Regolamento per la gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Firenze.
Regolamento per la gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Firenze.
TITOLO I - Principi generali Art. 1 Finalità
Art. 2 Vocazione del territorio Art. 3 Unità di gestione
Art. 4 Piano annuale di gestione
Art. 5 Esercizio della caccia di selezione Art. 6 Modalità e mezzi di caccia
Art. 7 Distretti di caccia e loro assegnazione ai cacciatori di selezione Art. 8 Responsabile di distretto
Art. 9 Aree di pertinenza
Art. 10 Monitoraggio ed assegnazione dei capi Art. 11 Classi di prelievo
Art. 12. Caccia di selezione nei distretti e norme per il controllo dei capi abbattuti
Art. 13 Caccia di selezione all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e delle Aziende Agrituristico Venatorie (AAV)
Art. 14 Misure di sicurezza nella caccia di selezione
TITOLO III – Caccia al cervo dell’Appennino nei comprensori ACATER Art. 15. Esercizio della caccia al cervo appenninico
Art. 16. Mezzi di caccia e modalità Art. 17. Iscrizione ai distretti TITOLO IV – Caccia al cinghiale
Art. 18 Modalità della caccia al cinghiale
Art. 19 Esercizio della caccia al cinghiale in battuta
Art. 20 Distretti per la caccia al cinghiale in battuta nel territorio a caccia programmata
Art. 21 Caccia al cinghiale nel territorio a caccia programmata non vocato Art. 22 Modalità di caccia ed organizzazione del tterritorio a caccia programmata non vocato
Art. 23 Caccia al cinghiale all’interno delle AFV ed AAV
TITOLO V Recupero degli ungulati feriti con l'utilizzo del cane da traccia Art. 24 Generalita'
Art. 25 Abilitazine del recuperatore degli ungulati feriti Art. 26 Cani da traccia
Art. 27 Registro provinciale conduttori cani da traccia Art. 28 Attività di recupero
Art. 29 Addestramento ed allenamento dei cani da traccia TITOLO VI – Norme finali
Art. 30 Violazioni al presente regolamento
Art. 31 Entrata in vigore ed abrogazione di norme precedenti TITOLO I - Principi generali
La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l’intero territorio provinciale, compreso quello ricadente negli istituti faunistici e faunistico venatori anche a divieto di caccia nonché nelle aree altrimenti poste a divieto di caccia.
Il presente regolamento disciplina le modalità tecniche ed operative della caccia di selezione ai cervidi e bovidi, ovvero capriolo, daino, muflone e cervo, e della caccia al cinghiale.
La caccia alle citate specie è finalizzata al mantenimento della loro presenza sul territorio a livelli tali da minimizzare i danni alle colture agricole ed al patrimonio forestale, zootecnico e faunistico secondo i parametri fissati dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP).
La prevenzione dei danni alle colture agricole e forestali con i metodi dissuasivi è uno strumento necessario al loro contenimento dei danni alle produzioni agro-forestali e deve essere adottato dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), nonché dai gestori di istituti faunistici come integrativo della caccia alle citate specie.
Art. 2. Vocazione del territorio
La Provincia, sentiti gli ATC, individua nel PFVP le Aree Vocate e le Aree non vocate alle specie capriolo, daino, muflone, cervo e cinghiale. Nelle Aree Vocate si attua la gestione conservativa della specie in esame attraverso il conseguimento della Densità Obiettivo tenendo conto delle
specifiche agro-ambientali e silvo-colturali di tali aree al fine della salvaguardia delle colture e del patrimonio forestale e zootecnico. Nelle Aree Non Vocate il prelievo venatorio ha come finalità la gestione non conservativa della specie.
Le diverse tipologie di vocazionalità del territorio, per ciascuna specie, sono riportate su cartografia digitalizzata nell’archivio cartografico provinciale.
Art. 3 – Unità di gestione
Con il PFVP, la Provincia, sentiti gli ATC, individua per ogni specie Unità di gestione omogenee per vocazionalità, per ciascuna delle quali stabilisce i valori massimi e minimi di Densità Obiettivo, sulla base delle caratteristiche agro-ambientali e silvo-colturali, al fine della salvaguardia delle colture agricole e del patrimonio forestale e zootecnico e dell’equilibrio interspecifico faunistico.
Gli ATC suddividono il territorio a caccia programmata ricadente nelle Unità di gestione di cui al comma precedente, in Distretti funzionali all’organizzazione del prelievo venatorio. Per ciascun distretto l’ATC stabilisce la Densità Obiettivo sulla base dei limiti stabiliti nel PFVP per la Unità di gestione a cui esso appartiene.
