Contract
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E LA SOCIETA’ SPORTIVA ………………………………..................................... PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DEL CAMPO COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA
L’anno 2010 il giorno ….. del mese di tra il Comune di San Benedetto del Tronto
rappresentato dal Dirigente Settore Cultura, Sport, Turismo, Scuola e Giovani, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, residente per la carica che riveste in Xxxxx Xx Xxxxxxx x. 000 presso il Municipio, il quale agisce nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, giuste designazioni di attribuzione di gestione dei dirigenti conferite dallo Statuto Comunale
e
la Società Sportiva ………………………………………………………………. rappresentata dal signor ………………………………. nato a residente in
Via ……………………………….. C.F…………………………….
nella sua qualità di legale rappresentante,
PREMESSO che il Comune di San Benedetto del Tronto è proprietario del campo di atletica leggera, sito in via Sgattoni;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. … del …/…/… di cui la presente convenzione rappresenta l’allegato “C”;
RICHIAMATO il contratto di sponsorizzazione sottoscritto dal Comune di San Benedetto del Tronto e dalla Società concessionaria, fascicolo n del …/…/2010;
si stipula quanto segue:
ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L’Amministrazione Comunale affida alla Società Sportiva …………………………………………..…
nel prosieguo denominata concessionario, la gestione dell’impianto di proprietà comunale sito in San Benedetto del Tronto, in via Sgattoni loc. Ragnola, denominato Campo di Atletica Leggera di cui alla planimetria allegata, foglio catastale 24 particella 1524 sub 3 cat D6, sub 4 cat. C7, particella 1535, corredata di certificato di agibilità ed attestazione di Omologazione inscritto nel catasto impianti alla categoria “6C” FIDAL. L’affidamento in gestione comprende inoltre l’uso delle attrezzature a servizio dell’impianto. Della consistenza e dello stato di conservazione dei beni mobili e immobili oggetto della presente convenzione sarà fatta constatazione scritta in apposito verbale di consegna. La dismissione di eventuali attrezzature obsolete, di proprietà comunale, dovrà essere preceduta da apposita autorizzazione dell’ufficio patrimonio comunale.
ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha durata di dieci anni. Il mancato rispetto da parte del concessionario anche di uno solo dei patti del presente atto costituisce giusto motivo di revoca della convenzione. La parte concedente inoltre si riserva la facoltà di revoca in ogni tempo qualora motivi di pubblica utilità e/o il verificarsi di fatti e situazioni lo rendano opportuno a suo insindacabile giudizio.
ART. 3 UTILIZZO DELL’IMPIANTO
Il gestore destinerà l’impianto alla pratica dell’atletica leggera ed alla preparazione atletica assicurando il più ampio soddisfacimento alla domanda avanzata in tal senso dai cittadini, da tutte le associazioni e società sportive di atletica, Enti, gruppi prioritariamente quelli operanti nel territorio comunale.
Esso potrà essere utilizzato anche per la realizzazione di altre iniziative sportive, purché compatibili con la natura dell’impianto in oggetto, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale in accordo con il gestore.
Il gestore dovrà utilizzare l’impianto e far utilizzare l’impianto in modo corretto osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia di sicurezza dei posti di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. e di sicurezza degli spettatori, con riferimento al D.M. 18/03/96 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, adottando di volta in volta gli accorgimenti e le prescrizioni necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività, compatibilmente con lo stato dell’impianto.
In particolare il gestore dovrà:
- individuare, nominare, organizzare il servizio di prevenzione e protezione con i relativi responsabili comunicandone i nominativi;
- definire le squadre di emergenza (antincendio e di pronto soccorso) e provvedere agli obblighi previsti per legge.
Nello specifico il gestore dovrà provvedere a redigere un apposito “Piano di Emergenza” specifico per l’impianto di che trattasi ai sensi dell’art. 19 del DM 18/3/96 e provvedere a quanto disposto dal Dlgs.81/2008 compresi gli obblighi previsti dagli articoli n. 26 e 28 (elaborazione di documenti valutazione del rischio e Documento di valutazione del rischio interferenze con tutte le aziende, imprese o altre organizzazioni che andranno a svolgere attività nel sito in oggetto).
Alla scadenza del periodo dell’affidamento, il Comune entrerà in possesso dei suddetti piani e documenti senza nulla dovere all’affidatario.
Il gestore negli orari di apertura al pubblico assicura il libero accesso anche a tutti i cittadini praticanti la disciplina sportiva dell’atletica leggera alle tariffe fissate dall’Amministrazione Comunale.
