ARPACAL Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria .
| ARPACAL | |
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria . |
Fornitura e posa in opera di cappe chimiche ed arredi da laboratorio, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata da esperirsi sul Xx.XX di Consip (RdO Aperta) da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in esecuzione della Delibera n….del…
CODICE CIG: CODICE GARA:
Documento preliminare DUVRI
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
(Preventivo allegato agli atti di gara)
Ai sensi dell’Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Impresa/Azienda | ArpaCal - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria |
Datore di Lavoro o Legale Rappresentante | On. Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXXX |
Luogo e data stesura | Catanzaro – Giugno 2021 |
Revisione: | |
N° revisione | 0 |
Motivazione | Emissione preventiva per gara affido |
Firma del documento per presa visione
Datore di Lavoro
Nominativo:
Firma:
Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)
Nominativo:
Firma:
Addetto al servizio di prevenzione /antincendio ed evacuazione
Nominativo: , .
Firma:
Addetto al servizio di pronto soccorso
Nominativo:
Firma:
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Nominativo:
Firma:
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) (in assenza del RLS)
Nominativo: ……………………………………………..
Firma:
Medico Competente
Nominativo:
Firma:
Altro soggetto
Nominativo: ……………………………………………..
Firma:
Premessa
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti - DUVRI viene redatto in conformità alle direttive del D. Lgs.
81/08, e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), ed indica le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze nell’esecuzione delle forniture in appalto, o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Questo documento viene redatto dal datore di lavoro committente e deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera.
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere (art. 26 del D.Lgs.81/2008):
• La cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
• La coordinazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Prima dell’avvio della fornitura occorre:
• Verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato.
• Autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi relativamente al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.
La valutazione dei rischi riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli legati allo stress lavoro-correlato, quelli che riguardano le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all’età ed alla provenienza da altri Paesi.
Contenuti minimi del DUVRI
Il DUVRI redatto a conclusione della valutazione dei rischi deve avere data certa e contenere (Art. 28 del D.Lgs.
81/2008):
• Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
• L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
• Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
• L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
• L’individuazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
• L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
Il DUVRI verrà modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.
A tal fine, il S.P.P., il R.U.P. ed un rappresentante della ditta appaltatrice, prima dell’avvio delle forniture che necessitino di installazione e collaudo della strumentazione e successiva istruzione del personale nel corso di una riunione di coordinamento verificheranno la necessità di aggiornare/modificare e/o integrare il presente DUVRI.
La normativa vigente per la valutazione dei rischi interferenti
Di seguito si riportano:
• L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
• Le novità apportate dal decreto Legge 69/2013 (Decreto del Fare)
Art. 26 del Testo Unico e s.m.i.
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato
in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a
ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro .
Le novità del Decreto del Fare
Il cosiddetto “Decreto del Fare”, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98),
modifica l’art. 26 introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni:
1. Previsione dell’incaricato (comma 3):
in alternativa al DUVRI, il DLC potrà individuarlo, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico; la Norma ha l’obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l’individuazione di una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nell’azione di cooperazione e coordinamento.
2. Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra (comma 3 bis):
relativamente all’affidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini- giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i.. Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
In caso di attività a basso rischio infortunistico il DUVRI potrà essere sostituito dall’individuazione dell’incaricato; in tali contesti, questi potrà quindi sovrintendere anche ad attività di rilevante importanza, in termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno.
Descrizione dell’opera
Oggetto dell’appalto è la fornitura di cappe chimiche aspiranti e relativi arredi tecnici a supporto della rete
laboratoristica Arpacal.
La fornitura di che trattasi dovrà essere eseguita nel rispetto dei protocolli di sicurezza, del D.lgs 81/08 del 09.04.2008 (T.U. in materia dì sicurezza).
