l’Amministrazione finanziaria e/o qualunque altro ente coinvolto a tutela dei propri interessi e ragioni, darà diritto al Cliente di essere rimborsato degli importi corrisposti ai sensi del precedente comma, nei limiti in cui il Fornitore abbia ottenuto per tale ragione un rimborso dall’Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Fornitore sarà tenuto a rimborsare al Cliente le somme dal medesimo versate per i titoli di cui al presente articolo che dovessero risultare non dovute all’Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto a condizione che il Cliente abbia chiesto al Fornitore, in tempo utile ed entro i termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme. Il Fornitore adempierà al suddetto obbligo nella misura in cui otterrà il predetto rimborso dall’ Amministrazione finanziaria e/ o da qualunque altro ente coinvolto.
10.9 Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti sarà a carico del Cliente o del Fornitore o di entrambi secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge.
10.10 Il Cliente si impegna a restituire nel più breve tempo possibile al Fornitore, anche nel caso in cui non sia proprietario dell’immobile, i dati catastali relativi ai siti oggetto della fornitura compilando l’apposito modulo di dichiarazione dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura.
ART. 11 – GARANZIE DI PAGAMENTO
11.1 Il Cliente, alla sottoscrizione del contratto, non è tenuto a rilasciare nessuna forma di garanzia nel caso in cui Power Energia Soc. Coop. abbia ottenuto adeguata copertura assicurativa o plafond di credito nei confronti del Cliente, da parte di primaria Compagnia di Assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale Power Energia Soc. Coop. ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale. Per adeguata copertura si intende un importo complessivamente pari a minimo 3 mesi e un massimo di 4 mesi di fatturato medio stimato nei periodi di maggior consumo.
11.2 Il Cliente si impegna, tuttavia, a rilasciare fidejussione bancaria qualora il Fornitore ne formuli espressa richiesta scritta con raccomandata A/R, in relazione alla verifica della sua affidabilità, sulla base dell’esito della verifica sulla copertura del credito, in caso di revoca o riduzione della copertura del credito concessa dall’assicurazione oppure a seguito di ritardi nei pagamenti da parte del Cliente. La citata garanzia dovrà essere rilasciata dal Cliente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Fornitore. In mancanza di rilascio il contratto si intenderà risolto di diritto.
11.3 La citata garanzia dovrà essere emessa fino alla concorrenza di un importo complessivamente pari a minimo 3 mesi e al massimo di 4 mesi di fatturato medio stimato e contenere la clausola di escussione “a prima richiesta”. Detta Garanzia, qualora richiesta, resterà in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi alla cessazione. In qualsiasi momento, in seguito a verifiche sul fatturato, il Fornitore può chiedere l’integrazione della garanzia nel caso in cui l’importo non copra i quantitativi descritti sopra.
11.4 Qualora nel corso della fornitura l’importo della garanzia rilasciata in favore del Fornitore sia escusso in tutto o in parte, il Cliente sarà tenuto a provvedere alla ricostituzione di una garanzia di caratteristiche e importo uguali a quella originaria entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta scritta.
11.5 Il Fornitore, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e sulla base dell’esito di credit check, potrà inoltre richiedere al Cliente, anche successivamente all’attivazione, ulteriori garanzie quale un deposito cauzionale infruttifero, per un importo complessivamente pari al massimo di 3 mesi di fatturato medio stimato. Il Cliente dovrà far pervenire le garanzie richieste all’indirizzo indicato dal Fornitore entro e non oltre i 15 giorni successivi alla ricezione della suddetta richiesta. Alternativamente il Fornitore potrà comunicare l’addebito del deposito sulle fatture di fornitura di energia elettrica.
11.6 Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, ovvero lo stesso non sia più corrispondete a quanto previsto dall’articolo 7.5, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.
11.7 Resta intenso che il Fornitore provvederà alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero nel termine ordinario di 90 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto (conguaglio consumi effettivi), previa verifica contabile e fatto salvo il regolare ed integrale adempimento da parte del Cliente di tutte le obbligazioni contrattuali.