Il Comune riserva, a sé o a terzi da esso indicati, la possibilità di utilizzare l’impianto, compatibilmente con l’attività del gestore, per un massimo di 15 (quindici) giornate all’anno per lo svolgimento di manifestazioni sportive di pubblico interesse. L’uso gratuito dell’impianto sarà inoltre concesso per lo svolgimento degli allenamenti estivi della Nazionale di Sci ove previsto da apposita convenzione tra Comune e FISI, da comunicare con almeno dieci giorni di anticipo.
Il gestore si impegna a consentire l’utilizzo della pista di atletica, delle palestre annesse e delle attrezzature e di quant’altro in dotazione, ai terzi utilizzatori: Scuole, Enti ed altre associazioni sportive. L’autorizzazione a tale utilizzo sarà rilasciata dal gestore e dovrà riguardare la pratica di discipline sportive proprie della tipologia dell’impianto o comunque lo svolgimento di attività compatibili con tale tipologia nel rispetto delle norme regolamentari. Il gestore per l’utilizzo dell’impianto a terzi, avrà diritto alla riscossione diretta delle tariffe da parte degli utilizzatori.
ART. 4 ONERI A CARICO DEL GESTORE
Sono a carico del gestore le spese di manutenzione ordinaria atte a conservare e gestire il complesso sportivo in buono stato. Rientra tra la manutenzione ordinaria l’adeguamento dell’impianto alle norme federali in materia di omologabilità e quant’altro sia imposto da autorità amministrative, sportive e di ordine pubblico, purché gli interventi non comportino modifiche tali da configurarsi come manutenzione straordinaria, nonché la preparazione, la manutenzione e l’allestimento degli impianti in occasione di gare o manifestazioni organizzate da altri soggetti sportivi regolarmente autorizzati.
Le operazioni che devono essere garantite possono essere così riassunte:
1) Apertura all’utenza dell’impianto sulla base di un calendario annuale concordato con il Comune;
2) Interventi di manutenzione ordinaria tra cui si intendono:
- apertura e chiusura dell’impianto sulla base del calendario annuale concordato con il Comune;
- manutenzione e riparazione delle recinzioni;
- riparazione di intonaci interni, pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne, e comunque finiture superficiali danneggiate;
- riparazioni e sostituzioni di rubinetterie e apparecchiature idro-sanitarie in genere;
- riparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti interni ed esterni comprese le parti accessorie;
- riparazioni e sostituzioni degli impianti elettrici installati e delle parti terminali d’uso;
- manutenzione dell’arredamento mobile e delle attrezzature;
- pulizia generale delle apparecchiature costituenti gli impianti di riscaldamento – condizionamento;
- manutenzione e cura di tutti gli spazi destinati a verde posti all’interno della recinzione, inteso come sfalcio periodico del prato, potatura e pulizia elle piante e arbusti, annaffiatura, concimazione e /o trattamenti specifici se necessari; ove gli interventi richiedessero l’uso di macchinari complessi, gli stessi saranno garantiti dall’Ente;
- pulizia del manto sintetico prima dello svolgimento delle gare;
- mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio dell’impianto;
- pulizia quotidiana di tutti gli spazi interni ed esterni dell’impianto sportivo, degli arredi, vetrate e infissi;
3) Assunzione diretta degli oneri riferiti alle utenze elettriche, idriche, telefoniche e di riscaldamento riferita al funzionamento dell’impianto;
4) Corretto e puntuale espletamento delle funzioni di custodia e pulizia dei beni mobili ed immobili ricevuti in uso. E’ cura del gestore in concomitanza delle manifestazioni sportive, eseguire tutte le incombenze connesse alle problematiche inerenti l’ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi di Polizia e la Polizia Municipale, fornendo loro ogni collaborazione richiesta;
5) In occasione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività autorizzate ai terzi, il gestore dovrà provvedere a preparare l’allestimento e la manutenzione dell’impianto per la fruizione. Tutto ciò che concerne l’utilizzo di attrezzature da parte di terzi dovrà essere concordato preventivamente sulla base del regolamento d’utilizzo. Il gestore metterà a disposizione le attrezzature di proprietà comunale inventariate. Durante la manifestazione, la cura nell’utilizzo dell’impianto e la sistemazione delle attrezzature utilizzate al termine dell’evento sono a carico dei terzi utilizzatori;
6) Ottenimento a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni, nulla osta collaudi richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione, con riferimento anche agli immobili, alle strutture fisse e precarie e alle attrezzature ricevute in uso dal Comune.