Il DUVRI è riferito ad unico lotto:
quantità | Descrizione della Fornitura | Sede di consegna e posa in opera |
N. 2 | Cappa chimica per Alti Aggressivi con piano e rivestimento in gres monolitico - Dim. mm 1800x900x2550 (lxpxh) | n.1 c/o il Laboratorio Chimico Dip. Prov.le ARPACAL di Reggio Calabria sito in Xxx Xxxxxxxxxx, Xxx.xx Xxxxxxx x.0 x/x xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Dip. Prov.le ARPACAL di Cosenza sito in V.le Trieste, 31 (II PIANO SENZA ASCENSORE) |
N. 6 | Cappa chimica per solventi con piano in gres monolitico e rivestimento in hpl - Dim. mm 1800x900x2550 (lxpxh) | n. 2 c/o il Laboratorio Chimico Dip. Prov.le ARPACAL di Reggio Calabria sito in Xxx Xxxxxxxxxx, Xxx.xx Xxxxxxx x. 0 c/o il Laboratorio Chimico Dip. Prov.le ARPACAL di Cosenza sito in X.xx Xxxxxxx, 00 (XX XXXXX XXXXX ASCENSORE) n.1 c/o il Laboratorio Chimico Dip. Prov.le ARPACAL di Catanzaro, sito in v.le Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxxx xxxx |
Xx 0 | Cappa chimica per solventi con piano in gres monolitico e rivestimento in hpl - Dim. mm 1500x900x2550 (lxpxh) | n.2 c/o il Laboratorio Chimico Dip. Prov.le ARPACAL di Catanzaro, sito in x.xx Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxxx xxxx |
X.0 | Xxxxx xxxxxxx per radionuclidi con piano in acciaio - Dim. mm 1500x900x2550 (lxpxh) | n. 1 c/o il Laboratorio Chimico Dip. Prov.le ARPACAL di Reggio Calabria sito in Xxx Xxxxxxxxxx, Xxx.xx Xxxxxxx |
X.0 | Xxxxx xxxxxxx per lavorazione amianto con piano in gres monolitico - Dim. mm 1500x900x2550 (lxpxh | n.1 c/o il Centro Regionale Geologia ed Aminato sito in Xxx xxxxx Xxxx, |
Xxxxxxxxxxxx XX | ||
n. 3 c/o il Laboratorio Chimico Dip. Prov.le ARPACAL di Reggio Calabria sito in Xxx Xxxxxxxxxx, Xxx.xx Xxxxxxx | ||
x. 00 | Attività di verifica in situ post installazione (EN 14175-4) | n. 3 c/o il Laboratorio Chimico Dip. Prov.le ARPACAL di Cosenza sito in X.xx Xxxxxxx, 00 (XX XXXXX XXXXX ASCENSORE) |
n. 2 c/o il Laboratorio Chimico Dip. Prov.le ARPACAL di Catanzaro, sito in x.xx Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxxx lido | ||
n. 4 c/o il Laboratorio Chimico Dip. Prov.le ARPACAL di Reggio Calabria sito in Xxx Xxxxxxxxxx, Xxx.xx Xxxxxxx | ||
x. 00 | Attività di smontaggio e smaltimento cappe chimiche esistenti | n. 5 c/o il Laboratorio Chimico Dip. Prov.le ARPACAL di Cosenza sito in X.xx Xxxxxxx, 00 (XX XXXXX XXXXX ASCENSORE) |
n. 3 c/o il Laboratorio Chimico Dip. Prov.le ARPACAL di Catanzaro, sito in x.xx Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxxx lido |
Anagrafica dei cantieri
Comune di | Catanzaro |
(prov.) | CATANZARO |
Via | Xxx Xxxxxxxxx - Xxx. Xxxxx |
x.xxxxxx (xx xxxxxxxx) | xxx |
XXX | 00000 |
Xxxxx | Xxxxxxxxx |
Inizio lavori | ----- |
Fine lavori | ----- |
Titoli abilitativi | Non necesario |
Entità presunta uomini/giorno | ----- |
Comune di | Cosenza |
(prov.) | COSENZA |
Via | Xxxxx Xxxxxxx |
x.xxxxxx (xx xxxxxxxx) | |
XXX | 00000 |
Xxxxx | Xxxxxxx |
Inizio lavori | ----- |
Fine lavori | ----- |
Titoli abilitativi | Non necesario – Locali senza asensore |
Entità presunta uomini/giorno | ----- |
Comune di | Castrolibero |
(prov.) | CATANZARO |
Via | Xxx xxxxx Xxxx |
x.xxxxxx (xx xxxxxxxx) | |
XXX | 00000 |
Xxxxx | Xxxxxxxxxxxx |
Inizio lavori | ----- |
Fine lavori | ----- |
Titoli abilitativi | Non necesario |
Entità presunta uomini/giorno | ----- |
Comune di | Reggio Calabria |
(prov.) | Reggio di Calabria |
Via | Xxx Xxxxxxxxxx xxx - Xxxxxxx Sup. |
n.civico (se presente) | |
CAP | 00000 |
Xxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxx |
Inizio lavori | ----- |
Fine lavori | ----- |
Titoli abilitativi | Non necesario |
Entità presunta uomini/giorno | ----- |
Responsabili del cantiere e della sicurezza
Committente dei lavori | ArpaCal - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria |
Progettista | |
Responsabile dei Lavori | On. Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXXX |
Direttore dei Lavori | |
CSP - Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione | ---- |
CSE – Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione | ---- |
Responsabile unico del procedimento | Dott.ssa Xxxxxx De Xxxxx |
Imprese esecutrici
Dati generali delle varie imprese che realizzano l’opera, o parti di essa.