I distretti hanno dimensioni variabili per ciascuna specie, in funzione della maggiore o minore mobilità della specie stessa. I distretti della specie capriolo, di dimensioni minori, devono sempre essere compresi all’interno dei distretti delle altre specie, di dimensioni superiori, in modo da costituirne la sommatoria dell’estensione. Per facilitare le attività di gestione, i distretti del cervo e del daino possono essere coincidenti.
Gli istituti faunistici e faunistico venatori ricadenti in ciascuna Unità di gestione, sono equiparati ai distretti di cui al precedente comma. La Densità Obiettivo per ciascun istituto è stabilita, in accordo con la Provincia, dal gestore dell’area, sulla base dei limiti stabiliti nel PFVP per la Unità di gestione a cui tale istituto appartiene.
Le Unità di gestione ed i Distretti sono riportati su cartografia digitalizzata nell’archivio cartografico provinciale.
Art. 4. Piano annuale di gestione
Ogni anno la Giunta Provinciale approva, in attuazione degli indirizzi del PFVP, il Piano Annuale di Gestione dei cervidi e bovidi ed il Piano Annuale di Gestione del cinghiale, sulla base delle proposte degli ATC e dei gestori di istituti privati.
Gli ATC e i gestori degli istituti privati inviano annualmente alla Provincia, con i tempi stabiliti con il regolamento regionale, la propria proposta di piano annuale comprendente i seguenti dati e informazioni:
a) Risultati dei piani di prelievo e di controllo dell’anno precedente suddivisi per ciascuna specie;
b) Risultati dei monitoraggi tardo invernali – primaverili realizzati secondo le modalità fissate dal PFVP;
c) Proposta di Piani di prelievo per ogni distretto di gestione; per cervidi e bovidi; i piani in area vocata alla specie, devono essere ripartiti per classi di sesso e di età;
d) Proposta di piani di controllo ai sensi dell’art. 37 L.R. 3/94, per gli istituti faunistici in divieto di caccia;
e) Elenco dei danni alle colture liquidati nell’anno solare precedente, causati da ungulati, suddivisi per distretto di gestione, indicanti coltura, quantità di produzione danneggiata, specie causante e entità economica del danno liquidato;
f) Piano di intervento per la prevenzione danni alle colture agricole e forestali;
g) Eventuale piano di foraggiamento dissuasivo, indicante luoghi, modalità e tempi di esercizio;
h) Proposta, per ogni distretto, di un eventuale contributo a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano dell’anno precedente o dal mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati;
i) Proposta di un eventuale contributo a carico dei cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale o alla caccia di selezione di cervidi e bovidi per la realizzazione del piano di gestione e proposta della destinazione di tale contributo.
I punti e), f), g), h) ed i) sono presentati esclusivamente dagli ATC. I contributi di cui ai punti h) ed i) sono introitati dagli ATC, il primo ad eventuale copertura dei danni, il secondo a copertura dei costi di gestione sulla base della proposta effettuata.
Art. 5. Esercizio della caccia di selezione
La caccia di selezione a cervidi e bovidi può essere svolta da cacciatori iscritti nel Registro Provinciale per la caccia di selezione. Per essere iscritti
al Registro Provinciale, i cacciatori di selezione devono avere conseguito la abilitazione alla caccia di selezione alle varie specie, presso la Provincia di Firenze o presso le altre Province toscane.
La Provincia di Firenze riconosce, per ciascuna specie, l’equipollenza di abilitazioni conseguite fuori regione, se ottenute in conformità alle linee guida indicate dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). In tal caso è riconosciuta a tali cacciatori la titolarità della iscrizione al Registro Provinciale.
Per esercitare la caccia al cervo al di fuori dei comprensori dell’Areale del Cervo Appenninico della Toscana e dell’ Xxxxxx Xxxxxxx (ACATER), oltre alla abilitazione conseguita presso la Provincia di Firenze, denominata “cervo base”, è valida anche l’abilitazione alla caccia del cervo appenninico di cui al successivo titolo III.
Art. 6. Modalità e mezzi di caccia
La caccia di selezione deve essere svolta con l’utilizzo di armi a canna rigata (carabina) previste dalla normativa regionale, munite obbligatoriamente di ottica di puntamento con sistema di ingrandimento.