ART. 12 – MODIFICHE UNILATERALI DEL CONTRATTO E CESSIONE
12.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti, si intendono abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.
12.2 Qualora a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti si renda necessaria l'integrazione del Contratto o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, le Parti provvederanno a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative entro il termine di trenta giorni, negoziandole in buona fede.
12.3 Nel medesimo termine le Parti rinegozieranno le eventuali modifiche ai reciproci obblighi, qualora detti provvedimenti incidano sull'equilibrio dei rispettivi oneri e prestazioni di carattere tecnico economico, quale tenuto presente all'atto della presentazione, accettazione e/o stipula dei Contratto stesso. In ogni caso, le modifiche al Contratto comunque concordate tra le Parti si intendono validamente effettuate solo se pattuite per iscritto.
12.4 Qualora i prezzi dell’energia praticati al Cliente nel corso del periodo di efficacia del presente Contratto subiscano delle variazioni in relazione al successivo periodo di fornitura, il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente, eventualmente anche con nota nella fattura o apposita comunicazione, i prezzi dell’energia elettrica stabiliti per il successivo periodo di fornitura ed i corrispettivi per i servizi di cui all’articolo 6, nonché l’aggiornamento di eventuali particolari condizioni economiche previste nell’Allegato Condizioni Tecnico Economiche. Detta comunicazione dovrà contenere: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta; b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.
Fermo restando che le variazioni comunicate troveranno applicazione una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione da parte del Cliente della comunicazione del Fornitore e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità delle condizioni economiche in corso. In tal caso il Cliente potrà recedere dal Contratto, facendo pervenire la relativa comunicazione scritta entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Fornitore. II recesso avrà effetto allo scadere del periodo di validità del prezzo dell’energia elettrica in precedenza convenuto. In assenza di recesso esercitato con le modalità prescritte precedentemente, si intenderanno espressamente accettate dal Cliente le nuove condizioni.
12.5 Il Fornitore si riserva la facoltà di rivedere i prezzi di cui all’allegato “Condizioni tecnico economiche di fornitura” in caso di variazioni rispetto all’anno precedente di fornitura delle procedure di assegnazione di capacità di interconnessione con l’estero, ovvero delle coperture del rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere (CCCI) e/o in relazione a quanto previsto dal D.M. 13/12/2005, delle condizioni economiche e delle procedure di assegnazione dei diritti per l’energia elettrica di cui al D.M. 21/11/2000.
12.6. Il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali durante la validità del Contratto, secondo le modalità di cui all’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale (All. A alla Del . ARG/com 104/10). Per giustificato motivo si intende il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. Le modificazioni saranno applicate a partire: a) dall’inizio del 1° (primo) mese successivo a quello in cui il Fornitore le avrà comunicate informa scritta al Cliente alimentato in BT; dall’inizio del 2° (secondo) mese successivo a quello in cui il Fornitore le avrà comunicate in forma scritta con nota in fattura al Cliente titolare anche di un solo sito in MT/AT.
Fatta salva la prova contraria, le comunicazioni di modifica unilaterale di cui al presente art. 12.1 si presumono ricevute dal Cliente finale decorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte dell’esercente la vendita.
12.7 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto, ovvero dei mandati in esso conferiti dal Cliente, da parte del Fornitore ad altra/e società operante/i sul mercato della vendita di energia elettrica a clienti idonei o comunque ad una società terza.
12.8 Il Cliente potrà cedere il Contratto previo consenso scritto da parte del Fornitore.
ART. 13 – CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA
13.1 Nei casi di successione nel Contratti, inclusi i casi di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti al Fornitore, il Cliente rimarrà quindi obbligato in via solidale per l’adempimento del Contratto, fatto salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte del Fornitore.