I paragrafi 4.1 e 4.2 devono essere compilati per ogni impresa aggiudicataria o comunque presente
Dati generali dell’impresa esecutrice
Ragione Sociale (Denominazione azienda) | |
Datore di Lavoro (Cognome e nome) | |
Partita Iva / Codice Fiscale | |
Sede legale / operativa: | |
Via | |
n. | |
CAP | |
Città | |
Tel | |
Fax | |
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) | |
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) | |
Medico Competente | |
Responsabili delle emergenze: | |
Responsabile Prevenzione Incendi | |
Responsabile Evacuazione | |
Responsabile Primo Soccorso |
Dati dei lavoratori dell’Impresa esecutrice
Matricola | Cognome | Nome | Inquadramento Professionale |
Valutazione Documentale
Il S.P.P., il R.U.P. ed un rappresentante della ditta appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, in un incontro
formale, provvederanno a informarsi reciprocamente circa:
• gli elementi tecnici e sostanziali della valutazione del rischio ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. della stazione appaltante e appaltatrice;
• il Piano di Sicurezza della Ditta appaltatrice nonché tutta la documentazione a corredo relativa a:
▪ nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della stazione appaltante e appaltatrice;
▪ nominativo del Medico Competente della stazione appaltante e appaltatrice;
▪ nominativi del personale della stazione appaltatrice coinvolto nell’espletamento dell’attività;
▪ formazione e addestramento dei dipendenti in relazione ai rischi individuati nel DVR della ditta appaltatrice.
AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI EMERGENZA DEL COMMITTENTE
Nel corso delle attività di sopralluogo obbligatorio, di consegna ed installazione della strumentazione; di
collaudo ed istruzione del personale, la ditta appaltatrice svolgerà le attività appaltate oggetto del capitolato tecnico secondo le modalità concordate con il RUP al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi da interferenza con le attività di ARPACal.
Le attività di installazione, collaudo e messa in esercizio della strumentazione di cui sopra che interessano i laboratori andranno eseguite sotto la supervisione del Responsabile del Laboratorio o di un suo delegato.
Non saranno utilizzate sostanze e preparati pericolosi né attrezzature, macchine o mezzi se non in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sui rischi da rumore, vibrazione e o altri rischi fisici, chimici e biologici.
Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto (barrare il quadratino che interessa)
x | Atrio/Corridoio | x | Locale di servizio e deposito | |||
x | Ufficio/Studio | Officina | ||||
x | Aula/stanza | x | Zone controllate (accesso regolamentato) | |||
Laboratorio Informatico | Zona sorvegliata (accesso regolamentato) | |||||
x | Laboratorio Chimico | x | Servizi igienici | |||
x | Laboratorio Biologico/Biochimico | |||||
x | Laboratorio Agenti fisici |
b) descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell’appalto
Fasi di lavoro | Descrizione dell’attività |
A | Sopralluogo obbligatorio. |
B | Consegna ed installazione della strumentazione |
C | Collaudo ed istruzione del personale |
c) Rischi specifici (barrare il quadratino che interessa)
x | agenti chimici pericolosi | gas tossici | ||||
agenti cancerogeni mutageni | x | gas compressi non tossici | ||||
x | agenti biologici | x | liquidi criogeni | |||
radiazione laser | x | agenti chimici infiammabili e/o esplosivi | ||||
x | radiazioni ionizzanti | x | organi meccanici in movimento | |||
radiazioni non ionizzanti | lavoro in quota (>2 metri) | |||||
carichi sospesi | x | automezzi di lavoro | ||||
x | rumore | presenza di fiamme libere | ||||
vibrazioni | x | rischio elettrico | ||||
rischi da apparecchiature speciali (specificare) |
d) Rischi convenzionali (barrare il quadratino che interessa)
rete fognaria | rete telefonica | |||||
x | distribuzione acqua | rete idrica antincendio | ||||
x | impianto elettrico | |||||
x | impianto di ventilazione e di areazione | |||||
x | distribuzione gas tecnici |
e) Gestione delle emergenze
Il Piano di Emergenza ed Evacuazione vigenti presso le Strutture sono visionabili presso la Direzione - Servizio di Prevenzione e Protezione Xxx xxxxx Xxxxxx, xx 00/x-x Xxxxxxx. All’interno di ogni struttura è presente un quadro con la planimetria dell’edificio, i percorsi d’esodo, l’ubicazione dei sistemi antincendio.
I numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono
VERIFICA ATTIVITA’ INTERFERENZIALI
Per interferenza di intende ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva.
Nell’elenco di seguito riportato si individuano i rischi presenti nei luoghi di lavoro durante le attività in appalto e il livello del rischio interferenziale suddiviso nelle seguenti categorie:
• A=1-4 lieve
• B=6-8 medio
• C=9-16 grave.
Definiti il danno (D) e la probabilità (P), il rischio (R) viene automaticamente graduato mediante la formula: R = P × D
Le interferenze si verificano tra ORIGINE→DESTINATARIO, principalmente in due modi:
• Dal Committente verso Appaltatore C→A
• Dall’Appaltatore verso il Committente A→C
Rischi legati all’attività lavorativa | Livello del rischio interferenziale | Origine e destinatario |
Rischio da movimentazione mezzi | A | C→A A→C |
Rischio da movimentazione dei carichi | A | C→A A→C |
Rischio incendi | A | C→A |
Intralcio | A | C→A A→C |
Sovrapposizione attività | A | C→A |
Rischio Elettrico | A | A→C C→A |
Caduta materiali | A | A→C |
Rischio Rumore | A | A→C |
Rischio Chimico | A | A→C |
Rischio Biologico | A | A→C |
Scivolamento/caduta | A | A→C |
Gas compressi | A | A→C |
Radiazioni ionizzanti | A | A→C |
Misure di prevenzione e protezione dai rischi
In relazione ai rischi sopra riportati vengono individuati di seguito le misure di prevenzione o protezione (adottate dal Committente e dall’appaltatore) che vengono messe in atto per eliminare il rischio o se non è possibile ridurlo al minimo, prevedendo anche la gestione del rischio residuo:
Fattore di rischio | Luogo di lavoro | Misure da adottare | A cura di | Stato di attuazione | |
SI | Da attuare al momento della lavorazione | ||||
Rischio da movimentazione mezzi | Area esterna sedi agenziali | Lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto del codice della strada e/o della segnaletica presente. Cautela nel procedere a piedi | ARPACal Appaltator e | X | |
Rischio da movimentazione dei carichi | Agenzia | Utilizzare mezzi ed attrezzature che facilitano la movimentazione dei carichi: carrelli, transpallets. | ARPACal Appaltator e | x | |
Xxxxxxx incendi | Agenzia | Fruibilità delle vie di esodo Evitare di lasciare incustodite sostanze infiammabili | ARPACal | X | |
Intralcio | Agenzie | La zona oggetto della lavorazione deve essere interdetta al personale non addetto | ARPACal Appaltator e | X | |
Sovrapposizione attività | Agenzia | Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali | ARPACal | X | |
Agenzia | Xxxx’eventualità di “Sovrapposizione Attività” saranno effettuate le opportune azioni di informazione/coordinamento dei soggetti interessati | ARPACal Appaltator e. | X | ||
Rischio elettrico | Agenzia | Gli impianti elettrici devono essere conformi alla normativa ed utilizzati secondo le norme di buona tecnica | ARPACal | X | |
Le modifiche apportate devono essere connesse alle attività contrattuali e formalmente autorizzate ed in seguito certificate e verificate. | Appaltator e | X |
Fattore di rischio | Luogo di lavoro | Misure da adottare | A cura di | Stato di attuazione | |
SI | Da attuare al momento della lavorazione | ||||
Utilizzo DPI ed attrezzature idonee. | |||||
Caduta materiali | Agenzia | Adeguata segnalazione della zona sottostante la lavorazione | Appaltator e | X | |
Agenzia | Interdire la zona, in accordo con le disposizioni interne ARPACal, a personale, mezzi, macchinari ARPACal ed altre ditte | ARPACal Appaltator e | X | ||
Rischio rumore | Agenzia | Utilizzo di macchinari ed attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose attualmente in vigore.. Fornitura dati sui livelli di rumorosità delle macchine utilizzate | Appaltator e | X | |
Rischio chimico | Agenzia | Durante le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei laboratori la stessa verrà effettuata con la supervisione del responsabile del laboratorio o suo delegato | ARPACal | X | |
Rischio biologico | Agenzia | Durante le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei laboratori la stessa verrà effettuata con la supervisione del responsabile del laboratorio o suo delegato | ARPACal | X | |
Scivolamento e caduta | Agenzia | Utilizzo di apposita cartellonistica di segnalazione | Appaltator e | X | |
Gas compressi | Agenzia | Aerazione adeguata dei locali. Ancoraggio delle bombole | ARPACal | X | |
Radiazioni Ionizzanti | Agenzia | Nomina Esperto qualificato, valutazione dei rischi e misure periodiche. | ARPACal | X |
Stima dei costi della sicurezza
Per l’attuazione delle misure previste dal presente documento, non sono previsti costi della sicurezza.