Per l’esercizio della caccia di selezione è altresì consentito l’uso dell’arco, di potenza non inferiore a 50 libbre. Il cacciatore che intenda esercitare la caccia con l’arco, deve presentare alla Provincia ed in copia all’ATC una certificazione sottoscritta da un istruttore della Federazione Italiana Arceri di tiro in Campagna (FIARC), attestante una prova di tiro su campo autorizzato da una distanza non inferiore a metri 30 per il “Compound” e metri 20 per l’arco tradizionale. La prova sarà ritenuta valida con il risultato di 4 centri su 5 nell’area vitale della specie oggetto di bersaglio. Per area vitale si intende un bersaglio di diametro non superiore a 20 centimetri. Durante la caccia di selezione non possono essere detenuti contemporaneamente l’arma da fuoco e l’arco.
La caccia di selezione può essere svolta solo in forma individuale ed unicamente nelle forme dell'aspetto (su altana od altro punto di appostamento a terra) e della cerca.
La modalità della cerca può essere concessa dall’ATC solo a cacciatori che abbiano effettuato almeno due anni continuativi di caccia di selezione all’aspetto.
L'accesso al luogo di caccia (area di pertinenza per la cerca od appostamento assegnato per l’aspetto), ed il rientro da questi, deve avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia.
L'uso del cane nell’esercizio della caccia di selezione è vietato.
Art. 7. Distretti di caccia ed assegnazione ai cacciatori di selezione
Spetta all'ATC definire la perimetrazione dei Distretti nel territorio a caccia programmata e la distribuzione dei cacciatori di selezione per ciascuno di essi.
I criteri per la determinazione della saturazione dei distretti del capriolo sono definiti nel Piano Regionale Agricolo Forestale vigente (PRAF).
Gli Opzionisti C (art. 28 L.R. 3/94), possono iscriversi ad un solo distretto ed effettuare la caccia di selezione alle sole specie in esso gestite, salvo quanto previsto per la caccia al cervo appenninico.
Gli Opzionisti D (art. 28 L.R. 3/94), possono iscriversi a quattro distretti, tra i quali solo due per il capriolo distribuiti uno per ciascun ATC fiorentino.
I cacciatori nuovi abilitati, iscritti al Registro Provinciale, chiedono al Comitato di Gestione dell'ATC entro il 10 gennaio di ogni anno l'iscrizione ai distretti. Ugualmente, entro il 10 gennaio i cacciatori già iscritti ad un distretto possono chiedere all'ATC il trasferimento ad altra unità di gestione. Il trasferimento da un distretto ad un altro può essere richiesto solo da cacciatori che abbiano esercitato la caccia di selezione alla specie per un periodo non inferiore a 5 stagioni venatorie continuative nel medesimo distretto.
Art. 8. Responsabile di distretto
Il responsabile di ogni distretto, sulla base di indicazioni fornite dal personale tecnico dell'A.T.C, ha il compito di coordinare i cacciatori iscritti per l'esecuzione dei censimenti e delle altre operazioni di gestione del distretto.
1) Ciascun distretto è suddiviso dagli ATC in "aree di pertinenza", assegnandole ai cacciatori iscritti al distretto.
2) Con il termine “cogestione” si intende la possibilità di affidare a più cacciatori il piano di prelievo complessivo di più aree di pertinenza. Nelle aree in cogestione, l’ATC può autorizzare i cacciatori partecipanti ad attuare il prelievo a scalare dei capi disponibili.
Art. 10. Monitoraggio ed assegnazione dei capi
L'A.T.C., stabilisce annualmente modalità, luoghi e tempi del monitoraggio di cervidi e bovidi da parte dei cacciatori di selezione, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni tecniche del PFVP.
L’ATC stabilisce i criteri per la assegnazione dei capi ai cacciatori di selezione, sia opzionisti C che D, in forza delle competenze assegnategli dall’articolo 89 lettera d) D.P.G.R. 33/R/2011, dando comunque priorità, nei distretti ricadenti nelle aree non vocate, ai cacciatori opzionisti D. L’assegnazione di capi in prelievo è comunque obbligatoriamente subordinata alla partecipazione diretta del cacciatore ai censimenti annuali, e deve tenere conto altresì dell’impegno profuso nello svolgere le attività di gestione richieste dall’ATC stesso nonchè del comportamento tenuto dal cacciatore nelle precedenti stagioni venatorie. A tal fine, la Provincia provvede a tenere informati i due ATC fiorentini sulla avvenuta conclusione di eventuali procedimenti sanzionatori di cui al successivo articolo 30. Al fine di garantire la continuità del prelievo venatorio, l’ATC, con propri criteri, può riassegnare ad altro cacciatore l’area di pertinenza, il cui assegnatario non abbia ricevuto capi in prelievo.