ART. 14 – COMUNICAZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RECLAMI
14.1 Fermo restando il rispetto di specifiche modalità previste dal Contratto, tutte le comunicazioni relative allo stesso devono essere fatte per iscritto, contenere il codice Cliente riportato in fattura (se già fatturato) ed essere inviate a mezzo posta, per il Fornitore a POWER ENERGIA SOC. COOP. – VIA ▇. ▇▇▇▇▇▇ 135 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇) oppure PEC: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, per il Cliente all’indirizzo indicato nella richiesta di fornitura. Inoltre il Cliente potrà inviare le comunicazioni anche a mezzo fax al numero 0547 – 419993 e il Fornitore con nota in fattura. In allegato al presente contratto e sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ viene fornito anche il modulo per eventuali reclami scritti o richieste di informazioni da inoltrare al citato indirizzo del Fornitore come previsto dalla delibera 164/2008 ARERA s.m.i.. Nel caso in cui non si utilizzi l’apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: Ragione Sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale o telematico e il servizio al quale si riferisce il reclamo. Il reclamo o la richiesta di informazioni andranno poi inviati a uno dei recapiti sopra riportati. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇.
ART. 15 - RISERVATEZZA - DICHIARAZIONI LIBERATORIE
15.1 Le parti riconoscono che, nella negoziazione e nell’esecuzione del Contratto, avranno accesso a informazioni confidenziali quali, a titolo di esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche, liste di fornitori e clienti. Per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo successivo pari a 3 (te) anni, le parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni confidenziali a nessuna persona fisica , giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate: a. in adempimento di norme di legge; b. necessarie per l’esecuzione del presente Contratto e, in particolare la trasmissione ai Distributori locali competenti e a Terna S.p.A. delle informazioni necessarie alla stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti; c. previo consenso scritto.
15.2 E’ in ogni caso facoltà del Fornitore menzionare il Cliente, l’area merceologica e territoriale in cui lo stesso opera, nonché i quantitativi di energia elettrica ceduti dal Fornitore, nella pubblicità e/o a fini promozionali. Il Cliente autorizza, inoltre, espressamente il Fornitore all’utilizzo e alla pubblicazione, a titolo gratuito, nel sito web aziendale o in siti ad esso correlati, del logo /marchio del Cliente, ai fini di cui sopra. A sua volta il Cliente potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di energia elettrica è assicurata da Il Fornitore, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.
ART. 16 – FORZA MAGGIORE
16.1 II Fornitore garantisce al Cliente l'immissione in rete dell'energia elettrica necessaria a soddisfare i fabbisogni comunicati dal Cliente per i siti oggetto del Contratto. Ferma restando la garanzia di cui al precedente comma, le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica, non essendo imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del contratto. Power Energia Soc. Coop. quindi, in qualità di Cliente grossista ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.LGS 16 marzo 1999 n. 79, non risponde dei danni subiti dal Cliente in conseguenza di disservizi o manutenzione degli elementi di rete, essendo Power Energia Soc. Coop. un acquirente Grossista che acquista e vende energia elettrica, senza esercitare attività di trasporto o distribuzione dell’energia elettrica medesima.
16.2 Il Fornitore non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica fornita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti del Cliente alla rete elettrica.
16.3 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.
ART. 17 – RICHIESTA DATI CATASTALI
17.1 Ai fini dell’applicazione dell’Art. 1 Comma 333 della Legge 311 del 30/12/2004 il Fornitore chiede al Cliente, per ogni punto di prelievo presso cui è attivata la fornitura, la compilazione dello specifico modulo di comunicazione dei dati catastali relativo ai dati catastali dell’immobile che saranno trasmessi all’Anagrafe Tributaria.
17.2 La mancata comunicazione da parte del Cliente dei dati richiesti potrà essere segnalata all’Anagrafe Tributaria dietro loro specifica richiesta.