NORME DI SICUREZZA VIGENTI PRESSO LA SEDE
Le norme di sicurezza ed altre informazioni utili sono reperibili c/o il Servizio di Prevenzione e Protezione
X.X.X.X.Xxx.
Si riporta di seguito elenco (indicativo, non esaustivo) delle principali misure di prevenzione e protezione adottate nella Sede:
• è vietato fumare;
• è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
• è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
• è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
• è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
• è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
• è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale.
Nei laboratori (chimici, biologici, fisico, crga), in particolare:
• è vietato conservare ed assumere cibi e bevande;
• il personale deve:
o rispettare le elementari norme igieniche (ad es. lavarsi le mani alla fine del lavoro e non portare oggetti alla bocca);
o indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti, occhiali, otoprotettori, mascherine, ecc.;
o attenersi alle istruzioni fissate per ogni laboratorio dal Responsabile dello stesso;
OBBLIGHI DELLA DITTA
In particolare la ditta appaltatrice deve:
• adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale dell’ARPACal;
• rispettare scrupolosamente le procedure interne dell’Agenzia e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali e specifici;
• fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto delle funzioni svolte nella Sede e delle particolarità gestionali afferenti le singole attività che in esso sono espletate.
Nel rispetto di quanto sopra, è necessario:
• prima di effettuare i lavori, laddove vi siano attività in corso, avvisare gli operatori presenti, per essere messi a conoscenza di eventuali situazioni particolari e rischi specifici (procedure di lavoro, apparecchiature in funzione, prodotti e sostanze pericolosi utilizzati, ecc.), ed ottenere la relativa autorizzazione ad effettuare l’intervento;
• prendere preventivamente accordi con il personale dell’Agenzia nel caso, per necessità inerenti le loro prestazioni, i lavoratori della ditta appaltatrice debbano intervenire sugli impianti tecnici della struttura;
• al termine della giornata lavorativa gli addetti della ditta appaltatrice devono ricoverare i propri attrezzi, macchine e materiali nei locali resi disponibili dall’Agenzia nonché lasciare i locali e i piani di calpestio in ordine, in modo da non intralciare l’attività del personale dell’ARPACal;
La ditta appaltatrice e il proprio personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito alla organizzazione e attività svolte dall’Agenzia durante l’espletamento del servizio.
Il personale della ditta appaltatrice per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell’Agenzia:
• deve essere in numero minimo indispensabile;
• deve indossare gli indumenti di lavoro;
• deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull’indumento da lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte dall’art. 6 comma 1 e 2 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;
• non deve fumare;
• prima dell’inizio dei lavori devono essere attuate tutte le misure di sicurezza previste dal presente documento nonché quelle relative alle attività specifiche adottate dalla ditta;
• per eventuali ed eccezionali interventi su attrezzature e/o macchinari, autorizzati dal capitolato di appalto in relazione alle attività svolte, il personale della ditta dovrà consultare sempre i libretti di istruzione tecnica prima dell’inizio ed accertarsi che la fermata di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell’incolumità fisica propria e del personale di ARPACal;
• attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o di pericolo;
• nei locali con potenziali rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, a particolari agenti biologici ed a sostanze e preparati pericolosi, è opportuno indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
• non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
• non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
• la movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e con l’ausilio di appositi carrelli; In presenza di attività in corso da parte di operatori ARPACal, non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza;
• non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà dell’ARPACal;
• in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Piano di Emergenza dell’Agenzia;
• la ditta appaltatrice è tenuta a fornire al Servizio Prevenzione e Protezione la “Dichiarazione su misure di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori adottate per operare nell’ambito dell’ARPACal” ;
• la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione dell’ARPACal, tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicati nel presente documento ed altri che, successivamente, dovessero essere identificati.