Per ciascuna specie si distinguono le seguenti classi di sesso ed età:
Capriolo
- maschio adulto: maschio risultante con più di due anni di età dalla dentatura o qualunque maschio con trofeo di altezza maggiore a una volta e mezzo la lunghezza delle orecchie (18 cm);
- maschio sub-adulto (giovane): maschio risultante da 1 a 2 anni dalla dentatura o comunque forcuto o puntuto, con altezza del trofeo inferiore od uguale ad una volta e mezzo l’altezza delle orecchie (18 cm);
- femmina: qualsiasi femmina di età superiore ad un anno;
- piccoli: capi aventi meno di un anno di età.
Daino
maschio palancone: maschio con età superiore ai 5 anni o comunque maschio con pala larga almeno 5 cm nel punto minimo del terzo superiore del palco;
maschio balestrone: maschio con età copmpresa tra 2 e 5 anni o comunque con pala inferiore a 5 cm nel punto minimo del terzo superiore del palco;
maschio fusone: maschio con età compresa tra 1 e 2 anni e comunque con palchi privi di ramificazioni;
femmina : qualsiasi femmina di età superiore ad un anno compiuto; piccoli: di età inferiore all’anno
Muflone
xxxxxx xxxxxx: maschi sopra ai 5 anni di età
xxxxxx xxxxxxx: maschi di età compresa fra 2 e 5 anni arieti sub adulti: maschi con età compresa tra 1 e 2 anni femmine: sopra ai 2 anni
piccoli: di età inferiore all’anno
Cervo
maschio adulto :tra i 5 ed i 10 anni maschio giovane:tra i 2 ed i 5 anni maschio fusone:tra 1 e 2 anni
femmina adulta : qualsiasi femmina di età superiore ad un anno compiuto; nella classe femminile potranno essere distinte le femmine sottili con età compresa tra 1 e 2 anni;
piccoli: di età inferiore all’anno
Art.12. Caccia di selezione nei distretti e norme per il controllo dei capi abbattuti
1) La Provincia rilascia annualmente, ai sensi dell’articolo 6 bis comma 1 della L.R. 20/2002, ad ogni cacciatore iscritto ai distretti per la caccia di selezione a cervidi e bovidi, il tesserino sul quale annotare la giornata di caccia, i capi abbattuti, il numero di contrassegno applicato al capo prelevato di cui al successivo comma 2, ed il numero di prenotazione rilasciato dal sistema di teleprenotazione in uso presso l’ATC di cui al successivo comma 3. La Provincia si avvale degli ATC per la stampa e la consegna dei tesserini annuali ai cacciatori di selezione.
2) Ad abbattimento effettuato il cacciatore, prima di rimuovere l’animale dal luogo dell’abbattimento, deve immediatamente apporre su di esso l'apposito contrassegno numerato fornito dall'A.T.C.
3) A fini gestionali e statistici, l’ATC utilizza per la comunicazione delle uscite e dei rientri sistemi di prenotazione informatici o telefonici, secondo le modalità e gli obblighi stabiliti dall’ATC stesso.
4) Ai fini del controllo dei capi abbattuti, i cacciatori devono consegnare agli ATC il trofeo e/o entrambe le emimandibole debitamente scarnificati entro il 30 maggio di ogni anno.
5) L’ATC provvede alla restituzione del trofeo al cacciatore che ne faccia richiesta, provvedendo anche anche alla fornitura del contrassegno di cui all’articolo 10 L.R. 3/95.
6) Per questioni gestionali per consentire il controllo dei capi abbattuti, gli ATC possono allestire appositi punti.
Art. 13. Caccia di selezione all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e delle Aziende Agrituristico Venatorie (AAV)
1) La caccia di selezione a cervidi e bovidi all’interno delle AFV e delle AAV viene effettuata secondo le modalità indicate all’articolo 91 del
D.P.G.R. 33/R/2011. I piani di prelievo sono approvati dalla Provincia, sulla base dei risultati dei censimenti effettuati per ciascuna specie dal gestore dell’azienda e sulla base della Densità Obiettivo stabilita per ciascun istituto nell’ambito dei limiti indicati nel PFVP per la Unità di gestione a cui esso appartiene.
2) Per le AAV, il piano di prelievo è approvato previo accordo tra Provincia, ATC e titolare dell’’autorizzazione dell’istituto, ratificato con apposito atto della Provincia.
3) Ad abbattimento effettuato il cacciatore, prima di rimuovere l’animale dal luogo dell’abbattimento, deve immediatamente apporre su di esso l'apposito contrassegno numerato fornito dall’Azienda. I contrassegni devono riportare il nominativo dell’Azienda, la stagione venatoria ed il numero progressivo. Gli stessi dati sono riportati, con i tempi previsti dal regolamento regionale, nei registri tenuti dall’Azienda.