17.3 Il Cliente dichiara di aver ricevuto dal Fornitore il modulo per la comunicazione dei dati catastali e che provvederà ad inviarlo al Fornitore entro 60 Giorni dall’attivazione della fornitura. In caso di mancata ricezione della suddetta comunicazione da parte del Fornitore o di errata comunicazione da parte del Cliente, il Cliente manleva il Fornitore da qualsiasi responsabilità nei confronti dell’Agenzia delle entrate.
ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
18.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29, comma 2, c.p.c., per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di Bologna.
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Solo nell’eventualità che il Cliente sia una persona fisica (comprendendo in tale accezione le ditte individuali e i professionisti), il trattamento da parte di Power Energia Soc. Coop. dei dati personali dello stesso, il cui conferimento è condizione necessaria per la conclusione ed esecuzione del Contratto, avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, “GDPR”). I dati personali forniti saranno trattati da Power Energia Soc. Coop. per le finalità connesse o strumentali alla conclusione ed esecuzione del Contratto, agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da ARERA a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo.
In caso di mancato conferimento dei dati, non si potrà dar seguito alle operazioni richieste. Il trattamento sarà effettuato per consentire la gestione dei necessari rapporti con il Distributore Elettrico e Terna (sulla base dei relativi contratti di cui al precedente Art. 4), soggetti ai quali tali dati potranno essere a tal fine comunicati. In relazione ai trattamenti eseguiti per dare attuazione ad obblighi di legge la comunicazione dei dati personali dell’interessato potrà avvenire verso la competente CCIAA, la Agenzia delle entrate, il MISE e le organizzazioni da esso incaricate per lo svolgimento dell’attività di vigilanza ordinaria.
Il Cliente, con la formulazione della proposta, riconosce altresì che la “chiamata di conferma” di cui alla Delibera ARERA 153/2012/R/COM, durante la quale il Cliente potrà confermare o meno la propria volontà di stipulare il Contratto, potrà essere registrata. Alla positiva attivazione di una o più forniture di energia elettrica, i dati saranno utilizzati per fornire al Cliente l’area riservata del sito web (registrazione e autenticazione, gestione del portale e servizi connessi).
In caso di compilazione della richiesta di adesione a socio di Power Energia ▇▇▇.▇▇▇▇., i suoi dati personali saranno trattati altresì, per l’instaurazione ed esecuzione del rapporto societario, che esemplificativamente si concretizza in ammissione, recesso e esclusione soci, tenuta libri sociali, designazione e funzionamento organi sociali, operazioni straordinarie, azioni di responsabilità e contenzioso.
Oggetto del trattamento saranno i dati personali raccolti per la sottoscrizione dei suddetti contratti mediante apposizione, da parte del Cliente, di firma su Modulo cartaceo, su Modulo elettronico disponibile nel Portale dedicato o su Modulo elettronico disponibile su tablet oppure raccolti per via telefonica, tramite un operatore incaricato da Power Energia Soc. Coop. In particolare, i dati personali conferiti mediante apposizione di firma
grafometrica su tablet, saranno costituiti dai parametri della firma personale apposta, corrispondenti alle caratteristiche specifiche ed individuali espresse dal Cliente all’atto della firma.
Previo espresso consenso del Cliente rilasciato nell’apposito riquadro, i dati personali raccolti potranno essere trattati anche per le seguenti finalità:
- per finalità commerciali e di promozione, quali invio di materiale informativo e effettuazione di comunicazioni commerciali;
- di attività di marketing o vendita diretta curate da Power Energia Soc. Coop.;
- analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da Power Energia Soc. Coop. o attraverso società terze;
- nonché future iniziative promozionali curate da altre imprese, tutte finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell’offerta di Power Energia Soc. Coop.;
- per finalità di profilazione della clientela utili all’elaborazione di servizi calibrati e studiati in base alle abitudini e alle propensioni al consumo del Cliente, il tutto attraverso ogni mezzo di comunicazione (quali posta, email, telefono, sms, etc.), nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso quanto disposto dal D.P.R. n. 178 del 7 settembre 2010 contenente il “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”.