ART. 5 RESPONSABILITA’ E GARANZIA FIDEJUSSORIA
Il Gestore esonera espressamente la Parte concedente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo dell’impianto e dai rapporti che andrà ad instaurare per l’assolvimento dei compiti e degli obblighi assunti con il presente atto. Terrà comunque sollevata la Parte concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose. A copertura della responsabilità per danni verso l’Amministrazione Comunale e della responsabilità civile verso terzi, che derivano dalla presente convenzione il gestore dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa con una società di assicurazione di primaria importanza di durata pari a quella della convenzione.
A garanzia degli obblighi e per le responsabilità dirette e indirette poste a carico della parte concessionaria, per effetto del presente atto la stessa dovrà fornire una garanzia fidejussoria rilasciata da un istituto di credito o assicurativo di primaria importanza per un importo pari a
€.15.495,00. La Società concessionaria dovrà essere titolare di polizza assicurativa per
€.1.032.914,00 per responsabilità civile verso terzi che frequentino l’impianto.
ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
Per lo svolgimento delle attività sociali di promozione sportiva gratuite rivolte in particolare alle scuole ed ai disabili e per le riduzioni tariffarie previste dal vigente regolamento, il Comune di San Benedetto del Tronto corrisponde alla parte concessionaria un contributo annuale onnicomprensivo di €. 20.000,00.
Il contributo verrà corrisposto in una unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno, dietro presentazione di rendiconto delle spese adeguatamente documentate e di tabulato d’incasso da parte del gestore accompagnato da una relazione dettagliata sull’attività sportiva svoltasi nell’impianto. Il contributo non potrà essere in nessun caso superiore alla differenza tra uscite ed entrate (deficit annuale). Per agevolare l’attività della società, il contributo potrà essere anticipato in seguito a richiesta, dietro presentazione di dichiarazione di responsabilità del gestore a restituire l’eventuale somma in eccesso all’atto della rendicontazione e sulla base di un piano di previsione.
Sono inoltre a carico del Comune:
- dotazione dell’attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva già presente presso la struttura, nelle condizioni di fatto in cui si trova;
- gli interventi di manutenzione ordinaria che richiedano l’impiego di macchine operatrici complesse in dotazione ai Servizi comunali, secondo programmi di intervento dell’Amministrazione formulati in relazione al normale uso dell’impianto;
- definizione delle tariffe d’uso;
- esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria;
- esecuzione di interventi strutturali dell’impianto sportivo;
- polizza assicurativa contro il furto e l’incendio degli immobili comunali.
ART. 7 -TARIFFE
Le tariffe per l’uso dell’impianto sono stabilite dalla parte concedente. La determinazione e la riscossione del corrispettivo d’uso da porsi a carico dell’utenza saranno effettuate dal gestore con l’applicazione del tariffario d’uso deliberato dall’Amministrazione comunale.
ART.8 - PUBBLICITA’ e ATTIVITA’ CONNESSE
Spetta al concessionario la gestione e l’incameramento della pubblicità, in qualunque forma realizzata, all’interno del perimetro dell’impianto.
Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all’interno del perimetro dell’impianto è soggetta al pagamento dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ove richiesti a norma di legge.
Il gestore si impegna a garantire gratuitamente uno spazio pubblicitario a disposizione dell’Amministrazione e diffondere gratuitamente, su richiesta del Comune, comunicati di pubblico interesse o relativi ad iniziative promosse dall’Amministrazione comunale.
E’ autorizzato lo svolgimento delle attività connesse all’uso dell’impianto purché in regola con le autorizzazioni e le norme di legge previste per l’esercizio delle stesse.
ART. 9 – CONTROLLI
Il Comune di San Benedetto del Tronto ha libero accesso agli impianti, attraverso propri tecnici e funzionari, per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sulla conduzione dell’impianto e sul rispetto della presente convenzione in generale, senza per altro assumere alcune responsabilità al riguardo.
Le eventuali carenze manutentive saranno contestate al gestore che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di tempo fissati dal Comune; trascorso il termine interverrà il Comune con spese poste a carico del Concessionario, che verranno detratte dal contributo di cui all’art. 6.
Nel caso in cui da detti controlli possa ravvisarsi un uso indiscriminato del bene, atto a danneggiare la struttura od un uso contrario allo scopo destinato, l’amministrazione ha la facoltà di revocare la convenzione.
ART.10 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese di collazione e conseguenti alla stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico della Società concessionaria. Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 23/04/85 n. 131 la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso.
ART.11 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le norme stabilite dal regolamento per l’uso del campo di atletica leggera approvato con deliberazione consiliare n. 83 del 12/08/2002 e le norme del Codice Civile in materia contrattuale.
La presente convenzione viene approvata integralmente e totalmente. La stessa risulta suddivisa in nr. ….. pagine, in nr. …… articoli.
p. Il Comune di San Benedetto del Tronto per il Concessionario La Dirigente