4) Qualora il cacciatore intenda conservare il trofeo del capo abbattuto deve richiedere alla Provincia il contrassegno di cui all’articolo 10 della L.R. 3/95, previa presentazione del permesso numerato di caccia rilasciato dalla Azienda dove è avvenuto l’abbattimento, riportante gli estremi del numero di contrasegno apposto al capo abbattuto di cui al comma precedente.
Art.14. Misure di sicurezza nella caccia di selezione
Durante la caccia di selezione e nel corso degli interventi di controllo, in tutto il territorio provinciale, ogni cacciatore è obbligato ad indossare, sopra agli altri capi d’abbigliamento, un capo ad alta visibilità di colore arancione. Questo accessorio deve essere indossato per tutto il periodo dell’azione di caccia.
TITOLO III - Caccia al cervo dell’Appennino nei comprensori ACATER Art.15. Esercizio della caccia al cervo appenninico
La caccia di selezione al cervo appenninico nei comprensori ACATER può essere svolta da cacciatori che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso la Provincia di Firenze o presso le altre Province toscane e che siano iscritti al Registro Provinciale per la caccia di selezione. La Provincia di Firenze riconosce l’equipollenza di abilitazioni alla caccia del cervo delle popolazioni appenniniche conseguite fuori regione, se ottenute in conformità alle linee guida indicate dall’ISPRA. In tal caso, è riconosciuta a tali cacciatori la titolarità alla iscrizione al Registro Provinciale.
Art. 16. Mezzi di caccia e modalità
La caccia al cervo dell’Appennino può essere svolta esclusivamente con fucile con le caratteristiche indicate dalla normativa regionale.
Il cervo dell’Appennino nei comprensori ACATER è prelevato con la caccia di selezione, unicamente nelle modalità dell’aspetto e della cerca.
Art. 17. Iscrizione ai distretti
Ciascun cacciatore abilitato al prelievo del cervo appenninico ed iscritto all’ATC competente può iscriversi, a livello regionale, ad un solo distretto di gestione ricadente nei comprensori ACATER.
Gli Opzionisti D hanno titolo di priorità per l’iscrizione a un distretto di gestione del cervo appenninico, che rientra numericamente nell’ambito dei quattro distretti a cui tali opzionisti possono iscriversi.
Gli Opzionisti C possono iscriversi a distretti disponibili alla caccia del cervo appenninico, indipendentemente dal distretto del capriolo cui sono iscritti, previa eventuale rinuncia al prelievo del cervo delle popolazioni non appenniniche.
TITOLO IV - Caccia al cinghiale
Art. 18 . Modalità della caccia al cinghiale
La caccia al cinghiale è esercitata in battuta, salvo i casi previsti dall’articolo 98 comma 1 D.P.G.R. 33/R/2011, ovvero nelle AFV, nelle AAV e nel territorio a caccia programmata non vocato alla specie, dove, oltre che in battuta, può essere svolta anche nelle modalità dell’aspetto da punti fissi
con le modalità e gli orari della caccia di selezione e della cerca anche con l’uso del cane.
Art. 19. Esercizio della caccia al cinghiale in battuta
1) La caccia al cinghiale in battuta può essere svolta esclusivamente da cacciatori iscritti nel Registro Provinciale per la caccia al cinghiale riuniti in squadre. Per essere iscritti al Registro Provinciale, i cacciatori devono possedere i requisiti indicati all’articolo 95 D.P.G.R. 33/R/2011.
2) La Provincia di Firenze riconosce, ai fini della iscrizione al registro, l’equipollenza di abilitazioni all’esercizio venatorio conseguite fuori regione, se comprensive, nei programmi di esame, delle norme di sicurezza sulla caccia al cinghiale.
3) Il numero minimo di cacciatori iscritti a ciascuna squadra, il numero minimo di partecipanti alle battute ed il numero totale di squadre in Provincia di Firenze sono definiti secondo le indicazioni dell’articolo 98 del
D.P.G.R. 33/R/2011. La fusione di due squadre non dà diritto alla costituzione di squadre nuove.
4) Per la caccia al cinghiale in battuta devono essere utilizzate le armi e i mezzi previsti dalla normativa regionale vigente.
5) Ad ogni capo abbattuto deve essere apposto, prima della rimozione dall’area di battuta, il contrassegno inamovibile fornito dagli ATC.