La ditta appaltatrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:
Contenimento dell’inquinamento acustico | La ditta appaltatrice ha l’obbligo di contenere l’emissione di rumori nei limiti compatibili con le attività dell’Agenzia; pertanto dovrà prevedere l’utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose attualmente in vigore |
Contenimento dell’inquinamento ambientale | La ditta appaltatrice è obbligata al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo |
Contenimento per accidentale dispersione nonché presenza di sostanze e preparati pericolosi | Leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede. Non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrarne la presenza non aprire e maneggiarli utilizzati idonei DPI; non mescolare sostanze tra loro incompatibili |
Rimozione rifiuti | È di esclusiva competenza della ditta appaltatrice la gestione dei rifiuti derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento finale. |
Utilizzo macchine e attrezzature | Tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d’opera e i materiali necessari per l’esecuzione del servizio dovranno essere conferite dalla ditta appaltatrice È fatto assoluto divieto al personale della ditta appaltatrice di usare attrezzature dell’Agenzia, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali. In via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni dell’Agenzia, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del Responsabile dell’Agenzia o suo delegato; in questo caso, all’atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quant’altro eventualmente ceduto, la ditta appaltatrice dovrà verificarne il perfetto stato e la eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all’uso. |
Come richiamato e per tutta la durata dei lavori, è fatto obbligo a tutti gli operatori dell’impresa appaltatrice di esporre in modo ben visibile il cartellino identificativo riportante la fotografia, le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Prima di accedere all’area dei lavori i lavoratori dell’impresa appaltatrice dovranno essere identificati dall’accettazione lasciando un proprio documento in corso di validità all’operatore addetto all’ingresso; documento che ritireranno al momento di abbandonare la sede della struttura. Non sarà permesso l’accesso alla sede ad operatori che non siano stati in precedenza segnalati, come da procedura indicata, dalla ditta appaltatrice.
Il titolare dell’impresa appaltatrice, successivamente all’aggiudicazione, avrà cura di informare e formare i propri dipendenti rispetto alle disposizioni relative al piano di emergenza e alla nota informativa sui rischi che gli verrà consegnata dal Responsabile del procedimento.
ATTIVITÁ SVOLTA DALLA DITTA
(compilazione a cura della ditta)
Generalità
Ragione sociale | |
Sede Legale | |
Partita IVA | |
Numero di telefono | |
Numero di fax | |
Attività svolte | |
Settore |
Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta
Datore di Lavoro | |
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione | |
Medico Competente | |
RLS | |
Responsabile delle attività svolte in ARPACAL |
Altre informazioni
Personale che svolgerà le attività | |
Descrizione dei lavori (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI) | |
Attrezzature e materiali utilizzati (in caso di agenti chimici pericolosi allegare Schede di Sicurezza) | |
Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI) | |
Note |
Il S.P.P., il R.U.P. ed un rappresentante della ditta appaltatrice, prima dell’avvio delle forniture, nel corso dell’incontro/riunione verificheranno che:
• siano evidenziati i punti di cui sopra e si prenda atto delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’impresa è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottarsi in relazione all’attività all’interno dell’azienda,
• avvenga il coordinamento tra le parti sulle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto,
• rimanga a carico dell’impresa appaltatrice la valutazione e l’adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell’attività, la formazione dei lavoratori ed il rispetto delle norme di sicurezza
da parte degli stessi, l’impiego di attrezzature e macchinari a norma nonché l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale conformi alle normative vigenti.
L’X.X.X.X.Xxx. e la Ditta appaltatrice si impegnano ad aggiornare modificare o integrare il presente DUVRI nell’eventualità si manifestassero nuove esigenze, nonché a organizzare specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti.
Il presente documento è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigenti ed impegna le parti contraenti all’effettuazione di un’adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.
……….., …………….
Per l’X.X.X.X.Xxx | Per la Ditta Appaltatrice |
Responsabile Unico del Procedimento | Datore di Lavoro/Legale Rappresentante |