Il consenso al trattamento dei dati per le suddette finalità è facoltativo e l’eventuale mancato consenso non impedisce la conclusione né pregiudica l’esecuzione, la gestione e il rinnovo del Contratto tuttavia negando il predetto consenso non sarà possibile ricevere nessun tipo di comunicazione (offerte, iniziative ecc..).
I dati raccolti da Power Energia Soc. Coop. anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati atti a consentire la loro raccolta, la registrazione, l’analisi, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione, verranno trattati dagli organi sociali, dalle funzioni aziendali preposte alla gestione operativa, amministrativa e contabile del rapporto commerciale, il cui personale è specificatamente incaricato del trattamento e opportunamente istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti degli stessi dati. In particolare, i dati personali acquisti mediante l’apposizione di firma grafometrica su tablet verranno trattati, per motivi di sicurezza, solo da operatori autorizzati e specificatamente abilitati all’accesso ai dati stessi, che avviene esclusivamente secondo modalità stabilite da un rigoroso processo aziendale, nei casi in cui ricorrano esigenze di verifica della firma. Tali dati saranno archiviati mediante un processo che ne consentirà l’integrità, l’immodificabilità e la leggibilità nel tempo e, una volta concluso il processo di sottoscrizione, i documenti saranno memorizzati su idoneo supporto informatico.
Il trattamento dei dati sarà effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi
strettamente correlate agli obblighi, ai compiti e alle finalità descritte dalla presente informativa e, nel caso di firma grafometrica su tablet, i dati biometrici acquisiti non verranno utilizzati per finalità di identificazione e autenticazione.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
In particolare, il trattamento dei dati personali del Cliente per l’esecuzione dei contratti di fornitura e societario terminerà con l’estinzione degli stessi ovvero fino alla decorrenza del termine di prescrizione dei diritti scaturenti dai contratti medesimi.
Il trattamento dei dati personali del Cliente per le finalità di profilazione terminerà trascorso un anno dal termine del rapporto contrattuale con Power Energia Soc. Coop.
Parimenti, i trattamenti di dati personali del Cliente a fini marketing cesseranno trascorsi due anni dal termine del rapporto contrattuale. I dati saranno, altresì, comunicati a imprese terze che svolgeranno per conto di Power Energia Soc. Coop. compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa e saranno a loro volta designate quali responsabili del trattamento oppure opereranno in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. Si tratta, a titolo esemplificativo, di società che svolgono interventi tecnici sugli impianti, attività di acquisizione e di gestione della clientela, incassi e pagamenti, trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni e dei documenti alla clientela, archiviazione dei documenti relativi ai rapporti intercorsi con i Clienti, revisione contabile e certificazione di bilancio, istituti bancari e, previo espresso consenso del Cliente, a società che effettuano iniziative promozionali per conto di Power Energia Soc. Coop. o per proprie finalità o che svolgono sondaggi, ricerche e analisi di mercato per conto di Power Energia Soc. Coop.
La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali riconosce agli interessati il diritto d’accesso ai propri dati personali, nonché di ottenere le informazioni relative al trattamento o chiederne la rettifica, e la cancellazione, nonché di revocare il proprio consenso per quanto riguarda il trattamento per finalità di marketing.
Qualora ne ricorrano i presupposti, il GDPR riconosce agli interessati il diritto alla limitazione del trattamento e alla portabilità dei dati così come la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora l'interessato ravvisi una violazione dei suoi diritti ai sensi del GDPR. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del GDPR inviando:
- una raccomandata a Power Energia Soc. Coop., ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇)
- una mail a ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
Con le medesime modalità, l’interessato è tenuto a comunicare al titolare le variazioni sopravvenute dai dati trattati. La versione aggiornata della informativa è consultabile all’indirizzo web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
I dati del Cliente saranno trattati da Power Energia Soc. Coop. in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per i legittimi su esplicitati e, se necessario, aggiornati ai medesimi scopi.