6) A fini gestionali e statistici, l’ATC può utilizzare per la comunicazione delle battute sistemi informatici o telefonici, secondo le modalità e gli obblighi stabiliti dall’ATC stesso.
7) Gli interventi in battuta devono essere preventivamente segnalati con appositi cartelli con la scritta “Attenzione caccia al cinghiale in corso”, da sistemare all’inizio ed alla fine delle poste e lungo le vie di accesso all’area di intervento.
Art. 20. Distretti per la caccia al cinghiale in battuta nel territorio a caccia programmata vocato
Spetta all'A.T.C. definire, nel territorio a caccia programmata vocato alla specie, la perimetrazione dei distretti per la caccia al cinghiale in battuta. Nell’ambito di ogni distretto, l’ATC individua le aree di battuta; i distretti e le aree di battuta sono riportati su cartografia digitalizzata nell’archivio cartografico provinciale.
Gli ATC assegnano le aree di battuta alle squadre seguendo, tra le varie modalità indicate dalla normativa regionale, il seguente ordine di priorità:
a) assegnazione diretta (se sussistono le condizioni indicate all’articolo 98 comma 11 D.P.G.R. 33/R/2011 e con le ulteriori possibilità in esso previste)
b) rotazione programmata
c) sorteggio giornaliero
Prima della apertura della stagione venatoria al cinghiale, nel territorio vocato l'A.T.C. fornisce alle squadre il Piano di Prelievo approvato dalla Provincia.
Art. 21. Caccia al cinghiale nel territorio a caccia programmata non vocato
1. La caccia al cinghiale nel territorio a caccia programmata non vocato alla specie può essere effettuata dalle seguenti tipologie di cacciatori, con priorità per coloro che abbiano effettuato l’opzione di cui all’art. 28, lett. d) della L.R. 3/94:
a) Cacciatori che effettuano la caccia di selezione all’aspetto;
b) Cacciatori che effettuano la caccia alla cerca, anche con l’uso del cane;
c) Cacciatori iscritti al Registro Provinciale della caccia al cinghiale, di cui al precedente articolo 19, riuniti in squadre per l’esercizio della caccia in battuta.
2. I cacciatori che intendono effettuare la caccia al cinghiale nelle modalità di cui al precedente punto 1 lettere a e b, devono essere iscritti in un apposito registro tenuto e gestito dagli ATC. L’iscrizione a tale registro comporta l’accettazione dell’impegno, da parte del cacciatore, di offrire la propria disponibilità ad effettuare operazioni di prevenzione dei danni alle colture agricole mediante la realizzazione di opere passive nel territorio a caccia programmata non vocato al cinghiale.
3. Ferma restando la priorità per i cacciatori che abbiano effettuato l’opzione di cui all’art. 28, lett. d) della L.R. 3/94, ogni ATC ha discrezionalità sulla regolamentazione in merito ai tempi ed alle modalità di iscrizione al registro. Gli ATC consegnano a ciascun cacciatore iscritto l’attestazione di iscrizione annuale, ed i contrassegni inamovibili da apporre ai capi abbattuti. Oltre alle sanzioni pecuniarie, la mancata iscrizione nel registro tenuto presso l’ATC comporta al trasgressore l’impossibilità di iscriversi al registro stesso, nell’anno in corso e per la stagione venatoria successiva.
Art. 22. Modalità di caccia ed organizzazione del territorio a caccia programmata non vocato
1) Nel territorio non vocato la caccia può essere svolta:
a) alla cerca, anche con l’uso del cane, in forma singola o in gruppi fino a quattro persone.
b) all’aspetto da punti fissi, in forma singola, con le modalità e gli orari della caccia di selezione;
c) in battuta, da parte delle squadre, previa preventiva autorizzazione da parte degli ATC ai fini della prevenzione dei danni alle colture;
2) Salvo quanto già previsto ai capi precedenti, i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale nelle aree non vocate del territorio a caccia programmata, devono rispettare i seguenti obblighi:
a) Tutti i cacciatiori, sia quelli riuniti in squadre che quelli che operano la caccia all’aspetto ed alla cerca, devono indossare il gilet ad alta visibilità di colore arancione.
b) Non può essere detenuta ed utilizzata munizione spezzata.
c) Tutti i capi abbattuti, in sia in battuta che all’aspetto ed alla cerca, devono essere muniti, prima della rimozione dall’area di battuta o dal luogo di abbattimento, del contrassegno inamovibile fornito dagli ATC.
d) La caccia all’aspetto da punti fissi deve essere effettuata con le armi a canna rigata indicate all’articolo 100 comma 5 del D.P.G.R. 33/R/2011, munite di ottica di puntamento in analogia a quelle usate per la caccia di selezione.
e) Gli interventi in battuta devono essere preventivamente segnalati con appositi cartelli con la scritta “Attenzione caccia al cinghiale in corso” da sistemare all’inizio ed alla fine delle poste e lungo le vie di accesso all’area di intervento.
3) L’ATC, per particolari esigenze gestionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati con il Piano di gestione approvato dalla Provincia, può individuare, in area non vocata, porzioni di territorio che presentino caratteristiche tali da rendere inefficaci gli interventi all’aspetto ed alla cerca, da assegnare direttamente alle squadre (nei modi indicati al precedente art. 3), per l’esercizio della caccia in battuta. Tali aree sono riportate su cartografia digitalizzata nell’archivio cartografico provinciale.
4) Il calendario venatorio provinciale stabilisce annualmente il periodo di prelievo venatorio del cinghiale nelle aree non vocate, compresi i giorni settimanalmente dedicati e gli orari.
5) A fini gestionali e statistici l’ATC può utilizzare per la comunicazione delle uscite e dei rientri, sistemi informatici o telefonici, secondo le modalità e gli obblighi stabiliti dall’ATC stesso.
Art. 23 Caccia al cinghiale all’interno delle AFV delle AAV
La caccia al cinghiale all’interno delle AFV e delle AAV viene effettuata secondo le modalità indicate all’articolo 91 D.P.G.R. 33/R/2011 e del precedente articolo 18; per la caccia all’aspetto da punti fissi, con le modalità ed i tempi della caccia di selezione, valgono le indicazioni di cui al precedente art. 22 comma 2) lettera d.
I piani di prelievo sono approvati dalla Provincia sulla base della Densità Obiettivo stabilita per ciascun istituto, nell’ambito dei limiti indicati nel PFVP per la Unità di gestione a cui esso appartiene.
Per le AAV il piano di prelievo è approvato previo accordo tra Provincia, ATC e titolare dell’autorizzazione dell’istituto, ratificato dalla Provncia con apposito atto.
TITOLO V Recupero degli ungulati feriti con l'utilizzo del cane da traccia Art. 24 Generalita'
Il recupero degli ungulati feriti è una attività finalizzata alla ricerca dei capi feriti durante l’attività venatoria nei casi ove tale attività sia possibile ed opportuna.
Art. 25 Abilitazione del recuperatore degli ungulati feriti
1) L'abilitazione al recupero degli ungulati feriti è subordinata alla partecipazione ad un corso per conduttori di cani da traccia ed al superamento di un esame, organizzati dalle associazioni venatorie ambientaliste e cinofile in conformità alle linee guida indicate dall’ISPRA.
2) Sono considerate valide le abilitazioni concesse da altre Province ottenute con corso e prova di esame in conformità alle linee guida indicate dall’ISPRA
Art. 26 Cani da traccia
1) E' consentito l'uso di un cane da traccia per il recupero degli ungulati feriti, purché iscritto al Registro Origini Italiane (ROI) oppure al Registro Italiano Riconosciuti (RIR), ed appartenente ad una delle seguenti razze:
- xxxxxxx xxxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxxxxx
- o a una delle altre razze che prevedano il lavoro su traccia nel proprio standard di lavoro Federazione Cinologica Internazionale (FCI)
2) Per poter essere utilizzato nelle operazioni di recupero degli ungulati feriti,l'ausiliare deve essere in possesso di abilitazione conseguita insieme al proprio conduttore, attraverso prove di lavoro nazionali o internazionali riconosciute dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), oppure attraverso sessioni di abilitazione provinciale organizzate dalle associazioni venatorie e cinofile della Provincia di Firenze e riconosciute dalla Provincia stessa.
3) Per essere ritenuto idoneo all'attività di recupero, l'ausiliare dovrà aver conseguito una delle seguenti qualifiche:
- almeno Molto Buono (MB) in una prova ENCI di caccia su traccia
- certificato di idoneità conseguito in una prova di abilitazione provinciale.
4) Per poter partecipare alle prove di Abilitazione Provinciale i cani devono aver compiuto il dodicesimo mese di età. I criteri di preparazione delle tracce sono predisposti da un esperto giudice ENCI per le prove di caccia su traccia, che adotta le stesse modalità di tracciatura di una prova ENCI. I soggetti posti al vaglio dell'esperto giudice sono qualificati come “idonei” oppure “non idonei”. I soggetti valutati come “idonei” in queste prove di abilitazione sono considerati abilitati al recupero al pari dei soggetti che abbiano conseguito la qualifica di MB in una prova di lavoro ENCI.
5) L'abilitazione di cui al precedente comma, per essere valida, deve essere conseguita ogni 3 anni per i soggetti appartenenti alle razze annoveriano, bavarese e alpenlaendische dacksbracke, ed ogni 2 anni per tutte le altre razze. I soggetti che abbiano già conseguito due cicli di abilitazione e abbiano compiuto il settimo anno di età non dovranno più essere abilitati.
Art. 27 Registro provinciale conduttori cani da traccia
1) Presso l'Amministrazione Provinciale è istituito il Registro Provinciale per i conduttori di cani da traccia. E’ autorizzata al recupero degli ungulati feriti la coppia cane-conduttore iscritta al Registro Provinciale, quando siano ambedue in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
2) Per essere iscritto al registro provinciale il conduttore deve essere obbligatoriamente in possesso:
- della abilitazione di conduttore cani da traccia conseguita ai sensi del presente regolamento;
- di abilitazione alla caccia di selezione;
Nella richiesta di iscrizione il conduttore deve dichiarare le sue generalità, il recapito telefonico dove può essere contattato, il codice fiscale, i dati del
porto d’armi ed il codice cacciatore, il luogo e la data del conseguimento della abilitazione come conduttore cani da traccia;
3) Nel registro ogni conduttore abilitato può richiedere di iscrivere più di un cane abilitato; a tal fine deve dichiarare:
a) nome del cane, razza, microchip, numero ROI o RIR
b) data e luogo in cui è stata conseguita l'abilitazione del cane, e data di scadenza della stessa;
c) la scadenza della abilitazione del cane comporta la decadenza dalla iscrizione dello stesso nel registro; il cane può essere nuovamente iscritto, a richiesta del conduttore, se viene nuovamente abilitato con le modalità previste nel presente regolamento.
Art. 28 Attività di recupero
1) Il Comitato di gestione dell’ATC organizza a livello territoriale i conduttori iscritti al Registro Provinciale provvisti di cane abilitato ed iscritto allo stesso registro, consegnando i nominativi ed i recapiti ai responsabili dei distretti.
2) Il cacciatore che abbia ferito un capo assegnato durante l’esercizio della caccia di selezione o durante la caccia al cinghiale, laddove richieda l’intervento di recupero, è tenuto ad accompagnare il recuperatore durante l’operazione.
3) Al capo recuperato deve essere apposto il contrassegno numerato fornito dall’ATC al cacciatore assegnatario, prima della rimozione dal luogo dell’abbattmento.
4) La Provincia rilascia annualmente ad ogni recuperatore con cane abilitato, regolarmente iscritti al registro provinciale, un tesserino dell’attività di recupero degli ungulati feriti, sul quale annotare la data delle uscite di recupero effettuate, il numero di prenotazione rilasciato dal sistema di teleprenotazione in uso presso gli ATC, i capi recuperati, il numero di marcatura applicata al capo recuperato. La Provincia si avvale degli ATC per la stampa e la consegna dei tesserini annuali ai recuperatori.
5) In caso di necessità di entrare, ai fini del recupero, all’interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia, valgono le disposizioni dell’articolo 96 comma 4 DPGR 33/R/2011.
Art.29 Addestramento e allenamento dei cani da traccia
1) L'allenamento e l'addestramento dei cani da traccia su traccia artificiale, in periodo di caccia chiusa, è consentito mediante l'impiego obbligatorio della lunga, che può essere omessa solo:
- nelle aree addestramento cani, o aziende agrituristico venatorie dove sia consentito l'addestramento cani,
- quando il cane si trovi alla fine della traccia (in prossimità della pelle o del capo intero di selvaggina posizionato a fine traccia)
- nella preparazione e addestramento alle discipline di obbedienza.
2) Al conduttore è consentita la detenzione e l'uso di pelli, carcasse e altro materiale organico idoneo all'addestramento e allenamento dei propri ausiliari
TITOLO VI - Norme finali
Art.30 Violazioni al presente regolamento
Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla normativa vigente, per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all’articolo 58 della L.R. 3/94.
Art. 31 Entrata in vigore ed abrogazione di norme precedenti
Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2012, giorno successivo alla conclusione della caccia di selezione ai cervidi e bovidi per la stagione venatoria 2011-2012. Con effetto dalla medesima data, sono abrogate le disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Provinciale del 25.05.2001 n. 192 “Norme di selezione a cervidi e bovidi nella Provincia di Firenze” e le disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Provinciale del 29.07.1999 n. 364 “Modalità tecniche per il recupero degli ungulati feriti e per l’utilizzo dei cani da traccia”.